CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO, DI RDO E SCHEMA DI CONVENZIONE
Allegato A.1 alla Determina
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO, DI RDO E SCHEMA DI CONVENZIONE
Art. 1 (Modalità di gara)
Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con eventuali altre disposizioni previste dalle condizioni generali di contratto contenute nel Catalogo.
L'aggiudicazione telematica tramite il Mercato Elettronico della CONSIP S.P.A., avverrà secondo il criterio indicato al successivo art 5.
L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, di seguito denominato EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e alla stipula della Convenzione.
Il documento di stipula generato dal Sistema verrà quindi integrato dalle disposizioni dello Schema di Convenzione, allegato alle presenti norme. L’aggiudicatario dovrà pertanto sottoscrivere la Convenzione, a seguito di apposita richiesta da parte dell’EGAS.
I singoli contratti di fornitura verranno poi conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende del S.S.R. interessate ed il Fornitore attraverso la stipula di “Contratti derivati”, come da schema di convenzione. Le singole Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia provvederanno quindi all’emissione degli ordini, ai pagamenti dei corrispettivi alla gestione del contratto derivato.
Gli ordini pertanto potranno essere emessi di volta in volta, a seconda delle effettive necessità degli utilizzatori.
Il contratto sottoscritto sulla piattaforma CONSIP S.P.A. non ha pertanto valore di ordinativo di fornitura.
L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - EGAS - a proprio insindacabile giudizio potrà anche non procedere ad aggiudicazione, qualora ragioni di natura tecnica o di convenienza economica lo rendessero opportuno.
L’EGAS si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del nuovo codice degli contratti pubblici.
L'aggiudicazione impegna l’EGAS solo per l'individuazione del fornitore, ma non ha valore di ordine.
I beni, oggetto del presente contratto, dovranno essere consegnati solo a seguito di ordinativo di acquisto emesso da ciascuna delle Aziende del SSR che aderiranno alla Convenzione, che vi provvederanno autonomamente.
Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia che potranno aderire alla Convenzione sono le seguenti:
Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:
• Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friulana-Isontina” (AAS.2)
• Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” (AAS.3)
• Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 5 “Friuli Occidentale” (AAS.5)
• Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUI.TS)
• Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUI.UD)
• IRCCS “Burlo Xxxxxxxx” di Trieste (BURLO)
• IRCCS “Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx” xx Xxxxxx (XXX)
• EGAS: l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi
Le modalità e luoghi di consegna saranno comunicate contestualmente all’ordinativo di fornitura.
Art. 2
(Procedure di trasmissione dell’offerta)
L’offerta dovrà pervenire tramite l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione da CONSIP S.P.A.
Le ditte concorrenti dovranno presentare oltre all’offerta economica anche la eventuale documentazione tecnica richiesta in Capitolato Speciale.
Art. 3
(Documenti di partecipazione e cauzione provvisoria)
Il fornitore dovrà presentare attraverso la piattaforma CONSIP la seguente documentazione amministrativa:
1- Scheda fornitore debitamente compilata, (come da allegato)
2- Cauzione provvisoria (vedere importo indicato in capitolato speciale e modalità di presentazione)
3- Patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto (come da allegato)
Art. 4 (Caratteristiche offerta economica)
L’offerta economica dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite nella Richiesta di Offerta (RdO) producendo le eventuali ulteriori informazioni richieste nel Capitolato Speciale.
Il fornitore dovrà presentare attraverso la piattaforma CONSIP la seguente documentazione:
1) Offerta economica (fac-simile prodotto dal sistema CONSIP) firmato digitalmente
2) Dettaglio dell’offerta economica firmata digitalmente (utilizzare il foglio Excel allegato alla RDO indicando il Prezzo unitario per tutte le voci del lotto offerto con riferimento all’unità di misura indicata e l’importo complessivo del lotto, determinato dalla somma dei prodotti tra le qualità in gara ed il prezzo unitario offerto per ciascuna voce. Tale importo complessivo dovrà essere il medesimo inserito in piattaforma CONSIP).
