ACCORDO DI PROGRAMMA
Allegato B
ACCORDO DI PROGRAMMA
per l’attuazione di un programma di interventi finalizzato alla riduzione ed allo smaltimento efficiente del fango di depurazione prodotto dagli impianti dei gestori del servizio idrico integrato della Regione Lazio
Regione Lazio
Segreterie tecniche degli Ambiti Territoriali Ottimali della Regione Lazio ACEA ATO2 S.p.A.
ACEA ATO5 S.p.A.
Acqualatina S.p.A. Acqua Pubblica Sabina S.p.A.
Talete S.p.A.
L’anno il giorno del mese di _, presso la sede della Regione Lazio in Roma, i rappresentanti degli Enti firmatari: la Regione Lazio, le Segreterie tecniche degli Ambiti Territoriali Ottimali della Regione Lazio, Acea ATO2 S.p.A., Acea ATO5 S.p.A., Acqualatina S.p.A., Acqua Pubblica Sabina S.p.A., Talete S.p.A..
1. Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare il Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo, di cui l’art. 11 disciplinante gli “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”;
2. Vista la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
3. Vista la L.R. 6 del 22 gennaio 1996 che riorganizza il servizio idrico integrato (di seguito denominato: SII) e le Conferenze Territoriali;
4. Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3734 del 18 maggio 1991, la quale ha istituito l’Autorità dei bacini regionali disciplinata con la L.R. n.39/1996;
5. Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al trattamento delle acque reflue;
6. Atteso che nella Regione Lazio sono individuati cinque Ambiti Territoriali Ottimali nei quali la gestione del Servizio Idrico Integrato è affidata a cinque gestori sulla base dei rispettivi Piani di Ambito (Gestori del SII);
7. Considerato che tali Gestori del SII, in conformità alle convenzioni di affidamento del servizio in essere, danno attuazione al Piano di Ambito attraverso la realizzazione dei Programmi degli Interventi approvati dagli Enti di Governo dei rispettivi Ambiti Territoriali Ottimali, nei quali sono declinati e dettagliati gli interventi da porre in opera e le risorse finanziarie necessarie per gli interventi costituenti i trattamenti appropriati;
8. Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 27958 del 6 giugno 2017 con cui la Suprema Corte riconosce che la regolamentazione dei fanghi da depurazione non è dettata da un apparato normativo autosufficiente confinato all’interno del D. Lgs. 99/1992, ma il regime giuridico, dal quale è tratta la disciplina completa della materia, deve essere integrato dalla normativa generale sui rifiuti, per le parti non espressamente disciplinate dal D, Lgs. 99/1992, al fine di assicurare la tutela ambientale che il sistema, nel suo complesso, esige, in applicazione del principio generale dettato dal D. Lgs. 152/2006, in linea con l’art. 1 del citato decreto del 1992, per cui l’attività di trattamento dei rifiuti deve comunque avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo e dell’ambiente;
9. Considerato che conseguenza della predetta incertezza normativa e procedurale si è determinata una drastica riduzione degli spazi autorizzati al recupero dei fanghi di depurazione, causando situazioni di forte criticità per il loro smaltimento da parte dei Gestori del SII;
10. Atteso che la Regione Lombardia, in considerazione di tale pronuncia, ha emanato la D.G.R. n. X/7076 dell’11 settembre 2017 fissando, ai fini dell’avvio dei fanghi da depurazione all’utilizzo in agricoltura, autonomi valori limite, ma detta delibera è stata impugnata da circa 60 comuni delle Province di Lodi e Pavia innanzi al TAR, in quanto questo innalzamento comporterebbe un rischio di contaminazione per le matrici ambientali;
11. Visto il parere consultivo del Consiglio di Stato n. 1285 del 15 maggio 2018 inerente lo schema di regolamento recante modifiche al D. Lgs. 99/1992, con il quale, rappresentata “l’opportunità di valutare la congruità dei termini di decorrenza dei nuovi parametri”, ha ritenuto “indispensabile acquisire la documentazione concernente tale attività istruttoria prima di esprimere il proprio parere definitivo” e pertanto chiesto di “valutare l’opportunità di acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto in esame”;
