PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI PASSEGGERI PER FERROVIA
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI PASSEGGERI PER FERROVIA
DI COMPETENZA DELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA (CIG: 534746648A).
CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE
(versione aggiornata del 06/11/2013)
CHIARIMENTO N° 1 DEL 11/10/2013
Quesito:
Si chiede conferma che il concorrente il quale abbia presentato domanda di partecipazione e sia stato prequalificato in forma singola possa legittimamente presentare offerta in A.T.I. (associazione temporanea di imprese) con altro operatore economico che sia a sua volta prequalificato separatamente; ciò in ragione della lettura dell’art. 6 delle Norme di Partecipazione che, richiamando l’art. 37 comma 12 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., espressamente consente all’operatore economico invitato individualmente di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Sempre all’art. 6, ultimo paragrafo, è poi confermata la possibilità per un operatore economico invitato singolarmente, di presentare offerta anche con operatori non prequalificati, ai quali si chiederà di produrre tutta la documentazione richiesta dal Bando di gara e dalle Norme di partecipazione ai fini della relativa qualificazione.
In particolare nel caso oggetto della presente richiesta di chiarimenti, ovvero di presentazione di offerta in
A.T.I. da parte di due operatori invitati separatamente (in quanto ciascuno in possesso di per sé dei requisiti tutti prescritti dal Bando di gara e dalle Norme di partecipazione), uno di questi verrebbe individuato quale mandatario e l’altro quale mandante dell’associazione medesima.
Si chiede dunque conferma in merito alla legittimità della modalità di partecipazione prospettata.
Risposta:
Come affermato da T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 14-01-2009, n. 82 <<E' ammissibile, nel caso di procedura ristretta, la riunione in A.T.I. di imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo alcun espresso divieto normativo in tal senso.>>, nello stesso senso, AVCP Parere n.48 del 10/04/2013 rif. PREC 40/13/S.
CHIARIMENTO N° 2 DEL 22/10/2013
Quesito:
Si chiede conferma che sia possibile per i candidati soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito di cui alla lettera b) del paragrafo 3.3.3) delle Norme di partecipazione, concernete il possesso del Certificato di Sicurezza, avvalendosi, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006, di un titolo abilitativo equivalente, posseduto da un operatore economico stabilito in uno Stato diverso dall’Italia aderente all’unione Europea, conforme alla normativa vigente nel rispettivo Paese in attuazione delle direttive comunitarie di certificazione di sicurezza ferroviaria.
Tale interpretazione risulta, tra l’altro, supportata dalla possibilità, in capo agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, di partecipare alla procedura in oggetto ai sensi dell’articolo 47 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., oltre dal fatto che, in relazione al titolo di abilitazione del trasporto di persone su strada di cui alla lettera c) del paragrafo 3.3.3) delle Norme di partecipazione, si faccia diretto riferimento alla normativa comunitaria.
Risposta:
I confini dell’avvalimento sono definiti dalla giurisprudenza, la quale ad oggi non è mai intervenuta sul tema certificati di sicurezza.
L’orientamento di questo Ente aggiudicatore è di ritenere tale avvalimento ammissibile anche per i Certificati di Sicurezza, essendo stato ammesso l’avvalimento per la generalità dei requisiti organizzativi richiesti in gara (cfr. per esempio Consiglio di Stato sez. IV 4/6/2013 n. 3059).
Qualora il candidato decida di ricorrere all’avvalimento «l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo l'affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati» (così C.d.S., sez. V, 10 gennaio 2013, n. 90). Occorre, infatti, che l'impresa ausiliaria si impegni espressamente e chiaramente a fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva "prestata", al fine di garantire alla stazione appaltante l'effettività della messa a disposizione, in relazione all'esecuzione dell'appalto, delle sue risorse e del suo apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (cfr. C.d.S., sez. III, n. 2343/11 cit.) ovvero del requisito di esperienza specifica nel settore, che parimenti è misura di capacità tecnica ed economica>> TAR Campania Napoli sez. II 13/9/2013
n. 4264; sul punto v. anche per i contenuti del contratto T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 28-12-2012, n. 5371.
