REGOLAMENTO
All. A
REGOLAMENTO
per l’APPLICAZIONE della TASSA SUI RIFIUTI
TARI
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n.35 del 28/07/2021
INDICE
Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO
Art. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI
Art. 5 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TA.RI.
Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI
Art. 7 - ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
Art. 8 - CATEGORIE DI UTENZA
Art. 9 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE Art. 10 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE Art. 13 - TASSA GIORNALIERA
Art. 14 - RIDUZIONI DELLA TASSA
Art. 15 - RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
Art. 16 - CUMULABILITA’ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art. 17 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO
Art. 18 - VERSAMENTO DELLA TASSA Art. 19- DICHIARAZIONE
Art. 20- COMUNICAZIONE PER L’USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE
Art. 21 - RIMBORSI
Art. 22 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI Art. 23 - RISCOSSIONE COATTIVA
Art. 24 - CONTENZIOSO
Art. 25 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 27 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TA.RI.), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di XXXXX e s.m.i..
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all’individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TA.RI., in attuazione a quanto disposto dal D.L.vo 116/2020. Le previsioni in materia di TA.R.I sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO
1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
Art. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO
1. Presupposto della tassa è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In particolare si intende:
a. per locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l’interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
b. per aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c.per aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
2. Sono pertanto assoggettabili alla TA.RI. le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell’attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
3. Sono escluse dalla TA.RI.:
a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un’area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza
delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile.
Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI
1. E’ soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L’amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
Art. 5 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TA.RI.
1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all’80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. Fino all’attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. …), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc., purché di altezza superiore a ml 1,5;
- per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a)centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
c)le unità immobiliari adibite a civile abitazione e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l’avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall’utente;
d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
e)i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
f) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all’esercizio dell’attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
g)le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente ai locali ove vengono ufficiate le funzioni religiose;
h) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite, in via esclusiva, all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
2. Aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.
3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, “documentazione fotografica”,
“dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità” emessa dagli organi competenti, “la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti”. La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall’agevolazione, entro i termini di cui all’art. 19 del presente regolamento.
Art. 7 - ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ed il relativo costo sostenuto. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:
a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
b) le superfici adibite all’allevamento degli animali ed all’attività agricola di cui all’art. 2135 del C.C.;
c) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all’esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante), nonché per le attività agrituristiche i locali adibiti al pernotto ed alla ristorazione suscettibili alla produzione di rifiuti urbani;
d) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
2. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l’assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.
3. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento del 50% per le seguenti attività:
• Falegnamerie
• Officine lavorazione materiali ferrosi
• Autocarrozzerie e Lavorazioni Materiali Lapidei
• Autofficine per la riparazione veicoli
• Autofficine di elettrauto
• Gommisti Distributori carburanti
• Autolavaggi
• Tipografie
• Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari
• Lavanderie
• Locali ove si producono scarti di origine animale
4. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell’esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate indicate, la superficie esclusa è determinata nella medesima misura del 50%.
5. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
a.a) commi 1 e 2: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;
a.b) commi 3 e 4: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti);
a.c) produrre, entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di imposta, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali presso imprese a ciò abilitate allegando le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER, le relative fatture attestanti i costi effettivamente sostenuti per l’avvio a recupero/smaltimento ed il relativo contratto con ditta abilitata. E’ facoltà dell’ufficio Tributi richiedere la presentazione di ulteriore documentazione a dimostrazione delle procedure di avvio a recupero/smaltimento.
6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
Art. 8 - CATEGORIE DI UTENZA
1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell’utenza in domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.
Nel caso in cui l’abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell’anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19.
Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata..
Il numero degli occupanti relativo alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici al primo di gennaio di riferimento con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza;
b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all’estero e iscritti all’AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari. Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti quello di n.3 (tre) unità.
3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella tabella allegata al D.P.R. 158/99. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività di cui alla predetta Tabella viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativa all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d’ufficio.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, per l’applicazione della tariffa si rimanda a quanto già indicato al precedente articolo 5, c. 5.
5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. I locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all’interno dell’unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall’anagrafe del Comune incrementato di
n. 2 (due) unità.
Art. 9 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., e devono assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR). di cui alla deliberazione n. 443/2019 di XXXXX. Al fine della determinazione delle tariffe TA.RI., oltre all’ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell’evasione costituiscono una componente a valle del PEF e da detrarre al medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
Art. 10 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
1. Le tariffe sono articolate in base alle due macro classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
Art. 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
Art. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. kd.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
Art. 13 - TASSA GIORNALIERA
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
Art. 14 - RIDUZIONI DELLA TASSA
0.Xx tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:
a) aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta: la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
b) abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza: riduzione del 20%;
c) riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione;
d) locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni anche non continuativi nell’arco dell’anno solare, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 10%;
e) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;
f) attività di agriturismo: si applica una riduzione della tariffa di riferimento in funzione della tipologia di attività effettivamente svolta ( es. alberghi con ristorazione, ristoranti, negozi etc..) del 30%;
g) Utenze domestiche e non domestiche, che effettuano la pratica del compostaggio con le modalità e secondo i termini del vigente Regolamento Comunale all’uopo deliberato, si applica una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa;
h) utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione dell’attività, per le quali è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo; le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali;
i) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%. 2.Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a
pena di decadenza dal diritto al beneficio.
