Schema di Accordo Quadro
CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO
DI IMPORTO PARI A emessa in daĒa
(NB: la daĒa deve essere anĒecedenĒe alla sĒipula) così come risulĒanĒe dal conĒrassegno presenĒaĒo dall’operaĒore economico.
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Schema di Accordo Quadro
per l’acquisizione, ĒramiĒe Accordo quadro ex arĒ. 54, comma 3 del d.lgs. 50/2016, dei servizi del Cloud Pubblico MicrosofĒ Azure “Server and Cloud EnrollmenĒ (SCE)” per GovernmenĒ ParĒner
CIG: 9658752E49
CUP: G51B21005570006 (SUBINVESTIMENTO 1.4.3)
tra
PagoPA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Colonna, n. 370, C.F., P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 15376371009, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (di seguito “Società” o “Committente”)
e
con sede legale in , Via , iscrizione al Registro delle Imprese di
, Xxxxxx Xxxxxxx e Partita IVA n. , PEC , in persona del suo legale rappresentante pro tempore (di seguito “Appaltatore”);
oppure
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la
X.X.X.X.X. xx xx x. , X. XXX , xxxxxxxxxxx xx xni del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , nella sua qualitm di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la X.X.X.X.X. xx xx x. , X. XXX , xxxxxxxxxxx xx xni del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , repertorio n. (di seguito nominata, per brevitm, anche “Appaltatore”);
La Societm e l’Appaltatore, di seguito singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
1. la Societm ha come obiettivo la diffusione di servizi pubblici digitali mediante lo sviluppo di progetti innovativi e la realizzazione di infrastrutture digitali su cui costruire una nuova generazione di servizi pubblici, per un nuovo rapporto Stato - cittadino più moderno, sostenibile e vantaggioso, attraverso le piattaforme dalla medesima gestite;
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2. la Societm ha l’esigenza di acquisire i servizi del Cloud Pubblico Microsoft Azure, in particolare, la sottoscrizione di riferimento è di tipologia “Server and Cloud Enrollment (SCE)” ovvero un contratto di tipologia Microsoft Enterprise Agreement;
3. a tal fine, la Committente ha indetto in data una gara europea a procedura aperta) ex art. 60 del D.lgs 50/2016 s.m.i. per l’affidamento, tramite Accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs 50/2016 s.m.i., delle prestazioni in oggetto;
4. l’Appaltatore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra e, per l’effetto, ha espressamente manifestato la volontm di impegnarsi ad erogare i servizi richiesti come individuati nel Capitolato Tecnico (Allegato n. 1) nonché di eseguire, alle condizioni, modalitm e termini di seguito stabiliti, le prestazioni ivi previste e disciplinate dal presente atto (di seguito “Contratto”);
5. con il presente atto, inoltre, l’Appaltatore si obbliga ad accettare i Contratti attuativi (di seguito “Contratti Attuativi”), che la Committente ha facoltm di emettere fino a concorrenza del Massimale di cui al successivo art. 2, per l’erogazione dei servizi;
6. l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;
7. sono stati effettuati i controlli sull’Appaltatore aggiudicatario ai sensi dell’art. 80, D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
8. [eventuale] è stata richiesta per l’Appaltatore l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) con esito regolare;
9. [eventuale] pertanto, si procede alla stipula del presente Contratto sotto la condizione risolutiva di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”); /
10. [in caso di nulla osta provvisorio] è stata richiesta, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’Appaltatore l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.);
11. pertanto il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva rappresentata dalla sussistenza in capo all’Appaltatore delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, con conseguente rilascio di informazione interdittiva riscontrate nei confronti dell’Appaltatore, in esito alle verifiche richieste dalla Societm e tutt’ora in corso;
12. la Committente provvederm alla gestione tecnica e amministrativa del
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Contratto;
13. l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
14. l’Appaltatore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi calcolati in giorni “solari”, ove non diversamente stabilito;
15. l’obbligo dell’Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi, alle condizioni, alle modalitm ed ai termini stabiliti.
Tutto quanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 - PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE
1. Le premesse e gli Allegati, nonché la documentazione richiamata nel presente Contratto o negli Allegati stessi, ancorché non materialmente allegata, ivi inclusa la documentazione di gara (di seguito “Documentazione Correlata”), costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, e vincolano le Parti al loro rispetto.
2. Al Contratto si applica la seguente normativa:
a) “Normativa Privacy”:
i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento UE”);
ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
iii. ogni atto emanato da un’autoritm competente in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, le raccomandazioni e linee guida dell’EDPB/WP29;
b) D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
c) L. n. 136/2010;
d) D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
e) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i;
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f) Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018;
g) Codice Civile in via residuale, per gli aspetti relativi all’esecuzione delle prestazioni non disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 o dal Contratto;
h) Xxxxxx non espressamente previsto dal presente paragrafo, è integrato de iure dalla normativa nazionale e europea di riferimento.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI
1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalitm di conclusione ed esecuzione dei contratti attuativi dello stesso (di seguito “Contratti Attuativi”) relative all’acquisizione di servizi del Cloud Pubblico Microsoft Azure (di seguito “Prestazioni o Servizio/i”, in particolare la sottoscrizione di riferimento è di tipologia “Server and Cloud Enrollment (SCE)” per Government partner, ovvero un contratto di tipologia Microsoft Enterprise Agreement, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nelle Appendici A & B ad esso allegate.
