COMUNE DI DECIMOMANNU
Allegato B) alla determinazione N° 842 del 13 agosto 2013
COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
Settore Amministrativo
Ufficio Pubblica Istruzione Sport Spettacolo
CAPITOLATO D’APPALTO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO E ASSISTENZA
ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA DELL’INFANZIA
Ai sensi dell'art.6, lett. a L.R. 31/1984
CODICE CIG 52898244DB
Anni scolastici dal 2013/2014 al 2017/2018
ART. 1
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e assistenza degli alunni della scuola dell'obbligo fino agli anni 16 e della Scuola dell’Infanzia del Comune di Decimomannu.
ART.2
Durata dell’appalto
Il contratto d'appalto ha la durata di cinque anni scolastici dal 2013/2014 al 2017/2018
ART.3
Destinatari
Il servizio è destinato agli alunni della scuola dell'obbligo fino a sedici anni d’età e della Scuola dell’Infanzia, residenti nelle Case Sparse del territorio di Decimomannu.
ART.4
Disposizioni normative
Il servizio è regolato dalle norme del presente capitolato speciale oltre che dalle norme del Codice civile, dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche, inoltre dalla normativa specifica di settore:
• D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e Regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
• D.Lgs 30.04.1992 e successive modifiche e integrazioni(codice della strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
• Legge 218 del 01.08.2003(disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
• D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus)integrato con successivo D.M. 13.01.2004 e D.M. 1.04.2010
• D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997.
L’appaltatore come azienda di trasporto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti:
- dal D.M. 31/01/1997, art. 1 comma 1 lettera b) (ditte i cui autobus siano immatricolati in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente);
- dal D. Lgs. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) (operatori in possesso dell’attestato di abilitazione professionale ad effettuare il servizio di trasporto o equivalente titolo comunitario).
ART.5
Erogazione del servizio
Lo svolgimento del servizio prevede la percorrenza di complessivi 165 Km medi giornalieri per una stima di circa 24750 Km per il periodo 01.01.2014 -30.06.2014 e 165.632 Km per i successivi 4 anni scolastici comprensivi di tutti gli oneri richiesti dal presente capitolato speciale d’appalto. Il valore è stimato sulla base del monte ore storico, ma, in attuazione dell’art. 311 del DPR 207/2010, potrà aumentare ovvero diminuire in ragione del numero dei kilometri necessari per l’espletamento del servizio.
L'esercizio delle attività di cui al presente capitolato e l'impiego dei mezzi e del personale deve essere in regola con le norme di legge che disciplinano l’attività di trasporto e assistenza degli alunni della scuola dell'obbligo e dell’infanzia.
Il servizio di trasporto e assistenza deve essere effettuato nei modi e nei tempi che consentano agli alunni della scuola dell'obbligo fino agli anni 16 e della Scuola dell’Infanzia del Comune di Decimomannu la frequenza regolare e puntuale delle lezioni e di occasionali attività scolastiche fuori dai rispettivi plessi ma sempre in territorio comunale.
Il servizio sarà inoltre utilizzato per garantire l'effettuazione gratuita di almeno n°15 viaggi di
istruzioni e visite guidate previste nelle programmazioni didattiche delle scuole e dal Comune per l’intero anno scolastico, cinque per ogni ordine scolastico, in località fino a 50 Km di distanza da Decimomannu, con l’utilizzo di un pullman da 54 posti e per trasferimenti gratuiti degli studenti di ogni ordine scolastico all’interno del territorio comunale per attività didattiche.
Per le attività scolastiche richieste alla ditta da parte dell’Istituto Comprensivo che vadano oltre 50 km. di distanza dalla scuola si applicherà l'importo del costo di tale servizio a Km. offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.
ART. 6
Obblighi e prestazioni
L’appaltatore ha l'obbligo nell'esecuzione del servizio di rispettare le condizioni del presente capitolato e le disposizioni emanate dalla stazione appaltante.
In particolare sono a carico della ditta tutte le spese, nessuna esclusa, relative:
- alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, inclusi riparazioni, carburante, olio, gomme;
- alla gestione del personale impiegato durante il trasporto degli alunni della scuola materna, come retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi e previdenziali, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto delle leggi relative alla sicurezza sul lavoro;
- alle imposte, tasse, assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti dall’assunzione del servizio;
- all’assunzione, completa ed incondizionata, di tutti i rischi legati alla gestione del servizio;
- all’applicazione dei contratti collettivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, indipendentemente che di esse ne faccia parte o receda da esse, considerato che l’appaltatore è vincolato nei confronti del suo personale dipendente.
