Contratto di edizione, cessione, diritto al compenso dell’autore e responsabilità extracontrattuale dell’editore
Contratto di edizione, cessione, diritto al compenso dell’autore e responsabilità extracontrattuale dell’editore
Pavia e Xxxxxxx, con gli Avv. Xxxx Xxxxx Xx Xxxxx (partner) e Xxxxxxx Xxxxxxxxx (counsel), ha assistito due celebri Professori universitari di letteratura italiana, critici e studiosi di fama internazionale, in una ultradecennale, complessa e articolata vicenda giudiziaria in materia di violazione del diritto d’autore su una monumentale opera di storia della letteratura italiana dagli stessi ideata e realizzata.
La vicenda ha avuto inizio nel 2004 e si è articolata in cinque fasi processuali: il primo grado di giudizio avanti il Tribunale di Milano, il secondo grado avanti la Corte di Appello di Milano, il grado di legittimità avanti la Corte di Cassazione, la fase di rinvio avanti la Corte di Appello di Milano a seguito della cassazione della sentenza di appello operata dai Giudici di legittimità e conclusasi con la sentenza n. 1941/2019 (che qui si commenta per le assai interessanti statuizioni in essa contenute), il successivo ed ulteriore giudizio di Cassazione per l’impugnazione di detta sentenza che non è giunto a definizione avendo le parti raggiunto medio tempore un’intesa transattiva della controversia.
All’origine della vertenza si pone l’accordo, risalente al 1987 (Contratto Originario), mediante il quale i Professori avevano concesso ad un primario editore i diritti esclusivi di pubblicazione e messa in commercio della loro opera; il contratto in questione conteneva il consenso preventivo degli autori all’editore di trasferire a terzi, in tutto o in parte, tali diritti con efficacia in tutti i Paesi del mondo. L’accordo prevedeva l’obbligazione in capo all’editore di corrispondere, a favore dei Professori, il compenso costituto da royalty, parametrate sul prezzo di vendita delle copie vendute, in misura variabile a seconda delle specifiche modalità di vendita (fra queste non era a quel tempo nota, e dunque compresa, la vendita in edicola). Successivamente al suo sfruttamento, il Contratto Originario veniva dall’editore originario ceduto ad altro editore (Editore A) con contestuale stipula tra le parti di un accordo di commercializzazione che prevedeva, tra il resto, che i Professori procedessero all’ampliamento e aggiornamento dell’opera e che questa fosse oggetto di ulteriori edizioni, rispetto alle quali era richiesto il preventivo consenso dei Professori. L’opera veniva così aggiornata ed i Professori concedevano all’Editore A anche i diritti di sfruttamento dei nuovi contributi. Nel 2004 l’Editore A cedeva ad altro editore (Editore B) i diritti di commercializzazione e sfruttamento economico dell’opera per la sua distribuzione attraverso i canali edicola, abbonamenti ed internet, i quali – come detto – non erano contemplati dal Contratto Originario. L’opera veniva quindi pubblicata e venduta dall’Editore A congiuntamente all’Editore B in abbinamento ad un settimanale di grandissima tiratura edito da quest’ultimo, il tutto in una nuova veste grafica ed editoriale, ma senza che fosse stato chiesto il preventivo consenso dei Professori e senza accordare agli stessi il
compenso contrattualmente previsto e loro spettante in qualità di autori dell’opera pubblicata. Xxxx i Professori erano esclusi da ogni coinvolgimento e informazione riguardo alla nuova iniziativa e ai risvolti economici conseguenti, e ciò sebbene questi ultimi avessero domandato per iscritto la tutela dei propri diritti una volta appresa la notizia dell’avvenuta pubblicazione.
