CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
L’anno [•] , il giorno [•] del mese di [•]
tra
"EUR S.p.A." con sede legale in Roma, Largo Xxxxxxxx Xxxxx n.23, Codice Fiscale n. 80045870583, P.IVA n. 02117131009, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma - R.E.A. n. RM 943510, capitale sociale € 645.248.000 interamente versato, rappresentata da [•], nato a [•] il [•] domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato e come tale Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale;
e
“[•]” con sede legale in [•], Via [•] n. [•], C.A.P. [•], C.F. [•] e P.IVA [•] iscritta al R.E.A. di [•] al n. [•] in persona di [•] nato a [•] il [•] domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua dichiarata qualità di Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale.
EUR S.p.A. è di seguito denomicata anche “EUR”,” o “Committente”. [•] è di seguito denominata anche “Appaltatore”
Il Committente e l’Appaltatore sono di seguito congiuntamente denominati anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.
Tra le Parti si conviene e si stipula quanto in appresso
PREMESSO CHE:
▪ EUR S.p.A. ha rilevato l’esigenza di indire una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 (di seguito anche “Codice”) sotto soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il triennio 2019-2021 in favore di EUR S.p.A. (di seguito anche il “Contratto”);
▪ in data [•] con Determinazione dell’Amminsitratore Delegato n. [•], la procedura è stata aggiudicata all’Appaltatore;
▪ il Committente ha effettuato le verifiche di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, di seguito anche “Codice”;
▪ sono state acquisite nei confornti dell’Appaltatore le informazioni antimafia di cui all’articolo 91 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 1 (Premesse e Allegati)
Le premesse e gli allegati, gli atti e tutti i documenti richiamati nel presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, ed hanno ad ogni effetto valore di contratto vincolante tra le Parti.
L’Appaltatore dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni e obblighi contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei relativi allegati.
Art. 2
(Oggetto del contratto e norme regolatrici)
EUR S.p.A. affida alla [•] che accetta, l’esecuzione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, comprensivo di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti di assicurazione e di collaborazione nella loro gestione ed esecuzione secondo la normativa prevista dal codice civile e dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
A titolo meramente indicativo e non esaustivo, il servizio di brokeraggio assicurativo comprende, tra l’altro, le seguenti attività:
1. Identificazione, analisi e valutazione delle situazioni di rischio relative ad EUR, compresa ogni valutazione circa l'opportunità di aggiornamento e/o modifica dei contratti assicurativi in corso, al duplice fine di conservare e/o migliorare nel tempo la loro efficacia e convenienza sia sotto il profilo di copertura dei rischi sia sotto il profilo economico; l'Impresa si impegna inoltre ad individuare e segnalare eventuali coperture assicurative mancanti, all'impostazione di un apposito programma nonché ad effettuare
aggiornamenti e revisioni con riferimento all’emanazione di nuove disposizioni normative, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze di EUR e alla situazione di sinistrosità che lo caratterizza.
2. Elaborazione di un piano assicurativo ottimale, completo, organico e razionale tenuto conto del mercato assicurativo.
3. Revisione degli attuali capitolati tecnici delle varie polizze in essere e stesura di una bozza tipo di polizza per ogni ramo di rischio, comprensiva delle condizioni particolari aggiuntive e dell'attribuzione dei corretti massimali della stima.
4. Predisposizione dei capitolati speciali di appalto e dei bandi di gara, da sottoporre all'approvazione di EUR, per l'affidamento delle coperture assicurative, opportunamente aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato, ed assistenza in fase di esperimento di gara ed in fase contrattuale, qualora richiesto dalla stessa stazione appaltante.
5. Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative), fatta salva la piena facoltà di EUR di accettare o meno le liquidazioni dei sinistri che verranno proposte, con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolta EUR e mediante la produzione di report indicanti dati numerici (numero sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato sinistri aperti), con individuazione di soluzioni concrete a supporto di EUR nella gestione dei sinistri.