Qualora alla scadenza prevista dell’appalto l’Amministrazione Comunale non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, non avendo completato le formalità relative all’appalto e conseguente affidamento del servizio, dietro semplice richiesta scritta, può obbligare l’appaltatore ad effettuare il servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, per un periodo massimo pari ad un anno scolastico. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.
L’appaltatore dovrà disporre di una sede di rimessaggio degli autobus, provvista di agibilità edilizia per l’uso specifico, in proprietà o in affitto o altro titolo di possesso legittimo, entro la distanza massima di km 50 dal confine comunale, prima della stipula del contratto.
Il servizio di trasporto e assistenza dovrà essere effettuato in orari da concordare con la stazione appaltante sulla base degli orari determinati dalle Istituzioni Scolastiche presenti nel territorio con l’utilizzo di pullman che dovranno prelevare gli alunni lungo un percorso che prevede punti di ritrovo prestabiliti, individuati dalla stazione appaltante.
L’appaltatore al termine della prima settimana di servizio dovrà comunicare quanti km. percorre ogni giorno ogni pullman.
Nel periodo che intercorre tra la fine dell’anno scolastico per la scuola dell’obbligo e il 30 giugno verrà remunerato il solo servizio per la scuola dell’Infanzia previa rilevazione dei km. di percorso interessanti tale categoria di utenti.
Nel caso si rendesse necessario il trasporto di portatori di handicap grave non deambulanti autonomamente, l’appaltatore ha l'obbligo di provvedere con mezzi idonei e a norma di Legge;
L’appaltatore dovrà espletare il servizio mediante un pullman da 54 posti e due pullman da 20 posti rispondenti alle caratteristiche e requisiti di cui al D.M. 31/01/1997 e rispondenti altresì come minimo alle caratteristiche ambientali antinquinamento di cui alla direttiva CE 96/1 – EURO 2 che dovranno assicurare il prelievo degli studenti nei punti di raduno prestabiliti dalla stazione appaltante.
A bordo del pullman da 54 posti viaggeranno contemporaneamente gli studenti della scuola dell’Infanzia e gli studenti della scuola dell'obbligo sotto il controllo del personale dello scuolabus, con particolare attenzione ai bambini della scuola dell’Infanzia.
L’appaltatore dovrà assicurare il servizio di trasporto e assistenza degli studenti con le seguenti modalità:
- all'ora dell'ingresso e di uscita da scuola metterà a disposizione contemporaneamente tre pullman, uno da 54 e due da 20 posti con conseguente utilizzo contemporaneo di tre autisti al fine di assicurare il puntuale arrivo a scuola e rientro a casa degli studenti;
- i pullman da 20 posti devono essere utilizzati specificamente per il trasporto degli studenti che abitano nelle zone più difficili da raggiungere a causa di oggettivi problemi di viabilità o che comunque rimangono fuori dal percorso del pullman da 54 posti.
- in occasione del rientro pomeridiano della scuola media gli studenti dovranno avere almeno mezzora di tempo per consumare il pasto prima di essere riaccompagnati a scuola;
- i pullman dovranno essere presenti nelle diverse sedi scolastiche interessate, non più di dieci minuti prima dell'orario d'entrata, e non oltre dieci minuti dopo l'orario d'uscita;
- la partenza dei pullman all’uscita non potrà tardare oltre i suddetti dieci minuti
- gli orari di ingresso a scuola potranno essere diversificati a seguito di indicazioni da parte delle Scuole e l’appaltatore dovrà adeguarsi senza riserva alcuna.
In linea di massima le lezioni nelle scuole primaria e secondaria iniziano alle ore 8:30 con uscita alle ore 13,30 mentre nella scuola dell’infanzia dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e in caso usufruiscano della mensa alle ore 16,00;
la scuola secondaria farà due rientri pomeridiani dalle 15,00 alle 18,00, nei giorni stabiliti dall’Istituto Comprensivo locale.
La gestione dell’utenza all’ingresso e all’uscita di scuola avverrà con modalità diverse a seconda dell’ordine scolastico di appartenenza come di seguito:
Scuola dell’obbligo
All’arrivo gli studenti saranno presi in carico all’ingresso del plesso scolastico tra le 8,20 e le 8,30, dove saranno presi in custodia dal personale scolastico che li accompagnerà alle rispettive aule; viceversa all’uscita, alle ore 13,20, il personale scolastico accompagnerà gli studenti dalle aule all’uscita dal plesso dove verranno presi in consegna dal personale dello scuolabus.