Resta ferma, come da previsione del bando di gara, l’applicazione dell’art. 47 D.Lgs 163/06 e s.m.i. in tema di reciprocità con imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, in quanto compatibile.
CHIARIMENTO N° 3 DEL 22/10/2013
Quesito:
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) lettere a) e b) del bando di gara e, in particolare, a quanto previsto al punto III.1.4) del bando di gara il quale prevede che “Entro la data di attivazione del servizio, la società di capitali affidataria dovrà possedere licenza passeggeri, ai sensi dell’art. 58 della legge 99 del 2009 e rilasciata ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.2.2011, in corso di validità, per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale” e che “Almeno 120 giorni prima della data di attivazione del servizio, la società di capitali affidataria dovrà possedere un Certificato di Sicurezza unico, intestato all’unica società di gestione, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 188/03 e s.m.i. valido sull’intera rete su cui sarà svolto il servizio nell’ambito del presente affidamento (sia la rete ferroviaria nazionale –RFI- sia quella regionale –FER)”,
si chiede
di confermare che nel caso in cui il candidato selezioni l’opzione indicata al punto 8) del “Facsimile Modello B” con cui dichiara “di non essere in possesso di licenza nazionale passeggeri, in corso di validità, per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/02/2011” e l’opzione indicata al punto 9) del “Facsimile Modello B” con cui dichiara “di non essere in possesso del Certificato di sicurezza, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 188/03 e s.m.i., parte A, di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 162 del 2007”, il candidato stesso non risulterà carente dei requisiti di cui al punto III.2.3) lettere a) e b) del bando di gara e, dunque, verrà ammesso alla successiva fase di gara, fermo restando l’obbligo, stabilito al punto III.1.4) del bando, di dotarsi dei suddetti certificato e licenza entro i termini previsti dell’attivazione del servizio.
Risposta:
Il Bando e le Norme di partecipazione alla procedura prescrivono che i candidati devono presentare, unitamente alla domanda di partecipazione, una o più dichiarazioni, attestanti, fra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti (di partecipazione):
a) possesso di licenza nazionale passeggeri, in corso di validità, per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, ai sensi dell’art. 58 della legge 99 del2009 e rilasciata ai sensi del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 02.02.2011.
b) possesso di Certificato di Sicurezza, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 188/03 e s.m.i., parte A, di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 162 del 2007.
La previsioni di cui al punto III.1.4) del bando di gara richiamate nella richiesta di chiarimenti secondo cui:
- Entro la data di attivazione del servizio, la società di capitali affidataria dovrà possedere licenza passeggeri, ai sensi dell'art. 58 della legge 99 del 2009 e rilasciata ai sensi del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 2.2.2011, in corso di validità, per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale;
- Almeno 120 giorni prima della data di attivazione del servizio, la società di capitali affidataria dovrà possedere un Certificato di Sicurezza unico, intestato all'unica società di gestione, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 188/03 e s.m.i. valido sull'intera rete su cui sarà svolto il servizio nell'ambito del presente affidamento (sia la rete ferroviaria nazionale - RFI - sia quella regionale - FER);
individuano per contro specifici adempimenti successivi all’aggiudicazione che dovranno comunque essere garantiti dal gestore del servizio e, in primis, dalla società di capitali (art. 13 comma 7 legge reg. 30/1998) per la gestione del servizio richiamata al punto III.1.3) del bando di gara.
Si conferma quindi che, come da disciplina di lex specialis, i requisiti di cui al punto III.2.3) lett. a) e b) del bando devono essere posseduti e dichiarati dal candidato già in sede di domanda di partecipazione.
Trovano sul punto applicazione le disposizioni di cui agli art. da 38 a 51 D.Lgs 163/06 e s.m.i. (ivi compreso l'art. 47 in tema di reciprocità con imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia) in quanto compatibili.
