TITOLO V
TITOLO V
Compravendita di prodotti
Capitolo I
PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA
A) BESTIAME DA VITA
42. Conclusione del contratto.
Comunemente la conclusione viene accertata con battuta o stretta di mano accompagnata dalle parole “fatto”, o “affare fatto”, o altre simili espressioni.
43. Forma del contratto.
Le contrattazioni di bestiame si fanno di solito verbalmente con o senza intervento di mediatore.
44. Clausole speciali.
Le clausole speciali più frequenti sono:
a) quella “sano, giusto e da galantuomo”, o “sano dai difetti di leg- ge”, oppure “sano, sincero” – le ultime specialmente per gli equini, compresi i cavalli sportivi – per la quale s’intende che il venditore garantisca l’animale ai sensi dell’art. 1490 del Codice Civile;
b) quella “garantisco l’animale a casa” o “a piacimento”, con la quale s’intende che il compratore può, nel termine stabilito, re- stituire gli animali comperati e senza l’obbligo di allegare alcun motivo, sottostando alla diaria preventivamente pattuita o suc- cessivamente determinata in modo equo;
c) quella “vendo il cavallo da famiglia” oppure “sincero a tutte le lezioni”, con la quale s’intende che il cavallo debba possedere una assoluta sincerità non solo in stalla, in strada, a riposo e durante il lavoro, ma anche in tutti i momenti particolari del la- voro medesimo, sia di giorno che di notte, e che non ha paura di veicoli in genere nel traffico;
d) la dizione “vacca giusta”, con la quale s’intende l’animale che emette dai quarti anteriori della mammella una quantità di latte complessiva non inferiore agli 8/10 della quantità complessiva emessa dai due quarti posteriori, sempre che i quarti anteriori e posteriori confrontati, rispettivamente, fra di loro diano una uguale produzione di latte, siano cioè “pari in latte”;
e) la dizione “vacca scarsa” da un quarto, con la quale s’intende quella che “non è pari in latte” tra il corrispondente quarto an- teriore e posteriore se il latte prodotto dai due quarti anteriori sia pari (o inferiore) al 50% del latte prodotto dai due quarti po- steriori;
f) la dizione “vacca orba” da uno o più capezzoli, con la quale s’intende quella che non dà latte da uno o più capezzoli;
g) la dizione “vacca pronta”, con la quale s’intende una vacca ge- stante, gravida sul nono mese;
h) la clausola per la quale, se all’atto dell’acquisto di una bovina in asciutta, l’acquirente o chi per esso esamina l’apparato mam- xxxxx nella sua completezza (“tirate le tette”), egli rinuncia ad ogni garanzia inerente;
i) la frase “in rimessa d’uomo”, con la quale s’intende che le parti convengono di rimettersi all’arbitrato privato di una personal di comune gradimento, per solito il medico Veterinario, per la ri- soluzione della vertenza tra loro insorta o che potrebbe insor- xxxx;
l) le parole pronunciate dal mediatore o da terza persona presente al contratto “garantisco”, “guardi me”, “pagherò per lui se egli non paga”, o altre simili, per le quali esso si assume la fidejus- sione per il pagamento del prezzo;
m) la frase “il parto taglia tutto”, con la quale s’intende che il ven- ditore non è più tenuto a rispondere di vizi o difetti qualsiasi quando gliene viene fatta denuncia dopo il parto della bestia;
n) la clausola “venduto alla corda”, o “venduto alla capezza”, o “a fuoco e fiamma”, e ancora “fuori dalla stalla non rispondo più”, per la quale l’animale s’intende venduto senza alcuna garanzia, salvo però l’obbligo del venditore di denunciare a contratto av- venuto i vizi d’animo che rendono pericoloso l’animale.
45. Specie di vendita.
I contratti si stipulano:
a) per gli equini, a capo e a vista, o a peso vivo;
b) per le vacche, xxxx, xxxxxxxxx e manze, a paio, a capo, a occhio e a vista, a peso vivo lordo, a peso vivo netto;
c) per i vitelli, a capo, a vista, a peso vivo;
d) per gli ovini e i caprini, a capo e a gruppo, a vista, a peso vivo lordo;
e) per i suini, a capo, a peso vivo lordo.