2. I Contratti Attuativi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, individuano e disciplinano le prestazioni che la Committente intende affidare all’Appaltatore in esecuzione del presente Contratto. La stipula del Contratto, al pari della stipula dei Contratti Attuativi, non sarm costitutiva di diritti di sorta in capo all’Appaltatore in ordine all’esaurimento del Massimale spendibile, di cui al successivo comma 6. Il Contratto avrm unicamente la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli ed eventuali Contratti Attuativi che potranno essere stipulati in futuro.
3. In particolare, in applicazione di quanto previsto dal presente Contratto, a fronte del pagamento dei corrispettivi individuati al comma 6 7 che segue, l’Appaltatore si impegna a svolgere in favore della Committente le attivitm come dettagliate nel Capitolato Tecnico, cui si fa espresso rinvio.
4. L’Appaltatore dovrm svolgere le attivitm di gestione ed esecuzione dell’appalto nel rispetto delle condizioni, delle specifiche tecniche, delle tempistiche e dei livelli di servizio contenuti nel Contratto, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite da PagoPA S.p.A.
5. Le Parti concordano che in caso di contrasto tra il presente Contratto e la Documentazione Correlata prevarrm la soluzione ritenuta più vantaggiosa per la Societm.
6. Gli sconti percentuali offerti sui prezzi dei servizi Cloud disponibili nella piattaforma Microsoft Azure sono indicati nell’Offerta Economica (sub Allegato n. 2).
7. La Committente potrm liberamente richiedere all’Appaltatore l’espletamento dei Servizi di cui al presente Contratto in base alle proprie esigenze, fino ad un
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valore massimo di C 3.600.00,00 (euro tremilioniseicentomila/00), al netto IVA (di seguito, “Massimale”), così dettagliato:
FAMIGLIE di SERVIZI CLOUD MICROSOFT AZURE (“Gruppi”) | Massimali stimati per GRUPPI di SKU | Durata in mesi | Massimale Contrattuale |
GRUPPO A: Logs analytics - all SKU | C 2.160.000,00 | ||
GRUPPO B: Apim - all SKU | C 720.000,00 | ||
GRUPPO C: | |||
Storage - Standard v2 + premium | |||
CosmosDB | |||
Application Gateway - all SKU | |||
Firewalls - standard Sentinel | C 540.000,00 | 36 | 3.600.000,00 € |
Azure DDOS protection | |||
Azure App service - basic & | |||
premium V3 | |||
GRUPPO D - Tutti i servizi presenti tra i Servizi Cloud Microsoft Azure, ad eccezione di quelli compresi nei Gruppi A,B e C | C 180.000,00 |
La Committente si riserva la facoltm di usufruire di ogni massimale stimato con riferimento ai Gruppi di cui alla precedente tabella per la remunerazione di altri servizi Cloud disponibili nella piattaforma Microsoft Azure, qualora il medesimo massimale non venga totalmente eroso per la remunerazione dei servizi del Gruppo cui fa riferimento.
8. In ogni caso, è garantita al Fornitore la remunerazione di un volume minimo di Servizi Cloud Microsoft Azure di valore pari a C 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00), oltre IVA, che sarm remunerato come dettagliato al successivo art. 10, comma 4;
9. La Committente ha la facoltm di emettere, fino a concorrenza dell’importo indicato, uno o più Contratti Attuativi.
10. Le Prestazioni, come descritte nel Capitolato Tecnico, saranno rendicontate a Stati di avanzamento lavori (SAL) bimestrali, nei limiti del Massimale. La Committente potrm liberamente chiedere prestazioni nei limiti dell’importo
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indicato al comma 7 che precede, senza vincolo alcuno al raggiungimento del medesimo.
11. I Corrispettivi riconosciuti in corso di esecuzione del presente Contratto all’Appaltatore remunerano l’Appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attivitm e servizi che dovrm rendere in esecuzione dello stesso e devono intendersi comprensivi di qualsiasi spesa dal medesimo affrontata ai fini dell’esecuzione, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di trasferta e di noleggio attrezzature. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi compresa l’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 446 e/o quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
12. L’obbligo dell’Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione allegata, nel rispetto dei ribassi offerti, alle condizioni alle modalitm ed ai termini stabiliti.
13. Le Prestazioni saranno remunerate solo a seguito di espressa approvazione da parte della Committente del report di cui al successivo art. 5, comma 8, tramite redazione di apposita Attestazione di regolare esecuzione a firma del RUP.
14. Le modalitm di liquidazione dei Corrispettivi sono indicate nell’articolo 10 del presente Contratto.
ART. 3 - DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO
1. Il Contratto ha durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale Inizio Attivitm, sottoscritto da entrambe le Parti.
2. Per durata del Contratto si intende il termine entro il quale potranno essere emessi i Contratti Attuativi.
3. L’avvio dell’esecuzione delle attivitm avverrm, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula o dell’eventuale esecuzione anticipata del Contratto. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile all’Appaltatore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltm di rinnovare il Contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi, per un importo di C 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila) al netto di Iva. La Stazione Appaltante esercita tale facoltm comunicando al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto originario.
5. La Committente si riserva, altresì, la facoltm di proroga ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, l’Appaltatore è tenuto
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all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
6. In caso di invaliditm di una o più clausole del Contratto, quest’ultimo resta valido ed efficace per le restanti clausole.
ART. 3 bis - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. La Societm si riserva la facoltm di apportare modifiche al presente Contratto nei casi, alle condizioni e nei termini di cui all’art. 106, D. Lgs. n. 50/2016.
2. In particolare, ai sensi dell’art. 106, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrm imporre all’Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del Contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente Contratto. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
3. La Societm si riserva la facoltm di estendere la durata del Contratto, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), D.lgs. 50/2016, laddove vi sia ancora disponibilitm del Massimale.