Ad ulteriore chiarimento si evidenzia che la previsione nel Facsimile Modello B della dichiarazione di non essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.2.3) lett.a) e b) del bando è stata inserita nel modello avuta riguardo alla possibilità che, nell’ambito di un candidato plurimo (ad es: Raggruppamento temporaneo di imprese) alcuni operatori raggruppati/raggruppandi (spec. i candidati come esecutrici del servizio autobus sostitutivi e come tali indicati nella domanda di partecipazione) non siano in possesso dei requisiti di cui al punto III.2.3. lett. a) e b) del bando, ma esclusivamente del titolo abilitativo di cui al punto III.2.3) lett. c) dello stesso bando. In questo caso si prevede nel richiamato facsimile la possibilità per detti operatori di rilasciare le relative dichiarazioni negative circa il possesso dei suddetti requisiti di cui al punto III.2.3. lett.
a) e b) del bando.
CHIARIMENTO N° 4 DEL 28/10/2013
Quesito:
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) lettere a) del bando di gara e al paragrafo 3.3.3 lettera a) delle Norme di Partecipazione (ovvero il possesso di licenza nazionale passeggeri, in corso di validità, per lo svolgimento di servizi passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, ai sensi dell’art. 58 della legge 99 del 2009 e rilasciata ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.2.2011), nell’interesse di codesto ente aggiudicatore di effettuare un confronto fra il maggior numero possibile di imprese e, in particolare, al fine di garantire il principio del favor partecipationis e non determinare la restrizione della libera concorrenza nel settore di riferimento, in coerenza con quanto già dichiarato da codesto Ente aggiudicatore (chiarimento n. 2 del 22/10/2013),
nonché con la giurisprudenza in materia (ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 giugno 2013 n.3059; AVCP Parere di Precontenzioso n. 22 del 9 febbraio 2011),
si chiede
di confermare che, anche con riferimento al requisito di cui al punto III.2.3) lettera a) del Bando di gara e al paragrafo 3.3.3 lettera a) delle Norme di partecipazione, i concorrenti possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 D.lgs. 163/06 e s.m.i. anche con riferimento a un titolo abilitativo equivalente posseduto da un operatore economico stabilito in uno Stato membro dell’Unione Europea conforme alla normativa vigente nel Paese di appartenenza attuativa della Direttiva 95/18/CE del Consiglio del 19 giugno 1995 come modificata dalla Direttiva 2011/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001 relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e se in tal caso permanga l’obbligo per il concorrente medesimo che si è avvalso ai fini della partecipazione alla gara di requisito posseduto da soggetto terzo, di dotarsi della suddetta licenza nazionale passeggeri entro i termini previsti dell’attivazione del servizio in caso di aggiudicazione, come previsto al punto III.1.4) del Bando di gara.
Risposta:
Sulla possibilità di avvalimento sulla licenza passeggeri: vale quanto detto al Chiarimento n. 2; l’orientamento di questo Ente aggiudicatore è di ritenere ammissibile l’avvalimento del requisito di cui al punto III.2.3) lettera a) del Bando di gara e al paragrafo 3.3.3 lettera a) delle Norme di partecipazione.
Dunque ai fini della qualificazione per la partecipazione , anche con riferimento alla licenza passeggeri che è un elemento di qualificazione, è possibile per un’impresa UE presentare <<documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare>> come prevede l’art. 47 citato.
Sulla necessità di acquisire licenza nazionale in caso di aggiudicazione: fermo restando quanto sopra rilevato sulla possibilità di avvalimento del requisito di cui al punto III.2.3) lettera a) del Bando di gara e al paragrafo 3.3.3 lettera a) delle Norme di partecipazione, ai fini della partecipazione alla procedura ristretta, si rileva, richiamando anche quanto evidenziato nel chiarimento n. 3, che, ad avvenuta aggiudicazione, e comunque entro la data di attivazione del servizio, il gestore e in primis la società di capitali (art. 13 comma 7 legge reg. 30/1998) per la gestione del servizio richiamata al punto III.1.3) del bando deve risultare in possesso di licenza passeggeri, ai sensi dell'art. 58 della legge 99 del 2009 e rilasciata ai sensi del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 2.2.2011, in corso di validità, per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale.
