CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E POPOLARE ALGERINA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI
CON PROTOCOLLO ALGERI, 3 FEBBRAIO 19911
Il Governo della Repubblica italiana ed Il Governo della Repubblica Democratica e Popolare Algerina,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1 – Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2 - Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l'Algeria:
1) l'imposta sugli utili industriali e commerciali;
2) l'imposta sugli utili derivanti da professioni non commerciali;
3) il canone e l'imposta sui risultati relativi alle attività di prospezione, di ricerca, di sfruttamento e di trasporto mediante canalizzazione degli idrocarburi;
4) l'imposta prelevata sui redditi delle imprese straniere di costruzione;
1 Ratificata con L. 14 dicembre 1994, n. 711 (S.O. n. 170 del 27.12.1994 alla G.U. s.g. n. 301). Scambio degli strumenti di ratifica: il 30 giugno 1995. Entrata in vigore: 30 giugno 1995 (G.U.18 luglio 1995 n. 166).
5) l'imposta sui redditi derivanti da crediti, depositi e cauzioni;
6) la tassa sull'attività professionale;
7) il versamento forfetario a carico dei datori di lavoro e di quelli obbligati al pagamento di una rendita;
8) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sugli emolumenti, sulle pensioni e sulle rendite vitalizie;
9) l'imposta complementare sul reddito complessivo;
10) la tassa fondiaria sulle proprietà edilizie;
11) l'imposta sui redditi derivanti dalle attività di promozione immobiliare;
12) l'imposta speciale sui plusvalori;
13) l'imposta unica sui trasporti privati;
14) il diritto fisso sui redditi dei pescatori marittimi, dei proprietari di pescherecci, degli esercenti lavori artigianali e degli armatori;
15) il contributo unico agricolo;
16) l'imposta di solidarietà sul patrimonio immobiliare;
17) la tassa sulla proprietà immobiliare ad uso commerciale;
18) la ritenuta alla fonte applicabile sui dividendi distribuiti alle persone fisiche e giuridiche che non hanno il loro domicilio fiscale o la loro sede sociale in Algeria.
(qui di seguito indicate quali «imposta algerina»)
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte: (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3 - Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «Algeria» designa la Repubblica Democratica e Popolare Algerina;
b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano a seconda dei casi, l'Algeria o l'Italia;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente»designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine «nazionali» designa:
i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione «autorità competente» designa:
i) per quanto concerne l'Algeria, il Ministro in carica delle Finanze.
ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 - Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente; se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se i criteri che precedono non permettono di determinare lo Stato contraente di cui la persone è residente, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) un magazzino di vendita;
g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
h) un cantiere di costruzione o di montaggio o le attività di supervisione che vi si esercitano, quando detto cantiere o dette attività abbiano una durata superiore a tre mesi.
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti alla impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata
«stabile organizzazione» nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per conto dell'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili ( compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situate nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 - Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese effettivamente sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi/e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune «pool», a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 - Imprese associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10- Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 percento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, ameno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizione del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o ad un suo ente locale, o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) che appartengono interamente a questo Stato contraente o ad un suo ente locale, o
c) gli interessi sono pagati ad altri istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esso. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ad esclusione delle pellicole cinematografiche e delle registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive;
b) il 15 per cento negli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 - Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società il cui patrimonio è costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente possono essere tassati in detto Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 14 - Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione oda altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
a) se l'interessato dispone abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso è imponibile nell'altro Stato contraente soltanto la frazione dei redditi attribuibile a detta base fissa, o
b) se la sua permanenza nell'altro Stato contraente si protrae per un periodo o periodi di durata complessiva uguale o superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 - Compensi e gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili di detto altro Stato.
Articolo 17 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio e della televisione, nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazione dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
Articolo 18 - Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi sono resi in detto Stato e se la persona fisica è un residente di tale Stato che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 - Professori e ricercatori
Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato, al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attività non sono imponibili in detto primo Stato per un periodo non superiore a due anni.
Articolo 21 - Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di questo Stato.
2. Per quanto concerne le borse di studio e le remunerazioni di un'attività dipendente alle quali non si applica il paragrafo 1, uno studente o un apprendista, di cui al paragrafo 1, avrà inoltre, per la durata dei suoi studi o della sua formazione, il diritto di beneficiare delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d'imposta dei residenti dello Stato nel quale egli soggiorna.
Articolo 22 - Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di un residente di uno Stato contraente, non trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.
