SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO
Allegato 1 alla Deliberazione della Conferenza d’Ambito del 14 giugno 2006 n. 4
SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO
per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale e il Soggetto affidatario della gestione delle reti e dell’erogazione del Servizio in forma di Servizio Idrico Integrato (ex art. 11, co. 2, l. n. 36/1994 e art. 48, comma 2, lett. c) l.r. n. 26/2003])
SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO
per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale e il Soggetto affidatario della gestione delle reti e dell’erogazione del Servizio (ex art. 11, co. 2, l. n. 36/1994 e art. 48, comma 2, lett. c) l.r. n. 26/2003])
L’anno [•], il giorno [•] del mese di [•], in [•],
Tra
L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di [•] (di seguito l’ “Autorità”), rappresentata dal Sig. [•], nato a [•] il [•], il quale interviene nella sua qualità di [•], domiciliato per la carica in [•], via [•];
e
[•] (di seguito il “Gestore”), rappresentata, ai sensi dell’articolo [•] del proprio statuto, dal Sig. [•], nato a [•] il [•], il quale interviene nella sua qualità di [•], domiciliato per la carica in [•], via [•];
(di seguito congiuntamente le “Parti”)
PREMESSO CHE
1. […];
2. […];
3. […].
Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l’ Autorità e il soggetto affidatario della gestione delle reti e dell’erogazione del Servizio, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1 (Oggetto)
1. L’Autorità, in virtù della delibera n. [•] del [•], allegata al presente Contratto di Servizio sub “[•]”, affida congiuntamente al Gestore, che accetta, la gestione delle reti e l’erogazione del Servizio (di seguito “Servizio Idrico Integrato”) all’interno del territorio di propria competenza, così come individuato ai sensi del successivo articolo 2 (“Perimetro ed esclusività del servizio”), secondo i termini e le condizioni indicate negli articoli seguenti.
2. Il Gestore esercita i servizi affidati conformemente al presente Contratto di Servizio ed al Piano d’Ambito vigente.
3. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dal presente Contratto di Servizio, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati dal successivo articolo 20 (“Tariffa”).
Articolo 2 (Perimetro ed esclusività del servizio)
1. Per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di esercitare il Servizio Idrico Integrato all’interno del perimetro amministrativo dei Comuni individuati nella mappa allegata al presente Contratto di Servizio sub “[•]”.
2. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell’articolo 47, comma 1 della Legge Regionale, l’Autorità avrà facoltà, previo accordo con il Gestore, di escludere dall’affidamento parti di territorio ovvero di includerne di nuove, purché contigue.
3. In caso di revisione del perimetro dell’affidamento ai sensi del paragrafo precedente, le Parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d’Ambito vigente.
Articolo 3 (Ulteriori attività)
1. Il Gestore, al fine di garantire una erogazione efficiente, economica ed efficace dei servizi affidati, si impegna, su richiesta dell’Autorità, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente Contratto di Servizio, ma connesse o accessorie al Servizio Idrico Integrato, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nell’erogazione dei servizi affidati.
2. Le modalità ed i compensi per l’esecuzione delle ulteriori attività di cui al paragrafo precedente verranno preventivamente concordati tra le Parti.
3. Il Gestore può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa al Servizio Idrico Integrato, non pregiudichino l’ottimale svolgimento dei servizi affidati con il presente Contratto di Servizio e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.
4. Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l’utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, dovrà richiederne specifica autorizzazione all’Autorità.
5. L’Autorità, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al paragrafo precedente con quelle del Servizio Idrico Integrato, può autorizzare il Gestore stipulando con esso apposita convenzione.
6. La convenzione di cui al paragrafo precedente regolamenta l’utilizzo delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali al fine di salvaguardare gli interessi primari della gestione del Servizio Idrico Integrato e stabilisce i criteri di ripartizione dei proventi derivanti da tali ulteriori attività tra Autorità e Gestore.
Articolo 4 (Divieto di sub-concessione)
1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, anche parzialmente, la gestione del Servizio Idrico Integrato, sotto pena dell’immediata risoluzione del presente Contratto di Servizio, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 36 (“Cauzione”), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell’Autorità, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell’esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3. I contratti stipulati dal Gestore ai sensi del paragrafo precedente devono includere una clausola che riservi all’eventuale nuovo gestore subentrante individuato dall’Autorità la facoltà di sostituirsi al medesimo Gestore in caso di risoluzione o anticipata cessazione del presente Contratto di Servizio ovvero in caso di sostituzione provvisoria del Gestore ai sensi dei successivi articoli 35 (“Risoluzione e recesso”) e 39 (“Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria”).
