PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, STIPENDI E CONTRIBUTI. ANNI 2020-2022.
PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, STIPENDI E CONTRIBUTI. ANNI 2020-2022.
CIG: 806977904D
CONDIZIONI DI CONTRATTO
L’Autorità di regolazione dei Trasporti (di seguito, per brevità, denominata “Autorità” o “Amministrazione”), con determina a contrarre a firma del Segretario Generale n. del……. , ha disposto di procedere all’indizione di una procedura finalizzata all’affidamento del servizio di elaborazione paghe, stipendi e contributi, anni 2020-2022.
Il servizio è acquisito mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, denominato “MEPA” o “Sistema”), da aggiudicarsi secondo il criterio del “minor prezzo” e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel presente documento e nel Capitolato tecnico e relativi allegati.
Nel seguito del presente documento per “Affidatario” si intende l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara con il quale si stipulerà il contratto.
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA.
Come meglio descritto nel Capitolato tecnico, costituisce oggetto generale dell’appalto il servizio di elaborazione paghe, stipendi e contributi, anni 2020-2022, per un importo stimato massimo nel triennio pari a € 39.480,00 oltre IVA.
L’importo degli oneri concernenti la sicurezza per rischi d’interferenza è pari a zero non essendo state rilevate interferenze con le attività dell’Autorità, pertanto non è stato necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).
ART. 2- TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale.
L’offerta, redatta in lingua italiana e corredata da tutta la documentazione amministrativa richiesta, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 2019, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non
ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità sia dell’Autorità sia della Consip S.p.a./Gestore del Sistema ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si precisa, inoltre, che:
- l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà ritirarla; un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nel successivo articolo, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative indicate nelle “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” vigenti alla data di pubblicazione della gara.
ART. 3 - MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma del Mercato della Pubblica Amministrazione, di seguito MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata del MEPA, che consentono di predisporre:
1) una busta virtuale (A) contenente a pena di esclusione:
(i) la dichiarazione generale resa in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente;
(ii) il DGUE di cui all’art. 85 del Codice reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., predisposto utilizzando il modello appositamente adattato per la presente procedura di gara, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente;
(iii) (eventuale) In ipotesi di associazioni/consorzi: l’operatore economico che intenda partecipare in forma associativa dovrà anche presentare la documentazione denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi” predisposta dal sistema MEPA;
(iv) la cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 1.961,09, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice oltre ad una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria deve essere redatta secondo il modello di cui al
D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 in vigore dal 25 aprile 2018. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
x. xxxxx restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari. Nel caso di cauzione versata in contanti la stessa deve essere costituita a mezzo bonifico all’istituto cassiere dell’Autorità (Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Ag. N. 4 Piazza Carducci Torino IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000).
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) riportare l’autentica della sottoscrizione; 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta
nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
(v) il codice PASSOE generato dal sistema AVCPass con l’indicazione del CIG che identifica la presente procedura di gara. Per le modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte della Stazione Appaltante, fermo restando la facoltà dell’ART di acquisire i mezzi di prova di cui all’art. 86 del D. Lgs n. 50/2016.
2) Una busta virtuale (B) contenente l’offerta economica predisposta secondo il modello messo a disposizione dal Sistema sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente.
Il concorrente dovrà indicare, nella scheda di offerta economica generata dal sistema, il ribasso in percentuale unica sull’importo posto base della gara e pari a euro 39.480,00 per lo svolgimento delle attività indicate nel Capitolato tecnico.
Non sono ammesse offerte parziali o varianti.
Ogni concorrente dovrà garantire l’esatta rispondenza di quanto offerto, e che fornirà in ipotesi di aggiudicazione, con i prodotti descritti al precedente art. 1 da intendersi, quindi, come prodotti nuovi di fabbrica.
Il valore complessivo offerto non potrà essere - a pena di esclusione - pari o superiore al valore stimato dall’Autorità di euro 39.480,00 (oltre I.V.A.).
Ogni concorrente, oltre all’offerta economica predisposta mediante il sistema dovrà - a pena di esclusione - restituire anche la tabella n. 1 “Integrazione offerta economica”, allegata alla Richiesta di offerta, compilata nei seguenti termini.
