GARA MSCRUI DISCIPLINARE DI GARA
GARA MSCRUI DISCIPLINARE DI GARA
“PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DELLA FORNITURA TRIENNALE IN LICENZA D’USO DI SOFTWARE MICROSOFT E SERVIZI CONNESSI PER CRUI/UNIVERSITA’ ITALIANE”
– CRUI-CASA EES" (CIG 73043024B1)
DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,
PER L’APPALTO L’APPALTO DELLA FORNITURA TRIENNALE IN LICENZA D’USO DI SOFTWARE MICROSOFT E SERVIZI CONNESSI PER CRUI/UNIVERSITA’ ITALIANE “CRUI-CASA EES”
ART. 1
PREMESSE, TEMPISTICHE E OGGETTO
Il presente disciplinare regolamenta gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti che l’Appalto dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel Contratto da stipularsi con l’Affidatario.
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito per brevità: CRUI), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto (d’ora in avanti avente ad oggetto la fornitura triennale in licenza d’uso di software Microsoft e servizi connessi, per Crui/ Università Italiane “CRUI-CASA- EES"), secondo le modalità descritte nel Bando e Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.
L’appalto è affidato ai sensi del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (d’ora in poi solo Codice o D.Lgs. 50/2016).
Quanto sopra mediante apposita procedura di gara “aperta” europea, regolamentata dal Codice e finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare la fornitura in questione, ai sensi dell’art. 60 e da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 del Codice, previa verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 95 medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
Tempistica:
- Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 05 marzo 2018, ore 13:00
- Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 19 febbraio 2018, ore 12:00
- Data apertura plichi e documentazione amministrativa: 09 marzo 2018, ore 10:00 (il luogo sarà comunicato tramite il sito istituzionale della CRUI nella sezione dedicata alla presente procedura).
La Stazione appaltante:
Denominazione Ufficiale: Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI Sede: Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
Telefono: +39-06/684411 Fax: +39-06/00000000
Indirizzo posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx PEC: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xx
Profilo di Committente: xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx Responsabile Unico del Procedimento: xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Codice Identificativo Gara (CIG)/Contributo a carico dell’operatore economico:
CIG 73043024B1
L’oggetto dell’appalto - meglio specificato nel corpo del Capitolato Tecnico - è rappresentato dall’insieme delle forniture e dei connessi servizi Microsoft volti ad assicurare l’operatività del Contratto Microsoft CASA-EES (Campus Agreement School Agreement – Enrollment for Education Solution).
Oggetto dell’appalto è la fornitura di:
• Licenze d’uso di software Microsoft
• Servizi direttamente connessi alle Licenze di cui sopra
• Servizio di gestione delle licenze e download dei software tramite interfaccia WEB
• Servizi complementari indicati nel Capitolato Tecnico al punto 2) del paragrafo B. “Definizione della fornitura”
• Cloud Microsoft Azure
Tutti i servizi sopra indicati devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico d’appalto, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
Ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto, per tipologia, quantitativo ed importo posto a base a gara, considerata anche la natura delle prestazioni, la CRUI non ritiene tale suddivisione economicamente conveniente. La CRUI ritiene altresì che, ai fini della suddivisione in lotti funzionali assuma rilievo decisivo il fatto che ciascun lotto abbia una propria autonomia e funzionalità e debba, in definitiva, essere fruibile da sé solo. Nel caso di specie le forniture ed i servizi oggetto dell’appalto non sono caratterizzati da una propria autonoma funzionalità. In virtù della stretta connessione e complementarità tra le forniture ed i servizi oggetto dell’appalto, infatti, si ritiene che gli stessi non possano essere separati sotto il profilo tecnico o economico, senza grave nocumento per il committente.
Valore Complessivo triennale € IVA esclusa |
€ 30.000.000,00 |
La CRUI sottoscriverà con l’Aggiudicatario un Contratto con cui verrà regolamentato l’affidamento della Fornitura oggetto dell’Appalto della durata di 36 mesi a far data dalla sottoscrizione dei singoli contratti.
Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Tutte le comunicazioni tra la CRUI e l’Operatore economico dovranno essere inviate via e- mail, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Concorrente.
ART. 2
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha la durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto.
ART. 3
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto complessivo triennale è stimato in Euro 30.000.000,00 (IVA esclusa), + IVA, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11, del Codice, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla CRUI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
ART. 4
NORMATIVA DI RIFERIMENTO - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La gara è indetta nella forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., con aggiudicazione all’offerta con prezzo più basso determinato dall’applicazione dello sconto offerto dal fornitore, ai sensi dell’art. 95 dello stesso X.Xxx. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel seguito del presente Disciplinare.
ART. 5
DOCUMENTAZIONE DI XXXX, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La documentazione di gara è composta dai documenti elencati di seguito:
a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara (il presente documento) e relativi allegati;
c) Capitolato Tecnico;
d) Capitolato d’oneri e relativi allegati;
e) Schema di contratto e relativi allegati (condizioni generali).
Detta documentazione è interamente consultabile e scaricabile dal sito internet della CRUI, al seguente indirizzo:
ART. 6
OPERATORI ECONOMICI
1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del Codice.
2. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.
3. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, la CRUI potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura. Si precisa che:
• ai sensi del comma 10 dell’art. 80, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
• l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L’Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
• relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del Codice, l’esclusione non opera quando l’Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
• le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
• in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice;
• non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all’articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
4. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’X.X.XX., come previsto dall’art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
5. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui i precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
6. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.
7. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute negli artt. 47 e 48 del Codice.
8. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17 -19 ter, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. I Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
11. In relazione al recesso valgono le disposizioni contenute nell’art. 48 del Codice.
È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO: ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Tecnica ed Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
13. In caso di ATI, Aggregazione di imprese, Consorzio Ordinario o GEIE gli operatori economici si dovranno conformare alla disciplina prevista dal Codice, provvedendo, altresì, alla dichiarazione (secondo l’Allegato 3 al presente Disciplinare di gara) delle parti del servizio e relativa quota percentuale che gli stessi andranno ad eseguire.
Gli operatori economici partecipanti dovranno produrre tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare nei modi e nelle forme dallo stesso disposte ricordando che la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, come segue:
a) In caso di RTI:
- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia anche non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese raggruppande;
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia anche non autenticata della procura speciale) della sola mandataria;
Comunque strutturato il RTI le imprese raggruppate/raggruppande dovranno indicare, utilizzando l’idoneo modello allegato, le parti del servizio che si impegnano a svolgere.
b) In caso di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, commi 4-ter e 4-quater del d.l. n. 5/2009 conv. in L. n. 33/09, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, commi 4-ter e 4-quater del d.l. n. 5/2009 conv. in L. n. 33/09, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta:
- in caso di raggruppamento di imprese costituite dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete, che riveste la qualifica di mandataria;
- in caso di raggruppamento di imprese costituende da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara con relativa dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che rivestirà la qualifica di mandataria.
c. In caso di Consorzio di imprese, ai sensi art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice:
- se il consorzio concorre in proprio dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia anche non autenticata della procura speciale) del consorzio;
- se il consorzio concorre per una o più consorziate, dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia anche non autenticata della procura speciale) del consorzio e delle consorziate designate ad eseguire l’appalto;
d. In caso di Consorzio di imprese o di GEIE, ai sensi art. 45, comma 2, lett. e) e f) del Codice:
- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia anche non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese consorziande o riunende;
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia anche non autenticata della procura speciale) del Consorzio o del GEIE.
ART. 7
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, e dei seguenti economico-finanziario e tecnico-professionale:
1. idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria da esibire, a pena d’esclusione, in originale in sede di formulazione dell’offerta;
2. iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio attestante l’esercizio da parte della società concorrente delle attività oggetto della presente gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana asseverata dall’Autorità competente, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente;
3. per la partecipazione:
fatturato globale degli ultimi tre esercizi approvati non inferiore, complessivamente, ad € 1.600.000,00 (Euro un milione Seicentomila/00);
4. CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIVENDITORI AUTORIZZATI MICROSOFT “LICENSING SOLUTION PROVIDERS” (LSP) mediante presentazione di certificazione rilasciata da Microsoft, in originale o copia autentica. In caso di RTI detta certificazione deve essere posseduta e presentata da tutte le imprese del raggruppamento. In caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituito o costituendo, di tipo verticale e di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, tale requisito deve essere posseduto dall’impresa che eseguirà la prestazione. In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determinerà l'esclusione dalla gara.
Nel successivo art. 12 del presente disciplinare (contenuto della busta n. 1) vengono descritte le modalità richieste e relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l’operatore economico dovrà attenersi, a pena di esclusione dalla presente procedura.
La Commissione di gara procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale con le modalità e gli effetti stabiliti dal Codice e nel presente Disciplinare di gara.
AVVERTENZE:
a) per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di importo per il fatturato, di cui al precedente punto 3, devono essere rapportati al periodo di attività:
importo richiesto x anni di attività 3
b) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del Codice, devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, all’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; in caso di consorzi di cui all’art.
45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, detti requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto;
c) in caso di raggruppamento, di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di tipo verticale, già costituito o da costituirsi, si richiede quanto segue:
c.1 - il requisito di cui al precedente punto 3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento, dall’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che detto requisito dovrà essere posseduto con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere. In caso di consorzi di cui all’art. 45, co 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente;
c.2 - le dichiarazioni bancarie richieste (almeno 2) devono essere presentate da ciascun componente l’ATI, l’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete il Consorzio ordinario, GEIE o consorziate esecutrici;
c.3 - ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni normative di cui all’art. 47 del medesimo Decreto Legislativo.
ART. 8
AVVALIMENTO DEI REQUISITI
1. Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario e tecnici e professionali di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. b), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.
2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, la seguente documentazione:
a) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratti di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) potranno essere rese mediante l’utilizzo del form di cui all’Allegato 5 del presente Disciplinare. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Operatore Economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’Operatore, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma 2, punto a), ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà apposito DGUE dell’impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e nelle parti III e IV). In caso di libera compilazione a cura dell’impresa ausiliaria e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form Allegato 5 al presente Disciplinare di Gara.
4. Nell’ambito della dichiarazione sostitutiva resa dal Concorrente ai sensi del successivo art. 11 e/o nell’ambito del DGUE del Concorrente dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’articolo 89.
5. La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l’Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all’Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il Concorrente ed escute la garanzia.
6. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell'appalto posto a base di gara.
9. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'Allegato XVII, parte II, lettera f), del Codice, o alle esperienze professionali pertinenti, gli Operatori Economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori, i servizi o le forniture per cui tali capacità sono richieste.
10. La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria,
nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, con le modalità previste dall’art. 89 del Codice e nello Schema di Contratto.
ART. 9
GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE E IN TEMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% (duepercento) del valore a base di gara di cui al precedente articolo 3, salvo quanto previsto ai successivi commi 10 e 11 del presente articolo. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 89 e 91 del D.Lgs. 159/2011.
La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, è costituita in una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i., preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
2. Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
3. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
4. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
5. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell’Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
6. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
a) avere quale beneficiario la CRUI;
b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile;
d) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
e) prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
f) avere validità non inferiore a 270 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
g) prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 270 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione;
h) coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
i) recare la sottoscrizione del garante.
7. In nessun caso la CRUI provvederà alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio in originale, prestato mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, intendendosi lo stesso acquisito agli atti di gara.
8. Ove non sia già contenuto nell’ambito della fideiussione provvisoria, l’Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione del contratto, qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario, fermo restando quanto previsto all’art. 93 comma 8 ultimo periodo del Codice.
9. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.
10. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire del beneficio in parola, l’Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo art. 12, comma 8 del presente Disciplinare di gara.
11. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l’importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), l’importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.
12. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9, del Codice. Verso l’Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 93 del Codice.
13. Sarà obbligo dell’Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
14. Ai sensi del comma 2 dell’art. 103 del Codice, la CRUI ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all’esecutore.
15. Ai sensi del comma 6 dell’art. 103 del Codice, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima.
ART. 10
CONTRIBUZIONE ALL’X.X.XX. E RICORSO AL SISTEMA AVCPASS
1. Ove richiesto, le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture (ora: ANAC), ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Delibera della predetta Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016.
2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall’Offerente.
3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2011»:
- versamento online, collegandosi al “Servizio riscossione” disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners e American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere Allegato all’Offerta;
- per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato
all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
o il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
o il CIG che identifica la gara.
4. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
5. La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.
6. Nel caso di R.T.I. o consorzi, costituiti e costituendi, GEIE o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola impresa capogruppo/organo comune.
7. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell’X.X.XX. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all’acquisizione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’X.X.XX., salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
8. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l’utilizzo da parte della CRUI del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. Si rammenta che in caso di ricorso all’avvalimento o in presenza di subappaltatori il PassOE generato dovrà obbligatoriamente indicare il soggetto di cui il concorrente si avvale e/o i subappaltatori medesimi.
9. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, sarà facoltà della CRUI provvedere, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta registrazione.
ART. 11
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 270 (duecentosettanta) giorni dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Nel caso in cui l’Offerta o i documenti a corredo dell’Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione di conformità al documento originale resa ai sensi del DPR 445/2000.
2. L’offerta dovrà consistere in un plico di Offerta, che dovrà pervenire entro il termine perentorio di cui all’art. 1.
Non saranno ammesse alla procedura Offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile. Ai fini dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Stazione Appaltante. È ammessa l’integrale sostituzione dei plichi già depositati, purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.
3. I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, idoneamente chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, entro il termine perentorio del 05/03/2018 ore 13,00 al seguente indirizzo: CRUI, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx; devono recare l’oggetto della gara, come segue:
- il nominativo / ragione sociale della Ditta mittente, indirizzo, numero di fax (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento):
- la dicitura: “OFFERTA PER LA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE IN LICENZE D’USO DI SOFTWARE MICROSOFT E SERVIZI CONNESSI, PER CRUI/UNIVERSITA’ ITALIANE “CRUI-CASA EES”.
L’orario di ricezione è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi - prefestivi.
4. I plichi possono pervenire, nel termine ed all’indirizzo sopra ricordato, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito, oppure tramite consegna a mano.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualunque motivo, non giunga entro il termine perentorio prescritto dal Disciplinare di Gara.
5. Saranno considerate irregolari le offerte di cui all’art. 59, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Saranno considerate inammissibili le offerte di cui all’art. 59, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
6. Tale plico dovrà contenere n. 2 (due) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante il nominativo/ragione sociale della ditta concorrente.
Su dette buste dovranno essere apposte le seguenti indicazioni:
Busta n. 1 – dovrà riportare all’esterno la ragione sociale della impresa e la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
Busta n. 2 – dovrà riportare all’esterno la ragione sociale della impresa e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
Le buste precedentemente indicate dovranno contenere, a pena di esclusione, la documentazione di cui ai successivi articoli del presente disciplinare di gara.
Tutti i documenti devono essere, pena l’esclusione, sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore, in quest’ultimo caso, dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la procura notarile in originale, o copia autentica della stessa. In qualsiasi caso dovrà essere allegata copia fotostatica, firmata in calce di un documento di identità in corso di validità del o dei soggetti sottoscrittori.
ART. 12
Busta A – DOCUMENTAZIONE
Nella Busta “A” – Documentazione - devono essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:
1. Domanda di partecipazione alla gara (sub Allegato 3 al presente Disciplinare di gara), sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto concorrente, o in alternativa, da un procuratore legale munito di procura notarile da allegare alla domanda; in
entrambi i casi deve essere allegata la copia fotostatica, firmata in calce, del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che ha firmato e nel rispetto delle “Note di compilazione” apposte in calce all’Allegato 3 del presente Disciplinare di gara.