Scuola dell’infanzia
All’inizio delle lezioni i bambini saranno accompagnati dal personale dello scuolabus all’ingresso del plesso scolastico tra le 8,00 e le 9,00 dove saranno presi in custodia dal personale scolastico che li accompagnerà alle rispettive aule; viceversa all’uscita il personale scolastico accompagnerà i bambini dalle aule all’uscita del plesso dove saranno presi in custodia dal personale dello scuolabus alle 12,00 se non utilizzano il servizio mensa ovvero alle 16,00 per coloro che frequentano anche il pomeriggio.
Art. 7
Attività diverse dall’orario normale.
L’appaltatore dovrà assicurare le corse necessarie in caso di cambiamenti occasionali di orario scolastico (riunioni sindacali, brevis letio ecc), previa comunicazione da parte della scuola da effettuarsi con comunicazione scritta, almeno 72 ore prima del verificarsi della necessità della variazione dell'orario, mentre saranno consentiti termini ridotti per cause di forza maggiore;
Si dovrà assicurare pertanto il rientro a casa in pullman degli studenti i cui insegnanti osservassero un orario ridotto per motivi sindacali o comunque una occasionale diversa articolazione dell’orario rispetto al resto delle scuole, a condizione che tali variazioni siano comunicate entro le 72 ore precedenti l'orario in cui si rende necessario effettuare la corsa, mentre saranno consentiti termini ridotti per cause di forza maggiore
Gli orari delle lezioni e le eventuali variazioni, saranno comunicati da parte dell'Istituto Comprensivo al Comune mediante comunicazioni scritte, informandone contestualmente l’appaltatore, entro i termini su detti.
La comunicazione della programmazione da parte della Scuola delle 15 uscite e dei trasferimenti all’interno del territorio comunale per attività didattiche di cui al precedente art.5 deve essere comunicata con le medesime modalità all’appaltatore e alla stazione appaltante
L’appaltatore per le suddette modifiche di orari, uscite didattiche e per eventuali trasferimenti di studenti di ogni ordine scolastico all’interno del territorio comunale in orario scolastico che potrebbero determinare anche corse aggiuntive, non potrà esigere nessun compenso chilometrico.
Qualsiasi modifica rispetto alle sopra elencate modalità dovrà essere concordata con la stazione appaltante.
ART. 8
Personale e relativi obblighi
L’appaltatore dovrà disporre contemporaneamente del personale necessario all'utilizzo contemporaneo dei 3 mezzi destinati al servizio con l'impiego del personale di seguito indicato:
N.3 autisti autobus in possesso della Carta di Qualificazione Conducente (CQC), ovvero patente “DK” e la Carta di Qualificazione Conducente (CQC) per trasporto persone;
Dovrà inoltre comunicare il nominativo e il numero telefonico di pronte reperibilità del referente della ditta nei confronti del Comune, al quale poter fare riferimento per qualsiasi comunicazione di servizio.
L’appaltatore ha l’obbligo di depositare, prima dell’avvio del servizio e comunque entro e non oltre due giorni dalla comunicazione di aggiudicazione l’elenco del personale con relative generalità, qualifiche ed esperienze professionali unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dai dipendenti e corredate da fotocopia di documento di identità e il nominativo di un responsabile referente che dovrà assicurare la reperibilità durante l'orario d'ufficio.
L’appaltatore si impegna a comunicare entro 10 giorni dall’inizio del servizio il nominativo del Responsabile ai sensi del Decreto L.vo n° 196/2003 e del personale che materialmente ha accesso ai dati sensibili dando atto che l’attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall’Amministrazione comunale.
Qualora uno degli operatori venga sostituito definitivamente o temporaneamente, l’appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e dovrà impegnarsi a reintegrare immediatamente il personale necessario al servizio con altro personale regolarmente assunto e con i requisiti previsti dal presente capitolato e dalle leggi vigenti.
L’appaltatore dovrà garantire l’immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio, nonché quello che, a giudizio concorde con le parti, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, con altri di idonea qualifica, professionalità ed esperienza.
Il servizio non potrà essere interrotto per nessun motivo, trattandosi di servizio di interesse pubblico.