In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MEPA e quella allegata dall’offerente, si riterrà valida quella generata dal sistema MEPA e sottoscritta digitalmente.
Art. 5
(Procedura di individuazione della migliore offerta)
L’aggiudicazione della gara sarà a favore del prezzo più basso (totale del lotto)
Nel caso in cui nell’ambito del medesimo lotto si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà in seduta pubblica come segue:
• se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno invitati a procedere immediatamente alla gara di miglioria; in caso di ulteriore parità si provvederà all’individuazione mediante sorteggio;
• se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà subito mediante sorteggio.
Art. 6
(Documenti tecnici e Requisiti tecnici)
I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale. Saranno effettuate le verifiche dell’ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.
Art. 7
(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte) Non previsti per il presente procedimento.
Art. 8 (Richiesta Informazioni)
Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto, utilizzando l’apposita funzione presente sulla piattaforma CONSIP entro il termine indicato nella RdO.
Art. 9
(Rinvio allo Schema di Convenzione)
L’oggetto, le modalità e la gestione della fornitura sono disciplinati dal relativo Schema di Convenzione allegato alle presenti norme.
ID 17ECO012
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TIMBRI PERSONALIZZATI.
art. 1 Oggetto
art. 2 Titolare della procedura e soggetti contraenti
art. 3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale e revisione prezzi art. 4 Durata del servizio
art. 5 Determinazione del prezzo
art. 6 Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi dell’appaltatore art. 7 Clausola risolutiva espressa
art. 8 Clausola penale
art. 9 Garanzia e responsabilità della fornitura
art. 10 Controllo di quantità e qualità
art. 11 Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto art. 12 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione art. 13 Fatturazione e pagamenti
art. 14 Tracciabilità’ dei flussi finanziari art. 15 Riservatezza
art. 16 Controversie
art. 17 Informativa sul trattamento dei dati
art. 18 Spese contrattuali
art. 19 Rinvio ad altre norme
art. 20 Reportistica e monitoraggio della Convenzione art. 21 Clausola finale
TRA LE PARTI
ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI (di seguito EGAS) C.F. /P. IVA 02801630308 con
sede in Xxxxx, 00000, Xxx Xxxxxxxx 000, istituito con L.R. n. 17/2014, nella persona della dott.ssa Xxxxx Xxxxxx in qualità di direttore della SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara giusto decreto n. del
E
, sede legale in , Via , capitale sociale euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n.
, P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusti poteri allo stesso conferiti da , [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ,sede legale in , Via , capitale sociale euro , iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. ] PEC ; (di seguito,
Appaltatore)
PREMESSO
• che con Determinazione Dirigenziale EGAS n. del è stata indetta una gara a procedura per l’affidamento della fornitura di timbri personalizzati e che con la determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:
- le “Condizioni particolari”;
- lo “Schema di Convenzione”;
- il “Capitolato Speciale”;
-
-
• che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del EGAS n. del
è stato disposto di aggiudicare tra l’altro i lotti riportati in tabella, per un importo complessivo presunto pari ad € IVA esclusa ed è stato disposto l’affidamento della fornitura
in via definitiva con riserva di efficacia/efficace a favore di Codesta Spettabile ditta alle condizioni di seguito riportate:
CIG | LOTTO | IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO |
• che Codesta ditta ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo schema di Convenzione e Capitolato Speciale/Condizioni particolari di Contratto, allegati alla procedura/RDO;
• che Codesta ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrante;
• che ai sensi e per gli effetti della L 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della presente Convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del fornitore, conservato agli atti dell’ente;
• che a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, ha prestato, in conformità all’art.
