Condizioni generali e particolari di vendita di energia elettrica nel mercato libero Sezione I – Condizioni generali di vendita
Condizioni generali e particolari di vendita di energia elettrica nel mercato libero Sezione I – Condizioni generali di vendita
(Energia Elettrica)
Art. 1 - Definizioni.
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Bassa tensione: tensione elettrica nominale inferiore a 1 kV.
Cliente: persona fisica o giuridica che acquista l’energia elettrica e/o il gas naturale dal Fornitore per proprio uso. Cliente domestico: nel settore elettrico, il Cliente nella titolarità di un Punto di prelievo per uso domestico, come definito all’Allegato A della Delibera ARERA 29 dicembre 2011 - ARG/elt 199/11;
Cliente non domestico: il Cliente finale diverso dal cliente domestico.
Codice del Consumo: “Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229”, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, modificato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21.
Codice di condotta commerciale: “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”, approvato con delibera ARERA 413/2016/R/com e ss.mm.ii..
Codice sulla Privacy: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
Consumatore: il Cliente persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi del Codice del Consumo.
Contratto: il contratto per la fornitura di energia elettrica, formato dalla richiesta di fornitura e dalla relativa comunicazione di accettazione del Fornitore, dalle presenti Condizioni Generali e Particolari, dalle Condizioni Economiche di Fornitura e dai relativi allegati.
Distributore: nel settore elettrico, l’esercente che svolge su concessione le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell’energia elettrica in alta, media e bassa tensione, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco e le attività di natura commerciale connesse all’erogazione del servizio di distribuzione.
Fornitore o Italia Gas e Luce s.r.l.: Italia Gas e Luce S.r.l., con sede legale a Xxxxxxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxx 0, cap 55041, Cod. Fiscale e P.IVA 02479770469, REA LU-229077.
Media tensione: tensione elettrica nominale compresa fra 1 e 35 kV.
Mercato libero: il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di energia elettrica sono concordate tra le parti, al di fuori delle prescrizioni stabilite dall’ARERA per il Servizio di maggior tutela (settore elettrico).
Misuratore: strumento di misura delle grandezze elettriche, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore competente presso il Punto di prelievo o il Punto di riconsegna.
Parti: il Fornitore ed il Cliente.
Punto di prelievo (POD): il punto in cui il Fornitore mette a disposizione del Cliente l’energia elettrica. Servizio di maggior tutela: il servizio di vendita di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007 n. 125 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73).
TIMOE: Testo Integrato Morosità Elettrica delibera ARERA 29 maggio 2015, 258/2015/R/com.
Per eventuali ulteriori definizioni utili ai fini delle presenti condizioni generali di vendita si farà riferimento alle definizioni contenute nel Testo Integrato di Vendita e nel Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica, che le Parti dichiarano reciprocamente di conoscere e che formano parte integrante e sostanziale del presente documento, anche se ad esso non materialmente allegate.
Art. 2 - Oggetto.
2.1 Oggetto del Contratto è la fornitura di energia elettrica, a tutti i clienti finali domestici e non domestici alimentati in bassa tensione (di seguito anche “fornitura BT”) o in media tensione (di seguito anche “fornitura MT”). presso il Punto di prelievo, nonché delle eventuali prestazioni accessorie previste dalle Condizioni Economiche di Fornitura sul Mercato Libero scelte dal Cliente al momento della sottoscrizione della richiesta di fornitura. Qualora non diversamente pattuito, le previsioni contrattuali che fanno riferimento alla fornitura di energia elettrica si intendono applicabili sia alla fornitura in BT che alla fornitura in MT. L’attivazione dell’offerta sul Mercato Libero è soggetta alle limitazioni previste dalle Condizioni Economiche di Fornitura e dalle presenti Condizioni generali.
2.2 Il Cliente si impegna ad utilizzare l’energia elettrica esclusivamente presso il Punto di prelievo indicato nella richiesta di fornitura e per gli usi ivi dichiarati. Ogni modifica negli utilizzi dell’energia elettrica deve essere preventivamente comunicata al Fornitore e da quest’ultimo accordata per iscritto, ove necessario, previa integrazione del Contratto.
Art. 3 - Conclusione del contratto. Diritto di ripensamento.
3.1 La conclusione de Contratto (a prescindere dalle forme di conclusione infra indicate), potrà avvenire:
- nel caso di proposta contrattuale effettuata dal Cliente al Fornitore, nel momento in cui entro il termine di 45 giorni o altro termine previsto dall’ARERA dalla data di sottoscrizione della proposta di somministrazione da parte del Cliente, il Fornitore abbia manifestato per iscritto di accettare detta proposta. Qualora il Fornitore non dovesse inviare l’accettazione al Cliente entro il suddetto termine la proposta di somministrazione del Cliente non produrrà alcun effetto e il Cliente non potrà pretendere dal Fornitore alcunché per qualsivoglia titolo o motivo; nel caso in cui il Cliente abbia effettuato una proposta contrattuale avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica, il Fornitore si riserva la facoltà di accettare la proposta;
- nel caso di offerta del Fornitore al Cliente a mezzo corrispondenza, nel momento in cui il Fornitore sia venuto a conoscenza dell’avvenuta accettazione della proposta formulata al Cliente; qualora il Cliente non dovesse inviare l’accettazione al Fornitore con le modalità indicate nell’offerta, la proposta di somministrazione del Fornitore non produrrà alcun effetto;
- nel caso in cui l’offerta del Fornitore al Cliente venga proposta e accettata da questo nel corso di una procedura telefonica (c.d. verbal order), all’esito di apposita telefonata registrata su supporto durevole; in questa ultima ipotesi, tuttavia, il contratto sarà vincolante per il Cliente nel momento in cui Italia Gas e Luce S.r.l. dopo aver trasmesso al Cliente il plico contrattuale e trascorsi i tempi del ripensamento invia al cliente la lettera di accettazione.