Articolo 5 (Obblighi del Gestore)
1. Il Gestore, nell’espletamento del Servizio Idrico Integrato, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto di Servizio, dal disciplinare tecnico (di seguito il “Disciplinare”), allegato sub “[•]”, e dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
2. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.
3. Il Gestore è tenuto ad erogare il Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della Legge Regionale, secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia ed in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà.
4. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni del presente Contratto di Servizio e dei relativi allegati; in particolare, il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento degli obiettivi strutturali e dei livelli di qualità dei servizi ivi previsti. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo.
5. Il Gestore terrà sollevati e indenni l’Autorità e gli Enti locali, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi affidati.
6. Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
7. Il Gestore si obbliga affinché nella esecuzione di forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente paragrafo 2 dell’articolo 4 (“Divieto di sub-concessione”) tutte le vigenti norme di carattere generale, con particolare riferimento alla legge n. 626/94, e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
8. Il Gestore si impegna a collaborare con l’Autorità nell’attività di controllo dalla medesima esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato nei successivi articoli 24 (“Controllo da parte dell’Autorità”) e 25 (“Comunicazione dati sui servizi”).
9. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge Quadro, dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 152/1999 e dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 31/2001, si impegna a dotarsi, anche mediante convenzionamento con altri soggetti gestori, di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori. Il Gestore deve periodicamente informare gli utenti dei risultati dei controlli e delle analisi svolti ai sensi del periodo precedente.
Articolo 6 (Obblighi dell’Autorità)
1. L’Autorità si impegna a collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza, al fine di migliorare e/o rendere più efficiente ed efficace la gestione del Servizio Idrico Integrato.
2. L’Autorità farà tutto ciò che è in suo potere affinché il Gestore, entro [•] ([•]) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, possa subentrare nei contratti strumentali all’esercizio del Servizio Idrico Integrato attualmente in essere tra i precedenti gestori e/o i soggetti costituenti l’Autorità ed i terzi, il cui elenco è allegato sub “[•]”.
3. L’Autorità si impegna a fornire, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore attinenti il Servizio Idrico Integrato.
Articolo 7 (Gestioni esistenti)
0.Xx sensi dell’articolo 55, comma 3 della Legge Regionale, il Gestore ha raggiunto un accordo con i gestori preesistenti in merito alle modalità di coinvolgimento di questi ultimi nell’erogazione del Servizio Idrico Integrato; le condizioni di tale accordo prevedono:
- [•];
- [•];
- [•].
2. Il Gestore prende atto che esistono nell’ATO i seguenti affidamenti che sono mantenuti fino a scadenza, ai sensi della normativa vigente:
- [•];
- [•];
- [•].
3. Il Gestore prende altresì atto che, ai sensi dell’articolo 49, comma 2 della Legge Regionale, l’Autorità ha organizzato l’erogazione del Servizio Idrico Integrato avvalendosi anche dei seguenti gestori:
- [•];
- [•];
- [•].
4. L’Autorità ha adottato le misure di coordinamento dell’attività e di integrazione dei compiti di gestione dei servizi tra la pluralità di soggetti gestori precisate nel documento allegato sub “[•]”.
5. Ai sensi dell’ articolo 15, comma 2 della Legge Quadro, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvederà a ripartire fra i gestori le somme incassate entro 30 (trenta) giorni dalla loro riscossione, in conformità alle previsioni contenute nel Piano d’Ambito vigente e sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 della Legge Regionale, con propria delibera n. [•] del [•], allegata al presente Contratto di Servizio sub “[•]”.
Capo II - Trasferimento di reti, impianti, passività e personale Articolo 8 (Beni affidati in concessione)
1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato, qualora non siano di proprietà del Gestore, sono affidati in concessione esclusiva, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, al Gestore medesimo.
2. I beni affidati in concessione ai sensi del paragrafo precedente sono elencati in apposito inventario allegato sub “[•]”; le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio di proprietà del Gestore sono elencati in apposito inventario allegato sub “[•]”.
3. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti strumentali alla gestione dei servizi e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Piano d’Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento.
4. Gli Enti locali si impegnano, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, a non consentire a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, per i fini previsti dal Contratto di Servizio medesimo, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica.
5. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato che dovessero essere eventualmente realizzati direttamente dall’Autorità o dagli Enti locali nel periodo di vigenza del presente Contratto di Servizio verranno affidati in concessione al Gestore, che ne assicurerà l’utilizzazione per l’erogazione dei servizi alle condizioni stabilite in apposito accordo.
