ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI
ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI
Documento informativo relativo al prodotto denominato "SME LIABILITYGUARD"
Compagnia di assicurazione: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento. Iscrizione all’Elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: I00146
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.
Che tipo di assicurazione è?
La Polizza copre la responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori di lavoro nonché la responsabilità civile prodotti e ritiro prodotti.
Che cosa è assicurato?
✓ Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.)
✓ Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
✓ Attività complementari
✓ Mezzi di trasporto sotto carico e scarico
✓ Resposnabilità civile personale dei prestatori di lavoro
✓ Danni alle cose dei dipendenti
✓ Proprietà dei fabbricati dove è svolta l'attività
✓ Xxxxx subiti da professionisti e consulenti
✓ Integrativa auto
✓ Carrelli operanti nel perimetro aziendale
✓ Appalto/ subappalto
✓ Cose in consegna e custodia
✓ Xxxxx a cose sollevate/ caricate / scaricate
✓ Incendio
✓ Interruzione attività
✓ Inquinamento accidentale
✓ Comodato/ leasing/ locazione
✓ Beni nei luoghi di esecuzione dei lavori
✓ Rapine e atti violenti
✓ Buona fede
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Che cosa non è assicurato?
D. Lgs. 209/2005
Spargimento di acque/ rigurgito fogne Cose trainate/ trasportate
Prodotti/ cose / opere dopo la consegna a terzi Opere in costruzione
Condutture/ impianti sotterranei
Mezzi
marittimi,
aerei,
strutture
portuali
e
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aeroportuali
Molestie/ abusi sessuali o morali Furto
Inquinamento/ amianto/ esplosivi / diossina Campi elettromagnetici
Guerra/ terrorismo
Prodotti chimici esplicitati nella scheda
Danni da prodotti ritirati dal mercato/ inutilizzabili Danni da prodotti destinati al settore aeronautico/ nucleare/ spaziale
Danni al prodotto trattato
Prodotti chimici
✓ Responsabilità
dell'assicurato
civile
prodotti e ritiro prodotti
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Ci sono limiti di copertura?
Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alla società al fuori dal periodo di assicurazione o di osservazione se acquistato e/o per atti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto)
Dove vale la copertura?
RCT e RCO sono valide per i danni verificatisi in tutto il mondo. Relativamente ai territori di USA e Canada l'Assicurazione RCT di cui all'art. 1) lett. A) è limitata ai soli viaggi per trattative di affari e/o pertecipazione a convegni o riunioni. RCP è valida in qualsiasi paese, ad esclusione di USA e CANADA.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al broker, cui è assegnata la polizza oppure all'assicurazione. Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in xxx xxxxxxxxxxx xxxx'xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nella scheda ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. Se alle scadenze convenute i premi successivi non sono stati versati, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo la scadenza. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.
Come posso disdire la polizza?
La polizza si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta inviata con raccomandata A/R con preavviso di 60 giorni.
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi prestatori di lavoro e Responsabilità civile prodotti
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Prodotto assicurativo: "SME Liabilityguard"
Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia • Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG. • Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018 • Codice ISVAP impresa D947R • Sede secondaria in Italia: Via della Chiusa, n. 2, cap: 00000, Xxxxxx; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 0000000; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: xxx.xxx.xx.xx ; e- mail: xxxx.xxxxx@xxx.xxx ; pec: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx . • Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento • Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances. |
AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA. Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017: • L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni); • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni); |
• Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni); • Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni); • L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%; • La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report). | |
Al contratto si applica la legge Italiana. | |
Che cosa è assicurato? | |
Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile. | |
Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.) | Danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, per morte, lesioni personali e/o per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusa la proprietà, conduzione, esercizio, gestione di uffici ed immobili destinati e/o connessi all'esercizio delle attività assicurate, nonché di tutto quanto forma oggetto dell'attività assicurata, comprese le attività complementari ed accessorie. |
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) | Somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione: - ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL; - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali. |
Attività complementari | - operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci; - appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti; - insegne e cartelli pubblicitari; - guardiani anche armati, nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività, nonchè alla proprietà ed uso di cani. (anche i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza); - gestione della mensa aziendale, di bar e distributori automatici di cibi e bevande; - partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati; - proprietà e/o uso di velocipedi, macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell’Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, nonché in leasing; - servizi sanitari prestati all’interno dell’azienda, compresa la |
responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi; - officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell’azienda; - operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato all’attività descritta nella scheda di Polizza; - organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative; - organizzazione a scopo dimostrativo di visite guidate nell'ambito degli stabilimenti aziendali assicurati in Polizza; - esercizio/proprietà di asili e scuole private ad uso aziendale; - installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere. | |
Mezzi di trasporto sotto carico e scarico | Danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. |
Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro | Xxxxx arrecati a terzi o ad altri Prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. |
Danni alle cose dei dipendenti | Xxxxx arrecati a cose di proprietà, possesso e detenzione dei Prestatori di lavoro, giacenti nell’ambito delle attività aziendali. |
Proprietà dei fabbricati dove è svolta l'attività | Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. |
Xxxxx subiti da professionisti e consulenti | Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti da: • professionisti e consulenti (esclusi i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal Decreto Legislativo n. 276 del 10.09.2003 e successive modifiche) di cui l’Assicurato si avvale in ordine alle attività descritte nella scheda di Polizza; • • dipendenti e/o collaboratori di enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall’Assicurato. |
Integrativa auto | • Azioni di regresso che dovessero competere all’impresa che assicura i veicoli utilizzati dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività contro la responsabilità civile ai sensi del Decreto legislativo - 07/09/2005, n.209 come successivamente modificato; • danni corporali dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzioni o difetti di manutenzione del veicolo, dei quali l’Assicurato fosse eventualmente ritenuto responsabile ai sensi di legge. |
Carrelli operanti nel perimetro aziendale | Danni a terzi derivanti dalla circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici, trattori, veicoli a motore, sempreché i danni si verifichino all’interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l’attività descritta in polizza. |
Appalto/ subappalto | Lesioni personali o danni a cose cagionati a terzi dagli Appaltatori/Subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti sempreché |
dagli stessi utilizzati nel rispetto delle norme di legge. | |
Cose in consegna e custodia | Xxxxx alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia fermo restando che sono esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. |
Xxxxx a cose sollevate/ caricate / scaricate | Xxxxx alle cose sollevate, caricate, trainate o scaricate. |
Incendio | Danni cagionati alle cose di terzi da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. |
Interruzione attività | Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei. |
Inquinamento accidentale | Lesioni personali ed ai danni a cose derivanti da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso ed imprevedibile dovuto a cause accidentali che abbia origine dallo stabilimento in cui si svolge l’attività assicurata. |
Comodato/ leasing/ locazione | Responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili. |
Beni nei luoghi di esecuzione dei lavori | Danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse. |
Responsabilità incrociata | Premesso che l’Assicurato può delegare, appaltare o subappaltare ad aziende controllate e consociate ed ad altre imprese regolarmente costituite o ad altre persone lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti le proprie attività e/o proprietà, si conviene che: • sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi ed ai Prestatori di lavoro dell’Assicurato, da dette imprese o persone; • l’Assicurato e le aziende collegate e consociate ed i loro Prestatori di lavoro, e dette imprese o persone ed i loro Prestatori di lavoro, sono considerati terzi tra di loro. |
Rapine e atti violenti | Danni involontariamente cagionati a terzi dovuti a rapina, aggressione e/o atti violenti nell’ambito dell’attività aziendale. |
Buona fede | L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della presente Polizza o durante il corso della stessa non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva |
con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Responsabilità civile prodotti | Danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in Polizza, fabbricati e/o venduti dall’Assicurato o da altri che operano a suo nome, dopo che gli stessi sono stati consegnati a terzi, per lesioni personali e per danni a cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione, compresi i danni derivanti da: - errata concezione/progettazione; - errate, omesse o carenti istruzioni d’uso; - errato o difettoso imballaggio. L'Assicurazione comprende: - i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; - i danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei prodotti descritti in Polizza; - la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di produttore dei prodotti descritti in Polizza per danni involontariamente cagionati da errata o difettosa esecuzione dei lavori di installazione di tali prodotti dopo la loro consegna a terzi, anche se tali lavori sono stati eseguiti da subappaltatori, purchè selezionati dall’Assicurato stesso; - i danni al prodotto finito di cui i prodotti dell’Assicurato siano parti componenti e/o ingredienti. La Società provvederà a risarcire il danno: - integralmente per quei prodotti che risultano difettosi; - nel limite del 50% del loro costo per i restanti prodotti che non risultano difettosi. |
Ritiro prodotti dell'assicurato | Spese sostenute dall'Assicurato per ritirare dal mercato i prodotti descritti in Polizza dopo la loro Consegna a terzi, dal momento in cui, per un difetto dei prodotti imputabile all’Assicurato, si sia verificata almeno una delle circostanze elencate nel Frontespizio di Polizza. |
Estensione per "Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro" | - malattie professionali; - lavori eseguiti; - commercializzazione di prodotti; - danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi; - cedimento e franamento del terreno; - danni a condutture ed impianti sotterranei; - operazioni di collaudo, manutenzione e riparazione dei prodotti svolte in USA/Canada. |