CHIARIMENTO N° 5 DEL 28/10/2013
Quesito:
In relazione a quanto previsto al paragrafo 3.3.1) punto 2, lettere b), c) ed o) delle Norme di partecipazione in ordine ai requisiti di idoneità professionale e ai requisiti di ordine generale, si chiede di confermare che, nel caso di un’impresa esercente servizi di trasporto ferroviario, per “Direttore Tecnico” si intenda esclusivamente il Responsabile della Direzione Tecnica.
Risposta:
Si ritiene ragionevole ritenere che nel novero dei diversi funzionari operanti nella direzione tecnica il requisito di cui all’art. 38 D.lgs. 163/06 e s.m.i. debba essere dimostrato per il/i solo/i responsabile/li della direzione tecnica, anche in considerazione dei diversi livelli e compiti di soggetti che svolgono attività per la direzione tecnica in ambito ferroviario.
CHIARIMENTO N° 6 DEL 28/10/2013
Quesito:
In relazione a quanto previsto al punto VI.3.6) del Bando di gara si chiede di confermare che l’avvalimento è ammesso anche per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) lettere c) ed e) del Bando di gara.
Risposta:
Vale quanto detto ai Chiarimenti n. 2 e 4; l’orientamento di questo ente aggiudicatore è di ritenere ammissibile l’avvalimento dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) lettere c) ed e) del Bando di gara.
CHIARIMENTO N° 7 DEL 28/10/2013
Quesito:
In relazione al paragrafo 6) delle Norme di partecipazione si chiede di specificare quali requisiti debba possedere l’eventuale impresa cooptata e se sono previsti limiti alle prestazioni che detta impresa potrà svolgere in sede di esecuzione.
Risposta:
L’impresa che si aggiunge in RTI in sede di offerta come mandante dovrà possedere gli stessi requisiti e subire le stesse limitazioni sulle parti del servizio da svolgere, anche rispetto alla mandataria, come se si fosse presentata nell’ambito di RTI già in sede di presentazione della domanda di partecipazione. La mandataria in RTI dovrà dunque conservare ruolo preminente secondo quanto descritto in Norme di partecipazione (cfr., fra gli altri, par. 3.2, ult. periodo secondo cui “Si precisa che per i Raggruppamenti Temporanei di operatori economici, la mandataria indicata dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria secondo il riparto di quote che sarà indicato successivamente in offerta, come sarà specificato in lettera di invito”).
CHIARIMENTO N° 8 DEL 28/10/2013
Quesito:
Con riferimento alle dichiarazioni da rendersi da parte dei direttori tecnici ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 163/06 e s.m.i., nel caso di società provviste di una struttura interna complessa, nella quale risulti esservi gerarchia definita tra uno o più direttori tecnici responsabili ed i direttori tecnici ad essi sottoposti, si chiede conferma che tali dichiarazioni debbano essere rese, ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto, esclusivamente dai direttori tecnici responsabili individuati all’interno della struttura societaria.
Risposta:
Vale quanto detto al Chiarimento n. 5.
CHIARIMENTO N° 9 DEL 06/11/2013
Quesito:
Il possesso di un Certificato di Sicurezza rilasciato ai sensi dell’art. 14, comma 11 D.lgs. 162/2007 è equivalente al Certificato di sicurezza parte A di all’art. 14, comma 2, lett. a) D.lgs. 162/2007?.
Risposta:
La risposta è positiva secondo quanto impone la legge. Il D.lgs. n. 162 del 2007 stabilisce l’equivalenza del Certificato di sicurezza rilasciato ai sensi dell’art. 14 comma 11 rispetto al Certificato di sicurezza di cui all’art. 14 comma 2, ivi compresa la parte A del medesimo: << 11. I certificati di sicurezza già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, restano validi sino al rilascio da parte dell'Agenzia del certificato di cui al presente articolo…, fatta salva l'applicabilità dei commi 8 e 9.>>.