6. Entro [•] ([•]) mesi dalla redazione dello stato di consistenza di cui al successivo articolo 9 (“Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali”) e successivamente con periodicità semestrale, il Gestore, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j) e 35 della Legge Regionale, trasmette all’Autorità, ai Comuni ed all’Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l’Osservatorio regionale risorse e servizi le informazioni necessarie all’aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterrane; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità agli standard minimi elaborati dalla Regione.
Articolo 9 (Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali)
1. Il Gestore accetta i beni descritti nell’inventario di cui al precedente articolo 8 (“Beni affidati in concessione”), nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna. Il Gestore si impegna a prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano i beni affidati in concessione e a redigere, in contraddittorio con l’Autorità, lo stato di consistenza di tali beni, entro [•] ([•]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d’Ambito che si rendessero necessarie ad esito della redazione dello stato di consistenza dei beni.
2. Il Gestore si impegna ad adeguare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, nonché tutti i beni immobili ricevuti in concessione, alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza.
3. L’Autorità consegnerà al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni elencati nell’inventario.
4. Il Gestore ha facoltà di acquistare dalle gestioni preesistenti, entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, le provviste e i materiali vari di magazzino destinati all’esercizio dei servizi, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in opera, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti nel capitolo 12 (“Elenco e prezzi di acquisto dei beni, materiali e provviste che il Gestore acquisisce”) del Disciplinare.
5. In caso di esercizio della facoltà di cui al paragrafo precedente, il Gestore corrisponderà ai gestori preesistenti il valore dei beni contestualmente all’acquisto dei medesimi.
6. I beni acquistati ai sensi del paragrafo precedente verranno consegnati al Gestore, nei termini e con le modalità previste dal capitolo 13 (“Modalità e termini per il trasferimento di beni dagli enti al Gestore”) del Disciplinare, dagli enti e soggetti che li gestiscono o custodiscono, i quali ne garantiranno il buono stato di conservazione fino alla consegna.
Articolo 10 (Canone di concessione)
1. Per i beni affidati in concessione ai sensi del precedente articolo 8 (“Beni affidati in concessione”), il Gestore è tenuto a versare annualmente all’Autorità la somma di [•] € ([•] Euro).
2. Il canone di cui al paragrafo precedente sarà rivalutato annualmente in base a [•] e potrà variare in ragione degli accordi intercorsi tra le Parti in sede di revisione del Piano d’Ambito.
3. Il canone dovrà essere versato entro il mese di [•] di ciascun anno, secondo le modalità indicate dall’Autorità.
Articolo 11 (Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature)
1. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per l’erogazione dei servizi, il Gestore provvederà, previa comunicazione all’Autorità ed autorizzazione da parte dell’ente proprietario, alla loro alienazione e/o eliminazione e/o restituzione, secondo le istruzioni ricevute dall’ente proprietario.
Articolo 12 (Restituzione dei beni affidati in concessione)
1. Alla scadenza del presente Contratto di Servizio o in caso di risoluzione o anticipata cessazione del medesimo ai sensi dei successivi articoli 34 (“Durata dell’affidamento”) e 35 (“Risoluzione e recesso”), tutti i beni affidati in concessione ai sensi del precedente articolo 8 (“Beni affidati in concessione”), nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione dei servizi finanziati dal Gestore, ove completamente ammortizzati, devono essere restituiti gratuitamente all’Autorità in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.
2. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione dei servizi finanziati dal Gestore, ove non completamente ammortizzati, saranno parimenti devoluti all’Autorità in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ma l’Autorità sarà tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari alla quota parte del valore dei beni non ancora ammortizzata. Il pagamento avrà luogo entro il termine di [•] ([•]) mesi dalla data di cessazione dell’affidamento o, se successiva, dalla data di effettiva cessazione dell’erogazione dei servizi da parte del Gestore. L’Autorità, a tal fine, potrà prevedere l’obbligo per il nuovo gestore subentrante di assumere, ai sensi dell’articolo 1273 cod.civ., il debito relativo al pagamento dell’indennizzo nei confronti del Gestore, il quale si obbliga sin d’ora a ritenere in tal caso liberata l’Autorità.
Articolo 13 (Passività pregresse)
1. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi oggetto del presente Contratto di Servizio, individuate in apposito elenco allegato sub “[•]”, sono trasferite al Gestore.
Articolo 14 (Assunzione e trasferimento di personale)
1. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 della Legge Quadro, si impegna ad assumere il personale dipendente, già utilizzato dagli Enti locali e dai gestori pubblici nella gestione di servizi rientranti nel Servizio Idrico Integrato, individuato nominativamente e con indicazione delle relative mansioni nell’elenco allegato sub “[•]”.