Estensione per | - ritiro prodotti dell'Assicurato e/o di terzi |
"Responsabilità civile prodotti" | - danni patrimoniali puri; - ritiro prodotti in USA e Canada; - esclusione Ritiro Prodotti; - imposte agricole. |
Che cosa non è assicurato? | |
RCT/RCO Dalle coperture R.C.T e R.C.O. sono esclusi: a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante; b) i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; c) i danni cagionati alle cose trainate, trasportate; d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi; e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori; g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili; h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere; i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili; j) i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici; k) gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; l) multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute; m) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società; n) i danni da furto; o) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, che abbiano come conseguenza l’inquinamento dell’atmosfera, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; p) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione; q) i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; |
r) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi;
s) i danni derivanti da sostanze ritenute cancerogene come indicato al Gruppo 1 - IARC alla data di decorrenza della copertura;
t) Sanzioni: la Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù della presente Polizza qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America;
u) i danni di natura sanzionatoria, quali “punitive or exemplary damages”, come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali;
v) i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);
w) i danni derivanti da atti di guerra e/o Terrorismo;
x) i danni derivanti da fumi di saldatura, laddove il contrente/Assicurato non abbia dotato i propri prestatori di lavoro di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 ;
y) i danni alle cose esistenti nell’ambito di esecuzione dei lavori;
z) i danni derivanti da:
1. qualunque forma di Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (TSE), comprese, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE), “Chronic Wasting Disease” (CWD), Sindrome di Creutzfeldt-Jakob, Nuova Variante della Sindrome di Creutzfeldt-Jakob (nv-CJD), “Scrapie” o “Trasmissible Mink Encephalopathy”,
2. metilter-buter etere (MTBE),
3. bifenili policlorati (PCB),
4. prodotti pesticidi e/o erbicidi,
aa) i danni derivanti da Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commesso attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato.
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
RCP e Ritiro prodotti
Sono esclusi dall’Assicurazione:
a) i danni risultanti dal fatto che il prodotto od il lavoro eseguito non siano in grado di fornire le prestazioni o di servire all’uso cui sono destinati;
b) i danni o spese reclamati per il ritiro dal mercato di prodotti in genere, le spese di riparazione, sostituzione e/o rimpiazzo degli stessi, l‘importo pari al loro controvalore, nonché le spese di rifacimento dei lavori eseguiti;
c) i danni cagionati da prodotti destinati al settore aeronautico, nucleare, aerospaziale e "off shore"; nonché a quello delle armi da fuoco;
d) gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
e) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
f) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, che abbiano come conseguenza l’inquinamento dell’atmosfera, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
h) i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) i danni derivanti da sostanze ritenute cancerogene come indicato al Gruppo 1 - IARC alla data di decorrenza della copertura;
j) i danni derivanti da diacetile;
k) Sanzioni: la Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù della presente Polizza qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America;
l) i danni di natura sanzionatoria, quali “punitive or exemplary damages”, come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali;
m) i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);
n) i danni derivanti da atti di guerra e/o terrorismo;
o) i danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
p) L’Assicurazione R.C.P.non opera inoltre per i danni derivanti da:
1. qualunque forma di Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (TSE), comprese, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE), “Chronic Wasting Disease” (CWD), Sindrome di Creutzfeldt-Jakob, Nuova Variante della Sindrome di Creutzfeldt-Jakob (nv-CJD), “Scrapie” o “Trasmissible Mink Encephalopathy”,
2. prodotti geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria (OGM),
3. metilter-buter etere (MTBE),
4. bifenili policlorati (PCB), 5. prodotti pesticidi e/o erbicidi. q) i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. | |
Esclusioni applicabili all'Estensione "Ritiro prodotti dell'Assicurato" | a) le spese sostenute per revisionare o modificare o riparare i prodotti difettosi onde renderli idonei, salvo quanto previsto alla lettera f) di cui alle spese rimborsabili di cui sopra; b) il ritiro dei prodotti di terzi nei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in Polizza; c) le spese per il ritiro, trasporto ed eventuale distruzione dei prodotti descritti in Polizza fabbricati in manifesta violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza, salute ed igiene dei consumatori; d) le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali; e) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente; f) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti compiute da chiunque; g) il controvalore dei prodotti da ritirare; h) i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro; i) multe, ammende e penalità in genere; j) le spese di smontaggio e rimontaggio dei prodotti difettosi da ritirare. |
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute. | |
Ci sono limiti di copertura? |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.
L’assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.
Per le seguenti coperture sono previsti dei sotto limiti:
- La garanzia "spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti" è prestata con una Franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun veicolo danneggiato, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;
- La garanzia "Mezzi di trasporto sotto carico e scarico" si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con la Franchigia per sinistro pari ad € 500,00;
- La garanzia "Danni alle cose dei dipendenti" si intende prestata nell‘ambito del Massimale
R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con la Franchigia per ciascun Sinistro pari ad € 250,00;
- La garanzia "Proprietà dei fabbricati ove si è svolta l'attività" si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con la Franchigia per Sinistro di € 500,00;
- La garanzia "Carrelli operanti nel perimetro aziendale" si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale R.C.T. e con la Franchigia di €. 500,00 per sinistro;
- La garanzia "Inquinamento accidentale" comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimite di risarcimento per ogni Sinistro e per anno, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza;
- La garanzia "danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi" si intende prestata con il sottolimite per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo pari al 30% del Massimale R.C.P. indicato in scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00;
- La garanzia "danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei prodotti" si intende prestata con il sottolimite per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo pari al 30% del massimale R.C.P. indicato in Scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00;
- La garanzia "responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di produttore dei prodotti" è prestata nell’ambito del massimale RCP indicato in Scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00;
- L'Estensione "Responsabilità civile prodotti" si intende prestata nell’ambito del massimale
R.C.P. con il sottolimite per sinistro e per anno assicurativo pari al 30% del Massimale RCP e con lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per sinistro;
- Nel caso in cui i prodotti assicurati siano contenitori ed imballaggi, i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto con il sottolimite per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo pari al massimale R.C.P. indicato in Scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 5.000,00;
- La garanzia "Malattie professionali" è prestata nell’ambito nel Massimale R.C.O. indicato in Scheda di Polizza e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno indicato in scheda di Polizza e con una Franchigia di € 2.500,00 per sinistro;
- La garanzia "Lavori eseguiti" si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite di € 200.000,00 per Sinistro e per anno e con l’applicazione di una Franchigia di € 1.000,00 per ciascun Sinistro;
- La garanzia "Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi" si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per
Sinistro e per anno assicurativo di €. 50.000,00 e con la Franchigia di € 1.000,00 per ciascun Sinistro; - La garanzia "Cedimento e franamento del terreno" si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo di € 200.000,00 e con la Franchigia di € 2.500 per ciascun sinistro. - La garanzia " Danni a condutture ed impianti sotteranei" si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo di € 200.000,00 e con la Franchigia di € 2.500,00 per ciascun Sinistro. - La garanzia "operazioni di collaudo, manutenzione e riparazione dei prodotti svolte in usa e/o canada" si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo indicato in Scheda di Polizza ed entra in vigore dopo i primi € 50.000,00 importo quest’ultimo che resta a totale carico dell’Assicurato quale “Self Insurance Retention”(S.I.R.) per ciascun Sinistro. - La garanzia "ritiro prodotti dell’assicurato e/o di terzi" si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.P. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo indicato in Scheda di Polizza e con una Franchigia di € 5.000,00 per ciascun Sinistro. - La garanzia "Danni patrimoniali puri" si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.P. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di Polizza e con una Franchigia di € 5.000,00 per ciascun Sinistro. - La garanzia "Ritiro prodotti in USA e Canada"opera con una Franchigia di € 25.000,00 per ciascun Sinistro. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il |
credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L’ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l’intero periodo assicurativo e deve essere pagato all’Intermediario, cui è assegnata la polizza. |
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Polizza. In mancanza di disdetta di una della Parti, mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è rinnovata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge, o il contratto, si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso il periodo coincide con la durata di Polizza |
Sospensione | Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto è rivolto a coloro che vogliono assicurarsi contro il rischio di pagamento, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un danno accidentale in relazione all'attività descritta nelle Condizioni di Polizza, nonché per danni involontariamente cagionati a terzi per difetto dei prodotti. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione: la quota parte del premio percepita in media dagli intermediari è pari a 13,90 %. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx. Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione il contratto di assicurazione;
Polizza il documento che prova l'Assicurazione;
Contraente il soggetto che stipula l'Assicurazione;
Assicurato il soggetto/i i cui interessi sono protetti dall'Assicurazione;
Società l'impresa assicuratrice;
Broker l’intermediario di assicurazione indicato nella Scheda di Polizza;
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio la probabilità che si verifichi un Sinistro;
Sinistro Per la assicurazione R.C.T./O.
