CAPITOLATO SPECIALE
COMUNE DI POMARANCE Provincia di Pisa
Settore Affari Generali Ufficio Personale
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.
N. 50/2016 E XX.XX. ED II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CIG N° Z22208132C.
Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto il servizio di somministrazione lavoro temporaneo come da Allegato 1 per la durata di 5 mesi a decorrere dal giorno 8 gennaio 2018.
L’impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti dall’affidamento del servizio e si impegna ad eseguirlo nel pieno rispetto delle prescrizioni qui contenute e della normativa vigente in materia.
Il Comune di Pomarance si riserva la facoltà di introdurre varianti in aumento o in diminuzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 12, dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. ed ii., fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto che comunque non potrà superare il limite massimo di €. 40.000,00 (escluso IVA ai sensi di legge).
Art. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza nel rispetto delle seguenti modalità:
a) i prestatori di lavoro temporaneo sarànno adibiti alla mansione e al profilo D3 Farmacista e C1 - Geometra, in conformità a quanto previsto dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali;
b) l’orario di lavoro è stabilito secondo le esigenze dell’Amministrazione per mensili ore 156 (6X26);
c) il trattamento economico sarà corrispondente all’offerta dell’aggiudicatario;
d) la contribuzione previdenziale ed assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di Somministrazione;
e) la contribuzione INAIL è quella riferita al profilo di appartenenza
Art. 3 - PERIODO DI PROVA
Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova in conformità a quanto pre- visto dal C.C.N.L. del comparto - Regioni ed Autonomie Locali, applicato al lavoro temporaneo. In caso di mancato superamento del periodo di prova, l’impresa, a richiesta della Stazione Appaltante, è tenuta a provvedere, entro 48 ore alla corrispondente sostituzione.
Art. 4 - OBBLIGHI DELL’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE
Le figure professionali richieste dalla Stazione Appaltante dovranno essere formate a cura e spese della Ditta aggiudicataria in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della cate- goria di inquadramento, al fine di assicurare uno standard qualitativo di prestazione lavorativa ade- guato alle necessità, alle richieste e al prestigio della Stazione Appaltante.
L’agenzia aggiudicataria avrà cura di fornire alla Stazione Appaltante figure professionali aventi i requisiti generali per accedere alla Pubblica Amministrazione.
Il Comune di Pomarance si riserva il diritto di procedere a verifiche sul possesso dei requisiti da parte della figura professionale somministrata.
L’agenzia aggiudicataria del servizio, a sua cura e spese, si obbliga inoltre:
- a corrispondere direttamente al prestatore di lavoro temporaneo entro il giorno 15 del mese suc- cessivo alla prestazione le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di
inquadramento nonché a versare i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali come per legge. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, l’Ente procederà alla sospensione dell’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alla cifra non corrispo- sta agli Enti previdenziali ed assistenziali ed al personale dipendente, sino a quando non sia interve- nuto il relativo pagamento, ovvero, che ogni vertenza eventualmente intrapresa e in atto venga defi- nita;
- a fornire, su richiesta dell’Amministrazione, copia dei modelli UNIEMENS dei lavoratori sommi- nistrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- a provvedere, su richiesta dell’Amministrazione, alla sostituzione entro 48 ore, del lavoratore che interrompa la prestazione lavorativa, oppure nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto;
- a depositare presso la stazione appaltante, prima dell’inizio dell’attività lavorativa del prestatore del servizio, copia del contratto di somministrazione a tempo temporaneo ed ogni altro documento necessario richiesto dalla normativa;
- a dare disponibilità a presenziare ai colloqui o alle riunioni presso la sede dell’Amministrazione; Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e smi.
L’Agenzia di somministrazione, deve, inoltre, adempiere agli obblighi previsti dall’art. 26, comma 8 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.
L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire, all’evenienza, agli organi di revisione e controllo na- zionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell’affidamento a terzi.
Art. 5 - INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRE- STATORI DI LAVORO TEMPORANEO
Nel caso di assenza a vario titolo del prestatore di lavoro temporaneo, l’Agenzia di somministrazio- ne, dovrà informare tempestivamente l’Amministrazione appaltante e provvedere, su richiesta della stessa, alla relativa sostituzione del lavoratore entro il termine di 48 ore.