2. Una dichiarazione sostitutiva del Concorrente (sub Allegato 3 al presente Disciplinare di gara e nel rispetto delle “Note di compilazione” apposte in calce allo stesso Allegato 3) resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, inter alia, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla lex specialis, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’art. 89 del Codice, indichi l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all’Allegato 3, al presente Disciplinare.
In particolare, la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 è resa oltre che dall’operatore economico anche in via omnicomprensiva, ai sensi del comunicato X.X.XX. dell’8/11/2017 (che ha sostituito quella del 26/10/2016), dal legale rappresentante per i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo ossia per i titolari (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, per il socio unico persona fisica, ovvero per il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società o di consorzio), per i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), e per i direttori tecnici e per i procuratori speciali con poteri di rappresentanza (per tutte le tipologie di impresa) (Allegato 3).
Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui all’art. 80, commi 1 e 2, va resa anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del d.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.
In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.
Dovranno essere in ogni caso indicati i nominativi dei soggetti di cui al succitato comma 3 dell’art. 80 del Codice mediante compilazione dell’Allegato 3B.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da
predisporsi preferibilmente secondo il modello dell’Allegato sub 3, i riferimenti all’autorizzazione del giudice delegato e ai provvedimenti dell’X.X.XX.
La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:
• le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
• le informazioni sui requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’articolo 89;
La dichiarazione sostitutiva del Concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema Allegato 3 al presente Disciplinare di Gara, da intendersi parte integrante del Disciplinare stesso.
IN ALTERNATIVA alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e Allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007).
Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE potrà essere inserito nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”, in formato cartaceo.
I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.
In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form Allegato 3 al presente Disciplinare di Gara.
La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo.
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, all’interno della “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
3. In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.
4. Capacità economico-finanziaria: di essere in possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria richiesti nel presente disciplinare (sub Allegato 3 al presente Disciplinare di gara). In particolare dovrà essere dichiarato: di aver realizzato un fatturato globale degli ultimi tre esercizi approvati non inferiore, complessivamente, ad € 1.600.000,00 (Euro un milione Seicentomila/00).
Detto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento, dall’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o dal consorzio nel suo complesso, ma con una misura minima del 40% per la mandataria/consorziata, e la restante percentuale posseduta cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%; in caso di consorzi di cui
all’art. 45, co. 2 lett. b) e c), del Codice, il requisito del fatturato deve essere posseduto dal consorzio concorrente); con la precisazione che lo stesso dovrà essere posseduto con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere. In caso di consorzi di cui all’art. 45, co 3 lett. b) e c) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente.
5. Idonee dichiarazioni bancarie, per ciascun concorrente, da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria da esibire, a pena d’esclusione, in originale in sede di formulazione dell’offerta.
In caso di ATI dette dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascun componente l’ATI, l’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o consorziate esecutrici.
6. CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIVENDITORI AUTORIZZATI MICROSOFT “LICENSING SOLUTION PROVIDERS” (LSP) mediante presentazione di certificazione rilasciata da Microsoft, in originale o copia autentica. In caso di RTI detta certificazione deve essere posseduta e presentata da tutte le imprese del raggruppamento. In caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituito o costituendo, di tipo verticale e di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, tale requisito deve essere posseduto dall’impresa che eseguirà la prestazione. In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente.
7. Ferma restando la possibilità di ricorrere al subappalto nei limiti, modi e procedure indicate dall’art. 105 del Codice, la seguente documentazione:
i. la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore, nella quale l’Offerente:
• precisi che l’affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi;
• indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b) del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
• indichi una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice. Trova applicazione la previsione contenuta nell’art. 80, commi 1 e 5.
Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente Allegato 3 al presente Disciplinare;
• dichiari l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati.
Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente Allegato 3 al presente Disciplinare;
ii. le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dai subappaltatori indicati nella terna, relative all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori di cui all’Allegato 4, al presente Disciplinare.
In alternativa alle dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà appositi DGUE dei subappaltatori (compilati esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e III).
In caso di libera compilazione a cura del subappaltatore e/o in caso di presentazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form Allegato 4 al presente Disciplinare di Gara.
Le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo.
iii. copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente le dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori, in corso di validità.
8. La seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 9 del presente Disciplinare:
i. il documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice;
ii. l’impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto di cui all’art. 103 del Codice nei casi di cui all’art. 9 comma 9 del presente Disciplinare di gara. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
iii. solo qualora l’Operatore intenda usufruire dei benefici di legge di cui al precedente art. 9, comma 10 del presente Disciplinare, almeno uno dei seguenti documenti:
• copie conformi all’originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni utili per fruire del beneficio di legge di cui al precedente art. 9, comma 10 del presente Disciplinare;
• dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni utili per fruire del beneficio di legge di cui al
precedente art. 9, comma 10 del presente Disciplinare. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l’organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
• idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 8, commi 10 e 11, del presente Disciplinare. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente Allegato sub 3 al presente Disciplinare di Gara;
9. Prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’ X.X.XX., di cui all’art. 10 del presente Disciplinare di gara.