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
Per la assicurazione R.C. Prodotti
la richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato, o dai suoi aventi causa;
Sinistro in serie tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa, anche se si sono manifestati in più prodotti ed in momenti diversi, sono considerati come la conseguenza di un unico sinistro;
Massimale la massima esposizione della Società per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito lesioni personali e qualunque sia il numero delle cose danneggiate;
Per l’assicurazione R.C. Prodotti tale massima esposizione si intende per Sinistro/Sinistro in serie e per periodo assicurativo;
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro in copertura;
Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza.
Tale definizione comprende:
- I prestatori di lavoro subordinato assunti ai sensi dell’art. 2094 c.c.;
- I prestatori di lavoro rientranti nelle tipologie contrattuali previste dal X.Xxx. n. 81/2015;
- I prestatori di opera continuativa e coordinata ai sensi dell’art. 409 c.p.c.;
- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003, distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta da tali aziende sia diversa da quella descritta in polizza;
- I lavoratori a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti.
Retribuzioni l’ammontare degli importi erogati ai Prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera;
Prodotto i beni mobili (anche se incorporati in altri beni mobili o immobili), specificati nella descrizione dell’attività dell’Assicurato e per i quali risulti, se previsto per contratto o per legge:
• autorizzazione all’immissione in commercio da parte di organi, enti, istituti o autorità competenti;
• certificato di avvenuto collaudo;
I recipienti, i contenitori, gli imballaggi dei beni di cui al punto precedente nonché le relative istruzioni d’uso.
Fatturato l’importo del volume d’affari annuo conseguito da tutti gli Assicurati coperti dalla presente polizza al netto di quello intercompany e di IVA o equivalenti imposte locali;
Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danni a cose alterazione fisica o chimica di cose;
Terrorismo Atto (incluso a titolo esemplificativo l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di usare la forza o la violenza) commesso da qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole ovvero per conto di o in connessione con una o più organizzazioni o governi per scopi politici, religiosi, ideologici o di natura analoga, fra cui l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la società o una qualsiasi parte della società;
Scoperto la percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
Franchigia l’importo che viene detratto dal danno e che rimane a carico dell’Assicurato;
SIR
(Self Insurance
Retention) importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro compresa gestione, istruzione e liquidazione dell’evento ove il sinistro rientri integralmente al di sotto della soglia indicata in Polizza
Committente colui che affida a terzi (appaltatori) i lavori;
Appaltatore /
Subappaltatore colui al quale sono stati affidati dal committente o dall’appaltatore parte o la totalità dei lavori;
Consegna a terzi Trasferimento del potere di fatto su una cosa che si verifica nel momento in cui il possesso della stessa risulta trasferito dall’Assicurato ad altro soggetto terzo. Nel caso in cui Prodotti o Cose vengano installati o poste in opera presso terzi a cura dell’Assicurato, la consegna si verifica nel momento in cui l‘installazione risulta ultimata. L’installazione si considera ultimata al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:
1. rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
2. consegna anche provvisoria o parziale dell’ installazione o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
3. uso anche parziale o temporaneo dell‘ installazione secondo destinazione.
Ai fini della presenta Polizza “messa in circolazione” equivale alla definizione di ”Consegna a terzi”.
SEZIONE I
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
Art. 1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, per morte, lesioni personali e/o per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusa la proprietà, conduzione, esercizio, gestione di uffici ed immobili destinati e/o connessi all'esercizio delle attività assicurate, nonché di tutto quanto forma oggetto dell'attività assicurata, comprese le attività complementari ed accessorie.
L’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato, ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Tale estensione di garanzia è operante esclusivamente nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx.
B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione:
- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.
L’Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. Resta inteso che l'onere della prova circa l‘inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.
PRECISAZIONE
L’Assicurazione di cui alle lettere A) e B) vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.
DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 2) VALIDITA’ TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è valida per i danni (lesioni personali a terzi e/o a Prestatori di lavoro nonché danni a cose di terzi) verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza.
Art. 3) VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è valida per i danni verificatisi in tutto il mondo, salvo quanto previsto all’Esclusione di cui all’art. 5, lett. t) della presente Sezione.
Relativamente ai territori di USA e Canada l‘Assicurazione R.C.T. di cui all’art. 1) lettera A) si intende limitata ai soli viaggi per trattative di affari e/o per partecipazione a fiere, esposizioni, convegni e/o riunioni.
Art. 4) NOVERO DEI TERZI
Ai fini dell’Assicurazione R.C.T. non sono considerati “terzi”:
a) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
b) i Prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio per i quali si applica la sola copertura R.C.O. di cui all’art. 1) lettera B).
Art. 5) ESCLUSIONI - SEZIONE I - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
Sono esclusi dall’Assicurazione di cui all’art. 1) lettere A) e B):
a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
b) i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
c) i danni cagionati alle cose trainate, trasportate;
d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori;
g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili;
j) i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici;
k) gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati;
l) multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
m) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
n) i danni da furto;
o) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, che abbiano come conseguenza l’inquinamento dell’atmosfera, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
p) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
q) i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
r) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi;
s) i danni derivanti da sostanze ritenute cancerogene come indicato al Gruppo 1 - IARC alla data di decorrenza della copertura;
t) Sanzioni: la Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù della presente Polizza qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America;
u) i danni di natura sanzionatoria, quali “punitive or exemplary damages”, come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali;
v) i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);
w) i danni derivanti da atti di guerra e/o Terrorismo;
x) i danni derivanti da fumi di saldatura, laddove il contrente/Assicurato non abbia dotato i propri prestatori di lavoro di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 ;
y) i danni alle cose esistenti nell’ambito di esecuzione dei lavori;
z) i danni derivanti da:
1. qualunque forma di Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (TSE), comprese, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE), “Chronic Wasting Disease” (CWD), Sindrome di Creutzfeldt-Jakob, Nuova Variante della Sindrome di Creutzfeldt-Jakob (nv-CJD), “Scrapie” o “Trasmissible Mink Encephalopathy”,
2. metilter-buter etere (MTBE),
3. bifenili policlorati (PCB),
4. prodotti pesticidi e/o erbicidi, aa) i danni derivanti da Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o
appropriato.
