Contratto collettivo decentrato integrativo sulle modalità e criteri di ripartizione del Fondo per la progettazione e innovazione - periodo 19/8/2014-17/4/2016
Settore Risorse Umane e Organizzazione
Contratto collettivo decentrato integrativo sulle modalità e criteri di ripartizione del Fondo per la progettazione e innovazione - periodo 19/8/2014-17/4/2016
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie
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Protocollo N.0095374/2016 del 29/12/2016
Class: 3.5 «INQUADRAMENTI E APPLICAZIONECONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO» Fascicolo: 3.5 N.6/2016
– risultati attesi – altre informazioni utili)
contenuto | |
ARTICOLO 1 – PREMESSE NORMATIVE | |
a) compatibilità con le disposizioni CCNL o legge | Le premesse richiamano l'art. 93 comma 7bis del Codice degli Appalti di cui al D.lgs 163/2014, con il quale è stato istituito uno specifico fondo per la progettazione e l'innovazione che le singole amministrazioni devono costituire specificando, con propri regolamenti, la percentuale da destinare a tal fine, fin alla misura massima del 2% degli importi posti a base di un'opera o di un lavoro. Di tale fondo l'80% è destinato alla incentivazione dei dipendenti (con l'esclusione dei dirigenti) e il restante 20% è destinato all'innovazione (beni, strumenti, tecnologie, ecc..). Il comma 7-ter dell'art. 93 del Codice degli Appalti di cui al D.lgs 12.4.2006, come modificato dall'art. 13bis del D.L. N. 90 del 14.6.2014 convertito con modifiche dalla Legge 114 dell'11/8/2014, prevede che "l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel Regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; (...)" |
Prima quindi di approvare il Regolamento per la determinazione e l'erogazione del compenso incentivante (80% del fondo) di cui all'art. 13bis della Legge 114/2014, che è di competenza esclusiva dell'Ente, la delegazione trattante di parte pubblica in ossequio alla citata normativa ha aperto il confronto con la delegazione di parte sindacale del personale al fine di definire contrattualmente le modalità e i criteri generali di ripartizione dell'80% di suddetto fondo. Il Regolamento infatti va adottato sulla base di tali criteri e quindi l'Ente può provvedere alla sua approvazione solo successivamente alla sottoscrizione definitiva del CCDI la cui ipotesi si trasmette con la presente. | |
articolo 2 - CONDIVISIONE E APPROVAZIONE DEL CONTENUTO DEGLI ARTT. 6, 7 , 8 DEL REGOLAMENTO | |
compatibilità con le disposizioni CCNL o legge | L'ipotesi del CCDI condivide e approva il contenuto dell'art. 6 del regolamento: “RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI “ per l’identificazione della corresponsione dell’incentivo in proporzione all’effettivo grado di responsabilità e di coinvolgimento nell’attività svolta dal personale interno), che vengono dettagliati secondo una precisa identificazione di parametri contenuti nelle tabelle che costituiscono l'articolo stesso. La disposizione è compatibile col dettato dell'art. 93 |
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Servizio Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane
Responsabile del Procedimento: Xxxxxx Xxxxx – tel. 02/00000000 – mob. 3296518616
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0
comma 7-ter, 1° e 2° periodo che recita: “. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. L'art. 7 “CORRELAZIONE AD ALTRE FORME DI INCENTIVO” del regolamento richiama la cumulabilità degli incentivi di progettazione con altri di altra natura, pur tuttavia ponendo il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, anche se corrisposto da più enti. La disposizione è compatibile con il citato art. 93, comma 7-ter , 5° periodo, che recita: Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.. | |
L'Art. 8 LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO, l'art. stabilisce la modalità di liquidazione e la tempistica dell’erogazione degli incentivi rispetto all'adozione degli atti di liquidazione. L'articolo è compatibile con il citato art. 93, comma 7-ter, 4° periodo, che recita: Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. | |
Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione | Il nuovo regolamento, la cui stesura è di competenza esclusiva dell’Ente ma che deve essere redatto sulla base dei criteri sottoscritti nel presente accordo decentrato, declina nel dettaglio le modalità per la determinazione e l’erogazione del compenso di cui trattasi, le attività che danno diritto al compenso, le figure professionali coinvolte, le modalità di conferimento degli incarichi, i criteri per la determinazione della percentuale di compenso rispetto all’entità dell’opera, le modalità di liquidazione del compenso, ecc… La tabella è dettagliatamente riportata all’interno dell’art. 6 e gli importi che ne derivano non sono quantificabili preventivamente. |
Effetti abrogativi impliciti | Vengono implicitamente abrogate le disposizioni dell'accordo del 27/4/2007, recepito nel regolamento approvato con deliberazione n. 217 dell'11/7/2007, che individuava i criteri per la "ripartizione dei corrispettivi e incentivi per la progettazione di cui alla normativa vigente in materia di LLPP" ai sensi dell'art. 18 dell’art. 18, comma 1- |
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Protocollo N.0095374/2016 del 29/12/2016
Class: 3.5 «INQUADRAMENTI E APPLICAZIONECONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO» Fascicolo: 3.5 N.6/2016
bis, della Legge 11 febbraio 1994, n° 109 come modificato ed integrato dall’art. 13, comma 4, punto 1 della Legge 17 maggio 1999, n° 144. | |
illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa; | Trattasi di incentivo non derivante da applicazione del CCNL ma da legge specifica che deroga il principio della omnicomprensività della retribuzione: è una cosa eccezionale per il nostro ordinamento e come tale deve essere trattata. Di conseguenza le disposizioni derogatorie sono “di stretta interpretazione” e non suscettibili di interpretazioni estensive o per analogia, al fine di ampliare l’applicazione dell’incentivo oltre i casi in essi previsti. La liquidazione delle competenze è subordinata al “previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti” e rapportata alla percentuale stabilita per le varie funzioni dal presente CCDI e dal regolamento. |
illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio); | non pertinente per questo accordo |
illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009. | Il collegamento con il piano della Performance non è richiesto, poiché deriva da fonte normativa specifica. L'obiettivo intrinseco dell'applicazione dell'art. 93, comma 7 è quello di sostenere la progettazione interna, riducendo la spesa per il ricorso di professionalità esterne all'ente. |
altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto. | no |
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Protocollo N.0095374/2016 del 29/12/2016
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