POLIZZA DI ASSICURAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
XXXX Cyber
Polizza multirischi
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• IL DIP DANNI
• IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
• IL GLOSSARIO
• LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA. DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 04/2021
“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04.2021
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”
Contratto di Assicurazione Multirischi a Premio Annuale.
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Net Insurance S.p.A.
Prodotto: XXXX Cyber
Data ultimo aggiornamento: 04/2021
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di Assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Le Prestazioni assicurate per le somme indicate in Polizza, sono divise in 4 sezioni, secondo lo schema seguente:
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE
(PROGRAMMA GOLD - Garanzie sempre presenti)
X. Xxxxxxxx Xxxxxxxx spese di ripristino dati e sistema informatico
B. Garanzia Rimborso spese da violazione privacy e dati aziendali
C. Garanzia Minaccia da estorsione Cyber
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE
(PROGRAMMA PLATINUM - Garanzie facoltative)
X. Xxxxxxxx Xxxxx da interruzione di attività
B. Xxxxxxxx Xxxxx da frode nel trasferimento di fondi
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
(PROGRAMMA PLATINUM - Garanzie facoltative)
A. Garanzia Responsabilità Civile da violazione privacy
B. Garanzia Responsabilità Civile da violazione sicurezza della rete
C. Garanzia Responsabilità Civile da attività multimediale
SEZIONE TUTELA LEGALE
(PROGRAMMA PLATINUM - Garanzie facoltative)
Se l’Assicurato è coinvolto in una Vertenza, l’Assicuratore, nei limiti stabiliti dalla Polizza, copre le spese legali in caso di delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi (se c’è assoluzione, derubricazione a colposo, archiviazione), vertenze con fornitori, uso fraudolento di carte di credito, danni extracontrattuali a terzi, violazione privacy, rispristino onorabilità creditizia.
I programmi GOLD e PLATINUM non sono frazionabili.
Che cosa non è assicurato?
X Garanzie Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile Terzi:
- atti, fatti o circostanze di cui l’Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento;
- danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell’Assicurato, compreso il Sistema Informatico;
- danni dovuti a difetti, errori nella progettazione, del Sistema Informatico dell’Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui si è pensato il suo utilizzo;
- danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
- danni relativi a responsabilità contrattuali;
- danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d’accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall’Assicurato;
- danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte Xxxxx, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell’Assicurato.
X Garanzia Tutela Legale:
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo di sinistro;
- spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- spese non concordate con ARAG.
Ci sono limiti di copertura?
! Assicurabilità limitata ad Enti con fatturato annuo (anno precedente alla stipula della polizza) non superiore a € 20.000.000,00.
! A nessun titolo l’Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore del Capitale Assicurato/Massimale Assicurato.
! Perdite Pecuniarie (Programma GOLD):
Unico Capitale Assicurato: € 100.000,00
! Perdite Pecuniarie (Programma PLATINUM): Unico Capitale Assicurato: € 50.000,00
! Responsabilità Civile Terzi (Programma PLATINUM): Massimale Assicurato: € 1.000.000,00
Franchigia per Sinistro: € 1.000,00
! Tutela Legale i (Programma PLATINUM): Massimale Assicurato: € 5.000,00 per Sinistro
€ 20.000,00 per Anno Assicurativo Franchigia per Sinistro: € 250,00
Questa Assicurazione è una Polizza multirischi Xxxx Xxxxx dedicata a imprenditori, professionisti e commercianti che intendono tutelare il patrimonio aziendale dalle spese e dai danni direttamente subiti o provocati a terzi a seguito di un attacco informatico durante l’esercizio della propria attività.
Dove vale la copertura?
Garanzie Perdite Pecuniarie: l’Assicurazione vale per gli eventi dannosi avvenuti nelle sedi dell’attività svolta dall’Assicurato situate nell’Unione Europea.
Garanzie Responsabilità Civile Terzi: valgono per l’attività svolta dall’Assicurato nell’Unione Europea.
Sono incluse in copertura le controllate estere del Contraente che alla Data di Decorrenza siano soggette al suo controllo, a condizione comunque che:
- operino nel medesimo settore di attività merceologico;
- siano dotate delle stesse procedure di sicurezza della Rete e della protezione dei Dati;
- utilizzino il medesimo Sistema Informatico del Contraente;
- il Fatturato dichiarato dal Contraente comprenda anche il Fatturato delle controllate estere.
La garanzia è automaticamente estesa alle controllate estere costituite o acquisite dall’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione. Xxxxxxxx Xxxxxx Legale: opera per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l’ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
Quando il Contraente sottoscrive il contratto ha l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.
Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.
In caso di Sinistro il Contraente ha l’obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell’art. 1910 c.c..
Quanto e come devo pagare?
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Data di Decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 c.c.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha durata annuale.
Il contratto di assicurazione prevede la corresponsione di un Premio per la durata annuale dell’Assicurazione, il cui importo è indicato in Polizza.
Il Premio annuo di durata è frazionabile a scelta del Contraente, in rate mensili senza oneri aggiuntivi.
Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione.
Le garanzie Perdite Pecuniarie sono prestate in forma “Discovery basis”, ossia sono coperti i sinistri scoperti per la prima volta durante il Periodo di Durata dell’Assicurazione.
Le garanzie Responsabilità Civile sono prestate in forma “Claim Made” ossia sono coperti i sinistri avvenuti nel Periodo di Durata dell’Assicurazione e denunciati per la prima volta nel corso dello stesso o nel Periodo di Denuncia Postuma.
Qualora il contratto sia stato concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l’Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto).
Come posso disdire la polizza?
In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all’altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Qualora il contratto sia stato concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l’Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto, a partire da tale momento, fermo l’obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l’Assicuratore garantisce all’Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto. Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio.
L’Assicuratore rimborsa al Contraente l’eventuale Premio imponibile, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.
Le comunicazioni di cui sopra possono essere inviate dal Contraente mediante Richiesta di disattivazione (“Servizi Attivi” - “Disattiva”) direttamente dal Pannello di Controllo del proprio Account Xxxx.
Contratto di Assicurazione Multirischi a Premio Annuale.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: Net Insurance S.p.A.
Prodotto: XXXX Cyber
Data ultimo aggiornamento: 04/2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all’Albo delle imprese IVASS n. 1.00136.
Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 65,6 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 17,5 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 48,1 milioni.
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 35,6 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a € 12,7 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 69,1 milioni. L’indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192%.
Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2019 disponibile sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che Cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che Cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | SEZIONE PERDITE PECUNIARIE Le Garanzie sono escluse nei seguenti casi: - spese sostenute per implementare e migliorare il Sistema Informatico dell’Assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all’Evento Assicurato a meno che non sia inevitabile nell’ambito del Rispristino Dati e Sistema Informatico; - danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet Service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra Infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell’Assicurato; la presente Esclusione non si applica agli Outsourcing Provider; - danni derivanti da qualsiasi Danno materiale diretto alle proprietà dell’Assicurato, compreso il Sistema Informatico, da qualunque causa determinato; - danni dovuti a difetti, errori nella progettazione, del Sistema Informatico dell’Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo; - multe o Sanzioni di qualsiasi natura; - ammontare di eventuali Riscatti pagati dall’Assicurato per terminare una Minaccia di Estorsione Cyber; - danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all’impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo; - danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell’Assicurato o dell’Outsourcing Provider; - danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema Informatico dell’Assicurato - danni derivanti da Furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyright, marchi, brevetti); - danni relativi a servizi che un Outsourcing Provider ha appaltato a Terzi; |
- l’impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell’attività caratteristica dell’Assicurato, dovuta all’indisponibilità del sistema informatico dell’Assicurato stesso, direttamente causata da un Attacco Informatico (salvo quanto previsto dalla garanzia “DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’ di cui alla Sezione 2); - l’impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell’attività caratteristica dell’Assicurato, causata da un System Failure; - interruzione dell’attività dei Sistemi Informatici derivante da qualsiasi interruzione, comunque causata, della fornitura di energia elettrica, gas, acqua, fognatura, internet, delle telecomunicazioni o dei servizi satellitari che non siano sotto il controllo operativo dell'Assicurato; - interruzione dell’attività dei Sistemi Informatici disposto da Pubblica Autorità, quali la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, o l'interruzione dei Sistemi Informatici dell'Assicurato per ordine di una qualsiasi autorità governativa o pubblica; - l’importo illegalmente sottratto all’Assicurato, da parte di un Terzo, tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell’Assicurato (salvo quanto previsto dalla “Garanzia Danni da frode nel trasferimento di fondi” di cui alla Sezione 2); - conoscenza pregressa, intendendo con ciò qualsiasi tipo di Attacco Informatico di cui l'Assicurato era a conoscenza prima dell'inizio del Periodo di Durata dell’Assicurazione; - guerra, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale; - danni causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, a prescindere da qualsiasi altra concausa di sinistro, concomitante o in altra sequenza; - danni derivanti dall’interruzione dell’attività a seguito dell’interruzione della fornitura e/o consegna di beni e servizi non informatici. Inoltre, nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili, l’assicurazione non è operante se l’Assicurato non ha protetto il sistema informatico con le seguenti precauzioni: - blocco automatico dell’apparecchiatura con password dopo un tempo massimo di 15 minuti; - protezione con sistemi di criptazione dei Dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell’apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti all’attività prestata dall’Assicurato; - configurazione dell’eventuale connessione Bluetooth in modo tale da non rendere