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commesso attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato.
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA SEZIONE I
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
( CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI)
Art. 6) FRANCHIGIA / SCOPERTO
Assicurazione R.C.T.
L’Assicurazione viene prestata con applicazione della Franchigia prevista nella Scheda di Polizza, salvo per i casi in cui sia previsto uno Scoperto e/o una Franchigia superiore direttamente nelle condizioni di assicurazione.
Assicurazione R.C.O.
L’Assicurazione viene prestata con l’applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza per ogni Prestatore di lavoro infortunato.
Art. 7) ESTENSIONE ALLE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI:
L’Assicurazione R.C.T. copre anche i Rischi inerenti:
a. alle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, fermo quanto stabilito dall'art. 5 lettera a) – Esclusioni – della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;
b. all’esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Tale garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun veicolo danneggiato, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;
c. all’esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
d. all’impiego di guardiani anche armati, nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività, nonchè alla proprietà ed uso di cani. La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità di terzi;
e. alla gestione della mensa aziendale, di bar e distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da Prestatori di lavoro in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
f. alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands. La presente estensione comprende l’organizzazione di corsi di formazione, convegni, congressi, manifestazioni, convention, raduni ed altri eventi in genere, compresi i rischi delle attività connesse;
g. alla proprietà e/o all’uso di velocipedi, macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell’Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, nonché in leasing, purché usati per conto proprio e per le attività descritte in Polizza. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'Assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi. Per tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito dall’art. 5 lettera a) Esclusioni – della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione;
h. ai servizi sanitari prestati all’interno dell’azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la copertura di cui alla presente Xxxxxxx s’intende prestata a “Secondo
Rischio”. Rimane in ogni caso esclusa la loro responsabilità personale di carattere professionale (cd. Medical malpractice);
i. all’esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell’azienda;
j. alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato all’attività descritta nella scheda di Polizza;
k. all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative,
l. all'organizzazione a scopo dimostrativo di visite guidate nell'ambito degli stabilimenti aziendali assicurati in Polizza.
m. all’esercizio/proprietà di asili e scuole private ad uso aziendale;
n. all’installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
Art. 8) MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO
L’Assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso e a quelli alle cose trasportate sui mezzi stessi.
La presente condizione aggiuntiva si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con la Franchigia per sinistro pari ad € 500,00.
Art. 9) RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri Prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, entro i limiti del Massimale relativo alla garanzia interessata e riportato nella Scheda di Polizza per Sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei Prestatori di Lavoro con l'Assicurato o fra di loro.
Detta condizione aggiuntiva vale anche per la responsabilità personale dei Prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, come successivamente modificato, in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, limitatamente alle lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità di tipo professionale.
Art. 10) DANNI ALLE COSE DEI DIPENDENTI
A parziale deroga dell’articolo 4) della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione sono considerati “terzi” i Prestatori di lavoro dell’Assicurato per danni arrecati a cose di loro proprietà, possesso e detenzione, giacenti nell’ambito delle attività aziendali. Restano esclusi i danni ai veicoli a motore, denaro, preziosi e valori in genere e i danni derivanti da incendio, furto, da mancato uso, salvo quanto disposto dalla precedente condizione aggiuntiva prevista all’art. 7 lettera b) “ESTENSIONE ALLE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI“.
La presente condizione aggiuntiva si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con la Franchigia per ciascun Sinistro pari ad € 250,00.
Art. 11) PROPRIETA’ DEI FABBRICATI OVE E’ SVOLTA L’ATTIVITA’
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.
L’Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici. L’Assicurazione comprende, inoltre, i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Per la committenza dei lavori previsti ed in conformità al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n.
81, così come successivamente modificato, la garanzia opera alla condizione che l’Assicurato abbia designato, ove previsto dal citato decreto legislativo, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori o le analoghe figure che potranno essere previste dalla normativa di volta in volta vigente.
L’Assicurazione non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe tossici.
L’Assicurazione comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.
L'Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione od ampliamento dei fabbricati assicurati in quanto - tali lavori - siano regolarmente appaltati a terzi.
Qualora tali lavori rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, così come successivmamente modificato, l’Assicurazione vale a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal suddetto Decreto Legislativo, nonché abbia adottato il piano di sicurezza e coordinamento, conformemente a quanto disposto dal suddetto Decreto Legislativo o comunque nelle modalità che saranno di volta in volta previste dalla normativa applicabile.
La presente condizione particolare opera esclusivamente per danni cagionati a terzi per lesioni personali,
esclusa qualsiasi responsabilità professionale.
La presente condizione aggiuntiva si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con la Franchigia per Sinistro di € 500,00.
Art. 12) DANNI SUBITI DA PROFESSIONISTI E CONSULENTI
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti da:
• • professionisti e consulenti (esclusi i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal Decreto Legislativo n. 276 del 10.09.2003 e successive modifiche) di cui l’Assicurato si avvale in ordine alle attività descritte nella scheda di Polizza;
• • dipendenti e/o collaboratori di enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall’Assicurato.
La presente estensione di garanzia opera a condizione che le persone sopra individuate siano state incaricate attraverso un regolare contratto di lavoro e qualora al momento del Sinistro esistano anche altre coperture assicurative stipulate da quest’ultimi con altre società per i medesimi rischi previsti dalla presente Polizza, questa, fermi i limiti dei massimali indicati nella Polizza, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella prevista dalle altre coperture assicurative. La presente condizione aggiuntiva si intende prestata nell‘ambito del Massimale
R.C.T. indicati nella Scheda di Polizza con la Franchigia per ciascun sinistro pari ad € 500,00.
Art. 13) INTEGRATIVA AUTO
Premesso che l’Assicurato può, in connessione con l’attività dichiarata, affidare stabilmente o temporaneamente veicoli di sua proprietà o a lui locati in leasing, a propri amministratori, dirigenti, prestatori di lavoro, consulenti o collaboratori anche occasionali, la Società si obbliga:
• a tenere indenne l’Assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all’impresa che assicura detti veicoli contro la responsabilità civile ai sensi del Decreto legislativo - 07/09/2005, n.209 come successivamente modificato;
• a rispondere delle somme che l’Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente per danni corporali dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzioni o difetti di manutenzione del veicolo, dei quali l’Assicurato fosse eventualmente ritenuto responsabile ai sensi di legge.
Resta convenuto tra le Parti che questa estensione dell’assicurazione non sostituisce l’assicurazione obbligatoria contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione, che l’Assicurato è tenuto, pena la nullità della presente estensione, a conservare valida ed operante tenendosi debitamente in regola con il pagamento dei relativi premi.
La presente estensione è valida esclusivamente per i Sinistri verificatisi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 14) ESTENSIONE CARRELLI OPERANTI NEL PERIMETRO AZIENDALE
A parziale deroga dell’Art. 5 lettera a) – Esclusioni – della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione, preso atto che l’Assicurato utilizza:
• carrelli elevatori
• macchine operatrici
• trattori
• veicoli a motore
non immatricolati al PRA e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti autorità, l’Assicurazione comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all’interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l’attività descritta in polizza.
La presente estensione di garanzia non è operante:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
• per i danni subiti da terzi trasportati;
La presente estensione si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale R.C.T. e con la Franchigia di €. 500,00 per sinistro.
Art. 15) APPALTO - SUBAPPALTO
L'Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per lesioni personali o danni a cose cagionati a terzi dagli Appaltatori/Subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o di prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione per conto dell’Assicurato stesso.
I Prestatori di lavoro degli Appaltatori/Subappaltatori sono considerati terzi ai sensi di legge, sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o di prestazione di lavoro e comunque limitatamente ai casi di morte e lesioni personali.