4. Il prezzo dei singoli Servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del Contratto, decorsi i quali, su richiesta dell'Appaltatore, la Committente potrm procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del successivo comma 5. Resta fermo che il contratto potrm essere aumentato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora se ne manifesti la necessitm, fino alla concorrenza del 40% dell’importo di cui all’art. 2, comma 7 del presente Contratto.
5. Le eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Committente e l'Appaltatore, procedendo, pertanto, di norma, ad un’istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.
6. In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarm la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).
7. Nessuna variante o modifica al Contratto potrm essere introdotta dall’Appaltatore se non espressamente approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di qualsivoglia natura e obbligheranno l’Appaltatore alla rimessa in pristino della situazione preesistente a sua cura e spese. Qualsiasi modifica apportata senza
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l’approvazione della Committente costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 4 - RUP E REFERENTI
1. Per il presente procedimento Xxxxxxx Xxxxxxx assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Il Referente del Contratto per l’Appaltatore (RCA) è .
3. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto per la Committente (DEC) è , dipendente della Committente medesima.
ART. 5 - MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
1. Le modalitm e i tempi di svolgimento delle Prestazioni di cui al presente Contratto dovranno essere previamente concordate dal RCA con il DEC, in coerenza con quanto indicato nel Capitolato Tecnico, ferma restando l’erogazione dei Servizi in modalitm continuativa. L’erogazione è senza soluzione di continuitm per tutta la durata del Contratto.
2. L’Appaltatore, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio delle attivitm, dovrm garantire l’attivazione sulla piattaforma Microsoft dell’account di gestione abilitato alla fruizione dei servizi oggetto del presente Contratto. La disponibilitm dei Servizi dovrm essere assicurata senza soluzione di continuitm e senza alcuna operazione di migrazione rispetto al contratto precedente.
3. L’attivazione di cui sopra, si intende chiusa solo quando le attivitm di predisposizione e verifica da parte della Committente si sono concluse con esito positivo.
4. L’Appaltatore dovrm consentire alla Committente il controllo autonomo dell’account di gestione suddetto, che permetta alla stessa la gestione e la creazione di ulteriori account.
5. L’Appaltatore si obbliga, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nell’esecuzione delle Prestazioni, a informare la Committente:
a) dei termini e condizioni (inclusi eventuali SLA), anche di terze parti (compresa Microsoft), applicabili di volta in volta ai servizi oggetto di fornitura, nonché a notificare tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica agli stessi;
b) preventivamente delle interruzioni programmate, e tempestivamente delle interruzioni straordinarie, dei servizi forniti dall’Appaltatore e da Microsoft.
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6. L’Appaltatore si obbliga al rispetto dei Livelli di Servizio secondo quanto riportato al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico.
7. Su richiesta della Committente, il Fornitore dovrm predisporre delle rappresentazioni dell’andamento della fornitura basandosi sui dati riportati nei rapporti sugli indicatori di qualitm della fornitura, anche al fine di effettuare analisi a vari livelli di dettaglio delle informazioni.
8. Ogni bimestre l’Appaltatore produrrm un report descrittivo in approvazione del quale la Committente produrrm apposita Attestazione di regolare esecuzione, validata dal DEC, a firma del RUP.
9. Il report dovrm essere inoltrato alla Committente entro 10 (dieci) giorni dal termine del bimestre di riferimento.
10. Eventuale altra reportistica dovrm essere concordata fra le Parti e non potrm comportare ulteriori costi aggiuntivi per la Committente.
11. Il mancato rispetto di quanto previsto nei commi precedenti, oppure il ritardo rispetto delle tempistiche suindicate, comporterm l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 8 del presente Contratto e di cui all’Appendice n. 1 al Capitolato tecnico.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto in linea con quanto previsto nel Contratto stesso, nonché a regola d’arte e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attivitm esercitata, dalle leggi e dalle norme di settore eventualmente applicabili, anche indicate nel Capitolato Tecnico.
2. L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi, nonché a compilare e sottoscrivere almeno a cadenza annuale, su richiesta della Committente, il questionario dalla stessa sottoposto relativo alle misure di sicurezza adottate.
3. L’Appaltatore dichiara che, ai fini della stipula, non sussistono cause di incompatibilitm o ipotesi di conflitto di interessi allo svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto e si impegna, altresì, a comunicare alla Committente qualsiasi causa di incompatibilitm o di conflitto di interesse che dovesse insorgere durante l’esecuzione del rapporto contrattuale.
4. L’Appaltatore, ai sensi dell’ar. 47, comma 3 della Legge 29/07/2021, n. 108, entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto è tenuto ad inviare alla Committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilitm, dell’intervento della Cassa
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integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
5. L’Appaltatore ai sensi dell’art. 47, comma 3, bis della Legge 29/07/2021 n. 108 entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto è tenuto ad inviare alla Committente la certificazione di cui all’ articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’ offerta.
6. L'Appaltatore dichiara e garantisce alla Committente la disponibilitm, senza oneri aggiuntivi, di specifiche funzionalitm (all’interno dei Moduli di cui ai Servizi) per effettuare autonomamente il download, anche massivo, nei formati standard, di comune utilizzo, del proprio database e comunque di tutti i dati inseriti e/o elaborati per il tramite dei Servizi oggetto del Contratto, al fine di effettuare il corretto trasferimento degli stessi e dei Servizi a terzi fornitori individuati dalla Committente ovvero nei sistemi della Committente stessa.