I Professori si trovavano così costretti ad adire le vie giudiziarie lamentando il pregiudizio economico patito in conseguenza di tale pubblicazione non autorizzata e per far accertare (oltre alla violazione del diritto morale d’autore) la responsabilità contrattuale ovvero la responsabilità extracontrattuale/l’arricchimento senza causa degli Editori A e B (le domande venivano formulate rispettivamente in via alternativa) e per conseguire altresì la condanna degli stessi al pagamento delle royalty contrattualmente previste oltre il risarcimento del danno. Il primo grado di giudizio si concludeva con la declaratoria della responsabilità contrattuale dell’Editore A e la condanna del medesimo al pagamento delle royalty previste dal Contratto Originario, tuttavia erroneamente quantificate dal Tribunale che disattendeva l’applicazione contrattualmente prevista di royalty sul prezzo di copertina per il numero di copie vendute. Il Giudice di prime cure statuiva altresì, senza però motivare in alcun modo, la non percorribilità della domanda di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’Editore B. La sentenza di primo grado veniva dunque appellata dai Professori, che ne chiedevano la riforma in punto sia di condanna di entrambi gli Editori A e B al pagamento delle royalty dovute nell’ammontare previsto dal Contratto Originario, sia di accertamento e declaratoria della responsabilità anche extracontrattuale degli Editori medesimi. In accoglimento dell’appello formulato dai Professori la Corte di Appello di Milano, dichiarata la responsabilità contrattuale degli Editori A e B (i quali avevano svolto appello incidentale in censura della sentenza di primo grado sul punto), condannava gli stessi in via solidale tra loro (con diritto dell’Editore B di essere manlevato dall’Editore A) al pagamento delle royalty in un importo risultante dalla corretta applicazione del Contratto Originario; statuiva altresì l’assorbimento della domanda relativa alla responsabilità extracontrattuale. Il pagamento previsto dalla suddetta sentenza veniva effettuato interamente dall’Editore B. La sentenza di appello veniva impugnata dall’Editore A e in via incidentale dall’Editore B – tra il resto – in punto declaratoria della sussistenza della responsabilità contrattuale: a loro dire la sentenza d’appello era da riformare nella parte in cui aveva deciso (accogliendola) la domanda di responsabilità contrattuale dell’Editore B, poiché tale domanda sarebbe stata proposta per la prima volta in appello, avendo i Professori in primo grado di giudizio agito nei confronti dell’Editore B solo a titolo di responsabilità extracontrattuale. Nonostante gli atti del giudizio di merito dimostrassero che la domanda di responsabilità contrattuale dell’Editore B avesse rappresentato a tutti gli effetti oggetto del thema decidendum del giudizio di primo grado non soltanto per essere stata tempestivamente proposta e mai rinunciata dai Professori (e difatti rinnovata in appello), ma anche per essere stata oggetto delle difese svolte dall’Editore B sempre in primo grado (e parimenti in sede di appello), la Suprema Corte giungeva sorprendentemente ad accogliere tale motivo di censura degli Editori: (i) cassando la sentenza di appello nella parte in cui aveva statuito la
responsabilità contrattuale anche dell’Editore B per i fatti di causa e condannato l’Editore B in solido con l’Editore A al pagamento nei confronti dei Professori, (ii) disponendo il rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese. Per effetto di tale decisione della Suprema Corte, la responsabilità contrattuale dell’Editore A risultava accertata e dichiarata in modo definitivo e parimenti la condanna del medesimo al pagamento delle royalty a favore dei Professori. Dal canto suo, l’Editore B instaurava il giudizio di rinvio avanti la Corte di Appello di Milano onde conseguire dai Professori la restituzione delle somme che aveva loro corrisposto in esecuzione della sentenza d’appello, poi – come detto – travolta dalla Suprema Corte con conseguente venir meno del titolo che giustificasse la già avvenuta corresponsione. Nel contesto di tale giudizio di xxxxxx i Professori si costituivano, insistendo nella domanda di responsabilità extracontrattuale e/o di arricchimento senza causa già formulata nei confronti dell’Editore B in primo grado di giudizio; chiedevano altresì alla Corte d’Appello di accertare e dichiarare che l’Editore B, dopo aver corrisposto – in virtù della sua posizione di debitore solidale con l’Editore A – quanto statuito dalla sentenza di appello, aveva dolosamente o comunque in modo gravemente colposo omesso di esercitare il diritto di manleva che tale sentenza gli riconosceva nei confronti dell’Editore A (e che peraltro aveva una base contrattuale nell’accordo del 2004) e parimenti di agire nei confronti del medesimo Editore A ex art. 1203, comma 3 c.c. per il recupero, per xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx già pagata; con ciò intenzionalmente violando i propri oneri giuridici, i doveri di correttezza, diligenza e buona fede che regolano i rapporti obbligatori, pretendendo così di ribaltare in via esclusiva sui Professori il rischio dell’insolvenza dell’Editore A (rischio che già si era manifestato nel corso del giudizio di secondo grado, e come tale era noto a tutti incluso l’Editore B, e che risultava attuale essendo l’Editore A medio tempore fallito), con ogni conseguenza sul piano risarcitorio.
