Questo CONTRATTO disciplina l’erogazione di servizi da parte di ECOMILL
Questo CONTRATTO disciplina l’erogazione di servizi da parte di ECOMILL
S.R.L. (ECOMILL), autorizzata dalla CONSOB alla gestione di portali di equity crowdfunding, tramite il portale di equity crowdfunding denominato xxx.xxxxxxx.xx, in favore del soggetto (Investitore) che voglia sottoscrivere quote di capitale in una o più campagne (di seguito: Progetto).
Art. 1. Sottoscrivendo questo contratto, l’Investitore aderisce alle condizioni proposte al pubblico, allo scopo di porre in essere un investimento in una società non quotata, mediante il portale di equity crowdfunding denominato xxx.xxxxxxx.xx
Art. 2. All’atto della costituzione del presente rapporto, l’Investitore è tenuto a fornire a ECOMILL i propri dati ed i relativi documenti validi ai fini identificativi, quali richiesti da ECOMILL e a fornire dati e documenti relativi alle persone eventualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto.
Art. 3. Per la trasmissione dell’ordine di investimento tramite internet, ECOMILL assegna all’Investitore un apposito Codice Utente e una Password (di seguito unitariamente: Codici), che l’Investitore dovrà utilizzare secondo quanto di volta in volta richiesto dal sito web.
Per Codice Utente, si intende un codice personale, che consente l’identificazione dell’Investitore da parte di ECOMILL. L’Investitore potrà variare la Password ogni volta che lo riterrà opportuno.
Il Codice Utente verrà utilizzato dal sistema anche ove l’Investitore acceda alla piattaforma autenticandosi mediante uno dei social network autorizzati; in tal caso l’associazione verrà effettuata automaticamente dal sistema informatico. La Password è sconosciuta al personale di ECOMILL. L’Investitore è tenuto a mantenerla segreta; essa non deve essere conservata né annotata su un unico documento, o su documenti che siano conservati insieme.
L’utilizzo dei suddetti codici costituisce prova unica e sufficiente dell’avvenuta
identificazione dell’Investitore quale legittimo utilizzatore del servizio. L’Investitore è tenuto a custodire con la massima diligenza i Codici, a mantenerli segreti, e non comunicarli a terzi per qualsivoglia motivo; l’Investitore risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o di furto. L’eventuale divulgazione dei Codici verrà considerata da ECOMILL a tutti gli effetti come costitutiva di un mandato che autorizzi il terzo ad accedere ai servizi di cui al presente contratto.
Art. 4. In caso di smarrimento o sottrazione dei codici l’Investitore può richiedere il blocco dei servizi a mezzo mail, inoltrandone comunicazione all’indirizzo xxxx@xxxxxxx.xx. In caso di smarrimento dei codici l’Investitore può richiedere il blocco dei servizi telefonando al numero telefonico pubblicato sul sito web.
Art. 5. ECOMILL impiega misure tecnologiche che assicurino la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini dei Clienti. Nell’esecuzione degli ordini ECOMILL agisce per servire al meglio gli interessi di ciascun Investitore in conformità alla normativa vigente.
ECOMILL tratta gli ordini ricevuti in successione e con prontezza trasmettendoli ad intermediari autorizzati, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dell’Investitore richiedano di procedere diversamente.
ECOMILL informa l’Investitore circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà. In particolari situazioni, ove si presentino problemi di compliance normativa, è facoltà di ECOMILL non trasmettere l’ordine impartito dall’Investitore, dandogliene comunicazione.
L’Investitore prende atto che ECOMILL si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati strumenti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta da ECOMILL.
Art. 6. Al fine di migliorare la qualità del servizio telematico, ECOMILL si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzialmente o interamente, i fornitori a sua discrezione. Le
modifiche e/o integrazioni che incidono sui diritti dell’investitore verranno comunicate da ECOMILL all’Investitore in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario. ECOMILL potrà modificare i sistemi di identificazione dell’Investitore nonché quelli di sicurezza dandone comunicazione all’Investitore stesso.
Art. 7. L’Investitore prende atto che l’operazione di investimento da lui disposta ai sensi del presente contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e dichiara di essere pienamente informato e consapevole dello specifico Progetto in cui intende investire, anche in relazione a quanto esposto nella documentazione informativa pubblicata e ai rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari illiquidi di PMI, aziende innovative e di start-up.