2. Al trasferimento di personale si applica l’articolo 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oltre alle vigenti norme locali integrative.
3. Il Gestore si obbliga ad applicare, nei confronti del personale di cui al precedente paragrafo, le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
Capo III – Piano d’Ambito e Tariffa Articolo 15 (Piano d’Ambito e finanziamento)
1. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all’utenza, il programma degli interventi, il piano economico finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, redatto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 della Legge Quadro
al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio nonché l’equilibrio economico finanziario della gestione.
2. Il Gestore accetta il Piano d’Ambito allegato al presente Contratto di Servizio sub “[•]” e gli obblighi ivi contenuti in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe.
3. Il Piano d’Ambito vigente è vincolante per il Gestore sino alla revisione del Piano d’Ambito, da compiersi periodicamente con cadenza [•] al fine di assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio nonché il mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico finanziario della gestione. Anche prima della scadenza prevista per la revisione periodica, il Piano d’Ambito vigente può comunque subire modifiche a seguito dell’adozione di varianti ai sensi del successivo articolo 18 (“Varianti al Piano d’Ambito”), per effetto delle revisioni tariffarie di cui al successivo articolo 21 (“Variazioni tariffarie”), in caso di revisione del perimetro dell’affidamento ai sensi del precedente articolo 2 (“Perimetro ed esclusività del servizio”) ovvero ad esito della redazione dello stato di consistenza di cui al precedente articolo 9 (“Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali”).
4. In caso di disaccordo fra le Parti in merito alla revisione del Piano d’Ambito o alle modifiche da apportare al Piano d’Ambito vigente ai sensi del paragrafo precedente, le Parti medesime procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall’insorgere del disaccordo.
5. In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario fra le Parti, si ricorrerà, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente al Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, ad un collegio di periti nominato secondo le modalità di cui al successivo articolo 40 (“Clausola compromissoria”). I periti dovranno essere scelti fra primarie società di consulenza e fra gli iscritti all’Albo degli Ingegneri che vantino una comprovata esperienza in progetti relativi al settore idrico. Il collegio di periti dovrà provvedere alla determinazione dei necessari adeguamenti e/o modifiche al Piano d’Ambito in modo da assicurare il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico finanziario della gestione, sulla base delle indicazioni formulate dall’Autorità in merito ai livelli di servizio ed al programma degli interventi. Le Parti si impegnano a fornire al collegio di periti tutte le informazioni ed i documenti richiesti.
6. Qualora una delle Parti non accetti la decisione del collegio di periti, la medesima Parte potrà recedere dal presente Contratto di Servizio comunicando per iscritto all’altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dalla decisione del collegio, la propria motivata intenzione. L’altra Parte potrà evitare il recesso comunicando, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l’accoglimento delle richieste dell’altra Parte.
7. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano d’Ambito saranno reperite attraverso:
a) la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 20 (“Tariffa”) e 21 (“Variazioni tariffarie”);
b) l’erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali ricadenti nell’ATO;
c) qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall’Autorità o dal Gestore.
Articolo 16 (Obiettivi strutturali e relativi indicatori)
1. Nel capitolo 17 (“Modalità di realizzazione delle opere, impianti ed interventi previsti nel Piano degli interventi”) del Disciplinare sono indicati gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del programma degli interventi contenuto nel Piano d’Ambito ed i relativi indicatori e standard tecnici.
2. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo piano.
3. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal successivo articolo 38 (“Penalizzazioni”) anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia.
Articolo 17 (Obiettivi di qualità e relativi indicatori)
1. Nel capitolo 5 (“Modalità di gestione dei servizi”) del Disciplinare sono stabiliti gli obiettivi di qualità dei servizi ed i relativi indicatori e standard organizzativi.
2. Il Gestore è tenuto a raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
3. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal successivo articolo 38 (“Penalizzazioni”) anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia.
Articolo 18 (Varianti al Piano d’Ambito)
1. Ferma restando la revisione periodica di cui al precedente paragrafo 3 dell’articolo 15 (“Piano d’Ambito e finanziamento”), l’Autorità si riserva il diritto di variare in ogni tempo il Piano d’Ambito per adeguarlo a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti ovvero per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l’Autorità comunica al Gestore la proposta di variante, contenente l’indicazione delle modifiche al programma degli interventi, e concorda con il medesimo Gestore le conseguenti correzioni al piano economico finanziario ed alle tariffe, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L’Autorità concorda altresì con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2. Qualora sulla proposta tariffaria non venga raggiunto un accordo fra le Parti ai sensi del paragrafo precedente, si ricorrerà ad un collegio di periti nominato secondo le modalità di cui al successivo articolo 40 (“Clausola compromissoria”). I periti dovranno essere scelti fra primarie società di consulenza che vantino una comprovata esperienza in progetti relativi al settore idrico. Il collegio di periti dovrà provvedere alla verifica della congruità della proposta tariffaria elaborata dall’Autorità ed alla determinazione degli adeguamenti di tale proposta necessari per assicurare il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico finanziario della gestione. Le Parti si impegnano a fornire al collegio di periti tutte le informazioni ed i documenti richiesti. Il collegio di periti avrà funzioni di arbitratore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 cod. civ..
3. In ogni altra ipotesi di disaccordo fra le Parti che non riguardi o non sia limitata ai soli aspetti tariffari, si applica quanto previsto dai precedenti paragrafi 4, 5 e 6 dell’articolo 15 (“Piano d’Ambito e finanziamento”).
4. Il Gestore può presentare all’Autorità domanda di variante al Piano d’Ambito per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l’utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata e deve indicare le modifiche al programma degli interventi e le conseguenze sul piano economico finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall’Autorità, la quale può proporre modifiche in merito agli interventi previsti in attuazione della variante e contestare la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio di periti di cui al precedente paragrafo 2. La mancanza di accordo su ulteriori aspetti comporterà il ricorso alla
procedura di cui ai precedenti paragrafi 4, 5 e 6 dell’articolo 15 (“Piano d’Ambito e finanziamento”).
6. Sulle eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento l’Autorità è tenuta a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell’Autorità equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 6 (sei) mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell’Autorità.
7. Nel caso in cui l’Autorità accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva, presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest’ultima proposta vale quanto indicato al precedente paragrafo 2.
Articolo 19 (Autorizzazioni, concessioni e permessi)
1. L’Autorità farà tutto ciò che è in suo potere affinché gli Enti locali ricadenti nell’ATO rilascino tempestivamente ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, così da consentire al Gestore di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito.
2. Allo scopo di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e di ottimizzare i tempi necessari al rilascio di quanto indicato nel paragrafo precedente, l’Autorità supporterà le attività istruttorie e agevolerà i rapporti tra il Gestore e gli Enti locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.
Articolo 20 (Tariffa)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo della gestione del Servizio Idrico Integrato. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per la fornitura del Servizio Idrico Integrato, salvo gli oneri accessori, quali quelli relativi agli allacciamenti e alla posa dei contatori, così come meglio specificato nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
2. La tariffa reale media e le relative articolazioni sono determinate dall’Autorità, in applicazione della normativa vigente e, in particolare, delle prescrizioni di cui all’articolo 51, commi 1 e 3 della Legge Regionale.
3. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente Contratto di Servizio.
4. La tariffa reale media al primo anno di gestione è stabilita nel modo seguente:
Euro/mc. | Valore erogato previsto dal Piano d’Ambito | |
Tariffa acquedotto | ||
Tariffa fognatura | ||
Tariffa depurazione | ||
Tariffa base (Acq.+Fog.+Dep.) | ||
Tariffa reale media |
5. Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l’applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nella tabella seguente:
- per il 2° anno | K = |
- per il 3° anno | K = |
6. Per ogni anno successivo al primo la tariffa reale media sarà adeguata, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, con applicazione del tasso programmato di inflazione stabilito nel più recente Documento di Programmazione Economico-Finanziaria formalmente approvato.
7. L’articolazione tariffaria del primo anno è così stabilita:
Tipologia di | Quantitativo | Servizio | Servizio | Servizio | Totale | Quota | Numero |
utenza e | annuo erogato | Acquedotto | Fognature | Depurazione | (Euro/mc.) | Fissa | Utenti |
fasce di | previsto dal | (Euro/mc.) | (Euro/mc.) | (Euro/mc.) | (Euro) | (nr.) | |
consumo | Piano d’Ambito | ||||||
(mc.) | |||||||
Articolo 21 (Variazioni tariffarie)
1. Le tariffe possono subire variazioni, previa deliberazione dell’Autorità, a seguito di:
a) modifichealla disciplina che regolamenta la metodologia tariffaria;
b) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di servizio;
c) verifiche disposte dall’Autorità, anche su richiesta del Gestore, che accertino significativi scostamenti tra le previsioni del Piano d’Ambito e l’andamento reale della gestione;
d) verifiche periodiche disposte dall’Autorità con cadenza triennale, al fine di verificare:
1) l’andamento dei costi operativi totali;
2) la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
3) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti;
e) varianti al Piano d’Ambito.
2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dalla data fissata nella relativa delibera di approvazione assunta dall’Autorità.
3. Il Gestore dovrà informare l’utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva.
4. Le Parti convengono, anche ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera b) della Legge Quadro, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi oggetto del presente Contratto di Servizio.
Articolo 22 (Modalità di riscossione della tariffa)
1. Salvo quanto disposto dal precedente paragrafo 5 dell’articolo 7 (“Gestioni esistenti”), la tariffa è riscossa dal Gestore con le modalità e secondo la periodicità previste nel capitolo 23 (“Modalità di fatturazione e riscossione della tariffa”) del Disciplinare.
2. Il Gestore potrà richiedere per ogni utenza il rilascio di depositi cauzionali, così come previsto nel capitolo 24 (“Modalità e quantificazione dei depositi cauzionali per tipologia di utenza”) del Disciplinare.
Articolo 23 (Fondo vincolato per i servizi di fognatura e depurazione)
1. Gli importi relativi ai servizi di fognatura e depurazione riscossi dal Gestore ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della Legge Quadro costituiscono somme vincolate per l’attuazione del Piano d’Ambito.
Capo IV - Controllo
Articolo 24 (Controllo da parte dell’Autorità)
1. L’Autorità controlla l’attività del Gestore ed il livello dei servizi erogati al fine di:
a) verificare la corretta e puntuale attuazione del presente Contratto di Servizio e del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d’Ambito;
c) valutare l’andamento economico finanziario della gestione dei servizi affidati;
d) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato.
2. Il Gestore consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l’Autorità ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti ai servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in ogni momento con un preavviso scritto di almeno [•] ([•]) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
3. Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti di consolidata esperienza e di riconosciuta professionalità che risultino di gradimento dell’Autorità.
4. La certificazione di cui al paragrafo precedente dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano d’Ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola d’arte, anche in termini di congruità dei prezzi, e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.
5. La certificazione di cui al precedente paragrafo 3 dovrà inoltre attestare che i dati comunicati dal Gestore all’Autorità siano conformi alle previsioni di cui al successivo articolo 25 (“Comunicazione dati sui servizi”) ed alle ulteriori prescrizioni esecutive eventualmente impartite dall’Autorità.
6. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione che risulti di gradimento dell’Autorità.
7. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.
Articolo 25 (Comunicazione dati sui servizi)
1. Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere annualmente all’Autorità, entro [•] ([•]) mesi dall’approvazione del bilancio di esercizio:
a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispetto;
b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
1. quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
2. quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale);
4. quantitativi di acqua non contabilizzata;
5. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
7. dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili, nonché indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni;
8. componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
c) i bilanci e i documenti di cui al precedete paragrafo 7 dell’articolo 24 (“Controllo da parte della Autorità”);
d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 1 dell’articolo 29 (“Carta dei Servizi”).
2. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo, l’Autorità può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati di cui al paragrafo precedente; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
Articolo 26 (Ulteriori comunicazioni all’Osservatorio regionale)
1. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della Legge Regionale, è tenuto a trasmettere semestralmente all’Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l’Osservatorio regionale risorse e servizi i dati e le informazioni relativi all’attività svolta necessari all’Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all’utente finale. In particolare, il Gestore è tenuto a trasmettere all’Osservatorio i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo articolo 29 (“Carta dei servizi”).
Articolo 27 (Requisiti del Gestore)
1. Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all’Autorità ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.
2. Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni sostanziali, derivanti da conferimento di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo l’intenzione di eseguire siffatte operazioni all’Autorità, la quale, se non vi si oppongano gravi motivi, rilascia la propria autorizzazione. L’autorizzazione si ha per rilasciata se l’Autorità non esprime alcuna determinazione entro il termine di [•] ([•]) giorni dalla comunicazione di cui al presente paragrafo. Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al presente paragrafo in assenza della preventiva autorizzazione dell’Autorità.
Articolo 28 (Regolamento di utenza)
1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal regolamento di utenza (di seguito il “Regolamento”) allegato al presente Contratto di Servizio sub “[•]”, nel quale, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso.
2. Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d’Ambito.
Articolo 29 (Carta dei servizi)
1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta dei servizi (di seguito la “Carta”), allegata al presente Contratto di Servizio sub “[•]”, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dall’Osservatorio regionale risorse e servizi.
2. Nel Piano d’Ambito sono indicati gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi previsti dalla Carta.
3. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, lettera h) della Legge Regionale, in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all’utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfetario; l’ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicate nella Carta.