10. Il documento attestante l’attribuzione del “PassOE”, quale rilasciato dall’X.X.XX. ai fini dell’utilizzo del sistema AVCpass, così come dettagliatamente previsto all’art. 9 del presente Disciplinare di Gara. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell’utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE.
11. Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 8 del presente Disciplinare.
12. Gli allegati 3A e 3B al presente Disciplinare di gara debitamente compilati.
ART. 13
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
“Busta A – Documentazione Amministrativa”:
1. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti, come definiti all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 10 dell’art. 11 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento, del consorzio;
- nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48
del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, Allegato 3 al presente Disciplinare;
- nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti della fornitura che sarà eseguita dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, Allegato 3 al presente Disciplinare.
2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
- in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà sussistere apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all’Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell’art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all’Allegato 3 del presente Disciplinare.
3. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
- il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;
- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 10 dell’art. 11 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.
4. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell’ambito della Busta “A” anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. Resta in ogni caso fermo in capo ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato nonché in capo ad ogni singolo legale rappresentante di ciascuno per conto dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del citato Codice l’obbligo di dichiarare l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. c) del Codice, con le modalità precisate al precedente art. 11, comma 10 lettera a).
5. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all’interno della “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
“Busta B – Offerta Economica”:
- in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, tutti i documenti componenti l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
- in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, tutti i documenti che compongono l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
- in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura.
ART. 14
Busta B – Offerta economica
La BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere, pena esclusione dalla gara, l'offerta economica (in bollo), predisposta secondo l’Allegato 6 al presente Disciplinare di gara, che dovrà contenere l’indicazione del ribasso in percentuale unica, espressa in cifre e lettere.
L’appalto verrà aggiudicato, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016:
a) mediante ribasso sui prezzi dei prodotti Microsoft del Listino Microsoft CASA-EES, ad esclusione dei prodotti della famiglia Microsoft Azure, espresso con una unica percentuale di sconto offerta che non potrà essere inferiore o uguale – pena l’esclusione dalla gara – alla percentuale del 17% (diciassette per cento), quale percentuale posta a base d’asta.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino una percentuale di sconto (da applicare ai prezzi dei prodotti Microsoft del Listino Microsoft CASA-EES di riferimento per il Contratto, esclusi solo i prodotti della famiglia Azure) inferiore o uguale alla percentuale posta a base d’asta pari al 17% (diciassette per cento);
b) mediante ribasso sui prezzi dei prodotti della famiglia Microsoft Azure del Listino Microsoft CASA-EES, espresso con una unica percentuale di sconto offerta che, non potrà essere inferiore o uguale – pena l’esclusione dalla gara – alla percentuale del 3% (tre per cento), quale percentuale posta a base d’asta.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino una percentuale di sconto (da applicare ai prezzi della famiglia dei prodotti Microsoft Azure del Listino Microsoft CASA-EES di riferimento per il Contratto) inferiore o uguale alla percentuale posta a base d’asta pari al 3% (tre per cento).
Ai soli fini dell’aggiudicazione dell’appalto, si applicherà la media ponderata degli sconti offerti per i prodotti Microsoft alla lettera a) del presente disciplinare tecnico di gara e per i prodotti Microsoft della famiglia Azure alla lettera b) del presente disciplinare tecnico di gara.
Risulterà vincitore, il concorrente, le cui offerte degli sconti avranno la media ponderata, calcolata in base alla formula di seguito indicata, con il valore più alto.
Tenuto conto del fatturato della fornitura inerente il triennio 2015 - 2018 e del trend di crescita stimato delle singole componenti di cui alla lettera a) e b) , del presente disciplinare tecnico di gara, si ritiene opportune assegnare i seguenti pesi:
Pa= Peso assegnato allo sconto offerto alla lettera a = 74% Pb= Peso assegnato allo sconto offerto alla lettera b = 26%
Il punteggio di aggiudicazione dell’appalto sarà così determinato:
Sa = Valore numerico dello sconto offerto ai prodotti di cui alla lettera a) del presente disciplinare tecnico di gara
Sb= Valore numerico dello sconto offerto ai prodotti di cui alla lettera b) del presente disciplinare tecnico di gara
Pa= Peso assegnato allo sconto offerto alla lettera a = 74% Pb= Peso assegnato allo sconto offerto alla lettera b = 26%
La formula per l’aggiudicazione dell’appalto corrisponderà alla formula della media ponderata:
Esempio
= 17,10% = 0,171
= 3,10% = 0,031
La formula ritornerà:
Si precisa che l’aggiudicatario applicherà al listino CASA-EES gli sconti offerte alle lettere a) e b) del disciplinare tecnico di gara.
I ribassi offerti devono essere comprensivi di ogni e qualsiasi spesa che la Ditta dovrà affrontare per assicurare il regolare espletamento della prestazione. L’offerta è vincolante per l’offerente fin dal momento della presentazione; la stessa rimarrà valida fino all’aggiudicazione del servizio e, comunque, per almeno 270 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il ribasso offerto resterà invariato per tutta la durata del contratto.
Nulla spetterà alle Ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione dell’offerta.