l’apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI Le Garanzie sono escluse se le Richieste di Risarcimento di Xxxxx si riconducono a: - danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte; - danni relativi a Responsabilità Contrattuali; - responsabilità professionale attribuibile a: a) la prestazione o la mancata prestazione di servizi professionali e/o di consulenza professionale a terzi da parte dell'Assicurato; o b) una violazione o una presunta violazione di qualsiasi contratto per la fornitura di servizi professionali e/o di consulenza professionale a terzi da parte dell'Assicurato; - danni materiali; - danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l’Attività Multimediale; - danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d’accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall’Assicurato; - danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Xxxxx, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell’Assicurato; - danni da pratiche commerciali restrittive e anti-concorrenziali, intendendo con ciò una qualsiasi violazione effettiva o presunta della normativa applicabile in materia di concorrenza, pratiche commerciali restrittive e/o protezione dei consumatori; - da comportamenti criminali e volontari, intendendo con ciò un qualsiasi atto criminale, disonesto, intenzionale, o consapevolmente illecito commesso dall'Assicurato. Ai fini dell'applicazione di questa esclusione, tutti gli atti, le intenzioni o la condotta di qualsiasi soggetto coperto dalla presente Assicurazione che non sia un Amministratore, Dirigente o Dipendente o un socio del Contraente non potranno essere imputati a nessun'altro soggetto coperto da questa Assicurazione; - conoscenza pregressa, intendendo con ciò qualsiasi tipo di Attacco Informatico di cui l'Assicurato era a conoscenza prima dell'inizio del Periodo di Durata dell’Assicurazione; |
- uso illecito di dati personali, intendendo con ciò la raccolta, l'acquisizione o l'uso consapevolmente illegale di informazioni di identificazione personale; - responsabilità di Amministratori, Dirigenti o Dipendenti, derivanti da qualsiasi azione nei confronti degli stessi quando questi agiscano in ottemperanza delle proprie responsabilità o gestiscano le attività dell'Assicurato. Sono altresì escluse dalle Garanzie le Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di un Amministratore, Dirigente o Dipendente. SEZIONE TUTELA LEGALE Le garanzie non operano per Sinistri relativi a: - diritto di famiglia, successioni o donazioni; - materia fiscale o amministrativa; - fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive; - danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici; - fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; - diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d’asta, concorrenza sleale, normativa antitrust; - proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; - fatti dolosi degli Assicurati; - fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; - prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività; - compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; - Interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; - fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare; - attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti; - attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori; - Vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso Terzi; - contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; - esercizio della professione medica, dell’attività medica o di operatore sanitario; - adesione ad azioni di classe (class action); - difesa penale per abuso di minori. Se l’Assicurato è coinvolto in una Vertenza, l’Assicuratore non copre le seguenti spese: - compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite; - compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; - compensi dell’avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG; - spese per l’indennità di trasferta; - spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Xxxxxxxx; - spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria; - imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia; - multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali; - spese non concordate con ARAG; - ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione; - nella garanzia delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del Reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non sussiste; - nella garanzia Vertenze con i fornitori: le spese sostenute da soggetti diversi dal Contraente; - nella garanzia uso fraudolento di carte di credito: le spese sostenute da soggetti diversi dal Contraente; - nella garanzia Xxxxx subìti: le spese sostenute se il responsabile non è rinviato a giudizio; - nella garanzia Xxxxx causati: le spese sostenute se il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese di resistenza; - nella garanzia privacy: - in procedimenti penali per delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del Reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non sussiste; - per resistere alla Richiesta di Risarcimento di Xxxxx: le spese sostenute a primo rischio; - nella garanzia ripristino onorabilità creditizia dell’Assicurato: le spese sostenute da soggetti diversi dal Contraente. |
Ci sono limiti di copertura? | |||
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. | |||
Eventi in garanzia | Limite Indennizzo Scoperto Franchigia | ||
Perdite Pecuniarie (garanzie sempre presenti) | Unico Capitale Assicurato di € 100.000,00 da intendersi quale massima esposizione cumulata e complessiva dell’Assicuratore per Anno Assicurativo L’indennizzo viene riconosciuto al netto di una Franchigia per Sinistro di € 1.000,00. | ||
Perdite Pecuniarie (garanzie facoltative) | Unico Capitale Assicurato di € 50.000,00 da intendersi quale massima esposizione cumulata e complessiva dell’Assicuratore per Anno Assicurativo. L’indennizzo viene riconosciuto al netto di una Franchigia per Sinistro di € 1.000,00. GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTVITA’ L’Indennizzo è determinato nella misura di una Diaria di: - € 500,00 per ogni giorno di inattività totale; - € 250,00 per ogni giorno di inattività parziale. La Garanzia è prestata con un Limite di Indennizzo di € 25.000,00. GARANZIA DANNI DA FRODE NEL TRASFERIMENTO DI FONDI La Garanzia è prestata con un Limite di Indennizzo di € 25.000,00. | ||
Responsabilità Civile Terzi (garanzie facoltative) | Massimale Assicurato di € 1.000.000,00 da intendersi quale massima esposizione cumulata e complessiva dell’Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nell’ Anno Assicurativo. L’indennizzo viene riconosciuto al netto di una Franchigia per Sinistro di € 1.000,00. | ||
Tutela Legale (garanzie facoltative) | Massimale Assicurato di € 5.000,00 per Sinistro e di € 20.000,00 per Anno Assicurativo. Per ogni Sinistro viene applicata una Franchigia di € 250,00 che resta a carico dell’Assicurato. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Denuncia Sinistro: Per le coperture Perdite Pecuniarie: in caso di Sinistro, l’Assicurato deve: - immediatamente contattare la centrale operativa del Service Provider; | |
- adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell’Evento Assicurato; | |
- avvisare successivamente l’Assicuratore entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, così come | |
indicato dall’art. 1913 c.c.; | |
- presentare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i fatti di rilevanza | |
penale; nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta e l’entità | |
approssimativa del Danno, indicando Net Insurance S.p.A. come Assicuratore. La copia della denuncia dovrà | |
poi essere trasmessa all’Assicuratore. | |
Cosa fare in caso di Sinistro? | Per la copertura Responsabilità Civile Terzi: l’Assicurato deve, in caso di Sinistro: - adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell’Evento Assicurato; - avvisare l’Assicuratore entro 10 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, così come indicato dall’art. 1913 c.c.. Tale obbligo di avviso è esteso a qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata Richiesta di Risarcimento. Le suddette comunicazioni possono essere inviate: - per posta: Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 XXXXXXX - Xxxxxx - per e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx - fax: x00 00 00000000 - tramite l’Area Riservata della piattaforma Xxxx, entrando nella sezione “Profilo à Le mie polizze”, selezionando la polizza su cui si vuole aprire il sinistro, fare click su “Apri un sinistro” e seguire il processo di apertura. |
- Per la copertura Tutela Legale, in caso di Sinistro rivolgersi ad ARAG SE, Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 XXXXXX, ai numeri: - telefono centralino: 000.0000000 - fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557 - e-mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx - fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449 |
Assistenza diretta in convenzione: le prestazioni che l’assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dalla Compagnia sono quelle del personale che interviene in forza della garanzia “Tutela Legale” (si veda il riquadro successivo). | |
Gestione da parte di altre imprese: Net Insurance S.p.A. ha affidato la gestione dei Sinistri Tutela Legale ad ARAG S.E. | |
Prescrizione: si rammenta al Contraente che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, in base al Codice civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Assicuratore determina l’Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. |
Quanto e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio annuo di durata è frazionabile a scelta del Contraente, in rate mensili senza oneri aggiuntivi. Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Allo stato della normativa: - i premi della Sezione 1 e 2 sono soggetti ad imposta del 21,25% (Ramo Perdite Pecuniarie); - i premi della Sezione 3 sono soggetti ad imposta del 22,25% (Ramo RCG); - i premi della Sezione 4 sono soggetti ad imposta del 21,25% (Xxxx Xxxxxx Legale). |
Rimborso | Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l’Assicuratore rimborsa al Contraente la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il Contraente ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio. |
Risoluzione | Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o l’Assicuratore possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni. |
A chi è rivolto questo prodotto |
Il prodotto è dedicato a imprenditori, professionisti e commercianti che intendono tutelare il patrimonio aziendale dalle spese e dai danni direttamente subiti o provocati a terzi a seguito di un attacco informatico durante l’esercizio della propria attività. |
Quali costi devo sostenere? |
Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l’intermediazione assicurativa, a carico del Contraente: - quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l’intermediazione assicurativa pari al 30,00%. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a: Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx |
Al fine di un’ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati: • nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo e-mail; • numero di Polizza; • numero di Sinistro, qualora aperto; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato. La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. | |
All’IVASS | Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi a: 000000000 – Fax 00.00000000 – 42133353 La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni: • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail - se disponibile anche indirizzo PEC, eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la presentazione del reclamo all’IVASS, sul sito dell’Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo. Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS: • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’imprese che ha stipulato il contratto (rintracciabile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/), o all’IVASS che provvede all’inoltro dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL’ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARE TALE AREA.