Art. 16) COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
L'Assicurazione comprende i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia fermo restando che sono esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.
Sono esclusi i danni agli immobili nonché alle cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria.
Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella
Scheda di Polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di polizza e con la Franchigia per ciascun Sinistro indicata in scheda di polizza.
Art.17) DANNI A COSE SOLLEVATE, CARICATE, TRAINATE E SCARICATE
L’Assicurazione comprende i danni alle cose sollevate, caricate, trainate o scaricate.
Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di polizza e con la Franchigia per ciascun Sinistro indicata in scheda di polizza.
Art. 18) DANNI DA INCENDIO
L‘Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di terzi da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute.
In caso di esistenza di altra copertura incendio/ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di polizza e con la Franchigia per ciascun Sinistro indicata in scheda di polizza.
ART. 19) DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’
L‘Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di polizza e con la Franchigia per ciascun Sinistro indicata in scheda di polizza.
Art. 20) INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell’Art. 5) Esclusioni lettera o) delle della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione l‘Assicurazione si intende estesa alle lesioni personali ed ai danni a cose derivanti da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso ed imprevedibile dovuto a cause accidentali che abbia origine dallo stabilimento in cui si svolge l’attività assicurata.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo congiuntamente o disgiuntamente da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.
L’Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimite di risarcimento per ogni Sinistro e per anno, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
L’Assicurazione è operante esclusivamente per le conseguenze dirette dell’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili.
Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente condizione aggiuntiva non comprende i danni:
1) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento;
2) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
3) conseguenti ad alterazioni di carattere genetico;
4) cagionati a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
La presente estensione vale per i Sinistri che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei e si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di polizza e con la Franchigia per ciascun Sinistro indicata in scheda di polizza.
Art. 21) COMODATO – LEASING - LOCAZIONE
L'Assicurazione R.C.T. è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.
Premesso che l'Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati medesimi.
Art. 22) BENI NEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
A parziale deroga dell’Art. 5) - Esclusioni - lettera y) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l‘Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse.
Restano esclusi i danni alle cose che costituiscono strumento di lavorazione, alle cose che in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di polizza e con la Franchigia per ciascun Sinistro indicata in scheda di polizza.
Art. 23) RESPONSABILITA’ INCROCIATA
Premesso che l’Assicurato può delegare, appaltare o subappaltare ad aziende controllate e consociate ed ad altre imprese regolarmente costituite o ad altre persone lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti le proprie attività e/o proprietà, si conviene che:
• sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi ed ai Prestatori di lavoro dell’Assicurato, da dette imprese o persone;
• l’Assicurato e le aziende collegate e consociate ed i loro Prestatori di lavoro, e dette imprese o persone ed i loro Prestatori di lavoro, sono considerati terzi tra di loro.
Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione. Art. 24) RAPINE E ATTI VIOLENTI
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dovuti a rapina, aggressione e/o atti violenti nell’ambito dell’attività aziendale.
Ad integrazione dell’art. 1 lettera A) della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della presente Polizza o durante il corso della stessa non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo
di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
SEZIONE II RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI E RITIRO PRODOTTI DELL’ASSICURATO
(SEZIONE VALIDA A CONDIZIONE CHE VENGA CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO INDICATO IN SCHEDA DI POLIZZA)
Art. 26) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in Polizza, fabbricati e/o venduti dall’Assicurato o da altri che operano a suo nome, dopo che gli stessi sono stati consegnati a terzi, per lesioni personali e per danni a cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione, compresi i danni derivanti da:
- errata concezione/progettazione;
- errate, omesse o carenti istruzioni d’uso;
- errato o difettoso imballaggio;
La Società riconosce la qualifica di produttore al Contraente/Assicurato anche per tutti gli oggetti promozionali di qualsiasi natura.
L'Assicurazione comprende:
- i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza con il sottolimite per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo pari al 30% del Massimale R.C.P. indicato in scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00;
- i danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei prodotti descritti in Polizza con il sottolimite per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo pari al 30% del massimale R.C.P. indicato in Scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00;
- la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di produttore dei prodotti descritti in Polizza per danni involontariamente cagionati da errata o difettosa esecuzione dei lavori di installazione di tali prodotti dopo la loro consegna a terzi, anche se tali lavori sono stati eseguiti da subappaltatori, purchè selezionati dall’Assicurato stesso. La presente estensione è prestata nell’ambito del massimale RCP indicato in Scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00;
- i danni al prodotto finito di cui i prodotti dell’Assicurato siano parti componenti e/o ingredienti.
Inoltre, premesso che:
- i prodotti dell’Assicurato possono essere utilizzati quali componenti di altri prodotti fabbricati da terzi;
- i prodotti fabbricati da terzi possono formare una confezione “pluri gusto”, Qualora il prodotto dell’Assicurato
- causi un danno al prodotto finito;
- tale prodotto finito faccia parte di una confezione “plurigusto”, e i restanti prodotti non risultino difettosi;
e non sia ragionevolmente possibile recuperare , per la loro tipologia (es.: scadenza, invendibilità), i prodotti difettosi,
la Società provvederà a risarcire il danno:
- integralmente per quei prodotti che risultano difettosi;
- nel limite del 50% del loro costo per i restanti prodotti che non risultano difettosi.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.P. con il sottolimite per sinistro e per anno assicurativo pari al 30% del Massimale RCP e con lo
scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per sinistro. Per i sinistri che si verificheranno in USA e Canada verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di €.
25.000 per sinistro;
- nel caso in cui i prodotti assicurati siano contenitori ed imballaggi, i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto con il sottolimite per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo pari al massimale R.C.P. indicato in Scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 5.000,00;
Qualora l’Assicurato dovesse programmare la fabbricazione o produzione o vendita di prodotti di natura diversa da quelli descritti in Polizza come rientranti nell’attività assicurata, dovrà darne preventiva comunicazione alla Società fornendo tutti gli elementi atti alla valutazione del rischio.
La Società entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione farà conoscere al Contraente/Assicurato le condizioni di garanzia ed il premio; in assenza, si intendono confermate le condizioni in corso.
Il massimale previsto per la presente assicurazione opera per l’eccedenza rispetto al massimale previsto da eventuali coperture preesistenti a favore dell’Assicurato e valide nei confronti delle stesse richieste di risarcimento.
Art. 27) VALIDITA’ TEMPORALE
a) Se in scheda di Polizza non è attiva la garanzia Esportazione diretta in Usa e Canada: L'Assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza.
L’Assicurazione non vale per le richieste di risarcimento relative a circostanze già note all’Assicurato prima della data di efficacia della presente Polizza.
In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione, purché pervenute all’Assicurato entro due anni dalla cessazione stessa
b) Se in scheda di Polizza è attiva la garanzia Esportazione diretta in USA e Canada
In caso di attivazione della garanzia “Esportazione diretta in USA e Canada” , a parziale deroga dell’art. 28 “Validità Territoriale” della presente Sezione II delle Condizioni Generali di Assicurazione la validità territoriale si intende estesa ai prodotti consegnati a terzi in tutto il mondo, compresi i territori di USA e Canada.
Limitatamente ai prodotti consegnati nei territori di USA e Canada, resta convenuto fra le Parti che, a parziale deroga di quanto indicato al precedente punto a) del presente articolo, l’Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza relative a Prodotti consegnati a terzi dopo la data di decorrenza indicata in Scheda di Polizza con la Franchigia e/o lo Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.
Resta espressamente convenuto che l’Assicurazione non opera a favore di eventuali aziende collegate, consociate o partecipate dell’Assicurato ubicate nei territori di Usa e Canada.
L’Assicurazione non vale per le richieste di risarcimento relative a circostanze già note all’Assicurato prima della data di efficacia della presente Polizza
In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione, purché pervenute all’Assicurato entro due anni dalla cessazione stessa
Art. 28) VALIDITA’ TERRITORIALE
L’Assicurazione è valida per i prodotti descritti in Polizza consegnati a terzi nei territori di qualsiasi paese esclusi USA e Canada e per danni ovunque verificatisi, salvo quanto previsto al precedente articolo
27) Validità Temporale, lettera b) ferma l’Esclusione di cui all’art. 29, lett. j “Sanzioni”) della presente Sezione.
