CONFRONTO CONCORRENZIALE MEDIANTE RICHIESTA D’OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (ME-PAT) PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO VOLTO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI DELLA...
DIREZIONE GENERALE
Ripartizione patrimonio, contratti e affari generali
CONFRONTO CONCORRENZIALE MEDIANTE RICHIESTA D’OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (ME-PAT) PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO VOLTO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
BOZZA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
RDO | XXXX |
CIG | XXXXXX |
SOMMARIO
Premesse – finalità generali dell’accordo quadro 4
Art. 1 - Condizioni particolari di contratto 4
Art. 2 - Oggetto dell’accordo quadro 4
Art. 3 - Integrazione/sostituzione di servizi 5
Art. 4 - Numero di IMPRESE parti dell’accordo quadro 5
Art. 5 - Durata e opzione di rinnovo dell’accordo quadro – eventuale proroga tecnica 5
Art. 7 - Ammontare stimato dell’accordo quadro 6
Art. 8 - Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM 7
Art. 9 - Referente dell’IMPRESA e comunicazioni 8
Art. 10 - Sede operativa - officina 8
Art. 11 - Stipulazione dell’accordo quadro e spese contrattuali 9
Art. 12 - Requisiti di ordine generale e aggiornamento della documentazione amministrativa 9
Art. 13 - Obblighi generali dell’IMPRESA 9
Art. 14 - Servizi di carattere generale 10
Art. 15 - Registro e scadenziario telematico interventi di manutenzione e di revisione 11
Art. 16 - Servizi specifici - manutenzione ordinaria (programmata) 11
Art. 17 - Servizi specifici - revisione autoveicoli (programmata) 12
Art. 18 - Servizi specifici - manutenzione straordinaria – di riparazione/correttiva (a chiamata) 12
Art. 19 - Servizi specifici - soccorso stradale e recupero degli automezzi in avaria (a chiamata) 13
Art. 20 - Servizi specifici - recupero e riconsegna degli automezzi presso la sede della FEM (a richiesta) 13
Art. 21 - Parti di ricambio e materiali vari 13
Art. 22 - Contratti d’appalto basati sull’accordo quadro - OdA 14
Art. 23 - Tempi e modalità di esecuzione degli OdA 15
Art. 24 - Consegna – custodia - ritiro 15
Art. 25 - Corrispettivi contrattuali 16
Art. 26 - Termini e modalità di pagamento 16
Art. 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari 17
Art. 28 - Revisione periodica del corrispettivo 17
Art. 29 - Eccezioni dell’IMPRESA 18
Art. 30 - Divieto di modifiche dell’accordo quadro e degli OdA da parte dell’IMPRESA 18
Art. 31 - Modifiche dell’accordo quadro e degli OdA da parte della FEM 18
Art. 32 - Sospensione dell’esecuzione 18
Art. 33 - Vicende soggettive dell’IMPRESA 18
Art. 34 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 18
Art. 36 - Tutela dei lavoratori 19
Art. 37 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati 19
Art. 39 - Elezione di domicilio dell’IMPRESA 20
Art. 40 - Responsabilità per danni e riservatezza 20
Art. 41 - Garanzia definitiva 20
Art. 42 - Obblighi assicurativi 20
Art. 43 - Controlli sull’esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA 21
Art. 44 - Certificato di verifica di conformità 21
Art. 46 - Obblighi in materia di legalità 22
Art. 47 - Risoluzione dell’accordo quadro e degli OdA 22
Art. 49 - Brevetti industriali e diritti d’autore 23
Art. 50 - Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti 23
Art. 51 - Legge applicabile e definizione delle controversie 23
Art. 52 - Trattamento dei dati personali 24
Art. 53 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP S.p.A 24
Art. 54 - Norma di chiusura 24
ALLEGATO A – ELENCO AUTOVEICOLI Errore. Il segnalibro non è definito.
Premesse – finalità generali dell’accordo quadro
La Fondazione Xxxxxx Xxxx (d’ora innanzi FEM) è proprietaria di un consistente parco autoveicoli, di varia tipologia ed utilizzo, che viene messo a disposizione del proprio personale per lo svolgimento delle attività istituzionali. Tale parco autoveicoli deve essere mantenuto in costante stato di massima efficienza e sicurezza tramite lo svolgimento delle necessarie attività manutentive (ordinarie e/o straordinarie).
Tramite la stipulazione dell’accordo quadro la FEM intende pertanto assicurare l’affidamento, in funzione delle proprie necessità ed entro il periodo di validità dell’accordo quadro, dei servizi di manutenzione ordinaria (programmata), revisione (programmata) e di manutenzione straordinaria, riparazione ed assistenza (a chiamata) dei propri autoveicoli.
L’obbiettivo per la FEM è quello quindi di dotarsi di uno strumento contrattuale che garantisca la tempestiva pianificazione ed affidamento dei servizi in oggetto. Tale strumento deve quindi assicurare:
a) tempestività di effettuazione degli interventi;
b) semplificazione dell’attività di effettuazione degli interventi grazie all’individuazione di un solo operatore economico di riferimento;
c) accesso a specifici servizi di supporto nella gestione degli interventi;
d) economicità nella spesa;
e) chiara individuazione della responsabilità e delle azioni correttive da intraprendere in caso di disservizi.
Art. 1 - Condizioni particolari di contratto
1. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora innanzi CSA) devono intendersi quali “Condizioni Particolari di Contratto” predisposte dalla FEM ad integrazione o in deroga alle “Condizioni Generali di Contratto” definite dalla Provincia autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) relativamente alla categoria merceologica/bando di abilitazione “SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E ATTREZZATURE” – CPV 50100000-6 “Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse” all’interno del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT).
2. Le presenti “Condizioni Particolari di Contratto”, in caso di contrasto, prevalgono sulle “Condizioni Generali di Contratto” definite dalla Provincia autonoma di Trento –APAC.
Art. 2 - Oggetto dell’accordo quadro
1. L’accordo quadro ha ad oggetto la definizione delle modalità di individuazione e di stipulazione di contratti d’appalto specifici – ordini di acquisto (d’ora innanzi OdA) aventi come oggetto l’esecuzione dei servizi di manutenzione del parco autoveicoli della FEM così come elencati nell’allegato A.
2. In corso di esecuzione dell’accordo quadro l’elenco degli autoveicoli di cui all’allegato A potrà subire delle variazioni in aumento e/o diminuzione in conseguenza di eventuali nuovi acquisti, demolizioni, trasferimenti di proprietà, comodati. Il parco autoveicoli, soggetto al normale invecchiamento, oltre ad una modifica quantitativa potrà subire variazioni di tipologie, marche e modelli. L’operatore economico parte dell’accordo quadro (d’ora innanzi IMPRESA), in corso di esecuzione dell’accordo quadro stesso, è tenuto ad assoggettarsi alle suddette variazioni alle medesime condizioni stabilite nel presente CSA e nel relativo accordo quadro senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi e/o sovrapprezzi. Sarà cura della FEM comunicare tutte le predette variazioni.
3. I principali servizi richiesti sono, in particolare, i seguenti:
a) manutenzione ordinaria (programmata);
b) revisione (programmata);
c) manutenzione straordinaria – di riparazione/correttiva (a chiamata);
d) soccorso stradale e recupero degli automezzi in avaria (a chiamata);
e) recupero e riconsegna degli automezzi presso la sede della FEM (a richiesta);
f) servizi integrativi offerti dall’IMPRESA in sede di partecipazione alla procedura di individuazione del contraente.
4. Integrano l’oggetto dell’accordo quadro i seguenti servizi di carattere generale (con oneri compresi nei corrispettivi contrattuali):
a) servizio di assistenza telefonica;
b) servizi di consulenza alla FEM per tutte le problematiche connesse alla possibile effettuazione di interventi di manutenzione del parco autoveicoli;
c) ulteriori servizi accessori (così come descritti nel presente CSA).