La sentenza n. 1941/2019 resa dalla Corte di Appello di Milano a definizione della fase di rinvio si presenta per molti tratti interessante e degna di nota, in particolare per le statuizioni ivi contenute in punto di: (a) possibile riproposizione in sede di rinvio della domanda giudiziale dichiarata assorbita in appello e non fatta oggetto di ricorso per Cassazione, (b) applicabilità del rimedio aquiliano in ipotesi di mancanza di un rapporto contrattuale diretto tra l’autore dell’opera e l’editore dell’opera stessa in caso di avvenuta cessione a quest’ultimo del contratto di edizione, (c) incomprimibilità del diritto dell’autore ad essere remunerato e risarcito per la pubblicazione della sua opera e inopponibilità all’autore di un diverso patto volto ad escludere il diritto riconosciuto dalla legge speciale sul diritto d’autore, (d) responsabilità dell’editore per violazione dell’obbligo di diligenza qualificata che è a lui richiesta quale operatore specialistico ed altamente qualificato nel settore dell’editoria, (e) concorso di responsabilità contrattuale e di responsabilità extracontrattuale avuto riguardo alla medesima fattispecie dannosa laddove si sia in presenza di una violazione di diritti assoluti come quello d’autore, (f) applicabilità dell’istituto della cd. responsabilità extracontrattuale da contratto, (g) equiparabilità della vendita in edicola alla vendita in libreria.
La sentenza n. 1941/2019 in commento ha innanzitutto chiarito che la proposizione sin dall’origine del contenzioso, da parte dei Professori, della domanda di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’Editore B “non pare, invero, revocabile in dubbio” attesa l’espressa statuizione di rigetto di tale domanda da parte del Tribunale. Non diversamente i Giudici di secondo grado avevano riconosciuto l’esistenza di tale domanda, che dichiaravano però assorbita dall’accoglimento della domanda basata sulla responsabilità contrattuale degli Editori A e B, considerati solidalmente obbligati ad “osservare la regolamentazione negoziale del compenso dovuto agli Autori contenuta nell’originario contratto” avendo entrambi ricoperto la qualifica di editori avuto riguardo alla pubblicazione oggetto di giudizio. Per i Giudici del rinvio siffatta domanda ben poteva, anzi doveva essere delibata in sede di rinvio “in ossequio ai principi costantemente affermati dalla Corte di legittimità”: con ciò facendo corretta applicazione del costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui le domande dichiarate assorbite in appello “sopravvivono e rivivono nel successivo giudizio di rinvio, se non risulta una diversa volontà della parte” posto che il ricorso per cassazione “deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, il che si verifica allorché vi sia soccombenza, con la conseguenza che esso deve essere considerato inammissibile allorché proposto dalla parte vittoriosa anche con riguardo alle questioni decise dalla sentenza impugnata perché ritenute assorbite” (Xxxx. 22095/2017, Cass. 4472/2016, Cass. 19848/2006) e che la domanda già formulata ma dichiarata assorbita poteva essere riproposta e quindi esaminata in sede di giudizio di rinvio poiché su di essa non si era formato alcun giudicato implicito (Cass. n. 27572/2018).
Con riguardo all’applicabilità del rimedio aquiliano al caso di specie, nella prospettiva dell’inesistenza di un rapporto contrattuale diretto che legasse i Professori all’Editore B, la sentenza
n. 1941/2019 opportunamente statuisce che l’art. 158, comma 1, L.A. delinea una responsabilità che corrisponde ad una specificazione dei principi generali della responsabilità ex artt. 2043 e ss. del Codice Civile e che “non appare revocabile in dubbio” il diritto dei Professori ad essere remunerati e risarciti per lo sfruttamento della loro opera creativa. Infatti nel caso di specie, i Professori avevano inizialmente stipulato con un editore un contratto di edizione mediante il quale avevano concesso a quest’ultimo i diritti esclusivi di pubblicazione e sfruttamento della loro opera e concordato il compenso (royalty) da corrispondersi da parte dell’editore. La cessione di tale Contratto Originario da parte dell’Editore A a favore di altro editore (l’Editore B), da cui è derivato il diritto di quest’ultimo di pubblicazione dell’opera, ha inequivocabilmente comportato la trasmissione all’Editore B dell’intero regolamento negoziale inclusa l’obbligazione di corresponsione della remunerazione ai Professori senza possibilità di sostenere (come invece ha fatto l’Editore B in corso di causa) il superamento del Contratto Originario al fine di escludere il diritto dei Professori alla remunerazione loro spettante e mai da loro rinunciata. Sul punto la sentenza n. 1941/2019 è stata lapidaria: “In virtù dell’originario contratto … gli Autori vantavano un diritto ad esser remunerati in ragione delle vendite, secondo percentuali che variavano a seconda delle tipologie di dette vendite … Mai potrebbe
ritenersi legittimamente comprimibile tale diritto attraverso uin negozio di cessione dell’originario contratto e qualunque diverso patto sarebbe inopponibile agli Autori, in quanto violativo delle norme che presiedono la materia in esame”.