7. L’Appaltatore è obbligato a mantenere riservati fatti o informazioni relativi alla Committente e alla sua attivitm, di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, curando e vigilando che anche i suoi collaboratori, dipendenti e sub-contraenti mantengano lo stesso grado di riservatezza, ai sensi del successivo articolo 11.
8. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle attivitm contrattuali, è tenuto ad adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumitm dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati e/o al personale in forza alla Committente ed è obbligato a rispettare la normativa in materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito all’esecuzione dei servizi del presente affidamento le vigenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.
10. E’ fatto divieto assoluto all’Appaltatore di modificare le caratteristiche dei Servizi offerti senza previa autorizzazione scritta della Committente.
11. Qualora la Committente riscontri violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino ad avvenuta regolarizzazione.
12. Anche a seguito di cessazione del presente Contratto, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare marchi, loghi, nome commerciale e qualsiasi altro segno distintivo relativo alla Committente, e/o ai servizi e prodotti dalla stessa
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curati e gestiti, senza aver richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
13. L’Appaltatore non è autorizzato a, e gli è fatto divieto assoluto di, spendere il nome della Committente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto e/o presentarsi come soggetto autorizzato dalla Committente.
14. Alla cessazione per qualunque causa (recesso, risoluzione, etc) del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna a:
a) provvedere, nelle modalitm indicate dalla Committente, al passaggio di consegne e alla migrazione di tutti i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello svolgimento dei Servizi, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, verso altro Operatore economico individuato dalla Committente per la gestione dei Servizi oggetto del Contratto o verso la Committente medesima;
b) al termine del compimento delle attivitm di cui alla lettera a) del presente comma, cancellare tutti i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello svolgimento dei Servizi, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, e a fornirne adeguata evidenza su richiesta della Committente..
15. Anche a seguito della cessazione del presente Contratto, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare le informazioni acquisite ai fini dello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto a beneficio di eventuali imprese in concorrenza della Committente.
16. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente per qualsivoglia contestazione proveniente a qualunque titolo da terzi, che sia direttamente o indirettamente collegata all’esecuzione del presente Contratto.
17. Qualora, anche dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione intervenuta, dovessero insorgere controversie, contestazioni e/o altre problematiche o questioni concernenti i Servizi oggetto del Contratto per il tempo in cui le prestazioni siano state svolte dall’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a supportare e a collaborare con la Committente, anche fornendo la documentazione utile a qualsiasi titolo generata e/o posseduta.
18. [eventuale] Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in xxxxx x'xxxxxxxxxx xx xxxxxche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse
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umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto.
ART. 6 BIS - TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE
1. I Progetti che fanno capo alla Committente e nell’ambito dei quali saranno impiegati anche i servizi oggetto del Contratto (di seguito, “Progetti”), possono avere rilevanza fondamentale e/o strategica. Qualora l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovesse venire a conoscenza di eventuali contestazioni, reclami o notizie, non manifestamente infondate, relative ad illeciti penali connessi ai Progetti, si obbliga a comunicare tali circostanze, tempestivamente, alla Committente e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI).
2. Al fine di cooperare con la Committente per garantire l’integritm dei Progetti, l’Appaltatore custodisce i libri e la documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative ai Progetti, accettando, in caso di presunti illeciti penali connessi ai Progetti, la facoltm della BEI, nonché delle Autoritm di volta in volta competenti, di richiedere l’analisi dei predetti libri. L’analisi da parte della BEI, da comunicarsi all’Appaltatore, a cura della Committente, con congruo preavviso, comunque non inferiore a 15 giorni lavorativi, dovrm essere effettuata esclusivamente presso i locali della sede legale dell’Appaltatore e in presenza di personale dell’Appaltatore, con espresso divieto di estrarre copia e di prelevare i documenti analizzati.
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA
1. Ai fini della stipula del presente Contratto, l’Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata in data
XX/XX/XXXX da
mediante
avente numero
, del valore di , che, anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. La Committente ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, inter alia:
a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni a carico dell'Appaltatore nel caso di risoluzione del Contratto;
b) per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
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nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del medesimo;
c) per l’applicazione delle penali di cui al presente Contratto e per qualsivoglia inadempimento agli obblighi del Contratto stesso;
d) per qualsivoglia credito, nascente dal Contratto, vantato nei confronti dell’Appaltatore;
e) per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti per ulteriori maggiori danni subiti eccedenti la somma incamerata a titolo di garanzia.
3. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operativitm della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente potrm richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del presente Contratto, da effettuarsi a cura dell’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla richiesta della Committente stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarm effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all’Appaltatore.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 - PENALI E RISOLUZIONE
1. Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto delle modalitm e termini prescritti e concordati dal DEC e RCA, in base a quanto previsto agli articoli 2 e 5 che precedono.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformitm all’articolo 5, comma 1. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalitm e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
3. In caso di mancato rispetto delle tempistiche concordate dal DEC e RCA, per ogni giorno di ritardo verrm applicata una penale pari all’1‰ (un per mille) del Massimale del Contratto.
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4. Ai fini dell’applicazione delle penali da ritardo, si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni di cui alla documentazione contrattuale. In tal caso, la Committente applicherm all’Appaltatore la rispettiva penale, non esaustiva, sino alla data in cui la prestazione inizierm ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla documentazione contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Con riferimento agli indicatori di qualitm di cui all’Appendice n. 1 del Capitolato Tecnico, si applicano le penali ivi previste.
6. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Committente, senza necessitm di diffida o procedimento giudiziario, potrm, a proprio insindacabile giudizio, rivalersi sulla cauzione definitiva (con eventuale conseguente obbligo di reintegrazione della stessa in capo all’Appaltatore) ovvero effettuare una compensazione con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ai sensi dell’art. 1252 c.c., ivi compresi i corrispettivi maturati. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
7. Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (dieci per cento) del Massimale, la Committente si riserva la facoltm di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
8. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto all’Appaltatore dalla Societm; l’Appaltatore dovrm comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 9 - SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI
[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
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1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
per una quota pari al (%) dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 2, comma 7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
i) deve essere praticato il ribasso offerto, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto;
ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
2. Si applicano altresì gli articoli 30, comma 5, e 105, comma 14, del D.lgs. 50/2016.
[da inserire se l’Appaltatore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
1. Non essendosi l’Appaltatore riservato la facoltm di subappalto, quest’ultimo non è consentito.
2. Per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto, come identificati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione:
a) il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilitm dei flussi ai sensi dell’art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art.
3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano gim indicati nel sub-contratto);
b) tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell’esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy.
3. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 2.
4. L’Appaltatore garantisce che i propri sub-contraenti rispettino e si adeguino a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, obbligandosi fin d’ora a non utilizzare sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy e a sostituire i medesimi, su richiesta della Committente,
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con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto.
5. Su richiesta della Committente, prima dell’esecuzione dei Servizi, l’Appaltatore trasmette, altresì, l’elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi ultimi rispettino e si adeguino a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltm di richiedere all’Appaltatore la sostituzione dei fornitori indicati qualora ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy ovvero l’esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore comunicherm tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei fornitori di cui al presente comma.
ART. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI E CIG
1. I Corrispettivi per lo svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto sono dettagliati all’articolo 2 che precede.
2. ll pagamento dei Corrispettivi è effettuato con cadenza bimestrale dalla Committente in favore dell’Appaltatore, sulla base delle fatture emesse dallo stesso conformemente alle modalitm previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, previa verifica da parte della Committente delle prestazioni erogate. Il pagamento avverrm a seguito dell’invio di apposita Attestazione di regolare esecuzione da parte della Committente in approvazione del report di cui all’art. 5, comma 8.
3. Solo a seguito di approvazione del report di cui al precedente art. 5, comma 8, e conseguente invio dell’Attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte della Committente, firmata dal RUP, l’Appaltatore potrm emettere fattura elettronica.
4. La remunerazione di un volume minimo di Servizi Cloud Microsoft Azure di cui al precedente art. 2, comma 7, avverrm come segue:
- C 500.000,00 oltre IVA entro il dodicesimo mese dall’avvio dell’esecuzione del contratto;
- C 500.000,00 oltre IVA entro il ventiquattresimo mese dall’avvio dell’esecuzione del contratto;
- C 500.000,00 oltre IVA entro il trentaseiesimo mese dall’avvio dell’esecuzione del contratto.
5. La fattura elettronica dovrm essere completa delle modalitm di pagamento, del
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CIG 9658752E49, e dovrm essere intestata alla Committente. Si riportano a tal fine i dati utili alla fatturazione elettronica:
a) Denominazione: PAGOPA S.P.A.
b) Codice Fiscale: 15376371009
c) Partita Iva: 15376371009
d) Sede legale: XXXXXX XXXXXXX X 000, 00000 - XXXX (XX)
e) Codice Destinatario: KRRH6B9
6. La Committente è soggetta al regime della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, da indicare in fattura.
7. La fattura dovrm essere completa anche del/i CUP qualora indicato/i dalla Committente nella comunicazione di regolare esecuzione.
8. Il pagamento sarm effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore al fine di garantire la tracciabilitm dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3, della L. n. 136/2010. L’Appaltatore, in particolare, per assicurare la tracciabilitm dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, è il seguente:
- Conto corrente:
- IBAN .
9. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio da parte della Committente del documento unico di regolaritm contributiva.
10. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Societm, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullitm assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilitm finanziaria prescritti dalla citata legge. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Societm, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto articolo 3, comma 9, L. n. 136/2010.
11. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Societm ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilitm finanziaria.
12. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla
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Committente.
13. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, il presente Contratto potrm essere risolto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilitm previsti dall’articolo 3 della L. n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederm a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autoritm competenti.
ART. 11 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
In caso di sottoscrizione di accordo di riservatezza unilaterale:
1. L’Appaltatore riconosce di essersi vincolato, con l’accordo di riservatezza sottoscritto contestualmente al presente contratto /in data [eventuale, in caso di esecuzione anticipata] (sub Allegato n. 3), a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati, anche relativi alla Committente, di cui verrm a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto.
In caso di sottoscrizione di accordo di riservatezza bilaterale:
1. Le Parti riconoscono di essersi vincolate, con l’accordo di riservatezza sottoscritto in contestualmente al presente contratto /in data [eventuale, in caso di esecuzione anticipata] (sub Allegato n. 3), a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati di cui verranno a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto.
2. Senza pregiudizio di quanto indicato nell’accordo di riservatezza - e restando inteso che, in caso di contrasto fra le disposizioni contenute nell’accordo di riservatezza e quelle di cui al presente Contratto, le Parti concordano di far prevalere quelle più favorevoli per la Committente - l’Appaltatore si impegna, altresì, affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrm a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso, l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e/o subcontraenti a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3. L’Appaltatore riconosce che le informazioni riservate di cui potrebbe venire a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto potrebbero includere informazioni commerciali sensibili e/o segreti commerciali che, se divulgati, oralmente, per iscritto e/o elettronicamente a terzi, compresi quelli che si qualificano come concorrenti, tale divulgazione può costituire una violazione della
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normativa applicabile in materia di concorrenza e proprietm intellettuale e industriale, nella misura in cui tale divulgazione è in grado di ridurre l'incertezza strategica/competitiva sul mercato, potendo inoltre causare l'applicazione di sanzioni da parte delle autoritm antitrust nonchè danni sostanziali all'attivitm e alla reputazione della Committente e delle terze parti cui si riferiscono le informazioni riservate.