L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di categoria per i dipendenti delle imprese del settore, negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione. Tutti gli obblighi ed oneri di natura retributiva, previdenziale, assicurativa relativa al personale sono ad esclusivo carico dell’appaltatore che esonera espressamente la stazione appaltante, dichiarandosi esclusivo obbligato.
Il personale addetto al servizio è obbligato a tenere un comportamento dignitoso e rispettoso nei confronti degli utenti e ad assicurare la massima diligenza e cura nello svolgimento del servizio.
Sarà ritenuta grave negligenza abbandonare a scuola e tralasciare di trasportare un minore senza avere atteso dieci minuti oltre l’orario di uscita.
Oltre i dieci minuti suddetti il ritiro del minore dalla scuola rimane a carico del genitore e l’eventuale custodia a carico della Scuola.
ART.9
Responsabilità e copertura assicurativa
L’appaltatore si obbliga a stipulare a favore degli operatori idonee assicurazioni, per eventuale responsabilità civile verso terzi, al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l’esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato con un massimale di almeno
€.1.000.000,00, esonerando espressamente la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere depositata dall’appaltatore prima dell’attivazione del servizio.
Sarà in ogni caso obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e
dei terzi. Ogni e qualsiasi responsabilità ricadrà sull’appaltatore, restando salvo da ogni responsabilità e onere la stazione appaltante, nonché il personale preposto al coordinamento ed alla vigilanza.
L’appaltatore sarà responsabile verso la stazione appaltante del buon andamento del servizio.
Eventuali risarcimenti saranno a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore.
L’appaltatore è altresì obbligato a stipulare polizza assicurativa di copertura dei rischi di infortunio e di responsabilità civile per i minori trasportati coinvolti nel presente servizio.
Si impegna altresì ad osservare tutte le disposizione di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio e libera sin d’ora la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che possa derivare dall’espletamento del servizio.
Ha l’obbligo di osservare oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore emanate in corso d’opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l’infortunistica, i contratti di lavoro, le norme sanitarie e le norme sulla sicurezza del lavoro.
Trattandosi di un servizio di pubblico interesse l’appaltatore garantisce l’erogazione delle prestazioni di cui al presente capitolato sempre ed in ogni caso anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista dagli eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.
L’appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti ed eventualmente all’Amministrazione comunale, in dipendenza di manchevolezze e /o trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale ed è sempre responsabile sia verso il comune sia verso terzi della qualità del servizio fornito.
L’appaltatore ha inoltre l'obbligo di depositare prima dell'avvio del servizio tutta la documentazione relativa ai mezzi impiegati nello svolgimento del servizio, pena la revoca dell’aggiudicazione.
ART. 10
Liquidazione delle competenze.
Il prezzo offerto in sede di gara si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, a meno che non intervengano modificazioni significative del percorso a causa di ampliamento chilometrico rispetto a quello indicato in sede di gara.
Il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta per il servizio di cui al presente Capitolato verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del mese di riferimento, della percorrenza chilometrica effettuata per ciascuna linea di cui al Piano dei Trasporti in vigore con l’inizio dell’anno scolastico, vistate dal Responsabile del Settore Amministrativo per regolarità della fornitura del servizio e successiva determinazione di liquidazione.
I pagamenti verranno effettuati all’appaltatore a mezzo di bonifico bancario, entro i termini di legge (30 giorni) dalla data di ricevimento della fattura mensile, posticipata, salvo interruzione dei termini per contestazioni o richieste di chiarimenti e previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolare posizione contributiva dell'appaltatore.
In caso di accertati inadempimenti degli obblighi da parte dell’appaltatore, la stazione appaltante sospenderà i pagamenti e provvederà, se del caso, a regolarizzare direttamente le posizioni anomale.
Eventuali ulteriori servizi prestati, a titolo gratuito dovranno essere riportati in modo dettagliato. L’appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzo o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l’aggiudicazione del servizio, fatte salve le eventuali variazioni di linee.
ART. 11
Esecuzione del contratto
Per l’esecuzione del contratto si rimanda al titolo lll e titolo lV del DPR 5.10.2010 n.207 e
sm.i..
ART. 12
Controlli
L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di effettuare mediante proprio personale tutte le ispezioni e verifiche che riterrà opportune per accertare lo stato del servizio e disporre gli adempimenti che riterrà necessari per il buon andamento dello stesso, purché rientranti nell’ambito del contratto.
L’appaltatore accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli eventuali da parte della Amministrazione appaltante e di uniformarsi alle disposizioni impartite dalla medesima, sempreché compatibili con gli accordi contrattuali.