Il Contratto è costituito da tutti i documenti contrattuali costituenti la proposta effettuata dal Cliente al Fornitore oppure costituenti l’offerta del Fornitore al Cliente, dalle relative accettazioni e relativi documenti di esecuzione.
3.2 Il Fornitore si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura nelle seguenti ipotesi:
(a) mancata consegna di tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del Contratto;
(b) mancata attivazione, decorsi i tempi previsti dalle deliberazioni dell’ARERA, dei contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica;
(c) sospensione dei Punti di Prelievo per morosità o sussistenza di una richiesta di sospensione pervenuta al Distributore o sussistenza di una richiesta di indennizzo, ai sensi del comma 4.1 dell’Allegato B della Delibera ARERA ARG/elt 191/09 da altro Fornitore o dall’esercente la maggior tutela;
(d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti;
(e) sottoposizione del Cliente a procedure esecutive e/o concorsuali, nei limiti di quanto previsto da norme imperative;
(f) inefficacia del Contratto di Distribuzione e/o del Contratto di Trasporto per cause non imputabili al Fornitore;
(g) mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente;
(h) qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa di cui al successivo articolo.
3.3. Se il Cliente richiede la fornitura sia di energia elettrica sia di gas naturale, il Fornitore non è tenuto ad accettare entrambe le richieste, potendo invece manifestare la propria accettazione e concludere il Contratto anche per una sola di esse.
3.4 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale domestico in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente avrà la facoltà di avvalersi del diritto di ripensamento e di recedere dal Contratto, senza oneri, mediante l’invio di una lettera raccomandata A.R., o fax, o PEC, al Fornitore entro 14 (quattordici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Qualora il Contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente finale domestico avrà la facoltà di recedere senza oneri inviando una lettera raccomandata A.R., o fax, o PEC, al Fornitore entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dal ricevimento del Contratto. Salva prova contraria, il Contratto si presume ricevuto trascorsi 14 (quattordici) giorni dall’invio effettuato dal Fornitore. Ai sensi dell’art. 2 delibera n. 269/2015/R/com e succ.mod., nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e che, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere all’esercente la vendita degli importi relativi ai costi sostenuti, indicandone livelli e modalità di determinazione.
3.5 Se l’esecuzione della fornitura ha avuto inizio senza che il Cliente abbia ancora ricevuto l’accettazione della richiesta da parte del Fornitore, per cause non imputabili a quest’ultimo, il Cliente è obbligato a corrispondere
quanto dovuto per i consumi effettuati fino alla eventuale sostituzione del Fornitore, fermo restando il diritto del Cliente di recedere dalla fornitura con le modalità specificate nell’articolo che segue.
Art. 4 - Durata del Contratto e recesso.
4.1 Il Contratto è a tempo indeterminato, salvo diversamente indicato nelle Condizioni Particolari di Fornitura e decorre dalla data di attivazione indicata nella richiesta di Fornitura.
4.2 Per tutto il periodo di durata del Contratto, ciascuna parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato da un Cliente domestico, o Cliente non domestico limitatamente ai punti alimentati in bassa tensione, al fine di cambiare Fornitore, il Fornitore uscente deve ricevere la relativa comunicazione di recesso entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio Fornitore. Il cliente finale, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura col Fornitore entrante, rilascia a quest’ultimo apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col Fornitore uscente. La procura è rilasciata secondo le stesse modalità di conclusione del contratto con il Fornitore entrante, e comunque su un supporto durevole sicuro, idoneo a garantire la sua immodificabilità ed inalterabilità. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato da un Cliente non domestico limitatamente ai punti di prelievo in media tensione il termine di preavviso per il recesso del Cliente è pari a 9 mesi; in caso di mancato rispetto di detto termine da parte del Cliente, il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente un importo pari a 0,010
€/kWh applicato sul consumo medio mensile per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare Fornitore, ma ai fini della cessazione della fornitura, il termine di preavviso del diritto di recesso del cliente finale non potrà essere superiore a un mese. Il Fornitore ha diritto di recedere il contratto di fornitura con un termine di preavviso non inferiore 6 (sei) mesi.
4.3 Sia nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso non per cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, che nel caso in cui sia il Fornitore a recedere dal contratto, i termini di preavviso decorrono dalla data di ricevimento delle comunicazioni di recesso.
4.4 In caso di cessazione della fornitura, il Cliente resterà responsabile dei consumi di energia elettrica e di ogni altro importo dovuto, qualora non provveda a richiedere al Fornitore la cessazione e se, richiedendola, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Misuratore.
Art. 5 - Interruzione della fornitura.
5.1 I Distributori competenti potranno interrompere la fornitura di energia elettrica e/ (i) per cause di oggettivo pericolo, (ii) per ragioni di servizio, cioè la manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di erogazione, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti, o (iii) per motivi di sicurezza, anche connessi all’espletamento di altri servizi di pubblica utilità. In tali ipotesi, il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per le interruzioni o limitazioni della fornitura con riguardo ai Clienti che non hanno stipulato il Contratto in qualità di Consumatore.
5.2. Il Fornitore non sarà responsabile per le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempimenti contrattuali dello stesso Fornitore, a ordini o provvedimenti delle autorità, oppure dovute a cause di forza maggiore o, comunque, a cause non imputabili al Fornitore. In questi casi, il Cliente non avrà diritto ad alcuna riduzione delle somme dovute per la fornitura, né di ottenere alcun risarcimento o indennizzo o di chiedere la risoluzione del Contratto.
Art. 6 - Garanzie.
6.1 A garanzia degli obblighi derivanti dal Contratto, il Cliente domestico si impegna a versare al Fornitore, a titolo di deposito cauzionale, l’importo specificato nelle Condizioni Economiche di Fornitura, che il Fornitore potrà addebitare nella prima fattura.