46. Unità di base di contrattazione.
Il chilogrammo per la vendita a peso, il capo e il peso per le ven- dite a numero.
47. Modo di misurazione.
Per la vendita di equini, s’intende per peso vivo quello che risulta dalla pesatura dell’animale così come viene pesato all’atto del con- tratto.
Nella pesatura di vacche, tori, vitelloni e manze, vitelli, ovini, ca- prini e suini, s’intende per peso vivo lordo quello che risulta dalla pe- satura dell’animale, così come viene pesato all’atto del contratto, per peso vivo netto quello che risulta dalla pesatura dell’animale sotto- posto a un digiuno di almeno 12 ore.
48. Requisiti della merce.
Gli animali devono essere esenti da malattie infettive e contagio- se: ogni convenzione in contrario si considera nulla.
Per i bovini la garanzia di sanità dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi bovina enzootica, è comprovata dal certificato di Sta- to.
49. Bollatura.
L’operazione si verifica attraverso l’apposizione sul dorso di mar- chi eseguiti a forbice o con taglio del pelo sulla coscia o spalla, ov- vero con matita colorata, specie per i suini e bestiame bovino da vita sul dorso.
50. Consegna.
Quando la compravendita avviene al mercato la consegna è im- mediata e comunque non avviene dopo la chiusura del mercato stes- so; quando avviene alla stalla il ritiro dell’animale ha luogo secondo gli accordi.
51. Tolleranza.
Il calo-peso viene disciplinato dalle norme consuetudinarie già specificate all’art. 47.
52. Ricevimento.
In caso di compravendita di bestiame, il compratore ha l’obbligo di ritirare gli animali acquistati nel termine e nel modo convenuti, di pagare il prezzo pattuito, e di tenere i capi da buon padre di famiglia e di nulla innovare nel loro corpo per tutto il tempo per cui dura la garanzia (taglio della coda, della criniera, delle orecchie, castrazione, tosatura, asportazione di eventuali bottoni o marche auricolari).
Se l’animale acquistato muore entro il termine di garanzia, il compratore deve avvisare immediatamente il venditore per le ine- renti constatazioni.
Le operazioni di scuoiamento ed eviscerazione sono nel frattempo effettuate; la pelle, però, dovrà rimanere unita alla carcassa in corri- spondenza del collo.
53. Ritardo nel ricevimento.
Qualora il compratore di bestiame ritardi nel ritiro dell’animale, deve dare avviso entro il giorno previsto nel contratto per il ritiro stesso e quindi rifondere le spese di mantenimento dei capi acqui- stati relative ai giorni di ritardo, fermo restando che ogni rischio de- rivato agli animali in tale periodo è a totale carico del compratore, a meno che si dimostri negligenza del venditore.
54. Trasporto.
Le spese di trasporto sono a carico dell’acquirente.
55. Pagamento.
Nel caso di vendita di bestiame da vita con l’esclusione di garan- zia, il pagamento s’intende a pronti, salvo pattuizione in contrario.
Nel caso di vendita di animali soggetti a garanzia, una parte del prezzo (almeno un decimo) viene trattenuta dal compratore o data in deposito presso l’Ufficio del mercato o ad un terzo, in base agli ac- cordi: il saldo, a meno di pattuizione in contrario, ha luogo dopo 7 giorni dalla consegna dell’animale.
In caso di vertenza il versamento di tale residuo prezzo trattenuto o depositato non potrà essere sospeso se non a condizione di ripor- tare l’animale entro il termine succitato nel luogo dove avvenne il contratto per la constatazione del vizio o del difetto reclamato, op- pure presentando al venditore una dichiarazione o un certificato ve- terinario dal quale risulti che l’animale oggetto di contestazione è affetto da un vizio redibitorio.
In particolare in caso di vendita di vacca fresca da latte ricono- sciuta non giusta od orba da uno o due capezzoli (sebbene non sia deficiente la quantità di latte stabilita in contratto), il compratore ha diritto alla riduzione di un quarto della differenza tra il prezzo conve- nuto e il valore di macello della vacca sempreché il vizio sia stato denunciato entro 15 giorni dalla consegna.
