CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA XXXXXXXX
1. Definizioni. Nel presente documento: (a) per “Accordo” si intende il contratto vincolante formato come indicato nella sezione 2.1; (b) per "Prodotti" si intendono beni; (c) per “Xxxxxxxx” si intende l’organizzazione che effettua la fornitura e l’entità che vende sulla base di quanto riportato sulla fattura; (d) per “Acquirente” si intende ogni persona fisica o giuridica, che stipuli l’Accordo.
2. Accettazione. 2.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito CGV), unitamente a quanto riportato sulla fattura, stabiliscono i termini della compravendita effettuata dall’Acquirente di Prodotti Xxxxxxxx. Quando Xxxxxxxx accetta l’ordine dell’Acquirente, per iscritto o tramite la consegna delle merci e/o tramite l’inizio della fornitura dei beni, si forma un contratto vincolante (“Accordo”). Xxxxxxxx non accetta nessuna successiva proposta addizionale o variazione unilaterale apportata dall’Acquirente, se non approvata per iscritto da Xxxxxxxx. 2.2 Xxxxxxxx, dunque, non è in alcun modo vincolata, e qui espressamente rigetta, le condizioni generali di acquisto dell’Acquirente, come eventuali altri termini o condizioni che non siano compresi nel presente Accordo. Specularmente l’Acquirente, ricevendo la fattura anche solo pro forma, dichiara di conoscere ed accettare integralmente le presenti CGV e rinuncia a far valere nei confronti di Xxxxxxxx le proprie condizioni generali di acquisto.
3. Termini essenziali. I termini e le date relative alle obbligazioni di pagamento dell’Acquirente sono da ritenersi essenziali. Se l’Acquirente dovesse venire a conoscenza di ragioni che rendano difficile l’adempimento nei termini delle obbligazioni di pagamento o di qualsiasi altra obbligazione, sarà tenuta a comunicarlo tempestivamente a Xxxxxxxx per iscritto.
4. Consegna dei Prodotti. 4.1 Se non diversamente concordato per iscritto, tutti i Prodotti venduti saranno consegnati con clausola EXW (Ex Works come definita nell’ultima versione degli Incoterms) stabilimento di produzione. Ove richiesto, l’Acquirente deve inviare prova dell’avvenuta esportazione dal territorio italiano mediante invio di apposita bolletta doganale. Xxxxxxxx si riserva il diritto di effettuare la consegna dei Prodotti a spese e a rischio dell’Acquirente se l’Acquirente sia inadempiente con riferimento a xxxx, tempi di ritiro o alle tariffe di spedizione. Xxxxxxxx, inoltre, non sarà responsabile per i costi in cui l’Acquirente incorra per la produzione, l’installazione, l’assemblaggio od alcuna altra attività connessa ai Prodotti, prima della consegna, come prevista nell’Accordo. 4.2 Xxxxxxxx imballerà, etichetterà e preparerà la spedizione dei Prodotti in conformità con le pratiche commerciali. Fuori dallo stabilimento Xxxxxxxx l’Acquirente sarà ritenuto responsabile per ogni perdita, danneggiamento provocato da errato stoccaggio, imballaggio e movimentazione nelle sedi dell’Acquirente o dei trasportatori dallo stesso utilizzati. 4.3 I termini di consegna riportati in fattura o in altra comunicazione precedente devono ritenersi indicativi e, per volontà delle parti, non essenziali anche se la consegna dovrà avvenire entro un termine ragionevole, il più vicino possibile alla data riportata nell’Accordo, salvo il caso di impegno tassativo di Xxxxxxxx, che risultasse espressamente nella conferma d'ordine e salvo, anche in questa ipotesi, i casi imprevisti, oltre quelli di forza maggiore, che sopravvenissero negli stabilimenti nei quali le ordinazioni saranno eseguite. Xxxxxxxx pertanto è esonerata da ogni responsabilità da ritardata consegna salvo che in casi di palese dolo o colpa grave. Eventuali ritardi non potranno, quindi, in nessun caso dar luogo a risarcimento di danni o alla risoluzione, anche parziale, dell’Accordo a meno che tali conseguenze non siano state espressamente accettate da Xxxxxxxx. Nel caso in cui l’Acquirente non provvedesse al ritiro dei Prodotti a seguito di ripetuti avvisi di merce pronta alla spedizione o al collaudo, Xxxxxxxx comunicherà all’Acquirente che a partire da una certa data, provvederà a spese di quest’ultimo a depositare la merce in un area di stoccaggio privata, comunicandone le condizioni ed addebitandone i conseguenti costi; fatto salvo il diritto di agire per ottenere l’adempimento, la risoluzione e condanna al risarcimento del danno subito per il mancato ritiro.