Art. 29) ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’Assicurazione:
a) i danni risultanti dal fatto che il prodotto od il lavoro eseguito non siano in grado di fornire le prestazioni o di servire all’uso cui sono destinati;
b) i danni o spese reclamati per il ritiro dal mercato di prodotti in genere, le spese di riparazione, sostituzione e/o rimpiazzo degli stessi, l‘importo pari al loro controvalore, nonché le spese di rifacimento dei lavori eseguiti;
c) i danni cagionati da prodotti destinati al settore aeronautico, nucleare, aerospaziale e "off shore"; nonché a quello delle armi da fuoco;
d) gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
e) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
f) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, che abbiano come conseguenza l’inquinamento dell’atmosfera, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
h) i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) i danni derivanti da sostanze ritenute cancerogene come indicato al Gruppo 1 - IARC alla data di decorrenza della copertura;
j) i danni derivanti da diacetile;
k) Sanzioni: la Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù della presente Polizza qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America;
l) i danni di natura sanzionatoria, quali “punitive or exemplary damages”, come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali;
m) i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);
n) i danni derivanti da atti di guerra e/o terrorismo;
o) i danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
p) L’Assicurazione R.C.P.non opera inoltre per i danni derivanti da:
1. qualunque forma di Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (TSE), comprese, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE), “Chronic Wasting Disease” (CWD), Sindrome di Creutzfeldt-Jakob, Nuova Variante della Sindrome di Creutzfeldt-Jakob (nv-CJD), “Scrapie” o “Trasmissible Mink
Encephalopathy”,
2. prodotti geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria (OGM),
3. metilter-buter etere (MTBE),
4. bifenili policlorati (PCB),
5. prodotti pesticidi e/o erbicidi.
q) i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
Art. 30) FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
L’Assicurazione viene prestata con l’applicazione delle Franchigie e/o degli Scoperti previsti nella Scheda di Polizza rispettivamente per :
• danni verificatisi in tutto il mondo esclusi i territori di USA e Canada;
• danni verificatisi nei territori di USA e Canada.
Art. 31) RITIRO PRODOTTI DELL’ASSICURATO
A parziale deroga della lettera b) delle Esclusioni di cui all’art. 29 della presente Sezione, la Società garantisce il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per ritirare dal mercato i prodotti descritti in Polizza dopo la loro Consegna a terzi, dal momento in cui, per un difetto dei prodotti imputabile all’Assicurato, si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:
a) tali prodotti abbiano causato lesioni corporali o danni a cose;
b) sia dimostrata la possibilità che possano causarne;
c) le Autorità competenti ne abbiano ordinato il ritiro o la distruzione per la pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Per spese rimborsabili si intendono unicamente quelle:
a) di annuncio, comunicazione sui mezzi di stampa o altri mezzi di comunicazione;
b) di trasporto e magazzinaggio temporaneo dei prodotti ritirati;
c) per la distruzione dei prodotti difettosi;
d) per l'impiego di mano d'opera diversa da quella regolarmente preposta dall'Assicurato alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti;
e) relative a retribuzioni per prestazioni di lavoro straordinario corrisposte al personale regolarmente preposto dall'Assicurato alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti;
f) per la riparazione dei prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle di trasporto e magazzinaggio temporaneo.
In caso di divergenza sull’opportunità di effettuare le operazioni di cui trattasi e/o sull’ammontare delle spese sostenute, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Questo ha sede, a scelta della parte attrice, nel luogo ove viene esercitata la direzione la Società o, in alternativa, presso la sede del Broker al quale è assegnata la Polizza.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo.
Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalla presente Sezione, l’estensione di cui al presente Art. 31 non comprende:
a) le spese sostenute per revisionare o modificare o riparare i prodotti difettosi onde renderli idonei, salvo quanto previsto alla lettera f) di cui alle spese rimborsabili di cui sopra;
b) il ritiro dei prodotti di terzi nei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in Polizza;
c) le spese per il ritiro, trasporto ed eventuale distruzione dei prodotti descritti in Polizza fabbricati in manifesta violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza, salute ed igiene dei consumatori;
d) le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;
e) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente;
f) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti compiute da chiunque;
g) il controvalore dei prodotti da ritirare;
h) i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro;
i) multe, ammende e penalità in genere;
j) le spese di smontaggio e rimontaggio dei prodotti difettosi da ritirare.
L'Assicurazione opera
- per i prodotti consegnati a terzi nell'ambito della validità territoriale della Polizza esclusi i territori di USA e Canada;
- per tutte le operazioni di ritiro, trasporto o distruzione iniziate in data successiva a quella di decorrenza della Polizza e durante il periodo di efficacia della stessa, purché i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati consegnati a terzi in data successiva a quella di decorrenza della Polizza.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.P. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00 e con la Franchigia per ciascun Sinistro pari ad € 5.000,00.
CONDIZIONI CONTRATTUALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art. 32) PAGAMENTO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati al Broker, cui è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art 33) REGOLAZIONE DEL PREMIO - applicabile solo alle società con Fatturato consuntivo maggiore di €. 10.000.000
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio indicato in Scheda di Polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, deve essere fornita alla Società l’indicazione dell’ammontare effettivo degli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio, quali:
- retribuzioni lorde corrisposte ai Prestatori di lavoro;
- fatturato, escluso I.V.A.;
- altri elementi variabili descritti in Polizza.
Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva se dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti, le documentazioni necessarie (quali il libro unico del lavoro prescritto dall’art. 39 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, il registro delle fatture e quello dei corrispettivi).
Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 35% o più rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest’ultimo con effetto dell’annualità successiva, portandolo ad un importo non inferiore al 75% dell’ultimo premio consuntivo.
Art. 34) RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo le Parti hanno facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A/R.
Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dalla Società, la medesima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell’imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dall’Assicurato, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il 50% della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, sempreché il premio non sia stato fissato anche quale premio minimo. In tal caso nessun rimborso di premio sarà infatti dovuto.
Qualora esistano in vigore certificati e/o applicazioni che fanno riferimento alla presente Polizza, la cancellazione della medesima avrà contestuale effetto anche per i predetti certificati e/o applicazioni.
Art. 35) RINNOVO TACITO DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta da una della Parti, mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è rinnovata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge, o il contratto, si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso il periodo coincide con la durata di Polizza.
Art. 36) DENUNCIA DEI SINISTRI
Agli effetti dell’Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri:
• che abbiano causato morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni, o
• per i quali abbia luogo inchiesta dell’Autorità Giudiziaria, o
• per i quali gli pervengano richieste di risarcimento.
In questi casi i Xxxxxxxx dovranno essere denunciati entro 3 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 37) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Qualora al momento del Sinistro esistano anche altre coperture assicurative stipulate con altre compagnie per i medesimi rischi previsti dalla presente Polizza, questa, fermi i limiti dei massimali indicati nel contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella prevista dalle altre coperture assicurative.
Art. 39) PLURALITA‘ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità Assicurati il Massimale / limite stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda resta per ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità tra gli Assicurati.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 41) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Qualsiasi interpretazione di questa polizza, verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, in applicazione delle leggi dello Stato Italiano.
Art. 42) FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede la direzione della Società o, in alternativa, il Foro del luogo ove ha sede il Broker cui è assegnata la gestione della Polizza o dove ha sede il Contraente.
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio indicata in Scheda di Polizza.
Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker di Assicurazioni – il quale tratterà con la Società Assicuratrice.
Rimangono tuttavia invariati gli obblighi a carico dell’Assicurato previsti dall’art. 35) (Rinnovo tacito dell’assicurazione) (limitatamente alla comunicazione alla Società della disdetta del contratto di assicurazione richiesta dall’Assicurato) e dall’art. 36) (Denuncia dei sinistri).
