CAPITOLATO D’ONERI E CONDIZIONI DI APPALTO PER LA FORNITURA DI LAVORO
CAPITOLATO D’ONERI E CONDIZIONI DI APPALTO PER LA FORNITURA DI LAVORO
TEMPORANEO.
Art.1 – Finalità e oggetto dell’appalto
Il presente contratto ha per oggetto il conferimento dell’incarico da parte della pubblica Amministrazione per fornitura di un lavoratore temporaneo “farmacista” da assegnare alla Farmacia comunale di San Marcellop Pistoiese.
L’unità lavorativa dovrà espletare i compiti delle funzioni proprie del personale dipendente presso la farmacia comunale, secondo le mansioni spettanti, rispettare l’orario di servizio secondo le esigenze organizzative e funzionali da individuarsi da parte dell'Ente.
L’appalto comprende prestazioni che riguardano sia l’attività di fornitura di personale che di gestione dello stesso.
Il ricorso a tale servizio, tramite l’applicazione dell’istituto del lavoro interinale, ha come finalità quella di consentire l’impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio.
Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.
Art.2 – Normativa di riferimento e norme di rinvio
1. La presente procedura di fornitura di lavoro temporaneo dovrà essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente. Più precisamente, si fa riferimento agli artt. 20 e segg. del D. Lgs n. 276/2003, all’art. 36 del D. Lgs. n.165/2001 e al CCNL Comparto Regioni e delle Autonomie Locali. La Ditta dovrà osservare quanto stabilito nel presente Capitolato d’oneri e condizioni.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente.
Art.3 – Importo e durata dell’appalto
1. Il valore presunto dell’appalto, escluso il margine dell’agenzia, è di € 10.000,00.
2. Si precisa che detto importo ha la funzione di indicare un costo presuntivo, in quanto il costo definitivo sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e tenuto conto delle variazioni contrattuali intervenute medio tempore, dell’effettivo fabbisogno del personale, dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.
3. Il contratto avrà durata di mesi 3 dalla data di stipula del contratto di aggiudicazione, con possibilità di una proroga per un massimo di 3 mesi, fatte salve le disposizioni legislative in materia di fabbisogno di personale e vincoli finanziari.
4. Se durante la vigenza del contratto sarà attivata da parte della Consip S.p.A. (o da altro simile organismo regionale) una convenzione riguardante l’oggetto del presente capitolato, il Committente utilizzerà tale convenzione, se più favorevole. Il contratto, pertanto, verrà risolto di diritto, alla data di adesione alla suddetta convenzione Consip S.p.A. o altro simile organismo, senza alcuna pretesa economica da parte della ditta aggiudicataria. Si precisa che i singoli contratti di fornitura già in essere a tale data saranno, comunque, considerati validi per tutto il periodo indicato nei singoli contratti.
Art. 4 – Corrispettivo del servizio
1. A fronte delle prestazioni rese, il Comune corrisponderà all’Agenzia il corrispettivo pattuito, secondo le tariffe concordate.
2. La percentuale unica di rivalsa offerta dall’Agenzia ed accettata dal Comune per la realizzazione del servizio, si intende liberamente determinata da parte dell’Agenzia in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Essa si intende, pertanto, fissa ed invariabile per tutta la durata dell’appalto,
indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente
esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale.
3. Per il servizio di fornitura il Comune si obbliga a corrispondere all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, le somme risultanti dall’applicazione del costo orario complessivo previsto dal vigente CCNL Regioni-Enti Locali, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché dalla percentuale unica di rivalsa (sulla quale applicare l’IVA).
4. In sede di offerta, l’Agenzia, nell’esprimere la propria offerta economica, dovrà indicare la Percentuale unica di rivalsa sul costo orario, soggetta ad IVA ed elemento essenziale di valutazione delle offerte economiche. Tale percentuale dovrà intendersi omnicomprensiva dei seguenti costi/oneri:
assenze effettuate dai prestatori di lavoro (malattie, infortuni, maternità, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc...)
ricerca, selezione e formazione del personale.
assicurazione di responsabilità civile per danni casuali a terzi e all’ente in cui prestano servizio;
utile d’impresa.