6.2 In caso di mancato pagamento delle fatture e degli importi dovuti in base al Contratto, il Fornitore avrà diritto di trattenere, in tutto o in parte, la somma versata a titolo di deposito cauzionale e di fatturare al Cliente l’importo necessario alla ricostituzione del deposito nella fattura successiva. Il deposito cauzionale o la quota residua saranno restituiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del contratto, maggiorati degli interessi legali.
6.3 Nel corso della vigenza del Contratto, il Fornitore potrà richiedere al Cliente non domestico di fornire entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, a titolo di deposito cauzionale, una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, emessa da primaria istituzione, banca o assicurazione, pari al valore di 3 (tre) mensilità di consumo medio annui attribuibile al Cliente. La garanzia resterà in vigore per tutta la durata del Contratto, tenuto conto di eventuali rinnovi, integrazioni e/o modificazioni, e per i 6 (sei) mesi successivi dalla data di cessazione del Contratto, per qualsiasi ragione e/o causa, a copertura degli obblighi del Cliente. In caso di mancata presentazione della garanzia nel termine previsto, così come in caso di omessa o parziale prestazione
della suddetta garanzia, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti al Cliente.
6.4 In caso di ritardato pagamento delle fatture superiore a 30 (trenta) giorni, il Fornitore si riserva il diritto di escutere la garanzia ricevuta a copertura sia del capitale che degli interessi di mora maturati fino alla data dell’escussione. Qualora la garanzia venga riscossa in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà obbligato a ricostituirla per l’intero ammontare, compreso l’eventuale deposito cauzionale aggiuntivo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione. In caso di mancata ricostituzione della garanzia nel termine previsto, così come in caso di omessa o parziale prestazione della suddetta garanzia, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere di diritto il Contratto, rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti al Cliente.
6.5 Il Fornitore ha facoltà di rinunciare alle garanzie qualora i pagamenti avvengano attraverso mandato addebito diretto bancario (SEPA) o bonifico puntuale alla scadenza.
Art. 7 - Condizioni economiche. Imposte e tasse.
7.1 Per la somministrazione di energia elettrica, il Fornitore applicherà i corrispettivi specificati nella richiesta di fornitura e nelle Condizioni Economiche di Fornitura, unitamente ai corrispettivi previsti dalle Condizioni Particolari di Fornitura.
7.2 I corrispettivi previsti hanno la validità indicata nelle Condizioni Economiche di Fornitura; detti corrispettivi hanno natura variabile come indicati nelle Condizioni Economiche di Fornitura. Il Cliente, pertanto, accetta fin da ora le eventuali variazioni dei prezzi dell’energia che saranno apportate dal Fornitore e che siano comprese in detto regime. Nel caso in cui il Fornitore dovesse variare le condizioni economiche e il relativo periodo di validità, ne darà comunicazione al Cliente con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla loro decorrenza. In caso di disaccordo, il Cliente avrà diritto di recedere dal Contratto, senza oneri, tramite invio di raccomandata A.R., con un preavviso di 1 (uno) mese decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricezione della fattura o della comunicazione delle suddette variazioni. In assenza di recesso si intendono accettate le nuove condizioni economiche proposte dal Fornitore. In mancanza di variazioni, si intendono confermate le condizioni economiche precedentemente applicate, senza necessità di specifica comunicazione da parte del Fornitore.
7.3 Il corrispettivo per la fornitura sarà maggiorato con le accise e l’IVA e gli altri oneri fiscali disposti per legge, i cui valori saranno indicati in bolletta. Informazioni circa le aliquote delle imposte sono disponibili presso la sede del Fornitore e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Il corrispettivo e le ulteriori condizioni contenute nelle Condizioni Economiche di Fornitura avranno la prevalenza, in caso di contrasto, sulle presenti Condizioni Generali e Particolari.
7.4 Per ottenere l’applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il Cliente dovrà presentare al Fornitore la documentazione comprovante il diritto al beneficio. Qualsiasi altra agevolazione fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare dovrà essere comunicata al Fornitore per consentire allo stesso l’applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla legge. Il Cliente si assume la piena responsabilità circa l’esistenza del diritto alle agevolazioni fiscali, sollevando il Fornitore da ogni responsabilità. Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all’Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore ai sensi e per gli effetti del presente comma, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest’ultimo nei confronti del Cliente stesso.
7.5. Decorsi dodici mesi continuativi ed ininterrotti di esecuzione della fornitura, il Fornitore riconoscerà al cliente uno rimborso del 25% calcolato esclusivamente sulla media mensile del prezzo dell’energia applicato nei dodici mesi pregressi, escluso quindi tutti gli altri oneri, tasse, costi, spese comunque applicati.
Art. 8 - Fatturazione e pagamenti.
8.1 Il Fornitore provvederà a fatturare i consumi di energia elettrica del Cliente con la periodicità prevista dalle Condizioni Economiche di Fornitura. Il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta in relazione alla fornitura, dovrà rendere apposita dichiarazione. Resta inteso tra le Parti che la fatturazione con l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta avverrà solo a valle della dichiarazione fornita dal Cliente. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta. Qualora la fornitura abbia ad oggetto più Punti di Prelievo, il Cliente può optare per la fatturazione aggregata degli importi relativi alla fornitura.
8.2 Il Cliente si impegna ad eseguire il pagamento del corrispettivo della fornitura entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di emissione di ciascuna fattura (o bolletta), con una delle modalità specificate in bolletta oppure secondo la modalità eventualmente specificata nella richiesta di fornitura qualora costituisca una condizione per l’attivazione dell’offerta economica scelta dal Cliente. Qualora il Cliente intenda procedere al
pagamento tramite addebito sul proprio conto corrente (SEPA) il Fornitore si riserva di addebitare allo stesso, esclusivamente in sede di prima richiesta, il costo di euro 0,01. Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della fattura, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente abbia nei confronti del Fornitore, salvo espresso accordo scritto tra le Parti. Tale ultima disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore.