Art. 44) RINUNCIA ALLA SURROGA
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
- persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge; Dipendenti/Prestatori di Lavoro del Contraente/Assicurato; stagisti, borsisti e/o consulenti che operano presso/per conto dell’Assicurato;
- società controllanti, controllate, consociate, affiliate, associate e/o collegate sia italiane che estere, inclusi Consorzi, ove il Contraente/Assicurato detenga il controllo di maggioranza, e relativi Dipendenti/Prestatori di Lavoro;
- specificatamente nei confronti di consociate appartenenti al medesimo gruppo della Contraente, in quanto fabbricanti di prodotti commercializzati dal Contraente/Assicurato;
- distributori esclusivi, loro organizzazioni di vendita e assistenza tecnica;
- locatori e/o proprietari di beni mobili ed immobili tenuti in locazione e/o leasing dal Contraente/Assicurato, qualora ciò sia contrattualmente previsto e/o richiesto;
- Committenti, limitatamente alle garanzie R.C. Terzi;
- Enti fieristici, comitati organizzatori di eventi e/o simili organizzazioni;
Tale norma non si applica nel caso in cui l'Assicurato non abbia alcun interesse nei confronti del terzo responsabile e sia consenziente all’azione di surroga da parte della Società.
CONDIZIONI PARTICOLARI
COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI
(valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza) CP. 1) QUALIFICA DI ASSICURATO
D'accordo tra le Parti si conviene di attribuire la qualifica di Assicurato anche alle aziende indicate nella Scheda di Polizza in corrispondenza della presente Condizione Particolare, le quali beneficeranno di tutte le garanzie prestate con la presente Polizza.
Si precisa inoltre che gli Assicurati s’intendono, a tutti gli effetti, terzi tra di loro; tuttavia si conviene che, qualora venissero arrecate lesioni personali ai Prestatori di lavoro delle predette aziende assicurate si intenderanno applicabili le condizioni, i limiti e le franchigie dell’assicurazione R.C.O. accordata rispettivamente a ciascuna delle aziende assicurate.
Le aziende con qualifica di Assicurato non sono considerate terze tra di loro limitatamente alla Responsabilità Civile Prodotti - R.C.P.
Relativamente alla R.C.P., qualora tale Sezione sia attiva, i Prestatori di lavoro delle aziende assicurate sono considerati terzi esclusivamente nel caso in cui abbiano subito il danno in qualità di consumatori dei prodotti assicurati.
In caso la qualifica di Assicurato venga attribuita successivamente alla data di efficacia della presente Xxxxxxx, l’Assicurazione non vale per le richieste di risarcimento relative a circostanze già note a tale Assicurato prima della data di efficacia della garanzia a suo favore.
CONDIZIONI PARTICOLARI
VALIDE PER LA SEZIONE I - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
[valide solo se espressamente richiamate in scheda di polizza]
CP 2) MALATTIE PROFESSIONALI
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1 lettera B della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurazione si intende estesa alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistro, allegate al
D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura, escluse silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto.
La presente condizione particolare spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo la data riportata nella Scheda di Xxxxxxx (in mancanza di indicazione, tale data si intende coincidente con la decorrenza della presente Polizza).
La presente condizione particolare è prestata nell‘ambito dell‘assicurazione R.C.O. e con i sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza.
I sottolimiti di cui sopra rappresentano la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente condizione particolare non vale:
1) per i Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4) per i lavoratori interinali.
La presente condizione particolare è prestata nell’ambito nel Massimale R.C.O. indicato in Scheda di Polizza e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno indicato in scheda di Polizza e con una Franchigia di € 2.500,00 per sinistro.
CP. 3) LAVORI ESEGUITI
A parziale deroga dell’Art. 5) - Esclusioni - lettera f) della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurazione si intende estesa ai danni involontariamente cagionati da difettosa esecuzione dei lavori eseguiti dall’Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere - verificatisi dopo la consegna a terzi di tali lavori - per:
• riparazione o manutenzione;
• installazione di prodotti per i quali l’Assicurato non rivesta la qualifica di produttore o distributore oppure rivesta tale qualifica, ma si avvalga di terzi per i lavori d’installazione,
La presente condizione particolare vale per:
- i lavori eseguiti durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione;
- i danni verificatisi in vigenza di contratto entro 12 mesi dalla data di consegna dei lavori, denunciati entro un anno dalla data di cessazione del contratto.
Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente condizione particolare non comprende:
- i danni a cose o opere che sono state direttamente oggetto di lavori di installazione, riparazione e/o manutenzione;
- le spese di rifacimento dei lavori eseguiti o di parte degli stessi, le spese di riparazione, rimpiazzo e gli importi pari al loro controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di cose od opere a seguito di difetto dei lavori eseguiti.
La presente condizione particolare si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite di € 200.000,00 per Sinistro e per anno e con l’applicazione di una Franchigia di € 1.000,00 per ciascun Sinistro.
CP. 4) COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
A parziale deroga dell’Art. 5) - Esclusioni - lettera d) della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurazione comprende la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l’acquirente, causato dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
L’Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
La presente condizione particolare si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale R.C.T. e con la franchigia di € 1.000,00 per ciascun Sinistro.
Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia R.C.P. di cui all’art. 22 della Sezione II delle Condizioni Generali di Assicurazione, il predetto limite è comprensivo anche di tali danni.
La presente condizione particolare non è valida se l’Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività.
CP. 5) DANNI DA FURTO AGEVOLATI DA IMPALCATURE O PONTEGGI
A parziale deroga dell’Art. 5) – Esclusioni - lettera n) della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurazione si intende estesa ai danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso.
Restano ferme le altre esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo di €. 50.000,00 e con la Franchigia di € 1.000,00 per ciascun Sinistro.
CP. 6) CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO
A parziale deroga dell'art. 5) – Esclusioni - lettera g) della Sezione I delle ESCLUSIONI Condizioni Generali di Assicurazioni, l’Assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Restano ferme le altre esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo di € 200.000,00 e con la Franchigia di € 2.500 per ciascun sinistro.
CP. 7) DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
A parziale deroga dell'art. 5) – Esclusioni - lettera h) della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurazione comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei, esclusi i danni da sospensione ed interruzione di esercizio o mancato uso.
Restano ferme le altre esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo di € 200.000,00 e con la Franchigia di € 2.500,00 per ciascun Sinistro.
CP. 8) OPERAZIONI DI COLLAUDO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI PRODOTTI SVOLTE IN USA E/O CANADA
Preso atto che l’Assicurato svolge attività di collaudo, manutenzione o riparazione dei prodotti descritti in Polizza negli Stati Uniti o in Canada, la validità territoriale della garanzia R.C.T. di cui all’art. 1 lettera A) della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende estesa anche ai danni verificatisi durante lo svolgimento di tali attività arrecati a terzi in tali paesi da parte dell’Assicurato o di propri prestatori di lavoro.
Tale estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo indicato in Scheda di Polizza ed entra in vigore dopo i primi € 50.000,00 importo quest’ultimo che resta a totale carico dell’Assicurato quale “Self Insurance Retention”(S.I.R.) per ciascun Sinistro.
Si conviene pertanto che:
1. Per i danni il cui ammontare rientri nella “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali Sinistri rimarranno a totale carico dell’Assicurato;
2. Per i danni il cui ammontare superi la “S.I.R.” , ma non il massimale di Polizza, la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro ma le spese peritali e legali saranno ripartite tra la Società e l’Assicurato in ragione della proporzione esistente tra il danno effettivamente accertato e l’importo della “S.I.R.”;
3. Per i danni il cui ammontare superi sia la “S.I.R.” che il massimale di Polizza, la Società provvederà alla gestione e trattazione del Sinistro ma le spese peritali e legali saranno ripartite tra la Società e l’Assicurato in ragione del rispettivo interesse e cioè in base alle rispettive quote di danno a proprio carico .
In ogni caso la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico dell’Assicurato.