Quanto, poi, all’elemento soggettivo della fattispecie aquiliana, la sentenza n. 1941/2019 è giunta agevolmente ad affermarne la sicura esistenza alla luce della condotta complessivamente tenuta dall’Editore B e connotata da plurimi profili di colpa, offrendo anche sotto questo aspetto interessanti spunti di riflessione. La sentenza rileva come l’Editore B: (I) avrebbe dovuto assicurarsi che le pretese dei Professori fossero state rispettate piuttosto che “obliterate in ragione di accordi inter alios acta”,
(II) ben consapevole delle conseguenze che potevano derivare dalla sua posizione di cessionario dei diritti di commercializzazione e sfruttamento anche economico dell’opera dei Professori, aveva negoziato con l’Editore A (cedente) una serie di manleve contrattuali, circostanza questa che a parere dei Giudici del rinvio “depone semmai in senso rafforzativo della consapevolezza della propria responsabilità per l’ipotesi che gli Autori dell’Opera non fossero stati adeguatamente remunerati per lo sfruttamento della medesima”, (III) “ha gestito l’intera operazione utilizzando il proprio nome ed il proprio marchio” riservandosi “la facoltà di determinare modalità e tempi della commercializzazione; di sospendere, riprendere, ovvero cessare definitivamente ed in qualunque momento la produzione e la distribuzione delle copie; di fissare liberamente il prezzo di copertina”, sostanzialmente comportandosi “a tutti gli effetti quale editore negando, purtuttavia, ogni vincolo contrattuale con gli Autori ed omettendo di verificare se gli stessi avessero trovato altrove un’adeguata forma di remunerazione. Neppure ha comunicato agli stessi l’entità delle vendite (dato che è stato accertato solo attraverso la CTU disposta in corso di causa)”. In sintesi, dunque, l’Editore B aveva conseguito enormi vantaggi economici con l’operazione editoriale posta in essere, facendo però in modo da (o quantomeno pretendendo di) “rimbalzare” sull’Editore A (il solo soggetto che aveva diretto legame contrattuale con i Professori) le conseguenze economiche connesse alla violazione dei diritti spettanti ai Professori. I Giudici del rinvio hanno con sicurezza rinvenuto in simili comportamenti l’elemento della colpa, peraltro “inescusabile proprio in ragione della qualità professionale del soggetto e della sua specifica e consolidata competenza nella materia editoriale”, con ciò richiamandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale che impone alle imprese culturali una diligenza “qualificata”.