Una riduzione di prezzo può conseguire altresì il compratore qua- lora ritenga, a seguito del suggerimento del veterinario, di dover ab- battere o vendere a scopo di macello l’animale, pari alla differenza in meno del prezzo, purché avverta il venditore in tempo utile perché questi possa esaminare l’animale.
56. Obblighi di garanzia del venditore.
Il venditore deve tenere gli animali da buon padre di famiglia durante il periodo che corre dalla vendita alla consegna: anticipare le spese di questa e consegnare le fattrici vendute gravide.
Qualora la vacca partorisse nel periodo sopra indicato i redi ri- mangono di proprietà del venditore, salvo pattuizioni particolari.
Nelle contrattazioni tra privati, specie se effettuate nella provincia di Bergamo, si pattuisce una garanzia convenzionale, costituita da patti stabiliti di accordo tra il venditore e il compratore, anche in deroga alla garanzia legale, sia per i difetti cui deve estendersi, sia per la durata della garanzia stessa.
Detta forma esclude qualsiasi altra e ha perfetto valore legale an- che se sia stata pattuita verbalmente tra le parti.
Quando nella stipulazione del contratto vengono adoperate le parole “venduto alla corda”, “venduto alla capezza”, “a fuoco e fiamme”, “fuori dalla stalla non rispondo più”, l’animale s’intende venduto senza garanzia alcuna, restando fermo però l’obbligo da parte del venditore di denunciare a contratto avvenuto i vizi di animo che rendono pericoloso l’animale.
Se la vacca è garantita gravida e si constata che non lo è si fa luogo alla risoluzione del contratto e al rimborso spese di manteni- mento per i giorni in cui la vacca è rimasta nella stalla del compra- tore.
Qualora il venditore abbia garantito la vacca gravida, ma il parto non si sia verificato entro i 29 giorni dal termine indicato nel con- tratto, il venditore è tenuto, sempreché il compratore ne faccia de- nuncia entro 24 ore dal parto stesso, e consenta a trattenersi l’animale, a corrispondere allo stesso compratore la somma corri- spondente alla spesa media del mantenimento e governo della bovi- na per tanti giorni quanti quelli trascorsi dopo i 29 suddetti e fino a quello del parto.
Quando nel contratto è inserita la clausola “il parto taglia tutto”, il venditore non è più tenuto a rispondere di qualsiasi vizio o difetto quando gliene venga fatta denuncia dopo il parto della bovina.
Il venditore risponde anche dell’aborto e del parto di feto morto, nonché delle relative conseguenze solo quando dipendano da lesioni organiche o infiammatorie preesistenti al contratto, ovvero se av- vengano nelle 48 ore dalla consegna della bovina.
Risponde altresì del parto di feto mummificato o dell’espulsione di “gravidanze molari”, se avvengono entro 30 giorni dalla consegna della bovina.
In caso di morte dell’animale entro 24 ore dall’avvenuta consegna al compratore, il venditore è tenuto, se tempestivamente avvisato dal compratore, in modo che possa identificare l’animale, a restituire il prezzo percepito, a meno che non riesca a provare che l’animale sia morto in conseguenza di infortunio, di incuria o negligenza da parte del compratore o altri ovvero si tratti di morte conseguente al parto, non dipendente da lesioni organiche, o da infezioni preesi- stenti al contratto, o ancora quando la vendita sia effettuata senza garanzia.
Il venditore risponde anche del danno derivante al compratore che debba, a norma delle disposizioni di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria e successive modifiche, abbattere o vendere a scopo di macellazione l’animale acquistato, nei limiti della differenza in meno del relativo prezzo, e sempreché il compratore stesso lo abbia av- vertito in tempo utile perché possa esaminare il capo di cui trattasi (a tale scopo la pelle dovrà essere, al livello del collo, unita alla car- cassa dell’animale).