5. Invariabilità dei prezzi e pagamento. 5.1 La proprietà dei Prodotti passerà all’Acquirente soltanto al pagamento integrale degli stessi. 5.2 Tutti i prezzi indicati nel presente Accordo saranno espressi in Euro, salvo indicazione in fattura di una diversa valuta, fissi, netti ed escludono
i.v.a. e tasse sulla vendita o simili imposte applicabili. 5.3 Se l’Acquirente non adempia una o più obbligazioni derivanti dalle presenti CGV, Xxxxxxxx potrà sospendere la fornitura all’Acquirente. 5.4 L’Acquirente accetta irrevocabilmente che Xxxxxxxx possa operare compensazioni di somme tra i debiti dell’Acquirente e delle sue Consociate e una qualunque società del gruppo Xxxxxxxx. 5.5 Salvo diverso accordo scritto fra l’Acquirente e Xxxxxxxx, Xxxxxxxx emetterà fatture sulla base del prezzo dei Prodotti, alla consegna dei Prodotti conformemente agli INCOTERMS applicabili. Il pagamento sarà dovuto entro 30 giorni data fattura, salvo diverso accordo scritto fra l’Acquirente e Xxxxxxxx. Tutti i pagamenti saranno effettuati all’indirizzo indicato da Xxxxxxxx. Oltre ai diritti e ai rimedi che Xxxxxxxx può attivare in base alla legge, matureranno e saranno applicati interessi sui ritardi nei pagamenti come previsto dall’ art. 5 del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx., al tasso ufficiale BCE, aumentato di 8 (otto) punti, nel limite in cui sia permesso dalla legge, dalla data di esigibilità del credito fino all’avvenuto pagamento del totale.
6. Garanzia – non conformità. 6.1 Fatti salvi i Prodotti che costituiscono parti di usura, Xxxxxxxx garantisce che, in caso di uso normale e, ove previsto, conforme al manuale d’uso dei Prodotti, per un periodo di 12 mesi dalla consegna all’Acquirente, i Prodotti saranno liberi da difetti materiali e di produzione. 6.2 Xxxxxxxx garantisce inoltre materiali in tutto rispondenti alle caratteristiche e alle condizioni specificate in conferma d'ordine. 6.3 Non assume però - salvo apposita pattuizione -, alcuna responsabilità circa le applicazioni e comunque le operazioni cui verrà sottoposto il materiale fornito presso l’Acquirente o chi per esso. Eventuali specifiche tecniche e/o richieste di garanzia avanzate dall'Acquirente non saranno tenute in considerazione se non riprodotte nella conferma d'ordine. 6.4 L’Acquirente ha l'obbligo di effettuare test e prove sui prodotti per determinare se questi siano idonei alle lavorazioni ed all'utilizzo ai quali vengono destinati. 6.5 Nonostante quanto sopra, Xxxxxxxx non sarà obbligata a prestare la garanzia se gli asseriti difetti o non conformità siano occorsi a causa di cattivo uso, uso diverso da quello indicato nel manuale, negligenza, installazione impropria o incidenti o se derivino da riparazione, alterazione, modificazione, stoccaggio o trasporto inadeguati o da un maneggio improprio. 6.6 La garanzia si applicherà direttamente all’Acquirente e non ai clienti, agenti o rappresentanti dello stesso. Fatti salvi unicamente il dolo e la colpa grave, tutte le altre garanzie non troveranno applicazione. Quanto sopra rappresenta la responsabilità complessiva di Xxxxxxxx in connessione con la difettosità e non conformità dei Prodotti forniti in base al Contratto. Qualora il committente non sia in regola con i pagamenti la garanzia verrà unilateralmente sospesa senza bisogno di richiesta né di successivo consenso scritto.
7. Proprietà intellettuale. 7.1 Tutti i diritti relativi a qualsiasi campione, dato, risultato, materiale e/o intellettuale e altra proprietà fornita da Xxxxxxxx all’Acquirente, salvo il caso in cui non appartengano a terzi, resteranno di proprietà di Xxxxxxxx. 7.2 L’Acquirente non userà alcun marchio, nome commerciale o altre indicazioni in relazioni ai Prodotti Xxxxxxxx senza una preventiva autorizzazione scritta di Xxxxxxxx e l’uso del marchio, nome commerciale o altra indicazione, se autorizzato da Xxxxxxxx o dalle sue consociate dovrà essere strettamente conforme alle istruzioni e coerente con gli scopi specificati da Xxxxxxxx o dalle sue consociate. 7.3 L’Acquirente non farà alcun riferimento a Xxxxxxxx o alle sue consociate in comunicati stampa, pubblicità, letteratura di vendita e o in altro modo senza una preventiva autorizzazione scritta di Xxxxxxxx o delle sue consociate.