Art. 8. L’Investitore prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati e che essi possono comportare:
- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 9. L’Investitore prende atto del fatto che ECOMILL consente agli utenti del proprio portale di optare per il regime di intestazione fiduciaria di cui all’art. 100- ter, co. 2-bis, del d.lgs. n. 58/1998 e s.m.i., e, ove decida autonomamente di aderire a tale regime, presta il consenso in relazione a quanto segue, come disciplinato nella normativa richiamata e nella documentazione contrattuale fornita da Directa SIM S.p.A.:
- alle modalità di esercizio dell’opzione;
- alla circostanza che l’adesione all’offerta di Directa SIM S.p.A. comporta il contestuale e obbligatorio conferimento alla stessa del mandato affinché proceda alla intestazione delle quote sottoscritte dall’Investitore;
- al regime applicabile in caso di trasferimento delle quote sottoscritte
dall’Investitore;
- a sostenere i costi e gli oneri connessi al servizio reso da Directa.
Art. 10. L’ordine di investimento viene conferito per iscritto, in via telematica. ECOMILL e l’Investitore, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costituisce forma convenzionale per la validità dell’ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1352 cod. civ. All’atto del ricevimento dell’ordine, ECOMILL rilascia all’Investitore una conferma telematica (via e-mail) contenente il nome dell’Investitore stesso, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali informazioni accessorie.
Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente da ECOMILL mediante l’attribuzione di un codice. L’Investitore può tenere copia dell’attestazione stampando la pagina corrispondente.
Tutti gli ordini inseriti vengono registrati da ECOMILL su supporto informatico ed opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni di ECOMILL.
Durante l’esecuzione del contratto ECOMILL comunicherà i dati personali dell’investitore (dati anagrafici, codice fiscale e dati relativi all’investimento) ai seguenti soggetti esterni:
- Registro delle imprese competente
- Banca Popolare Etica s.p.a..
- Directa SIM S.p.A., nel caso in cui l’investitore abbia optato per investire in regime alternativo ex art. 100 ter del T.U.F.
- Proponente del Progetto al quale l’investitore aderisce, anche nel caso in cui
l’investimento sia effettuato per il tramite di una società fiduciaria.
Art. 11. ECOMILL osserva, per quanto di competenza, le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto dell’Investitore nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini di sottoscrizione di capitale di rischio in PMI, start-up e PMI innovative, organismi di investimento collettivo del risparmio e holding di partecipazione che investono prevalentemente in PMI. A tal fine, si attiene in particolare, a quanto previsto nel TUF, nel Regolamento CONSOB n. 18592 ed in tutta la normativa rilevante e successive integrazioni.
Nel caso in cui ECOMILL riceva dall’Investitore disposizioni relative ad un’operazione non appropriata, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, ECOMILL provvede ad informarlo di tale circostanza. In mancanza di dette informazioni ECOMILL non potrà effettuare la valutazione dell’appropriatezza e procedere all’esecuzione dell’ordine. Ove l’Investitore intenda effettuare un’operazione inappropriata se ne assume ogni rischio e responsabilità, ivi incluso il rischio di perdita dell’intero capitale investito.
Quando previsto da disposizioni normative e/o regolamentari vigenti, ECOMILL trasmette l’ordine di sottoscrizione a banche o società di investimento, che provvederanno autonomamente alla valutazione di appropriatezza e, se del caso, di adeguatezza, eventualmente previa sottoscrizione di apposito contratto.
Art. 12. Ai fini della prestazione dei servizi oggetto del presente contratto è necessario che l’Investitore:
a) abbia preso accuratamente visione del materiale informativo per
l’investitore, disponibile sul sito web di ECOMILL, dandone conferma;
b) fornisca a ECOMILL informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, al periodo di tempo entro il quale l’Investitore intende mantenere i propri investimenti, alla sua propensione al rischio, nonché alla sua situazione complessiva. Tali informazioni sono rilasciate prima della prestazione dei servizi di investimento indicati nel presente contratto mediante compilazione e sottoscrizione di un apposito questionario.
ECOMILL fa affidamento sulle informazioni date dall’Investitore. Pertanto, l’Investitore si impegna a rispondere correttamente ed in buona fede alle richieste di informazioni e ai questionari e ad informare prontamente ECOMILL in merito ad ogni eventuale modifica delle informazioni originariamente fornite attraverso la compilazione di un nuovo questionario.
