CONTRATTO DI APPALTO
CONTRATTO DI APPALTO
Tra L’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (nel seguito indicato come ENEA) con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande mmiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx da una parte, e l’Impresa………....(nel seguito indicata come Impresa) con sede e domicilio fiscale in ………………………….., codice fiscale n. …………………., P.IVA ……………………, in persona del (Legale Rappresentante/procuratore speciale giusta procura da allegare al contratto) dall’altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’ENEA concede in appalto all’Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l’appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, la progettazione, la costruzione, l’imballaggio e la consegna delle tre alimentazioni elettriche dell’apparato denominato Multi-Pinch, presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati – Via Xxxxxx Xxxxx , 45 – 00000 Xxxxxxxx (XX) in conformità alle condizioni di cui al presente contratto e a quanto previsto nei documenti di cui al successivo art. 2.
ART. 2 – DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’appalto è soggetto all’osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:
Capitolato Speciale edizione giugno 2009;
Specifiche Tecniche edizione giugno 2009;
documenti tutti che l’Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente e che, allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale.
ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL’APPALTO - VARIAZIONI
L’appalto sarà eseguito e remunerato con sistema a corpo secondo le modalità di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale.
L’importo complessivo del contratto, per l’intera durata dello stesso, ammonta a € …………………… (importo in lettere), IVA esclusa.
Tale corrispettivo deve intendersi comprensivo dell’utile dell’Impresa, delle spese di contratto, delle spese di gestione e di ogni altro onere e spesa, anche se eventualmente non indicati, relativi all’esecuzione della fornitura.
Le eventuali prestazioni aggiuntive saraanno retribuite in base a quanto previsto all’art. 19 del Capitolato Speciale.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà una durata di …… (in lettere) giorni/mesi/anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, con facoltà di recesso unilaterale dell’ENEA, senza oneri per l’Ente, con preavviso scritto di almeno tre mesi. In questa ipotesi, nulla sarà dovuto all’Impresa quale onere per mancato utile o qualsiasi altro indennizzo o rimborso, fermo restando che competerà all’Impresa il pagamento delle forniture già eseguite.
ART. 5 – ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI
Non è ammessa alcuna anticipazione ai sensidell’art. 5 comma 1 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in Legge 28 maggio 1997 n. 140.
Le fatture, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento dell’ENEA, dovranno essere emesse in originale e n. 4 copie conformi, intestate ed indirizzate a: ENEA – Ufficio Protocollo – Centro Ricerche Frascati – Casella Postale 65 – 00000 Xxxxxxxx (XX) Xxxxxx.
I pagamenti saranno effettuati, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, secondo le modalità stabilite all’art. 9 del Capitolato Speciale.
ART. 6 – PENALI
Le penalità previste e le relative modalità di applicazione sono quelle indicate all’art. 10 del Capitolato Speciale. La sommadi tutte le penalità non potrà comunque superare il 10% dell’importo del contratto, fermo restando, in tal caso, la facoltà per l’ENEA di risolvere il contratto in danno e per colpa dell’Impresa,
Qualora le inadempienze si dovessero verificare con frequenza eccessiva, l’ENEA potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il presente contratto in danno e per colpa dell’Impresa.
La risoluzione del contratto porterà all’incameramento da parte dell’ENEA del deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 ed al risarcimento, da parte dell’Impresa, di ogni maggiore spesa.
ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esecuzione del presente appalto, all’atto della stipula del contratto l’Impresa è obbligata a costituore apposita cauzione di € ……….. (in lettere) pari al …… 10% (……. Per cento) dell’importo netto complessivo dell’appalto ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia dovrà essere integrata ogni volta in cui l’ENEA abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa il suo effettoe sarà svincolata previa autorizzazione del Responsabile del procedimento dell’ENEA.
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL’ENEA E RESPONSABILE DELLA FORNITURA
La verifica ed il controllo circa la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali saranno eseguiti dall’ENEA tramite il Responsabile del Procedimento, il quale opererà in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006.
Il Responsabile del procedimento dell’ENEA è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx.
Il Responsabile della fornitura per l’Impresa è …………………. .
Saranno del tutto escluse dai compiti del Responsabile del procedimento dell’ENEA le incombenze relative alla materiale esecuzione della fornitura, all’organizzazione del lavoro e alla sorveglianza dei lavoratori, nonché dei beni in possesso dell’Impresa, incombenze tutte che sono e devono rimanere di esclusiva competenza e responsabilità dell’Impresa e del suo personale dipendente.
ART. 9 – NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA
L’Impresa, quale datore di lavoro, dichiara di eseguire il presente contratto nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza, di tutela delle condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza, nonché delle disposizioni in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività. In particolare, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i..
Per la parte eventuale di fornitura da eseguirsi presso la sede ENEA, l’Impresa dichiara che ilproprio personale è a conoscenza dei rischi specifici dell’ambiente derivanti dal proprio lavoro, è coperto dalle assicurazioni di legge, ha a sisposizione i mezzi di prevenzione necessari ed osserverà le norme antinfortunistiche vigenti, nonchè le eventuali ulteriori norme previste dall’ENEA.
L’Impresa dichiara di aver ricevutodall’ENEA copia del documento “INFORMAZIONI E PROCEDURE PER IL PERSONALE NON DIPENDENTE PRESENTE PRESSO IL C.R. ENEA DI FRASCATI”. Il controllo dell’osservanza del suddetto obbligo verrà effettuato dal Responsabile del procedimento dell’ENEA.