8.3 Le fatture saranno messe a disposizione del Cliente e a quest’ultimo trasmesse ad ogni effetto mediante il servizio di fattura online predisposto dal Fornitore oppure mediante trasmissione a mezzo posta elettronica. In tal caso, il Cliente avrà l’onere di stampare le fatture trasmesse. L’attivazione del servizio di fattura online o l’accettazione della trasmissione a mezzo posta elettronica costituiscono condizioni necessarie per aderire all’offerta economica sul Mercato Libero prevista dalle Condizioni Economiche di Fornitura scelte dal Cliente. I servizi digitali di fattura online o di trasmissione tramite posta elettronica sono predefiniti e garantiscono automaticamente al Cliente un bonus annuale pari a Euro 23,00 (ventitré). Qualora il Cliente richiedesse invece di ricevere le fatture tramite posta in versione cartacea, tale bonus non verrà applicato.
8.4 In caso di inosservanza della periodicità di fatturazione prevista dal Contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente l’indennizzo automatico quantificato in base alla normativa vigente e segnatamente alla Delibera ARERA 463/2016 Art. 16 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 9 - Ritardato pagamento.
9.1 In caso di ritardo o omesso pagamento, anche parziale, dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, il Fornitore, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata (o PEC), avrà il diritto di procedere alla sospensione della fornitura per morosità, secondo le modalità previste dalle Condizioni Particolari di Fornitura.
9.2 In ogni caso di ritardo nel pagamento delle fatture, il Cliente sarà tenuto al pagamento, in aggiunta al corrispettivo della fornitura ed all'eventuale rimborso dei costi sostenuti dal Fornitore per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (includendo a titolo esemplificativo, ma non limitativo, le spese di recupero crediti e spese legali), degli interessi legali di mora per ogni giorno di ritardo calcolati su base annua in misura pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea aumentato di 8 (otto) punti percentuali, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
9.3 In caso di ritardo del pagamento il Fornitore si riserva la facoltà, quando egli ritenga opportuno, di richiedere al Cliente, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, senza che sia necessaria la costituzione in mora, il pagamento di un importo forfettario variabile fino a 40 (quaranta) euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito di quanto al precedente punto 9.2.
Art. 10 - Sospensione della fornitura.
10.1 Fatti salvi i casi di sospensione per morosità del Cliente con le modalità previste dalle Condizioni Particolari di Fornitura (anche se relativi solo ad una delle forniture intestate allo stesso Cliente), il Fornitore avrà la facoltà di richiedere al Distributore la sospensione di una o più forniture intestare al Cliente, senza alcun preavviso al Cliente, nei seguenti casi:
(a) utilizzo degli impianti in modo non conforme a quanto previsto dal Contratto, compreso l’impiego dell’energia elettrica per usi diversi da quello dichiarato nella richiesta di fornitura o il prelievo di energia in misura superiore;
(b) manomissione e rottura dei sigilli del Misuratore;
(c) appropriazione fraudolenta di energia elettrica.
10.2 Nelle ipotesi che precedono, il consumo da parte del Cliente durante il periodo di fornitura potrà essere accertato anche con l’intervento del Distributore, oppure sulla base di elementi presuntivi, basati sull’uso dell’energia, sulle caratteristiche degli impianti e sui consumi storici, laddove siano rilevanti, e su ogni altro elemento utile.
10.3 In tutti i casi di sospensione della fornitura (anche se relativi solo ad una delle forniture intestate allo stesso Cliente) è fatto salvo il diritto del Fornitore di richiedere al Cliente il rimborso delle spese sostenute, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti. In caso di sospensione per morosità, il Fornitore può chiedere al Cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura, nei limiti del costo sostenuto per tali operazioni.
Art. 11 - Risoluzione del Contratto.
11.1 In caso di inadempimento da parte del Cliente, il Fornitore avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., mediante comunicazione scritta, in ciascuna delle seguenti ipotesi, anche se tali riguardano un diverso contratto di energia elettrica o gas intestato allo stesso Cliente, qualora l’inadempimento del Cliente perduri oltre il termine assegnato dal Fornitore:
(a) mancato pagamento anche di una sola fattura, decorso il termine indicato nel sollecito di pagamento, salvo che l’importo dovuto sia minore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale;
(b) impossibilità di eseguire la lettura periodica del Misuratore o di ispezionare gli impianti per causa imputabile al Cliente, trascorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni dall’invio dall’intimazione scritta al Cliente;
(c) mancata reintegrazione del deposito cauzionale o di altra garanzia sostitutiva da parte del Cliente;
(d) cambio di identità, denominazione o ragione sociale del Cliente, qualora non comunicati entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si è verificato l’evento;
(e) mancata regolarizzazione della posizione del Cliente entro 15 giorni dal ricevimento della diffida del Fornitore e relativa sospensione della fornitura per causa imputabile al Cliente;
(f) protrarsi di uno degli eventi di forza maggiore disciplinati all’articolo 19.2 per oltre 2 mesi;
(g) qualsiasi altro evento di natura formale o sostanziale che possa compromettere la fornitura per cause non imputabili al Fornitore;
(h) manomissione e rottura dei sigilli del Misuratore.
11.2 Il Contratto si considererà immediatamente risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi, anche se tali riguardano un diverso contratto di energia elettrica o gas intestato allo stesso Cliente:
(i) utilizzo degli impianti in modo non conforme a quanto previsto dal Contratto, compreso l’impiego di energia elettrica per usi diversi da quelli dichiarati;
(ii) appropriazione fraudolenta di energia elettrica;
(iii) revoca al Fornitore delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle attività di vendita dell’energia elettrica;
(iv) cessione del Contratto di sub fornitura a terzi da parte del Cliente;
(v) violazione del Codice Etico del Fornitore da parte del Cliente.
11.3 In caso di risoluzione del Contratto per una delle ipotesi sopra indicate, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore o dei suoi aventi causa. Al contrario, il Fornitore avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura dell’energia elettrica in base al Contratto, comprese le spese e gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.