8. Limitazione di responsabilità. 8.1 Con la sola esclusione del dolo e della colpa grave, Xxxxxxxx non sarà responsabile per perdite di profitto, mancato risparmio, perdita di reputazione, perdita di avviamento, danni diretti, indiretti, consequenziali o speciali che derivino o siano in connessione con il contratto o la vendita di Prodotti o Servizi da parte di Xxxxxxxx o che derivino dal loro uso, di natura contrattuale o extracontrattuale o derivanti da ogni altra fonte – anche se Xxxxxxxx ne sia avvisata o sia consapevole della eventualità di detti danni. La responsabilità complessivamente attribuibile a Xxxxxxxx nei confronti dell’Acquirente sulla base del contratto non eccederà la somma corrispondente al 5% del valore del contratto. 8.2 Ogni reclamo dell’Acquirente per danni dovrà essere denunciato entro 30 giorni dalla data dell’evento che abbia dato luogo al reclamo e ogni azione legale relativa a detto reclamo dovrà essere iniziata entro un anno dalla data del reclamo. In mancanza l’azione sarà nulla o invalida. 8.3 Le limitazioni e le esclusioni nella presente clausola 8 si applicano nel limite in cui questo sia permesso dalla legge.
9. Controlli su esportazione e importazione. 9.1 Se la consegna dei Prodotti in base all’Accordo sia soggetta a licenza da parte di un governo o di altre autorità governative per l’esportazione o importazione in base a leggi o regolamenti applicabili, Xxxxxxxx potrà sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni e sarà sospeso il corrispondente diritto dell’Acquirente fino a che detta licenza sia concessa o per tutto il periodo in cui viga la restrizione e/o proibizione e Xxxxxxxx potrà risolvere il contratto, senza che sorgano responsabilità nei confronti dell’ Acquirente. 9.2 Inoltre, se sia necessaria la dichiarazione di un utilizzatore finale, l’Acquirente informerà immediatamente Xxxxxxxx e fornirà a Xxxxxxxx detto documento, dietro richiesta scritta; se sia richiesta la licenza per l’importazione, l’Acquirente informerà immediatamente Xxxxxxxx e fornirà a Xxxxxxxx detto documento non appena possibile. In ogni caso accettando un’offerta di Xxxxxxxx, stipulando un Accordo e/o accettandone i Prodotti, l’Acquirente accetta di non trattare i Prodotti e/o la documentazione relativa in violazione di leggi o regolamenti applicabili in materia di controlli sull’esportazione o importazione.
10. Risoluzione e clausola risolutiva espressa. Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile da Xxxxxxxx in base all’Accordo o alla legge, e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni nei limiti di cui al presente Accordo, Xxxxxxxx avrà il diritto, a sua discrezione, di risolvere di diritto l’Accordo in tutto o in parte dandone comunicazione al Acquirente nel caso in cui: (a) l’Acquirente ponga volontariamente in liquidazione la propria società; (b) l‘Acquirente divenga soggetto a fallimento o ad una procedura concorsuale determinata da insolvenza.
In aggiunta a quanto sopra e fatto salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile da Xxxxxxxx in base all’Accordo o alla legge, Xxxxxxxx avrà il diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l’altra parte violi qualsiasi disposizione dell’Accordo e a tale violazione non venga posto rimedio entro 15 giorni dal ricevimento di una comunicazione della parte adempiente. In particolare, Xxxxxxxx, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno nei limiti di cui al presente Accordo, avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi di violazione degli obblighi: (1) Invariabilità dei prezzi e pagamento, di cui alla precedente clausola 5; (2) di Riservatezza di cui alla successiva clausola 11; Xxxxxxxx non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Acquirente per via di detta risoluzione.