I termini consuetudinari di garanzia per le malattie infettive, dopo l’avvenuta consegna dell’animale, sono i seguenti:
Xxxxxx | Xxxxxx | |||||
per | influenza | gg. | 6 | per influenza | gg. | 6 |
per | carbonchio ematico | gg. | 5 | per polmonite infetti- va | gg. | 8 |
per carbonchio sintoma- tico | gg. | 3 | per carbonchio ema- tico | gg. | 5 | |
per | afta epizootica | gg. | 3 | per tetano | gg. 12 | |
per | pasteurellosi | gg. | 2 | per adenite | gg. | 5 |
per | tetano | gg. | 12 | per anemia infettiva | gg. | 5 |
per pleuropolmonite contagiosa | gg. | 3 | ||||
per | piroplasmosi | gg. | 8 | |||
per | brucellosi | gg. | 8 | |||
per | tubercolosi | gg. | 8 | |||
per | leucosi | gg. | 8 | |||
per actinobacillosi e acti- nomicosi senza manife- stazioni esterne | gg. | 30 | ||||
Ovicaprini | Suini | |||||
per carbonchio ematico | gg. | 8 | per malrossino | gg. | 5 | |
per | vaiolo | gg. | 8 | per setticemia emor- ragica pura | gg. | 2 |
per | rogna | gg. | 8 | per peste suina | gg. | 5 |
per | brucellosi | gg. | 8 | per malattia vescico- lare | gg. | 2 |
57. Difetti.
Costituisce difetto della merce la mancanza di requisiti specificati all’art. 48; sono inoltre considerati vizi redibitori quelli sotto indicati:
I. Per gli equini:
a) la bolsaggine, determinata da qualsiasi alterazione cronica dell’apparato respiratorio e circolatorio;
b) il corneggio cronico (rantolo, fischio o sibilo), determinato da qualsiasi alterazione cronica dell’apparato respiratorio;
c) le coliche, in forma recidivante e le affezioni croniche di qualsia- si natura dei visceri addominali;
d) l’idrocefalo cronico interno (capostorno) e più ampiamente le cerebropatie in atto da qualsiasi causa sostenute;
e) l’irido-ciclite recidivante (luna) e l’amaurosi notturna e diurna;
f) il ticchio, senza evidente logoramento degli incisivi;
g) i vizi “d’animo” nelle loro diverse forme e cioè:
1. la ombrosità;
2. la rustichezza non da cause transitorie, il mordere, lo scal- ciare, il non lasciarsi ferrare, ecc.:
3. il restio (rifiuto anche intermittente di eseguire il lavoro);
h) la sublussazione rotulea (crampo);
i) le zoppicature croniche intermittenti, purché non causate da al- terazioni apparenti (doglia vecchia);
l) il cancro o ulcerazione maligna del fettone e l’onicomicosi (tarlo delle unghie) nel-l’asino;
m) la setola, se ad arte occultata.
I puledri (cavalli, asini e muli non domati), vengono garantiti esclusivamente come esenti da malattie in genere (acute comprese) non riconoscibili all’atto del contratto, ma non da vizi d’animo, men- tre la garanzia più comune per i cavalli, per i muli e per gli asini, è che siano “giusti in bocca”, intendendosi con ciò che non presentino fatti di prognatismo o di brachignatismo (grumér).
II. Per i bovini:
a) le pneumo e le cardiopatie a carattere cronico;
b) le cenurosi e le cerebropatie in atto da qualsiasi causa sostenu- te;
c) la ematuria (orinar rosso, pisciar sangue) e la difficoltà di ori- nare provocata da malattie ad andamento cronico (piroplasmo- si);
d) le lesioni organiche da corpo estraneo clinicamente diagnostica- bile;
e) la distomatosi epatica;
f) il prolasso abituale della vagina e dell’utero nei suoi diversi gra- di;
g) la ritenzione totale o parziale della placenta e relativi esiti, allor- ché il parto sia avvenuto presso il venditore;
h) l’infecondità determinata da ninfomania o da lesioni dell’apparato ovarico: la sterilità determinata da processi in- fiammatori cronici, specifici o no,m a carico dell’intero apparato genitale;
i) l’azoospermia, la oligospermia, e la frigidità nei tori;
l) la telite obliterante, o fibroma, anche parziale (nervetto) in bo- vina non primipara tale da renderla “dura” alla mungitura; la fi- stola del capezzolo; la paralisi dello sfintere del capezzolo in vacca gravida e asciutta;
m) il non avere latte mercantile (minimo 18 litri nelle 24 ore), quando la vacca sia “fresca” e cioè abbia di recente partorito (da 10 a 30 giorni);
n) il ticchio o lingua serpentina;
o) il mangiare acqua con meteorismo;
p) i vizi d’animo nelle loro diverse forme, e cioè:
1. la rustichezza, il cozzare, lo scalciare, lo scornare;
2. il rifiutarsi alla mungitura in vacca non primipara e il suc- chiarsi il proprio latte;
q) la sublussazione rotulea (crampo);
r) le zoppicature croniche intermittenti.