(a) nella Colonna n. 2 il concorrente dovrà indicare il prezzo unitario che intende offrire per ciascun servizio offerto;
(b) nella Colonna n. 4 il concorrente dovrà indicare il valore economico determinato dall’applicazione del prezzo unitario offerto alla quantità richiesta per il moltiplicatore indicato nella colonna n. 3;
(c) nella Riga n. 3 il concorrente dovrà riportare il totale complessivo derivante dalla somma dei valori indicati nella colonna n. 4 e che dovrà coincidere con l’importo complessivo risultante dall’applicazione del ribasso unico offerto alla base d’asta.
Si ribadisce che il prezzo offerto per ciascuna prestazione si intende omnicomprensivo di tutte le attività previste dal Capitolato tecnico nessuna esclusa.
L’offerta economica e la tabella n. 1 “Integrazione offerta economica” dovranno essere - a pena di esclusione - sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o da persona munita da comprovati poteri di firma).
Si ribadisce che verranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti che - oltre all’offerta generata dal sistema MEPA - non presentino la tabella n. 1 “Integrazione offerta economica” debitamente compilata in ogni sua parte.
ART. 4 - NORME GENERALI INERENTI IL PROCEDIMENTO DI GARA
La gara verrà svolta, come detto, con procedura di acquisto telematico mediante MEPA, in applicazione delle “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” vigenti alla data di pubblicazione della gara.
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.
La procedura di aggiudicazione avverrà operando attraverso il Sistema per svolgere le seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte;
b) apertura singolarmente per ogni concorrente della documentazione amministrativa presentata;
c) apertura delle offerte economiche, per accertare l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti.
Il concorrente potrà assistere alle predette attività collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione ogni qualvolta l’Amministrazione procederà ad attivare la seduta pubblica tramite il medesimo Sistema e secondo le regole MEPA.
In seduta riservata si procederà all’esame e alla verifica delle dichiarazioni presentate e costituenti la documentazione amministrativa e della documentazione costituente l’offerta economica.
Qualora l’esame degli atti presentati in sede di gara richieda la necessità di acquisire riscontri professionali qualificati o si ravvisi la necessità di approfondimenti particolari su eventuali punti problematici evidenziati nel corso dell’esame, ovvero si riscontri la necessità di avviare il procedimento del “soccorso istruttorio”, l’Amministrazione - per il rispetto dei principi di buon andamento della procedura di gara e del rispetto della par condicio competitorum - potrà disporre l’interruzione del procedimento di gara in considerazione della particolare situazione che impedisce la conclusione delle operazioni di gara nella seduta pubblica.
L’Amministrazione, stante la necessità di perseguire i propri obiettivi prefissati, aggiudicherà la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva, comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice, il diritto di non pervenire all’aggiudicazione della gara:
(i) qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio;
(ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;
(iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all’Autorità.
Nell’ipotesi in cui due o più operatori economici, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, risultino posizionati al primo posto della graduatoria di gara, si procederà - tramite l’Area Comunicazioni del
Sistema e solo tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento - ad un esperimento migliorativo che riguarderà il valore di ribasso in percentuale unica da applicare alla base d’asta.
Qualora nessuno degli operatori interessati dall’esperimento migliorativo proceda a migliorare la propria offerta economica o se la stessa non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura di gara mediante sorteggio pubblico convocando, presso la sede di Torino dell’Autorità, i concorrenti posti al primo posto ex aequo nella graduatoria.
ATTENZIONE: con riferimento all’eventuale procedimento dell’anomalia dell’offerta, come successivamente disciplinato al successivo art. 8, l’Autorità procederà a richiedere le giustificazioni con riferimento all’eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l’esperimento migliorativo. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall’esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara.
ART. 5- PROCEDIMENTO OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse eventualmente riscontrate nel corso della presente procedura di gara, l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis, del Codice.
Ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP procede come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del Codice il calcolo della soglia di anomalia di cui al precedente capoverso verrà effettuato solo qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a cinque.
Ai sensi dell’art. 97 comma 6 del Codice, il Responsabile del procedimento in ogni caso può valutare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
ART. 6 –STIPULA DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA. TEMPI DI ESECUZIONE
Il contratto è stipulato - secondo le “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” vigenti alla data di pubblicazione della gara - mediante scrittura privata con l’operatore economico affidatario in via definitiva della procedura di gara. A tal fine il Sistema genera un “Documento di Stipula” che dovrà
essere sottoscritto dall’Autorità, nella persona del “Punto Ordinante”, e che verrà inviato all’affidatario mediante il Sistema stesso.