5. L’affidamento dei servizi in oggetto, essendo in gran parte legato ad un fabbisogno non definibile compitamente a priori, non è determinato nel numero e nel singolo importo. L’affidamento viene definito di volta in volta in funzione del fabbisogno con singoli appalti specifici – OdA conseguenti o meno a formali preventivi approvati dalla FEM.
6. L’IMPRESA si impegna ad eseguire i singoli OdA discendenti dall’accordo quadro alle condizioni stabilite nel presente CSA e, ove non derogate, alle “Condizioni Generali di Contratto” definite da APAC nel relativo bando di abilitazione. Per l’affidamento di ogni OdA la FEM, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del d.lgs. 50/2016, può consultare per iscritto l’IMPRESA chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta tramite la presentazione di specifici preventivi resi sulla base dei corrispettivi di aggiudicazione.
7. L’IMPRESA percepisce pertanto, a titolo di corrispettivo, unicamente i corrispettivi contrattuali offerti relativi ai servizi effettivamente prestati.
8. I servizi oggetto dell’accordo quadro non sono affidati all’IMPRESA in via esclusiva. La FEM si riserva la facoltà di affidare, ove lo ritenga opportuno e nel rispetto della normativa vigente, gli stessi servizi oggetto dell’accordo quadro anche a soggetti terzi, diversi dall’IMPRESA. In particolare la FEM si riserva la facoltà di acquisire i servizi oggetto dell’accordo quadro attraverso altri strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza (ad esempio qualora venga attivata una convenzione da parte dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti).
Art. 3 - Integrazione/sostituzione di servizi
1. Qualora per mutate esigenze risultasse necessario effettuare un’integrazione/sostituzione di alcune tipologie di servizi descritti nel presente CSA, la FEM si riserva la facoltà di presentare apposita richiesta all’IMPRESA.
2. L’IMPRESA è tenuta ad inviare alla FEM una o più proposte di integrazione/sostituzione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
3. L’IMPRESA è tenuta ad applicare a ciascuna nuova tipologia di servizi dei prezzi identici o analoghi, per tipologia, a quelli offerti in sede di partecipazione alla procedura di individuazione del contraente.
4. La FEM si riserva la facoltà di accettare o meno la proposta e di negoziarne il corrispettivo.
Art. 4 - Numero di IMPRESE parti dell’accordo quadro
Art. 5 - Durata e opzione di rinnovo dell’accordo quadro – eventuale proroga tecnica
1. Fermo restando quanto stabilito all’art. 6 (periodo di prova) l’accordo quadro ha una durata di 2 (due) anni con decorrenza dalla data di suo perfezionamento ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento dell’importo massimo stimato di cui all’art. 7.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per durata dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale la FEM può affidare all’IMPRESA singoli appalti specifici discendenti dall’accordo quadro (invio dell’OdA). Pertanto i singoli appalti specifici possono essere affidati esclusivamente entro il termine di durata dell’accordo quadro precisando che entro detto termine è sufficiente che sia stato inviato l’OdA mentre la concreta sua esecuzione può essere successiva alla scadenza del periodo di cui al comma 1.
3. Alla scadenza dell’accordo quadro ed a giudizio insindacabile della FEM, lo stesso può essere rinnovato (disgiuntamente o congiuntamente) per massimo ulteriori 2 (due) anni rispetto al biennio iniziale (2 anni
+1+1), ai medesimi prezzi, xxxxx e condizioni dell’accordo quadro originario (salva l’eventuale operatività della clausola di revisione del corrispettivo). La facoltà di rinnovo è esercitabile da FEM sulla base di una richiesta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
4. La facoltà di rinnovo dell’accordo quadro deve essere esercitata dalla FEM con una comunicazione che deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale a condizione che alla scadenza di tale termine non sia esaurito l’importo massimo stimato dell’accordo quadro.
5. Nel caso in cui prima della scadenza del periodo contrattuale sia esaurito l’importo massimo dell’accordo quadro la facoltà di rinnovo va esercitata dalla FEM con una comunicazione che deve avvenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di esaurimento dell’importo massimo stimato.
6. Salvo quanto stabilito al comma 8 (proroga tecnica), in assenza dell’esercizio della facoltà di rinnovo, l’accordo quadro scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
7. Salvo quanto stabilito al comma 8 (proroga tecnica), nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo, alla scadenza del termine finale dell’accordo quadro o all’esaurimento del relativo importo massimo stimato, così come rinnovato, lo stesso scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
8. Alla scadenza del periodo contrattuale, nelle more dell’affidamento di un nuovo appalto, l’IMPRESA si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione dei servizi alle medesime condizioni stabilite nell’accordo quadro e sino alla data di subentro del nuovo operatore economico individuato dalla FEM. A tal proposito, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, il contratto d’appalto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Tale proroga non può comunque essere superiore ad un anno.
Art. 6 - Periodo di prova
1. È previsto un periodo di prova della durata di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di inizio dell’esecuzione effettiva dei servizi necessario alla FEM per verificare la capacità dell’IMPRESA di garantire il pieno rispetto degli obblighi contrattuali (qualità e completezza dei servizi richiesti, tempi di esecuzione, ecc.).
2. Il periodo di prova non si intende superato qualora la FEM inoltri all’IMPRESA due o più contestazioni scritte e motivate in relazione alla mancata conformità dei servizi resi. In tal caso la FEM, in seguito a opportune valutazioni, dispone la risoluzione dell’accordo quadro e quindi l’aggiudicazione all’operatore economico secondo in graduatoria. Ciò può quindi anche avvenire prima della scadenza del periodo di prova.
3. In caso di mancato superamento del periodo di prova la FEM resta obbligata al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite alla data in cui la risoluzione del contratto diviene efficace. Con tale ultimo pagamento l’IMPRESA si ritiene soddisfatta di ogni sua pretesa senza che l’anticipato scioglimento del vincolo contrattuale possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa.
Art. 7 - Ammontare stimato dell’accordo quadro
1. L’ammontare complessivo stimato dell’accordo quadro, per l’intera sua durata massima di 4 (quattro) anni (2 anni +1+1), è di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali.
2. A titolo meramente indicativo tale importo è suddiviso:
Oggetto | Importo indicativo (al netto degli oneri fiscali) | Incidenza percentuale |
Costo orario “officina” - Tale voce comprende tutti i costi di officina (attrezzature di volta in volta necessarie, materiali di consumo, manodopera, locali, quant’altro necessario all’esecuzione degli interventi (che non hanno un corrispettivo predeterminato) - escluso solamente il costo dei pezzi di ricambio) | € 73.500,00 | 35% |
Servizi di manutenzione ordinaria (programmata) - con corrispettivo “a corpo” | € 63.000,00 | 30% |
Pezzi di ricambio (listini ufficiali/originali) | € 52.500,00 | 25% |
Revisione (programmata) | € 12.600,00 | 6 % |
Soccorso stradale e recupero degli automezzi in avaria (a | € 4.200,00 | 2 % |
chiamata) | ||
Servizio di recupero e riconsegna degli automezzi presso la sede della FEM (a richiesta) | € 4.200,00 | 2 % |
3. L’importo complessivo dell’accordo quadro, come sopra rappresentato, è stato stimato sulla base di una valutazione del fabbisogno di servizi in oggetto per il periodo di sua validità (2 anni +1+1). Tale importo è da intendersi presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto dalla stipulazione dell’accordo non discende alcun obbligo per la FEM di affidare un quantitativo minimo di servizi che sono invece determinati con singoli OdA. L’IMPRESA percepisce pertanto, a titolo di corrispettivo, unicamente i corrispettivi contrattuali offerti relativi ai servizi effettivamente prestati.
4. L’importo stimato dell’accordo quadro è comprensivo di tutti costi necessari a dare esecuzione agli OdA da esso discendenti secondo quanto stabilito dal presente CSA.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del della L.P. 2/2016, per la stima dell’importo complessivo dell’accordo quadro, è stato considerato anche il possibile esercizio, da parte della FEM, delle opzioni di rinnovo e “proroga tecnica”.
