La sorte delle clausole di un preliminare non riprodotte nel contratto definitivo
La sorte delle clausole di un preliminare non riprodotte nel contratto definitivo
Le clausole pattuite in un preliminare di cessione di partecipazioni sociali che non vengano riprodotte nel contratto definitivo devono intendersi sostituite dal regolamento contrattuale di quest’ultimo qualora il preliminare ne condizioni espressamente l’efficacia al loro rinnovo.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3962, pubblicata l’11 maggio 2021, si è così conformato all’orientamento di legittimità secondo il quale: “ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione di un contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l’unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova…di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo e dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo” (Cass. civ., 21 dicembre 2017, n. 30735; in senso conforme, Cass. civ., 5 giugno 2012, n. 9063).
In particolare, la Corte meneghina ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società nei confronti dei venditori di una partecipazione sociale e fondata sull’eccezione della violazione delle clausole - convenute nel preliminare ma non riprodotte nel definitivo, nonostante l’espresso invito a rinnovarle in quest’ultimo - relative alle dichiarazioni e garanzie dei venditori.
Nonostante sia generalmente riconosciuto che, nell’ambito dei negozi di cessione di partecipazioni sociali, le dichiarazioni e garanzie contenute nei preliminari siano da intendersi operative per un periodo determinato successivo al closing (all’atto definitivo di compravendita), l’impegno al rinnovo nel definitivo a cui esse erano subordinate nel caso di specie ha condotto il collegio giudicante a non considerarle automaticamente vincolanti anche per il futuro.
Non è stato, pertanto, ritenuto convincente il diverso orientamento di legittimità, richiamato dalla società opponente, secondo il quale: “l’omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove
sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell’opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell’accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a «formalizzare» la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti” (Cass. civ., 29 ottobre 2014, n. 22984).