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ART. 7 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Il servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel Capitolato tecnico e nelle presenti Condizioni di Contratto, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall’Autorità.
L’affidatario si impegna, su richiesta dell’Autorità, ad apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l’Autorità rispetto al compenso del servizio fissato nel presente contratto.
L’affidatario si obbliga a consentire all’Autorità, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
All'affidatario è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Direttore dell’Ufficio Affari Generali Amministrazione e Personale dell'Autorità, di ogni illecita richiesta di xxxxxx, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di gara o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.
L’affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell’appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l’affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
L’affidatario è altresì tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi al servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per il servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi
quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Nell’esecuzione del servizio, salvo quanto già previsto dal Capitolato tecnico e quant’altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione del servizio, l’affidatario si obbliga a:
a) eseguire le prestazioni oggetto del contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nei Capitolati tecnici e nel presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto e nei relativi allegati;
b) comunicare prontamente in forma scritta all’Autorità le situazioni reali o potenziali di conflitto d’interesse sorte durante lo svolgimento del servizio e ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Autorità;
c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all’esecuzione contrattuale che saranno impartite dall’Autorità tramite il direttore dell’esecuzione del contratto;
d) dare immediata comunicazione all’Autorità di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull’esecuzione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire all’Autorità entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
e) manlevare e tenere indenne l’Autorità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi allegati, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’Autorità, assumendosene ogni relativa alea.
L’affidatario, con la presentazione dell’offerta, accetta e si impegna a rispettare quanto previsto dal vigente Xxxxxx etico dell’Autorità.
ART. 8 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO -REFERENTE DELL’IMPRESA
Le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti l'espletamento delle attività convenzionalmente previste, saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio “Direttore dell’esecuzione del presente Contratto” individuato nella persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, al quale spetterà, tra l’altro, la vigilanza sull’esecuzione e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. L’affidatario dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento in qualità di Responsabile del Contratto, al quale l’Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite, reperibile per ogni evenienza derivante dal presente contratto. Il nominativo dovrà essere comunicato entro 7 gg. dalla stipula del contratto.
Il Responsabile unico del procedimento è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore dell’Ufficio Affari Generali, Amministrazione e Personale dell’Autorità.
ART. 9 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l’Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 106 del Codice per quanto applicabile all’appalto in oggetto.
Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle quantità previste nel precedente art. 1, l’Affidatario sarà obbligato a fornirle alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove forniture.
In tal caso verrà data, con congruo preavviso a cura dell’Autorità, comunicazione scritta all’Affidatario che sarà tenuto a fornire quanto richiesto nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione.
Il pagamento verrà disposto, previa attestazione di regolare esecuzione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura redatta secondo le norme fiscali in vigore ed intestata all’Autorità da far pervenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.
La liquidazione del corrispettivo avverrà in rate trimestrali posticipate e sarà calcolato, per la quota variabile relativa ai cedolini, sulla base dei cedolini effettivamente lavorati, e per la quota fissa, relativa alle prestazioni integrative, in 12 rate, a partire dalla data di attivazione del servizio.
La fattura dovrà essere redatta in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n° 55/2013, utilizzando le seguenti informazioni:
Committente: AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Codice iPA: art
Codice Univoco Ufficio: UFPVYP
Oggetto del contratto: Servizio di elaborazione paghe, stipendi e contributi, anni 2020-2022. CIG: Z542A0ABBD
Si precisa che l’Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) e pertanto la fattura dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972".
ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il servizio in argomento sarà soggetto, se non in contrasto, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI” alle seguenti disposizioni.
L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico.
Per il ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ovvero per l’effettuazione del servizio in modo non conforme, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o mancanza, e discrezionalmente quantificate dall’Autorità.