12. Considerato che il TAR Toscana, con la sentenza n. 887 del 19 giugno 2018, si è espresso sulla possibilità di integrare la disciplina prevista dal D. Lgs. 99/1992 con le norme in materia di rifiuti e di bonifica dei suoli contaminati di cui al D. Lgs. 152/2006 affermando che “anche sulla base del principio di precauzione ... l’applicazione pura e semplice ai fanghi delle CSC stabilite per il suolo... costituirebbe una misura sproporzionata rispetto al fine da conseguire, ed irrazionale, in quanto i fanghi, presentando normalmente concentrazioni medie di sostanze superiori rispetto al suolo, se valutati sulla base dei parametri previsti per il suolo, non sarebbero mai utilizzabili in agricoltura”;
13. Visto che con sentenza n. 1782 pubblicata il 20 luglio 2018, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso con cui i Comuni hanno impugnato la citata delibera, annullandola nella parte in cui ha modificato ed integrato la D.G.R. Lombardia 1 luglio 2014, n. X/2031, fissando valori limite differenti. Ciò in quanto “il provvedimento regionale è intervenuto nella materia «tutela dell’ambiente», riservata alla competenza esclusiva statale; ne consegue che le regioni non possono dettare una disciplina contrastante con quella prevista dalle fonti primarie statali abbassando i limiti di tutela previsti da queste ultime”;
14. Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. Z00001 del 6 settembre 2018 che il Presidente della Regione Lazio ha emesso ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006, avente ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente per ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di depurazione”;
15. Visto che il D.L. n. 109 del 28 settembre 2018 (cd. Decreto Genova), convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, dispone all’art. 41 (Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi da depurazione) che “al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto
Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto”. Lo stesso art. 41 introduce, poi, un parametro specifico per gli idrocarburi C10-C40, “per i quali il limite e’: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008”. Tenuto conto che, malgrado le disposizioni del “Decreto Genova”, permane una situazione di forte criticità atteso che, per motivi naturali, i fanghi prodotti nel Lazio risultano, in parte consistente, essere caratterizzati dal superamento dei limiti di concentrazione di talune sostanze, con particolare riferimento al Berillio ed Arsenico che rendono non conformi per lo smaltimento in agricoltura;
16. Considerato che l’art. 110 terzo comma del D. Lgs. 152/2006 (Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane), prevede la possibilità che impianti per la riduzione dei fanghi (essiccatori, sistemi di disgregazione etc.) possano essere messi a servizio di più soggetti gestori, attraverso il rilascio dell’autorizzazione ad accettare - in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all’articolo 101, commi 1 e 2 - i rifiuti:“... derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”. purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati”;
17. Considerato, dunque, che allo stato attuale, per effetto delle predette evoluzioni del quadro normativo, risultano essersi fortemente ridotti gli spazi offerti dal mercato per lo smaltimento dei fanghi di depurazione al punto da rendere necessario, sia provvedimenti urgenti per consentire lo stoccaggio temporaneo dei fanghi sia l’attivazione di onerose procedure per il trasporto e conferimento transfrontaliero;
18. Atteso che, per lo smaltimento dei fanghi liquidi prodotti dagli impianti di depurazione dei Gestori del SII, che ammontano a circa 130.000 tonn/anno , risultano pertanto elevati costi di gestione ed un notevole trasporto su gomma (vedi tabella 1 anno 2017)
Gestore | Matrici Liquide Smaltite verso terzi | Costo Sostenuto verso terzi | Matrici liquide smaltite su impianti propri autorizzati agli impianti 110 | Costo sostenuto per smaltimento matrici liquide verso impianti propri | Km trasporto fanghi |
ACEA ATO2 SpA | 0 | 0 | 119.095 | 2.108.173 | 264.527 |
ACEA ATO5 SpA | 7.100 | 816.606 | - | - | 36.762 |
Talete Spa | 3.433 | 395.000 | - | - | - |
Acque Pubblica Sabina SpA | nd | nd | nd | Nd | Nd |
Acqualatina SpA | 0 | 0 | -960,5 tonn | 19.210€ (solo trasporto) | 2703 |
Tab.1 – matrici liquide smaltite anno 2017
19. Atteso, altrettanto, che per lo smaltimento delle matrici solide prodotte dagli impianti di depurazione dei Gestori del SII, che ammontano a circa 120.000 tonn/anno, risulta un elevato incremento dei costi di gestione ed un notevole trasporto su gomma (vedi tabella 2 anno 2017)