11.4 In ogni caso di risoluzione del Contratto, il Cliente è tenuto a garantire al Distributore l’accesso al Misuratore situato nella sua proprietà privata o in altra area in cui egli ha diritto di accedere, per consentire di rilevare l’ultimo consumo e di provvedere alla chiusura del Misuratore stesso. Qualora non permetta l’accesso agli incaricati del Distributore, il Cliente rimarrà responsabile nei confronti del Fornitore per il pagamento del corrispettivo dovuto dal soggetto subentrante per il consumo di energia elettrica e per qualsiasi danno al Misuratore e agli impianti.
Art. 12 - Cessione del Contratto, subentro e divieto di subfornitura.
12.1 Il Cliente acconsente, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1407 c.c., alla cessione del Contratto. Resta inteso che il Fornitore comunicherà al Cliente la cessione del Contratto garantendo comunque il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal Contratto. La cessione sarà efficace dalla ricezione della relativa comunicazione inviata. Il Cliente acconsente inoltre che, in caso di trasferimento e affitto di azienda, l’acquirente e l’affittuario subentrino nel Contratto.
12.2 In caso di subentro immediato di un nuovo Cliente ad una fornitura in essere (mantenendo la fornitura dell’energia elettrica all’immobile senza soluzione di continuità) per effetto di vendita, cessione in locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, il titolare della fornitura e il subentrante nella fornitura dovranno congiuntamente comunicare l’intenzione l’uno di recedere e l’altro di subentrare e la lettura di conguaglio e di inizio nuova fornitura. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore e presentazione delle garanzie contrattuali.
Rimane inteso che in nessun caso la disdetta e/o il recesso e/o la successione di terzi nell’utenza potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute del Fornitore.
12.3 Al Cliente è fatto assoluto divieto di sub-fornitura di energia elettrica.
Art. 13 - Variazione unilaterale delle clausole contrattuali.
13.1 Il Fornitore si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare unilateralmente, per giustificato motivo, le Condizioni Generali e Particolari di Fornitura dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso pari almeno a 3 (tre) mesi rispetto al termine di decorrenza delle stesse, con decorrenza dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso.
13.2 La comunicazione di variazione indicherà il testo completo delle clausole contrattuali risultanti dalla modifica proposta, l’illustrazione del contenuto e degli effetti della variazione proposta, il termine di decorrenza della variazione e i termini e le modalità per la comunicazione dell’eventuale recesso dal contratto, senza oneri, da parte del Cliente a causa delle variazioni introdotte. La comunicazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta/fattura ed in ogni caso disgiuntamente a quest’ultima, salvo il caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito nel presente paragrafo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari a Euro 30,00 (trenta), fatta salva una diversa quantificazione in base alla normativa vigente.
13.3 Il Fornitore non è obbligato a fornire la comunicazione al Cliente in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In tali ipotesi, il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta nella quale le variazioni sono applicate.
13.4 In caso di disaccordo del Cliente rispetto alle variazioni delle condizioni contrattuali disposte dal Fornitore, il primo avrà facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta mediante raccomandata AR o fax, o PEC entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di variazione, senza oneri o spese. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso entro il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra, il Contratto proseguirà secondo le nuove condizioni contrattuali comunicate dal Fornitore.
14. Identificazione del personale del Fornitore. Comunicazioni e reclami.
14.1 Il Fornitore assicura la riconoscibilità del personale incaricato delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti. Tutti i dipendenti e il personale incaricato a qualunque titolo dal Fornitore per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione, conclusione ed esecuzione dei contratti sono muniti di un apposito documento dal quale risultano i propri elementi identificativi e gli elementi identificativi e i recapiti del Fornitore, che dovranno esibire al Cliente nell'espletamento delle loro funzioni.
14.2 Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere fatte per iscritto e riportare i dati identificativi del Cliente e della fornitura. Dette comunicazioni dovranno essere inoltrate a Italia Gas e Luce S.r.l. con le seguenti modalità alternative, fatti salvi i casi in cui il Contratto o la legge prevedano una modalità specifica di invio: a mezzo posta, al Servizio Clienti a Xxx xxxxx Xxxxxx 0, 00000, Xxxxxxxx (Xxxxx) Tel 000-000-000; a mezzo posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
14.3 Con le modalità sopra descritte, il Cliente potrà inoltrare reclami e ottenere le informazioni utilizzando il modulo predisposto dal Fornitore reperibile presso la sede del Fornitore e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Il Fornitore si riserva di indicare in bolletta eventuali ulteriori canali per la richiesta di informazioni e/o la presentazione di reclami. Il Cliente ha comunque la possibilità di inoltrare reclami scritti senza l’utilizzo del modulo messo a disposizione dal Fornitore purché la comunicazione contenga i seguenti elementi minimi necessari all’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta scritta motivata: a) nome e cognome, b) indirizzo di fornitura, c) indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, d) servizio cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, entrambi), e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente, f) una breve descrizione dei fatti contestati.
14.4 Il Fornitore si riserva di fornire risposta motivata al Cliente entro 40 (quaranta) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa.
14.5 Eventuali reclami e/o contestazioni avanzati o da avanzare non danno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento integrale degli importi indicati nelle bollette.
Art. 15 - Trattamento dei dati.
Il Fornitore sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell’apposita informativa che verrà consegnata al Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi del Codice sulla Privacy.
Art. 16 - Legge applicabile.
Il Contratto è disciplinato, oltre che dalle clausole in esso contenute, dalle leggi, norme e regolamenti, aventi carattere obbligatorio e vincolante, emanate dal legislatore e dalle autorità competenti, compresa l’ARERA. Tali disposizioni si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto, tenuto conto delle modifiche ed
integrazioni successivamente intervenute anche durante l’esecuzione del Contratto. Le delibere emanate dall’ ARERA richiamate nel presente Contratto sono pubblicate sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxx.xxx Art. 17 - Elezione di domicilio e Foro competente.