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità;
- l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Dopo la terza diffida formulata con apposite separate note, per la medesima tipologia di inadempimento, si provvederà alla risoluzione del contratto.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza; - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autorità; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità; - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; -
mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, in caso di risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp
ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
L’Affidatario, ai sensi della vigente normativa in materia, dovrà comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni solari dalla data di invio, per il tramite del Sistema, del documento di stipula, il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, l’Affidatario dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’accettazione delle presenti condizioni particolari, da considerare assolta mediante la presentazione dell’offerta, comporta l’assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i. In proposito, si rammenta che analoga clausola, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente procedura e che di tale circostanza deve essere data comunicazione all’Autorità.
Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del CIG relativo all’appalto di che trattasi.
Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che, a norma della normativa vigente, l’Autorità verificherà - nei modi previsti dalla normativa - la regolarità contributiva dell’affidatario della gara.
ART. 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità.
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti contestualmente alla stipula dovranno provvedere, ciascuna per la propria parte, a fornire l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell’ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
L’aggiudicatario dovrà indicare le modalità di assolvimento degli obblighi derivanti dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e ss.mm.ii., nonché descrivere le procedure con cui sarà effettuato il trattamento dei dati personali relativamente all’assolvimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto.
L’aggiudicatario, nel trattamento dei dati, nell’effettuare le operazioni e i compiti a esso affidati e nel rispetto del disciplinare sulla sicurezza, dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali e attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell’Autorità giudiziaria, provvedendo a evaderne le richieste.
L’aggiudicatario è nominato responsabile esterno dei dati gestiti nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto. L’aggiudicatario, inoltre, non dovrà diffondere né utilizzare, per sé o per altri, dati, notizie e informazioni, anche riservate, delle quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto.
Il responsabile esterno si impegna a trattare i dati forniti:
-garantendo all’Amministrazione il diritto di verificare, in tempi e modalità da concordare, il rispetto degli obblighi di legge e delle eventuali ulteriori disposizioni e/o procedure e/o istruzioni;
- informando tempestivamente l’Amministrazione di condizioni o problematiche che siano suscettibili di rendere difficile o pregiudicare la gestione o l’espletamento delle attività nel rispetto della legge e delle eventuali disposizioni, procedure e/o istruzioni dettate dall’Amministrazione e, in particolare, di qualsiasi elemento oggettivo o soggettivo che abbia compromesso o possa compromettere la sicurezza, la correttezza e la legittimità dei dati trattati.
L’Autorità tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del contratto l’Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.
Con separato provvedimento, da adottare entro venti giorni dalla stipula, l’impresa sarà designata dall’Autorità contraente, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate dalla Consip S.p.a., ha precisato che il documento di accettazione dell’offerta inserita a sistema dai fornitori abilitati al MEPA perfeziona il rapporto contrattuale e pertanto deve essere assoggettato all’imposta di bollo. Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tale imposta è ad esclusivo carico dei fornitori.
L’assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta per quanto sopra detto dal solo affidatario, potrà avvenire mediante una delle seguenti opzioni:
2) con le modalità previste dall’art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 (“pagamento in modo virtuale”);
3) stampando il documento di stipula del contratto ed apponendo una marca da bollo da euro 16,00 ogni 4 pagine (sulla prima, quinta, nona pagina, etc.); le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate con timbro datario, chiaramente leggibile, apposto in parte sul foglio e in parte sulla marca (“a scavalco”, art. 3, lett. a, del d. P.R. n. 642/1972).
Per qualsiasi controversia, ove l’Autorità fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino con rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 17 – SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CREDITO.
Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dalla normativa vigente, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Autorità, purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, se prevista;
c) il concorrente indichi all’atto dell’offerta, nella domanda di partecipazione, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
d) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
e) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Il subentro di un nuovo operatore economico in sostituzione della Fornitore è ammesso - pena la risoluzione del presente Contratto - esclusivamente secondo termini e modalità di cui all’art 106, comma 1, lettera d), del Codice.
Ai fini dell'opponibilità all’Autorità delle cessioni di crediti derivanti dal Contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Autorità. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all’Autorità qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
In ogni caso l’Autorità può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con il medesimo stipulato. Si applicano alle cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.
ART. 18 - COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC.
Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione della PEC.
ART. 19- RINVIO
Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all’oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell’appalto, nonché alle regole contenute nel bando MEPA “Servizi” e relativa documentazione ed alle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” vigenti alla data di pubblicazione della gara.