4. L’Appaltatore riconosce espressamente che qualsiasi violazione da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, subcontraenti e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto, degli obblighi di riservatezza sullo stesso gravanti, è in grado di causare alla Committente un danno irreparabile. Pertanto, senza pregiudizio di ogni altro rimedio previsto dal presente Contratto, dai suoi allegati, e dalla normativa applicabile, l’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi rivendicazione, danno, perdita, costo e spesa, compresi gli onorari e i costi delle spese legali, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza del presente Contratto, dei suoi allegati o della normativa applicabile, da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, subcontraenti e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto.
5. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si applicherm per tutta la durata del Contratto e per 10 (dieci) anni successivi alla cessazione del Contratto per qualunque causa sia essa intervenuta.
ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. I trattamenti necessari all’esecuzione del presente Contratto vengono svolti dalle Parti in qualitm di titolari autonomi, per le finalitm di gestione amministrativa e contabile (compreso il billing) dello stesso. A tal fine, ciascuna Parte fornisce all’altra adeguata informativa sul trattamento dei dati personali (sub Allegato n. 4 e Allegato n. 5).
2. Salvo quanto necessario per il raggiungimento delle finalitm indicate al comma che precede, la sottoscrizione del Contratto e la fornitura dei Servizi oggetto dello stesso non comportano alcun accesso, uso o divulgazione di dati personali da parte dell’Appaltatore per conto del Committente, nè alcuna autorizzazione in tal senso.
3. L’Appaltatore accetta e riconosce che l’uso dei Servizi da parte della Committente verrm regolato dai termini e condizioni e dall’accordo sul trattamento dei dati personali stipulati di volta in volta tra la Committente e le entitm Microsoft competenti (di seguito “Microsoft”), senza pregiudizio degli obblighi di collaborazione ragionevolmente richiesti all’Appaltatore, come meglio descritti nel presente articolo. L’Appaltatore, in ragione di quanto
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precede, si impegna a non sottoscrivere accordi incompatibili con quanto stipulato dalla Committente.
4. Nell’esecuzione del Contratto, resta fermo l’obbligo per l’Appaltatore di assicurare la piena conformitm alla Normativa Privacy dei trattamenti posti in essere per le finalitm di cui al comma 1, nei limiti delle attivitm di rivendita dei Servizi allo stesso spettanti, e dunque di gestione amministrativa e contabile del Contratto.
5. Resta inteso tra le Parti che, senza pregiudizio di quanto precede, l’Appaltatore collabora con la Committente per le attivitm di monitoraggio (inclusa qualsiasi attivitm che implichi una richiesta di adeguamento o di negoziazione) sul rispetto degli obblighi di cui alla Normativa Privacy, compresi quelli stipulati tra la Committente e Microsoft, nonché sul mantenimento, da parte di Microsoft, di un adeguato livello di protezione.
6. L’Appaltatore si obbliga a mantenere e dimostrare su richiesta il possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 5.3(b) del Capitolato Tecnico per garantire standard di sicurezza adeguati alle prestazioni del Contratto. Resta inteso tra le Parti che gli standard di sicurezza di Microsoft sono stati vagliati sia dall’Appaltatore che dalla Committente e sono stati ritenuti adeguati al rischio. L’Appaltatore collabora altresì con la Committente per le attivitm di monitoraggio sull’adeguatezza delle misure stesse.
7. L’Appaltatore garantisce il rispetto degli obblighi di localizzazione delle infrastrutture e dati di cui al paragrafo 5.3 (c) del Capitolato Tecnico, con riferimento ai trattamenti ad esso spettanti. Resta inteso tra le Parti che gli obblighi di localizzazione e gli adempimenti connessi ai trattamenti effettuati da Microsoft sono regolati dagli atti stipulati tra Microsoft e la Committente, nonché dalle eventuali istruzioni fornite dalla Committente a Microsoft, anche per il tramite dell’Appaltatore o con la sua collaborazione. In particolare, ove necessario, l’Appaltatore si impegna a dare seguito alle istruzioni della Committente quanto all’acquisizione dei servizi, eventualmente messi a disposizione da Microsoft, che garantiscono la residenza dei dati nel SEE.
8. Ciascuna Parte garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente Contratto e verifica che le persone autorizzate a tal fine:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal titolare del trattamento per il trattamento dei dati personali.
9. L’Appaltatore garantisce il mantenimento delle misure e il rispetto degli
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obblighi in tema di sicurezza e privacy indicati nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico. In particolare, l’Appaltatore garantisce il rispetto degli obblighi di gestione degli incident e data breach di cui alla Normativa Privacy e al presente Contratto, con riferimento ai trattamenti ad esso spettanti. Resta inteso tra le Parti che i corrispondenti obblighi e adempimenti connessi ai trattamenti effettuati da Microsoft sono regolati dagli atti stipulati tra Microsoft e la Committente, nonché dalle eventuali istruzioni fornite dalla Committente a Microsoft, anche per il tramite dell’Appaltatore o con la sua collaborazione.
10. Senza pregiudizio degli obblighi gravanti sull’Appaltatore, ciascuna Parte adotta le misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti della Normativa Privacy anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonchè di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalitm della raccolta.