5. Il Comune si obbliga a corrispondere all’Agenzia esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate.
6. Per le ore di lavoro straordinario, qualora richieste ed autorizzate dal Comune, saranno applicate le maggiorazioni tariffarie orarie nella misura pari a quella stabilita dal CCNL per il personale del Comparto Enti Locali e verrà applicato sempre l’aggio offerto in sede di gara.
7. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l’applicazione del riposo compensativo, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti. In questo caso, nulla è dovuto, a titolo di aggio, all’Agenzia.
8. Le modalità di rilevazione delle presenze saranno comunicate di volta in volta dal Comune.
9. Il Comune potrà prevedere a favore del prestatore periodi di formazione specialistica inerente l’attività degli enti presso strutture interne o esterne. I costi sono a carico dell’ente utilizzatore.
10. Il Comune potrà autorizzare il prestatore a recarsi in missione, per esigenze di servizio, fuori sede. I costi relativi al viaggio saranno a totale carico del Committente.
11. Per i costi si fa riferimento al solo rimborso delle spese di viaggio (parcheggi, pedaggi) se autorizzato al mezzo di proprietà comunale e/o costo del biglietto nell’eventuale uso del mezzo pubblico oppure, qualora autorizzato all’uso del mezzo proprio il rimborso sarà pari ad 1/5 del prezzo della benzina secondo le tariffe ACI oltre a parcheggio, pedaggio.
Art. 6 – Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte anormalmente basse
1. Il servizio sarà aggiudicato a chi avrà presentata la percentuale unica di rivalsa più bassa.
2. La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta risulta non conveniente o non idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Art. 7 – Attivazione e tempi della fornitura
1. Dopo l’aggiudicazione definitiva, sarà stipulato un contratto in forma di scrittura privata, da registrarsi solo in caso d’uso da parte di chi ne faccia richiesta.
2. Il contratto, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti all’art. 21 D.Lgs 276/03, dovrà essere firmato, per l’Agenzia, dal titolare o legale rappresentante
Art. 8 – Contratti di fornitura e lavoro
1. La fornitura sarà effettuata sulla base di apposito contratto stipulato in forma scritta tra le parti, il cui contenuto minimo è rappresentato dai seguenti elementi:
a. estremi dell’autorizzazione rilasciata all’Agenzia;
b. numero dei lavoratori da somministrare;
c. specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
d. indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e. data si inizio e durata del contratto;
f. inquadramento contrattuale del personale;
g. luogo, orario, trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h. assunzione della obbligazione da parte dell’Agenzia del pagamento diretto al prestatore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali.
2. L’Agenzia si obbliga altresì a comunicare per iscritto al prestatore, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro, o prima dell’assegnazione all’Agenzia, le informazioni di cui al precedente comma.
3. L’Agenzia ha l’obbligo di trasmettere al Comune, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché, copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori adottata ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
4. Per tutti gli altri adempimenti si rimanda agli obblighi per le società di fornitura lavoro a tempo determinato indicati nel D. Lgs. n. 276/03.
Art. 9 – Tipologia di lavoro somministrabile e requisiti prestatore
1. L’Agenzia dovrà fornire n.1 figura professionale ascrivibile .
2. L’onere dell’accertamento del possesso dei requisiti in capo al lavoratore compete all’Agenzia.
3. Il prestatore dovrà essere già sufficientemente dotato delle competenze richieste in modo tale da assicurare uno standard qualificativo e quantitativo minimo di prestazione conforme a quanto richiesto dal regolare e buon andamento del servizio.
Art. 10 – Obblighi a carico dell’Agenzia
1. L’Agenzia si obbliga nei confronti del Committente alle seguenti prestazioni:
a. assumere il lavoratore mediante contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 276/03 e del CCNL per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché in base a quanto stabilito nel presente capitolato;
b. dare precedenza, nella selezione del personale, a coloro che hanno già maturato esperienza lavorativa nello stesso profilo professionale e in analoghe esperienze lavorative;
c. corrispondere direttamente al prestatore avviato presso il Committente il trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, per la categoria professionale e relativa posizione economica ed ogni altra indennità retributiva eventualmente convenuta all’atto della stipula del contratto o comunque dovuta al lavoratore per forza di legge o di contratto se espressamente autorizzata dal Committente . Nel caso in cui, a seguito di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi, ovvero per altre cause, venissero stabiliti aumenti retributivi per i lavoratori dipendenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali, tali aumenti saranno con la medesima decorrenza applicati anche al prestatore di lavoro assegnato con il contratto di fornitura;
d. provvedere al versamento dei contributi previdenziali, premi assicurativi dovuti;
e. provvedere all’iscrizione del personale dipendente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
f. provvedere alla liquidazione della retribuzione al lavoratore con periodicità mensile;
x. trasmettere al Committente copia del contratto sottoscritto tra l’aggiudicatario ed il prestatore.
2. L’Agenzia si impegna ad assicurare l’efficace e continuativo collegamento con il Committente per tutta la durata del contratto.
3. L’Agenzia si impegna a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto
previsto.
Art. 11 – obblighi a carico del Comune
1. Il Comune assume i seguenti obblighi:
a. adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di fornitura, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza dell’Agenzia, la formazione e l’addestramento specifico, di natura teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro;
b. assicurare ai prestatori la fruizione di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficiano i dipendenti addetti alla medesima sede di lavoro;
c. comunicare all’Agenzia i contratti collettivi nazionali e decentrati da applicarsi nonché il relativo trattamento retributivo, fondamentale e accessorio;
d. assicurare al lavoratore il diritto di prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
e. comunicare tempestivamente e per iscritto all’Agenzia gli elementi conoscitivi utili alla eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del Lavoratore inadempiente.
2. Il Comune, in caso di infortunio del lavoratore, si obbliga ad informare l’Agenzia immediatamente e per iscritto, anche tramite pec o e-mail, al fine di rendere possibile l’adempimento tempestivo degli obblighi di legge. Il Comune si impegna a garantire che la manodopera somministrata avverrà nel rispetto delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo, nonché nel rispetto delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 5, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 276/2003 s.m.i..
Art. 12 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
1. Il Comune ha la facoltà di effettuare tutte le verifiche ed i controlli in ordine alla puntuale osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
2. Il prestatore avviato sarà sottoposto ad un colloquio e ad un periodo di prova di cinque giorni, al termine dei quali, qualora non sia ritenuto idoneo, poiché non conforme allo standard qualitativo e quantitativo di attività richiesto, dovrà essere sostituito con altro prestatore entro due giorni lavorativi dalla richiesta del Comune.
3. Il Comune ha la facoltà di verificare l’applicazione, da parte dell’Agenzia nei confronti dei prestatori avviati, dell’esatta retribuzione in base al vigente CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, chiedendo copia delle buste paga dei medesimi, corredate da copia dei modelli DM10 ed F24 per il versamento dei relativi contributi.
Art. 13 – Fatturazione
1. Per il servizio di fornitura il Comune si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo aggio.
2. L’Agenzia con cadenza mensile emetterà regolare fattura, alla quale dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati:
a. il riepilogo delle ore effettivamente lavorate, con la distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del margine di impresa ed inoltre l’indicazione delle eventuali ore straordinarie solo se preventivamente autorizzate e documentate, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per ogni singolo prestatore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale;
b. attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
c. imponibile IRAP.
d. Ogni altro elemento ritenuto utile e previsto dalle norme di legge.
3. Il pagamento delle fatture prive delle sopra riportate indicazioni e/o allegati sarà temporaneamente sospeso. In tal caso, il Comune provvederà tempestivamente a richiedere la regolarizzazione, entro un congruo termine, comunicando all’Agenzia gli elementi mancanti, incompleti o non chiari.