17.1 Il Cliente elegge domicilio, a ogni effetto di legge, presso il luogo in cui è erogata la fornitura di energia elettrica.
17.2 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico che ha concluso il Contratto in qualità di Consumatore. In tutti gli altri casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Xxxx.
Art. 18 - Registrazione.
Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa, a sensi di legge. Le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.
Art. 19 - Forza Maggiore.
19.1 Le parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque a qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. Ai fini di cui al precedente paragrafo sono considerati casi di forza maggiore, in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura, provvedimenti di pubbliche autorità, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle parti e ulteriori situazioni quali cause di forza maggiore previste dal Codice di Rete di Distribuzione che non consentano al Fornitore, in tutto o in parte, di adempiere agli obblighi posti a suo carico.
19.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una parte, quest’ultima ne dovrà dare comunicazione all’altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La parte i cui obblighi fossero stati sospesi, come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile, dopo la cessazione della causa di forza maggiore, dandone comunicazione all’altra parte. Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione della fornitura per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione, il Contratto potrà essere risolto di diritto.
Art. 20 - Miscellanee.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell’ARERA e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.
Il rapporto di fornitura è regolato dalla presenti Condizioni Generali e particolari di vendita nonché per i clienti non domestici dal Contratto di fornitura che sostituiscono ogni precedente accordo o intesa tra le Parti. Ove il Contratto di fornitura contenga previsioni in contrasto con il contenuto delle presente Condizioni Generali e particolari, le disposizioni del Contratto di fornitura previsioni prevarranno rispetto alle disposizioni delle Condizioni Generali e particolari in contrasto.
Art. 21 - Codice Etico - Modello di Organizzazione e Obblighi Connessi.
21.1 Il Fornitore ha reso disponibile copia del Codice Etico e la Parte Generale del Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 adottato dalla stessa mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Il Cliente si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti, nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità del Fornitore conseguente alla commissione di reati.
Sezione II – Condizioni particolari di vendita (Energia Elettrica)
Art. 22 - Attivazione della fornitura.
22.1 L’attivazione della fornitura di energia elettrica, ovvero l’avvio dell’alimentazione del Punto di prelievo, anche in caso di recesso per cambio fornitore avrà decorrenza dalla data indicata nella richiesta di fornitura, determinata con le seguenti tempistiche: per i clienti domestici e non domestici, nel caso il contratto sia stato sottoscritto entro i primi dieci giorni del mese, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il precedente Fornitore abbia ricevuto la comunicazione di recesso; in caso contrario dal primo giorno del secondo mese.
22.2 L’attivazione della fornitura avverrà, in ogni caso, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente Fornitore per il recesso e compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei
servizi di trasporto e dispacciamento, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore. Nel caso in cui la data effettiva di avvio dell’esecuzione del contratto non corrisponda a quanto indicato nelle Condizioni Economiche di Fornitura, il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta, circa l’eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio in accordo alla normativa vigente e delle cause che l’hanno determinata. In tali casi il Cliente rinunzia sin d’ora alla richiesta di indennizzi e/o risarcimenti di qualunque natura.
22.3 In caso di attivazione presso utenza con contatore chiuso l’attivazione della fornitura di energia elettrica avverrà dalla data di apertura del contatore stesso
22.4 In caso di voltura presso utenza con contatore aperto l’attivazione della fornitura di energia elettrica avverrà dalla data della sottoscrizione della richiesta.
22.5 L'esecuzione del contratto e l'avvio della fornitura sono condizionati: (a) all'attivazione, decorsi i tempi previsti dalle deliberazioni dell'ARERA, dei contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica; (b) alla circostanza che il Punto di prelievo non risulti sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione o non sia in corso una richiesta di indennizzo, ai sensi del comma 4.1 dell’Allegato B della Delibera ARERA 11 dicembre 2009 ARG/elt 191/09 e s.m.i e del TIMOE da altro Fornitore o dall’esercente la maggior tutela.
22.6 Il Cliente dichiara che il Punto di prelievo è adeguatamente collegato alla rete di distribuzione locale e le opere realizzate per collegare gli impianti sono idonee a soddisfare i fabbisogni energetici del Cliente stesso. Il Cliente dichiara altresì che le opere realizzate per collegare gli impianti interni sono a norma di legge. Qualora, invece, si rendesse necessario provvedere all'allacciamento del punto di prelievo ovvero all'adeguamento di tali opere, il Cliente, per tramite del Fornitore, dovrà prendere i necessari accordi con l'impresa di distribuzione alla cui rete locale è connesso il proprio impianto. Il Fornitore si riserva comunque la facoltà di non attivare la fornitura o di risolvere il Contratto nei casi in cui le installazioni del Cliente non risultino conformi alle vigenti norme di legge e/o di regolamento.
22.7 L’esecuzione del contratto è condizionata al fatto che, al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura il punto di riconsegna non risulti chiuso a seguito dell’intervento di Xxxxxxxx del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
Art. 23 - Condizioni tecniche di fornitura.
23.1 Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita dell’energia elettrica ed è estraneo alle attività del servizio di distribuzione. Il Cliente dichiara di conoscere e di aver accettato le condizioni generali predisposte dal competente Distributore dell’energia elettrica, al quale spettano, in particolare, la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti necessari a distribuire l’energia elettrica, l’installazione, la gestione, la manutenzione e l’effettuazione delle verifiche di funzionalità del Misuratore, il trasporto e la consegna dell’energia elettrica sino al Punto di prelievo, la determinazione e la cura delle caratteristiche tecniche dell’energia elettrica nel Punto di prelievo, nonché la definizione delle condizioni tecniche di erogazione del servizio.
23.2 Gli aspetti tecnici riguardanti la consegna dell’energia elettrica come, tensione e frequenza, continuità del servizio, interruzioni, buchi di tensione, saranno di esclusiva competenza del Distributore al quale il Punto di prelievo è collegato. Il Fornitore non assume, quindi, nessuna responsabilità per danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del Distributore.