La presente estensione non è valida per quanto previsto alla Condizione Particolare 3) “Lavori eseguiti”, se operante.
CONDIZIONI PARTICOLARI
VALIDE PER LA SEZIONE II RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI
[valide solo se espressamente richiamate in scheda di polizza]
CP. 9) RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE (VENDOR’S LIABILITY)
L’Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti - R.C.P. di cui all’art. 26 della Sezione II si intende estesa anche alla responsabilità civile derivante alle aziende specificate nella Scheda di Polizza, nella loro qualità di venditori e/o distributori nei territori di USA e Canada dei prodotti fabbricati dall‘Assicurato descritti in Polizza in base alle condizioni in lingua inglese riportate nell’apposito certificato.
CP. 10) RITIRO PRODOTTI DELL’ASSICURATO E/O DI TERZI
A parziale deroga dell’art. 29) – Esclusioni - lettera b) della Sezione II , la Società garantisce il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o da terzi per ritirare dal mercato, dopo la loro Consegna a terzi, i prodotti descritti in Polizza o i prodotti finiti di terzi di cui i prodotti descritti in Polizza siano entrati a far parte quali componenti o ingredienti, dal momento in cui, per un difetto dei prodotti imputabile all’Assicurato, si sia verificata una delle seguenti circostanze:
A. tali prodotti abbiano causato lesioni corporali o danni a cose;
B. sia dimostrata la possibilità che possano causarne;
C. le Autorità competenti ne abbiano ordinato il ritiro o la distruzione per la pericolosità dei Prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Per spese rimborsabili si intendono unicamente quelle:
1. di annuncio, comunicazione sui mezzi di stampa o altri mezzi di comunicazione;
2. di trasporto e magazzinaggio temporaneo dei prodotti ritirati;
3. per la distruzione dei prodotti difettosi;
4. per l'impiego di mano d'opera diversa da quella regolarmente preposta dall'Assicurato o da terzi alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti;
5. relative a retribuzioni per prestazioni di lavoro straordinario corrisposte al personale regolarmente preposto dall'Assicurato o da terzi alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti;
6. per la riparazione dei Prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle di trasporto e magazzinaggio temporaneo.
In caso di divergenza sull’opportunità di effettuare le operazioni di cui trattasi e/o sull’ammontare delle spese sostenute, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Questo ha sede, a scelta della parte attrice, nel luogo ove ha sede la direzione della Società o, in alternativa, presso la sede del Broker al quale è assegnata la Polizza.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo.
Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente estensione non comprende altresì:
a) le spese sostenute per revisionare o modificare o riparare i prodotti difettosi onde renderli idonei, salvo quanto previsto alla lettera 6) di cui alle spese rimborsabili di cui sopra;
b) le spese per il ritiro, trasporto ed eventuale distruzione dei prodotti descritti in polizza fabbricati in manifesta violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza, salute ed igiene dei consumatori;
c) le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;
d) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente;
e) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti compiute da chiunque;
f) il controvalore dei prodotti oggetto di ritiro;
g) i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro;
h) multe, ammende e penalità in genere;
i) le spese di smontaggio e rimontaggio dei prodotti difettosi da ritirare.
L'Assicurazione opera
- per i prodotti consegnati e/o messi in circolazione nell'ambito della validità territoriale della polizza
esclusi i territori di USA e Canada;
- per tutte le operazioni di ritiro, trasporto o distruzione iniziate in data successiva a quella di decorrenza della Polizza e durante il periodo di efficacia della stessa, purché i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati consegnati a terzi in data successiva a quella indicata in Scheda di Polizza.
La presente estensione si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.P. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo indicato in Scheda di Polizza e con una Franchigia di € 5.000,00 per ciascun Sinistro.
CP. 11) DANNI PATRIMONIALI PURI
A parziale deroga dell’art 26) della Sezione II, l’Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato a sensi di legge per danni patrimoniali consistenti nell’interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi e derivanti da danneggiamento subito dai Prodotti forniti descritti in Polizza, conseguente a difetto dei Prodotti stessi, anche se tale difetto non abbia cagionato lesioni personali o danni ad altre cose.
L’Assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza relative a fatti verificatisi dopo la data di decorrenza della presente Polizza.
Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono comunque escluse multe, ammende e penali da chiunque sostenute, i danni da perdita di immagine e di clientela. La presente estensione vale per i Sinistri che avvengano nel territorio di tutti i paesi esclusi USA e Canada e si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.P. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di Polizza e con una Franchigia di € 5.000,00 per ciascun Sinistro.
CP. 12) Estensione Ritiro Prodotti in USA e CANADA
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 31 RITIRO PRODOTTI DELL’ASSICURATO e della Condizione Particolare n. 10, ove richiamata in Scheda di Polizza, l'Assicurazione opera anche per i prodotti consegnati a terzi nell'ambito della validità territoriale della Polizza compresi i territori di USA e Canada.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del sottolimite indicato in Scheda di Polizza per la CP10) “RITIRO PRODOTTI DELL’ASSICURATO E/O DI TERZI” ed opera con una Franchigia di € 25.000,00 per ciascun Sinistro.
CP. 13) Esclusione Ritiro Prodotti
L’articolo 31) RITIRO PRODOTTI DELL’ASSICURATO della SEZIONE II - RESPONSABILITA’ CIVILE
PRODOTTI si intende abrogato e privo di effetto.
L’aliquota di imposta prevista dalla legge, per le assicurazioni di responsabilità civile delle aziende agricole è stata applicata al premio della presente polizza su dichiarazione della ditta assicurata che il reddito percepito per l’attività svolta e nella quale sono impiegati i beni assicurati è classificato come reddito agrario agli effetti dell’imposizione diretta e che i fabbricati assicurati sono classificati come rurali agli effetti dell’imposta sui fabbricato e terreni.
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La Società ed il Contraente sottoscrivono il sovraesteso contratto assicurativo SME (Ed. 08/2017).
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Sommario:
Art. 5 Esclusioni Sezione I Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro Art. 6 Franchigia/scoperto
Art. 7 Estensione alle attività complementari Art. 8 Mezzi di trasporto sotto carico e scarico
Art. 9 Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro Art. 10 Danni alle cose dei dipendenti
Art. 11 Proprietà dei fabbricati ove è svolta l’attività Art. 12 Xxxxx subiti da professionisti e consulenti Art. 13 Integrativa auto
Art. 14 Estensione carrelli operanti nel perimetro aziendale Art. 15 Appalto – subappalto
Art. 16 Cose in consegna e custodia
Art. 17 Xxxxx a cose sollevate, caricate e scaricate Art. 18 Danni da incendio
Art. 19 danni da interruzione di attività Art. 20 Inquinamento accidentale
Art. 21 comodato – leasing – locazione
Art. 22 Beni nei luoghi di esecuzione dei lavori. Art. 29 Esclusioni
Art. 30 Franchigie e/o scoperti
Art. 31 Ritiro prodotti dell’Assicurato.
Art. 33 Regolazione del premio (applicabile solo alle società con fatturato consuntivo maggiore di €.10.000.000)
Art. 34 Recesso in caso di sinistro
Art. 35 Rinnovo tacito dell’assicurazione Art. 42 Foro competente
Art. 44 Rinuncia alla rivalsa
Condizioni Particolari valide per la Sezione I:
CP. 2) Malattie professionali CP. 3) Lavori eseguiti
CP. 4) Commercializzazione di prodotti
CP. 5) Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi CP. 6) Cedimento e franamento del terreno
CP. 7) Danni a condutture ed impianti sotterranei
CP. 8) Operazioni di collaudo, manutenzione e riparazione dei prodotti svolte in Usa e/o Canada.
Condizioni particolari valide per la Sezione II:
CP. 9) Responsabilità del venditore (vendor’s liability) CP. 10) Ritiro prodotti dell’assicurato e/o di terzi
CP. 11) Danni patrimoniali puri
CP. 12) Estensione Ritiro Prodotti in Usa e Canada. CP. 13) Esclusione Ritiro Prodotti.
CP. 14) Imposte Agricole
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