GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO DIPARTIMENTO RISORSE SERVIZIO GARE E CONTRATTI
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO DIPARTIMENTO RISORSE SERVIZIO GARE E CONTRATTI
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
C.I.G.: 8872914045
DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Regione Abruzzo - Servizio Gare e Contratti, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il “Servizio di assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa”, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei suoi allegati. Quest’ultimo è stato approvato con Determinazione a contrarre nr. 183 del 16/08/2021 con la quale è stato stabilito di indire la gara di che trattasi mediante procedura aperta da aggiudicare utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 e 60 e 95, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.(nel prosieguo, Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Abruzzo (NUTS ITF1). Il codice CIG associato alla procedura di che trattasi è 8872914045.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente del Servizio Gare e Contratti.
Il Responsabile del procedimento di gara è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile dell’Ufficio Appalti Opere Pubbliche.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile dell’Ufficio Gestione Contratti.
DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati:
- All.A - Capitolato Speciale d’Appalto comprensivo dei seguenti allegati:
o A.1 - Stima dell’importo annuale del servizio;
o A.2 - Prospetto economico;
o A.3. - Accordo Trattamento dati personali (schema);
o A.4 - Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018;
- All.B - Bando di gara trasmesso alla G.U.U.E.;
- AIl.C –Presente disciplinare comprensivo dei seguenti allegati;
o C.1 - Domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative/ schema offerta economica;
o C.2 - Dichiarazioni da prestare in caso di avvalimento;
o C.3 - Modello DGUE;
o C.4 - Manuale operativo gara telematica;
o C-5 - Patto d'Integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n.703 del 27.08.2015;
La documentazione di gara è disponibile sui siti internet della Regione Abruzzo nella sezione bandi di gara e contratti all'indirizzo web xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxxx , e sul link della piattaforma telematica per lo svolgimento delle gare d'appalto xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx .
CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare o direttamente sulla piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx nell'apposita sezione "richiesta chiarimenti" o inoltrando una pec all'indirizzo
xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx nella sezione riservata al presente bando di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
COMUNICAZIONI
Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione sulla piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx per presentare l'offerta e nella domanda di partecipazione, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, che sarà utilizzato ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo “chiarimenti” del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L'appalto non è suddivisibile in lotti in considerazione dell’unicità e indivisibilità del servizio richiesto oltre all’opportunità e maggiore efficienza di una direzione unitaria nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto che riguarderanno la gestione dell’intero portafoglio assicurativo della Stazione Appaltante.
L’importo stimato per l’esecuzione dei servizi oggetto d’affidamento, riportato nella tabella sottostante, riferito alla durata contrattuale quinquennale, è pari a € 258.756,42 IVA esente ai sensi dell’art. 10, punto 9) del Decreto del Presidente della Repubblica del 26.10.1972, n. 633, corrispondenti ad € 51.751,28 annui.
Descrizione servizio | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo annuale del servizio (IVA esente) | Importo del servizio per una durata contrattuale pari a 5 anni (IVA esente) |
Servizio di assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa | 66518100-5 | P | € 51.751,28 | € 258.756,42 |
Tali importi sono stati calcolati sulla base dell’attuale quadro assicurativo della Giunta Regionale d’Abruzzo a cui sono applicate le provvigioni attuali del 4%, relativamente al premio imponibile versato dalla Giunta Regionale alla compagnia assicuratrice del ramo RCA/ARD e del 9%
relativamente ai premi imponibili versati dalla Giunta Regionale alle compagnie assicuratrici dei restanti rami di assicurazione. Dette provvigioni percentuali saranno oggetto di ribasso da parte degli operatori economici concorrenti in sede di offerta economica.
Le polizze assicurative attualmente in essere alla Giunta Regionale d’Abruzzo nonchè il calcolo delle provvigioni annuali relativamente ad ognuna di esse sono dettagliatamente indicati nell’Allegato A.1 - Stima dell’importo annuale del servizio - al C.S.A..
Poiché la procedura di gara ha ad oggetto un servizio di natura prettamente intellettuale, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato, pertanto gli oneri di sicurezza sono pari a zero.
È comunque onere di ciascun Concorrente elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
L’appalto è prestato in forma gratuita nei confronti dell’Amministrazione regionale che, pertanto, non dovrà sostenere alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o qualsiasi altra voce di spesa, in quanto gli importi a compenso delle attività prestate dal Broker saranno decurtati direttamente dai premi dovuti e versati alle Compagnie Assicuratrici in ragione delle polizze sottoscritte dall’Amministrazione regionale. Sono invece a carico della S.A. le somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui al Prospetto Economico costituente l’Allegato
A.2 al C.S.A., costituite dal contributo da versare all’ANAC, dall’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del Codice e dalle spese relative alla pubblicità della gara, queste ultime da rimborsare a cura dell’aggiudicatario.