4. I termini contrattuali di pagamento riprenderanno a decorrere dalla data di avvenuta regolarizzazione. I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuati, al netto delle penali previste per eventuali inadempienze, a 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura. Fa fede la data del protocollo del Comune.
5. Qualora al momento delle liquidazioni il Comune dovesse risultare creditore, per penali, per un importo superiore al saldo stesso, il Comune resta autorizzato a recuperare la differenza in occasione della liquidazione dell’importo relativo al mese successivo. Inoltre, ove tale credito da parte del Comune non fosse recuperabile nel modo descritto, l’Agenzia, adeguatamente preavvertita, dovrà versare, nel termine di venti giorni, gli importi dovuti. In mancanza, il Committente opererà il recupero sulla cauzione definitiva.
6. Qualora l’Agenzia aggiudicataria risulti debitrice dei contributi previdenziali, fiscali assistenziali e assicurativi, il pagamento della fattura sarà subordinato alla regolarizzazione del debito stesso. È fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto del Comune di effettuare l’intervento sostituivo ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/10.
Art. 14 – Sostituzione dei prestatori in caso di assenza
1. Il Comune valuterà se chiedere all’Agenzia la sostituzione del lavoratore nel caso di assenze continuative del prestatore che superino i 5 giorni lavorativi. Il Comune è tenuto in ogni caso a corrispondere soltanto il costo e l’aggio delle ore effettivamente lavorate.
Art. 15 – Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l’Agenzia dovrà versare, prima della stipula del contratto, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo del valore del 10% dell’importo stimato nel contratto, al netto dell’IVA. Tale deposito deve essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa stipulata con imprese regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
2. La fideiussione, ai sensi dell’art.103 del D. Lgs 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro e non oltre 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Committente.
3. La fideiussione dovrà inoltre recare le seguenti dichiarazioni:
a. di aver preso visione dei documenti contrattuali;
b. di rinunciare al beneficio del termine di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. di ritenere valida la garanzia fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale.
4. La cauzione sarà svincolata solo al termine del contratto regolarmente eseguito.
5. L’attestazione di regolare esecuzione del contratto sarà formalmente certificata dal dirigente incaricato.
6. Qualora la ditta aggiudicataria risulti debitrice dell’INPS e dell’INAIL per contributi Assicurativi e relativi accessori, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso.
7. In ogni caso l’aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 16 – Divieto di cessione
1. È fatto divieto all’Agenzia di subappaltare il servizio e/o di cedere, anche parzialmente, il contratto e il credito derivato, oltre che di conferire procure all’incasso senza preventiva autorizzazione del Comune, pena la risoluzione del contratto. Ai fini del presente capitolato, per cessione del contratto
si intendono anche i casi di fusione per incorporazione dell’Agenzia in altra azienda, cessione di
azienda o di ramo di azienda ed altri casi di trasformazione, a seguito dei quali venga meno l’originaria identità giuridica soggettiva dell’Agenzia.
2. In caso di inadempimenti da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti ai precedenti commi, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione.
Art. 17 – Penalità
1. Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l’Agenzia non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, il Comune applicherà una penale, previa comunicazione scritta, nella misura di €.50,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo nelle ipotesi di seguito specificate:
a. la fornitura dei prestatori avvenga oltre il termine stabilito di 2 giorni lavorativi di cui all’art. 3 del presente contratto.
b. mancata sostituzione del prestatore nei casi e nei termini indicati dal presente capitolato speciale d’appalto fino ad un massimo di 2 giorni.
c. mancata retribuzione mensile del prestatore entro 5 giorni da quanto previsto dal contratto.