Art. 8 - Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM
1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi ai sensi della L.P. n. 23/1992, dell’art. 25 del regolamento di organizzazione e funzionamento della FEM e dell’art. 31, comma 10 del d.lgs. 50/2016 è XXXXXXXX, XXXXXXXXXX della FEM.
2. Il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto – accordo quadro (d’ora innanzi DEC) o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi il RUP controlla l’esecuzione dello stesso congiuntamente al DEC.
3. Il RUP può nominare uno o più assistenti con funzioni di “direttore operativo” per svolgere i compiti di cui all’articolo 101, comma 4, del d.lgs. 50/2016, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il DEC nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di sua competenza. In particolare la FEM si riserva la facoltà di costituire un gruppo di lavoro costituito dal DEC e da un “direttore operativo” per ogni struttura organizzativa che usufruirà dei servizi oggetto dell’accordo quadro e che avrà singolarmente il compito di verificare la corretta esecuzione dei relativi servizi richiesti (sempre sotto il coordinamento del DEC).
4. I nominativi del DEC e di eventuali direttori operativi, se non precisati espressamente nell’accordo quadro, vengono comunicati tempestivamente all’IMPRESA.
5. Ove distinto il DEC riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell’esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti e stabilisce, in relazione all’importanza dello stesso, la periodicità con la quale il DEC è tenuto a presentare un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione.
6. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti.
7. Il DEC impartisce all’IMPRESA, tramite il relativo referente, tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine e devono essere comunicati al RUP. L’IMPRESA è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione del relativo ordine di servizio.
8. Il DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti e relazioni che devono essere inviati al RUP.
9. Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali (ivi comprese eventuali condizioni migliorative offerte dall’IMPRESA in sede d’offerta). In particolare le attività di controllo del DEC sono indirizzate a valutare principalmente i seguenti profili:
a) la qualità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nell’accordo quadro e negli OdA da esso discendenti (ivi comprese le eventuali condizioni migliorative offerte dall’IMPRESA in sede d’offerta) e nel presente CSA;
b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
e) la soddisfazione della FEM;
f) il rispetto da parte dell’IMPRESA degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’articolo 30, comma 3, del d.lgs. 50/2016.
10. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali inserite nell’accordo quadro ovvero della risoluzione dello stesso e degli OdA discendenti per inadempimento nei casi consentiti.
Art. 9 - Referente dell’IMPRESA e comunicazioni
1. L'IMPRESA, prima della stipulazione dell’accordo quadro, è tenuta a designare e comunicare alla FEM un proprio referente. In via principale ogni rapporto inerente l’esecuzione dell’accordo quadro e dei singoli OdA da esso discendenti deve essere intrapreso con il DEC ad opera del referente nominato dall’IMPRESA. Tutte le comunicazioni formali sono trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate all’IMPRESA ai sensi e per gli effetti di legge.
2. Le comunicazioni tra il referente e il DEC, per la definizione di questioni di servizio rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, devono avvenire in forma scritta, utilizzando preferibilmente la posta elettronica ordinaria (PE) o certificata (PEC) e i rispettivi documenti trasmessi, qualora necessario, devono essere sottoscritti digitalmente o di pugno ed inviati tramite scansione. Gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di TELEFONO FISSO e CELLULARE devono essere comunicati dall’IMPRESA contestualmente alla nomina del referente.
3. Il referente nominato dall’IMPRESA deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) almeno 2 anni di esperienza nel campo di attività in oggetto;
b) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
c) poteri necessari per l’esecuzione del contratto;
d) garanzia di reperibilità, nei giorni lavorativi, almeno dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
4. In caso di impedimento o assenza del referente, l’IMPRESA deve darne tempestiva comunicazione al DEC indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto.
5. La FEM si riserva di chiedere motivatamente la sostituzione del referente o del sostituto in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze legate all’esecuzione del contratto, senza che l’IMPRESA possa sollevare obiezioni.
6. L’IMPRESA e il referente nominato da quest’ultima hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al direttore dell’esecuzione i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati di risolvere specifiche problematiche legate all’esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti.
Art. 10 - Sede operativa - officina
1. L’IMPRESA, ai fini della stipulazione dell’accordo quadro, è tenuta dotarsi di una sede operativa - officina collocata ad una distanza non superiore a 15 km stradali (percorribili da un autoveicolo a 4 ruote) dalla sede della Fondazione Xxxxxx Xxxx (via E. Mach, 1 – 38010 San Xxxxxxx all’Adige – TN). Qualora l’IMPRESA non sia già dotata di tale sede operativa, è tenuta a provvedervi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione.
2. Tale sede operativa deve avere caratteristiche tecniche ed organizzative necessarie per garantire un tempestivo ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali e ad assicurare un agevole accesso da parte del personale autorizzato dalla FEM.
3. Qualora la sede operativa non presenti le caratteristiche tecniche necessarie per garantire l’efficiente e tempestivo espletamento dei servizi oggetto dell’accordo quadro, la FEM, dandone adeguata motivazione, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dall’accordo quadro e dagli OdA da esso discendenti e non ancora eseguiti, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese.
4. La sede operativa deve essere attiva tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:00/9:00 e le 18:00/19:00) escluso il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi deve essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi oggetto dell’accordo quadro.
5. L’IMPRESA è tenuta a comunicare al DEC, con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni, l’eventuale chiusura per ferie o altro giustificato motivo della sede operativa (officina) e deve adottare le misure organizzative necessarie per garantire il servizio per eventuali interventi urgenti.
Art. 11 - Stipulazione dell’accordo quadro e spese contrattuali
1. Ai sensi dell’art. 15, comma 3 della L.P. 23/1990 l’accordo quadro è perfezionato in modalità elettronica mediante scrittura privata non autenticata soggetta ad imposta di bollo posta a carico dell’IMPRESA (pari a Euro 16,00 per ogni 100 righe di contratto).
2. Se l’operatore economico aggiudicatario non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta entro il termine perentorio assegnato, la FEM annulla con atto motivato l’aggiudicazione nei suoi confronti. In tal caso l’aggiudicazione avviene in favore dell’operatore economico che segue in graduatoria con eventuale richiesta di risarcimento del danno subito dalla FEM.
3. Nel caso di cui al comma 3 sono comunque a carico dell’operatore economico inadempiente le maggiori spese sostenute dalla FEM.
4. Tutte le spese relative al contratto e qualsiasi altra spesa fiscale anche susseguente (ad eccezione dell'I.V.A. sui corrispettivi degli OdA che grava sulla FEM, destinataria delle relative prestazioni contrattuali) sono a carico dell’IMPRESA. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo risultante dall’offerta presentata.
Art. 12 - Requisiti di ordine generale e aggiornamento della documentazione amministrativa
1. Per tutta la durata dell’accordo quadro l’IMPRESA è tenuta a conservare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016.
2. Per consentire alla FEM di verificare il mantenimento di tali requisiti l’IMPRESA è tenuta:
a) ad inviare alla FEM, con periodicità semestrale, dichiarazione sostitutiva di certificazioni/di atto di notorietà (art. 46 e 47 DPR 445/2000) sottoscritta dal legale rappresentante dell’IMPRESA o soggetto abilitato ad impegnare validamente la stessa ed attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di individuazione del contraente;
b) a comunicare tempestivamente alla FEM ogni modificazione e/o integrazione relativa ai requisiti prescritti.
3. L’accertamento della sussistenza di uno o più dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 è causa di risoluzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti. In tal caso la FEM si riserva la facoltà di disporre il subentro dell’operatore economico che segue in graduatoria.
Art. 13 - Obblighi generali dell’IMPRESA
1. Sono a carico dell’IMPRESA tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione di tutti i servizi oggetto degli appalti specifici discendenti dall’accordo quadro - OdA, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti.
2. L’IMPRESA si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente CSA, nel relativo accordo quadro nonché nei singoli OdA, ivi inclusi i rispettivi allegati (ove previsti).
