COMUNE DI SELARGIUS
COMUNE DI SELARGIUS
Città Metropolitana di Cagliari
Area 1 Socio Assistenziale
BANDO per l’assegnazione di contributi previsti dal Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi dell’art. 11, comma 3°, Legge 9.12.1998, n. 431.
ANNUALITA’ 2021
IL DIRETTORE DELL’AREA
Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 che istituisce il Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi integrativi per pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto e in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Visto il Decreto del Ministro dei LL.PP. 7 giugno 1999, come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19.07.2021.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.22/62 del 16.06.2016;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 9/09/2021 che ha disposto di ripartire lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 2021, integrato con le risorse del Fondo Morosi incolpevoli di cui al D.M. 23/06/202 e del D.M. 23/12/2019 a favore dei Comuni della Sardegna e di approvare l’allegato 2 concernente “Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi”, nel quale sono definiti i criteri per l’individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi e l’attività di monitoraggio in capo ai Comuni.
in esecuzione della propria determinazione n. 1025 del 11.10.2021
RENDE NOTO
che è indetto un Bando pubblico per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della L. 431/1998 ANNUALITA’ 2021
che, a far data dal 12.10.2021 e sino al 12.11.2021 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quando disposto dal presente Xxxxx e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.
REQUISITI GENERALI
Xxxxxxx presentare domanda i titolari del contratto di locazione in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino appartenente ad uno Stato extracomunitario deve essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.
2. residenza anagrafica alla data della presentazione della domanda nel Comune di Selargius;
3. residenza nell’alloggio per il quale si chiede il contributo, alla data della pubblicazione del bando;
4. titolari di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare (escluse le categorie catastali A1, A8, A9) di proprietà privata sita nel Comune di Selargius e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l’Ufficio del Registro o assoggettato al regime di canoni di edilizia agevolata;
5. non essere titolari, né il richiedente né nessun altro componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
N.B.É considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978, n°392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona.
6. di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente:
7. essere in regola con il pagamento del canone di locazione e dell’imposto di registro;
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell’erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente assegnato;
NUCLEO FAMILIARE.
Ai fini del presente Bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/1989, cosi come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente Bando.
In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.
REQUISITI REDDITUALI
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:
Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,00) rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; ( l’ammontare annuo di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE)
La misura del contributo non può essere superiore ad € 3.098,74.
Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%
L’ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00
Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% L’ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.
N.B.
-Per l’ammissibilità alla Fascia Xxxxx, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.
L’ammontare del contributo annuale non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, secondo i seguenti parametri:
1) Per i concorrenti inseriti nella fascia A) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell’ISEE fino all’importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 3.098,00 annui.
2) Per i concorrenti inseriti nella fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell’ISEE fino all’importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 2.320,00 annui.
3) Per i concorrenti inseriti nella fascia Covid) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell’ISEE fino all’importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 2.320,00 annui.
Si rende noto fin d’ora che, nel caso in cui le risorse attribuite da parte della RAS, -Assessorato LL.PP., non fossero sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, come sopra determinato, per ragioni di equità e parità di trattamento, i contributi verranno ridotti in misura proporzionale fra tutti i richiedenti inserti nella fascia A), fascia B) e fascia Covid).
CUMULABILITA’ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
La non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell’erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l’altra misura o, viceversa determina la riduzione della quota dell’altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, Reddito di Cittadinanza.
Pertanto la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell’erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.
REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA
Come disposto dall’articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, “i contributi concessi ....
non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.,
come stabilito dall’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.
Pertanto il Comune erogherà l’intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del Reddito di cittadinanza e dovrà, successivamente comunicare all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
Alla luce di quanto disposto dell’art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.
FONDO SOCIALE (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)
I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica ad AREA la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998”.
I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L.431/1998 salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.
Si rileva che il fondo perduto previsto dall’articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 20 n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune procede all’istruttoria delle domande pervenute entro il termine, verificandone la completezza e la regolarità e formulando la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:
Concorrenti inseriti nella Fascia A; Concorrenti inseriti nella Fascia B; Concorrenti inseriti nella Fascia Xxxxx;
La graduatoria provvisoria è pubblicata all’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale per 10 giorni consecutivi entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà produrre le proprie osservazioni.