Gestore | Matrici solide disidratate smaltite conformi art.41 | Matrici solide disidratate smaltite non conformi art.41 | Matrici solide essiccate smaltite conformi art.41 | Matrici solide essiccate smaltite non conformi art.41 |
ACEA ATO2 SpA | 35.988 | 68.096 | - | 2.603 |
ACEA ATO5 SpA | 2.172 | 1.025 | - | - |
Talete Spa | 1.828 | - | - | - |
Acque Pubblica Sabina SpA | nd | nd | nd | Nd |
Acqualatina SpA | 15094,29 | nd | 0 | 0 |
Tab.2 – matrici solide smaltite anno 2017
20. Considerato, altresì, il Piano Stralcio per la depurazione e l’Accordo di Programma per la Depurazione dei Piccoli Agglomerati da cui deriva a regime un incremento nella produzione dei fanghi solidi che li porta a circa 96.000 T/anno (vedi tabella 3);
Gestore | Matrici solide disidratate smaltite conformi art.41 | Matrici solide disidratate smaltite non conformi art.41 | Matrici solide essiccate smaltite conformi art.41 | Matrici solide essiccate smaltite non conformi art.41 |
ACEA ATO2 SpA | 28.600 | 6.200 | - | 25.000 |
ACEA ATO5 SpA | 6.027 | - | - | - |
Talete Spa | 3.418 | - | - | - |
Acqua Pubblica Sabina SpA | 5.500 | - | - | Da definire % |
Acqualatina SpA | 20.700 | 300 | 0 | 0 |
Tab.3 – matrici solide da smaltire al 2022
21. Atteso che i costi di gestione dei fanghi di depurazione, ai sensi della vigente regolazione adottata dall’Autorità per la Regolazione di Energia, Reti e Ambiente (ARERA), vengono coperti dalla tariffa del SII e costituiscono pertanto un onere per gli utenti;
22. Considerato, pertanto, che i costi sostenuti per fronteggiare l’emergenza connessa alla variazione del quadro normativo relativo allo smaltimento dei fanghi sopra descritta (“Costi straordinari”), graveranno sulla tariffa degli utenti del Servizio Idrico Integrato, in qualità di costi per variazioni sistemiche ed eventi eccezionali, fino alla realizzazione degli interventi condivisi nel presente Accordo, finalizzati a fornire una soluzione tecnica definitiva alla problematica dello smaltimento dei fanghi di depurazione.
23. Ricordato che l’ARERA, con la Deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI) sulla regolazione della qualità relativamente al macro-indicatore M5, richiede una progressiva diminuzione del conferimento dei fanghi di depurazione in discarica;
24. Tenuto conto dei lavori preparatori condotti dal tavolo tecnico costituito nel mese di giugno 2019 tra i Gestori del SII, gli Enti di Governo d’Ambito e la Regione Lazio per affrontare la problematica relativa allo smaltimento dei fanghi di depurazione che si è manifestata in maniera grave nel corso dell’anno 2018, e finalizzato ad individuare tutte le necessarie soluzioni impiantistiche da realizzarsi, sia nel breve/medio periodo, che nel lungo periodo, per poter risolvere tale criticità su base sia di ambito territoriale, sia regionale, con la possibile realizzazione di impianti centralizzati;
25. Ritenuta la necessità di uscire dall’attuale emergenza, per la tutela dell’ambiente nonché per ridurre l’onere in tariffa per gli utenti, di provvedere alla riduzione del quantitativo dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione dei Gestori del SII, con l’ulteriore beneficio del conseguente diminuzione del trasporto su gomma;
26. Ritenuto necessario che vengano realizzati impianti centralizzati di riduzione dei fanghi mediante essiccazione, al fine di ottimizzare i costi sia di investimento sia di gestione, sfruttando la possibilità del trasferimento anche tra diversi gestori, di fanghi che abbiano subito il solo trattamento di disidratazione verso i prescelti impianti centralizzati di essiccamento;
27. Vista la deliberazione ARERA 20/2019/R/IDR del 22/01/2019 “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e di valorizzazione dei fanghi derivanti dalla depurazione di acque reflue”;
28. Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sottoscrizione di un accordo di programma al fine di perseguire gli obiettivi di sopra ricordati attraverso la programmazione coordinata, a livello di tutto il territorio regionale, degli interventi del servizio idrico integrato, verificandone e supportandone l’attuazione in funzione degli strumenti previsti dal presente Accordo;
29. Preso atto che i soggetti firmatari del presente atto hanno provveduto alla realizzazione delle attività istruttorie preliminari alla sottoscrizione del presente Accordo attraverso:
A. la ricognizione puntuale degli impianti che producono fanghi da depurazione;
B. il calcolo della quantità di fanghi prodotti a regime con l’attuazione del Piano stralcio della depurazione e dell’Accordo di Programma per la depurazione dei piccoli agglomerati;
C. la definizione degli interventi necessari alla riduzione della produzione dei fanghi a regime ed il loro onere finanziario;
D. il calcolo dei costi operativi derivanti dalla gestione dei nuovi impianti;
30. Fermo restando che ARPALAZIO, a norma della Legge istitutrice L.R. Lazio n. 45 del 6 ottobre 1998, garantisce lo svolgimento di attività di monitoraggio ambientale e controllo del rispetto della normativa nazionale e regionale, di supporto tecnico alle Amministrazioni, di acquisizione e diffusione della conoscenza e che tali attività sono svolte anche secondo programmi condivisi con le Autorità provinciali;
31. Vista la delibera della G.R. n. del con la quale si approvano, ai sensi dell’art. 11 della L. 241/1990 le finalità dell’accordo, nonché il testo dell’accordo e dei relativi allegati;
32. Dato atto che con lettera del Presidente della Regione del prot. è stata convocata la Conferenza dei servizi di cui artt. 14 e 15 della L. 241/1990, istruttoria fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate che si sono riunite presso la sede regionale di, Roma il giorno e, come risulta dal verbale allegato 9 al presente atto hanno espresso unanime consenso all’Accordo di programma.
Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti - in rappresentanza delle amministrazioni sopra indicate - stipulano il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA
Art 1 - Premesse
1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma (di seguito denominato: Accordo) e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.
Art 2 - Oggetto, finalità, ed obiettivi
1. Oggetto del presente Accordo sono i fanghi prodotti da tutti gli impianti di depurazione esistenti sul territorio laziale di competenza dei Gestori del SII del Lazio.
2. Il presente Accordo è promosso al fine di perseguire i seguenti obiettivi generali:
a) Diminuzione del quantitativo di fanghi prodotto dagli impianti di trattamento reflui urbani;
b) Riduzione dei Km. su gomma necessari per la gestione dei fanghi di depurazione;
c) Riduzione del quantitativo dei fanghi in discarica;
d) Riduzione dei costi operativi per la gestione dei fanghi.
3. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti attraverso un programma di interventi di competenza del servizio idrico integrato comprensivo della programmazione temporale della loro esecuzione
4. A specificazione degli obiettivi generali di cui al precedente comma 2, l’Accordo, in relazione ai contenuti provvede:
a) all’individuazione degli interventi strutturali da realizzarsi sul territorio laziale che consentano la riduzione del fango prodotto in tutti gli impianti del territorio della Regione Lazio;
b) all’individuazione degli impianti ove verranno fatti confluire i fanghi prodotti dagli impianti prodotti dai Gestori del SII ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 110 per il loro trattamento al fine di ridurne il quantitativo da smaltire nelle forme previste dalla legge;
c) a determinare le condizioni necessarie e sufficienti per consentire alla Regione Lazio il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione degli impianti nel minor tempo possibile al fine di consentire un impatto favorevole sull’ambiente.
Art 3 - Quadro conoscitivo ambientale
1. Le parti assumono come quadro conoscitivo ambientale di riferimento la ricognizione, effettuata dai Gestori del SII e validata dalle Segreterie Tecniche degli Enti di Governo d’Ambito, degli impianti che producono fanghi di depurazione contenente i quantitativi ad oggi
risultanti sul territorio, e la proiezione futura a seguito del completamento previsto della depurazione che è allegata al presente accordo (allegato 3)
2. Modifiche e/o integrazioni alla ricognizione di cui sopra potranno essere apportate su proposta di ciascuno dei soggetti sottoscrittori.
Art. 4
Modalità di conferimento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione
Il Piano degli interventi di cui al successivo Art. 5, e la conseguente applicabilità dell’art. 110, co. 3, tra i vari Gestori del SII, deriva dalla necessità di garantire una maggior efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio.