103 del D. Lgs. 50/2016, apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria numero
, rilasciata da , per
l’importo di €
LETTERE /00);
• che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
(IN
• che è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell’acquisizione del certificato antimafia, EGAS si avvale della facoltà prevista all’articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione;
oppure
• che la è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che a tal proposito è stato acquisito il certificato antimafia emesso dalla BDNA;
oppure
• che è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell’acquisizione del certificato antimafia, EGAS si avvale della facoltà prevista all’articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione o di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;
• che in relazione ai rischi da interferenza l’Azienda del SSR, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. 81/2008, provvederà, se del caso, prima dell’emissione “Contratto derivato”, a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
• ai sensi dell’art. 3 co.8 della legge 136/2010 è stato acquisito il documento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
VISTI
• il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di Convenzione, il Capitolato speciale e relativi allegati, conservati agli atti dell’ente e qui integralmente richiamati;
Definizioni
Nel quadro della Convenzione e del Contratto s’intendono per:
>EGAS: l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, così come istituito dalla L.R. n. 17 dd. 16.10.2014, è la Stazione appaltante, cui è stata affidata, fra l’altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR.
>Ente/Azienda del SSR: chi acquisirà i beni in appalto.
Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente Convenzione sono:
• Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friulana-Isontina” (AAS.2)
• Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” (AAS.3)
• Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 5 “Friuli Occidentale” (AAS.5)
• Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUI.TS)
• Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUI.UD)
• IRCCS “Burlo Xxxxxxxx” di Trieste (BURLO)
• IRCCS “Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx” xx Xxxxxx (XXX)
• EGAS: l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi
>Fornitore: l’offerente scelto dopo la procedura di gara
>Convenzione: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;
>Contratto derivato (singolo contratto): il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA
art. 1 (Oggetto)
La Convenzione disciplina l’affidamento della fornitura di timbri personalizzati.
La denominazione dei singoli Enti e i fabbisogni presunti sono specificati nel file “Allegato al Capitolato Speciale” di gara.
La fornitura di che trattasi è articolata in un lotto unico, specificato nel Capitolato Speciale di gara, corrispondente ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.
.
art. 2
(Titolare della procedura e soggetti contraenti)
Con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto, l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), per conto degli Enti del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipula la Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura in oggetto, nei limiti dell’importo citato in premessa.
I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR interessate ed il Fornitore attraverso l’emissione dei “Contratti derivati” (vedere allegato “F”).
Le Aziende del SSR potranno utilizzare la Convenzioni mediante i “Contratti derivati”, sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa e inviati al fornitore.
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei “Contratti derivati”.
Con la stipula della Convenzione, l’aggiudicatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i “Contratti derivati” emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell’importo massimo di aggiudicazione previsto.
Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l’EGAS e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di “Contratti derivati” inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Amministrazioni, hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall’EGAS
Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell’importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai “Contratti derivati” deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.
La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per l’EGAS nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dai singoli Enti del SSR contraenti con l’emissione dei “Contratti derivati”.
Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati. Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei “Contratti derivati”, si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).
Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell’EGAS.
La Convenzione detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l’Azienda e l’Aggiudicatario.
art. 3
(Variazioni nell’esecuzione contrattuale e revisione prezzi)
I dati di attività/consumo indicati nel presente Capitolato sono stati calcolati in base all’andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l’esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia in esaurimento l’importo massimo indicato per ciascun Lotto, all’aggiudicatario di ciascun Lotto potrà essere richiesta un’estensione contrattuale nella misura prevista dal bando di gara.
Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai “Contratti derivati” emessi, un aumento o una diminuzione dell’ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Le variazioni in aumento degli importi dei “Contratti derivati” potranno essere disposte dalle Amministrazioni contraenti stesse, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l’importo massimo, anche incrementato, previsto per ciascun Lotto indicato nella relativa Convenzione.
La riduzione apportata agli importi indicati nei “Contratti derivati” comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per ciascun Lotto. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell’importo massimo spendibile stabilito in Convenzione.
Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dalla Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell’ambito dell’accordo di Convenzione e dovrà essere tassativamente segnalato all’EGAS da parte della ditta interessata. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l’EGAS.