Sommario
NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 6
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 6
Art. 2 - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio 7
Art. 3 - Contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza - Recesso 7
Art. 4 - Aggravamento del Rischio 7
Art. 5 - Modifiche dell’Assicurazione 7
Art. 6 - Forma delle comunicazioni 7
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro 7
Art. 8 - Riduzione del Capitale Assicurato/Massimale Assicurato 8
Art. 9 - Validità territoriale 8
Art. 11 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall’Assicurazione 8
Art. 13 - Altre assicurazioni 8
Art. 14 - Esagerazione dolosa del Danno 8
Art. 15 - Limite massimo di esposizione dell’Assicuratore 8
Art. 17 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente 9
Art. 19 - Termine di Prescrizione 9
Art. 20 - Glossario - Rinvio alle norme di Legge 9
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SPECIFICHE DELLE SINGOLE GARANZIE 9
SEZIONE 1 – PERDITE PECUNIARIE – PROGRAMMA GOLD – GARANZIE SEMPRE PRESENTI 9
Art. 21 - Oggetto dell’assicurazione 9
SEZIONE 2 – PERDITE PECUNIARIE – PROGRAMMA PLATINUM – GARANZIE FACOLTATIVE 10
Art. 22 - Oggetto dell’assicurazione 10
NORME COMUNI DELLE SEZIONI 1 - 2 11
Art. 23 - Validità territoriale 11
Art. 24 - Limiti di Indennizzo 11
Art. 26 - Obblighi in caso di Sinistro 12
Art. 27 - Procedura per la valutazione del Danno 13
Art. 28 - Mandato ai periti 13
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
Art. 29 - Pagamento dell’Indennizzo 14
SEZIONE 3 – RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI – PROGRAMMA PLATINUM – GARANZIE FACOLTATIVE 14
Art. 30 - Oggetto dell’assicurazione 14
Art. 32 - Validità territoriale 15
Art. 33 - Efficacia dell’Assicurazione nel tempo 16
Art. 34 - Persone con considerate Terzi 16
Art. 35 - Obblighi in caso di Sinistro 16
Art. 36 - Gestione delle vertenze 16
SEZIONE 4 – TUTELA LEGALE – PROGRAMMA PLATINUM – GARANZIE FACOLTATIVE 17
Art. 37 - Rischio assicurato 17
Art. 38 - Soggetti assicurati 19
Art. 39 - Massimale Assicurato - Franchigia 20
Art. 41 - Spese non copertura 21
Art. 42 - Obblighi in caso di Sinistro 22
Art. 43 - Gestione del Sinistro – Scelta dell’Avvocato e pagamento delle spese 22
Art. 44 - Restituzione delle spese 23
Art. 45 - Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interessi 23
Art. 46 - Efficacia temporale della Garanzia 23
Art. 47 - Quando avviene il Sinistro 23
Art. 48 - Limiti di copertura 24
Art. 49 - Validità territoriale 24
SEZIONE 5 – SERVIZI DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO (Programma GOLD) 24
SEZIONE 6 – SERVIZI DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO (Programma PLATINUM) 25
Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 1
MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE 1
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
CONTATTI UTILI 1
Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.
Definizioni generali
Anno assicurativo: periodo continuativo calcolato in 12 mesi a partire dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza.
Assicurato: il soggetto giuridico indicato in Polizza come Contraente. Nella definizione sono comprese anche:
- i soggetti del cui operato il Contraente risponde (Dirigente, Dipendente, Amministratore);
- le società controllate dal Contraente.
Assicuratore: Net Insurance S.p.A.
Assicurazione: il presente contratto di assicurazione.
Attività: l’attività aziendale svolta dal Contraente, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l’erogazione di servizi, compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, il tutto purché strettamente attinenti all’attività stessa.
Broker: Xxxx S.r.l., iscritta al Registro Unico Intermediari di IVASS alla sezione B – n.000574406, che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione o Riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi.
Capitale Assicurato/Massimale Assicurato: la somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun Sinistro e Anno assicurativo, l’Assicuratore presta la garanzia.
Continous Scanning [servizio]: rilevazione automatiche di porte/servizi accessibili da rete pubblica associati ad indirizzi IP pubblici aziendali con relativa analisi di vulnerabilità, misconfigurazioni od esposizione su rete pubblica di servizi critici.
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, munito di codice fiscale italiano, che stipula il contratto di assicurazione.
Data Breach [nel contesto del servizio erogato]: determina la presenza di indirizzi e-mail, informazioni anagrafiche e/o password aziendali/personali (qualora configurati sul sistema Auraluyze) nei database relativi a servizi cloud compromessi o attaccati.
La perdita di confidenzialità di informazioni potenzialmente sensibili come username, password, anagrafiche determina l’aumento della probabilità di accessi non autorizzati.
Data di Decorrenza: il momento da cui decorre l’Assicurazione.
Diaria: l’importo che viene corrisposto all’Assicurato per ogni giorno
di interruzione totale o parziale della propria attività caratteristica.
Dipendente: qualsiasi persona che svolge lavoro o servizio per l’Assicurato, secondo un espresso o implicito contratto; questo include il personale esterno utilizzato dall’Assicurato al fine di fornire servizi all’Assicurato e che operi nell’ambito della struttura aziendale e sotto la responsabilità dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i Dirigenti e Amministratori.
Dirigente e Amministratore: qualunque amministratore, dirigente, direttore che agisca per conto dell’Assicurato.
Fatturato: importo complessivo degli affari, inerente all’attività assicurata, realizzato nell’esercizo che precede la Data di Decorrenza e che è indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto dell’I.V.A. e dei contributi eventualmente versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza (CPA).
Franchigia: l’importo da dedurre dal Danno indennizzabile, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Garanzia: la copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, l’Assicuratore procede all’Indennizzo del Danno subito dall’Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013
Parte: l'Assicuratore e il Contraente, quando riferiti singolarmente.
Parti: l'Assicuratore e il Contraente, quando riferiti congiuntamente.
Periodo di Durata dell’Assicurazione: il periodo di durata del contratto di assicurazione indicato in Polizza.
Polizza: il documento che prova l’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore.
Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale l’Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 c.c.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.
Recesso: diritto di recedere dall’Assicurazione e di farne cessare gli effetti.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scadenza dell’Assicurazione: la data in cui cessano gli effetti dell’Assicurazione.
Scoperto: la percentuale del del Danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Service Provider: Nethive S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX), quale azienda che fornisce all’Assicurato, in caso di Sinistro, il servizio di orientamento e consulenza, nonché i servizi di prevenzione e monitoraggio.
Set Informativo: l’insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Glossario) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Spam reputation [nel contesto del servizio erogato]: monitoraggio della reputazione del/i dominio/i di posta aziendali in termini di
probabilità di consegna ed attendibilità verso i principali sistemi antispam di mercato.
Threat Intelligence [nel contesto del servizio erogato]: risk score complessivo relativo alla “cyber reputation” dell’azienda basato sull’analisi di molteplici paramet
Definizioni specifiche delle singole garanzie
Attacco Informatico: un Atto Doloso (compresi di casi di Minaccia di Estorsione Cyber) o Malware, contro il Sistema Informatico dell’Assicurato.
Attività Multimediale: qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite:
- una pagina web dell’Assicurato
- utilizzo di social media
Atto doloso: qualsiasi atto illecito effettuato con l’intenzione di causare un Danno o di ottenere l’accesso illegittimo ai Dati, al Sistema Informatico o ale Reti dell’assicurato.
Danno: alterazione, cancellazione o danneggiamento di Dati quali, ad esempio, Dati Aziendali o Dati Personali, presenti nel Sistema Informatico dell’Assicurato.
Dati: qualsiasi informazione digitale - che non sia direttamente disponibile al pubblico o che non sia di pubblico dominio - presente nel Sistema Informatico dell’Assicurato e memorizzata all’esterno della memoria ad accesso casuale (RAM), indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software).
Dati aziendali: informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come “confidenziali”, che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).
Dati personali: informazioni utili a identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.
Evento assicurato: qualsiasi Attacco Informatico, Richiesta di Risarcimento, Minaccia di Estorsione Cyber, Frode nel trasferimento di fondi.
Rientrano in questa definizione anche gli eventi la cui origine derivi da un Outsourcing Provider.
Fase Giudiziale: la fase della Vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria.
Fase Stragiudiziale: la fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le Parti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Infrastruttura: qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del Sistema Informatico dell’Assicurato.
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
Internet Service: insieme dei Servizi necessari all’uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:
- gli “internet providers”, responsabili della fornitura del Servizio e dell’Hardware necessario all’accesso e uso di internet;
- fornitori di Servizi DNS;
- altri fornitori di Servizi, apparecchiature e Infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx e via radio), non controllati dall’Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.
Intranet: una Rete di Dati aziendale privata.
Malware: qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l’accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema Informatico dell’Assicurato.
Minaccia di Estorzione Cyber: qualsiasi richiesta illegale di denaro da parte di un Terzo, accompagnata dalla minaccia di:
1. bloccare il Sistema Informatico dell'Assicurato al fine di interromperne l'attività;
2. corrompere, danneggiare, distruggere, divulgare o appropriarsi dei dati contenuti nel Sistema Informatico dell'Assicurato;
3. compromettere il sito web dell'Assicurato;
4. rifiutare la restituzione dei dati sottratti al Sistema Informatio dell'Assicurato;
5. impedire l'accesso autorizzato al Sistema Informatico dell'Assicurato attraverso l'uso di strumenti elettronici.
Outsourcing Provider: qualunque Terzo che fornisce Servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l’Assicurato; non sono considerati outsourcing provider i soggetti che forniscono Internet Service, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.
Periodo di Denuncia Postuma: il periodo di sei mesi, immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Durata dell’Assicurazione, entro il quale l’Assicurato può comunicare all’Assicuratore le Richieste di Risarcimento e/o circostanze a lui notificate per la prima volta dopo la Scadenza dell’Assicurazione e riferite ad un Evento Assicurato verificatosi prima della Scadenza dell’Assicurazione.
Procedimento Penale: serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un Reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o dell’ammenda.
Responsabilità Contrattuali: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell’altra parte contrattuale.
Rete: un gruppo di Sistemi Informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di Dati.
Riscatto: qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un Terzo in connessione ad una Minaccia di estorsione Cyber.