ECOMILL può aggiornare periodicamente le informazioni sulla conoscenza e sull’esperienza dell’Investitore chiedendo un aggiornamento del questionario, ove tra la compilazione del questionario ed il completamento dell’ordine intervenga per qualsiasi ragione un lasso temporale superiore a sei mesi.
Xxx l’Investitore intenda effettuare un investimento tramite una società fiduciaria, dovrà comunque personalmente effettuare quanto sopra, ancorché il rapporto contrattuale sia riconducibile alla società fiduciaria.
Art. 13. ECOMILL osserva le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nell’apposita Policy pubblicata sul sito web. ECOMILL è tenuta ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra di essa e i Clienti o tra due propri Clienti al momento della prestazione dei servizi previsti dal presente contratto e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, ECOMILL informa l’Investitore, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. In relazione a quanto precede, l’Investitore conferma di aver preso visione della Policy seguita da ECOMILL in materia di conflitti di interesse, pubblicata sul sito web.
Art. 14. ECOMILL si riserva la facoltà di chiedere all’Investitore un’espressa conferma, nell’ipotesi in cui un’operazione risulti non appropriata, oppure sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interesse di cui l’Investitore deve essere informato. Le informazioni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione saranno rese on line mediante una procedura telematica. L’Investitore prende atto di tale modalità e specificamente la accetta ai sensi della normativa vigente.
Art. 15. L’Investitore prende atto che le operazioni da lui disposte comportano l’obbligo di versamento, contestualmente al rilascio dell’ordine di sottoscrizione, della provvista per l’operazione disposta; detto versamento costituisce condizione di efficacia dell’investimento, che fino al momento dell’investimento rimane sospeso.
La provvista deve essere versata su un conto indisponibile destinato all’offerente, vincolato sino al termine dell’offerta di sottoscrizione, le cui coordinate bancarie saranno comunicate di volta in volta all’Investitore.
Qualora l’Investitore non provveda al versamento della provvista, ECOMILL non dà corso all’esecuzione dell’operazione. I mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni sono esclusivamente versamenti in denaro. Fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Investitore di consegnare denaro contante.
Art. 16. Ove pervengano più ordini che non possano essere soddisfatti in quanto non vi siano strumenti finanziari disponibili per soddisfarli, si procederà al perfezionamento degli ordini secondo i seguenti principi:
a) sarà data priorità all’ordine per il quale la provvista pervenga per prima, anche ove l’ordine sia arrivato successivamente ad altri ordini;
b) ove un ordine non possa essere soddisfatto per intero, l’Investitore riceverà immediata comunicazione e potrà decidere, entro 24 ore, se perfezionarlo limitatamente agli strumenti finanziari disponibili;
c) sarà costituita una lista d’attesa per gli ordini rimasti inevasi per insufficienza di strumenti finanziari; ove altri investitori esercitano il diritto di revoca o di recesso, verranno perfezionati gli ordini della lista d’attesa secondo la priorità temporale. In tal caso, ove un ordine della lista d’attesa divenuto perfezionabile non possa essere soddisfatto per intero, l’Investitore riceverà immediata comunicazione e potrà decidere, entro 24 ore, se perfezionarlo limitatamente agli strumenti finanziari disponibili;
d) allo scopo di consentire il funzionamento della lista d’attesa, gli ordini non eseguibili per insufficienza di strumenti finanziari resteranno sospesi per 15 giorni, salvo il diritto di recesso dell’Investitore che li ha emessi.
Art. 17. La Società Offerente corrisponderà a ECOMILL le commissioni pubblicate sul sito web al momento dell’esecuzione dell’ordine, che dipendono dal successo dell’offerta.
All’Investitore potranno inoltre essere addebitati i seguenti costi:
- eventuali imposte o tasse, spese postali;
- eventuali spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo ove dovute.
Ove la normativa primaria o regolamentare stabilisca l’obbligo di perfezionare l’investimento tramite una banca o una società di investimenti, saranno dovute le commissioni ed i costi richiesti da detto intermediario.
Art. 18. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ECOMILL potrà percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo (Incentivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente all’Investitore, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente contratto;
b) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio fornito all’Investitore e non ostacoli l’adempimento da parte di ECOMILL dell’obbligo di servire al meglio gli interessi dell’Investitore.
Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati da ECOMILL verranno preventivamente comunicati da ECOMILL all’Investitore in via generale oppure all’atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
Art. 19. ECOMILL non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini e/o delle disposizioni dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuti a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, cause di forza maggiore, eventi di cui all’art.1218 cod. civ. L’Investitore prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi
telematici di trasmissione, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche telefonicamente, o con una delle altre forme consentite.
In tali casi l’intermediario informerà immediatamente l’Investitore dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che l’Investitore non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
L’invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche di ECOMILL sono fatte all’Investitore con pieno effetto all’indirizzo da questi indicati all’atto della conclusione del contratto, oppure fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note da ECOMILL.
Art. 20. L’Investitore ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art.1373 cod. civ., ogni incarico conferito a ECOMILL finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità esecutive dell’incarico stesso.
Art. 21. Ove l’Investitore non sia un investitore professionale, ha il diritto di revocare un ordine di sottoscrizione quando, tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell’investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori. Ai fini della presente disposizione, per investitori professionali si intendono gli investitori professionali privati di diritto, individuati nell’Allegato 3, punto I, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 22. Xxx l’Investitore non sia un investitore professionale, ha il diritto di recedere dall’ordine di adesione ad una specifica offerta e quindi dal presente contratto, senza alcuna spiegazione o giustificazione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta ad ECOMILL, entro quindici giorni decorrenti dalla data dell’ordine. Ai fini della presente disposizione, per investitori professionali si intendono gli investitori professionali privati di diritto, individuati nell’Allegato 3, punto I, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 23. Ove l’Investitore sia un consumatore, in virtù di quanto previsto dal Codice del Consumo e successive modificazioni ed integrazioni, egli ha il diritto di recedere dall’ordine di adesione ad una specifica offerta e quindi dal presente contratto, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta ad ECOMILL, entro quindici giorni decorrenti dalla data dell’ordine.
Art. 24. In ogni caso in cui l’investitore al dettaglio abbia una tutela più estesa rispetto all’investitore professionale, e comunque ai fini di quanto previsto dagli artt. 20, 21, 22 e 27 del presente contratto, ove l’investimento venga effettuato tramite un intermediario autorizzato o una società fiduciaria, ai fini della qualificazione dell’investitore si fa riferimento al beneficiario economico dell’investimento.
Art. 25. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nelle presenti Condizioni generali e nei singoli servizi e rapporti accesi si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
Art. 26. Nelle more dell’esecuzione dell’investimento, ECOMILL si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole all’Investitore - le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al presente contratto in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l’adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l’introduzione di nuovi servizi ovvero l’adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, o processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l’incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 3 giorni.
ECOMILL si riserva altresì la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole all’Investitore – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 3 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al comma che precede.
Le modifiche di cui ai precedenti commi entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni.
Art. 27. ECOMILL tratterà i dati personali dell’Investitore nel rispetto della normativa vigente (Reg. UE 679/2016, D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018). Tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali saranno rese disponibili da ECOMILL all’Investitore durante le fasi di registrazione e conclusione dell’investimento.
Ai sensi dell’art. 10 del presente Contratto, ECOMILL comunicherà i dati
dell’Investitore anche ad autonomi Titolari del trattamento.
Art. 28. Le presenti condizioni contrattuali ed ogni rapporto con l’Investitore
sono regolati dalla legge italiana.
Ai fini della determinazione del foro competente, ECOMILL elegge domicilio presso la propria sede in Milano. Nel caso in cui l’Investitore rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206) per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Investitore, diversamente il foro esclusivamente competente è quello di Milano.
Art. 29. Nel caso in cui sorga una controversia tra l’Investitore e ECOMILL relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, l’Investitore ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nell’apposita Policy disponibile sul sito web di ECOMILL.
I reclami ricevuti verranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie e, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all’investitore verranno fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro.
L’Investitore ha diritto di ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) di cui alla delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all’istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie e all’adozione del regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. Tutta la documentazione è reperibile sul sito web xxx.xxx.xxxxxx.xx. Sul medesimo sito web è possibile avviare il procedimento.
Presentare ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.
Il diritto di Presentare ricorso all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Data ……………………….
Nome o Rag. Sociale …………………………………………………………………
Firma
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