Art.15-RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
1. Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 60% della quota variabile.
Ammontare dei rifiuti avviati al recupero %
recupero fino al 30% di avvio al recupero = 20% di riduzione della somma dovuta dal 31% al 60% di avvio al recupero = 35% di riduzione della somma dovuta dal 61% al 90% di avvio al recupero = 60% di riduzione della somma dovuta
Le utenze non domestiche per usufruire dell’agevolazione di cui al prospetto sopra devono presentare la richiesta sull’apposito modulo predisposta dall’Ente entro e non oltre il termine del 31 gennaio dell’anno successivo, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti distinti per codice CER, le relative fatture attestanti i costi effettivamente sostenuti per l’avvio a recupero/smaltimento ed il relativo contratto con ditta abilitata. E’ facoltà dei competenti uffici comunali richiedere la presentazione di ulteriore documentazione a dimostrazione delle procedure di avvio a recupero / smaltimento.
L’agevolazione è annuale, una volta concessa, compete solo per l’anno in cui viene richiesta.
4. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
5. La riduzione, concessa a consuntivo, verrà riconosciuta quale credito di imposta a valere sulla bolletta TA.RI. emessa per l’esercizio successivo.
Art. 16 - CUMULABILITA’ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del (60%) della tassa dovuta, fatta eccezione per le fattispecie di utenze ricomprese all’art. 14 lett a), c) e lett. f), per le quali è ammessa la cumulabilità fino ad un massimo del 70%.
Art. 17 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO
1. Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti che versino in condizioni di disagio sociale ed economico, un contributo per il pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere, nei limiti di un apposito fondo stanziato nel bilancio comunale.
2. Il contributo è assegnato nel rispetto del regolamento comunale sullo svantaggio economico.
3. Per ottenere i benefici previsti dai commi precedenti i soggetti interessati devono presentare al Comune, specifica e motivata domanda, a pena di decadenza, con allegata la documentazione prevista dal suddetto regolamento comunale sullo svantaggio economico.
4. La misura delle agevolazioni spettanti nonché eventuali ed ulteriori modalità di applicazione dei benefici e di scadenze di pagamento dei relativi avvisi sono definite con apposita Delibera della Giunta Comunale.
Art. 18 - VERSAMENTO DELLA TASSA
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente, suddividendo l’ammontare complessivo in n 4 rate scadenti nei mesi di maggio, luglio settembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno. Le prime tre rate sono dovute a titolo di acconto e determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l’anno precedente, mentre l’ultima rata, la cui scadenza è fissata comunque dopo il 1° dicembre viene calcolata a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l’anno di riferimento. Limitatamente all’esercizio finanziario 2021 le scadenze delle rate saranno definite con apposito atto di Giunta Comunale;
2. Fino all’approvazione delle tariffe dell’anno di riferimento è facoltà dell’amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
3. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica soluzione.
4. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00.
5. L’importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all’euro, ai sensi dell’art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.
Art. 19- DICHIARAZIONE
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all’articolo 3 e determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.
2. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui:
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c)si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
- il servizio postale,
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale del Comune. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto xxxxxx.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione salvo che il contribuente dimostri di non avere continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso di locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
7. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all’applicazione della tassa.
Art. 20- COMUNICAZIONE PER L’USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE
1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC indirizzata all’ Ufficio A.R.O. ed all’Ufficio Tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, e per i quali hanno sostenuto un costo, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TA.RI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine 31 maggio, per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, nel caso di specie l’ufficio A.R.O. competente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico, nonché all’Ufficio Tributi.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo. La richiesta è valutata dal comune il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi;
6. L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all’Ufficio
A.R.O. e per conoscenza all’ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve far pervenire comunicazione al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente, corredata da copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, da copia delle fatture relative ai costi di recupero/smaltimento sostenuti nell’anno di riferimento, allegando altresì attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TA.RI. dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
10. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricola di sviluppo e valorizzazione del territorio quali AGRITURISMO con attività Alberghiere con e senza ristorazione, ristorazione, vendita di prodotti, che producono rifiuti simili analoghi a quelli delle utenze domestiche, possono presentare apposita istanza per avvalersi del servizio con le modalità di cui al precedente comma 5.
Art. 21 - RIMBORSI
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura di cui al successivo art.
22. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento delle somme non dovute.
4. Per ciascun anno d’imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo fissato dall’articolo 18, comma 4, del presente Regolamento.
Art. 22 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all’attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato e degli interessi.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
00.Xx caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11.Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
12.Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
13.Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14.Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
Art. 23 - RISCOSSIONE COATTIVA
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D.
n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legga n. 160/2019. e s.m.i..
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate
Art. 24 - CONTENZIOSO
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli istituti deflattivi, approvato con atto di Consiglio Comunale n.139/2003 e s.m.i., gli altri istituti deflativi del contenzioso in esso contenuti, nonché quelli applicabili ex-lege.
Art. 25 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell’anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l’approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Il presente Regolamento per l’applicazione della TA.RI. sostituisce il Regolamento già approvato con Delibera di C.C. n. 55 del 30/09/2014 valido pertanto fino al 31/12/2020.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine della gestione della TA.RI. sono trattati nel rispetto dell’art. 13, del Regolamento europeo n. 679/2016, denominato “regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR).
Art. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX
1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.