ART. 10 – PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ
L’Impresa dovrà comunicare al Responsabile del procedimento dell’ENEA i nominativi del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione.
L’Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l’esecuzione delle attività, le disposizioni previste dall’ENEA che regolano l’accesso, la permanenza e l’uscita del personale dipendente da ditte.
L’Impresa si assume l’obbligo dello svolgimento delle attività con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente.
L’Impresa è a conoscenza che l’ENEA potrà eseguire controlli sul personale adibito alle attività secondo le norme stabilite dalla legge 20 maggio 1970 n. 300.
L’impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell’Impresa, sarà a completo e totale rischio dell’Impresa stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l’impiego, l’esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d’uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti.
ART. 11 – ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL’IMPRESA
L’Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell’attività dell’Impresa medesima, è dipendente dell’ENEA, anche se in posizione di apettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell’organizzazione dell’Ente.
La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un intresse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell’ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale di cui al precedente art. 8, senza riconoscimento alcuno per eventuali forniture e/o prestazioni eseguite e salva la facoltà dell’ENEA di richiedere i danni, diretti ed indiretti, derivanti dalla risoluzione.
ART. 12 – ASSICURAZIONE
L’Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all’ENEA, al personale dell’ENEA, a terzi o a cose di terzi e si impegna al risarcimento dei relativi danni, direttamente o indirettamente prodotti e/o conseguenti.
A tal fine l’Impresa è tenuta a stipulare a propria cura e spese, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un’apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l’assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila), in base a quanto previsto all’art. 17 del Capitolato Speciale.
Una copia della suddetta polizza, conforme all’originale, dovrà essere consegnata al Responsabile del procedimento dell’ENEA.
ART. 13 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
La corrispondenza della fornitura rispetto alle obbligazioni contrattuali è attestata dal certificato di regolare esecuzione che sarà emesso, a cura del Responsabile del procedimento dell’ENEA, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale.
ART. 14 – ONERI FISCALI
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese contrattuali, ivi incluse quelle di stipula, bollo e registrazione.
L’IVA è a carico dell’ENEA nella misura stabilita dalla legge.
ART. 15 – GARANZIA
L’Impresa garantisce la qualità della fornitura per un periodo pari a 24 mesi e si obbliga, durante tale periodo, ad eseguire a sue spese tutte le sostituzioni che si rendessero necessarie per difetto di costruzione o di montaggio delle stesse e a tenere indenne l’ENEA da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle stesse e dagli interventi necessari per la loro eventuale sostituzione.
ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, totalmente o parzialmente, a pena di nullità.
In caso di subappalto, si applica l’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà risolto ipso-iure, nei seguenti casi:
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’ENEA, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura;
morte del titolare dell’Impresa (se trattasi di Ditta individuale);
fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l’espletamento della fornitura;
inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
sospensione della fornitura con gravi danni provocati all’ENEA (solo se trattasi di prestazioni periodiche o continuative);
subappalto non autorizzato, ovvero non conforme alle previsioni di legge e contrattuali;
non rispondenza dei beni e servizi forniti alle specifiche contrattuali;
reiterati inadempimenti;
non veridicità di quanto dichiarato dall’Impresa nella dichiarazione rilasciata in fase di aggiudicazione, relativa al rispetto della trasparenza nella partecipazione delle imprese agli appalti ENEA;
rifiuto di presentare la documentazione relativa al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto.
In tali casi, l’ENEA sarà tenuto a corispondere all’Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni effettuate sino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.
La risoluzione del contratto porterà, inoltre, all’incameramento da parte dell’ENEA del deposito cauzionale, al risarcimento dei danni da parte dell’Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera b).
ART. 18 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/98. In caso di accertamento positivo nei confronti dell’Impresa, il contratto sarà risolto di diritto von incameramento della cauzione salvo il diritto dell’ENEA al maggior risarcimento dei danno subiti. In tale ipotesi saranno retribuite soltanto le prestazioni già svolte, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l’ENEA.
ART. 19 – CLAUSOLA LIMITATIVA
La prosecuzione dell’appalto negli anni successivi al primo è subordinata all’assegnazione all’ENEA, per tali anni, del contributo ordinario dello Stato e dell’EURATOM in misura non inferiore a quella assegnata nell’anno precedente.
In questa ipotesi, nulla sarà dovuto all’Impresa quale onere per mancato utile o qualsiasi altro indennizzo o rimborso, fermo restando che competerà all’Impresa il pagamento delle prestazioni già eseguite.
ART. 20 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA
L’impresa si impegna a comunicare all’ENEA se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto.
ART. 21 – NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti di cui al precedente art. 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 22 – ESCLUSIONE DELL’ARBITRATO
La competenza arbitrale è esclusa dal presente appalto.
ART. 23 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia, diretta o indiretta, che sia relativa all’oggetto del presente contratto nonché alla sua applicazione, interpretazione e/o esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI DELL’IMPRESA
I dati – sia su supporto cartaceo che informatico – relativi al presente rapporto contrattuale ed al personale coinvolto, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto, nel pieno rispetto delle misure e degli obbligji imposti dal D.Lgs. 196/2003.
ART. 25 – DICHIARAZIONE ENEA
Si allega, a sola firma dell’ENEA, la dichiarazione ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, della L. 488/1999, modificata dal D.L. 168/2004 (convertito in Legge 191/2004).
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
………….., lì…………………
ENEA L’Impresa
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Impresa dichiara di accettare espressamente il contenuto degli articoli 4, 5, 11, 15, 17, 19, 22, 23 del presente contratto.
L’Impresa
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