11. L’Appaltatore presta alla Committente la collaborazione necessaria, nella misura massima consentita dalle proprie competenze e dal proprio ruolo, all’adempimento degli obblighi di cui alla Normativa Privacy gravanti sulla Committente. A titolo esemplificativo, l’Appaltatore si impegna ad assistere la Committente nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE, e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall’articolo 36 del Regolamento UE.
12. Se del caso, l'Appaltatore assiste la Committente al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso l'Appaltatore, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze alla Committente del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
13. Ciascuna Parte può avvalersi di ulteriori sub-Responsabili per delegare loro attivitm specifiche, alle seguenti condizioni:
a. il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli incombenti sulla Committente o sull’Appaltatore, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta a ciascuna Parte assicurare che il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilitm e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle disposizioni della Normativa
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Privacy.
14. Una Parte non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta dell’altra Parte. In tal caso ciascuna Parte si obbliga a stipulare le Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea e a rispettare gli obblighi aggiuntivi che saranno eventualmente imposti, o le misure supplementari che saranno eventualmente richieste dal livello di rischio applicabile.
15. In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, ciascuna Parte è interamente responsabile nei confronti dell’altra Parte di tali inadempimenti.
16. Ciascuna Parte informa l’altra Parte tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autoritm Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il titolare del trattamento debba fornire informazioni aggiuntive all’Autoritm di controllo, ciascuna Parte si impegna a supportare l’altra Parte o, se diverso, il Titolare del trattamento nell’ambito di tale attivitm.
17. Ciascuna Parte informa tempestivamente e senza ingiustificato ritardo l’altra Parte in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autoritm Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere l’altra Parte nel caso di richieste formulate dall’Autoritm Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto.
18. Ciascuna Parte deve comunicare all’altra Parte il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, ove designato, comunicando tempestivamente alla Committente qualsiasi variazione; i Responsabili della protezione dei dati personali di ciascuna Parte collaborano e si tengono in costante contatto.
19. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, e senza pregiudizio di quanto previsto all’art. 13-bis del Contratto, l'Appaltatore su richiesta della Committente, si impegna a: i) fornire copia dei dati personali e delle informazioni in suo possesso; ii) successivamente distruggere tutti i dati in suo possesso , documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione, salva la conservazione ulteriore fondata su autonomo titolo ai sensi della Normativa
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Privacy e della legge applicabile.
20. L'Appaltatore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione della Committente l’elenco aggiornato delle nomine.
21. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualitm di qualsivoglia modifica della Normativa Privacy, di indicazioni del Garante privacy o dell’European Data Protection Board (EDPB) che generino nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), l'Appaltatore si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con la Committente e affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
ART. 13 - DIRITTI SUI PRODOTTI
1. ll software che compone l’architettura di base della piattaforma dell’Appaltatore (di seguito “Piattaforma”), così come gli altri software eventualmente necessari per l’erogazione di tutti i servizi dell’Appaltatore - e non solo per l’erogazione dei Servizi oggetto del presente Contratto - e per il funzionamento della Piattaforma stessa, non saranno oggetto di acquisizione da parte della Committente, restando parte della proprietm intellettuale dell’Appaltatore medesimo. In ogni caso, la conservazione in capo all’Appaltatore della proprietm intellettuale della Piattaforma non deve comportare pregiudizio degli obblighi assunti dall’Appaltatore stesso ai sensi del successivo art. 13 bis del Contratto.
2. Le Parti accettano e riconoscono che l’erogazione dei Servizi potrebbe implicare l’impiego o l’adozione di software, applicazioni, componenti, dispositivi e apparecchiature, infrastrutture tecniche, soluzioni tecniche e organizzative, marchi, segni distintivi, loghi, processi, brevetti, banche dati, elementi grafici o verbali o di qualunque altro elemento o informazione suscettibile di costituire oggetto di privativa o di altro diritto, compresi i diritti sui segreti commerciali, di titolaritm di terzi, (di seguito congiuntamente “Elementi di Terze Parti”).
3. Alla luce di quanto sopra, l’Appaltatore assume ogni responsabilitm conseguente all’impiego o all’adozione di Elementi di Terze Parti, e in particolare garantisce alla Committente di avere il diritto di utilizzare tali Elementi di Terze Parti, per gli scopi di cui al Contratto, per il pacifico godimento dei Servizi e la corretta esecuzione del Contratto.
4. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei Servizi oggetto
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del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in capo alla Committente qualsiasi diritto, licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto e il diritto della Committente di utilizzare il Servizio.
5. Qualora venga accertata la violazione o qualunque altra pretesa o rivendicazione di terzi ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Committente avrm diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ripetendo qualsiasi importo versato, al netto di un equo compenso per l’avvenuto uso e salvo che l’Appaltatore non ottenga l’autorizzazione alla continuazione dell’uso degli Elementi di Terze Parti.
6. Il presente articolo sopravvive alla cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto.
ART. 13 BIS - ASSISTENZA IN CASO DI CESSAZIONE
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 6 comma 8, e 12 comma 17 del presente Contratto, in caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, l’Appaltatore, su specifica richiesta della Committente, entro il periodo di tempo ragionevolmente indicato dalla stessa, si impegna a: i. collaborare con la Committente nell'effettuare il corretto trasferimento dei dati di pertinenza della Committente a terzi fornitori indicati dalla Committente ovvero alla Committente stessa; ii. fornire qualsiasi altro servizio di assistenza concordato tra le Parti.
ART. 14 - RECESSO
1. Ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 s.m.i, la Committente potrm recedere unilateralmente, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore, a mezzo PEC, con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso.
2. In tal caso la Committente sarm tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i corrispettivi effettivamente maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che l’Appaltatore possa aver null’altro a pretendere dalla Committente per qualsiasi titolo, ragione o causa.