CHIARIMENTO N° 10 DEL 06/11/2013
Quesito:
Si chiede se l’obbligo di cui al punto III.1.3) del Bando di gara per il “raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto”, di assumere la forma giuridica della società di capitali, possa intendersi esteso anche all’ipotesi in cui il concorrente sia un consorzio ex art. 2602 c.c.. Il chiarimento si rende necessario perché l’art. 13 comma 7 della L.R. 30/1998 e s.m.i. prevede che la stazione appaltante possa richiedere la forma di società di capitali ai raggruppamenti temporanei di imprese, senza alcun riferimento alle altre tipologie di soggetti (quali i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c.) ammessi a partecipare alla gara.
Risposta:
L’aggiudicatario <<dovrà assumere la forma giuridica di una società di capitali>> (punto II.1.3) del Bando). Ove un consorzio ordinario partecipi alla gara dovrà dunque in caso di aggiudicazione assumere la forma giuridica di una società di capitali.
CHIARIMENTO N° 11 DEL 06/11/2013
Quesito:
Si chiede conferma che in caso di partecipazione alla gara di consorzio ex art. 2602 c.c., i requisiti tecnici ed economici possano essere posseduti non dal consorzio ma dalle imprese costituenti il medesimo, non avendo il consorzio –ina analogia con le ATI- qualificazioni e requisiti in proprio.
Risposta:
Nel caso di partecipazione in forma consortile ordinaria:
- i requisiti di capacità economica potranno essere maturati <<cumulando i requisiti di singoli consorziati/consorziandi>> (pag. 11 norme di partecipazione)
- i requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti da chi si candidi a ruolo esecutivo: è possibile, come previsto in lex specialis, che le candidature a ruoli esecutivi ineriscano solo alle consorziate e non al consorzio.
CHIARIMENTO N° 12 DEL 06/11/2013
Quesito:
In caso di partecipazione di un consorzio costituito ai sensi dell’art. 2602 c.c., la normativa non prevede l’indicazione delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione del servizio; questa impostazione è avvalorata dalle Norme di partecipazione che a pag. 5 prevedono: “Nel caso di Consorzi ordinari di concorrenti …., nella domanda di partecipazione deve essere indicato il nominativo delle Imprese facenti
parte del Consorzio ……, nonché le tipologie di servizi (trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, autobus sostitutivi) per i quali ciascun operatore si candida”. Si chiede conferma di questa interpretazione. Qualora invece, differentemente dalla interpretazione di cui al capoverso precedente, la spettabile Stazione appaltante ritenesse necessaria l’indicazione delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione del servizio, nell’ambito di un consorzio costituito ai sensi dell’art. 2602 c.c., si chiede se, ad aggiudicazione avvenuta, in fase di trasformazione in società di capitali (anche consortile), le percentuali di partecipazione al capitale sociale e la percentuale di esecuzione dei servizi, possano essere modificate nell’ambito della società costituenda, rispetto a quanto indicato in sede di offerta dal consorzio.
Con riferimento al quesito di cui al precedente capoverso, si chiede se tale interpretazione sia applicabile anche in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese; ossia se in fase di trasformazione in società di capitali (anche consortile), le percentuali di partecipazione al capitale sociale e la percentuale di esecuzione dei servizi, possano essere modificate nell’ambito della società costituenda, rispetto a quanto indicato in sede di offerta dal raggruppamento temporaneo di imprese; tutto ciò anche in considerazione del lungo periodo intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva e l’avvio del servizio.
Risposta:
La lex specialis prevede sia per le ATI che per i Consorzi che in questa fase della procedura siano indicate le
<<tipologie di servizi (trasporto pubblico passeggeri per ferrovia, autobus sostitutivi) per i quali ciascun operatore si candida.>> (pag. 5 Norme di partecipazione) e non le quote di partecipazione. Per le ATI peraltro è fissato fin d’ora il vincolo per la mandataria di svolgere il servizio in modo prevalente :<< la mandataria indicata dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria secondo il riparto di quote che sarà indicato successivamente in offerta>> (pag. 5 norme di partecipazione).