Richiesta di Risarcimento: qualsiasi richiesta da parte di un Terzo nei confronti dell’Assicurato, di risarcimento Xxxxx, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.
Sanzioni/Multe: la sanzione pecuniaria prevista per la violazione di una norma pubblica.
Service: il soggetto fiduciario della Net Insurance che fornisce all’Assicurato i Servizi di Prevenzione ed Assistenza di cui alla Sezione 4 e 5.
Sistema Informatico: l’Hardware, l’Infrastruttura, il software o quant’altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i Dati.
System Failure: qualsiasi indisponibilità involontaria e non programmata del sistema informatico dell’Assicurato.
Spese di Giustizia: le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.
Spese di Xxxxxxxxxxx: le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Spese Legali: eventuali costi, spese, compensi, per avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell’Assicurato nelle opportune sedi.
Terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall’Assicurato, Dirigenti e Amministratori, Dipendenti.
Transazione: accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l’insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
Vertenza: il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
XXXX Cyber è una polizza multirischi Xxxx Xxxxx dedicata a imprenditori, professionisti e commercianti che intendono tutelare il patrimonio aziendale dalle spese e dai danni direttamente subiti o provocati a terzi a seguito di un attacco informatico durante l’esercizio della propria attività.
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L’Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali Assicurati e/o i Massimali Assicurati ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all’interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio. Il prodotto è suddiviso in 2 Aree e 6 Sezioni, secondo lo schema seguente:
• AREA GARANZIE
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE (PROGRAMMA GOLD - Garanzie sempre presenti)
Garanzia Rimborso spese di ripristino dati e sistema informatico Xxxxxxxx Xxxxxxxx spese da violazione privacy e dati aziendali Garanzia Minaccia da estorsione Cyber
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE (PROGRAMMA PLATINUM - Garanzie facoltative)
Xxxxxxxx Xxxxx da interruzione di attivi
Xxxxxxxx Xxxxx da frode nel trasferimento di fondi
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (PROGRAMMA PLATINUM - Garanzie facoltative)
Garanzia Responsabilità Civile da violazione privacy
Garanzia Responsabilità Civile da violazione sicurezza della rete Garanzia Responsabilità Civile da attività multimediale
SEZIONE TUTELA LEGALE (PROGRAMMA PLATINUM - Garanzie facoltative) I programmi GOLD e PLATINUM non sono frazionabili.
• AREA SERVIZI DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
SEZIONE SERVIZI DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO (Programma GOLD) SEZIONE SERVIZI DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO (Programma PLATINUM)
NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
L’assunzione del rischio da parte dell’Assicuratore avviene sulla base delle dichiarazioni indicate nella Proposta di Assicurazione, fornite dal Contraente.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente dichiara che:
1. di utilizzare anti-virus, anti-spyware o equivalenti sistemi di protezione dai malware, automaticamente aggiornati;
2. che tutti gli "internet access points" della rete sono protetti da firewall;
3. di effettuare regolari backups;
4. di aver adottato linee guida per la gestione delle password;
5. di gestire gli aggiornamenti del Sistema e degli applicativi con le relative "patch" di sicurezza”.
Art. 2 - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio
L’Assicurazione ha durata annuale.
L’Assicurazione ha Data di Decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Data di Decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 c.c.
In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all’altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
La comunicazione di cui sopra può essere inviata dal Contraente mediante Richiesta di disattivazione (“Servizi Attivi” - “Disattiva”) direttamente dal Pannello di Controllo del proprio Account Xxxx.
Il contratto di assicurazione prevede la corresponsione di un Premio per la durata annuale dell’Assicurazione, il cui importo è indicato in Polizza.
Il Premio annuo di durata è frazionabile a scelta del Contraente, in rate mensili senza oneri aggiuntivi.
Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione.
Art. 3 - Contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza - Recesso
Fermo il disposto dell’Art. 2, qualora il contratto di assicurazione sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l’Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l’obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l’Assicuratore garantisce all’Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto di assicurazione.
Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio.
La comunicazione di cui sopra può essere inviata dal Contraente mediante Richiesta di disattivazione (“Servizi Attivi” - “Disattiva”) direttamente dal Pannello di Controllo del proprio Account Xxxx.
L’Assicuratore rimborsa al Contraente l’eventuale Premio imponibile, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.
Art. 4 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio.
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c.
Art. 5 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere approvate per iscritto.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e producono effetti dal momento in cui pervengono all’Assicuratore.
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le Parti, mediante
lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso esercitato dall’Assicuratore, quest’ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
Art. 8 - Riduzione del Capitale Assicurato/Massimale Assicurato
In caso di Sinistro, il Capitale Assicurato/Massimale Assicurato si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Durata dell’Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.
Qualora a seguito del Sinistro stesso l’Assicuratore decida invece di recedere dal contratto di assicurazione, si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell’imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 9 - Validità territoriale
Ai fini della validità territoriale delle Garanzie, vale quanto indicato per ogni specifica Sezione delle presenti condizioni di assicurazione.
È a carico di chi richiede l ’Indennizzo, provare che sussistono gli elementi che valgono a costituire il suo diritto.
Art. 11 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall’Assicurazione
Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 c.c.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Allo stato della normativa:
- i premi della Sezione 1 e 2 sono soggetti ad imposta del 21,25% (Ramo Perdite Pecuniarie);
- i premi della Sezione 3 sono soggetti ad imposta del 22,25% (Ramo RCG);
- i premi della Sezione 4 sono soggetti ad imposta del 21,25% (Ramo Tutela Legale).
Art. 13 - Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.
In caso di Sinistro il Contraente ha l’obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell’art. 1910 c.c..
Art. 14 - Esagerazione dolosa del Danno
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
L’Assicurato che aumenta volutamente l’ammontare del Danno, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, perde il diritto all’Indennizzo
Art. 15 - Limite massimo di esposizione dell’Assicuratore
A nessun titolo l’Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore del Capitale Assicurato/Massimale Assicurato.
Per quanto oggetto di Indennizzo, l’Assicuratore resta surrogato nei diritti / azioni dell’Assicurato nei confronti del Responsabile del Sinistro ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Art. 17 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente
Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). Qualora successivamente si ricorra all’Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.
La Legge applicabile al contratto è quella italiana.
Art. 19 - Termine di Prescrizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione nei Xxxx Xxxxx si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 20 - Glossario - Rinvio alle norme di Legge
Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SPECIFICHE DELLE SINGOLE GARANZIE
AREA GARANZIE
SEZIONE 1 – PERDITE PECUNIARIE – PROGRAMMA GOLD – GARANZIE SEMPRE PRESENTI
Art. 21 - Oggetto dell’assicurazione
L’Assicuratore indennizza i Danni derivanti dagli eventi sotto riportati, nei limiti di un unico Capitale Assicurato di € 100.000,00 (CENTOMILA) da intendersi quale massima esposizione cumulata e complessiva dell’Assicuratore per Anno Assicurativo.
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
L’Assicurazione è prestata in forma “Discovery basis”, ossia sono coperti i sinistri scoperti per la prima volta durante il Periodo di Durata dell’Assicurazione.
L’indennizzo viene riconosciuto al netto di una Franchigia per Sinistro di € 1.000,00.
A. GARANZIA RIPRISTINO DATI E SISTEMA INFORMATICO
L’Assicuratore, a seguito di un Danno causato da un Attacco Informatico, sostiene le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato per:
- stabilire e documentare le cause;
- contenere il Danno;
- decontaminare il Sistema Informatico dell’Assicurato dal Malware che ha determinato il Danno;
- ripristinare e configurare i Dati ed il Sistema Informatico dell’Assicurato, ove possibile, nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto Attacco Informatico.
Sono altresì compresi i servizi relativi alla gestione dell’emergenza nell’immediatezza del sinistro.
B. GARANZIA SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI DATI AZIENDALI
L’Assicuratore, a seguito di un Attacco Informatico, sostiene le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato per:
- le attività di investigazione circa l’origine e le circostanze dell’Evento Assicurato in riferimento ad una Richiesta di Risarcimento relativa alle garanzie della Sezione 2 - Responsabilità Civile;
- ottemperare alle vigenti normative sulla protezione dei Dati Personali, compresa la notifica a persone fisiche e giuridiche, incluse le autorità di settore, della violazione e/o della perdita attuale o potenziale di Dati Personali;
- i servizi relativi alla gestione dell’emergenza, compreso l’utilizzo di consulenti ed esperti e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all’emergenza.
C. GARANZIA ESTORSIONE CYBER
L’Assicuratore sostiene le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato per investigare e far fronte ad una Minaccia di estorsione Cyber.
Rimane escluso dalla Garanzia l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'Assicurato per far cessare una Minaccia di estorsione Cyber.
Sono altresì compresi i servizi relativi alla gestione dell’emergenza nell’immediatezza del sinistro.
SEZIONE 2 – PERDITE PECUNIARIE – PROGRAMMA PLATINUM – GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 22 - Oggetto dell’assicurazione
L’Assicuratore indennizza i Danni derivanti dagli eventi sotto riportati, nei limiti di un unico Capitale Assicurato di € 50.000,00 (CINQUANTAMILA) da intendersi quale massima esposizione cumulata e complessiva dell’Assicuratore per Anno Assicurativo.
L’Assicurazione è prestata in forma “Discovery basis”, ossia sono coperti i sinistri scoperti per la prima volta durante il Periodo di Durata dell’Assicurazione.
L’indennizzo viene riconosciuto al netto di una Franchigia per Sinistro di € 1.000,00.