Qualora durante la durata della Convenzione la ditta introduca in commercio:
- nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici),
- un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura,
potrà inoltrare una proposta formale all’EGAS (SS Logistica Centralizzata), corredata dalla documentazione tecnica dei prodotti oggetto di aggiornamento, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati,
Solo a seguito della conclusione del procedimento di verifica di equivalenza autorizzata da EGAS la ditta potrà consegnare la nuova merce proposta. Eventuali consegne di merce difforme dai prodotti aggiudicati in sede di gara, non preventivamente autorizzate dall’EGAS, saranno oggetto di penale ai sensi dell’art. 9 del presente Schema di Convenzione.
Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall’art. 106 D.lgs 50/2016. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 lett. a) di detto articolo, si rimanda a quanto eventualmente previsto in Capitolato speciale, anche per ciò che concerne eventuali clausole di revisione dei prezzi, fermo restando che per tutto il primo anno di durata contrattuale i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati. Eventuali revisioni dei prezzi avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.
Si rimanda al successivo art. 4 per ciò che concerne eventuali opzioni di proroga e rinnovi,
art. 4
(Durata della fornitura)
La Convenzione stipulata con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto ha durata di 48 mesi dalla data della sua attivazione.
La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l’importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.
Gli Enti del SSR potranno aderire alla Convenzione mediante “Contratti derivati” nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione.
In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall’EGAS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.
Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs 50/2016.
Le Aziende potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
art. 5 (Determinazione del prezzo)
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.
art. 6
(Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi dell’appaltatore)
Le consegne franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione dell’ordine, che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma-abbonamento concordato dal Servizio/Ufficio competente del singolo Ente del servizio sanitario regionale e la ditta aggiudicataria, con esclusione di consegne in blocco.
Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d’ordine o imputazione di spese di trasporto. Quanto sopra salvo diverse disposizioni stabilite dal capitolato speciale.
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l’ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell’ordine, a mezzo fax e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per l’intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dal presente Schema di Convenzione.
I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.
La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata nel formato finale di pallets europeo il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra Tali consegne dovranno quindi essere effettuate su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm.
In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’Ente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della problematica.
Nel caso di temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore(es: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che
impediscano la temporanea commercializzazione), la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’EGAS e al Servizio/Ufficio competente della singola Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini indicando chiaramente:
• la denominazione del prodotto,
• il periodo di indisponibilità previsto,
• la causa di indisponibilità.
Per sopperire alla carenza temporanea, la ditta potrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) al medesimo prezzo: tale proposta verrà valutata dall’EGAS o dal Servizio/Ufficio competente della singola Azienda. Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non autorizzati dall’Ente.
In caso di mancata tempestiva comunicazione, si procederà ai sensi dell’art 8.
art. 7
(Clausola risolutiva espressa)
La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e l’EGAS per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:
a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di Convenzione;
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta della fornitura in argomento;
c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;
d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
e) cessione totale o parziale del contratto;
f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;
h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.
i) nei casi di cui all’art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016.
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall’EGAS e/o dall’Azienda del SSR. L’Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento
dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.
L’EGAS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.
art. 8 (Clausola penale)
L’Ente del SSR responsabile dell’esecuzione del contratto, quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all’Ente, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dei beni per l’uso previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell’Ente destinatario:
• addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;
• addebito degli eventuali danni;
• addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i termini, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa
• addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, XXX xxxxxxx.
Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.
Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l’EGAS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.
art. 9
(Garanzia e responsabilità della fornitura)
I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta.
In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 11, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.
La mancanza di tale adempimento potrà determinare l’applicazione della penale secondo quanto previsto dall’art. 8 dello Schema di Convenzione, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell’art. 7 dello Schema di Convenzione.
art. 10
(Controllo di quantità e qualità)
Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati degli Enti del SSR e/o del Magazzino Centralizzato dell’EGAS.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.
Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.
Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Speciale.
art. 11
(Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)
Cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).
E’ fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell’ambito delle vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui all’art 105 del D. Lgs. 50/2016.
Cessione del credito
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art.106 comma 13 D.lgs 50/2016).
Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 105 D.lgs. 50/2016.
(da inserire se l’Aggiudicatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Aggiudicatario di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
(da inserire se l’Aggiudicatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)
L’Aggiudicatario affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale alla ditta l’esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:
Con la stipula della presente Convenzione, l’Aggiudicatario dichiara di avere rispettato le condizioni previste dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare e dalla normativa medesimi
NON è ammesso il Subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerte in sede di gara
art. 12
(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione)
L’EGAS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all’art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.
E’ fatto salvo il diritto dell’EGAS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.
art. 13 (Fatturazione e pagamenti)
Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m. con decorrenza dalla data di ricevimento della fattura previa verifica conformità della fornitura. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell’azienda; eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.
Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende che hanno emesso il “Contratto derivato” e che rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment).
Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.
art. 14 (Tracciabilità’ dei flussi finanziari)
La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
art. 15 (Riservatezza)
In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati che EGAS andrà ad acquisire saranno utilizzati dai due Enti ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.
I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato D. Lgs. 196/03 s.m.i. e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'EGAS acquisire il previsto consenso.
art. 16 (Controversie)
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’EGAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.
art. 17
(Informativa sul trattamento dei dati)
Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di Privacy sono demandati alle singole Aziende del SSR aderenti alla presente Convenzione, cui compete la gestione contrattuale.
art. 18
(Spese contrattuali)
La Convenzione verrà stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art.32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 con firma digitale.
Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti del SSR, secondo le vigenti disposizioni fiscali.
art. 19
(Rinvio ad altre norme)
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.
art. 20
(Reportistica e monitoraggio della Convenzione)
Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.
Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell’ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’EGAS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato “G”).
Tali dati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxx.xx con oggetto: “report Convenzione gara ID ”.
I trimestre = dati gennaio > marzo II trimestre = dati aprile > giugno
II trimestre = dati luglio > settembre III trimestre = dati ottobre > dicembre
Qualora i quantitativi della Convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, l’aggiudicatario dovrà comunicarlo tempestivamente all’EGAS
art. 21 (Clausola finale)
La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli “Contratti derivati” (o di parte di essi) da parte dell’EGAS e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
Allegati allo Schema di Convenzione:
- Fac simile “Allegato F”: contratto derivato
- Fac simile “Allegato G”: report monitoraggio Convenzione
FAC-SIMILE “Allegato F”: Contratto derivato GARA ID:……
OGGETTO:……
Nome fornitore: | |
Via: | |
Città: | |
Telefono: | |
FAX/E-MAIL/PEC FORNITORE | |
partita IVA: | |
N.della richiesta: | |
Prot Data: |
E.p.c.
EGAS: | Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi |
PEC |
Il sottoscritto in qualità di
per conto di (indicare l’Amministrazione Contraente)
Direzione/Altro Codice Fiscale/Partita Iva con sede in Via n , CAP tel
Fax/ PEC
Vista la Convenzione per la fornitura di agli Enti del Servizio Sanitario regionale del Friuli
Venezia Giulia, Xxxxx/i , stipulata dall’EGAS, con il Fornitore
ORDINA
la fornitura di , ai sensi e per gli effetti della Convenzione succitata e di tutte le disposizione delle medesima, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati
A - Attivazione della fornitura fino alla scadenza della Convenzione stessa
B – Referente dell’Unità richiedente alla Richiesta di consegna
N. | CIG | DESCRIZIONE | CODICE | PREZZO | QUANTITATIVO | TOTALE |
Lotto | DERIVATO | UNITARIO | PER …..MESI | |||
Totale ordinativo Iva esclusa
IVA
Totale ordinativo Iva inclusa
Il contatto con il Fornitore dovrà avvenire con le modalità stabilite nello schema di Convenzione Le Richieste di consegna verranno emesse xxx xxx/….(xxxxx)
Le fatture, salvo quanto diversamente comunicato, dovranno essere intestate a : Amministrazione Contraente Codice Fiscale o Partita IVA CAP Città Via n.