11. Riservatezza. 11.1 L’Acquirente tratterà tutte le informazioni ricevute da o per conto di Xxxxxxxx in base all’Accordo come riservate e le utilizzerà solo per le finalità dell’Accordo. L’Acquirente proteggerà le informazioni di Xxxxxxxx con lo stesso livello di protezione utilizzato per le proprie informazioni e, comunque, sempre, almeno con ragionevole cura. Le predette informazioni rimarranno di proprietà di Xxxxxxxx e l’Acquirente, su richiesta di Xxxxxxxx stessa, dovrà restituirle tempestivamente senza conservarne copia. 11.2 L’esistenza ed i contenuti del presente Accordo saranno trattati come confidenziali dall’Acquirente. 11.3 L’Acquirente potrà rivelare, pubblicare, divulgare e utilizzare le informazioni riservate di Xxxxxxxx che siano: (1) già in suo possesso senza obbligo di riservatezza; (2) sviluppate autonomamente; (3) ottenute da una fonte diversa da Xxxxxxxx senza obbligo di riservatezza; (4) pubblicamente disponibili al momento in cui sono ricevute, o che saranno a disposizione del pubblico senza alcuna violazione del Acquirente o (5) rivelate da Xxxxxxxx ad un altro soggetto senza obbligo di riservatezza.
11.4 L’Acquirente potrà rivelare le informazioni riservate nei limiti in cui ciò sia richiesto per legge, purché l’Acquirente dia a Xxxxxxxx tempestiva comunicazione scritta di tale rivelazione richiesta per legge al fine di concedere alla stessa Xxxxxxxx una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
12. Varie. 12.1 L’Acquirente non stipulerà sub-contratti, non trasferirà, non costituirà pegni o cederà i diritti o le obbligazioni previste dall’Accordo, senza richiesta e successiva approvazione scritta di Xxxxxxxx. Se consentiti, il sub-contratto, il trasferimento, il pegno o la cessione non libereranno l’Acquirente dalle obbligazioni derivanti dall’Accordo. 12.2 Il ritardo o la mancata richiesta da parte di Xxxxxxxx di adempiere ad una o più disposizioni delle presenti CGV e/o del presente Accordo, non costituiranno in alcun modo rinuncia alla disposizione o al diritto di Xxxxxxxx di pretendere la sua applicazione. L’esistenza di precedenti affari tra le parti e gli usi del commercio non influiranno sull’interpretazione del presente Accordo. 12.3 Nel caso in cui qualsiasi previsione del presente Accordo venga ritenuta invalida, illecita o inefficace da un giudice competente o da una futura previsione normativa o amministrativa, non viene negata la validità e l’efficacia di qualsiasi altra previsione del presente Accordo. Tali previsioni invalide saranno sostituite da altre che rispecchino l’intento originario delle Parti e che rispettino la legge applicabile. 12.4 Il presente Accordo rappresenta la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra le parti ed annulla e sostituisce eventuali intese ed accordi, verbali o scritti, intervenuti precedentemente tra le parti (incluse, ma senza limitazione alcuna, precedenti CGV) e pertanto prevale su qualsiasi precedente intesa tra le parti stesse aventi il medesimo oggetto. 12.5 Nel caso in cui l’Acquirente non sia in grado di adempiere alle sue obbligazioni in base all’Accordo per ragioni di forza maggiore, l’adempimento delle obbligazioni relative sarà sospeso per la durata della causa di forza maggiore. Se la circostanza che costituisce causa di forza maggiore si protrae oltre i 30 giorni, Xxxxxxxx avrà il diritto di recedere dall’Accordo con effetti immediati dandone avviso all’Acquirente, e dal ricevimento di detto avviso, l’Acquirente non avrà diritto ad alcun corrispettivo. Non rientrano nelle cause di forza maggiore per l’Acquirente: carenza di personale, scioperi, violazioni del contratto da parte di terzi che abbiano contrattato con l’Acquirente, o problemi finanziari dell’Acquirente, inabilità dell’Acquirente di garantire i necessari permessi o autorizzazioni legali o amministrativi relativi ai Prodotti o ai Servizi oggetto della fornitura. 12.6 Resta inteso, infine, che il presente accordo potrà essere insindacabilmente variato da Xxxxxxxx in qualunque momento e senza preavviso.
13. Foro competente e legge applicabile. L’Accordo sarà regolato e redatto in base alla legge italiana. L’Acquirente e Xxxxxxxx convengono l’esclusiva competenza del Foro di Bologna, tuttavia, Xxxxxxxx si riserva la facoltà di adire il Foro della sede dell’Acquirente. La Convenzione Internazionale di Vienna sulla Vendita di Beni Mobili non si applicherà all’Accordo.
14. Trattamento dei dati personali. L’Acquirente e Xxxxxxxx si danno atto che i rispettivi dati saranno trattati per il regolare adempimento di obblighi legali, fiscali e contrattuali nel rispetto del Regolamento UE/2016/679 e in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.