La sentenza qui in commento è di particolare interesse anche nella parte in cui ha saputo rinvenire l’illiceità dal punto di vista extracontrattuale della condotta tenuta dall’Editore B per violazione dell’obbligo giuridico di operare secondo buona fede e correttezza, con tutte le conseguenze in tema di danno. E’ infatti ben noto il principio (ripetutamente sancito dalla Suprema Corte: ex multis Cass. 1012/2016 e Cass. 12310/1999 espressamente richiamate) secondo cui i soggetti del rapporto obbligatorio sono tenuti a comportarsi secondo buona fede e correttezza: si tratta di un vero e proprio obbligo giuridico che è distinto ed autonomo rispetto a quelli stabiliti contrattualmente ovvero dalla
legge, riconosciuto a livello costituzionale (art. 2 Costituzione) essendo “espressione di un generale principio di solidarietà sociale” che “impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra” e la cui violazione “costituisce inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato” (Cass. n. 13345/2006). I Giudici del rinvio hanno opportunamente sottolineato che sebbene tali principi siano “dettati in materia contrattuale, a maggior ragione devono ritenersi mutuabili in tema di illecito aquiliano, laddove occorre valutare le condotte e la loro idoneità produttiva di danno, allorché poste in essere in violazione del principio del neminem ledere”. Nel caso oggetto di giudizio i Giudici del rinvio hanno agevolmente individuato le plurime violazioni di tali obblighi giuridici di cui si è reso responsabile l’Editore B, il quale: (1) in primis ha preteso di schermarsi dietro il contratto concluso con l’Editore A, che non a caso ha infarcito di una serie di clausole di manleva a carico dell’Editore A per essere da questo risarcito nel caso (immaginabile e difatti poi verificatosi) in cui i Professori avessero avanzato (come era prevedibile che facessero) richieste economiche in virtù del loro diritto d’autore a fronte della pubblicazione della loro opera; (2) ha altresì omesso – nonostante fosse un operatore esperto del settore dell’editoria – di accertare che i Professori venissero correttamente remunerati dall’Editore A, e ciò chiedendo a l’Editore A tutte le opportune rassicurazioni ed evidenze; (3) ha opportunisticamente evitato e financo negato ogni rapporto diretto con i Professori, sia al momento della contrattazione con l’Editore A, sia nella fase di pubblicazione dell’opera e successivamente a questa, rimettendo all’Editore A la gestione delle censure e delle richieste economiche avanzate dai Professori; (4) nella sua posizione di debitore solidale con l’Editore A per il pagamento delle royalty a favore dei Professori, quale derivante dalla sentenza d’appello di condanna, l’Editore B aveva omesso di esercitare prontamente nei confronti dell’Editore A il diritto di manleva giudiziale sancito da tale sentenza e parimenti il diritto contrattuale di manleva onde ottenere la restituzione di quanto pagato ai Professori, il tutto nonostante conoscesse appieno le difficoltà economiche che interessavano l’Editore A (relativa evidenza era agli atti del giudizio di xxxxxxx); (5) ha infine preteso di far ricadere unicamente sui Professori lo stato di insolvenza dell’Editore A, il cui fallimento è intervenuto nel corso del giudizio di legittimità, e ciò ha fatto formulando in sede di rinvio la domanda restitutoria ex art. 389 c.p.c. (giustamente rigettata) onde conseguire dai Professori la restituzione di quanto agli stessi aveva loro pagato in esecuzione della sentenza di appello, così arrecando un palese e grave pregiudizio a questi ultimi, i quali non avrebbero potuto fare altro se non tentare di recuperare il dovuto dall’Editore A senza tuttavia alcuna possibilità di soddisfazione del proprio credito essendo tale Editore ormai fallito. In particolare sotto quest’ultimo profilo la sentenza n. 1941/2019 ha opportunamente statuito che “Il pregiudizio dagli Autori sofferto a causa dell’intervenuto fallimento
… non appare revocabile in dubbio, poiché essi hanno, di fatto, perso la loro tutela contrattuale in ragione dell’insolvenza del loro debitore restando, di conseguenza, sottoposti all’azione di ripetizione avanzata [dall’Editore B] in virtù del titolo travolto dalla pronuncia di legittimità”.
Sussistevano allora i presupposti ex lege previsti per l’accoglimento della domanda dei Professori fondata sulla responsabilità extracontrattuale dell’Editore B: la colpa, il pregiudizio economico e il nesso eziologico tra condotta e danno. La sentenza n. 1941/2019 ha così dichiarato la responsabilità extracontrattuale dell’Editore B condannandolo al risarcimento dei danni nei confronti dei Professori.
Ma la sentenza n. 1941/2019 è andata oltre, affermando esplicitamente la sicura configurabilità del concorso di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale nella causazione del danno anche quando si verta in ipotesi di violazione di diritti assoluti (Cass. n. 16654/2017 e Cass. n. 3021/2014), tra i quali si annoverano quelli sanciti della L.D.A..