Non sarà ritenuta valida altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Saranno ritenute nulle o irricevibili le offerte per Ditte da nominare; le offerte trasmesse a mezzo telegramma o fax. Le offerte incomplete, condizionate o irregolari ovvero recanti correzioni o abrasioni o
comunque non conformi alle indicazioni del presente Disciplinare, saranno ritenute nulle e pertanto escluse.
L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di ATI, aggregazione di imprese di rete o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di ATI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo, consorzio e aggregazione di rete.
Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.
AVVERTENZE
Non si procederà all’apertura del plico e quindi il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara, qualora lo stesso:
- non sia pervenuto entro la data e l’ora stabiliti nel bando di gara per la presentazione dell’offerta;
- non risulti chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (non necessita obbligatoriamente la ceralacca);
- non riporti il nominativo della Ditta mittente;
- non riporti la dicitura: “OFFERTA PER LA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE IN LICENZE D’USO DI SOFTWARE MICROSOFT E SERVIZI CONNESSI, PER CRUI/UNIVERSITA’ ITALIANE “CRUI-CASA EES".
Determineranno inoltre, l’esclusione dalla gara:
- dopo il soccorso istruttorio, la mancanza delle dichiarazioni e/o dei documenti richiesti o la presentazione di dichiarazioni incomplete o parziali;
- il fatto che la documentazione amministrativa non sia contenuta in separata ed apposita busta debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- che la predetta busta non indichi il nominativo e l’indirizzo della Ditta mittente (o nel caso di ATI il nominativo delle Imprese raggruppate e l’indirizzo almeno della Ditta mandataria) e non riporti la dicitura: “Busta n.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- il fatto che l’offerta economica non sia contenuta in separata ed apposita busta debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- che la predetta busta non indichi il nominativo e l’indirizzo della Ditta mittente (o nel caso di ATI il nominativo delle Imprese raggruppate e l’indirizzo almeno della Ditta mandataria) e non riporti la dicitura: “Busta n.2– OFFERTA ECONOMICA”;
- la non sottoscrizione, secondo le modalità del presente disciplinare, dell’offerta economica, dei modelli riferiti alle dichiarazioni e delle dichiarazioni stesse;
- le offerte condizionate;
- le offerte che contengono varianti ulteriori oltre quelle consentite nei documenti di gara;
- le offerte che contengono eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura;
- offerte incomplete e/o parziali.
N.B. Per nessun plico, o busta, contenente la documentazione di gara necessita la sigillatura con ceralacca.
Saranno altresì esclusi:
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000 e s.m.i.;
b) costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
c) costituiscono l’obbligo di segnalazione all’ANAC e l’incameramento della cauzione ex art. 93 del Codice.
Art. 15
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’appalto verrà aggiudicato, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016:
a) mediante ribasso sui prezzi dei prodotti Microsoft del Listino Microsoft CASA-EES, ad esclusione dei prodotti della famiglia Microsoft Azure, espresso con una unica percentuale di sconto offerta che non potrà essere inferiore o uguale – pena l’esclusione dalla gara – alla percentuale del 17% (diciassette per cento), quale percentuale posta a base d’asta.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino una percentuale di sconto (da applicare ai prezzi dei prodotti Microsoft del Listino Microsoft CASA-EES di riferimento per il Contratto, esclusi solo i prodotti della famiglia Azure) inferiore o uguale alla percentuale posta a base d’asta pari al 17% (diciassette per cento);
b) mediante ribasso sui prezzi dei prodotti della famiglia Microsoft Azure del Listino Microsoft CASA-EES, espresso con una unica percentuale di sconto offerta che, non potrà essere inferiore o uguale – pena l’esclusione dalla gara – alla percentuale del 3% (tre per cento), quale percentuale posta a base d’asta.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino una percentuale di sconto (da applicare ai prezzi della famiglia dei prodotti Microsoft Azure del Listino Microsoft CASA-EES di riferimento per il Contratto) inferiore o uguale alla percentuale posta a base d’asta pari al 3% (tre per cento).
Ai soli fini dell’aggiudicazione dell’appalto, si applicherà la media ponderata degli sconti offerti per i prodotti Microsoft alla lettera a) del presente disciplinare tecnico di gara e per i prodotti Microsoft della famiglia Azure alla lettera b) del presente disciplinare tecnico di gara.
Risulterà vincitore, il concorrente, le cui offerte degli sconti avranno la media ponderata, calcolata in base alla formula di seguito indicata, con il valore più alto.
Tenuto conto del fatturato della fornitura inerente il triennio 2015 - 2018 e del trend di crescita stimato delle singole componenti di cui alla lettera a) e b) , del presente disciplinare tecnico di gara, si ritiene opportune assegnare i seguenti pesi:
Pa= Peso assegnato allo sconto offerto alla lettera a = 74% Pb= Peso assegnato allo sconto offerto alla lettera b = 26%
Il punteggio di aggiudicazione dell’appalto sarà così determinato:
Sa = Valore numerico dello sconto offerto ai prodotti di cui alla lettera a) del presente disciplinare tecnico di gara
Sb= Valore numerico dello sconto offerto ai prodotti di cui alla lettera b) del presente disciplinare tecnico di gara
Pa= Peso assegnato allo sconto offerto alla lettera a = 74% Pb= Peso assegnato allo sconto offerto alla lettera b = 26%
La formula per l’aggiudicazione dell’appalto corrisponderà alla formula della media ponderata:
Esempio
= 17,10% = 0,171
= 3,10% = 0,031
La formula ritornerà:
Si precisa che l’aggiudicatario applicherà al listino CASA-EES gli sconti offerte alle lettere a) e b) del disciplinare tecnico di gara.