Decorso tale termine si provvederà ad approvare, con determinazione dirigenziale, la graduatoria definitiva che verrà pubblicata sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune.
MODALITA’ EROGAZIONE CONTRIBUTO
Il Comune provvede successivamente all’erogazione dei contributi, qualora il finanziamento assegnato dalla R.A.S. non sia sufficiente a coprire l’intero fabbisogno, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B, e Xxxxx secondo l’indirizzo fornito dalla R.A.S. con la deliberazione n. 37/40 del 9.09.2021 e relativi allegati 1 e 2.
L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute, in copia, di pagamento del canone di locazione (in caso di ricevuta unica allegare fotocopia del documento del locatario o di chi quietanza), con indicazione del numero e della data di emissione, marca da bollo per ogni ricevuta, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore.
E' possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria, dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, con allegata fotocopia del documento d'identità del proprietario dell'immobile
Le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione del periodo di cui al presente bando dovranno essere allegate alla domanda.
TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE.
I soggetti che si trovano in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti, possono presentare istanza, esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dall’ufficio, indirizzata all’Area 1 Socio Assistenziale del Comune di Selargius.
L’istanza può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare, coincidente con il soggetto intestatario dell’IBAN indicato per l’accreditamento del contributo.
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente la domanda pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al Protocollo Generale dell’Ente.
Le domande di partecipazione possono essere ritirate presso la portineria del Comune, la sede staccata di su Planu oppure scaricabili dal sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
Le domande possono essere presentate:
a mano al personale addetto presso l’ufficio di portineria che provvederà a trasmetterle all’Ufficio Protocollo del Comune;
tramite Posta elettronica certificata (Pec) : xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
In caso di trasmissione tramite Pec indicare nell’oggetto la seguente dicitura “ Domanda di partecipazione Bando canoni locazione anno 2021”.
Il Modulo di domanda e il presente Bando sono pubblicati sul Sito Istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
Il termine di presentazione delle domande è fissato improrogabilmente per il giorno 12 novembre 2021
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: 1.copia del documento d’identità, in corso di validità;
2.per i cittadini extracomunitari copia del titolo di soggiorno in corso di validità ( copia del permesso di soggiorno o copia della richiesta di rilascio o di rinnovo);
3.Copia contratto di locazione regolarmente registrato;
4.Copia del versamento dell’imposta di registro annuale (Mod. F23) relativo all’anno in corso o copia della documentazione relativa all’adesione al Decreto Leg.vo 23/201 art. 3 “Cedolare secca”;
5. fotocopia delle ricevute di pagamento del canone, riferite ai primi nove mesi dell’anno 2021, con indicazione del numero e della data di emissione, marca da bollo da € 2,00 per ogni ricevuta , nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore. E' possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria, dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, con allegata fotocopia del documento d'identità del proprietario dell'immobile.
Le ricevute mancanti (da ottobre a dicembre 2021) devono essere trasmesse improrogabilmente entro il mese di gennaio 2022.
Le ricevute devono essere presentate anche se il pagamento è avvenuto tramite assegno o bonifico bancario e/o postale;
Le ricevute di pagamento del canone devono essere regolari già al momento della loro emissione, nel senso che su di esse deve essere apposta una marca da bollo che abbia al stessa data di emissione delle ricevute o date precedenti.
6.autocertificazione nella quale il richiedente dichiari di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, ( la riduzione del reddito da certificare con l’ISEE corrente o, in alternativa, le dichiarazioni fiscali 2021/2020);
7.Copia fotostatica del codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili ( tipo Post Pay, Pay Pal e qualsiasi altro tipo di carte ricaricabile Bancario o Postale Flash o Superflash) intestato al dichiarante ( obbligatorio) sono esclusi i conti correnti con codice IBAN relativo a libretto postale.
8. Accordo tra le parti, ove ricorra il caso;
CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora da controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dall’elenco degli aventi diritto.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono motivi di esclusione:
1. domanda non firmata
2. domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i termini assegnati dall’ufficio competente;
3. domanda pervenuta oltre il termine previsto dal Bando;
4. assenza di requisiti indicati dal bando;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del RGPD i dati forniti attraverso i moduli domanda sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Il Direttore dell’Area 1 Dott.ssa X.Xxxxx Xxxxxxxxxx