Nel vagliare la domanda di responsabilità extracontrattuale dell’Editore B i Giudici del rinvio hanno peraltro dimostrato di cogliere appieno le difese ed argomentazioni dei Professori volte a sostenere che tale responsabilità sussisteva anche sotto il profilo della cd. responsabilità extracontrattuale da contratto. Si tratta di fattispecie di responsabilità del terzo estraneo al rapporto contrattuale rispetto al danno dal medesimo cagionato in collaborazione/compartecipazione con il contraente inadempiente a scapito dell’altro contraente. Essa è il frutto della pluridecennale elaborazione giurisprudenziale (ex multis: Cass. n. 108/1999, Cass. n. 488/1985, Cass. n. 6160/1983, Cass. n. 2720/1056) che ha portato a qualificare illeciti extracontrattuali taluni fatti derivanti dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale: il terzo non contraente risponde in via aquiliana per concorso nell’inadempimento del contraente debitore nei confronti del contraente creditore; da un unico evento dannoso deriva la solidarietà dell’obbligazione risarcitoria, pur nella diversità dei titoli di responsabilità. A tale figura di responsabilità vengono generalmente ricondotte “le ipotesi di vera e propria induzione materiale del terzo diretta a provocare l’inadempimento del debitore, quanto le ipotesi nelle quali l’attività giuridica del terzo sia necessaria per aversi l’inadempimento: nel primo caso si ha l’illecito tipizzato come induzione all’inadempimento; nel secondo caso l’illecito tipizzato come responsabilità extracontrattuale da contratto” (X. Xxxxxxxx, L’illecito, in Trattato della responsabilità civile diretto da X. Xxxxxxxx, II ed., Xxxxxxx, 2010, pag. 1000). Gli esempi offerti dalla casistica sono numerosissimi: dal concorso nell’inadempimento alla doppia vendita immobiliare, dal concorso negli illeciti di concorrenza sleale all’illecita interferenza di terzi nell’attività contrattuale e si aggiungono a quelli tradizionalmente considerati (ad esempio: concorso della responsabilità contrattuale del vettore con la responsabilità aquiliana del terzo che insieme abbiano cagionato lesioni al trasportato). Nel caso di specie l’Editore B, soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale tra i Professori (contraente creditore) e l’Editore A (contraente debitore), aveva con la sua condotta illecita procurato un danno gravissimo ai Professori, avendo in particolare agito in palese, efficiente e determinante collaborazione con l’Editore A e cioè il soggetto a tutti gli effetti contrante ed al quale era formalmente riferibile la violazione degli obblighi contrattuali (i.e. mancato pagamento delle royalty previste contrattualmente) nei confronti dei Professori.
Da ultimo, la sentenza qui in commento è degna di nota anche per la statuizione resa in punto di liquidazione del danno. I Giudici del rinvio hanno ritenuto che le somme erogate a titolo di royalty a seguito della esecuzione del decisum della Corte d’Appello “siano congrue ed interamente satisfattive del pregiudizio subito dai Professori”, con ciò riferendosi al compenso che era risultato dovuto ai Professori in applicazione della percentuale di royalty che il Contratto Originario aveva previsto per la vendita dell’opera letteraria in libreria. Così facendo i Giudici del rinvio hanno condiviso l’operato dei Giudici di appello, i quali avevano opportunamente chiarito che la vendita in edicola dell’opera stessa in abbinamento con una rivista settimanale (modalità di vendita non contemplata dal Contratto Originario) fosse a tutti gli effetti equiparabile alla vendita in libreria (modalità di vendita contemplata dal Contratto Originario) essendo, al pari di quest’ultima, una forma di distribuzione di un libro attraverso una organizzazione commerciale distinta dall’editore e dietro pagamento immediato di un prezzo, rilevando peraltro che all’epoca del Contratto Originario (1987) non si era ancora sviluppato (neppure era immaginabile) il fenomeno della vendita di libri tramite canali diversi dalle librerie ovvero presso le edicole, soprattutto in abbinamento a settimanali e quotidiani (cd. ‘panino’). L’evoluzione dei tempi, della tecnologia e dello stesso settore dell’editoria ha portato ad individuare forme alternative e forse anche più attraenti, rispetto all’ordinaria vendita diretta o in libreria, che consentissero di raggiungere un pubblico più vasto e, peraltro, di incrementare anche le vendite dei quotidiani/settimanali. Era peraltro da escludere che i Professori avessero rinunciato (anche solo in parte) a percepire le royalty proprio in relazione a vendite che, effettuate tramite un canale distributivo più diffuso e più a contatto con il pubblico, si potevano facilmente presumere molto maggiori rispetto a quelle effettuate per via diretta e/o solo in libreria e destinate ad un pubblico più ristretto.
Pavia e Ansaldo – Dipartimento Proprietà Industriale e Intellettuale
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
(Counsel)