per l’Amministrazione Contraente (Timbro e firma)
FAC-SIMILE “Allegato G”: report monitoraggio Convenzione (da inviare su richiesta dell’ENTE)
ID GARA | |
OGGETTO GARA | |
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | |
NOME FORNITORE | |
FAX/E-MAIL/PEC FORNITORE | |
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO (I,II,III,IV) |
NUMERO LOTTO | CIG | NUMERO ORDINE | CODICE PRODOTTO | DATA ORDINE | UNITA' ORDINANTE | IMPORTO ORDINE IVA ESCLUSA |
L’invio dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxx.xx (Oggetto: report Convenzione gara ID )
I trimestre | = | dati gennaio > marzo |
II trimestre | = | dati aprile > giugno |
II trimestre | = | dati luglio > settembre |
III trimestre | = | dati ottobre > dicembre |
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TIMBRI PERSONALIZZATI
Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:
• Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friulana-Isontina” (AAS.2)
• Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” (AAS.3)
• Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 5 “Friuli Occidentale” (AAS.5)
• Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUI.TS)
• Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUI.UD)
• IRCCS “Burlo Xxxxxxxx” di Trieste (BURLO)
• IRCCS “Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx” xx Xxxxxx (XXX)
• EGAS: l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi
Gli ordinativi sono su richiesta della singola ASS; le diciture personalizzate verranno comunicate al momento del singolo ordine di fornitura.
Durata: 48 mesi
i. FABBISOGNI PRESUNTI PER 48 MESI, PREZZI A BASE D’ASTA, CAUZIONE PROVVISORIA E CODICI CIG:
Nelle tabelle di seguito riportate vengono indicate, per ogni lotto, le seguenti informazioni: prezzi a base d’asta, cauzioni provvisorie, codici CIG e importo da versare per la contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE DEL LOTTO | AAS2 | AAS3 | AAS5 | ASUITS | ASU |
1 | A | Timbro tondo diametro cm 3,5 | 70 | 60 | 0 | 30 | 1 |
B | Timbro lineare fino a cm 5 | 60 | 150 | 8 | 30 | 1 | |
C | Timbro lineare oltre cm 5 | 40 | 50 | 20 | 30 | 5 | |
D | Timbro autoinchiostrante fino a cm 5 | 1000 | 1200 | 640 | 30 | 6 | |
E | Timbro autoinchiostrante oltre cm 5 | 520 | 900 | 360 | 30 | 4 | |
F | Tamponi per timbri autoinchiostranti fino a 5 cm. | 300 | 300 | 160 | 30 | 6 | |
G | Tamponi per timbri autoinchiostranti oltre a 5 cm. | 320 | 200 | 180 | 30 | 4 | |
H | Timbro tondo diametro oltre cm 3,5 | 110 | 100 | 5 | 30 | 2 | |
I | Timbro autoinchiostrante fino a 5 cm con datario | 100 | 20 | 10 | 30 | 2 | |
J | Timbro autoinchiostrante oltre 5 cm con datario | 70 | 10 | 5 | 30 | 2 | |
K | Timbro tondo diametro fino cm. 3,5 autoinchiostrante | 120 | 200 | 320 | 30 | 3 | |
L | Timbro tondo diametro fino a cm. 5 autoinchiostrante | 80 | 20 | 5 | 30 | 2 | |
M | Timbro tondo diametro fino cm. 3,5 autoinchiostrante con datario | 60 | 0 | 10 | 30 | 3 | |
N | Timbro tondo diametro fino cm. 5 autoinchiostrante con datario | 70 | 0 | 10 | 30 | 4 | |
O | Datario autoinchiostrante caratteri mm.4 | 50 | 0 | 25 | 30 | 2 | |
P | Timbro da taschino a penna | 120 | 120 | 5 | 30 | 5 | |
Q | Gommino per timbro autoinchiostrante fino a 3,5 cm. | 30 | 0 | 100 | 30 | 2 | |
R | Gommino per timbro autoinchiostrante altre i 3,5 cm. | 30 | 0 | 60 | 30 | 4 | |
S | Tamponi per timbri autoinchiostranti tondo diametro fino a 3,5 cm. | 0 | 0 | 500 | 0 |
FABBISOGNI PRESUNTI PER 48 MESI
T | Tamponi per timbri autoinchiostranti tondo diametro oltre 3,5 cm. | 0 | 0 | 10 | 0 |
PREZZI A BASE D’ASTA: prezzo a base d’asta non superabile pena esclusione: € 50.000,00