Articolo 23 - Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
Articolo 24 - Metodo per eliminare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Algeria riceve un reddito o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizione della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Algeria dedurrà:
a) dall'imposta prelevata sui redditi del residente un ammontare corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia;
b) dall'imposta prelevata sul patrimonio di tale residente, un ammontare corrispondente all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
Tuttavia, la somma dedotta nell'uno o nell'atro caso non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolata prima della deduzione corrispondente, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Algeria, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Algeria, ma l'ammontare della riduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Quando, in conformità della legislazione di uno degli Stati contraenti ed ai fini dello sviluppo economico, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non sono totalmente od in parte prelevate per un periodo limitato, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3.
Articolo 25 - Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli di cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica, altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole delle imposizioni a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagate da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti i debiti di una impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili per la determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese similari del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.
Articolo 26 - Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la stessa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti della autorità competenti degli Stati contraenti.
5. Le autorità competenti dei due Stati concorderanno lo scambio di informazioni, dei documenti e delle esperienze sui loro sistemi fiscali e sull'organizzazione dei loro rispettivi servizi fiscali.
Articolo 27 - Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. Essi possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessuna caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare misure amministrative in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 28 - Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Articolo 29 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta per quanto concerne:
a) le imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1°gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) le altre imposte di periodi imponibili che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano quelle più favorevoli previste da altre convenzioni particolari in vigore tra i due Stati contraenti.
Articolo 30 – Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile:
a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Firmata a Algeri, 3 febbraio 1991, in duplice esemplare originale in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
S.E AMBASCIATORE D'ITALIA in ALGERIA XXXXXXX XXXXXX
Per il Governo della Repubblica Democratica e Popolare Algerina MINISTRO DELL'ECONOMIA
XXXXX XXXXXXX
PROTOCOLLO
Protocollo alla Convenzione tra il Governo della repubblica italiana e il Governo della repubblica algerina democratica e popolare per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della repubblica italiana e il Governo della repubblica algerina democratica e popolare per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali. I sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:
a) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, resta inteso che non è ammessa alcuna deduzione per le somme pagate, all'occorrenza, da una stabile organizzazione alla sede dell'impresa o ad altri suoi uffici a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti in corrispettivo di licenze di sfruttamento, di brevetti o altri diritti, di provvigioni (diverse dai rimborsi di spese effettive) per servizi resi o per attività di direzione o, salvo il caso di un'impresa bancaria, di interessi su prestiti in favore della stabile organizzazione. Parimenti, per la determinazione degli utili di una stabile organizzazione, non si tiene conto tra le spese sostenute dalla sede dell'impresa o da altri suoi uffici, dei canoni, compensi o altri simili pagamenti in corrispettivo di licenze di sfruttamento, di brevetti o altri diritti o di provvigioni (diverse dai rimborsi di spese effettive) per servizi resi o per attività di direzione o, salvo il caso di un'impresa bancaria, di interessi su prestiti a favore della sede dell'impresa o di altri suoi uffici.
b) Le autorità competenti dei due Stati contraenti faranno del loro meglio per regolare di comune accordo il problema della doppia imposizione economica derivante dall'articolo 9 della Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 concernente la procedura amichevole.
c) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno» significa che la procedura amichevole non pregiudica la procedura contenziosa nazionale che deve costituire un ricorso preliminare quando la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione.
d) Le imposte riscosse da uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, a richiesta dell'interessato, per la parte eccedente il limite previsto dalle disposizioni della presente Convenzione in relazione a dette imposte. Le domande di rimborso, da prodursi nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione. La presente disposizione non impedisce alle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo altre procedure per l'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni d'imposta cui da diritto la Convenzione.
e) Nonostante le disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione le imprese italiane che concludono dei contratti di lavori di costruzione in Algeria possono beneficiare del sistema di imposta sul reddito delle imprese straniere di costruzione previsto dalla legislazione algerina alle stesse condizioni delle altre imprese straniere.
In pratica, le stesse notificano la loro opzione per detto sistema di imposta all'Amministrazione fiscale algerina prima dell'inizio dei lavori, allegando una copia del contratto.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.
Firmata a Algeri, 3 febbraio 1991, in duplice esemplare, in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
S.E AMBASCIATORE D'ITALIA in ALGERIA XXXXXXX XXXXXX
Per il Governo della Repubblica Democratica e Popolare Algerina IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
XXXXX XXXXXXX