ART. 15 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Committente avrm diritto di risolvere il
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presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., inviandone comunicazione all’Appaltatore tramite PEC:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l’erogazione dei Servizi da parte dell’ Appaltatore, se esistenti;
b) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti all’articolo 11 del presente Contratto;
c) nei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) nei casi in cui l’Appaltatore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
f) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
g) qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
h) in ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore avrm diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’articolo 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
i) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’Appaltatore;
j) in tutte le ipotesi di impossibilitm nel dare esecuzione alle prestazioni oggetto del presente contratto per eventi di forza maggiore;
k) nel caso di venir meno delle Condizioni di esecuzione contrattuale di cui al Capitolato Tecnico.
2. In tutti i casi di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla Committente, quest’ultima avrm diritto di incamerare la garanzia definitiva.
ART. 15-bis - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilitm, per tutta la durata del presente Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi,
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manlevando e tenendo indenne a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa per azioni imputabili all’Appaltatore, suoi collaboratori o sub-contraenti.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa RCT/O per i rischi di responsabilitm civile con massimale per sinistro e per anno di di euro
3. Resta ferma l’intera responsabilitm dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltm di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell’Appaltatore ferma restando la possibilitm della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attivitm eseguite.
5. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operativitm delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltm di cui al precedente comma 4, il Contratto potrm essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestivitm, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validitm della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto di cessione del presente Contratto, anche in caso di cessione di ramo d’azienda, salvo il previo consenso scritto dell’altra parte e fermo restando che la cessione del Contratto non sia finalizzata ad eludere l’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 17 - COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate nelle modalitm esplicitamente previste, caso per caso, dal presente Contratto, o comunque, in via generale, ai seguenti indirizzi:
- per la Committente, tramite email xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx - o pec xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx;
- per l’Appaltatore, tramite email: o PEC: .
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ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. La legge applicabile al presente Contratto è la legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
ART. 19 - CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA
1. Le obbligazioni di cui all’articolo 6, commi 11, 12, 14, 15 e 16, all’articolo 11, all’articolo 12, all’articolo 13, all’articolo 14, all’articolo 18 e all’art. 20 del presente Contratto sopravvivono e restano efficaci alla cessazione del Contratto stesso, per qualunque causa sia quest’ultima intervenuta.
ART. 20 - MODELLO EX D.LGS. N. 231/01 E PTPCT
1. L’Appaltatore dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestm ed osservanza della legge, pluralismo, professionalitm, imparzialitm, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtm e buona fede nonché del contenuto del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, congiuntamente, “Modello”) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (“PTPCT”) della Committente adottati ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito “Decreto”) ed ex lege 190/2012, avendone preso chiara, piena ed esatta visione nella sezione “Trasparenza” del sito ai seguenti link: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxxxxxxxx-xxxxx
-corruzione.html e
xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxx-xxxxxxxxx.xx ml
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce, inoltre, che quanto forma oggetto del presente Contratto sarm realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel Modello e nel PTPCT e, per l’effetto, si impegna a far conoscere gli stessi, nonché tutta la normativa applicabile a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderm parte alla realizzazione delle attivitm oggetto del presente Contratto.
3. In particolare, e senza limitare la generalitm di quanto sopra, l’Appaltatore garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma oggetto del Contratto e/o faccia parte della sua organizzazione non terrm comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Modello, del PTPCT e/o di tutta la normativa applicabile e/o che risultino lesivi dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Committente si
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riconosce e che applica nell’esercizio della propria attivitm, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.
4. L’effettivo rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate, nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticitm e dei rischi evidenziati dal Modello e dal PTPCT sono considerati parte essenziale, nell’interesse della Committente, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con il presente Contratto.
5. La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltm della Committente di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dal presente Contratto.
6. L’Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto nel suo rapporto con la Committente, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione del Contratto e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull’esecuzione di esso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformitm alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna.
7. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, l’Appaltatore dichiara e garantisce che quanto previsto nel presente Contratto costituisce esclusivamente il corrispettivo per la regolare esecuzione degli impegni contrattuali e che non porrm in essere atti omissivi e/o commissivi tra cui trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi del presente Contratto.
8. L’Appaltatore assume le garanzie di cui sopra ai sensi dell’art. 1381 c.c., per ogni proprio subappaltatore e subcontraente individuato ai sensi del presente Contratto.
Allegati:
All. 1 - CT e relativi allegati; All. 2 - Offerta Economica;
All. 3 - Accordo di riservatezza;
All. 4 - Informativa privacy della Committente. All. 5 - Informativa privacy dell’Aggiudicatario.
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PagoPA S.p.A. L’Amministratore Unico Xxxxxxxxxx XXXXXXX X.XX DIGITALMENTE
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
L’Appaltatore in relazione al Contratto CIG 9658752E49 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI); art. 3 (DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO); art. 3 bis (MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA); art. 5 (MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE); art. 6 (OBBLIGHI DELL’APPALTATORE); art. 8 (PENALI E RISOLUZIONE); art. 9 (SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI); art. 10 (MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG); art. 11 (TUTELA DELLA RISERVATEZZA); art. 12 (TUTELA DEI DATI PERSONALI); art. 13 (DIRITTI SUI PRODOTTI); art. 13 bis (ASSISTENZA IN CASO DI CESSAZIONE); art. 14 (RECESSO); art. 15 (ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA); art. 15 bis (DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA); art. 16 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO); art. 18 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE); e art. 20 (MODELLO EX D.LGS. N. 231/01 E PTPCT).
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
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