X. XXXXXXXX DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTVITA’
L’Assicuratore indennizza l’Assicurato per l’impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria attività caratteristica, dovuta all’indisponibilità del Sistema Informatico dell’Assicurato stesso, direttamente causata da un Attacco Informatico.
L’Indennizzo è determinato nella misura di una Diaria di:
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- € 500,00 (CINQUECENTO) per ogni giorno di inattività totale;
- € 250,00 (DUECENTOCINQUANTA) per ogni giorno di inattività parziale.
La Garanzia è prestata con un Limite di Indennizzo di € 25.000,00 (VENTICINQUEMILA).
Il Danno viene liquidato determinando il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del Sistema Informatico dell’Assicurato, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al Sinistro.
X. XXXXXXXX DANNI DA FRODE NEL TRASFERIMENTO DI FONDI
L’Assicuratore indennizza l’Assicurato per l’importo, ad esclusione delle criptovalute, illegalmente sottratto all’Assicurato, da parte di un Terzo, tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:
- accesso diretto e non autorizzato ai conti bancari dell’Assicurato;
- alterazione dei Dati nel sistema informatico dell’Assicurato a seguito di un Attacco Informatico contro il sistema informatico, sempre che non sia possibile per l’Assicurato recuperare tali importi.
La Garanzia è prestata con un Limite di Indennizzo di € 25.000,00 (VENTICINQUEMILA).
L’Assicurato, pena la decadenza della presente Garanzia, è obbligato a denunciare tempestivamente alle autorità di polizia il fatto e deve astenersi dal portare a conoscenza di alcuna persona – con l’eccezione delle persone che ne hanno diritto – l’esistenza della presente Garanzia.
NORME COMUNI DELLE SEZIONI 1 - 2
Art. 23 - Validità territoriale
Per le Garanzie di cui agli artt. 21 e 22, l’assicurazione è prestata per gli eventi avvenuti nelle sedi dell’attività svolta dall’Assicurato situate nell’Unione Europea.
Art. 24 - Limiti di Indennizzo
Per ogni disgiunta Garanzia di cui agli artt. 21 e 22, l’assicurazione è prestata con l’applicazione di uno Scoperto pari al 10% del Danno indennizzabile, con il minimo di € 1.000,00.
Le Garanzie di cui agli artt. 21 e 22 sono escluse nei seguenti casi:
1. spese sostenute per implementare e migliorare il Sistema Informatico dell’Assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all’Evento Assicurato a meno che non sia inevitabile nell’ambito del Rispristino Dati e Sistema Informatico;
2. danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet Service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra Infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell’Assicurato; la presente Esclusione non si applica agli Outsourcing Provider;
3. danni derivanti da qualsiasi Danno materiale diretto alle proprietà dell’Assicurato, compreso il Sistema Informatico, da qualunque causa determinato;
4. danni dovuti a difetti, errori nella progettazione, del Sistema Informatico dell’Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
5. multe o Sanzioni di qualsiasi natura;
6. ammontare di eventuali Xxxxxxxx pagati dall’Assicurato per terminare una Minaccia di Estorsione Cyber;
7. xxxxx dovuti a perdite finanziarie conseguenti all’impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
8. xxxxx conseguenti a violazione di leggi da parte dell’Assicurato o dell’Outsourcing Provider;
9. xxxxx conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema Informatico dell’Assicurato;
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10. danni derivanti da Furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyright, marchi, brevetti);
l’impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell’attività caratteristica dell’Assicurato, | |
dovuta all’indisponibilità del sistema informatico dell’Assicurato stesso, direttamente causata da un | Attacco |
Informatico (salvo quanto previsto dalla garanzia “DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’ di cui alla Sezione 2); |
11. danni relativi a servizi che un Outsourcing Provider ha appaltato a Terzi; 12.
13. l’impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell’attività caratteristica dell’Assicurato, causata da un System Failure;
14. interruzione dell’attività dei Sistemi Informatici derivante da qualsiasi interruzione, comunque causata, della fornitura di energia elettrica, gas, acqua, fognature, internet, delle telecomunicazioni o dei servizi satellitari che non siano sotto il controllo operativo dell'Assicurato;
interruzione dell’attività dei Sistemi Informatici disposto da Pubblica Autorità, quali la confisca, la nazionalizzazione, la
15.
requisizione, la distruzione, o l'interruzione dei Sistemi Informatici dell'Assicurato per ordine di una qualsiasi autorità governativa o pubblica;
16. l’importo illegalmente sottratto all’Assicurato, da parte di un Terzo, tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell’Assicurato (salvo quanto previsto dalla “Xxxxxxxx Xxxxx da frode nel trasferimento di fondi” di cui alla Sezione 2);
17. conoscenza pregressa, intendendo con ciò qualsiasi tipo di Attacco Informatico di cui l'Assicurato era a conoscenza prima dell'inizio del Periodo di Durata dell’Assicurazione;
18. guerra, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
19. danni causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, a prescindere da qualsiasi altra concausa di sinistro, concomitante o in altra sequenza;
20. danni derivanti dall’interruzione dell’attività a seguito dell’interruzione della fornitura e/o consegna di beni e servizi non informatici.
Inoltre, nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili, l’assicurazione non è operante se l’Assicurato non ha protetto il sistema informatico con le seguenti precauzioni:
- blocco automatico dell’apparecchiatura con password dopo un tempo massimo di 15 minuti;
- protezione con sistemi di criptazione dei Dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell’apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti all’attività prestata dall’Assicurato;
- configurazione dell’eventuale connessione Bluetooth in modo tale da non rendere l’apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate.
Art. 26 - Obblighi in caso di Sinistro
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA
In caso di sinistro, l’Assicurato deve immediatamente contattare la centrale operativa del Service Provider. A seconda del pacchetto sottoscritto, l’Assicurato può accedere a diversi livelli di servizio:
Programma Gold
• Finestra di supporto: 12h x 5 gg (7:00-19:00//lun-ven)
• Durata massima di ciascuna attività di supporto: 45 minuti
• Canale di supporto telefonico: 049 7442662
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Programma Platinum
• Finestra di supporto: 24h x7 gg
• Durata massima di ciascuna attività di supporto: 60 minuti
• Canale di supporto telefonico: 049 7442663
Fornendo gli estremi del numero della polizza, l’Assicurato avrà modo di segnalare al Service Provider l’evento di sicurezza, allo scopo di raccogliere le prime istruzioni per cercare di contenere il danno verificatosi.
Si precisa che:
• Il supporto specialistico ha esclusivamente un ruolo consulenziale nei termini di lettura e interpretazione delle informazioni prodotte dalla piattaforma cloud Auralyze e di orientamento dell’Assicurato nella definizione delle attività di mitigazione/intervento in caso di eventi od incidenti di sicurezza;
• Il supporto specialistico non effettuerà direttamente alcuna attività di mitigazione o intervento sui sistemi del cliente siano essi in house o cloud. Il cliente dovrà effettuare tali attività in autonomia o mediante terze parti incaricate;
• Tutti i servizi di consulenza ed orientamento verranno erogati in modalità telefonica e non sono previsti interventi in loco.
L’Assicurato deve:
1. successivamente adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell’Evento Assicurato.
2. avvisare l’Assicuratore entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, così come indicato dall’art. 1913 c.c., inviando le denuncia del sinistro:
▪ per posta: Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXXX - Xxxxxx
▪ per e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
▪ per fax: x00 00 00000000
▪ tramite l’Area Riservata della piattaforma Xxxx, entrando nella sezione “Profilo à Le mie polizze”, selezionando la polizza su cui si vuole aprire il sinistro, fare click su “Apri un sinistro” e seguire il processo di apertura.
3. presentare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i fatti di rilevanza penale; nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del Danno, indicando Net Insurance S.p.A. come Assicuratore. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all’Assicuratore.
L’Assicurato deve altresì:
a) fornire prova dell’Evento Assicurato che ha dato luogo al Sinistro e delle spese sostenute;
b) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l’entità del Danno;
c) conservare e mettere a disposizione dell’Assicuratore l’Hardware, il software e i Dati colpiti dall’Evento Assicurato;
d) rispettare tutte le raccomandazioni fatte dall’Assicuratore;
e) fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro.
Se l’Assicurato non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1, 2 e 3 può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui al punto 1 sono a carico dell’Assicuratore come indicato all’art. 1914 c.c.
Art. 27 - Procedura per la valutazione del Danno
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
L’ammontare del Danno è concordato dall’Assicuratore, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due periti, uno per Parte, con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate ai sensi dell’art. 1 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio”;
c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti cui all’Art. 26 – “Obblighi in caso di Sinistro”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell’Art. 27 - “Procedura per la valutazione del Danno”, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.
Art. 29 - Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell’atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all’art. 2742 del Codice Civile.
SEZIONE 3 – RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI – PROGRAMMA PLATINUM
– GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 30 - Oggetto dell’assicurazione
Nei limiti del Massimale Assicurato di € 1.000.000,00 (UNIMILIONE) - da intendersi quale massima esposizione cumulata e
complessiva dell’Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nel Periodo di Durata dell’Assicurazione e denunciati nel corso dello
stesso o nel Periodo di Denuncia Postuma - l’Assicuratore tiene indenne l’Assicurato, al netto di una Franchigia per Sinistro di € 1.000,00, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nei casi più avanti indicati.
L’Assicurazione è prestata in forma “Claim Made” ossia sono coperti i sinistri avvenuti nel Periodo di Durata dell’Assicurazione e denunciati per la prima volta nel corso dello stesso o nel Periodo di Denuncia Postuma.
Il Massimale Assicurato resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati.
Ad ogni Sinistro il Massimale viene progressivamente ridotto dell’importo pagato o stimato, con effetto immediato e fino al termine dell’anno assicurativo in corso. Detta progressiva riduzione non comporta comunque restituzione di Premio.
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
L’Assicuratore, su richiesta del Contraente, provvederà a comunicargli entro 30 giorni dalla stessa l’entità del Massimale Assicurato residuo.
A) GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI DATI AZIENDALI
Richiesta di Risarcimento da parte di Terzi determinata dalla divulgazione non autorizzata di Xxxx Xxxxxxxxx e/o Personali contenuti nel Sistema Informatico dell’Assicurato.
B) GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE
Richiesta di Risarcimento da parte di Xxxxx derivante da un Attacco Informatico che abbia colpito il sistema informatico dell’Assicurato, e che l’Assicurato stesso non abbia potuto contrastare, che ha comportato:
• alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di Dati archiviati nel sistema informatico di Terzi;
• indisponibilità del sistema informatico di Terzi.
C) GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITA’ MULTIMEDIALE
Richiesta di Risarcimento da parte di Xxxxx, in conseguenza dell’Attività Multimediale dell’Assicurato, per:
• diffamazione;
• violazione della proprietà intellettuale;
• violazione del diritto alla privacy.
Le Garanzie di cui all’art. 30 sono escluse se le Richieste di Risarcimento di Xxxxx si riconducono a:
• xxxxx dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
• danni relativi a Responsabilità Contrattuali;
• responsabilità professionale attribuibile a:
a) la prestazione o la mancata prestazione di servizi professionali e/o di consulenza professionale a terzi da parte dell'Assicurato; o
b) una violazione o una presunta violazione di qualsiasi contratto per la fornitura di servizi professionali e/o di consulenza professionale a terzi da parte dell'Assicurato;
• danni materiali;
• danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l’Attività Multimediale;
registrazione delle credenziali d’accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall’Assicurato;
danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza
•
• danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Xxxxx, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell’Assicurato;
• danni da pratiche commerciali restrittive e anti-concorrenziali, intendendo con ciò una qualsiasi violazione effettiva o presunta della normativa applicabile in materia di concorrenza, pratiche commerciali restrittive e/o protezione dei consumatori;
• da comportamenti criminali e volontari, intendendo con ciò un qualsiasi atto criminale, disonesto, intenzionale, o consapevolmente illecito commesso dall'Assicurato. Ai fini dell'applicazione di questa esclusione, tutti gli atti, le intenzioni o la condotta di qualsiasi soggetto coperto dalla presente Assicurazione che non sia un Amministratore, Dirigente o Dipendente o un socio del Contraente non potranno essere imputati a nessun'altro soggetto coperto da questa Assicurazione;
• conoscenza pregressa, intendendo con ciò qualsiasi tipo di Attacco Informatico di cui l'Assicurato era a conoscenza prima dell'inizio del Periodo di Durata dell’Assicurazione;
• uso illecito di dati personali, intendendo con ciò la raccolta, l'acquisizione o l'uso consapevolmente illegale di informazioni di identificazione personale;
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• responsabilità di Amministratori, Dirigenti o Dipendenti, derivanti da qualsiasi azione nei confronti degli stessi quando questi agiscano in ottemperanza delle proprie responsabilità o gestiscano le attività dell'Assicurato.
Sono altresì escluse dalle Garanzie le Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di un Amministratore, Dirigente o Dipendente.
Art. 32 - Validità territoriale
La Garanzie valgono per l’attività svolta dal Contraente nell’Unione Europea.
Sono incluse in copertura le controllate estere del Contraente che alla Data di Decorrenza siano soggette al suo controllo, a condizione comunque che:
- operino nel medesimo settore di attività merceologico;
- siano dotate delle stesse procedure di sicurezza della Rete e della protezione dei Dati;
- utilizzino il medesimo Sistema Informatico del Contraente;
- il Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in i Polizza comprenda anche il Fatturato delle controllate estere.
La garanzia è automaticamente estesa alle controllate estere costituite o acquisite dall’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione.
Art. 33 - Efficacia dell’Assicurazione nel tempo.
L'Assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato, e da lui denunciate
all’Assicuratore, durante il Periodo di Durata dell’Assicurazione o nel Periodo di Denuncia Postuma. Qualora più richieste di
risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l’insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico Sinistro.
Art. 34 - Persone con considerate Terzi
Non sono considerati terzi:
a) l’Assicurato, i Dirigenti e gli Amministratori, i Xxxxxxxxxx, il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a)
c) le imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o Amministratore.
Art. 35 - Obblighi in caso di Sinistro L’Assicurato deve, in caso di Sinistro:
- adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell’Evento Assicurato;
- avvisare l’Assicuratore entro 10 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, così come indicato dall’art. 1913 c.c.. Tale obbligo di avviso è esteso a qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata Richiesta di Risarcimento. La denuncia di Xxxxxxxx può essere inviata:
▪ per posta: Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXXX - Xxxxxx
▪ per e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
▪ per fax: x00 00 00000000
▪ tramite l’Area Riservata della piattaforma Xxxx, entrando nella sezione “Profilo à Le mie polizze”, selezionando la polizza su cui si vuole aprire il sinistro, fare click su “Apri un sinistro” e seguire il processo di apertura.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c..
Art. 36 - Gestione delle vertenze
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
L’Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la Fase Stragiudiziale e la Fase Giudiziale delle Vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette Xxxxxxxx ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L’Assicurato deve trasmettere all’Assicuratore l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della Controversia e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche.
Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, l’Assicuratore si riserverà il diritto di non gestire la Vertenza a nome dell’Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale Assicurato stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale Assicurato, le spese verranno ripartite fra l’Assicuratore e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L’Assicuratore non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.
SEZIONE 4 – TUTELA LEGALE – PROGRAMMA PLATINUM – GARANZIE FACOLTATIVE
Premessa
L’Assicuratore per la gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale si avvale di:
ARAG SE
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito denominata ARAG)
Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx
Principali riferimenti:
Telefono centralino: 000.0000000,
fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557,
mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx,
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449 alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Le Garanzie sottoindicate operano per i Sinistri connessi all’utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell’attività d’impresa.
Se l’Assicurato è coinvolto in una Vertenza, l’Assicuratore, nei limiti stabiliti dall’Assicurazione, copre le seguenti spese:
• compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
• compensi dell’avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
• compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
• compensi dell’avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
• spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato;
• spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per Xxxxxxxx;
• spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
• spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri;
• compensi dei periti;
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
• spese di Giustizia;
• spese di investigazione difensiva nel Procedimento Penale
Le Spese Legali sono coperte per l’intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.
A) DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi all’utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell’attività d’impresa o professionale.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
B) DELITTI DOLOSI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi all’utilizzo del web e dei social o media network
nel corso dell’attività d’impresa o professionale. La Garanzia opera se:
• l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
• il Reato è derubricato da doloso a colposo;
• il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato.
La Garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.
ARAG rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.
Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, l’Assicurato ha l’obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
C) VERTENZE CON I FORNITORI
Se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento), sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali:
• relative agli acquisti effettuati nello svolgimento dell’attività d’impresa o professionale su portali di e- commerce (commercio elettronico);
• con il fornitore del servizio di connessione internet del Contraente;
• con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del Contraente;
• con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web del Contraente. La Garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
D) USO FRAUDOLENTO DI CARTE DI CREDITO
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali relativi all’uso fraudolento da parte di Terzi delle carte di credito del Contraente tramite il web o altre modalità.
La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
E) DANNI SUBÌTI
Sono coperte le spese sostenute per la Richiesta di Risarcimento per Xxxxx extra contrattuali subìti per fatti illeciti di Terzi connessi all’utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell’attività d’impresa/professionale; comprese le spese sostenute per recuperare il Danno subìto dalla trasmissione da parte di Terzi di virus informatici tramite internet e posta elettronica.
Sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva. La garanzia opera solo nel caso di rinvio a giudizio del responsabile.
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La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
F) DANNI CAUSATI
Sono coperte le spese sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento di Xxxxx per Xxxxx extra contrattuali causati dagli Assicurati.
La Garanzia opera a primo rischio nei seguenti casi:
• la Polizza di responsabilità civile non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il Danno è di importo inferiore rispetto alla Franchigia prevista in Polizza;
• la Polizza di responsabilità civile non opera perché non c’è responsabilità dell’Assicurato;
• la Polizza di responsabilità civile non opera perché l’assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il Massimale Assicurato per liquidare il Danno; in questo caso la garanzia opera per la parte di Danno eccedente il Massimale.
La garanzia non opera se:
• la Polizza di responsabilità civile non esiste;
• l’assicuratore di responsabilità civile copre il Danno ma non le Spese Legali per la resistenza alla Richiesta di Risarcimento. A titolo esemplificativo: se l’assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il Danno al Terzo con un esborso inferiore al Massimale di Polizza o per violazione del patto di gestione lite;
• il Sinistro è denunciato all’assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di Prescrizione;
• la garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
G) PRIVACY
In materia di protezione dei Dati Personali sono coperte le spese sostenute:
• in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
• in procedimenti penali per delitti dolosi, se l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il Reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato; la garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa;
• per resistere a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del MassimaleAssicurato dovuto per legge o per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla Richiesta di Risarcimento di Terzi per Xxxxx extra contrattuali causati dall’Assicurato;
• per l’impugnazione di provvedimenti o Sanzioni Amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta);
• per i reclami all’autorità competente.
La garanzia copre le spese sostenute dal Contraente e da soggetti diversi da quelli Assicurati solo per le attività svolte su incarico del Contraente.
La garanzia opera anche per i Sinistri avvenuti entro 24 mesi dalla cessazione dell’attività presso il Contraente.
H) RIPRISTINO ONORABILITÀ CREDITIZIA
Sono coperte le spese sostenute per il ripristino dell’onorabilità del Contraente a seguito di cause pendenti e/o di protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri in caso di furto di identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di Terzi dei Dati Personali o finanziari del Contraente tramite il web o altre modalità.
La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
Art. 38 - Soggetti assicurati
Sono assicurati:
Per le società di persone:
• l’azienda Contraente
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• i soci
• i soci lavoratori
• i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
• i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
• i familiari del titolare d’impresa che collaborano nell’attività
Per le società di capitali:
• l’azienda Contraente
• il legale rappresentante anche in qualità di Amministratore
• i soci
• i soci lavoratori
• i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
• i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.
Per le ditte individuali e le imprese familiari:
• l’azienda Contraente
• il titolare
• i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
• i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
• i familiari del titolare d’impresa che collaborano nell’attività
Per i liberi professionisti e per gli studi associati:
• il libero professionista Contraente o lo studio associato Contraente
• i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
• i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
• i familiari del professionista che collaborano nell’attività
Per le società tra professionisti in forma di società di persone:
• l’azienda Contraente
• i soci liberi professionisti
• i soci lavoratori o i soci di prestazioni tecniche
• i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
• i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
• i familiari del professionista che collaborano nell’attività
Per le società tra professionisti in forma di società di capitali:
• l’azienda Contraente
• il legale rappresentante anche in qualità di Amministratore
• i soci liberi professionisti
• i soci lavoratori o i soci di prestazioni tecniche
• soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
• i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.
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Nel caso di società tra professionisti non sono considerati Assicurati i soci investitori.
*****
In tutte le casistiche di cui sopra, nel caso di Vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.
Art. 39 - Massimale Assicurato - Franchigia
L’Assicurazione è prestata per un Massimale di € 5.000,00 per Sinistro e di € 20.000,00 per Anno Assicurativo. Per ogni Sinistro viene applicata una Franchigia di € 250,00 che resta a carico dell’Assicurato.
Le garanzie non operano per Sinistri relativi a:
• diritto di famiglia, successioni o donazioni;
• materia fiscale o amministrativa;
• fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
• danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, salvo il caso di Xxxxxxxx conseguenti a trattamenti medici;
• fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
• diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d’asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
• proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
• fatti dolosi degli Assicurati;
• fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
• prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
• compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
• Interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
• fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
• attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
• attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori;
• Vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso Terzi;
• contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
• esercizio della professione medica, dell’attività medica o di operatore sanitario;
• adesione ad azioni di classe (class action);
• difesa penale per abuso di minori.
Art. 41 - Spese non copertura
Se l’Assicurato è coinvolto in una Vertenza, l’Assicuratore non copre le seguenti spese:
• compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite;
• compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
• compensi dell’avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
• spese per l’indennità di trasferta;
• spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Xxxxxxxx;
• spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
• imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia;
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali;
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• spese non concordate con ARAG;
• ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
nella garanzia delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del Reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx o
•
perché il fatto non sussiste;
• nella garanzia Vertenze con i fornitori: le spese sostenute da soggetti diversi dal Contraente;
• nella garanzia uso fraudolento di carte di credito: le spese sostenute da soggetti diversi dal Contraente;
• nella garanzia Xxxxx subìti: le spese sostenute se il responsabile non è rinviato a giudizio;
• nella garanzia Xxxxx causati: le spese sostenute se il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese di resistenza;
• nella garanzia privacy:
- in procedimenti penali per delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del Reato diversi da
assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non sussiste;
- per resistere alla Richiesta di Risarcimento di Xxxxx: le spese sostenute a primo rischio;
• nella garanzia ripristino onorabilità creditizia dell’Assicurato: le spese sostenute da soggetti diversi dal Contraente.
Art. 42 - Obblighi in caso di Sinistro
La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata da Net Insurance S.p.A. ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direttore Generale - con sede in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
Telefono centralino: 000.0000000,
fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557,
mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx,
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449
L’Assicurato ha l’obbligo di informare Net Insurance S.p.A. e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l’obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.
In mancanza, Net Insurance S.p.A. e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
Nei delitti dolosi:
Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, l’Assicurato ha l’obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
Nella fase di denuncia del Sinistro:
La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente a Net Insurance S.p.A. o ad ARAG nel momento in cui l’Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso Xxxxxxx.
L’Assicurato ha l’obbligo di informare Net Insurance S.p.A. e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l’obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.
Il Contraente ha l’obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di tutela legale.
Nella fase di gestione del Sinistro:
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
Per valutare la copertura assicurativa della Fase Giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’Assicurato ha l’obbligo di fornire.
L’Assicurato ha l’obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute da ARAG:
• se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
• nei delitti dolosi: se dopo l’archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo.
L'Assicurato ha l’obbligo di comunicare a Net Insurance S.p.A. e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l’obbligo di dare avviso dei Sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
Il Contraente ha l’obbligo di informare tempestivamente l’Assicuratore in caso di alienazione o trasformazione dell’azienda, di modifica dell'attività indicata sul Modulo di Polizza o di spostamento della sede legale.
Art. 43 - Gestione del Sinistro – Scelta dell’Avvocato e pagamento delle spese
Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’Assicurato.
La Fase Stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l’accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Per valutare la copertura assicurativa della Fase Giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’Assicurato ha l’obbligo di fornire. Per la Fase Giudiziale l’Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’albo:
• dell’ufficio giudiziario competente per la Vertenza;
• del proprio luogo di residenza o sede legale.
Nel caso di domiciliazione, ARAG indica l’avvocato domiciliatario.
L’incarico all’avvocato o al perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall’Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l’intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.
Il pagamento delle spese coperte dall’Assicurazione avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.
Art. 44 - Restituzione delle spese
L’Assicurato ha l’obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:
- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi: se, dopo l’archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza.
Art. 45 - Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interessi
Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Xxxxxxxx, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
Art. 46 - Efficacia temporale della Garanzia
I Sinistri sono in copertura:
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il Danno o presunto Xxxxx extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se la Polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente Polizza, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente Polizza. In questo caso il Contraente ha l’obbligo in sede di denuncia del Sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di tutela legale.
Art. 47 - Quando avviene il Sinistro
La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la Vertenza. L’evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:
• il Danno o presunto Danno extra contrattuale subìto o causato dall’Assicurato;
• la violazione o presunta violazione del contratto;
• la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso. Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, l’Assicurazione opera con un unico Massimale Assicurato che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.
Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale Assicurato per Xxxxxxxx non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.
Art. 48 - Limiti di copertura
Le Spese Legali sono coperte per l’intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.
Nel caso di Vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente
La garanzia Vertenze con i fornitori copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200,00
La garanzia privacy, per l’impugnazione di provvedimenti o Sanzioni Amministrative, copre le spese sostenute per l’impugnazione di Sanzioni Amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 250,00.
Art. 49 - Validità territoriale
La garanzia Tutela Legale opera per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l’ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
AREA SERVIZI DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO
SEZIONE 5 – SERVIZI DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO (Programma GOLD)
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
L’Assicuratore per il tramite esclusivo del “Service Provider” mette gratuitamente a disposizione del Contraente i seguenti servizi:
Data Breach - Monitoraggio e rilevamento di compromissione di dati aziendali/personali. Nel momento in cui il Service rileva una violazione, il sistema notificherà l’amministratore di sistema. | Check settimanale di massimo 5 indirizzi e-mail |
Continuous scanning - Monitoraggio e rilevamento delle porte accessibili da rete pubblica. Nel momento in cui una porta viene aperta essa rappresenta una potenziale area di rischio (ad es: attività maligne di Ransomware/BotNet). | Check settimanale di 1 indirizzo IP pubblico |
Spam Reputation - Monitoraggio e rilevamento della reputazione degli indirizzi e-mail per evitare di venire bloccati dai servizi antispam. | Check settimanale di 1 indirizzo IP (dominio pubblico) |
Threat Intelligence - Monitoraggio della «cyber reputation» delle risorse aziendali (IP pubblici e domini). | Check settimanale di 1 indirizzo IP |
Canali di contatto: xxxxxxxx@xxxxxxx.xx, telefono: 000 0000000 | 12h x 5gg (7.00 -19.00 // lun – ven) |
SEZIONE 6 – SERVIZI DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO (Programma PLATINUM)
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
L’Assicuratore per il tramite esclusivo del “Service Provider” mette gratuitamente a disposizione del Contraente i seguenti servizi:
Data Breach - Monitoraggio e rilevamento di compromissione di dati aziendali/personali. Nel momento in cui il Service rileva una violazione, il sistema notificherà l’amministratore di sistema. | Check giornaliero di più di 5 indirizzi e-mail (senza limite) |
Continuous scanning - Monitoraggio e rilevamento delle porte accessibili da rete pubblica. Nel momento in cui una porta viene aperta essa rappresenta una potenziale area di rischio (ad es: attività maligne di Ransomware/BotNet). | Check giornaliero fino a 10 indirizzi IP pubblici |
Spam Reputation - Monitoraggio e rilevamento della reputazione degli indirizzi e-mail per evitare di venire bloccati dai servizi antispam. | Check giornaliero di ogni indirizzo IP (senza limiti) |
Threat Intelligence - Monitoraggio della «cyber reputation» delle risorse aziendali (IP pubblici e domini). | Check giornaliero di più di 1 indirizzo IP (dominio pubblico) - senza limite |
Canali di contatto: xxxxxxxx@xxxxxxx.xx, telefono: 000 0000000 | 7gg x 24h |
Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016
La società Net Insurance S.p.A. (più avanti, anche l’“Assicuratore”, “Net”, la “Società”) con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.
1) Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.
2) Tipologia e fonte dei dati
I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxx (xxx nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).
Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.
Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.
Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i Contratto/i) al fine dell’esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/i Contratto/i.
3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Net tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:
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- finalità connesse all’emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Società è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.
Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Società per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza la Società non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all’esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.
Inoltre, la Società tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:
- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Società o di Società appartenenti al Gruppo, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l’esecuzione del rapporto con la Società, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica del trattamento di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.
4) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:
a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c. è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.
5) Destinatari dei dati
a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d’Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. “catena assicurativa” e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.,), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.
L’elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ovvero presso la sede della Società.
I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall’unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Società – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l’elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).
6) Periodo di conservazione dei dati
L’Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:
• riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
• riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).
7) Diritti dell’Interessato
7.1) Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:
• Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
• Diritto di rettifica (art. 16);
• Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
• Diritto di opposizione (art. 21);
• Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;
7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a: NET INSURANCE S.p.A.
Responsabile Protezione Dati
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxx
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxx.xx XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l’Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:
a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE XXXX Cyber N.
Intermediario
DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
Cognome e Nome / Ragione Sociale | |||
Nato a / Costituita a | _ | Il | |
Codice fiscale / P. Iva | |||
Residente / Sede Legale in (via, xxxxxx, xxx.) | x. xxxxxx | ||
Xxxxx x xxxxxxxxx | ( ) | c.a.p. | |
Indirizzo e-mail |
Il Contraente dichiara, consapevole che le dichiarazioni inesatte, o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile:
a) di non avere avuto nell’anno precedente un Fatturato Annuo superiore a € 20.000.000,00;
b) di non appartenere ad una delle seguenti categorie:
FAC-SIMILE
- enti pubblici, partiti politici, associazioni sindacali;
- banche, intermediari finanziari in genere;
- società di trasporto passeggeri;
- società di servizi contabili e fiscali, CAF, patronati, società di revisione;
- studi notarili;
- cliniche private;
- società di noleggio veicoli;
- tour operator;
- società di servizi informatici;
- consumatori.
Luogo e data Il Contraente (Rappresentante Legale)
ll Contraente dichiara altresì, con gli effetti giuridici di cui sopra:
- di utilizzare anti-virus, anti-spyware o equivalenti sistemi di protezione dai malware, automaticamente aggiornati (SI) (NO)
- che tutti gli "internet access points" della rete sono protetti da firewall (SI) (NO)
- di effettuare regolari backups (SI) (NO)
- di aver adottato linee guida per la gestione delle password (SI) (NO)
- di gestire gli aggiornamenti del Sistema e degli applicativi con le relative "patch" di sicurezza” (SI) (NO)
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
Luogo e data Il Contraente (Rappresentante Legale)
DATI DI POLIZZA
Data decorrenza polizza | Data scadenza polizza | ||||||
Scadenza prima quietanza | Durata del contratto: anni e giorni | ||||||
Frazionamento | Tacito rinnovo | No | Polizza sostituita | ||||
Condizioni di assicurazione operanti: | Mod. NET/0163/01 - Ed. 04.2021 | ||||||
Modalità di Pagamento: | _ | ||||||
IBAN del Contraente: | _ |
GARANZIE | CAPITALE MASSIMALE ASSICURATO | PREMIO ANNUO IMPONIBILE | IMPOSTE | PREMIO ANNUO LORDO IMPOSTE |
Perdite Pecuniarie – Programma GOLD | € 100.000,00 | € | € | € |
Perdite Pecuniarie – Programma PLATINUM | € 50.000,00 | € | € | € |
Responsabilità Civile Terzi | € 1.000.000,00 | € | € | € |
Tutela Legale | € 20.000,00 | € | € | € |
TOTALE | € | € | € |
PREMIO
IMPORTO RATA ALLA FIRMA
PREMIO IMPONIBILE | IMPOSTE | PREMIO LORDO |
€ _ | € | € |
IMPORTO RATE SUCCESSIVE
PREMIO IMPONIBILE | IMPOSTE | PREMIO LORDO |
€ _ | € | € |
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il sottoscritto Contraente, anche per il tramite Rappresentante Legale, sopra indicato:
FAC-SIMILE
- dichiara di aver ricevuto e preso visione del Set Informativo _ NET/0163/01 - Ed. 04.2021_ predisposto da Net Insurance S.p.A., contenente il Documento Informativo Precontrattuale, il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed il Fac – Simile della Proposta e di accettare i documenti ivi contenuti come parte integrante del Contratto di Assicurazione
Luogo e data Il Contraente (Rappresentante Legale)
- dichiara ai sensi dell’art. 56 del Regolamento Ivass n. 40/2018 di aver preso visione
dell’Allegato 3 - Comunicazione Informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti,
e di aver ricevuto
l’Allegato 4 – Informativa da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse, da rendere al Contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto;
- conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del Rischio da parte di Net Insurance S.p.A., sono veritiere, precise e complete;
- di autorizzare l’addebito del premio di perfezionamento e gli eventuali premi successivi sul proprio conto corrente indicato nella presente polizza.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Il Contraente, per il tramite del Rappresentante Legale, dichiara inoltre ai sensi dell'art. 120-quater del CAP, di aver scelto di ricevere la trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale, del contratto di assicurazione concluso, e durante la vigenza del contratto di assicurazione, delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, VIA E-MAIL IN FORMATO PDF agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati.
In mancanza di tale dichiarazione la documentazione e le comunicazioni obbligatorie future saranno inviate in formato cartaceo. Tale dichiarazione potrà essere revocata liberamente dal Contraente in qualsiasi momento.
Luogo e data Il Contraente (Rappresentante Legale)
Mandato per addebito diretto
Il Contraente, con la sottoscrizione del presente mandato, autorizza:
- la Compagnia a richiedere alla Banca del sottoscritto l’addebito del proprio conto corrente;
- la Banca del sottoscritto a procedere all’addebito secondo le disposizioni impartite dalla Compagnia.
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
Luogo e data Il Contraente (Rappresentante Legale)
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. NET/0163/01 - Ed. 04.2021):
Art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” – Art. 2 “Effetto e durata dell’Assicurazione – Premio” - Art. 4 “Aggravamento del Rischio” - Art. 7 “Recesso in caso di Sinistro” – Art. 9 “Validità territoriale” –Art. 15 “Limite massimo di esposizione dell’Assicuratore” – Artt. 25-31-40 “Esclusioni” – Art. 26- 35-42 “Obblighi in caso di Sinistro” - Art. 33 - “Efficacia dell’Assicurazione nel tempo”
Luogo e data Il Contraente (Rappresentante Legale)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RagioneSociale con sede in
codice fiscale/Parti Iva e-mail
a) Dichiara di aver consegnato la presente informativa a tutti gli interessati i cui dati personali sono comunicati al Gruppo (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti del contraente o beneficiari in caso di polizze collettive).
conferma
b) Consapevole che il mancato conferimento dei seguenti consensi non inficierà i rapporti contrattuali intercorrenti con il Gruppo:
- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per l’esecuzione di attività di marketing generico da parte di Net Insurance (ad es., questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di Net Insurance e di altre Compagnie del Gruppo con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell’informativa.
presta il consenso nega il consenso
FAC-SIMILE
- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di profilazione a scopo marketing personalizzato da parte di Net Insurance sulla base dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di Net Insurance e di altre Compagnie del Gruppo con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell’informativa.
presta il consenso nega il consenso
- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per l’esecuzione di attività di marketing da parte di Società terze sulla base dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di tali società con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell’informativa.
presta il consenso nega il consenso
Luogo e data Il Contraente (Rappresentante Legale) _
Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021
Luogo e data Il Contraente (Rappresentante Legale) _
Condizioni di Assicurazione – XXXX Cyber
Polizza multirischi
PER DENUNCIARE UN SINISTRO:
In caso di sinistro di cui alla Sezione 1 o 2 – Perdite Pecuniarie, contattare immediatamente il Service Provider, per raccogliere prime indicazioni, presso:
• tel. 000 000000 per il programma GOLD
• tel. 000 000000 per il programma PLATINUM
Successivamente (entro 3 giorni), avvisare Net Insurance S.p.A., inviando le denuncia del sinistro:
• per posta: Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXXX - Xxxxxx
• per e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
• per fax: x00 00 00000000
• tramite l’Area Riservata della piattaforma Xxxx, entrando nella sezione “Profilo à Le mie polizze”, selezionando la polizza su cui si vuole aprire il sinistro, fare click su “Apri un sinistro” e seguire il processo di apertura.
In caso di sinistro di cui alla Sezione 3 – Responsabilità Civile, avvisare Net Insurance S.p.A., inviando le denuncia del sinistro:
• per posta: Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXXX - Xxxxxx
• per e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
• per fax: x00 00 00000000
• tramite l’Area Riservata della piattaforma Xxxx, entrando nella sezione “Profilo à Le mie polizze”, selezionando la polizza su cui si vuole aprire il sinistro, fare click su “Apri un sinistro” e seguire il processo di apertura.
PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE: ARAG SE
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 XXXXXX
• Telefono centralino: 000.0000000
• Fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557
Mod. NL/0163/01 - Ed. 04-2021
• E-mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx
• Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI:
Sito: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx Fax + 00 00 00000000
Tramite Numero Verde: 000 0000 00 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00)
PER INOLTRARE UN RECLAMO:
Net Insurance S.p.A. - C.A. Xxxxxxx Xxxxxxx – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXX Fax: x00 00 00000000