CHIARIMENTO N° 13 DEL 06/11/2013
Quesito:
Con riferimento alle cauzioni e garanzie richieste di cui al punto III.1.1) del Bando di gara, si chiede conferma che al momento della presentazione dell’offerta sarà richiesta una garanzia provvisoria del valore del 2% dell’importo corrispettivo presunto a carico dell’ente aggiudicatore per il solo primo anno contrattuale (pari ad Euro 153 milioni). Analogamente, si chiede sin d’ora se la garanzia definitiva dovrà calcolarsi anch’essa relativamente all’importo presunto per il primo anno contrattuale.
Risposta:
Come indicato nel Bando, i corrispettivi di cauzione provvisoria e definitiva si computano sul <<corrispettivo presunto a carico dell’ente aggiudicatore per il primo anno>> (punto III.1.1) del Bando di gara).
CHIARIMENTO N° 14 DEL 06/11/2013
Quesito:
Si chiede un chiarimento rispetto alle previsioni di cui ala punto III.1.4) del Bando di gara “Altre condizioni particolari” ove alla 4^ alinea si prevede che “Entro la data di attivazione del servizio, la società di capitali affidataria dovrà possedere licenza passeggeri, ai sensi dell'art. 58 della legge 99 del 2009”, mentre alla 5^ alinea si prevede che “Almeno 120 giorni prima della data di attivazione del servizio, la società di capitali affidataria dovrà possedere un Certificato di Sicurezza unico, intestato all'unica società di gestione, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 188/03”. Ora si chiede come tali previsioni possano conciliarsi nelle tempistiche sopra dette, considerato che il Certificato di Xxxxxxxxx viene rilasciato solo ad imprese già in possesso della licenza.
Risposta:
Le tempistiche sono conciliabili.
Il Certificato di sicurezza unico deve essere ottenuto <<almeno 120 giorni prima della data di attivazione del servizio>> (punto III.1.4, 5^ alinea del Bando di gara). Con riferimento alla licenza il Bando di gara (punto III.1.4, 4^ alinea) prevede che essa deve essere comunque in possesso della società affidataria “entro la data di attivazione del servizio” e quindi in un periodo temporale non necessariamente posteriore a quello di obbligatorio possesso del certificato di sicurezza unico previsto.
CHIARIMENTO N° 15 DEL 06/11/2013
Quesito:
Si chiede se in Chiarimento n° 1 del 11/10/2013 riguardante le A.T.I., sia estendibile anche ai Consorzi ai sensi dell’art. 2602 c.c.; ovvero si chiede se sia ammissibile, in sede di offerta, anche la riunione in Consorzio ai sensi dell’art. 2602 c.c. di imprese prequalificate separatamente.
Risposta:
Il Chiarimento n° 1 è estendibile anche ai Consorzi ordinari stante l’analogia della normativa sul punto rispetto alle ATI.
CHIARIMENTO N° 16 DEL 06/11/2013
Quesito:
Si chiede se la previsione di cui al punto III.1.3) del Bando di gara “Entro e non oltre la data di stipula del contratto, l'aggiudicatario, pena revoca dell'aggiudicazione, dovrà assumere la forma giuridica di società di capitali […]” sia da intendersi nel senso che il contratto di servizio dovrà essere sottoscritto già dalla società di capitali, in cui l’eventuale raggruppamento aggiudicatario dovrà essersi trasformato, ancorché il termine di avvio del servizio possa essere fissato in 30 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 13, comma 9 della L. 30/98 e s.m.i.
Risposta:
Come recita chiaramente il Bando di gara, il contratto sarà stipulato con l’aggiudicatario già nella forma di società di capitali: per quanto l’attivazione del servizio possa avvenire successivamente la società deve avviare immediatamente le numerose attività preparatorie rispetto a tale attivazione.
Ferrara, 06 novembre 2013