Art. 18 – Recesso e risoluzione del contratto
1. Il Comune ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a. quando il servizio di fornitura non venga espletato trascorsi 8 giorni lavorativi dalla richiesta del Comune senza che siano avviati i prestatori richiesti ed in ogni caso in cui l’impresa fornitrice non possa assolvere le condizioni dettate dallo stesso; in tale caso il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di affidare, secondo l’ordine della graduatoria, ad altre imprese la fornitura del personale richiesto;
b. nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa aggiudicataria;
c. violazione del divieto di cessione del contratto e del credito, anche parziale;
d. inadempimento dell’Agenzia all’obbligo di corrispondere ai prestatori le retribuzioni ed i contributi dovuti per legge.
2. È in facoltà del Comune, nel corso dell’intera durata contrattuale, recedere dal contratto con preavviso di 20 giorni, da comunicare all’aggiudicatario con lettera raccomandata a.r.
3. L’esercizio della facoltà di recesso del contratto non comporta a carico del Comune obblighi risarcitori di sorta né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese sostenute, salvo il pagamento delle ore effettivamente lavorate per tutti i prestatori.
4. Ferma restando l’applicazione delle penali previste dal precedente articolo 18, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente capitolato. Nei predetti casi la risoluzione si verificherà di diritto quando il Comune darà comunicazione all’aggiudicatario mediante lettera a.r., della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva.
5. Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare, a titolo di penale, la cauzione salva la risarcibilità del danno ulteriore – ed alla esecuzione in danno del servizio. Il Comune si riserva, in ogni caso, l’azione di risarcimento di ogni maggior danno, nonché ogni altra azione a tutela dei propri interessi.
Art. 19 – Trattamento dei dati personali
1. Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali dei prestatori nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con X.Xxx. 196/03 e s.m.i., sia con
riguardo al trattamento dei rispettivi dati personali che con riferimento al trattamento dei dati
personali di ogni singolo prestatore avviato nell’ambito del contratto di fornitura. Si intendono quindi espressamente richiamate ed applicate tutte le disposizioni in materia dettate dal menzionato X.Xxx. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 20 – Foro competente
1. Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e dei conseguenti contratti attuativi, sarà esclusivamente quello di Pistoia.
Art. 21 – Spese contrattuali, imposte e tasse
1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto generale e dei conseguenti contratti attuativi saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria del servizio.
Art. 22 – Norme regolatrici del contratto e di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dal bando di gara si richiamano integralmente il D. Lgs. 163/06, il D. Lgs. 276/03, i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali e quelli per le imprese di lavoro temporaneo.
2. Il presente capitolato speciale, sottoscritto dalle parti contraenti, sarà allegato al contratto che sarà stipulato con l’impresa aggiudicataria per formarne parte integrante e sostanziale.
Spett.le Comune di SAN XXXXXXXX XXXXXXXX Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00/00
00000 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO PIENO E DETERMINATO.
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto nato a il
C.F. in qualità di
dell’Agenzia con sede legale in Via
P.IVA telefono
Presa integrale conoscenza e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto
DICHIARA
1) di impegnarsi a somministrare al Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx la fornitura di lavoratore temporaneo, con le modalità e alle condizioni stabilite dal Capitolato e nel rispetto delle norme vigenti in materia, per il corrispettivo sotto indicato.
PERCENTUALE UNICA DI RIVALSA | |
Offerta Economica (in cifre) | Offerta Economica (in lettere) |
la Percentuale unica di rivalsa,soggetta ad IVA, è omnicomprensiva dei seguenti costi/oneri:
· assenze effettuate dai prestatori di lavoro (malattie, infortuni, maternità, permessi elettorali, perm essi per motivi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc...)
· Ricerca, selezione e formazione del personale.
· Assicurazione di responsabilità civile per danni ca suali a terzi e all’ente in cui prestano
servizio;
· Utile d’impresa.
2) di accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione di gara e dichiara altresì:
che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della presentazione della stessa;
che detta offerta non vincolerà in alcun modo il Committente;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del compenso richiesto, ritenuto remunerativo;
di applicare le medesime condizioni per attività aggiuntive e/o integrative ed eventuale proroga del contratto, entro i limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, se richieste dal Committente;
di accettare tutte le condizioni riportate negli atti di gara.
,lì / /
Il Legale Rappresentante (timbro e firma)