3. L’IMPRESA è tenuta, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, all’osservanza di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel periodo di durata dell’accordo quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al comma 3, anche se entrate in vigore successivamente alla data di perfezionamento dell’accordo quadro o dei singoli OdA, restano ad esclusivo carico dell’IMPRESA, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale relativo agli OdA.
5. L’IMPRESA è tenuta a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei singoli OdA secondo quanto specificato nel presente CSA;
b) avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Detto personale, in funzione degli appalti specifici, potrà accedere agli uffici della FEM nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’IMPRESA verificare preventivamente tali procedure;
c) dare immediata comunicazione alla FEM di ogni circostanza che possa influenzare direttamente o indirettamente l’esecuzione delle attività discendenti dall’accordo quadro;
L’IMPRESA, inoltre:
a) è responsabile dell’esatto adempimento e della perfetta esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti;
b) garantisce la continuità operativa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali in stretto contatto con il direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate dalla FEM;
c) riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia della FEM, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni previste, restandone sollevata la FEM stessa;
d) si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del contratto;
e) si impegna a mantenere indenne la FEM in relazione ad ogni qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
f) ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza del contratto d’appalto;
g) è obbligata a comunicare tempestivamente alla FEM ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’IMPRESA e negli organismi tecnici ed amministrativi;
h) si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio della FEM non risultassero eseguite a regola d’arte senza pretendere alcuna integrazione al corrispettivo offerto;
i) si impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni al DEC;
j) provvedere all'assicurazione rischio contro terzi, inerente all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 14 - Servizi di carattere generale
1. L’IMPRESA è tenuta a garantire alla FEM l’esecuzione dei seguenti servizi di carattere generale i cui oneri sono compresi nei corrispettivi contrattuali:
a) servizio di assistenza telefonica: l’IMPRESA è tenuta ad attivare un servizio di assistenza telefonica che abbia la funzione di centro di ricezione e gestione di richieste inerenti l’esecuzione dei servizi oggetto dell’accordo quadro. Ai fini della stipulazione dell’accordo quadro l’IMPRESA è tenuta a comunicare gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di TELEFONO FISSO ed eventualmente di CELLULARE dedicati al servizio di assistenza telefonica. La richiesta di informazioni ed assistenza può essere effettuata dalla FEM utilizzando i recapiti comunicati dall’IMPRESA. Il servizio di assistenza telefonica deve garantire la ricezione delle chiamate almeno dalle ore 9:00 alle ore 17:00 dei giorni lavorativi e deve garantire una risposta entro 30 (trenta) minuti;
b) servizi di consulenza alla FEM: l’IMPRESA, per tutte le problematiche connesse alla possibile effettuazione di interventi di manutenzione del parco autoveicoli (effettuazione o meno di interventi, scelta dei pezzi di ricambio, supporto nella gestione di eventuali pratiche automobilistiche connesse all’effettuazione di interventi, ecc.), è tenuta ad fornire una consulenza telefonica e/o scritta alla FEM. Le richieste di supporto vengono formulate dal DEC attraverso i recapiti indicati dall’IMPRESA (servizio di assistenza telefonica) ovvero indirizzate direttamente al referente;
c) servizio di smaltimento delle varie componenti degli autoveicoli (parti meccaniche, liquidi, parti elettriche, batterie, ecc.) oggetto di riparazione/sostituzione. Tali attività di smaltimento devono essere eseguite con spese totalmente a carico dell’IMPRESA e nel rispetto della normativa vigente in tema di smaltimento rifiuti.
d) soddisfare le richieste della FEM nel più breve tempo possibile, tenuto conto della natura della richiesta e dei tempi tecnici ad essa connessi;
e) destinare, in via prioritaria alle esigenze ed ai servizi richiesti dalla FEM, un organico sufficiente di personale qualificato;
f) mettere a disposizione della FEM statistiche analitiche sui servizi forniti (numero e tipologia di interventi per autovettura, relativi importi di spesa, ecc.).
Art. 15 - Registro telematico interventi di manutenzione e di revisione
1. Entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione dell’accordo quadro l’IMPRESA deve implementare un “registro telematico degli interventi di manutenzione e di revisione” che riporti, oltre ai dati identificativi di ogni autoveicolo (numero, targa, marca, modello, tipo di alimentazione, ecc.), la registrazione, con il relativo dettaglio (data intervento, elenco prestazioni eseguite, costo intervento, ecc.) di ogni tipologia di intervento effettuato sull’autoveicolo (sia di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria).
2. Tale registro, che deve essere condiviso con il DEC (tramite la creazione di apposite credenziali o altro), viene approvato da quest’ultimo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sua ricezione.
3. Il registro deve essere aggiornato dall’IMPRESA entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di effettuazione di ogni intervento e deve consentire al DEC l’estrapolazione, in formato editabile, di tutti i dati e le informazioni inserite.
Art. 16 - Servizi specifici - manutenzione ordinaria (programmata)
1. Per manutenzione ordinaria (programmata) si intende il complesso delle operazioni necessarie all’effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire il perdurare dell’efficienza e sicurezza dell’autoveicolo (quindi anche in funzione dei chilometri percorsi).
2. Viene ricondotta alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della elevata percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri carburante, aria e lubrificante, lubrificante, liquidi, ecc.).
3. Le prestazioni richieste per la manutenzione programmata, prescritte dalle case costruttrici dei veicoli e riportate nei manuali d’uso e manutenzione in dotazione agli stessi, sommariamente riguardano:
a) controllo condizioni e usura pneumatici, eventuale regolazione della pressione;
b) controllo funzionamento impianto di illuminazione (fari, indicatori di direzione, emergenza, spie quadro, ecc);
c) controllo funzionamento impianto tergi cristallo, registrazione spruzzatori;
d) controllo usura spazzole tergi anteriori e posteriori;
e) controllo condizioni e usura pattini freno anteriori e posteriori;
f) controllo condizioni e usura guarnizioni freni a tamburo posteriori;
g) controllo regolazione corsa freno a mano;
h) controllo, regolazione corsa o altezza pedale frizione;
i) controllo visivo condizioni: esterno carrozzeria, protettivo sottoscocca, tratti rigidi e flessibili delle tubazioni (scarico, alimentazione combustibile, freni), elementi in gomma (cuffie, manicotti, boccole, ecc.);
j) controllo cinghia dentata comando distribuzione;
k) controllo tensione ed eventuale regolazione cinghie comando accessori;
l) controllo visivo condizioni cinghie comandi vari;
m) controllo, regolazione gioco punterie;
n) controllo impianto accensione/iniezione (mediante presa diagnosi);
o) controllo emissione gas di scarico;
p) controllo livello olio cambio/differenziale;
q) verifica impianto antievaporazione;
r) sostituzione cartuccia filtro aria;
s) ripristino livello liquidi (raffreddamento motore, freni, lavacristalli, ecc.);
t) sostituzione candele accensione;
u) lubrificazione albero di trasmissione dei veicoli dotati di trazione integrale;
v) sostituzione olio motore;
w) sostituzione filtro olio motore;
x) sostituzione filtro carburante;
y) controllo della funzionalità del cronotachigrafo analogico o digitale sui mezzi muniti dello stesso;
z) ogni altro intervento previsto dalle norme di sicurezza e/o dai libretti di uso e manutenzione e qui non specificatamente riportato.
4. La programmazione dell’effettuazione di tali interventi deve essere periodicamente concordata con il DEC tramite la fissazione di specifici appuntamenti. In particolare l’IMPRESA deve garantire la fissazione di ogni appuntamento, con la consegna dell’autoveicolo da parte della FEM, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta con tempi di effettuazione degli interventi non superiori a 24 (ventiquattro) ore decorrenti dalla data di consegna dell’autoveicolo (così come precedentemente pianificata), compatibilmente con gli orari di servizio del personale della FEM e gli orari di apertura dell’IMPRESA.
5. Resta inteso che, in funzione dell’utilizzo e dello stato dell’autoveicolo, alcuni interventi di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti prima della scadenza dettata dalle case costruttrici, onde evitare situazioni tali da compromettere la funzionalità e sicurezza dell’autoveicolo.