Eventuali ritardi e mancate sostituzioni costituiscono motivo di risoluzione contrattuale.
Nel caso in cui le prestazioni del prestatore di lavoro temporaneo non fossero conformi a quanto ri- chiesto, la società fornitrice sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla relativa sosti- tuzione del lavoratore senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
Art. 6 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, che oltre alle prescrizioni previste dagli artt. 299 e ss. del DPR n. 207/2010 e smi a cui si rinvia per analogia, curerà la corretta e puntuale esecuzione del ser- vizio e si interfaccerà con l’Agenzia di somministrazione aggiudicataria è il Direttore del Settore Affari Generali Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le dispo- sizioni contenute nel presente documento.
Art. 7 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il lavoratore ha l’obbligo di svolgere con diligenza e assiduità i compiti assegnatigli, osservando scrupolosamente l’orario di lavoro e garantendo la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza durante la prestazione lavorativa.
L’azione disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo verrà esercitata dall’Agenzia di somministrazione, sulla base degli elementi di fatto che verranno riferiti dall’Amministrazione appaltante, che formeranno oggetto della contestazione.
L’Agenzia di somministrazione porterà a conoscenza dell’Ente i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore temporaneo.
Art. 8 - IPOTESI DI PROROGA DEL PRESTATORE DI LAVORO
Qualora il Comune di Pomarance dovesse rilevare la necessità di prorogare la somministrazione del servizio di lavoro temporaneo, invierà specifico ordine sottoscritto dal Direttore del Settore Affari Generali Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nel rispetto dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 fino alla concorrenza del limite massimo di €. 40.000,00.
Art. 9-OBBLIGO DI INFORMAZIONE
È fatto obbligo all’affidatario di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento.
Art. 10-ESECUZIONE, VERIFICA E ULTIMAZIONE
Trattandosi di servizio di importo inferiore ai €. 40.000,00 il certificato di regolare esecuzione è sostituito da apposizione sulla fattura, da parte del Direttore dell’Esecuzione, di visto di regolarità dell’esecuzione medesima, ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. n. 207/2010, norma applicabile secondo il combinato disposto degli articoli 111, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e 216, comma 17, del medesimo decreto.
Ferma restando la suddetta disposizione, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante l’esecuzione del servizio
Art. 11-TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione delle prestazioni l’affidatario è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’affidatario, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’affidatario è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art. 105 c.9 del Codice di cui al D.Lgs 50/2016.
Art. 12-SICUREZZA DELLA PRESTAZIONE
L'impresa si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal X.Xxx 9 aprile 2008,
n. 81, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente.
L’esecuzione del presente servizio non comporta rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e pertanto non si deve procedere alla redazione del DUVRI né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.
Art. 13 – FATTURAZIONE DEL SERVIZIO
L’Amministrazione si obbliga a corrispondere all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata l’importo derivante dall’offerta economica contenuta nel dettaglio economico.
L’aggiudicataria dovrà emettere mensilmente fattura intestata a Comune di Pomarance Xxxxxx X. Xxxx 0, 00000 Xxxxxxxxx (XX).
La fatturazione dovrà, inoltre, espressamente contenere i seguenti dati :
- numero delle ore effettivamente prestate nel mese di fatturazione;
- costo orario al netto del margine della Ditta;
- numero ore per costo orario;
- numero ore per margine della Ditta;
- IVA calcolata su margine della Ditta;
- CIG;
- totale della fattura.
Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica.
L’aggiudicataria, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato.
Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicataria alla normativa relativa alla fattu- razione elettronica impedirà all’Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno rico- nosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elet- tronica.
L’Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.
Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa. La fattura elettronica dovrà ripor- tare il Codice Univoco Ufficio CQRRK7 ed il CIG Z22208132C.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall’appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all’Amministrazione a titolo di penale.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’appaltatore potrà sospendere la prestazione.
Qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.
Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all’art. 48 bis del DPR 29 settem- bre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
Art. 14- CORRISPETTIVO E TERMINE DI PAGAMENTO
La liquidazione avverrà nel rispetto dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.lgs. 231/2002, del D.lgs. 50/2016, del D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa apposizione, sulla medesima, del visto di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’Esecuzione . È fatta salva l’applicazione di termini superiori ai sensi del già citato art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.
L’emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA - ai sensi dell’art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, “Legge di Stabilità 2015” - a mezzo di mandati emessi dal Comune.
Il versamento del’imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dal Comune di Pomarance secondo le modalità e i termini indicati con Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.
L’impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
L’affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si obbliga ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti ed accetta le condizioni di cui al presente documento.
Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva ed assicurativa dell’affidatario risultante dal
D.U.R.C. richiesto dalla stazione appaltante.
Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa dell’affidatario, a
seguito della verifica di cui al precedente capoverso, il Responsabile del Procedimento tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza affinché l’amministrazione possa disporre la corresponsione di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del servizio, il RUP attiverà le procedure stabilite all’art. 30, comma 6, del Codice dei Contratti e nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 6, la stazione appaltante provvederà direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore.
Art. 15 – PENALITA’
In caso di mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, alla Ditta aggiudicataria saranno ap- plicate le seguenti penali:
- ritardo nell’inizio dell’ esecuzione del servizio: € 150,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso di mancato supe- ramento del periodo di prova: € 150,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso di assenza a vario titolo del prestatore di lavoro temporaneo € 150,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso in cui la figura professionale somministrata interrompa la prestazione lavorativa o se le prestazioni dello stesso non fossero adeguate a quanto richiesto dall’Amministrazione: € 150,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata formazione del personale: € 1.000,00 a settimana fino all’adempimento dell’obbligazione;
- mancato pagamento delle retribuzioni e i relativi contributi al prestatore di lavoro: € 100,00 fino all’inadempimento per un termine di 30 gg.
In caso di ritardi reiterati, l’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando la garanzia definitiva ed addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei servizi oggetto del contratto e i costi di espletamento di una nuova gara, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti. L’applicazione delle penale non esonera l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della citata penale).
Qualora nella esecuzione del contratto siano rilevate ulteriori inadempienze gravi, l’Impresa a cui è affidato il servizio, corrisponderà una penale da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni manchevolezza che gli verrà contestata per iscritto e per la quale, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, non fosse in grado di produrre giustificazioni pertinenti e valide.
L’entità della penale è definita a discrezione dell’Amministrazione in rapporto alla gravità dell’inadempimento.
Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore dell’affidataria, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale.
Art. 16 -DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 comma1 del D.Lgs 50/2016 e xx.xx. ed ii.
È fatto salvo quanto stabilito all’art. 106, comma 1, lettera d), del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. ed ii.
Art. 17-RISOLUZIONE E RECESSO
Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all’art. 108, commi 1 e 2 del Codice.
Il contratto si risolve, inoltre, per il mancato possesso dei requisiti di carattere generale accertato a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti.
Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria.
Costituisce, altresì, causa di risoluzione del rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collabo- ratori a qualsiasi titolo dell’impresa fornitrice del servizio, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Pomarance, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 205 del 16/12/2013.
Per il recesso dal contratto trova applicazione l’art. 109 del Codice.
Il Comune di Pomarance si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’affidatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ex art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e s.m.i. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26, comma 3.
Art. 18-DEFINZIONE DELLE CONTROVERSIE
La competenza alla definizione delle controversie viene demandata, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.
Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice ci- vile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.
Art. 19 -OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vi- genti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le di- sposizioni compatibili con il D.Lgs 50/2016, ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti.
Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
Con la firma per accettazione, l’impresa da altresì atto dell’approvazione, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, della clausola sospensiva dell’efficacia e delle clausole disposte dai precedenti paragrafi in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pagamenti, risoluzione e recesso. L’efficacia del contratto è sospensivamente condizionata all’esecutività della determinazione di impegno di spesa.
Il Responsabile del Procedimento Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 0588/62319 xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
Per Accettazione L’affidatario
Il Direttore del Settore Affari Generali Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx