Contract
Città Metropolitana di Bari
BANDO DI CONCORSO
PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 – COMPETENZA 2019
SI RENDE NOTO CHE
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.133 del 26/11/2020, è indetto Bando Pubblico di Concorso per la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431 del 09/12/1998, competenza anno 2019.
I fondi da cui attingere i contributi sono stanziati dallo Stato, dalla Regione Puglia e dal Comune.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti, pena la non ammissione al concorso:
a) essere cittadino Italiano ovvero cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea ovvero essere cittadino extracomunitario. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 27, comma 1, della Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
b) essere stato residente nel Comune di Turi e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo nell’anno 2019;
c) aver condotto in locazione un alloggio, nell’anno 2019, a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ed in regola con l’imposta di registro per l’anno 2019;
d) reddito annuo di riferimento del nucleo familiare, conseguito nell’anno 2019, rientrante entro i valori di seguito indicati:
per i soggetti rientranti in fascia a) (di cui al D.M. del 07/06/1999 art. 1 comma 1): reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo di €.13.338,26, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
per i soggetti rientranti in fascia b) (di cui al D.M. del 07/06/1999): reddito annuo convenzionale del nucleo familiare non superiore all'importo di €.15.250,00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. Tale reddito annuo convenzionale va calcolato al netto delle riduzioni previste dall’art. 3 comma 1 punto e) della legge regionale n. 10/2014, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457 del 05/08/1978 e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare è diminuito di €.516,46 per ogni figlio a carico, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione, sono calcolati nella misura del 60%).
Per la determinazione del reddito 2019 di ogni componente il nucleo familiare, dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello Certificazione Unica 2020, nel quadro Dati Fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il Modello 730/2020 redditi 2019, il rigo 11, Quadro 730-3; per il Modello Unico Persone Fisiche 2020 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD. Oltre all’imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli
emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017.
Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo, sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b), sia stata superiore al 90%, alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata:
❖ la dichiarazione del soggetto richiedente che attesti di aver fruito di assistenza dai Servizi Sociali del Comune per l’anno 2019, oppure
❖ la dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che ha contribuito al pagamento del canone per l’anno 2019, oppure
❖ nel caso in cui il richiedente dichiari di aver ricevuto per l’anno 2019 sostegno economico da altro soggetto (genitore, figlio, amico, altro), oltre ad indicarne le generalità di quest’ultimo, dovrà allegare una autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito. Tale autocertificazione, corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità, del dichiarante, dovrà riportare l’ammontare del reddito complessivo percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza nell’anno 2019, che deve risultare congruo rispetto al canone versato dal richiedente il contributo.
E’ ritenuto congruo il reddito dell’intero nucleo familiare del soggetto che dichiara di aver fornito sostegno economico (rispetto al canone versato dal richiedente il contributo) qualora:
⮚ l’importo sia superiore ad €.13.338,26 (limite massimo di reddito fascia a);
⮚ se ricorre la condizione di cui al precedente punto, il canone di locazione non deve essere superiore al 30% del totale dei redditi del nucleo familiare del richiedente e del soggetto che dichiara di aver fornito sostegno economico.
Non possono partecipare al presente bando e sono escluse dal contributo:
1. le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico ai fini IRPEF, che relativamente dell’anno 2019 hanno beneficiato della quota destinata all’affitto del c.d. REDDITO DI CITTADINANZA (o pensione di cittadinanza) di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i., fatto salvo i mesi, dell’anno 2019, durante il quale non è stato percepito il c.d. REDDITO DI CITTADINANZA (o pensione di cittadinanza).
2. le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore (genitori, nonni, suoceri, generi e nuore, fratelli, xxxxxxx, figli, nipoti etc.);
3. le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico ai fini IRPEF, che relativamente all’anno 2019:
- hanno titolarità, dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014 art. 10 comma 2, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio.
In ottemperanza al disposto della L.R. 15/11/2017 n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), possono partecipare anche se titolari del diritto di proprietà, i coniugi separati o divorziati entro la data del 31/12/2019, che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
• genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
• disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
• presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. 11/2009, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge n. 431/98;
- assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Inoltre non possono partecipare e sono altresì escluse le domande dal contributo per:
1. alloggi in zone di pregio, così come definite da accordi comunali ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
2. alloggi con categoria catastali A1, A8 e A9;
3. alloggi con superficie utile superiore a 95 metri quadri, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (almeno sei persone, maggiorata di 10 metri quadri per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il sesto), nuclei familiari con 3 o più figli minori, nuclei monoparentali con minori a carico, nuclei familiari con presenza di almeno un componente con disabilità superiore al 74%, nuclei familiare con 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti;
Si precisa che:
- si intende per nucleo familiare quello composto dal richiedente e tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico nell’anno 2019, anche se non legati da vincoli di parentela e da tutte le persone che risiedono nell’alloggio. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato. Una semplice separazione di fatto, non comporta la divisione del nucleo famigliare (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e s.m.i.);
- il valore del canone di locazione corrisposto nell’anno 2019 é quello risultante o dall’imposta di registro versata o, in caso il proprietario si sia avvalso del regime della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. n.23/2011), dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato. L’imposta di registro per l’anno 2019 deve essere stata versata prima della presentazione della domanda. Le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;
- l'ammontare del contributo spettante é determinato nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 07/06/1999, art. 1 e art. 2, comma 3, (non è prevista la maggiorazione di cui al D.M. del 07/06/1999, art. 2, comma 4) e cioè l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% per nuclei familiari rientranti nella fascia a), con un massimo di €.3.098,74=, fino al 24% per i nuclei familiari rientranti nella fascia b), con un massimo di €.2.324,06=.
La graduatoria sarà predisposta secondo un principio di gradualità in modo da favorire i nuclei familiari con redditi bassi; in caso di parità di redditi sarà data precedenza ai nuclei familiari che presentano un’elevata soglia di incidenza del canone sul reddito, distinguendo esplicitamente i concorrenti della fascia a) ed il relativo importo, da quelli della fascia b) ed il relativo importo.
Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n.109 del 31/03/1998.
L'erogazione dei contributi, é condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia. Al fine di sostenere in modo più efficace i cittadini appartenenti alle fasce sociali economicamente più deboli, il Comune erogherà l’intero contributo spettante a ciascun soggetto secondo l’ordine di inserimento in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ove le risorse non dovessero soddisfare tutti gli aventi diritto nella graduatoria di fascia a), sarà liquidato, solo ai concorrenti inseriti nella fascia a), il contributo in proporzione alla disponibilità dei fondi comunali rispetto al fabbisogno.
In caso di decesso del richiedente, utilmente collocato in graduatoria, il contributo spettante sarà concesso solo ed esclusivamente agli eredi che dalle risultanze dello stato di famiglia, risultino conviventi al momento della presentazione della domanda.
MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere compilata su apposito modulo, in tutte le sue parti, pena l’esclusione, disponibile sull’albo pretorio e sul sito del Comune o presso il Comune, Ufficio Servizi Sociali, nelle ore di apertura dell’ufficio.
La domanda contiene un questionario, in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo.
La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà contenere, pena esclusione:
⮚ firma del richiedente;
⮚ fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
⮚ i concorrenti che dichiarano reddito ZERO e/o nei casi in cui l’incidenza, del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e reddito convenzionale per la fascia b), sia superiore al 90%, dovranno compilare la documentazione richiesta al punto d) del presente bando;
⮚ alla domanda va allegata documentazione contente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l’applicazione del regime della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 23/2011) o copia del contratto riportante la scelta dell’opzione della cedolare secca;
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e le relative istanze escluse dai benefici.
Alla domanda è consigliabile allegare:
⮚ fotocopia del contratto di locazione registrato;
⮚ fotocopie delle ricevute di versamento dell'imposta di registro per l’intero anno 2019;
⮚ fotocopia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, riferiti all’anno 2019;
⮚ fotocopia del codice IBAN del richiedente, per l’accredito del contributo.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Turi , entro e non oltre il 14/12/2020 nei seguenti modi:
a) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso saranno considerate tempestive le domande pervenute entro le ore 13.00 del 14/12/2020, facendo fede la data e l’ora in cui le stesse risultano acquisite all’Ufficio Protocollo dell’Ente;
b) presentata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Turi e nei giorni ed orari di apertura al pubblico e, comunque entro le ore 13.00 del 14/12/2020; i candidati che desiderino l’attestazione dell'avvenuto ricevimento della domanda devono presentarsi al suddetto Ufficio con una fotocopia del frontespizio della stessa;
c) inviata, entro il 14/12/2020 alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx; in tal caso saranno considerate tempestive le domande pervenute entro le ore 23,59 del 14/12/2020 avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato .pdf.; in caso di invio tramite un delegato, alla pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.
Il termine di presentazione è perentorio, per cui le domande inviate dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione.
L’Amministrazione comunale non è responsabile per la dispersione delle istanze dovute all’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali altri disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o da trasmissione avvenuta da un indirizzo mail alla pec del protocollo.
La non corretta compilazione della domanda di partecipazione sarà motivo di esclusione.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere, in qualunque momento, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.
Per tutto quanto non esplicitato nel presente bando si fa riferimento alle normative vigenti.
Si informa che, per effetto del Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2016 (GDPR) e successivi aggiornamenti, i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, anche con l’ausilio di strumenti informatici, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge n. 431/1998, fra le quali rientra l’adeguata pubblicità delle graduatorie con esplicita distinzione dei concorrenti della fascia a) ed il relativo importo, i concorrenti della fascia b) ed il relativo importo e i concorrenti non ammessi con la relativa motivazione, nonché per la creazione dell’Osservatorio Regionale. Il consenso al trattamento dei dati personali è necessario per la partecipazione al presente bando. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi e oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.
Il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2016.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. “DPO”) è il Responsabile del Servizio pro- tempore.
Turi, 01/12/2020
L’Assessore alle Politiche Sociali X.xx Sig.ra Immacolata Bianco
IL SEGRETARIO GENERALE
F.F. DI RESPONSABILE “ad interim” DEI SERVIZI SOCIALI X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx