Convenzione delle Nazioni Unite
Convenzione delle Nazioni Unite
sui contratti di compravendita internazionale di merci
Conclusa a Vienna l’11 aprile 1980
Approvata dall’Assemblea federale il 6 ottobre 19891
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 21 febbraio 1990 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° marzo 1991
Gli Stati partecipi della presente Convenzione,
visti gli obiettivi generali iscritti nelle risoluzioni relative all’instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, adottate dall’Assemblea generale nella sua sesta sessione ordinaria;
considerato che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell’uguaglianza e dei mutui vantaggi è un elemento importante nel promovimento di relazioni amiche- voli fra gli Stati;
ritenuto che l’adozione di regole uniformi applicabili ai contratti di compravendita internazionale di merci e compatibili con i diversi sistemi sociali, economici e giuri- dici contribuirà all’eliminazione degli ostacoli giuridici agli scambi internazionali e favorirà lo sviluppo del commercio internazionale,
hanno convenuto quanto segue:
Parte prima:
Campo d’applicazione e disposizioni generali
Capitolo I:
Campo d’applicazione
Art. 1
1 La presente Convenzione è applicabile ai contratti di compravendita di merci tra parti che hanno stabile organizzazione in Stati diversi:
a) se tali Stati sono Stati contraenti; o
b) se le norme di diritto internazionale privato sfociano nell’applicazione della legge di uno Stato contraente.
2 Non si tiene conto del fatto che le parti hanno stabile organizzazione in Stati diversi se tale fatto non risulta né dal contratto, né da transazioni anteriori tra le parti, né da informazioni fornite dalle stesse in un momento qualsiasi prima della conclusione o in occasione della conclusione del contratto.
RU 1991 307; FF 1989 I 601
1 RU 1991 306
3 Né la cittadinanza delle parti né il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto sono presi in considerazione per l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 2
La presente Convenzione non disciplina la compravendita:
a) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un momento qualsiasi prima della conclusione o in occasione della conclusione del contratto, non abbia saputo né abbia potuto sapere che queste merci erano acquistate per tale uso;
b) all’incanto;
c) su pignoramento o sulla base di altre misure giudiziarie;
d) di valori mobiliari, effetti commerciali e monete;
e) di navi, battelli, veicoli a cuscino d’aria o aeromobili;
f) d’elettricità.
Art. 3
1 Sono considerate compravendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o da produrre, a meno che la parte che ordina le stesse non sia tenuta a fornire una porzione essenziale degli elementi materiali necessari a tale fabbricazione o produzione.
2 La presente Convenzione non si applica ai contratti nei quali la porzione preponde- rante dell’obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d’opera o di altri servizi.
Art. 4
La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di compravendita e i diritti e gli obblighi che un tale contratto fa sorgere tra il venditore e il compratore. In particolare, salvo disposizione contraria esplicita della presente Convenzione, questa non concerne:
a) la validità del contratto o di singole disposizioni del contratto o la validità degli usi;
b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute.
Art. 5
La presente Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore per morte o lesioni corporali causate dalla merce a una persona.
Art. 6
Le parti possono escludere l’applicazione della presente Convenzione o, fatte salve le disposizioni dell’articolo 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti.
Capitolo II:
Disposizioni generali
Art. 7
1 Per l’interpretazione della presente Convenzione sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuoverne l’uniformità dell’applicazione come pure d’assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale.
2 Le questioni concernenti le materie disciplinate dalla presente Convenzione non esplicitamente decise dalla stessa sono regolate secondo i principi generali ai quali essa s’ispira o, in mancanza di tali principi, conformemente alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato.
Art. 8
1 Ai fini della presente Convenzione, le indicazioni e gli altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo l’intenzione di quest’ultima, se l’altra parte conosceva o non poteva ignorare tale intenzione.
2 Se il capoverso 1 non è applicabile, le indicazioni e gli altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che avrebbe dato loro una persona ragionevole della stessa qualità dell’altra parte, posta nella stessa situazione.
3 Onde appurare l’intenzione di una parte o il parere che avrebbe avuto una persona ragionevole, occorre tenere conto delle circostanze pertinenti, in special modo delle trattative che possono essere avvenute tra le parti, delle abitudini che si sono stabilite fra esse e di qualsiasi comportamento ulteriore delle parti.
Art. 9
1 Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno aderito e dalle abitudini che si sono stabilite fra esse.
2 Salvo convenzione contraria tra le parti, queste sono ritenute essersi tacitamente ri- ferite nel contratto e per la sua conclusione agli usi di cui erano a conoscenza o dei quali avrebbero dovuto avere conoscenza e che, nel commercio internazionale, sono ampiamente conosciuti e regolarmente rispettati dalle parti in contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
Art. 10
Ai fini della presente Convenzione:
a) se una parte ha più di una stabile organizzazione, è determinante quella che ha la relazione più stretta con il contratto e la sua esecuzione, tenuto conto delle circostanze conosciute dalle parti o dalle stesse prese in considerazione in un momento qualsiasi prima o all’atto della conclusione del contratto;
b) se una parte non ha stabile organizzazione, è determinante la residenza abi- tuale.
Art. 11
Il contratto di compravendita non dev’essere necessariamente concluso o constatato per iscritto e non soggiace ad alcuna altra condizione di forma. Esso può essere pro- vato in qualsiasi maniera, anche per mezzo di testimoni.
Art. 12
Le disposizioni dell’articolo 11, dell’articolo 29 e della seconda parte della presente Convenzione, autorizzanti una forma diversa da quella scritta sia per la conclusione o per la modificazione o la risoluzione amichevole di un contratto di compravendita, sia per un’offerta, un’accettazione o altra manifestazione d’intenzione, non si applicano se una parte ha stabile organizzazione in uno Stato contraente che ha fatto una dichia- razione conforme all’articolo 96 della presente Convenzione. Le parti non possono derogare al presente articolo né modificarne gli effetti.
Art. 13
Ai fini della presente Convenzione, il termine «scritto» comprende anche le comuni- cazioni inviate per telegramma o telex.
Parte II:
Conclusione del contratto
Art. 14
1 La proposta di concludere un contratto, rivolta a una o più persone determinate, co- stituisce un’offerta se è sufficientemente precisa e se indica la volontà dell’autore di essere vincolato in caso d’accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa se designa le merci e, esplicitamente o implicitamente, fissa quantità e prezzo o fornisce indicazioni che permettano di determinarli.
2 Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata soltanto un invito all’offerta, a meno che il proponente non abbia chiaramente indicato il contrario.
Art. 15
1 Un’offerta esplica i suoi effetti dal momento in cui perviene al destinatario.
2 Un’offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se il ritiro giunge al destinatario prima dell’offerta stessa o contemporaneamente.
Art. 16
1 Fino alla conclusione del contratto, un’offerta può essere revocata se la revoca giunge al destinatario prima che questi abbia spedito un’accettazione.
2 Un’offerta non può tuttavia essere revocata:
a) se essa indica, fissando un termine determinato per l’accettazione o altrimenti, di essere irrevocabile;
b) se per il destinatario era ragionevole ritenere irrevocabile l’offerta e se ha agito di conseguenza.
Art. 17
Un’offerta, anche se irrevocabile, prende termine quando il rigetto perviene all’offe- rente.
Art. 18
1 Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indichi approvazione dell’offerta costituisce accettazione. Il silenzio o l’inazione non possono per sé valere come accettazione.
2 L’accettazione di un’offerta esplica i suoi effetti dal momento in cui l’indicazione dell’approvazione perviene all’offerente. L’accettazione non esplica effetti se l’indi- cazione dell’approvazione non perviene all’offerente entro il termine stipulato o, in mancanza di stipulazione, entro un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze della transazione e della rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dall’offerente. Un’offerta verbale dev’essere accettata immediatamente, a meno che le circostanze non implichino il contrario.
3 Tuttavia, se in virtù dell’offerta, delle abitudini instauratesi tra le parti o degli usi, il destinatario dell’offerta può indicare la sua approvazione compiendo un atto che si riferisce, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento del prezzo, senza comunicazione all’offerente, l’accettazione esplica i suoi effetti dal momento in cui tale atto è compiuto, sempre che ciò sia avvenuto entro i termini previsti dal capoverso precedente.
Art. 19
1 Una risposta tendente a essere accettazione di un’offerta, ma che contenga comple- menti, limitazioni o altre modificazioni è un rigetto dell’offerta e costituisce una con- tro-offerta.
2 Tuttavia, una risposta tendente a essere accettazione di un’offerta, ma che contenga elementi complementari o differenti che non alterano sostanzialmente le condizioni dell’offerta, costituisce accettazione, a meno che l’offerente, senza ritardi ingiustifi- cati, non rilevi le differenze verbalmente o non invii una comunicazione a tale scopo. Se non lo fa, le condizioni del contratto sono quelle dell’offerta, con le modificazioni contenute nell’accettazione.
3 Elementi complementari o differenti relativi in particolare al prezzo, al pagamento, alla qualità e alla quantità delle merci, al luogo e al momento della fornitura, alla por- tata della responsabilità di una parte nei confronti dell’altra o alla composizione delle controversie, sono considerati alterare sostanzialmente le condizioni dell’offerta.
Art. 20
1 Il termine d’accettazione fissato dall’offerente in un telegramma o in una lettera de- corre dal momento in cui il telegramma è rimesso per spedizione o alla data che risulta sulla lettera o, in mancanza di questa, alla data indicata sulla busta. Il termine d’accet- tazione che l’offerente fissa per telefono, telex o altri mezzi di comunicazione istan- tanea decorre dal momento in cui l’offerta perviene al destinatario.
2 I giorni festivi o non lavorativi che cadono durante il decorso del termine il d’accet- tazione sono contati nel calcolo di tale termine. Tuttavia, se la notificazione non può essere rimessa all’indirizzo dell’offerente l’ultimo giorno del termine perché tale giorno cade in un giorno festivo o non lavorativo nel luogo di stabile organizzazione dell’offerente, questo termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.
Art. 21
1 Un’accettazione tardiva produce tuttavia effetti in quanto accettazione ove, senza indugio, l’offerente ne informi verbalmente il destinatario o gli invii una comunica- zione a tale scopo.
2 Se la lettera o altro scritto contenente un’accettazione tardiva mostra di essere stato spedito in condizioni tali che, se la trasmissione fosse stata regolare, sarebbe perve- nuto tempestivamente all’offerente, l’accettazione tardiva produce effetti in quanto accettazione a meno che, senza indugio, l’offerente non informi verbalmente il desti- xxxxxxx dell’offerta di considerare la stessa estinta o non gli invii una comunicazione a tale scopo.
Art. 22
L’accettazione può essere ritirata se il ritiro perviene all’offerente prima del momento a partire dal quale l’accettazione avrebbe esplicato effetti o in tale momento.
Art. 23
Il contratto è concluso nel momento a partire dal quale l’accettazione di un’offerta esplica effetti conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 24
Ai fini della presente Convenzione, un’offerta, una dichiarazione d’accettazione o ogni altra manifestazione d’intenzione «perviene» al destinatario quando gli vien fatta verbalmente o è consegnata con qualsiasi altro mezzo al destinatario stesso, alla sua stabile organizzazione, al suo indirizzo postale o, se non vi è stabile organizzazione o indirizzo postale, alla sua residenza abituale.
Parte III:
Compravendita di merci
Capitolo I:
Disposizioni generali
Art. 25
Una violazione del contratto commessa da una delle parti è essenziale se causa all’altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di quello che questa parte era in diritto d’attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto siffatto risultato e che una persona ragionevole della stessa qualità, posta nella stessa situazione, pure non l’avrebbe previsto.
Art. 26
Una dichiarazione di scioglimento del contratto esplica effetti soltanto se è notificata all’altra parte.
Art. 27
Salvo disposizione contraria esplicita della presente parte della Convenzione, se una notificazione, richiesta o altra comunicazione è fatta da un contraente conformemente alla presente parte della Convenzione e con un mezzo appropriato alle circostanze, un ritardo o un errore nella trasmissione della comunicazione o il fatto che questa non sia pervenuta a destinazione non priva tale contraente del diritto di prevalersi della stessa.
Art. 28
Se, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, una parte ha il di- ritto di esigere dall’altra parte l’esecuzione di un’obbligazione, un tribunale è tenuto a ordinare l’esecuzione in natura soltanto se lo fa, in virtù del proprio diritto, per con- tratti di compravendita simili non disciplinati dalla presente Convenzione.
Art. 29
1 Un contratto può essere modificato o risolto con accordo amichevole tra le parti.
2 Un contratto scritto che contenga una disposizione secondo la quale ogni modifica- zione o risoluzione amichevole deve essere fatta per scritto non può essere oggetto di modificazione o risoluzione amichevole in altra forma. Tuttavia, il comportamento di una delle parti può impedire alla stessa d’invocare questa disposizione se l’altra parte si è fondata su tale comportamento.
Capitolo II:
Obblighi del venditore
Art. 30
Il venditore si impegna, nelle condizioni previste dal contratto e dalla presente Con- venzione, a fornire le merci, a trasferirne la proprietà e, se del caso, a consegnare i documenti relativi.
Sezione I:
Fornitura delle merci e consegna dei documenti
Art. 31
Se il venditore non è tenuto a fornire le merci in un altro luogo particolare, il suo obbligo di fornitura consiste:
a) ove il contratto di compravendita implichi un trasporto di merci, a rimettere le merci al primo trasportatore per trasmissione al compratore;
b) se, nei casi non contemplati nella lettera precedente, il contratto concerne una merce determinata o una cosa di genere che deve essere prelevata da una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e se, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, a mettere le merci a disposizione dell’acquirente in tale luogo;
c) negli altri casi, a mettere le merci a disposizione dell’acquirente nel luogo nel quale il venditore aveva stabile organizzazione al momento della conclusione del contratto.
Art. 32
1 Se, conformemente al contratto o alla presente Convenzione, il venditore rimette le merci a un trasportatore e se le merci non sono chiaramente identificate ai fini del contratto con l’apposizione di un segno distintivo sulle merci, con documenti di tra- sporto o con qualsiasi altro mezzo, il venditore deve comunicare al compratore la spe- dizione designando singolarmente le merci.
2 Se il venditore è tenuto a prendere disposizioni per il trasporto delle merci, deve concludere i contratti necessari affinché il trasporto avvenga fino al luogo previsto, con i mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e secondo le condizioni usuali per trasporti del genere.
3 Se il venditore stesso non è tenuto a sottoscrivere un’assicurazione di trasporto, deve fornire al compratore, dietro richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie alla conclusione di tale assicurazione.
Art. 33
Il venditore deve fornire le merci:
a) se una data è fissata dal contratto o è determinabile in base al contratto, a tale data;
b) se un periodo di tempo è fissato dal contratto o è determinabile in base al contratto, a un momento qualsiasi nel corso di tale periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta al compratore scegliere una data; o
c) in tutti gli altri casi, entro un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto.
Art. 34
Se il venditore è tenuto a consegnare i documenti relativi alle merci, deve farlo nel momento, nel luogo e nella forma previsti dal contratto. In caso di consegna anticipata, il venditore conserva, fino al momento previsto per la consegna, il diritto di accanto- nare tutti i vizi di conformità dei documenti, a condizione che l’esercizio di tale diritto non causi al compratore inconvenienti o spese sproporzionati. Il compratore ha tutta- via il diritto di chiedere risarcimento conformemente alla presente Convenzione.
Sezione II:
Conformità delle merci e diritti o pretese di terzi
Art. 35
1 Il venditore deve fornire merci la cui quantità, qualità e tipo corrispondono a quelli previsti dal contratto e il cui imballaggio o condizionamento corrispondono a quelli previsti dal contratto.
2 A meno che le parti non abbiano convenuto altrimenti, le merci sono conformi al contratto soltanto se:
a) sono adatte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso tipo;
b) sono adatte a ogni uso speciale portato esplicitamente o tacitamente a cono- scenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che non risulti dalle circostanze che il compratore non si sia rimesso alla compe- tenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole farlo da parte sua;
c) posseggono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all’acqui- rente come campione o modello;
d) sono imballate o condizionate secondo il modo abituale per le merci dello stesso tipo o, mancando un modo abituale, secondo la maniera atta a conser- varle e a proteggerle.
3 Il venditore non è responsabile, secondo il capoverso 2 lettere da a) a d), di un vizio di conformità della merce che il compratore conosceva o non poteva ignorare al mo- mento della conclusione del contratto.
Art. 36
1 Il venditore è responsabile, conformemente al contratto e alla presente Convenzione, di ogni vizio di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al com- pratore, anche se tale vizio risulta soltanto dopo questo momento.
2 Il venditore è pure responsabile di ogni vizio di conformità che interviene dopo il momento indicato nel capoverso precedente e che sia imputabile all’esecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compresa la violazione di una garanzia secondo la quale, durante un certo periodo, le merci restano adatte al loro uso normale o a un uso spe- ciale o conservano qualità o caratteristiche specifiche.
Art. 37
In caso di fornitura anticipata, il venditore ha il diritto, fino alla data prevista per la fornitura, sia di fornire un articolo o una quantità mancante, o merci nuove in sostitu- zione delle merci non conformi al contratto, sia di accantonare ogni vizio di confor- mità delle merci, a condizione che l’esercizio di tale diritto non causi al compratore inconvenienti o spese sproporzionati. Il compratore ha tuttavia il diritto di chiedere risarcimento conformemente alla presente Convenzione.
Art. 38
1 Il compratore deve esaminare le merci o farle esaminare entro il termine più breve possibile, come permesso dalle circostanze.
2 Se il contratto implica un trasporto di merci, l’esame può essere differito fino all’ar- rivo a destinazione.
3 Se le merci sono dirottate o rispedite a cura del compratore senza che questi abbia avuto sufficiente possibilità di esaminarle e se, al momento della conclusione del con- tratto, il venditore conosceva o doveva conoscere la possibilità di tale dirottamento o di tale rispedizione, l’esame può essere differito fino all’arrivo delle merci alla nuova destinazione.
Art. 39
1 Il compratore perde il diritto di prevalersi di un vizio di conformità se non lo denun- cia al venditore, precisando la natura di tale vizio, entro un termine ragionevole a par- tire dal momento nel quale l’ha rilevato o avrebbe dovuto rilevarlo.
2 Il compratore perde in ogni caso il diritto di prevalersi di un vizio di conformità se non lo denuncia il più tardi entro un termine di due anni a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale termine non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.
Art. 40
Il venditore non può prevalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il vizio di conformità concerne fatti che egli conosceva o non poteva ignorare e che non ha rive- lato al compratore.
Art. 41
Il venditore deve fornire le merci libere da diritti o pretese di un terzo, a meno che il compratore non accetti le merci in tali condizioni. Se però tali diritti o pretese sono basati sulla proprietà industriale o su altra proprietà intellettuale, l’obbligo del vendi- tore è retto dall’articolo 42.
Art. 42
1 Il venditore deve fornire le merci libere da diritti o pretese di un terzo basati sulla proprietà industriale o su altra proprietà intellettuale che conosceva o non poteva igno- rare al momento della conclusione del contratto, a condizione che tali diritti o pretese siano basati sulla proprietà industriale o su altra proprietà intellettuale:
a) in virtù della legge dello Stato nel quale le merci devono essere rivendute o usate, se le parti hanno previsto, al momento della conclusione del contratto, che le merci sarebbero rivendute o usate in tale Stato; o
b) in tutti gli altri casi, in virtù della legge dello Stato nel quale il compratore ha stabile organizzazione.
2 Nei casi seguenti, il venditore non è vincolato dall’obbligo previsto al capoverso 1:
a) al momento della conclusione del contratto, il compratore conosceva o non poteva ignorare l’esistenza del diritto o della pretesa; o
b) se il diritto o la pretesa risulta dal fatto che il venditore si è conformato ai piani tecnici, disegni, formule o altri dati analoghi forniti dal compratore.
Art. 43
1 Il compratore perde il diritto di prevalersi delle disposizioni degli articoli 41 e 42 se non denuncia al venditore il diritto o la pretesa del terzo, precisando la natura di tale diritto o di tale pretesa, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ne ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza.
2 Il venditore non può prevalersi delle disposizioni del capoverso 1 se conosceva il diritto o la pretesa del terzo e la relativa natura.
Art. 44
Nonostante le disposizioni degli articoli 39 capoverso 1 e 43 capoverso 1, il compra- tore può ridurre il prezzo conformemente all’articolo 50 o chiedere risarcimento, fatta eccezione per il lucro cessante se ha una scusa ragionevole per aver omesso la denun- cia richiesta.
Sezione III:
Diritti del compratore in caso di violazione del contratto da parte del venditore
Art. 45
1 Se il venditore non adempie uno qualsiasi degli obblighi risultanti per lui dal con- tratto di compravendita o dalla presente Convenzione, il compratore può:
a) esercitare i diritti previsti dagli articoli 46 a 52;
b) chiedere risarcimento giusta gli articoli 74 a 77.
2 Il compratore non perde il diritto di chiedere risarcimento per il fatto di esercitare altri diritti che gli competono.
3 Se il compratore esercita uno dei diritti di cui dispone in caso di violazione del con- tratto, nessun giudice o arbitro può accordare al venditore un termine suppletivo.
Art. 46
1 Il compratore può esigere dal venditore l’adempimento degli obblighi, a meno che non abbia esercitato un diritto incompatibile con tale esigenza.
2 Se le merci non sono conformi al contratto, il compratore può esigere dal venditore la fornitura di sostituzione soltanto se il vizio di conformità costituisce una violazione essenziale del contratto e se tale fornitura è chiesta nel momento della denuncia del vizio di conformità, conformemente all’articolo 39 o entro un termine ragionevole da tale denuncia.
3 Se le merci non sono conformi al contratto, il compratore può esigere dal venditore che accantoni il vizio di conformità, a meno che ciò non sia irragionevole tenuto conto di tutte le circostanze. La riparazione dev’essere chiesta al momento della denuncia del vizio di conformità, conformemente all’articolo 39 o entro un termine ragionevole da tale denuncia.
Art. 47
1 Il compratore può impartire al venditore un termine suppletivo di durata ragionevole per l’adempimento degli obblighi.
2 A meno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che l’informi che quest’ul- timo non adempirà gli obblighi entro il termine impartito, il compratore non può, prima che sia spirato tale termine, esercitare alcuno dei diritti di cui dispone in caso di violazione del contratto. Il compratore non perde tuttavia, per tale ragione, il diritto di chiedere risarcimento per remora nell’adempimento.
Art. 48
1 Fatto salvo l’articolo 49, il venditore può, anche dopo la data della fornitura, accan- tonare a sue spese ogni vizio d’adempimento degli obblighi, a condizione che questo
fatto non sia fonte di un ritardo irragionevole e non causi al compratore né inconve- nienti irragionevoli né incertezza a proposito del rimborso da parte del venditore delle spese fatte dal compratore. Il compratore conserva tuttavia il diritto di chiedere risar- cimento conformemente alla presente Convenzione.
2 Se il venditore chiede all’acquirente di fargli sapere se accetta l’adempimento e se il compratore non gli risponde entro un termine ragionevole, il venditore può adempiere gli obblighi entro il termine che ha indicato nella sua domanda. Il compratore non può, prima che sia spirato tale termine, esercitare un mezzo incompatibile con l’adempi- mento da parte del venditore.
3 Se il venditore notifica al compratore l’intenzione di adempiere gli obblighi entro un termine determinato, egli è ritenuto chiedere al compratore di fargli conoscere la de- cisione conformemente al capoverso 2.
4 Una domanda o una notifica fatta dal venditore in virtù dei capoversi 2 o 3 del pre- sente articolo ha effetti soltanto se essa è ricevuta dall’acquirente.
Art. 49
1 Il compratore può dichiarare sciolto il contratto:
a) se l’inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o
b) in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il ter- mine suppletivo impartito dal compratore conformemente all’articolo 47 ca- poverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito.
2 Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l’ha fatto valere:
a) in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta;
b) in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragione- vole:
i) a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere cono- scenza di tale violazione;
ii) spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all’articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o
iii) spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all’articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l’adempimento.
Art. 50
Se le merci non sono conformi al contratto, che il prezzo sia stato pagato o non ancora pagato, il compratore può ridurre il prezzo in proporzione alla differenza tra il valore
che le merci effettivamente fornite avevano al momento della fornitura e il valore che le merci conformi al contratto avrebbero avuto a quel momento. Se tuttavia il vendi- tore accantona un vizio d’adempimento degli obblighi secondo l’articolo 37 o l’arti- colo 48 o se il compratore rifiuta di accettare l’adempimento da parte del venditore conformemente a tali articoli, il compratore non può ridurre il prezzo.
Art. 51
1 Se il venditore fornisce soltanto una parte delle merci o se soltanto una parte delle merci fornite è conforme al contratto, gli articoli da 46 a 50 si applicano per quanto concerne la parte mancante o non conforme.
2 Il compratore può dichiarare sciolto il contratto soltanto se l’inadempimento parziale o la fornitura non conforme al contratto costituisce una violazione essenziale del con- tratto.
Art. 52
1 Se il venditore fornisce le merci prima della data fissata, il compratore ha la facoltà di accettare o di rifiutare la fornitura.
2 Se il venditore fornisce una quantità superiore a quella prevista dal contratto, il com- pratore può accettare o rifiutare la fornitura della quantità eccedente. Se il compratore accetta la fornitura totale o parziale della quantità eccedente, deve pagarla secondo il prezzo fissato nel contratto.
Capitolo III:
Obblighi del compratore
Art. 53
Il compratore è obbligato, nelle condizioni previste dal contratto e dalla presente Con- venzione, a pagare il prezzo e ad accettare la fornitura.
Sezione I:
Pagamento del prezzo
Art. 54
L’obbligo del compratore di pagare il prezzo comprende quello di prendere le misure e di compiere le formalità destinate a permettere il pagamento del prezzo che sono previste dal contratto o dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 55
Se la vendita è validamente conclusa senza che il prezzo delle merci vendute sia stato fissato nel contratto esplicitamente o implicitamente o da una disposizione che per- metta di determinarlo, le parti, salvo indicazioni contrarie, sono ritenute essersi taci- tamente riferite al prezzo abitualmente praticato al momento della conclusione del contratto, nel ramo commerciale considerato, per le stesse merci vendute in circo- stanze comparabili.
Art. 56
Se il prezzo è fissato secondo il peso delle merci, in caso di dubbio è il peso netto a determinare tale prezzo.
Art. 57
1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore:
a) alla stabile organizzazione del venditore; o
b) se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna.
2 Il venditore deve sopportare qualsiasi aumento delle spese accessorie al pagamento risultanti dal cambiamento della stabile organizzazione dopo la conclusione del con- tratto.
Art. 58
1 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, deve effettuare il pagamento non appena, conformemente al contratto e alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rap- presentativi delle merci. Il venditore può fare del pagamento una condizione della consegna delle merci o dei documenti.
2 Se il contratto implica un trasporto delle merci, il venditore può farne la spedizione a condizione che le merci o i documenti rappresentativi saranno consegnati al com- pratore soltanto dietro pagamento del prezzo.
3 Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo prima di avere avuto la possibilità di esaminare le merci, a meno che le modalità di fornitura o di pagamento convenute tra le parti non gli lascino tale possibilità.
Art. 59
Il compratore deve pagare il prezzo alla data fissata nel contratto o risultante dal con- tratto e dalla presente Convenzione, senza che occorra alcuna domanda o altra forma- lità da parte del venditore.
Sezione II:
Accettazione
Art. 60
L’obbligo del compratore di accettare la fornitura consiste:
a) nel compiere tutti gli atti che si possono ragionevolmente attendere da lui onde permettere al venditore di effettuare la fornitura, e
b) nel ritirare la merce.
Sezione III:
Diritti del venditore in caso di violazione del contratto da parte del compratore
Art. 61
1 Se il compratore non adempie uno degli obblighi risultanti per lui dal contratto o dalla presente Convenzione, il venditore può:
a) esercitare i diritti previsti dagli articoli 62 a 65;
b) chiedere risarcimento giusta gli articoli 74 a 77.
2 Il venditore non perde il diritto di chiedere risarcimento per il fatto di esercitare altri diritti che gli competono.
3 Se il venditore esercita uno dei diritti di cui dispone in caso di violazione del con- tratto, nessun giudice o arbitro può accordare al compratore un termine suppletivo.
Art. 62
Il venditore può esigere dal compratore il pagamento del prezzo, l’accettazione della fornitura o l’adempimento degli altri obblighi del compratore, a meno che non abbia esercitato un diritto incompatibile con tali esigenze.
Art. 63
1 Il venditore può impartire al compratore un termine suppletivo di durata ragionevole per l’adempimento degli obblighi.
2 A meno che non abbia ricevuto dal compratore una notifica che l’informi che que- st’ultimo non adempirà gli obblighi entro il termine impartito, il venditore non può, prima che sia spirato tale termine, esercitare alcuno dei diritti di cui dispone in caso di violazione del contratto. Il venditore non perde tuttavia, per tale ragione, il diritto di chiedere risarcimento per remora nell’adempimento.
Art. 64
1 Il venditore può dichiarare sciolto il contratto:
a) se l’inadempimento da parte del compratore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essen- ziale del contratto; o
b) se il compratore non adempie l’obbligo di pagare il prezzo o di accettare la fornitura entro il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all’articolo 63 capoverso 1 o se dichiara che non lo farà entro il termine così impartito.
2 Tuttavia, ove il compratore abbia pagato il prezzo, il venditore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto, se non l’ha fatto valere:
a) in caso di adempimento tardivo da parte del compratore, prima di aver avuto notizia dell’adempimento; o
b) in caso di violazione da parte del compratore diversa dall’adempimento tar- divo, entro un termine ragionevole:
i) a partire dal momento nel quale il venditore ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; o
ii) spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all’articolo 63 capoverso 1 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non adempirà i suoi obblighi entro tale termine suppletivo.
Art. 65
1 Se il contratto prevede che il compratore deve specificare forma, misura o altre ca- ratteristiche delle merci e se il compratore non effettua tale specificazione alla data convenuta o entro un termine ragionevole a partire dalla ricevuta di una domanda del venditore, quest’ultimo può, senza pregiudizio per tutti gli altri diritti che possono competergli, effettuare lui stesso tale specificazione secondo i bisogni del compratore di cui può avere conoscenza.
2 Se il venditore stesso effettua la specificazione, deve farne conoscere le modalità al compratore e impartirgli un termine ragionevole per una specificazione diversa. Se, ricevuta la comunicazione del venditore, il compratore non utilizza questa possibilità entro il termine così impartito, la specificazione effettuata dal venditore è definitiva.
Capitolo IV:
Trasferimento dei rischi
Art. 66
La perdita o il deterioramento delle merci sopraggiunti dopo il trasferimento dei rischi al compratore non libera quest’ultimo dall’obbligo di pagare il prezzo, a meno che tali eventi non siano dovuti a fatti del venditore.
Art. 67
1 Se il contratto di vendita implica un trasporto di merci e il venditore non è tenuto a consegnarli in un luogo determinato, i rischi sono trasferiti al compratore a partire dalla consegna delle merci al primo trasportatore per trasmissione al compratore con- formemente al contratto di vendita. Se il venditore è tenuto a consegnare le merci a un trasportatore in un luogo determinato, i rischi non sono trasferiti al compratore fintanto che le merci non sono state consegnate al trasportatore in questo luogo. Il fatto che il venditore sia autorizzato a conservare i documenti rappresentativi delle merci non ha effetti sul trasferimento dei rischi.
2 Tuttavia, i rischi non sono trasferiti al compratore fintanto che le merci non sono state chiaramente identificate ai fini del contratto, con l’apposizione di un segno di- stintivo sulle merci, con documenti di trasporto, con una comunicazione fatta perve- nire al compratore o con qualsiasi altro mezzo.
Art. 68
Per quanto concerne le merci vendute nel corso del trasporto, i rischi sono trasferiti al compratore a partire dal momento della conclusione del contratto. Tuttavia, se le cir- costanze lo esigono, i rischi sono a carico del compratore a contare dal momento nel quale le merci sono state consegnate al trasportatore che ha emesso i documenti rile- vanti il contratto di trasporto. Se però, al momento della conclusione del contratto di vendita, il venditore aveva conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza del fatto che le merci erano state perdute o deteriorate e se non ne ha informato il compratore, la perdita o il deterioramento sono a carico del venditore.
Art. 69
1 Nei casi non disciplinati dagli articoli 67 e 68, i rischi sono trasferiti al compratore non appena questi ritira la merce o, se non lo fa in tempo debito, a partire dal momento in cui le merci sono poste a sua disposizione ed egli commette una violazione del contratto non accettando la fornitura.
2 Se però il compratore è tenuto a ritirare le merci in un luogo diverso dalla stabile organizzazione del venditore, i rischi sono trasferiti non appena la fornitura è dovuta e l’acquirente sa che le merci sono poste a sua disposizione in questo luogo.
3 Se la vendita concerne merci non ancora individualizzate, le merci sono considerate essere state poste a disposizione del compratore soltanto dopo essere state chiaramente identificate ai fini del contratto.
Art. 70
Se il venditore ha commesso una violazione essenziale del contratto, le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 non toccano i diritti di cui il compratore dispone in virtù di tale violazione.
Capitolo V:
Disposizioni comuni agli obblighi del venditore e del compratore
Sezione I:
Violazione anticipata del contratto e contratti relativi a forniture successive
Art. 71
1 Una parte può differire l’esecuzione degli obblighi ove risulti, dopo la conclusione del contratto, che l’altra parte non adempirà una porzione essenziale dei suoi obblighi in ragione:
a) di una grave insufficienza nella capacità d’adempimento di questa parte della sua insolvibilità; o
b) della maniera in cui s’accinge ad adempiere o adempie il contratto.
2 Il venditore, se ha spedito la merce prima che risultino i motivi previsti nel capoverso 1, può opporsi alla consegna delle merci al compratore anche se quest’ultimo ha un documento che gli permette di ottenerle. Il presente capoverso concerne soltanto i di- ritti rispettivi del venditore e del compratore sulle merci.
3 La parte che differisce l’adempimento, prima o dopo la spedizione delle merci, deve inviare immediatamente una notificazione a tale effetto all’altra parte e procedere all’adempimento se l’altra parte fornisce assicurazioni sufficienti di buon adempi- mento degli obblighi.
Art. 72
1 Se prima della data dell’adempimento del contratto è evidente che una parte com- metterà una violazione essenziale del contratto, l’altra parte può dichiarare sciolto il contratto.
2 Se dispone del tempo necessario, la parte che ha l’intenzione di dichiarare sciolto il contratto deve notificarlo all’altra parte in condizioni ragionevoli onde permetterle di fornire assicurazioni sufficienti del buon adempimento degli obblighi.
3 Le disposizioni del capoverso 2 non sono applicabili se l’altra parte ha dichiarato che non adempirà i suoi obblighi.
Art. 73
1 Nei contratti a forniture successive, se l’inadempienza di una delle parti di un ob- bligo relativo a una fornitura costituisce una violazione essenziale del contratto per quanto concerne tale fornitura, l’altra parte può dichiarare sciolto il contratto per quanto concerne tale fornitura.
2 Se l’inadempienza di una delle parti di un obbligo relativo alla fornitura dà all’altra parte serie ragioni di pensare che vi sarà violazione essenziale del contratto per quanto concerne gli obblighi futuri, essa può dichiarare sciolto il contratto per l’avvenire, a condizione di farlo entro un termine ragionevole.
3 Il compratore che dichiara sciolto il contratto per quanto concerne una fornitura può, contemporaneamente, dichiararlo sciolto per le forniture già ricevute o per le forniture future se, in ragione della implicazione reciproca, tali forniture non possono essere utilizzate per gli scopi previsti dalle parti al momento della conclusione del contratto.
Sezione II:
Risarcimento
Art. 74
Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell’altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro ces- sante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva cono- scenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto.
Art. 75
Se il contratto è sciolto e se, in maniera ragionevole ed entro un termine ragionevole dopo lo scioglimento, il compratore ha proceduto a un acquisto sostitutivo o il vendi- tore a una vendita compensativa, la parte che chiede risarcimento può ottenere la dif- ferenza tra il prezzo del contratto e il prezzo dell’acquisto sostitutivo e della vendita compensativa, come pure qualsiasi altro risarcimento giusta l’articolo 74.
Art. 76
1 Se il contratto è sciolto e le merci hanno un prezzo corrente, la parte che chiede risarcimento può, se non ha proceduto a un acquisto sostitutivo o a una vendita com- pensativa a titolo dell’articolo 75, ottenere la differenza tra il prezzo fissato nel con- tratto e il prezzo corrente al momento dello scioglimento, come pure qualsiasi altro risarcimento giusta l’articolo 74. Tuttavia, se la parte che chiede risarcimento ha di- chiarato sciolto il contratto dopo avere preso possesso delle merci, è applicabile il prezzo corrente al momento della presa di possesso e non il prezzo corrente al mo- mento dello scioglimento.
2 Ai fini del capoverso 1, il prezzo corrente è quello del luogo nel quale la fornitura delle merci avrebbe dovuto essere effettuata o, se non vi è prezzo corrente in tale luogo, il prezzo corrente praticato in un altro luogo che risulta ragionevole prendere come luogo di riferimento, tenendo conto delle differenze nelle spese di trasporto delle merci.
Art. 77
La parte che invoca la violazione del contratto deve prendere misure adeguate alle circostanze, onde limitare la perdita, compreso il lucro cessante, risultante dalla vio-
lazione della Convenzione. Se essa si astiene dal farlo, la parte inadempiente può chie- dere una riduzione del risarcimento uguale all’ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata.
Sezione III:
Interessi
Art. 78
Se una parte non paga il prezzo o un’altra somma dovuta, l’altra parte ha diritto agli interessi su tale somma, senza pregiudizio del risarcimento che avrebbe avuto il diritto di chiedere in virtù dell’articolo 74.
Sezione IV:
Liberazione
Art. 79
1 Una parte non è responsabile dell’inadempienza di uno dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta a un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non si poteva ragionevolmente attendere che la prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, ch’essa la prevenisse o la superasse o che ne prevenisse o superasse le conseguenze.
2 Se l’inadempienza di una parte è dovuta all’inadempienza di un terzo che essa ha incaricato di adempiere in tutto o in parte il contratto, tale parte è liberata dalla sua responsabilità soltanto nel caso:
a) essa lo sia in virtù delle disposizioni del capoverso 1; e
b) il terzo stesso fosse liberato se le disposizioni del presente capoverso gli fos- sero applicate.
3 La liberazione prevista dal presente articolo produce effetti per la durata dell’impe- dimento.
4 La parte che non adempie deve avvertire l’altra parte dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità d’adempiere. Se la comunicazione non arriva a destinazione entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale la parte che non ha adempiuto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere l’impedimento, questa è obbli- gata a risarcire il danno insorto in ragione della mancata ricevuta.
5 Le disposizioni del presente articolo non vietano a una parte di esercitare diritti di- versi da quello di chiedere risarcimento in virtù della presente Convenzione.
Art. 80
Una parte non può invocare un’inadempienza dell’altra parte nella misura in cui tale inadempienza sia dovuta a un suo atto o a una sua omissione.
Sezione V:
Effetti dello scioglimento
Art. 81
1 Lo scioglimento del contratto libera le due parti dai loro obblighi, ad eccezione del risarcimento che può essere dovuto. Esso non ha effetti sulle stipulazioni del contratto relative al regolamento delle controversie o ai diritti e obblighi delle parti in caso di scioglimento.
2 La parte che ha adempiuto il contratto totalmente o parzialmente può esigere dall’al- tra parte restituzione di quanto essa ha fornito o pagato in adempimento del contratto. Se le due parti sono tenute a effettuare restituzioni, esse vi devono procedere simulta- neamente.
Art. 82
1 Il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto o di esigere dal vendi- tore la fornitura di merci di sostituzione ove gli sia impossibile restituire le merci in stato essenzialmente identico a quello nel quale le ha ricevute.
2 Il capoverso 1 non si applica:
a) se l’impossibilità di restituire le merci o di restituirle in uno stato essenzial- mente identico a quello nel quale il compratore le ha ricevute non è dovuta a un suo atto o a una sua omissione;
b) se le merci sono perite o si sono deteriorate, del tutto o in parte, in conseguenza dell’esame prescritto dall’articolo 38; o
c) se il compratore, prima del momento nel quale ha rilevato o avrebbe dovuto rilevare il vizio di conformità, ha venduto tutte o parte delle merci nel quadro di un’operazione commerciale normale o ha consumato o trasformato le merci, del tutto o in parte, conformemente all’uso normale.
Art. 83
Il compratore che ha perduto il diritto di dichiarare sciolto il contratto o di esigere dal venditore la fornitura di merci di sostituzione in virtù dell’articolo 82, conserva il di- ritto di invocare tutti gli altri diritti che gli competono in virtù del contratto e della presente Convenzione.
Art. 84
1 Se il venditore è tenuto a restituire il prezzo, deve anche pagare gli interessi sull’am- montare di tale prezzo a contare dal giorno del pagamento.
2 Il compratore deve al venditore l’equivalente di tutti i profitti che ha tratto dalle merci o da parte delle stesse:
a) se le deve restituire del tutto o in parte; o
b) se gli è impossibile restituire del tutto o in parte le merci o restituirle del tutto o in parte in uno stato essenzialmente identico a quello nel quale le ha rcevute e se tuttavia ha dichiarato sciolto il contratto o ha preteso dal venditore la for- nitura di merci di sostituzione.
Sezione VI:
Conservazione delle merci
Art. 85
Se il compratore tarda ad accettare la fornitura delle merci o se non ne paga il prezzo quando il pagamento del prezzo e la fornitura dovrebbero avvenire simultaneamente, il venditore, se possiede le merci o le ha sotto controllo, deve prendere le misure ra- gionevoli, in considerazione delle circostanze, onde assicurarne la conservazione. Egli è autorizzato a trattenere le merci fino a che abbia ottenuto dal compratore il rimborso delle spese ragionevoli.
Art. 86
1 Se il compratore ha ricevuto le merci e intende esercitare il diritto di rifiutarle in virtù del contratto o della presente Convenzione, deve prendere le misure ragionevoli, in considerazione delle circostanze, onde assicurarne la conservazione. Egli è autoriz- zato a trattenere le merci fino a che abbia ottenuto dal compratore il rimborso delle spese ragionevoli.
2 Se le merci spedite al compratore sono state messe a sua disposizione nel luogo di destinazione e se il compratore esercita il diritto di rifiutarle, egli deve prenderne pos- sesso per conto del venditore a condizione di poterlo fare senza pagamento del prezzo e senza inconvenienti o spese sproporzionate. Questa disposizione non si applica se il venditore è presente sul luogo della destinazione o se vi è in tale luogo una persona autorizzata a prendere in consegna le merci per suo conto. I diritti e gli obblighi del compratore che prende possesso delle merci in virtù del presente capoverso sono retti dal capoverso precedente.
Art. 87
La parte che è obbligata a prendere misure per assicurare la conservazione delle merci può depositare le stesse nei magazzini di un terzo a spese dell’altra parte, a condizione che le spese risultanti non siano sproporzionate.
Art. 88
1 La parte che deve assicurare la conservazione delle merci conformemente agli arti- coli 85 o 86 può vendere le stesse in qualsiasi modo appropriato, se l’altra parte ha procrastinato in maniera sproporzionata la presa di possesso o la ripresa delle merci o il pagamento del prezzo o delle spese di conservazione, premesso che comunichi per tempo all’altra parte l’intenzione di vendere.
2 Se le merci sono esposte a rapido deterioramento o se la conservazione dovesse cau- sare spese sproporzionate, la parte che è tenuta ad assicurarne la conservazione con- formemente agli articoli 85 o 86 deve adeguatamente impegnarsi a venderle. Nella misura del possibile, essa deve notificare all’altra parte l’intenzione di vendere.
3 La parte che vende le merci ha il diritto di trattenere sul provento della vendita un ammontare equivalente alle spese ragionevoli di conservazione e di vendita delle merci. Essa deve l’importo eccedente all’altra parte.
Parte IV:
Disposizioni finali
Art. 89
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato depositario della presente Convenzione.
Art. 90
La presente Convenzione non prevale su un accordo internazionale già concluso o da concludere che contenga disposizioni concernenti le materie regolate dalla presente Convenzione, a condizione che i contraenti abbiano stabile organizzazione negli Stati partecipi di tale accordo.
Art. 91
1 La presente Convenzione è aperta alla firma in occasione della seduta conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e resterà aperta alla firma di tutti gli Stati alla sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a Nuova York, fino al 30 settembre 1981.
2 La presente Convenzione sottostà alla ratificazione, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
3 La presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati che non sono Stati firmatari, a partire dalla data alla quale sarà aperta alla firma.
4 Gli strumenti di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione e d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 92
1 Ogni Stato contraente può, al momento della firma, della ratificazione, dell’accetta- zione, dell’approvazione o dell’adesione, dichiarare di non essere vincolato dalla se- conda parte della presente Convenzione o di non essere vincolato dalla terza parte della presente Convenzione.
2 Uno Stato contraente che, in virtù del capoverso 1, fa una dichiarazione relativa alla seconda parte o alla terza parte della presente Convenzione non è considerato Stato contraente ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della Convenzione, per le materie re- golate dalla parte della Convenzione alla quale si applica tale dichiarazione.
Art. 93
1 Ogni Stato contraente che comprende una o più unità territoriali nelle quali, secondo la sua costituzione, sistemi di diritto diversi s’applicano nelle materie regolate dalla presente Convenzione può, al momento della firma, della ratificazione, dell’accetta- zione, dell’approvazione o dell’adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unità territoriali o soltanto a una o a più delle stesse; esso può ad ogni momento modificare tale dichiarazione con una nuova dichiarazione.
2 Tali dichiarazioni devono essere notificate al depositario e devono indicare esplici- tamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.
3 Se, in virtù di una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo, la presente Convenzione si applica a una o più unità territoriali di uno Stato contraente, ma non a tutte, e se la stabile organizzazione di una parte è situata su tale Stato, questa stabile organizzazione è considerata, ai fini della presente Convenzione, come non situata in uno Stato contraente, a meno che non sia situata in un’unità territoriale alla quale si applica la Convenzione.
4 Se uno Stato contraente non fa dichiarazioni in virtù del capoverso 1 del presente articolo, la Convenzione si applica all’insieme del territorio di tale Stato.
Art. 94
1 Due o più Stati contraenti che, nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, applicano regole giuridiche identiche o analoghe possono, in ogni momento, dichia- rare che la Convenzione non si applica ai contratti di compravendita o alla loro con- clusione se le parti hanno la loro stabile organizzazione in questi Stati. Tali dichiara- zioni possono essere fatte congiuntamente o essere unilaterali e reciproche.
2 Uno Stato contraente che, nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, ap- plica regole giuridiche identiche o analoghe a quelle di uno o più Stati non contraenti può, in ogni momento, dichiarare che la Convenzione non si applica ai contratti di compravendita o alla loro conclusione se le parti hanno stabile organizzazione in tali Stati.
3 Se uno Stato al quale si riferisce una dichiarazione fatta in virtù del capoverso pre- cedente diviene in seguito Stato contraente, la dichiarazione menzionata ha, a partire dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di questo
nuovo Stato contraente, gli effetti di una dichiarazione fatta in virtù del capoverso 1, a condizione che il nuovo Stato contraente vi si associ o faccia una dichiarazione uni- laterale a titolo reciproco.
Art. 95
Ogni Stato può dichiarare, al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, di non essere vincolato dall’articolo 1 capoverso 1 lettera b) della presente Convenzione.
Art. 96
Ogni Stato contraente la cui legislazione esige che i contratti di compravendita siano conclusi o constatati per scritto può in ogni momento dichiarare conformemente all’ar- ticolo 12 che le disposizioni dell’articolo 11, dell’articolo 29 o della seconda parte della presente Convenzione che autorizzano una forma diversa dalla forma scritta per la conclusione, la modificazione o la risoluzione amichevole di un contratto di vendita o per un’offerta, un’accettazione o altra manifestazione d’intenzione, non si applicano se una parte ha stabile organizzazione in tale Stato.
Art. 97
1 Le dichiarazioni fatte in virtù della presente Convenzione in occasione della il firma sono soggette a conferma in occasione della ratificazione, dell’accettazione o dell’ap- provazione.
2 Le dichiarazioni e la conferma delle dichiarazioni devono essere fatte per scritto e notificate formalmente al depositario.
3 Le dichiarazioni prendono effetto alla data dell’entrata in vigore della presente Con- venzione nei confronti dello Stato dichiarante. Tuttavia, le dichiarazioni delle quali il depositario ha ricevuto notificazione formale dopo tale data prendono effetto il primo giorno del mese seguente la scadenza di un termine di sei mesi a contare dalla data della ricevuta da parte del depositario. Le dichiarazioni unilaterali e reciproche fatte in virtù dell’articolo 94 prendono effetto il primo giorno del mese che segue la sca- denza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevuta della prima dichiarazione da parte del depositario.
4 Ogni Stato che fa una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può in ogni momento ritirarla con una notificazione formale indirizzata per scritto al depositario. Il ritiro prende effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevuta della notificazione da parte del depositario.
5 Il ritiro di una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 94 rende caduche, a partire dalla data in cui prende effetto, tutte le dichiarazioni reciproche fatte da un altro Stato in virtù dello stesso articolo.
Art. 98
Sono ammesse soltanto le riserve esplicitamente autorizzate dalla presente Conven- zione.
Art. 99
1 La presente Convenzione entra in vigore, fatte salve le disposizioni del capoverso 6 del presente articolo, il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratificazione, d’accet- tazione, d’approvazione o d’adesione, compreso ogni strumento contenente una di- chiarazione fatta in virtù dell’articolo 92.
2 Se uno Stato ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del decimo strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, la Convenzione, ad eccezione della parte esclusa, entra in vigore nei con- fronti di tale Stato, fatte salve le disposizioni del capoverso 6 del presente articolo, il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’ade- sione.
3 Ogni Stato che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce e che è Stato partecipe della Convenzione concernente una legge uniforme sulle forma- zioni dei contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee conclusa all’Aia il 1° luglio 1964 (Convenzione dell’Aia del 1964 sulla formazione) o della Convenzione concernente una legge uniforme sulla compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee conclusa all’Aia il 1° luglio 1964 (Conven- zione dell’Aia del 1964 sulla vendita), o a queste due convenzioni, denuncia contem- poraneamente, secondo il caso, la Convenzione dell’Aia del 1964 sulla vendita o la Convenzione dell’Aia del 1964 sulla formazione, o queste due convenzioni, inviando a tale scopo una notificazione al Governo dei Paesi Bassi.
4 Ogni Stato contraente della Convenzione dell’Aia del 1964 sulla vendita che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce e che dichiara o ha dichiarato in virtù dell’articolo 92 di non essere vincolato dalla seconda parte della Convenzione, denuncia, al momento della ratificazione, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, la Convenzione dell’Aia del 1964 sulla vendita inviando a tale scopo una notificazione al Governo dei Paesi Bassi.
5 Ogni Stato contraente della Convenzione dell’Aia del 1964 sulla vendita che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce e che dichiara o ha dichiarato in virtù dell’articolo 92 di non essere vincolato dalla terza parte della Convenzione, denuncia, al momento della ratificazione, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, la Convenzione dell’Aia del 1964 sulla formazione inviando a tale scopo una notificazione al Governo dei Paesi Bassi.
6 Ai fini del presente articolo, le ratificazioni, accettazioni, approvazioni e adesioni effettuate per rapporto alla presente Convenzione da parte di Stati contraenti della Convenzione dell’Aia del 1964 sulla formazione o della Convenzione dell’Aia del 1964 sulla vendita prenderanno effetto soltanto alla data alla quale le denunce even- tualmente richieste da parte di tali Stati per rapporto a queste due convenzioni avranno esse stesse preso effetto. Il depositario della presente Convenzione si accorda con il Governo dei Paesi Bassi, depositario delle convenzioni del 1964, onde assicurare la coordinazione necessaria a tale scopo.
Art. 100
1 La presente Convenzione si applica alla formazione dei contratti conclusi in seguito a una proposta intervenuta dopo l’entrata in vigore della Convenzione per rapporto agli Stati contraenti menzionati all’articolo 1 capoverso 1 lettera a) o allo Stato con- traente menzionato all’articolo 1 capoverso 1 lettera b).
2 La presente Convenzione si applica unicamente ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore per rapporto agli Stati contraenti menzionati all’articolo 1 capoverso 1 lettera
a) o allo Stato contraente menzionato all’articolo 1 capoverso 1 lettera b).
Art. 101
1 Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, o la seconda o la terza parte della Convenzione, con una notificazione scritta indirizzata al depositario.
2 La denuncia prende effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevuta della notificazione da parte del depo- sitario. Se un termine più lungo per la denuncia è indicato nella notificazione, la denuncia prende effetto alla scadenza del termine in questione dopo la data di ricevuta della notificazione.
Fatto a Vienna, l’11 aprile millenovecentoottanta, in un solo esemplare di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo e russo sono ugualmente autentici.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 26 ottobre 20222
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) | Entrata in vigore | ||
Albania | 13 maggio | 2009 A | 1° giugno | 2010 |
Argentina* | 19 luglio | 1983 A | 1° gennaio | 1988 |
Armenia* | 2 dicembre | 2008 A | 1° gennaio | 2010 |
Australia* | 17 marzo | 1988 A | 1° aprile | 1989 |
Stati australiani e territori continentali australiani | 17 marzo | 1988 | 1° aprile | 1989 |
Territori australiani esteri, ad eccezione dell’Isola Christmas, delle Isole Cocos (Keeling) e delle Isole Xxxxxxx e Cartier | 17 marzo | 1988 | 1° aprile | 0000 |
Xxxxxxx | 29 dicembre | 1987 | 1° gennaio | 1989 |
Azerbaigian* | 3 maggio | 2016 A | 1° giugno | 2017 |
Bahrein | 25 settembre | 2013 A | 1° ottobre | 2014 |
Belarus* | 9 ottobre | 1989 A | 1° novembre | 0000 |
Xxxxxx | 31 ottobre | 1996 A | 1° novembre | 1997 |
Benin | 29 luglio | 2011 A | 1° agosto | 2012 |
Bosnia e Erzegovina | 12 gennaio | 1994 S | 6 marzo | 1992 |
Brasile | 4 marzo | 2013 A | 1° aprile | 0000 |
Xxxxxxxx | 9 luglio | 1990 A | 1° agosto | 1991 |
Burundi | 4 settembre | 1998 A | 1° ottobre | 1999 |
Camerun | 11 ottobre | 2017 A | 1° novembre | 2018 |
Canada* | 23 aprile | 1991 A | 1° maggio | 1992 |
Ceca, Repubblica | 30 settembre | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
Cile* | 7 febbraio | 1990 | 1° marzo | 1991 |
Cina* | 11 dicembre | 1986 | 1° gennaio | 1988 |
Hong Kong | 4 maggio | 2022 | 4 maggio | 2022 |
Cipro | 7 marzo | 2005 A | 1° aprile | 2006 |
Colombia | 10 luglio | 2001 A | 1° agosto | 2002 |
Congo (Kinshasa) | 11 giugno | 2014 A | 1° luglio | 2015 |
Xxxxx (Sud) | 17 febbraio | 2004 A | 1° marzo | 2005 |
Xxxxx del Nord* | 27 marzo | 2019 A | 1° aprile | 2020 |
Costa Rica | 12 luglio | 2017 A | 1° agosto | 0000 |
Xxxxxxx | 8 giugno | 1998 S | 8 ottobre | 1991 |
Cuba | 2 novembre | 1994 A | 1° dicembre | 1995 |
Danimarca* | 14 febbraio | 1989 | 1° marzo | 1990 |
Dominicana, Repubblica | 7 giugno | 2010 A | 1° luglio | 2011 |
2 RU 1991 307; 1993 2057; 1995 1215; 2004 3455; 2006 2021; 2009 1659; 2012 2553;
2014 2153; 2016 2891; 2018 877; 2020 485; 2022 624.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all’indirizzo seguente: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) | Entrata in vigore |
Ecuador | 27 gennaio | 1992 A | 1° febbraio | 1993 |
Egitto | 6 dicembre | 1982 A | 1° gennaio | 0000 |
Xx Xxxxxxxx | 27 novembre | 2006 A | 1° dicembre | 0000 |
Xxxxxxx | 20 settembre | 1993 A | 1° ottobre | 1994 |
Figi | 7 giugno | 2017 A | 1° luglio | 2018 |
Finlandia* | 15 dicembre | 1987 | 1° gennaio | 1989 |
Francia | 6 agosto | 1982 | 1° gennaio | 1988 |
Gabon | 15 dicembre | 2004 A | 1° gennaio | 2006 |
Georgia | 16 agosto | 1994 A | 1° settembre | 1995 |
Germania* | 21 dicembre | 1989 | 1° gennaio | 1991 |
Giappone | 1° luglio | 2008 A | 1° agosto | 0000 |
Xxxxxx | 12 gennaio | 1998 A | 1° febbraio | 1999 |
Guatemala | 11 dicembre | 2019 A | 1° gennaio | 2021 |
Guinea | 23 gennaio | 1991 A | 1° febbraio | 1992 |
Guyana | 25 settembre | 2014 A | 1° ottobre | 2015 |
Honduras | 10 ottobre | 2002 A | 1° novembre | 2003 |
Iraq | 5 marzo | 1990 A | 1° aprile | 1991 |
Islanda* | 10 maggio | 2001 A | 1° giugno | 2002 |
Israele* | 22 gennaio | 2002 A | 1° febbraio | 2003 |
Italia | 11 dicembre | 1986 | 1° gennaio | 1988 |
Kirghizistan | 11 maggio | 1999 A | 1° giugno | 2000 |
Laos* | 24 settembre | 2019 A | 1° ottobre | 2020 |
Lesotho | 18 giugno | 1981 | 1° gennaio | 1988 |
Lettonia | 31 luglio | 1997 A | 1° agosto | 1998 |
Libano | 21 novembre | 2008 A | 1° dicembre | 2009 |
Liberia | 16 settembre | 2005 A | 1° ottobre | 0000 |
Xxxxxxxxxxxxx | 30 aprile | 2019 A | 1° maggio | 2020 |
Lituania | 18 gennaio | 1995 A | 1° febbraio | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 30 gennaio | 1997 A | 1° febbraio | 1998 |
Macedonia del Nord | 22 novembre | 2006 S | 17 novembre | 1991 |
Madagascar | 24 settembre | 2014 A | 1° ottobre | 2015 |
Mauritania | 20 agosto | 1999 A | 1° settembre | 2000 |
Messico | 29 dicembre | 1987 A | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxxx | 13 ottobre | 1994 A | 1° novembre | 0000 |
Xxxxxxxx | 31 dicembre | 1997 A | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
Norvegia* | 20 luglio | 1988 | 1° agosto | 1989 |
Nuova Zelanda* | 22 settembre | 1994 A | 1° ottobre | 1995 |
Paesi Bassi | 13 dicembre | 1990 | 1° gennaio | 1992 |
Aruba | 13 dicembre | 1990 | 1° gennaio | 1992 |
Palestina | 29 dicembre | 2017 A | 1° gennaio | 2019 |
Paraguay* | 13 gennaio | 2006 A | 1° febbraio | 2007 |
Perù | 25 marzo | 1999 A | 1° aprile | 0000 |
Xxxxxxx | 19 maggio | 1995 | 1° giugno | 1996 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) | Entrata in vigore |
Portogallo | 23 settembre | 2020 A | 1° ottobre | 2021 |
Romania | 22 maggio | 1991 A | 1° giugno | 1992 |
Russia* | 16 agosto | 1990 A | 1° settembre | 1991 |
Saint Xxxxxxx e Grenadine* | 12 settembre | 2000 A | 1° ottobre | 2001 |
San Marino | 22 febbraio | 2012 A | 1° marzo | 2013 |
Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
Singapore* | 16 febbraio | 1995 | 1° marzo | 1996 |
Siria | 19 ottobre | 1982 A | 1° gennaio | 1988 |
Slovacchia* | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxxxx | 7 gennaio | 1994 S | 25 giugno | 1991 |
Spagna | 24 luglio | 1990 A | 1° agosto | 1991 |
Stati Uniti* | 11 dicembre | 1986 | 1° gennaio | 1988 |
Svezia* | 15 dicembre | 1987 | 1° gennaio | 1989 |
Svizzera | 21 febbraio | 1990 A | 1° marzo | 1991 |
Turchia | 7 luglio | 2010 A | 1° agosto | 2011 |
Turkmenistan | 4 maggio | 2022 A | 1° giugno | 2023 |
Ucraina* | 3 gennaio | 1990 A | 1° febbraio | 1991 |
Uganda | 12 febbraio | 1992 A | 1° marzo | 1993 |
Ungheria | 16 giugno | 1983 | 1° gennaio | 1988 |
Uruguay | 25 gennaio | 1999 A | 1° febbraio | 2000 |
Uzbekistan | 27 novembre | 1996 A | 1° dicembre | 1997 |
Vietnam* | 18 dicembre | 2015 A | 1° gennaio | 2017 |
Zambia | 6 giugno | 1986 A | 1° gennaio | 1988 |
* Riserve e dichiarazioni. xxx.xx.xxx/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati in- ternazionali, 0000 Xxxxx. |