Art. 17 - Servizi specifici - revisione autoveicoli (programmata)
1. L’IMPRESA deve provvedere, entro i termini prescritti dalla normativa vigente (anche attraverso i centri di assistenza convenzionati), alle revisioni periodiche degli autoveicoli, comprese la preparazione meccanica degli stessi, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, ed alla gestione dell’iter burocratico e i pagamenti delle somme dovute tramite bollettini postali, ecc. (servizio “onnicomprensivo).
Art. 18 - Servizi specifici - manutenzione straordinaria – di riparazione/correttiva (a chiamata)
1. Per manutenzione straordinaria – di riparazione/correttiva, in seguito a richiesta di intervento del DEC (effettuata anche su segnalazione dell’IMPRESA nel corso dell’effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria), si intendono tutte quelle attività volte a:
a) accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento dell’autoveicolo;
b) individuarne la causa;
c) adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento secondo le procedure e le indicazioni tecniche definite dal costruttore (ove disponibili);
d) eseguire una verifica finale della funzionalità e sicurezza dell’autoveicolo.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria – di riparazione/correttiva possono riguardare la sostituzione di parti o componenti meccaniche, elettriche e di carrozzeria usurate anormalmente, difettose o guaste (non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria) e comunque necessarie per ripristinare la funzionalità e sicurezza dell’autoveicolo in modo da renderlo nuovamente idoneo all’utilizzo conformemente alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
rifacimento della frizione, delle valvole, degli scarichi, sostituzione/riparazione del cambio, della batteria, della cinghia/catena di distribuzione, ecc.).
3. L’IMPRESA è tenuta a segnalare al DEC ogni circostanza che induca a ritenere che il guasto o il malfunzionamento dell’autoveicolo sia conseguente ad incuria dell’utilizzatore dello stesso.
4. Tali interventi devono essere effettuati su chiamata del DEC e l’IMPRESA deve garantire la fissazione dell’appuntamento, con la consegna dell’autoveicolo da parte della FEM, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della relativa chiamata con tempi di ripristino non superiori a 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna dell’autoveicolo (salvo situazioni di eccezionale straordinarietà dell’intervento preventivamente comunicate e motivate dall’IMPRESA), compatibilmente con gli orari di servizio del personale della FEM e gli orari di apertura dell’IMPRESA.
5. L’effettuazione degli interventi di cui al presente articolo e l’eventuale sostituzione dei componenti/parti di ricambio deve comunque essere preventivamente concordata con il DEC.
Art. 19 - Servizi specifici - soccorso stradale e recupero degli automezzi in avaria (a chiamata)
1. L’IMPRESA è tenuta a prestare, in seguito a richiesta di intervento, un servizio di soccorso stradale su tutto il territorio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Ciò nei casi in cui l’autoveicolo si trovi, per qualsiasi ragione, nell’impossibilità di essere utilizzato (guasto, sinistro, ecc.).
2. Il servizio deve garantire l’effettuazione di interventi risolutivi in loco ovvero, in caso risulti necessario, il traino dal punto fermo, situato in qualsiasi luogo, fino all’officina dell’IMPRESA ove l’automezzo potrà essere riparato (manutenzione straordinaria – di riparazione/correttiva).
3. L’IMPRESA, ai fini della stipulazione dell’accordo quadro, è tenuta a comunicare alla FEM un recapito telefonico al quale gli utilizzatori delle autovetture potranno telefonare per segnalare la richiesta di soccorso.
4. Il recupero degli automezzi in avaria deve essere garantito, 24 ore su 24, e deve essere reso disponibile entro 5 ore successive alla ricezione della chiamata.
5. La mancata o parziale prestazione del servizio ovvero eventuali ritardi nell’esecuzione dello stesso comporta, oltre all’applicazione delle penali prescritte, l’eventuale addebito delle spese sostenute dalla FEM per il recupero, in autonomia, dell’automezzo in avaria.
Art. 20 - Servizi specifici - recupero e riconsegna degli automezzi presso la sede della FEM (a richiesta)
1. L’IMPRESA è tenuta a prestare, in seguito a richiesta, un servizio di recupero e riconsegna degli automezzi funzionanti presso la sede della FEM. Ciò al fine dell’effettuazione dei relativi interventi manutentivi/di revisione.
2. La richiesta di effettuazione di tale servizio viene inviata dal DEC al referente dell’IMPRESA utilizzando uno dei recapiti indicati in sede di stipulazione dell’accordo quadro.
3. La mancata o parziale prestazione del servizio ovvero eventuali ritardi nell’esecuzione dello stesso comporta, oltre all’applicazione delle penali prescritte, l'eventuale addebito delle spese sostenute dalla FEM per il recupero e riconsegna, in autonomia, dell’automezzo.
Art. 21 - Parti di ricambio e materiali vari
1. Per qualsiasi intervento effettuato sugli autoveicoli della FEM l’IMPRESA è tenuta ad utilizzare parti di ricambio originali e nuove, intendendosi:
a) per originali, i materiali aventi le stesse caratteristiche tecniche e tecnologiche e la medesima provenienza di quelli montati dalle case costruttrici degli autoveicoli in riparazione;
b) per nuovi, quei materiali mai precedentemente montati su autoveicoli ed in perfetto stato di conservazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente possono essere montati materiali non originali solo qualora il DEC lo approvi specificatamente e solo qualora l’IMPRESA garantisca la perfetta compatibilità e sicurezza.
3. Qualora i pezzi e i materiali di ricambio non siano più in produzione e non risultino quindi più quotati nei listini dei prezzi ufficiali delle case costruttrici degli autoveicoli, l’IMPRESA può impiegare materiali di ricambio di diversa provenienza, previa approvazione del DEC.
4. I lubrificanti per eventuali rabbocchi o sostituzioni devono essere rispondenti alle specifiche tecniche indicate dal costruttore.
5. Sono considerati ricambi anche i prodotti forniti dall’IMPRESA atti a garantire il regolare funzionamento degli autoveicoli (a titolo esemplificativo, acqua distillata, ecc.).
6. Sia per la manutenzione ordinaria (programmata) che straordinaria – di ripristino/correttiva (a chiamata), a richiesta del DEC, l’IMPRESA deve garantire la possibilità di visionare i pezzi e materiali sostituiti.
7. L’IMPRESA fornisce una garanzia di 2 (due) anni sui pezzi di ricambio decorrenti dalla data di effettuazione dell’intervento di riparazione. Entro tale periodo di garanzia l’IMPRESA è obbligata ad eliminare, a proprie spese e cure, le deficienze che dovessero riscontrarsi dovute a difetti dei materiali forniti o alla non corretta esecuzione degli interventi.
Art. 22 - Contratti d’appalto basati sull’accordo quadro - OdA
1. Successivamente alla stipulazione dell’accordo quadro e per tutta la durata dello stesso, la FEM, senza la necessità di un nuovo confronto competitivo, può affidare uno o più contratti d’appalto basati sull’accordo quadro medesimo e con le modalità definite dal presente CSA e/o precisate nello specifico OdA.
2. Per i servizi che non prevedono un corrispettivo predeterminato in quanto variabili in funzione dell’entità degli interventi da effettuare sull’autoveicolo (es. manutenzione straordinaria), ai fini dell’affidamento del singolo OdA, la FEM invia una richiesta di preventivo all’IMPRESA (utilizzando l’indirizzo e-mail/PEC indicato in sede di stipulazione dell’accordo quadro) precisando, in funzione del servizio richiesto, tutte le informazioni necessarie per la sua presentazione. Se del caso la FEM provvede alla consegna, per le opportune verifiche, dell’autoveicolo.
3. Entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta l’IMPRESA deve presentare alla FEM un preventivo di spesa riportante tutti i dettagli degli interventi da effettuare sull’autoveicolo con il relativo costo calcolato sulla base dei corrispettivi contrattuali (scotistica sui pezzi di ricambio originali e sulla manodopera). In tale fase l’IMPRESA è tenuta ad assicurare la necessaria assistenza e consulenza alla FEM nell’individuazione della migliore soluzione da un punto di vista tecnico ed economico.