6. Gestione dei contratti assicurativi, controllo sull'emissione delle appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra attività amministrativo- contabile.
7. Monitoraggio e analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti ed impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato di EUR.
Verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie.
8. Puntuale controllo del rispetto da parte delle Compagnie assicuratrici degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all’andamento del rischio.
9. Consulenza e assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del Decreto Legislativo n.50/2016.
10. Consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che EUR intenda stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
11. Consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei conduttori, occasionali o continuativi, di impianti, beni o immobili di EUR.
12. Xxxxxxxx aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione in materia assicurativa.
13. Assistenza a favore di dipendenti ed Amministratori di EUR che ne facciamo richiesta per problematiche professionali o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio.
14. Redazione e presentazione di relazione, a cadenza semestrale, riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché della sinistrosità relativa alle polizze stipulate. Analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità.
15. Elaborazione di un rapporto annuale (da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno) sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dall'Impresa nell'arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti,
proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa di EUR.
16. Ogni altro servizio migliorativo presentato nella offerta di gara, tecnica ed economica, cui si fa espresso rinvio.
Nell’espletamento dell’incarico, l’Impresa dovrà seguire quanto dalla stessa proposto con il piano di lavoro presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici di EUR, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo dietro semplice richiesta di EUR medesima.
Restano di esclusiva competenza di EUR la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dall’Impresa, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi ad eventuali sinistri.
L’esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1) e nell’offerta presentata in sede di gara (Allegato 2):
a) dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi e dal D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e smi, per quanto non abrogato;
b) dal Patto di Integrità:
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
In caso di conflitto tra le disposizioni del presente contratto e i contenuti degli allegati, la prevalenza sarà determinata secondo l’ordine che segue: (1) Contratto; (2) Capitolato Speciale d’Appalto;
(3) Offerta della Contraente.
Art. 3 (Modalità di esecuzione)
L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di EUR e di terzi
autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
Le prestazioni dovranno, altresì, essere svolte dall’Appaltatore secondo la perfetta regola dell’arte, nel rispetto della normativa di riferimento e in conformità di quanto previsto nell’offerta dell’Appaltatore (Allegato 1) e nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati (Allegato 2).
Le prestazioni oggetto del presente Contratto sono sottoposte a verifica di conformità ai sensi dell’art.102 del Codice. L’Appaltatore dovrà inoltre individuare all’interno della sua struttura organizzativa un referente del contratto dell’Appaltatore quale unico referente responsabile delle comunicazioni che intercorreranno tra l’Appaltatore e il Committente.
Art. 4
(Corrispettivo e modalità di pagamento)
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per EUR alcun onere finanziario diretto – né presente né futuro – per compensi, rimborsi o quant'altro, posto che la remunerazione, secondo consuetudine di mercato, sarà a carico delle compagnie con le quali verranno stipulate o rinnovate le coperture assicurative di EUR. L’Appaltatore riterrà, quale corrispettivo per il servizio svolto, la provvigione del 12% (dodici per cento) sui premi di assicurazione – da applicarsi per i contratti conclusi con l’assistenza del broker – giusta offerta economica presentata dalla medesima società affidataria.
La suddetta provvigione del 12% (dodici per cento), a carico delle Compagnie aggiudicatarie dei servizi assicurativi, sarà versata direttamente dalle stesse all’Appaltatore ed esonera EUR da ogni responsabilità inerente al pagamento di dette cifre.
L’Appaltatore dichiara che non avrà nulla a pretendere da EUR per l’attività resa in forza del presente contratto, anche in caso di mancato adempimento da parte delle medesime Compagnie assicuratrici.
Art.5 Pagamento dei premi
Il pagamento dei premi dovuti all’Assicuratore, relativamente al programma assicurativo, verrà effettuato da EUR all’Appaltatore sul
c.c. n. [•], presso la Banca [•], Via [•], IBAN [•], in conformità a quanto previsto dall’ art 117 del codice delle assicurazioni.
Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per EUR. L’Appaltatore provvederà alla rendicontazione dei premi secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
Art.6 Clausola Broker
Il rapporto contrattuale tra EUR e l’Appaltatore sarà esplicitato nei capitolati di gara finalizzati all’individuazione delle compagnie assicurative mediante l’inserimento della c.d. “clausola Broker”.
EUR si impegna a rendere noto alle Compagnie assicurative l’esistenza del rapporto di brokeraggio e consulenza di cui all’art.2 del presente Contratto, nonché a darne notizia in occasione delle procedure di gara finalizzate alla scelta delle compagnie assicurative.
Art.7 (Durata)
Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art.106, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, EUR si riserva la facoltà di prorogare il presente affidamento fino ad ulteriori sei mesi. Nel caso di esercizio della facoltà da parte di EUR, l’Appaltatore si obbliga fin d’ora all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
Nel caso di esercizio della facoltà da parte di EUR l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si obbliga fin d’ora all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi patti e condizioni del presente contratto o più favorevoli.
E' escluso il tacito rinnovo alla scadenza.
Art.8
(Dichiarazioni dell’Appaltatore e garanzie) L’Appaltatore non potrà eccepire, durante l’esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati.
L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e professionali, dichiarati in sede di gara, per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
L’Appaltatore dichiara e garantisce altresì di essere in possesso di requisiti di capacità economica finanziaria, dichiarati in sede di gara, e si obbliga a presentare – oltre quanto previsto dagli artt.15 e 16 – la documentazione che potrà essere richiesta dal Committente.
L’Appaltatore dichiara e garantisce di non aver realizzato condotte contrarie alle regole della concorrenza nell’ambito della o aventi effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse.
Art.9
(Clausole risolutive espresse)
Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 C.C., con l’applicazione di una penale pari al 10 % dell’importo residuo del corrispettivo (residuo che verrà calcolato decurtando dal corrispettivo complessivo il valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell’Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione (che l’Appaltatore è onerato di presentare al Committente), fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell’Appaltatore, nei seguenti casi:
▪ grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
▪ in caso di concordato preventivo, di fallimento dell’Appaltatore;
▪ violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n.231/01 di EUR S.p.A.;
▪ violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
▪ violazione delle clausole del Patto di Integrità (Allegato 3);
▪ applicazione a carico dell’Appaltatore di una misura di prevenzione dei reati di tipo mafioso;
▪ l'impiego, presso l’Appaltatore di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
▪ non veridicità delle dichiarazioni di cui all’art.6 oppure, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore non rispetti i requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. n.50/2016 ovvero i requisiti speciali di cui al disciplinare di gara per eventi sopravvenuti;
▪ violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso il caso in cui la violazione sia stata commessa nell’ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
▪ mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa;
▪ reiterati e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio secondo quanto indicato nel CSA;
Ai sensi dell’art.3, comma 8, legge n.136/2010, il contratto sarà risolto di diritto qualora l’Appaltatore esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o della società “Poste Italiane S.p.A.”.
Art.10
(Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto)
[•] è il Direttore dell'Esecuzione del presente contratto.
Art.11
(Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore) L’Appatatore si obbliga a non sospendere le prestazioni oggetto del presente Contratto unilateralmente, anche nel caso in cui dovessero sorgere controversie con il Committente.
L’eventuale sospensione unilaterale delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costitusce inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore.
In tal caso il Committente procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla
risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Committente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
L’Appaltatore risponde dei fatti dei propri dipendenti.