GARANZIA PROVVISORIA: € 1.000,00 (2% del prezzo base)
La garanzia provvisoria dovrà essere costituita nelle forme previste dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 s.i.m.,
La Garanzia provvisoria dovrà essere prodotta per il tramite della piattaforma telematica CONSIP in una delle seguenti modalità:
- in caso di cauzione in contanti: copia scansionata del documento attestante il versamento, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del Concorrente;
- in caso di cauzione sotto forma di fideiussione:
a) originale in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’istituto bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario;
b) copia autentica informatica, firmata digitalmente dal notaio;
c) copia scansionata dell’originale sottoscritto con firma tradizionale, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale della Ditta concorrente
La garanzia a scelta dell’offerente:
A. cauzione in contanti, bonifico, assegno: essa dovrà essere costituita mediante accreditamento sul x/x xx Xxxxxxxxx XXXXX XXXXXXXXX – XXX XXXXXXXX XXXXXX x. XX 77 E 02008 12310 000103533637 intestato all’EGAS.- CODICE ENTE: 3816010 CODICE SWIFT XXXXXXX0XX0 con la seguente causale “cauzione per la procedura aperta la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di timbri personalizzati (17ECO012)
B. può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.i.m., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art.161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998.
La fideiussione (B) conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 (art. 103 co. 9 del D. Lgs 50/2016 s.i.m.) dovrà:
• prevedere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e con indicazione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
• essere intestata all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) Xxx Xxxxxxxx x. 000,
• avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
RIDUZIONI
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto allegando apposita dichiarazione (e allegando le certificazioni):
• del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
• del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo ed al periodo successivo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
• del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
• del 20 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 5% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 118 (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 % non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000,o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D. Lgs 50/2016 s.i.m.; la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari. Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo a mezzo lettera PEC o fax e che il documento originale non verrà restituito alla ditta.
GARANZIA DEFINITIVA: ex art 103 del Dgls 50/2016 10% dell’importo contrattuale (solo aggiudicatario)
OPZIONI CONTRATTUALI:
IMPORTO totale lotto a base d’asta | Opzione estensione 20% | Opzione Proroga di 6 mesi | Totale con opzioni (per CIG) |
50.000,00 | 10.000,00 | 6.250,00 | 66.250,00 |
CIG EGAS: 7385590DA9.
I singoli enti del SSR che aderiranno alla Convenzione provvederanno alla stipula dei contratti derivati e alla richiesta dei CIG DERIVATI
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 21/03/2018 16:20:27
IMPRONTA: 2E2B4D82828ACF007E8F2C99ABE47ED2CDACBAEE051EE00C358F59596BB2E0C1 CDACBAEE051EE00C358F59596BB2E0C145F7F7B3BC549995EB629310961E10C4 45F7F7B3BC549995EB629310961E10C4D08FE3431C74E44E0EE1EEF3DD19B945 D08FE3431C74E44E0EE1EEF3DD19B9453170CDA42D4278D6738FDE8F0BA42C8F
Atto n. 371 del 21/03/2018