4. Le ore di lavoro stimate devono rispettare i limiti massimi di quelle indicate dal “tempario TPA” pubblicato, tempo per tempo, nel sito xxx.xxxxxxxx.xx.
5. La FEM si riserva la facoltà di chiedere all’IMPRESA, anche in più occasioni ripetute, la correzione e/o il perfezionamento delle soluzioni proposte tramite la presentazione di ulteriori preventivi di spesa. In tal caso l’IMPRESA deve provvedervi entro il successivo giorno lavorativo dalla richiesta.
6. Nel caso in cui l’IMPRESA non fosse in grado di individuare alcuna soluzione in grado di soddisfare le esigenze della FEM, è tenuta a darne adeguata motivazione fornendo appropriato supporto alla FEM per individuare delle possibili alternative.
7. Qualora la FEM individui una soluzione in grado di soddisfare le proprie esigenze, procede con l’affidamento all’IMPRESA, tramite l’emissione di un OdA - singolo appalto specifico discendente dall’accordo quadro. Nell’OdA vengono riportate tutte le informazione utili per definire i servizi richiesti (in particolare i riferimenti alla soluzione proposta - che viene accettata).
8. Per i servizi che prevedono un corrispettivo predeterminato (es. manutenzioni ordinarie standard, servizio di revisione periodica, soccorso stradale e recupero dei mezzi in avaria, ecc.) l’affidamento del singolo OdA discendente dall’accordo quadro non necessita la richiesta di alcun preventivo di spesa potendosi fare riferimento direttamente ai corrispettivi contrattuali offerti dall’IMPRESA in sede di partecipazione alla procedura di affidamento. Xxxxx ferma la facoltà della FEM di consultare per iscritto l’IMPRESA chiedendoli di completare, se necessario, la sua offerta tramite la presentazione di specifici preventivi resi sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione.
9. L’OdA è inviato dalla FEM all’IMPRESA utilizzando uno dei recapiti indicati in sede di conclusione dell’accordo quadro.
10. La FEM non è tenuta a corrispondere alcunché nell’ipotesi in cui non venga prospettata alcuna soluzione in grado di rispondere alle esigenze della FEM o qualora in ogni caso non segua l’affidamento tramite specifico OdA.
Art. 23 - Tempi e modalità di esecuzione degli OdA
1. Salvo quanto eventualmente diversamente stabilito in occasione dell’affidamento del singolo OdA, i servizi devono essere eseguiti entro gli specifici termini definiti dal presente CSA per ogni tipologia di servizio, ovvero entro la minor tempistica offerta in sede di partecipazione alla procedura di individuazione del contraente.
2. Nel caso in cui in fase di riparazione/intervento sull’autoveicolo le parti smontate si dovessero riscontrare guasti non indicati nella richiesta e/o in caso di oggettive difficoltà tecniche per le quali sono necessarie ulteriori ore di lavoro, rispetto al preventivo inizialmente formulato ed approvato, il referente dell’IMPRESA deve:
a) informare tempestivamente, con comunicazione scritta, il DEC documentando l’impossibilità ad eseguire l’intervento come preventivato (modalità, tempi e costi);
b) inviare al DEC un ulteriore preventivo, con le modalità sopra indicate, per gli ulteriori interventi/ore di lavoro non previsti nel preventivo iniziale.
3. Effettuate le necessarie verifiche la FEM approverà il nuovo preventivo per le riparazioni non previste nel preventivo iniziale.
Art. 24 - Consegna – custodia - ritiro
1. Salvo interventi per soccorso stradale e recupero dei mezzi in avaria o qualora diversamente concordato in occasione dell’affidamento del singolo OdA (servizio di recupero e riconsegna), gli autoveicoli vengono consegnati e ritirati a cura della FEM presso la sede operativa - officina indicata dall’IMPRESA, compatibilmente con gli orari di servizio del proprio personale e gli orari di apertura della sede operativa - officina.
2. La custodia degli autoveicoli oggetto di riparazione è affidata all’IMPRESA e decorre dalla data di presa in carico dell’autoveicolo da parte dell’IMPRESA stessa sino alla data di riconsegna dell’autoveicolo riparato/manutentato (ritiro effettuato da parte dell’incaricato della FEM - DEC o altro dipendente).
3. L’IMPRESA è tenuta a comunicare tempestivamente al DEC (tramite e-mail, PEC o altro) l’ultimazione degli interventi, tempi e modalità di ritiro degli autoveicoli.
4. Alla consegna del materiale/ricambi e/o riconsegna degli autoveicoli oggetto di intervento, l’IMPRESA deve rilasciare apposita bolla di accompagnamento, debitamente compilata in tutte le sue parti.
5. In particolare tale documento deve riportare:
In caso di intervento riparativo/manutentivo degli autoveicoli
a) la copia preventivo con approvazione da parte DEC;
b) la targa dell’autoveicolo riparato;
c) i chilometri rilevati al momento della presa in carico;
d) la data di presa in carico dell’autoveicolo da riparare;
e) la data di consegna dell’autoveicolo riparato;
f) le ore di lavoro e le corrispondenti risultanze economiche in base al corrispettivo orario di affidamento;
g) i pezzi di ricambio utilizzati e il relativo corrispettivo specificando per ogni ricambio/prodotto, quantità, tipologia, prezzo unitario di listino, sconto praticato in sede di offerta, prezzo al netto dello sconto praticato.
In caso di revisione periodica degli autoveicoli
a) la targa del veicolo revisionato;
b) i chilometri rilevati al momento della presa in carico;
c) la data di presa in carico dell’autoveicolo da revisionare;
d) la data di consegna dell’autoveicolo revisionato;
e) la tariffa per la revisione;
f) (eventuali) diritti Motorizzazione Civile (esente Iva art. 15 DPR 633/1972);
g) (eventuale) costo del bollettino postale (esente Iva art. 15 DPR 633/1972). In caso di mera fornitura di prodotti
a) copia preventivo con approvazione da parte del DEC;
b) (eventuale) targa del veicolo per il quale è stato richiesto il preventivo e la fornitura;
c) la descrizione dei prodotti forniti, con particolare riferimento a quantità, tipologia, prezzo unitario di listino, sconto contrattuale praticato, prezzo al netto dello sconto praticato.
6. La bolla deve essere sottoscritta dal personale incaricato dalla FEM (DEC o altro dipendente), per presa visione, al momento del ritiro dell’autoveicolo reso riparato/manutentato/revisionato o della fornitura dei prodotti.
Art. 25 - Corrispettivi contrattuali
1. I corrispettivi contrattuali sono determinati:
Servizi di manutenzione ordinaria (programmata) - con corrispettivo “a corpo” |
Soccorso stradale e recupero degli automezzi in avaria (a chiamata) |
Servizio di recupero e riconsegna degli automezzi presso la sede della FEM (a richiesta) |
Applicando, per i singoli servizi eseguiti, i relativi corrispettivi unitari offerti dall’IMPRESA.
Revisione (programmata)
Applicando, per i singoli servizi eseguiti, il relativo corrispettivo unitario offerto dall’IMPRESA oltre al riconoscimento delle spese fisse (diritti Motorizzazione Civile e bollettini postali).