23.3 L’energia elettrica sarà consegnata al Cliente presso il Punto di prelievo in cui è installato il Misuratore. Il Cliente è responsabile della conservazione e dell’integrità degli impianti e del Misuratore ubicati nei luoghi in cui è richiesta la fornitura, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. E’ fatto divieto al Cliente di spostare o manomettere le apparecchiature. In caso di danneggiamento del Misuratore o di violazione degli obblighi di manutenzione e conservazione previsti dal presente articolo, il Cliente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti e dovrà sopportare, a seconda dei casi, le spese relative alla disattivazione, sostituzione e installazione del Misuratore, nonché ogni altro onere necessario al ripristino delle normali condizioni di esercizio della fornitura di energia elettrica.
23.4 In qualsiasi momento il Distributore, anche su richiesta del Fornitore, ha diritto di fare ispezionare dai suoi incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell’energia elettrica posti all’interno della proprietà privata del Cliente. A tal fine, i soggetti incaricati dal Distributore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere nella proprietà privata del Cliente, eventualmente accompagnati da un pubblico ufficiale, per le verifiche periodiche di consumo ovvero per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e nel Misuratore o, comunque, per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio.
23.5 Il Cliente ha diritto in qualsiasi momento di richiedere la verifica del corretto funzionamento del Misuratore al Distributore competente, avvalendosi del Fornitore per l’inoltro della richiesta. L’onere di tale verifica è a carico del Cliente, ad eccezione del caso la stessa accerti un errore di misurazione eccedente i limiti di tolleranza previsti dalla normativa tecnica vigente. In quest’ultimo caso, nessun addebito è previsto in capo al Cliente stesso, ad eccezione degli oneri di cui all’Allegato B della Delibera ARERA n. 348/07.
Art. 24 - Mandato alla connessione.
24.1 La fornitura di energia elettrica presso il Punto di prelievo del Cliente avviene tramite i servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e misura forniti dal Distributore e da Terna S.p.A.. A tal fine, con la sottoscrizione della richiesta di fornitura, il Cliente conferisce al Fornitore o suo delegato: (a) mandato senza rappresentanza affinché lo stesso provveda a stipulare con il Distributore un contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica (Contratto di Trasporto), impegnandosi a prestare tutta la collaborazione necessaria, a fornire i documenti e informazioni utili a tale scopo e a sottoscrivere le condizioni tecniche del contratto di trasporto fornite dal Distributore locale; (b) mandato senza rappresentanza per stipulare il contratto di dispacciamento con Terna S.p.A. (Contratto di Dispacciamento), ai sensi della delibera ARERA 9 giugno 2006, n. 111/06 e ss.mm.ii.;
(c) mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del contratto di connessione allegato al Contratto di Trasporto.
24.2 Il Cliente è tenuto a versare al Fornitore gli importi necessari per l'adempimento delle obbligazioni che il Fornitore ha assunto in esecuzione dei mandati suddetti. In particolare, il Cliente riconoscerà al Fornitore il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Delibera ARERA 654/2016/eel e ss.mm.ii. Il Fornitore si riserva, inoltre, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente, la facoltà di addebitare:
(a) al Cliente non domestico un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa come previsto dalla delibera ARERA 778/2016/eel e ss.mm.ii;
(b) al Cliente domestico un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dalla delibera ARERA 799/2016/eel e ss.mm.ii;
24.3 I mandati conferiti dal Cliente al Fornitore sono a titolo gratuito, esclusivi e irrevocabili, e cessano alla data di scioglimento, per qualsivoglia causa, del Contratto.
Art. 25 - Condizioni economiche di fornitura.
25.1 Per la fornitura di energia elettrica il Fornitore applicherà i corrispettivi specificati nella richiesta di fornitura e nelle allegate Condizioni Economiche di Fornitura, unitamente ai corrispettivi di seguito specificati.
25.2 Oltre ai corrispettivi specificati nelle Condizioni Economiche di Fornitura applicati all’energia maggiorata per le perdite di rete in base al fattore fissato nell’allegato A alla Delibera ARERA 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09, al Cliente verranno fatturati: (a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT, previsti per i clienti del mercato libero dalla Delibera ARERA ARG/elt 199/11, e di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del Distributore; (b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA 111/06, applicati all’energia maggiorata delle perdite di rete quantificate in base al fattore fissato nell’allegato A alla Delibera ARERA ARG/elt 107/09; (c) il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione di cui alla citata Delibera ARG/elt 107/09; (d) i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla citata Delibera ARERA 111/06, qualora i prelievi siano stati trattati su base oraria.
Il Fornitore si riserva, inoltre, la facoltà di addebitare un corrispettivo a remunerazione delle attività di commercializzazione svolte dal Fornitore di importo commisurato al costo del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla Delibera ARERA 27 giugno 2007, n. 156/07 , come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.
25.3 Inoltre, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente: (i) un eventuale corrispettivo inerente il Conguaglio Compensativo di importo pari a quanto previsto dall'art. 21 della delibera ARERA 31 ottobre 2007, n. 278/07;
(ii) la componente “Cmor”, derivante da un’eventuale morosità del Cliente, relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi da Italia Gas e Luce S.r.l., addebitata dal Distributore al Fornitore, così come previsto dalla delibera ARERA 11 dicembre 2009 ARG/elt 191/09 e dalla delibera ARERA 30 novembre 2010 ARG/elt 219/10, così come modificato e integrato dalle deliberazioni 99/2012/R/eel e 195/2012/R/eel (iii) nei confronti del clienti non domestici, il pagamento degli eventuali crediti acquistati dall'esercente la salvaguardia (compresi gli eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento) in fase di cambio Fornitore (switching), ai sensi della delibera ARERA 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 e s.m.i e ai sensi del TIMOE.
25.4 I corrispettivi di somministrazione si intendono comprensivi degli eventuali benefici derivanti dalle assegnazioni di diritti CIP6, nonché eventuali altri diritti che le autorità competenti dovessero assegnare ai clienti finali.
Art. 26 - Calcolo dei consumi.
26.1 La fatturazione dei corrispettivi per l’energia fornita avviene a cura del Fornitore a partire dal primo giorno del mese successivo a cui i consumi si riferiscono, sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal Distributore, al quale compete in via esclusiva la misura dei consumi di energia, oppure in base ai dati di consumo comunicati dal cliente con le modalità e i termini specificati in bolletta (autolettura). Il Fornitore pubblicherà sul portale online i dati del consumo del Cliente trasmessi dal Distributore, o dal Cliente, o i dati stimati.
26.2 In caso di indisponibilità o ritardo nella comunicazione di tali dati, la fatturazione avverrà sulla base dei consumi presunti, stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente o alla potenza indicata o degli altri eventuali criteri previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, almeno una volta ogni dodici mesi il Fornitore emetterà una fattura comprendente i consumi effettivi del Cliente. Se nel corso dei suddetti dodici mesi il Fornitore non dovesse ricevere i dati di consumo effettivi secondo le disposizioni sopra richiamate, si riserva di richiedere al Cliente ovvero a personale delegato dallo stesso Fornitore, di eseguire una lettera del contatore. L’eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo o comunque quando tali dati saranno resi disponibili.
26.3 Dopo la cessazione della fornitura, per qualsiasi causa essa sia intervenuta, al Cliente saranno addebitati o accreditati anche gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione tenendo conto della lettura finale effettuata dal Distributore.
Art. 27 - Sospensione per morosità.
27.1 Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della fattura (e/o di fatture relative ad una o più utenze intestate al Cliente) senza che il Cliente abbia provveduto al relativo pagamento, il Fornitore provvederà ad attivare le procedure previste in caso di morosità dall’Allegato A della Delibera ARG/elt 4/08 e ai sensi del TIMOE. In particolare, il Fornitore: (a) invierà al Cliente un sollecito scritto di pagamento a mezzo raccomandata o mediante posta elettronica certificata (PEC), avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto nel termine di 15 (quindici) giorni solari dall’invio raccomandata, oppure 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC, oppure 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora possibile documentare la data di invio della suddetta comunicazione; (b) in caso di perdurare della morosità, relativa ad una o più utenze intestate al Cliente, avrà diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura e/o delle forniture, qualora siano decorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora (di una o più utenze intestate al Cliente) di cui alla lettera a) che precede. In caso di clienti serviti in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiederà al Distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi
15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora persista il mancato pagamento, il Distributore procede a sospendere la fornitura; (c) nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della(e) fornitura(e) per morosità qualora il Fornitore proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della(e) fornitura(e) i termini per provvedere al pagamento diventano di 7 (sette) giorni solari dall’invio raccomandata, oppure 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC, oppure 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora possibile documentare la data di invio della suddetta comunicazione.
27.2 Qualora a seguito del/i sollecito/i del Fornitore il Cliente provveda al pagamento delle somme dovute, il Cliente medesimo potrà darne comunicazione al Fornitore a mezzo PEC ai recapiti indicati nell’art. 14.
27.3 In difetto di pagamento entro il suddetto termine, il Fornitore avrà diritto di richiedere al Distributore di sospendere la fornitura di energia (e/o le altre forniture di energia elettrica o gas intestato allo stesso Cliente) senza dilazione né ulteriore avviso, nonché di richiedere al Cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e di riattivazione della fornitura, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, al diritto del risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore.
27.4 Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici di cui la delibera ARG/elt 198/2011 e ai sensi del TIQE e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dall’Allegato A della Delibera ARG/elt 4/08 e ai sensi del TIMOE e ss.mm.ii..
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica.
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 1° Marzo 2023, valida fino alla data del 31 Marzo 2023.
A) Offerta: La spesa è quella risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto offerto. Nel caso in cui l’offerta preveda corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo viene effettuato sulla base delle curve di prelievo per "cliente tipo" rese disponibili dall'ARERA. I corrispettivi seguenti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta e possono mutare al variare del prezzo del mercato. Qualora presenti nell'offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi per i servizi accessori opzionali.
I valori riportati nella scheda di confrontabilità non sono comprensivi di sconti e promozioni elencati nelle condizioni economiche.
Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza | ||||
Consumo annuo (kWh) | (A) Offerta IGL (prezzo monorario) | (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario) | Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) | Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) (A-B)/Bx100 |
1,500 | 648.63 € | 523.15 € | 125.48 € | 23.99% |
2,200 | 819.50 € | 704.87 € | 114.63 € | 16.26% |
2,700 | 975.36 € | 834.68 € | 140.68 € | 16.85% |
3,200 | 1,131.21 € | 964.48 € | 166.73 € | 17.29% |
Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza | ||||
Consumo annuo (kWh) | (A) Offerta IGL (prezzo monorario) | (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario) | Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) | Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) (A-B)/Bx100 |
900 | 414.28 € | 367.39 € | 46.89 € | 12.76% |
4,000 | 1,380.58 € | 1,172.17 € | 208.41 € | 17.78% |
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza | ||||
Consumo annuo (kWh) | (A) Offerta IGL (prezzo monorario) | (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario) | Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) | Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) (A-B)/Bx100 |
3,500 | 1,255.51 € | 1,073.14 € | 182.37 € | 16.99% |
Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza | ||||
Consumo annuo (kWh) | (A) Offerta IGL (prezzo monorario) | (B) Servizio di Maggior Tutela (prezzo monorario) | Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) | Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) (A-B)/Bx100 |
6,000 | 2,065.56 € | 1,752.94 € | 312.62 € | 17.83% |
Fasce Orarie |
L’offerta è basata su un prezzo monorario mensile, senza fasce orarie. |
Modalità di indicizzazione/Variazioni |
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e i Servizi Idrici, qualora applicabili. |