L’Appaltatore è, altresì, tenuto ad osservare tutte le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero da un suo incaricato. L’Appaltatore inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i fatti dannosi arrecati al Committente o a terzi imputabili all’Appaltatore o ai suoi ausiliari o incaricati o subappaltatori ed in qualsivoglia modo connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR da ogni conseguenza diretta o indiretta. Fermo restando quanto previsto dalle altre disposizioni del presente contratto, l’Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi altra violazione del presente contratto, della normativa applicabile o dei diritti di terzi, che sia imputabile all’Appaltatore e sia connessa in qualsivoglia modo all’esecuzione del presente contratto e si obbliga a tenere manlevata ed indenne il Committente da qualsiasi danno, costo o spesa (incluse le spese legali) determinati da o comunque connessi a tali violazioni.
L’Appaltatore è tenuto all’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali con divieto assoluto di apportare autonomamente varianti/modifiche non autorizzate dal Committente.
L’Appaltatore si obbliga a:
– svolgere l’incarico nell’interesse di EUR osservando tutte le indicazioni e richieste che la stessa fornirà; per contro, EUR sarà libera di accettare in tutto o in parte le proposte;
– non sottoscrivere documenti contrattuali per conto di EUR;
– osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio e assicurare la completezza delle proposte di copertura necessarie ad EUR in relazione ai rischi alla medesima afferenti;
– osservare e far osservare la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie.
L’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento
dei servizi in oggetto, ha l’obbligo assoluto:
▪ di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti;
▪ di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali;
▪ della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate. L’inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio del Committente e fa sorgere il diritto per il Committente medesimo al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
Art.12
(Obblighi di riservatezza e privacy)
Fermo restando quanto imposto da disposizioni inderogabili di legge, l’Appaltatore si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per scopi diversi dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione dal Committente, o che comunque riguardino l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente, il gruppo del Committente o la sua attività, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.
L’obbligo di segretezza sarà per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del presente contratto ed anche successivamente alla sua ultimazione, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano divenute di dominio pubblico previa autorizzazione scritta del Committente.
L’Appaltatore, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti del Committente e nell’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di privacy. L’Appaltatore si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge in tema di trattamento dei dati personali per l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali (ivi incluso per il trattamento dei dati personali da parte del Committente, che saranno comunicati/trasmessi dall’Appaltatore stesso).
E’ facoltà del Committente verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell’obbligo alla riservatezza e al trattamento di dati personali di cui al presente articolo.
Art.13 (Recesso)
Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con l’osservanza della disposizioni di cui all’articolo 109 del Codice.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile e all’articolo 109, comma 1, del Codice, all’Appaltatore non spetterà il pagamento del mancato guadagno, qualora il recesso sia motivato da:
a) dichiarazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto che – sotto la propria responsabilità ed a proprio insindaabile giudizio – attesti condotte irregolari e/o negligenti e/o fruaudolente dell’Appaltatore, pregiudizievoli per la coduzione del servizio e per l’ottimale esecuzione;
b) conduzione del servizio tale da non assicurare il rispetto dei termini previsti ovvero da comprometterne la buona riuscita;
c) mancata attuazione nei termini stabiliti degli interventi ordinati dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
In nessun caso l’Appaltatore potrà recedere unilateralmente dal presente contratto.
L’Appaltatore non potrà pretendere altro compenso o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo, ovvero chiedere la revisione del corrispettivo pattuito avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.
Art.14 (Risoluzione)
Il Committente ha la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, dichiarando mediante
pec all’Appaltatore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva e salva la facoltà della scrivente di promuovere azione per eventuale risarcimento danni.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto
In qualsiasi caso di risoluzione del contratto si procederà ai sensi dell’articolo 108 del Codice.
Art.15 (Garanzia Fideiussoria)
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall’esecutore rispetto alle risutlanza della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore, l’Appaltatore ha consegnato al Committente per la sottoscrizione del presente contratto una garanzia definitiva sotto forma di cauzione di importo pari a € [•],00 (euro-[•]) in conformità a quanto prescritto dall’art.103 del Codice. La cauzione è costituita mediante [•] emessa da [•] il [•], avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•]e prevede espressamente l’obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste dal Committente entro 15 giorni dalla richiesta scritta,
con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell’art.1944 c.c. ed alla decadenza di cui all’art.1957 Codice Civile.
Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Il Committente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 dell’articolo 103 del Codice.
La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell’Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate al comma 5 dell’articolo 103 del Codice.
In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto entro il termine di 15 giorni. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del
carattere di definitività dei medesimi.
La prestazione della suddetta garanzia non libera l’Appaltatore dall’obbligo di provvedere all’integrale riscarcimento di eventuale danni indipendentemente dal loro ammontare.
Art. 16 (Polizza Assicurativa)
Ferma la responsabilità dell’Appaltatore ai sensi del presente contratto, l’Appaltatore ha consegnato al Committente, prima della sottoscrizione del presente contratto, una copia della polizza assicurativa che assicuri il Committente contro la responsabilità civile professionale n [•], emessa dalla [•] avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•] con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro.
Le polizze dovranno inoltre riporta la clausola specifica che “EUR ai fini del risarcimento del danno è definito Terzo”.
Le polizze assicurative dovranno coprire tutta la durata dell’affidamento. In caso di cessazione di efficacia delle polizze prima della scadenza del contratto, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell’art.1353 c.c..
Art.17 (Penalità)
Ai sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto MIT 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore nei casi sospensione del servizio non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque- per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente Art. 4.
Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale.
Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere.
Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale pari allo 0,2% (zero/due per cento) dell'importo contrattuale di cui all’art.4.
Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale l’Appaltatore presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti.
Per l’applicazione delle penali, EUR potrà compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo.
L’Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c..
Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il
10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..
Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, la Contraente è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte della Società, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c..
Art.18
(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice etico) L’Appaltatore si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le
regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparenza oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all’Appaltatore in merito alla volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. L’Appaltatore si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico.
Art.19
(Foro Competente)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art.20 (Subappalto)
Trattandosi di servizio caratterizzato da un elevato grado di riservatezza e fiducia, all’Impresa è fatto espresso divieto – pena la risoluzione di diritto ai sensi dell’art.1456 cod. civ. e l’esecuzione in danno – di cedere in tutto o in parte il presente contratto, ovvero di affidare o subaffidare in tutto o in parte a terzi prestazioni e/o attività oggetto di quanto con esso convenuto.
Art.21
(Documenti che regolano l’Appalto e interpretazioni)
Il Rapporto con l’Appaltatore è disciplinato dal Contratto, nonché dalle norme e dai documenti richiamati e allegati, che l’Appaltatore dichiara
e garantisce di ben conoscere.
Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
• Contratto d’Appalto;
• Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati;
• Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in fase di gara;
• Patto d’Integrità.
La risoluzione di eventuali contrasti non può essere intesa come variante, ma come semplice rispetto dei patti e come prestazione contrattuale.
In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L’interpretazione delle clausole contrattuali così come delle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati riecrcati, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articolo da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Articolo 22 (Allegati)
Si allega al presente contratto, per formarne parte integrante, la seguente documentazione:
1. Allegato 1: L’Offerta presenta dall’Appaltatore nella fase di gara; (Offerta);
2. Allegato 2: Capitolato Speciale d’Appalto, comprensivo di tutti gli allegati;
3. Allegato 3: Patto di integrità.
Art.23 (Disposizioni finali)
Il presente contratto viene redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte contraente.
EUR S.p.A.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti: Art.4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); Art.5 (Pagamento dei premi); Art.6 (Xxxxxxxx broker); Art.9 (Clausole risolutive espresse), Art.11 (Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore); Art.12 (Obblighi di riservatezza e privacy); Art.13 (Recesso); Art.14 (Risoluzione); Art.15 (Garanzia fideiussoria); Art.18 (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico); Art.17 (Penalità); Art.19 (Foro Competente); Art.20 (Subappalto); Art.21 (Documenti che regolano l’Appalto e interpretazioni).
Letto, confermato e sottoscritto.
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