I controlli e le ispezioni potranno avvenire senza alcun preavviso.
Qualsiasi mancanza agli obblighi derivanti dal contratto accertata dall’Amministrazione appaltante sarà contestata per gli addebiti alla Ditta appaltatrice, che entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dovrà presentare le sue deduzioni.
Qualsiasi inadempienza o violazione degli obblighi contrattuali, rilevata a seguito del controllo, o del quale la stazione appaltante dovesse venire a conoscenza, e accertata dal personale comunale sarà contestata all’appaltatore, il quale entro tre giorni dalla data della notifica della contestazione, dovrà presentare le proprie deduzioni scritte, sulle quali deciderà l’amministrazione.
In mancanza di presentazione delle deduzioni, l’Amministrazione adotterà i provvedimenti previsti all’art. 13 e procederà all’applicazione delle penali.
ART. 13
Inosservanza delle prescrizioni contrattuali - Penalita’
L’appaltatore, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge e del presente capitolato. Ove non attenda agli obblighi imposti per legge ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell’infrazione da un minimo di Euro 154,94 ad un massimo di Euro 516,46 .
La stazione appaltante, previa contestazione all’appaltatore, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e in particolare: penale di Euro 516,46 Per ogni mancata giornata di servizio.
penale di Euro 516,46 Per ogni mancata sostituzione dell’operatore per ogni
giorno di servizio.
penale di Euro 258,23 In caso di prestazione di servizio con personale privo dei
requisiti richiesti (importo giornaliero). penale di Euro 258,23 Per ogni giorno di mancato avvio del servizio.
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
Dopo l’applicazione di n.3 penali, l’amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto d’appalto, senza ulteriori diffide, incamerando la cauzione prestata dall’appaltatore.
L’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti di cui all’art.12.
La stazione appaltante procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati nel mese successivo all’inadempienza.
ART. 14
Risoluzione del contratto
Salvo i casi di risoluzione automatica previsti dal presente capitolato, il contratto di appalto può essere risolto dalla stazione appaltante quando, per reiterata inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, l’appaltatore non sia in grado di assicurare l’osservanza delle linee progettuali presentate in sede di gara, in ordine alla qualità del servizio, alla corretta e puntuale esecuzione di tutti gli interventi appaltati. In tali casi la stazione appaltante ha facoltà di diffidare l’appaltatore all’adempimento entro un congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto, procedendo nei confronti dell’appaltatore alla determinazione dei
xxxxx eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni. In questo caso, l’appaltatore potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali la stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell’appaltatore, ove il deposito cauzionale non fosse sufficiente. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto.
La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di 15 (quindici giorni), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni con raccomandata A/R, qualora fosse modificato il tipo di gestione del Servizio, venissero meno le esigenze, totalmente o parzialmente, del presente appalto, nonché di recedere dallo stesso contratto per motivi di pubblico interesse.
A fronte di risoluzione per causa imputabile all’appaltatore, quest’ultimo sarà escluso dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni 2 (due) dalla data di risoluzione del contratto.
La stazione appaltante avrà diritto di affidare ad altra ditta specializzata, seguendo la graduatoria di aggiudicazione, la continuazione del servizio fino alla scadenza del contratto.
ART. 15
Cauzione
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o interruzione del servizio, l’appaltatore deve costituire cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto complessivo del contratto ai sensi dell’art.113 del D.lgs. 163/2006.
L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere integrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal canone di appalto.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita al termine del contratto, sempre che non risultino a carico dell’appaltatore inadempienze comminatorie di penalità o cause impeditive alla restituzione. Detta cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
ART. 16
Subappalto
È fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
ART. 17
Controversie
Le controversie che dovessero sorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore in merito all’applicazione del contratto d’appalto saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del foro competente di Cagliari.
E’ escluso il ricorso al colleggio arbitrale.
ART. 18
Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti il contratto dell’appalto in argomento o consequenziali a questo, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, salvo diversa disposizione di legge, sono a carico dell’appaltatore, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune. L’I.V.A. si intende a carico della stazione appaltante, se ed in quanto dovuta.
ART. 19
Domicilio legale
Ai fini del presente appalto, l’appaltatore elegge domicilio legale presso il Comune di Decimomannu, piazza Municipio n. 1.
ART. 20
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme vigenti in materia nonché a qualsiasi altra norma di carattere generale in quanto compatibile.