Servizi di manutenzione straordinaria – di riparazione/correttiva (a chiamata)
Servizi di manutenzione ordinaria (programmata) – privi di un corrispettivo “a corpo”
Applicando la seguente formula: C-OdA = (Thoff x Hlav) + [(Plis - % Soff) + (Plis - % Soff) + ….] Dove:
C-OdA | Corrispettivo del singolo ordine di acquisto discendente dall’accordo quadro (al netto degli oneri fiscali) |
Thoff | Tariffa oraria “officina” (al netto degli oneri fiscali). Tale tariffa comprende tutti i costi di officina (attrezzature di volta in volta necessarie, materiali di consumo, manodopera, locali, quant’altro necessario all’esecuzione dell’intervento escluso solamente il costo dei pezzi di ricambio) |
Xxxx | Xxx effettivamente lavorate e comunque nei limiti massimi di quelle indicate dal “tempario TPA” pubblicato, tempo per tempo, nel sito xxx.xxxxxxxx.xx (oltre tali limiti la FEM non riconosce alcun corrispettivo) |
Plis | Prezzo listini ufficiali/originali pezzi di ricambio utilizzati (n pezzi) |
Soff | Percentuale di sconto offerta (unica) sul prezzo dei listini ufficiali/originali pezzi di ricambio (applicata singolarmente su n pezzi) |
Art. 26 - Termini e modalità di pagamento
1. Per l’esecuzione di ogni OdA la FEM corrisponde all’IMPRESA, tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, l’importo contrattuale in un’unica soluzione ad avvenuta regolare esecuzione dei servizi richiesti attestata dal DEC.
2. Si procede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione delle rispettive fatture elettroniche (solo qualora regolarmente emesse) e previa acquisizione, da parte della FEM, di un DURC regolare.
3. Le fatture elettroniche emesse dall’IMPRESA devono contenere, oltre agli altri dati obbligatori per legge, le seguenti indicazioni:
a) il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM;
b) l’eventuale codice unico di progetto (CUP) acquisito o in ogni caso comunicato dalla FEM;
c) il numero di OdA comunicato dalla FEM;
d) il dettaglio dei corrispettivi contrattuali applicati (importi unitari, quantità ordinate e quindi i relativi importi parziali);
e) l’importo complessivo da corrispondere all’IMPRESA.
4. Nel caso in cui le fatture elettroniche non rispettassero le modalità indicate, vengono respinte con richiesta di loro regolarizzazione.
5. Il codice univoco ufficio della FEM al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche è UFHVA9.
6. La FEM è soggetta a “split payment” per tutte le operazioni soggette a fatturazione.
7. È facoltà dell’IMPRESA, pena decadenza entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione del pagamento delle prestazioni rese in esecuzione dell’accordo quadro, presentare contestazioni scritte in merito alle prestazioni contrattuali eseguite ed oggetto di fatturazione.
8. Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra all’esecuzione dell’OdA, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell’offerta presentata. I prezzi si intendono dunque offerti dall’IMPRESA in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata dell’accordo quadro (salvo quanto stabilito in relazione alla revisione periodica dei corrispettivi contrattuali).
Art. 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La FEM e l’IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L’IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi a alla FEM in ottemperanza dell’art. 3 della legge 136/2010;
f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione dell’accordo quadro, il relativo CIG ed eventualmente quello acquisito dalla FEM per il singolo OdA.
g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010.
3. La FEM effettua il pagamento dei rispettivi corrispettivi contrattuali unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall’IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento i codici CIG di riferimento.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L’articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 28 - Revisione periodica del corrispettivo
1. Gli importi unitari offerti dall’IMPRESA si intendono immodificabili per i primi due anni di validità del dell’accordo quadro. Trattandosi di un contratto ad esecuzione periodica/continuativa, successivamente al secondo anno di validità dell’accordo quadro, qualora venga esercitata dalla FEM l’opzione di suo rinnovo, l’IMPRESA può chiedere alla FEM la revisione dei corrispettivi unitari contrattuali.
2. La revisione dei corrispettivi viene effettuata secondo le seguenti modalità:
a) la revisione ha cadenza annuale (con esclusione dei primi due anni);
b) la revisione non ha effetto retroattivo;
c) la revisione opera esclusivamente qualora durante l’esecuzione dell’accordo quadro si verifichino variazioni, in più o in meno, eccedenti il 10 % dei corrispettivi contrattuali restando a carico delle parti il margine di alea di cui all’articolo 1664, comma 1 del C.C. Pertanto la revisione è accordata solo per quella differenza che ecceda il decimo;
d) la richiesta di revisione deve essere rivolta alla FEM dall’IMPRESA o viceversa, pena decadenza, 30 giorni prima della scadenza annuale dell’accordo quadro (dopo i primi due anni), producendo la documentazione di calcolo. A seguito della richiesta dell’IMPRESA, la FEM avvia un’istruttoria per la verifica della necessità di procedere o meno alla revisione. L’istruttoria è condotta dal DEC e la revisione è approvata dal RUP;
e) la revisione viene definita sulla base dei dati relativi alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Art. 29 - Eccezioni dell’IMPRESA
1. Nel caso in cui l’IMPRESA ritenga che le disposizioni impartite dalla FEM siano difformi dalle obbligazioni nascenti dal relativo accordo quadro e dagli OdA da esso discendenti, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali siano più gravosi di quelli prescritti, tali, quindi, da richiedere la corresponsione di un particolare compenso, essa, a pena di decadenza e prima di dar corso alla loro esecuzione, deve presentare le proprie riserve tramite nota scritta alla FEM.
2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la FEM ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve s’intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
Art. 30 - Divieto di modifiche dell’accordo quadro e degli OdA da parte dell’IMPRESA
1. Nessuna variazione o modifica del relativo accordo quadro e degli OdA da desso discendenti può essere introdotta dall’IMPRESA, se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dalla FEM.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’IMPRESA, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal DEC.
Art. 31 - Modifiche dell’accordo quadro e degli OdA da parte della FEM
1. Eventuali varianti in corso di esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti sono disposte nel rispetto e con le modalità stabilite dall’art. 27 della L.P. 2/2016.
Art. 32 - Sospensione dell’esecuzione
1. Per la disciplina della sospensione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016.
Art. 33 - Vicende soggettive dell’IMPRESA
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’IMPRESA, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della
L.P. 2/2016, la FEM prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
Art. 34 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. E’ vietata la cessione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alla FEM, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla FEM qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la FEM, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell’IMPRESA di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la FEM cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La FEM non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’IMPRESA intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. 2/2016.
Art. 35 - Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della L.P. 2/2016 e 105 del d.lgs. n. 50/2016, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia della UE, quinta sezione, di data 26 settembre 2019, causa C-63/18, il subappalto è ammesso senza alcun limite massimo d’importo (fino al 100% dell’importo contrattuale).
2. L’IMPRESA, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 L.P. 2/2016 e 105 del d.lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, la FEM procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’IMPRESA, in occasione del relativo pagamento a quest’ultima.
4. L’elenco prodotto dall’IMPRESA prima della stipulazione dell’accordo quadro e recante l’indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di procedura di individuazione del contraente, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula dell’accordo quadro, viene utilizzato dalla FEM per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. 2/2016, L’IMPRESA deve comunicare alla FEM le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula dell’accordo quadro, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La FEM controlla i contratti stipulati dall’IMPRESA con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l’avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’IMPRESA deve comunicare alla FEM i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto d’appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, con il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell’IMPRESA, alcun divieto previsto dall'articolo 67 d.lgs. 159/2011.
Art. 36 - Tutela dei lavoratori
1. L’IMPRESA e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Art. 37 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori
impiegati
1. L’IMPRESA deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 38 - Sicurezza
1. L’IMPRESA si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008.
2. L’IMPRESA è tenuta ad adottare, nel corso dell’esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta x xxxxxxxxx da parte della FEM, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette all’esecuzione delle prestazioni contrattuali che dei dipendenti della FEM e dei terzi.
Art. 39 - Elezione di domicilio dell’IMPRESA
1. L’IMPRESA elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nell’accordo quadro.
Art. 40 - Responsabilità per danni e riservatezza
1. L’IMPRESA solleva la FEM da ogni eventuale responsabilità civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti. Nessun ulteriore onere può dunque derivare a carico della FEM, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. L’IMPRESA è responsabile di qualsiasi danno (anche d’immagine) che dovesse arrecare alla FEM e/o a terzi in conseguenza l’esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. In particolare l’IMPRESA si assume anche ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dallo svolgimento della propria attività sugli autoveicoli della FEM.
3. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM.
Art. 41 - Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’IMPRESA deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla FEM.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’IMPRESA.
4. Nel caso di integrazione dell’accordo quadro, l’IMPRESA deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la stazione appaltante è quello di Trento”.
6. La FEM non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dalla FEM. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla FEM.
7. Qualora si ricada nell’ambito di applicazione dell’art. 103, comma 11 del d.lgs. 50/2016, l’esonero dalla prestazione della cauzione definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso ulteriore fissato nello 0,5 % (zero/5).
Art. 42 - Obblighi assicurativi
1. Sono a carico esclusivo dell’IMPRESA tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’IMPRESA stessa, di terzi o della FEM.
2. In relazione a quanto sopra, l’IMPRESA si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla FEM,
prima dell’inizio dei servizi, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. L’IMPRESA è ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
Art. 43 - Controlli sull’esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA
1. La FEM ha il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (rispetto degli obblighi derivanti dalla stipulazione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti); a tal fine l’IMPRESA si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La FEM evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’IMPRESA è chiamata a rispondere alla FEM, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al presente CSA.
3. La FEM, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere l’accordo quadro e gli OdA da esso discendenti.
Art. 44 - Certificato di verifica di conformità
1. Il DEC rilascia il certificato di verifica di conformità al termine del periodo di validità dell’accordo quadro e quando risulta che l’IMPRESA abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene:
a) gli estremi dell’accordo quadro e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione della denominazione e dei recapiti dell’IMPRESA;
c) il nominativo del DEC;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;
e) le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
f) il richiamo ad eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
g) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’IMPRESA;
h) la certificazione di verifica di conformità.
2. La verifica di conformità deve essere effettuata entro e non oltre 6 (sei) mesi dall’ultimazione delle prestazioni.
3. E’ fatta salva la responsabilità dell’IMPRESA per eventuali vizi o difetti non controllabili in sede di verifica di conformità.
4. Il certificato di conformità è approvato dal RUP.
5. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’IMPRESA, la quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma l’IMPRESA può aggiungere, a pena di decadenza, le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
6. Il DEC riferisce al RUP sulle contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di verifica di conformità.
7. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
8. Lo svincolo della cauzione prestata dall’IMPRESA a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nell’accordo quadro avviene una volta approvato il certificato di verifica di conformità.
Art. 45 - Penali
1. In caso di ritardo nell’espletamento di una prestazione contrattuale per la quale il presente CSA definisce una determinata tempistica (così come eventualmente migliorata in sede di presentazione dell’offerta tecnica da parte dell’IMPRESA) e qualora non sia stata concessa dalla FEM una eventuale proroga, viene applicata una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di esecuzione di prestazioni non conformi a quanto previsto dall’accordo quadro, dagli OdA da esso discendenti, dal presente CSA e dall’offerta tecnica presentata, viene applicata una penale di importo variabile tra lo 0,3‰ e l’0,1‰ dell’importo complessivo stimato dell’accordo quadro, IVA esclusa, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
3. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell’inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’IMPRESA ha facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l’IMPRESA non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della FEM, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’IMPRESA in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla cauzione definitiva.
5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo complessivo stimato dell’accordo quadro, la FEM procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’IMPRESA dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell’IMPRESA, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando la FEM riconosca che il ritardo/inadempimento non è imputabile all’IMPRESA stessa, oppure quando la FEM riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all’interesse della FEM alla corretta esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’IMPRESA. Sull’istanza di disapplicazione delle penali decide il RUP, sentito il DEC (ove nominato).
Art. 46 - Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’IMPRESA si impegna a segnalare tempestivamente alla FEM ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’IMPRESA inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Fondazione Xxxxxx Xxxx ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 47 - Risoluzione dell’accordo quadro e degli OdA
1. Per la disciplina della risoluzione dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti si applica l’art. 108 del d.lgs. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del d.lgs. 50/2016 nei seguenti casi:
a) inosservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e del codice dei valori e dei comportamenti della FEM;
b) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’IMPRESA nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
c) ingiustificata sospensione dei servizi;
d) subappalto non autorizzato;
e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione di quanto stabilito dal presente CSA;
f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla FEM presso l’IMPRESA, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla FEM;
h) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 % dell’importo complessivo stimato dell’accordo quadro;
i) verificarsi di situazioni di conflitto di interesse dell’IMPRESA e valutate come tali e adeguatamente motivate dalla FEM;
j) l’accertamento, durante l’esecuzione del dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti, della sussistenza di uno o più dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
k) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
l) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla FEM;
m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la FEM non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’IMPRESA.
Art. 48 - Recesso
1. Per la disciplina del recesso dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti si applica l’art. 109 del d.lgs. 50/2016.
Art. 49 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. L’IMPRESA assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l’IMPRESA, pertanto, si obbliga a manlevare la FEM, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti della FEM azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’IMPRESA assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la FEM è tenuta ad informare prontamente per iscritto l’IMPRESA delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di della FEM, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del rispettivo contratto recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.
Art. 50 - Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti
1. L’IMPRESA è consapevole che la FEM ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ed è pertanto tenuta al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.
2. L’IMPRESA è altresì consapevole che la FEM ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti e ne è pertanto tenuta al suo rispetto e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la FEM o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti.
3. Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti adottati dalla FEM sono pubblicati sul sito internet
xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/Xxxx-xxxxxxxx.
4. L’inosservanza di tali impegni da parte dell’IMPRESA costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la FEM a risolvere l’accordo quadro e gli OdA da esso discendenti con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
Art. 51 - Legge applicabile e definizione delle controversie
1. Per quanto non disposto dal presente CSA trova applicazione la L.P. 2/2020, la L.P. 2/2016, la L.P. 23/1990 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. Per quanto non disciplinato dalla citata disciplina provinciale trova applicazione, in quanto compatibile, il d.lgs. 50/2016.
2. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la FEM e l’IMPRESA, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del d.lgs. 50/2016, sia durante l’esecuzione dell’accordo quadro e degli Oda da esso discendenti, che al termine dell’accordo quadro stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
3. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 52 - Trattamento dei dati personali
1. In relazione all’accordo quadro affidato, Titolare del trattamento è la FEM e l’IMPRESA è tenuta al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del regolamento medesimo, l’IMPRESA non è nominata Responsabile del trattamento dei dati.
Art. 53 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP S.p.A.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, la FEM si riserva di recedere dall’accordo quadro e dagli OdA da esso discendenti qualora si accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da CONSIP S.p.A., che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’IMPRESA, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diviene operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso vengono corrisposte all’IMPRESA le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ordinate con OdA e ancora da eseguire.
Art. 54 - Attività di fine servizio – “passaggio delle consegne”
1. L’IMPRESA è tenuta garantire un servizio di “passaggio delle consegne” all’operatore economico subentrante ed individuato dalla FEM.
2. In particolare l’IMPRESA è tenuta:
a) a garantire un affiancamento dell’operatore economico subentrante per almeno 15 (quindici) giorni lavorativi;
b) a fornire al personale della FEM, all’operatore economico subentrante, ovvero a terzi, ogni informazione necessaria a consentire l’impianto e l’avvio del servizio;
c) ad assistere l’operatore economico subentrante nella fase di avvio ed impianto del servizio da parte di quest’ultimo;
d) a trasmettere i dati storici tramite supporto elettronico con organizzazione delle informazioni su file, il cui formato e tracciato viene indicato dalla FEM.
e) a fornire all’operatore economico subentrante ogni altra informazione o documentazione che consenta allo stesso di subentrare senza disguidi o disservizi.
Art. 55 - Norma di chiusura
1. L’IMPRESA, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione dell’accordo quadro, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento dei servizi e forniture, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente CSA.
***
ALLEGATO A – ELENCO AUTOVEICOLI
N. | Rif. FEM | TARGA | MARCA | MODELLO | ALIMENTAZIONE | POTENZA | CILINDRATA | CLASSE AMB. |