Art. 16
RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI (FAQ)
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura tecnico- amministrativa formulandoli esclusivamente in lingua italiana. Essi potranno essere richiesti
esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx@xxxx.xx, fino al quattordicesimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.
N.B.: Oltre il suddetto termine nel rispetto della par condicio non si forniranno eventuali e/o ulteriori chiarimenti e/o informazioni.
La CRUI pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet: xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx.
Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, nonché ogni utile comunicazione riguardante il procedimento in questione, saranno pubblicate esclusivamente sul sito web della CRUI di cui al presente articolo. Il contenuto delle stesse avrà effetto di notifica ai sensi di legge.
Si comunica, ex art. 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che è designato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx.
Art. 17
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede della CRUI (si veda l’art. 1). Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta da apposita Commissione giudicatrice. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all’esito della medesima.
2. La CRUI si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
In caso di parità di punteggio delle offerte economiche si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la CRUI né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 270 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
L’aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni con le modalità contrattualmente previste, anche nelle more della stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine fissato dall’art. 32 del Codice.
Resta inteso, altresì, che l’importo di aggiudicazione, così come risultante dall’esito della presente gara, non vincola la CRUI in quanto l’ammontare complessivo dell’affidamento è subordinato all’adesione dei singoli Atenei all’iniziativa che potranno aderire anche secondo modalità temporali diverse e non coincidenti necessariamente con il periodo di durata del presente affidamento.
In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel bando di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.
APERTURA BUSTA A
3. La Commissione giudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all’apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile.
4. La seduta pubblica relativa all’apertura dei Plichi di Offerta e delle “Buste A – Documentazione Amministrativa”, si terrà alla data e ora indicate all’articolo 1 del presente Disciplinare. Il concorrente è, tuttavia, invitato a verificare eventuali modifiche a tale data che saranno rese note mediante il sito istituzionale del CRUI.
5. In tale sede verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi, delle Buste in essi contenuti e, previa apertura delle “Buste A – Documentazione Amministrativa”, la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del D.Lgs n. 50/2016, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile. La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.
6. La Stazione appaltante potrà richiedere ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 eventuali integrazioni alla documentazione.
7. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del soggetto che presiede la gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.
8. Ai sensi dell’art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito istituzionale della CRUI, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla presente procedura all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari.
9. Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all’art. 29, comma 2, del Codice.
10. Fermo quanto previsto al precedente comma 8, entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
APERTURA BUSTA B
11. In data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle Offerte Tecniche, all’apertura delle “Buste B - Offerta Economica”, alla lettura delle offerte economiche presentate nonché, all’attribuzione del relativo punteggio economico complessivo e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria.
12. In caso di parità in graduatoria, si procederà, all’aggiudicazione alla società che avrà presentato l’offerta economica più bassa. In caso di parità di prezzo si procederà al sorteggio tra le offerte interessate.
SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE
13. Formata la graduatoria provvisoria, ove ne ricorrano i presupposti di legge, la Stazione Appaltante darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall’art. 97 del Codice.
14. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai Concorrenti.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
15. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, la Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione in favore delle migliori Offerte risultate congrue.
ART. 18
PREDISPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica dovrà essere predisposta secondo l’allegato 6 al presente Disciplinare di gara. ART. 19
AGGIUDICAZIONE
1. L’aggiudicazione verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 14, comma 19.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice.
3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dalla CRUI nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
5. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la CRUI inviterà l’Aggiudicatario, a mezzo PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per consentire la stipula dei Contratti.
6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice.
7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.
ART. 20
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
1. Successivamente all’aggiudicazione, la CRUI stipulerà con l’Aggiudicatario un Contratto conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del relativo Capitolato e dello Schema di Contratto allegati al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all’art. 32, comma 14, del Codice.
2. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.
3. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del Codice, riferita all’importo di aggiudicazione del Contratto.
4. In particolare, la garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore medesimo.
5. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della CRUI.
6. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell’art. 103 del Codice.
7. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice da parte della CRUI, che aggiudica l’Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
9. All’atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice.
10. La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
ART. 21
INIZIO DELLA FORNITURA
La Ditta aggiudicataria si impegna ad iniziare la fornitura entro il termine indicato nel contratto. Trascorso inutilmente il termine di inizio offerto in gara e riportato nel contratto/convenzione, lo stesso potrà essere risolto di diritto, senza necessità di diffida, con incameramento da parte della CRUI del deposito cauzionale a titolo di penale oltre il risarcimento del maggior danno.
ART. 22
EVENTUALI VARIAZIONI E / O ESTENSIONI DELLA FORNITURA
La CRUI, in presenza di eventi non precisamente prevedibili e non imputabili alla propria attività di programmazione, si riserva la facoltà di estendere, nell’ambito della concorrenza del quinto d’obbligo, le prestazioni oggetto dell’appalto senza che la Ditta possa opporre eccezione alcuna.
ART. 23 PAGAMENTI
La CRUI provvederà al pagamento a mezzo mandato esigibile presso il proprio Istituto Cassiere.