- nei vitelli di allevamento:
1. l’onfalo-flebite (chiodo);
2. le lesioni broncopolmonari (coradella);
3. l’idrato (acqua alle gambe).
Nella vendita di vacca fresca di latte è considerato difetto della bovina il non essere giusta od orba da uno o più capezzoli, sebbene non sia deficiente la quantità di latte stabilita in contratto, donde la possibilità, da parte del compratore, di chiedere, sempreché il vizio sia denunciato entro 15 giorni dalla consegna, una riduzione del prezzo nella misura indicata all’art. 55.
III. Per i suini:
Per i suini di allevamento si garantisce la sanità in genere per 8 giorni e che mangino bene.
IV. Per gli ovini:
a) la distomatosi;
b) la cenurosi cerebrale.
58. Reclami.
Nella compravendita di bestiame, i reclami devono essere tempe- stivi in modo che il venditore possa assumere certezza dell’identità dell’animale contestato e verificare l’esistenza dei difetti eccepiti; stabilitone l’esistenza anteriormente al contratto e la natura redibi- toria, il venditore sarà tenuto alla restituzione del prezzo, alla refu- sione delle spese inerenti al contratto e alla riconduzione dell’animale.
In particolare se il contratto viene stipulato per il bestiame a paio o a gruppo e uno degli animali è oggetto di eccezione da parte del compratore, si fa luogo alla restituzione di tutti gli animali, salvo che siano pattuiti prezzi distinti per ogni animale e salvo altro patto in contrario.
59. Termini per la denuncia e l’azione redibitoria per vizi oc- culti.
Il termine per la denuncia dei vizi occulti scade:
a) per gli equini:
- 7 giorni dalla consegna per quanto concerne i vizi d’animo;
- 40 giorni dalla consegna per quanto concerne lo stato di salute;
b) per i bovini:
- 7 giorni dalla consegna per i vizi d’animo e per la mancanza del quantitativo di latte garantito, come pure per il “non lavorare bene” dei tori;
- 7 giorni dall’avvenuto parto per il prolasso della vagina e dell’utero, come pure per l’atrofia totale o parziale dello sfintere del capezzolo, nelle vacche vendute “pronte”;
- 40 giorni per quanto concerne lo stato di salute.
In ogni caso il compratore ha l’obbligo di dare al venditore imme- diata notizia della scoperta del vizio.
Il termine di decadenza per proporre l’azione redibitoria è di 40 giorni dalla consegna, salvo particolari convenzioni e salvo che il venditore abbia riconosciuto il vizio denunciato.
Nel computo dei termini non si conta il giorno della consegna.
60. Risoluzione del contratto (vedi anche art. 56).
In caso di compravendita di una vacca, venduta con la garanzia di una determinata produzione, il compratore può risolvere il contratto nel caso che la produzione risulti inferiore; se però il venditore non accetta quanto il compratore afferma, avrà diritto di far ricoverare la vacca presso terza persona di comune fiducia e ivi alimentarla con buon fieno e con la sola acqua per controllarne, in unione all’acquirente, l’effettiva produzione.
Qualora la vacca sia venduta garantita come gravida, e invece non risulti tale, il compratore può risolvere il contratto.
61. Mediazione.
Il compenso di mediazione viene corrisposto dal venditore con riferimento al capo di bestiame.
Le provvigioni in uso nella provincia sono le seguenti:
- per la compravendita di bovini adulti:
L.20.000 ( 10,33), come minimo, al mercato
L.30.000 ( 15,49) alla stalla;
- per la compravendita di xxxxxxx:
L. 10.000 ( 5,16) se venduti al mercato
L. 15.000 ( 7,75) se venduti alla stalla;
- per la compravendita di suini: L. 1.000 ( 0,52).
Nel caso in cui venga venduta una pluralità di capi, si opera una riduzione, in relazione al numero dei capi stessi.