Si precisa che taluni materiali (come quelli derivanti dalla manutenzione della rete fognaria) dovranno essere aggiunti in testa al processo depurativo, in quanto non sono mai stati trattati (come, ad esempio, i fanghi classificati con CER 19.08.05, parzialmente lavorati), e/o andranno inseriti nel punto di trattamento funzionale a completare lo stesso (per ipotesi, nella fase di stabilizzazione/disidratazione/essiccamento).
In quest’ottica è stata prevista la possibilità di conferire fanghi (che non abbiano ancora concluso il loro iter) presso altri impianti dello stesso o altro Gestore del SII, affinché ultimino il loro processo (come, ad esempio, l’idrolisi, la digestione anaerobica o aerobica, e/o la successiva fase di disidratazione meccanica o su letti di essiccamento oppure il loro essiccamento) in modo da completare i trattamenti là dove necessario giungendo a chiudere la filiera “fanghi” all’interno del SII.
A tal fine ogni Gestore del SII garantisce che le matrici solide prodotte sono relative a reti fognarie per le quali lo stesso Gestore del SII abbia provveduto al rilascio dei pareri di nulla osta idraulici per l’allaccio delle utenze domestiche o assimilabili, o delle necessarie prescrizioni per le utenze industriali, poste al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006. Pertanto il Gestore certifica l’assenza di sostanze catalogate come pericolose, di cui il NPTAR impone l’eliminazione nei rilasci di origine diffusa.
Art. 5 - Programma degli impianti
1. A seguito della ricognizione effettuata dai gestori del SII, è definito il programma degli impianti (riportato nella tabella sottostante) condiviso dai firmatari del presente Accordo, in cui è altresì specificato:
a) l’individuazione, degli impianti cui possono confluire tutti i fanghi dei gestori del SII della Regione Lazio al fine di ridurne il loro quantitativo
b) i costi di investimento che ciascun gestore del SII dovrà sostenere
c) il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi
Laddove un gestore del SII vada a conferire i propri fanghi ad un impianto gestito da altro gestore del SII saranno definiti i relativi oneri con diverso atto tra le parti interessate.
Gestore | Località | Fanghi in ingresso (ton) | Costo impianto | Tipo impianto | Tempi di realizzazione compreso progettazione al netto delle autorizzazioni (mesi) |
Acea Ato2 SpA | Dep. Ostia | 25.000 ton/y | 5 M€ | Trat. sabbie | 12 |
Acea Ato2 SpA | Dep RM Est | 20 ton/d | 1 M€ | Trattamento disidratati | 12 |
Acea Ato2 SpA | Dep RM Nord | 20 ton/d | 1 M€ | Trattamento disidratati | 12 |
Acea Ato2 SpA | Dep. RM Sud | 45.000 ton/y | 100 M€ | Revamping + upgrading | 48/60 |
Acea Ato2 SpA | Dep. Ostia | 0,5 M€ | ozonolisi | 8 | |
Acea Ato5 SpA | Dep.Fiuggi | 1 M€ | Ex. Art. 110 | 12 | |
Acea Ato5 SpA | Dep.Xxxxxxx | 0,5 M€ | Ex. Art. 110 | 12 | |
Acea Ato5 SpA | Dep.Roccasecca | Da definire | Realizzazione | ||
Acea Ato5 SpA | Dep.Ausonia | Da definire | realizzazione | ||
Talete SpA | Dep. Viterbo | 4,6 M€ | ampliamento | 12 | |
Talete SpA | Da definire | 2,5 M€ | Imp. tratt. liquidi acque riulta potabilizzatori | 18 | |
Acqua Pubblica Sabina SpA | Dep. Farasara | 0,2 M€ | Ex. Art. 110 | 12 | |
Acqua Pubblica Sabina SpA | Dep. Antrodoco | 0,2 M€ | Ex. Art. 110 | 12 | |
Acqua Pubblica Sabina SpA | Area industriale Rieti | Da definire | essiccamento | 12 | |
Acqualatina SpA | Sermoneta | 30.000 | 3,39 M€ | Gessi defecazione | 13 |
In considerazione dell’assenza di impianti di recupero destinati unicamente alle matrici solide prodotte dagli impianti, si evidenzia la necessità di aver garantita la possibilità di smaltimento delle stesse in forma essiccata/disidratata al fine di poter destinare a recupero all’interno
dell’ambito regionale tali produzione a regime anche in considerazione dell’indicatore della qualità M5 (principio end of waste).
Art. 6 - Impegni dei soggetti firmatari
1. La Regione Lazio, al fine di ridurre l’impatto ambientale e tariffario derivante dalla gestione dei fanghi di depurazione, si impegna a:
a) assicurare il funzionamento del Collegio di Vigilanza di cui all’art.9 al fine di coordinare e monitorare lo stato di attuazione dell’Accordo di programma a scala regionale
b) favorire, nelle modalità previste dalla legge, la riduzione della tempistica dell’iter autorizzativo alla realizzazione degli impianti e alla movimentazione dei fanghi dando una via preferenziale all’analisi dei relativi progetti
c) prorogare il vigente decreto del Presidente della Regione per lo stoccaggio provvisorio dei fanghi per ulteriori 12 mesi
d) adottare eventuali provvedimenti anche di natura contingibile ed urgente necessario a fare fronte ad eventuali situazioni di emergenza nel periodo fino alla realizzazione degli impianti previsti dal presente Accordo
e) autorizzare il trasferimento tra impianti di matrici solide e liquide al fine di utilizzare al massimo le capacità di essiccamento esistenti, od altri trattamenti che consentano la riduzione delle quantità di fango di smaltire;
f) autorizzare sperimentazioni di tecnologie tese alla riduzione delle quantità di fanghi prodotti;
g) destinare eventuali fondi regionali come contributo alla realizzazione degli impianti, al fine di ridurre il loro impatto sulla tariffa per gli utenti;
h) promuovere, nell’ambito delle proprie competenze in materia di rifiuti, soluzioni specifiche per la chiusura del ciclo dei fanghi una volta ridotti in termini di volumi e peso (end of waste).
i) garantire tempistiche ridotte per l’abilitazione di smaltimenti transfrontalieri, nel il periodo transitorio necessario alla realizzazione degli interventi previsti all’art. 4.
2. Le Segreterie Tecniche degli Enti di Governo d’Ambito si impegnano:
a) ove e per quanto necessario, conformemente alla regolazione tariffaria pro-tempore vigente, ad adeguare la programmazione degli interventi dell’ATO di competenza al programma degli impianti di cui all’art. 5 per quanto necessario per dare piena attuazione alle disposizioni del regolamento regionale;
b) procedere all’approvazione dei progetti in conferenza dei servizi nel minor tempo possibile;
c) assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e a trasmettere periodicamente i risultati alla Regione;
d) prevedere il riconoscimento in tariffa degli Costi straordinari per lo smaltimento dei fanghi connessi alla situazione di criticità per gli anni necessari fino alla realizzazione degli interventi risolutivi previsto dal presente Accordo;
e) verificare ed adeguare, laddove necessario, i costi operativi risultanti dopo l’esecuzione degli interventi previsti.
3. I Gestori del SII:
a) si impegnano all'esecuzione degli interventi previsti dal programma di cui all’art.5 a seguito della revisione dei Piani di Ambito attualmente vigenti;
b) mettere a disposizione ogni informazione necessaria per il monitoraggio dell’attuazione del programma degli impianti
Art 7 - Monitoraggio degli interventi
1. Lo stato di attuazione dell’accordo e dei singoli interventi è monitorato ogni anno al 31 marzo con le modalità previste nell’allegato .
2. Il monitoraggio dello stato di attuazione programma degli impianti è assicurato dalle Segreterie Tecniche sulla base delle informazioni trasmesse dai singoli gestori.
3. Le parti si impegnano altresì a fornire senza ritardo al responsabile dell’accordo, ed a ciascuna delle altre parti richiedenti le informazioni richieste sullo stato di attuazione dell’accordo.
Articolo 8 - Responsabile dell’attuazione dell’accordo.
1. E’individuato, quale funzionario responsabile dell’accordo di programma, il Direttore regionale dei Rifiuti della Regione Lazio.