4. In occasione della revisione periodica del Piano d’Ambito di cui al precedente paragrafo 3 dell’articolo 15 (“Piano d’Ambito e finanziamento”), la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali adeguamenti e miglioramenti concordati tra l’Autorità ed il Gestore. Le modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere concordate in sede di revisione del Piano d’Ambito.
5. La Carta contiene anche le modalità di gestione delle emergenze idriche e delle interruzioni di servizio.
6. Il Gestore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti.
7. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della Legge Regionale, trasmette la Carta al Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia ed all’Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l’Osservatorio regionale risorse e servizi. In caso di osservazioni formulate da parte dei predetti organismi, il Gestore si impegna a concordare con l’Autorità le modifiche della Carta volte a recepire tali osservazioni. Le modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere in ogni caso concordate, fra l’Autorità ed il Gestore, in sede di revisione del Piano d’Ambito.
Articolo 30 (Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue)
1. Entro il termine di [•] ([•]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, il Gestore sottopone alla approvazione dell’Autorità, e successivamente adotta, il regolamento che disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.
Articolo 31 (Manuale della sicurezza)
1. Entro il termine di [•] ([•]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, il Gestore sottopone alla approvazione dell’Autorità, e successivamente adotta, il manuale della sicurezza delle reti e degli impianti (anche con riferimento ad aspetti relativi a tecniche antintrusione ed antiterrorismo) nonché per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.
Articolo 32 (Manuale della qualità)
1. Entro il termine di [•] ([•]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, il Gestore sottopone alla approvazione dell’Autorità, e successivamente adotta, il manuale della qualità per l’erogazione dei servizi affidati.
2. In alternativa il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità sui servizi erogati.
Articolo 33 (Piano di ricerca e riduzione delle perdite)
1. Entro il termine di [•] ([•]) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, il Gestore sottopone alla approvazione dell’Autorità, e successivamente adotta, il piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie.
Capo V - Termine del Contratto di Servizio Articolo 34 (Durata dell’affidamento)
1. La durata dell’affidamento è di anni [•] ([•]) a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio.
2. Almeno [•] ([•]) mesi prima della scadenza del presente Contratto di Servizio, l’Autorità avvia le procedure per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi della normativa vigente.
3. Il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione dei servizi fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio Idrico Integrato, fermo restando che l’Autorità dovrà rimborsare al Gestore medesimo i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente.
Articolo 35 (Risoluzione e recesso)
1. Il presente Contratto di Servizio si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., in caso di:
a) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
b) cessione o sub-concessione, anche parziale, della gestione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi del precedente articolo 4 (“Divieto di sub-concessione”);
c) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento d’azienda senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità ai sensi del precedente articolo 27 (“Requisiti del Gestore”);
d) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi del successivo paragrafo 3 dell’articolo 36 (“Cauzione”).
2. L’Autorità potrà inoltre decidere la risoluzione del presente Contratto di Servizio in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione dei servizi affidati e di inadempienze di particolare gravità ai disposti del medesimo Contratto di Servizio, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore.
3. Nei casi di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., l’Autorità, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto del Contratto di Servizio.
4. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l’Autorità avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui al successivo articolo 36 (“Cauzione”), salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, lettera d), l’Autorità avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di cauzione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l’ammontare complessivo della cauzione stabilito ai sensi del successivo paragrafo 1 dell’articolo 36 (“Cauzione”) e le somme effettivamente a disposizione dell’Autorità a titolo di cauzione.
5. L’Autorità potrà recedere dal presente Contratto di Servizio, previa comunicazione scritta debitamente motivata, in caso di:
a) eventi o atti che determinino la perdita dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore ovvero una loro diminuzione tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole sulla gestione dei servizi affidati, ancorché tali eventi o fatti siano stati previamente comunicati ai sensi del precedente articolo 27 (“Requisiti del Gestore”);
b) fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali;
c) avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore;
d) disaccordo con la decisione del collegio di periti ai sensi del precedente paragrafo 6 dell’articolo 15 (“Piano d’Ambito e finanziamento”).
6. Il Gestore potrà recedere dal presente Contratto di Servizio, previa comunicazione scritta debitamente motivata, solo in caso di disaccordo con la decisione del collegio di periti ai sensi del precedente paragrafo 6 dell’articolo 15 (“Piano d’Ambito e finanziamento”).
7. In caso di risoluzione o di recesso, il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione dei servizi fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio Idrico Integrato, fermo restando che l’Autorità dovrà rimborsare al Gestore medesimo i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente.
8. Qualora il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l’Autorità, nei casi di cui al presente articolo, provvederà alla individuazione del nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato verificando, con l’ausilio delle banche finanziatrici, che tale soggetto abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
9. Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1246, comma 1, numero 4 cod. civ., alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all’altra.
Capo VI - Garanzie, sanzioni e contenzioso
Articolo 36 (Cauzione)
1. Il Gestore ha costituito una cauzione, a favore dell’Autorità, di importo pari a [•] € ([•] Euro) [pari al [•] ([•])% del fatturato di esercizio previsto] secondo le modalità e le condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche.
2. L’Autorità, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla cauzione di cui al paragrafo precedente l’ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 38 (“Penalizzazioni”).
3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell’Autorità.
Articolo 37 (Assicurazioni)
1. Il Gestore ha l’obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi fino ad un massimale pari a [•] € ([•] Euro).
2. Il Gestore ha inoltre l’obbligo di assicurare, con una compagnia di primaria importanza, i beni strumentali all’erogazione dei servizi contro i rischi di calamità naturali. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.
Articolo 38 (Penalizzazioni)
1. Al Gestore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, le penalizzazioni previste dal presente articolo:
a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra il [•] ([•])% ed il [•] ([•])% del fatturato determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo per ogni mese di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra il [•] ([•])% ed il [•] ([•])% del fatturato determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo per ogni mese di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
c) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con la Carta, una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) € (Euro) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) della Legge Regionale.
2. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni all’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi ai sensi dell’articolo 26 (“Ulteriori comunicazioni all’Osservatorio regionale”), l’Autorità applica al Gestore una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) € (Euro) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b) della Legge Regionale. L’Autorità devolve le somme incassate alla Regione ai sensi dell’articolo 54, comma 3, lettera a) della Legge Regionale.
3. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 25 (“Comunicazione dati sui servizi”) ovvero in caso di diniego o di impedimento all’accesso da parte del Gestore ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 24 (“Controllo da parte dell’Autorità”), l’Autorità applica al Gestore medesimo una sanzione compresa fra il [•] ([•])% ed il [•] ([•])% del fatturato determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore, salvo i casi di caso fortuito o forza maggiore.
4. Le modalità di determinazione dei presupposti e di pagamento delle penalizzazioni sono precisate dal capitolo 31 (“Penali”) del Disciplinare.
Articolo 39 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)
1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l’igiene o la sicurezza pubblica, l’Autorità potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. L’adozione delle misure di cui al paragrafo precedente deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l’Autorità contesta al Gestore l’inadempienza riscontrata, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell’inadempienza medesima.
3. Nel caso in cui il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l’Autorità adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti di concerto con le banche finanziatrici e verificherà, con l’ausilio delle medesime banche, che il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
4. Tutti gli oneri conseguenti all’adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.
Articolo 40 (Clausola compromissoria)
1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto di Servizio - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all’esercizio del Servizio Idrico Integrato – saranno risolte, esperito ogni tentativo di amichevole composizione, a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo fra esse o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di [•], su ricorso della parte più diligente, previo avviso all’altra.
2. Il Collegio Arbitrale emetterà giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli articoli 806 e segg. cod. proc. civ..
3. L’insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con il presente Contratto di Servizio ed in particolare l’obbligo del Gestore di proseguire nella erogazione del Servizio Idrico Integrato.
4. La sede dell’arbitrato sarà [•].
Capo VII – Disposizioni finali Articolo 41 (Imposte, tasse, canoni)
1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali, ivi comprese le imposte relative agli immobili.
Articolo 42 (Spese contrattuali)
1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.
Articolo 43 (Disposizioni transitorie e finali)
1. I rapporti tra le Parti attinenti all’esecuzione del presente Contratto di Servizio sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto di Servizio, le Parti fanno rinvio alla Legge Quadro, alla Legge Regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici.
3. Il Gestore elegge il proprio domicilio in [•], via [•].
Articolo 44 (Allegati)
1. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto, del presente Contratto di Servizio.
2. Sono allegati al presente Contratto di Servizio:
a) Delibera di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
b) Mappa di individuazione del perimetro amministrativo di competenza del Gestore;
c) Disciplinare tecnico;
d) Elenco dei contratti strumentali all’esercizio del Servizio Idrico Integrato;
e) Misure di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori;
f) Delibera per il riparto dei proventi tariffari;
g) Inventario dei beni affidati in concessione al Gestore;
h) Inventario dei beni di proprietà del Gestore;
i) Elenco delle immobilizzazioni, attività e passività pregresse;
j) Elenco nominativo del personale da trasferire e relative mansioni;
k) Piano d’Ambito;
l) Regolamento di utenza;
m) Carta dei servizi.