La CRUI declina ogni responsabilità per consegna delle fatture a soggetti diversi dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla CRUI e dovranno riportare le modalità di pagamento, gli estremi del conto corrente bancario (codice IBAN) o postale su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora X.X.XX.).
La ditta aggiudicataria comunicherà alla CRUI gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative al contratto in questione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. I medesimi soggetti individuati sono obbligati, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi, pena la risoluzione del contratto.
La cessazione o la decadenza dall’incarico dell’Istituto di credito designato dalla Ditta appaltatrice, per qualsiasi causa avvengano, ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate alla CRUI, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.
La CRUI provvederà al pagamento di ogni fattura del corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria previa acquisizione della prevista documentazione di regolarità contributiva riferita alla medesima, rilasciata dagli enti preposti.
Saranno a carico della Ditta le spese di bonifico derivanti dalla liquidazione dei compensi mediante accredito su conto corrente bancario o postale.
Qualora l’impresa aggiudicataria risulti inadempiente rispetto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto e rispetto alle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la CRUI procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’impresa aggiudicataria il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Qualora l’Impresa aggiudicataria non adempia entro il suddetto termine, la CRUI, previa diffida ad adempiere, procederà ad incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e costituito dalla fidejussione a norma di legge e procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’impresa aggiudicataria.
ART. 24
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la CRUI che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (C.I.G.);
f. a comunicare alla CRUI ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
ART. 25
RAPPORTI CON L’AGGIUDICATARIO
Salvo diverse disposizioni, la CRUI effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche dell’appalto di cui trattasi attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto del servizio.
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite da detto Direttore che sarà designato con apposito provvedimento da parte della CRUI.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con la ditta aggiudicataria, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici della CRUI che tutti gli atti amministrativi inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della CRUI ed a predisporre, sempre in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, il verbale di riconsegna degli impianti.
La ditta aggiudicataria dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la CRUI possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione e relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, la ditta aggiudicataria si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile Tecnico della ditta aggiudicataria), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla CRUI per iscritto. Detto responsabile provvederà, per conto della ditta aggiudicataria, a vigilare affinché ogni fase dell’affidamento risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del contratto del servizio.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto del servizio effettuerà il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e procederà alla verifica circa il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali; le eventuali contestazioni, fatte in contraddittorio con l’incaricato della ditta aggiudicataria, avranno lo stesso valore come se fossero fatte direttamente al ditta aggiudicataria medesimo.
Il risultato dei controlli sarà ritenuto vincolante per entrambe le parti e qualora dovesse risultare la non corrispondenza del servizio alle prestazioni contrattualmente stabilite, il Direttore dell’esecuzione del contratto del servizio potrà chiedere che i comportamenti e le decisioni della ditta aggiudicataria si uniformino alle prescrizioni indicate.
Qualora la ditta aggiudicataria rifiuti esplicitamente o di fatto, o sia nella impossibilità di conformare i propri comportamenti alle prescrizioni fornite dal Direttore dell’esecuzione del contratto la CRUI adotterà le misure previste per la risoluzione del contratto.
La CRUI rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta aggiudicataria ed i suoi eventuali sub-appaltatori e/o fornitori.
Pertanto nessun onere economico per le prestazioni eseguite da eventuali sub-appaltatori e/o fornitori nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali potrà essere posto a carico della CRUI.
I contratti di sub-appalto dovranno essere preventivamente approvati dalla CRUI prima della loro effettiva commercializzazione.
ART. 26
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la CRUI e le singole Università dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti di singole Università e/o della CRUI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, le Università e/o la CRUI sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Università aderenti e/o della CRUI, queste, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
ART. 27
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8.
4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
- all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato la fornitura e le parti della fornitura che intende subappaltare;
- il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Ai fini del subappalto, inoltre, in sede di Offerta il Concorrente deve aver indicato una terna di nominativi di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice.
7. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2 % (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
11. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
12. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.
13. E’ obbligo dell’affidatario trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non trasmetta le fatture
quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la CRUI sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario.
14. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
ART. 28
ELEZIONE DEL DOMICILIO E FORO COMPETENTE
Agli effetti amministrativi e giudiziari la ditta aggiudicataria dichiarerà il proprio domicilio all’atto della sottoscrizione del contratto.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.
ART. 29
TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
• titolare del trattamento è la CRUI. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
• l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
ART. 30
DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso: All. 1 – Capitolato Tecnico
All. 2 – Schema di Contratto
All. 3 – Schema di Dichiarazione Sostitutiva All. 3A – Elenco soggetti art. 80 D.Lgs. 50/2016
All.3B – Dichiarazione Requisiti generali ai sensi dell’art. 80, comma 1, 2 e 5 lett. c) All. 4 – Schema di dichiarazione sostitutiva del Subappaltatore
All. 5 – Schema di dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria All. 6 – Schema di Offerta Economica
3. La documentazione può essere reperita sul sito Internet: xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx
nelle forme e nei termini di legge.
4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire alla CRUI, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, via mail all’indirizzo di Posta Elettronica ovvero Posta Elettronica Certificata di cui all’art. 1 del presente Disciplinare, entro e non oltre la data e l’ora indicata all’art. 1 del presente Disciplinare. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sul sito xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.