2. Il responsabile dell’attuazione dell’accordo, o suo delegato, ha il compito di:
a) svolgere le funzioni di membro nonché segretario del Collegio di Xxxxxxxxx e provvedere alla verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso;
b) mantenere gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
c) promuove, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui
all’articolo 5, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
d) segnalare al Collegio di Xxxxxxxxx eventuali difficoltà e problemi inerenti l'attuazione dell'accordo;
e) acquisire e coordinare le informazioni fornite dai soggetti sottoscrittori relative all’attuazione del presente accordo da trasmettere periodicamente al Collegio di Vigilanza;
f) fornire ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell’accordo alla competente struttura regionale preposta al monitoraggio degli accordi di programma.
Articolo 9 - Collegio di vigilanza
1. Le parti convengono la costituzione del Collegio di Vigilanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della L. 241/1990, composto dal Presidente della Giunta regionale della Regione Lazio, e da questo presieduto, dal Direttore regionale dei Rifiuti della Regione Lazio, e dai rappresentanti due delle Segreterie Tecniche nonché dei Gestori del SII, individuati dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo. In caso di mancato accordo i rappresentanti dei Gestori vengono individuati tra quelli con maggiore popolazione residente. Alle sedute del Collegio di Vigilanza possono partecipare anche i rappresentanti dei soggetti firmatari dell’Accordo non componenti il Collegio stesso, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
2. Il Collegio esercita le seguenti funzioni:
a) vigila sul puntuale adempimento dell’accordo sulla base del monitoraggio degli interventi di cui all’art. 4
b) chiede, ove necessario, documenti e informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convoca i funzionari ed i rappresentanti, dispone ispezioni;
c) provvede ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati per l’acquisizione di pareri in merito all’attuazione dell’accordo;
d) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione del presente accordo;
e) esercita i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o ritardo in ordine agli adempimenti concordati.
Articolo 10
Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi
1. Per ciascun soggetto attuatore di interventi è nominato un responsabile degli interventi.
2. Il Responsabile degli interventi, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti compiti:
a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;
c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell’Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
d. aggiornare, con cadenza semestrale il monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
e. trasmettere al Responsabile dell’Accordo, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni correttive.
Articolo 11 Attivazione ed esiti delle verifiche
1. L’attuazione dell’Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Le verifiche sono attivate dal Responsabile dell’Accordo regionale in concomitanza delle soglie di seguito definite:
a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
b. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
Articolo 12
Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento
1. L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento vigente. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. In caso di inerzia o ritardo nell’adempimento degli obblighi a carico del Gestore del servizio idrico integrato previsti dal presente Accordo, con specifico riferimento all’attuazione degli interventi, il Collegio di Vigilanza richiede alle rispettive Enti di Governo d’Ambito di esercitare le funzioni ed i poteri necessari.
3. Fatto slavo quanto previsto al comma precedente, nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento da parte di altri soggetti pubblici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione degli interventi, il Responsabile dell’Accordo, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l’inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile dell’Accordo, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti. Nel perdurare dell’inadempienza, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
Articolo 13
Durata e modifica dell’Accordo
1. A seguito della sua sottoscrizione, il presente Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 11 della L. 241/1990. L’Accordo di Programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
2. L’Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il , inclusa l’entrata in funzione e gli obblighi di
valutazione e monitoraggio ex post.
3. L’Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti mediante sottoscrizione di un atto integrativo.
4. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti del presente Accordo, compromettendo così l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.
Articolo 14 - Modifiche e integrazioni
1. Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle amministrazioni che lo hanno sottoscritto.
2. Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di progettazione o di realizzazione delle opere, saranno approvate, senza che ciò determini variazioni al presente accordo di programma.
3. Fatte salve le disposizioni inerenti la realizzazione di opere pubbliche e di approvazione dei relativi progetti le parti concordano che, ai fini del presente accordo, per variazioni non sostanziali debbano intendersi i seguenti casi:
a) modifiche del cronoprogramma di realizzazione che non incidono sulla data di conclusione dell’intervento,
b) modifiche progettuali dalle quali non si determinino variazioni quali-quantitative delle acque reflue scaricate,
Articolo 15 Validità dell’Accordo
1. Il presente accordo ai sensi dell’art. 11 della L. 241/1990 sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul bollettino della Regione Lazio.
2. L'accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
3. Il presente accordo ha validità fino alla data del _
Letto approvato e sottoscritto
Roma addì