DURATA DEL CONTRATTO
L’affidamento avrà una durata massima di complessivi 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.
L’Amministrazione si riserva di dare avvio all’esecuzione del Contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice degli appalti Dlg 50/2016 e ss.mm.ii. e, in ossequio a quanto previsto all’art.8, c.1, lett. a) della L.120/2020 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
OPZIONI E RINNOVI
Non sono previsti rinnovi. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Il contratto stipulato potrà subire delle variazioni, non sostanziali, senza procedere all’indizione di una nuova gara, nei casi previsti all’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, riferito alla durata contrattuale quinquennale del servizio, comprensivo di sei mesi di proroga tecnica, è pari a € 284.632,06 IVA esente ai sensi dell’art. 10, punto 9) del Decreto del Presidente della Repubblica del 26.10.1972, n. 633.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DIPARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste che non partecipano alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per I’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui aIl'art. 45, comma 2Iett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto) l'aggregazione di imprese di rete partecipa per mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara e dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), I'aggregazione di imprese di rete partecipa per mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara e dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovverosia sprovvista di organo comune, oppure se I'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cft. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere
di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità, aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandante sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui:
- all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
- al D.Lgs n.209 del 2005 e ss.mm.ii (Codice delle assicurazioni private).
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Requisiti di idoneità professionale
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
2. Iscrizione, in qualità di mediatore di assicurazione, al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’art.109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 209/2005.
La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione e deve essere dimostrato mediante la presentazione della relativa certificazione ai fini delle verifiche di legge. Gli Operatori Economici aventi sede legale in un altro Stato dell’UE possono dimostrare il possesso del requisito nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 116, comma 2 del D. Lgs. 209/2005.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha previsto i seguenti requisiti di capacità economico e finanziaria al fine di selezionare Operatori Economici dotati di una solidità finanziaria idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di servizio, in considerazione della rilevanza dell’ambito dell’Appalto:
a) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili (2020/2019/2018) un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto “INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA” non inferiore al doppio del valore annuale stimato del servizio oggetto d’appalto pari a € 103.502,57. Il fatturato minimo richiesto deve essere specifico, ovvero riferito al solo ammontare delle provvigioni.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice. Ai sensi dell’ art. 86, comma 4, del Codice, l ’ Operatore Economico che, per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l’importo richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di dimostrare l’affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte alle obbligazioni derivanti dall’aggiudicazione. Il possesso di tale capacità economica risponde all’esigenza di selezionare operatori economici qualificati e dotati di sufficienti esperienze e capacità organizzative per gestire i servizi assicurativi regionali sia in ragione del valore dei premi assicurativi delle polizze in essere sia per la complessità del servizio da gestire, della sua peculiarità e dell’elevata professionalità richiesta all’aggiudicatario.
b) Essere in possesso, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e dei Regolamenti IVASS, di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali con un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.
Requisiti di Capacità tecnica e professionale
c) Aver svolto, nell’ultimo triennio 2020-2019-2018, almeno n.5 (cinque) “Servizi di assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa” di cui almeno n.2 (due) in favore di enti pubblici, il cui importo, complessivamente e riferito al solo ammontare delle provvigioni, è pari al doppio del valore stimato del presente appalto ( 569.264,12 euro). In merito al presente requisito, il concorrente dovrà indicare i soggetti con i quali ha stipulato contratti per servizi di assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa con specifica indicazione di:
data di sottoscrizione del contratto e durata;
indicazione delle PP.AA e/o dei soggetti Privati;
oggetto del contratto e importo.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante la trasmissione in originale o copia dichiarata conforme all’originale
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per l’attività specifica dei servizi di assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa in corso di validità.
La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di valido certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 da trasmettere in copia conforme all’originale in proprio possesso ai sensi del DP.R. 445/2000 come vigente. Sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Sono ammessi altresì altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere la certificazione richiesta entro i termini di scadenza del bando per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.
INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIEI
I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito d’idoneità professionale relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o, commerciali dello Stato di residenza deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito d’idoneità professionale relativo all’iscrizione in qualità di mediatore di assicurazione nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 e ss. del D.Lgs. 7.9.2005
n. 209 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità tecnica e professionale costituito dal possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo ai “Servizi di assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa” svolti nell’ultimo triennio deve essere soddisfatto, in caso di R.T.I./consorzi/rete/GEIE costituiti o costituendi, dall’insieme delle imprese raggruppate o raggruppande, riunite o riunende, consorziate o consorziande; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla capofila.
Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al possesso, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e dei Regolamenti IVASS, di una polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto “INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA”, deve essere soddisfatto, in caso di R.T.I./consorzi/rete/GEIE costituiti o costituendi, dall’insieme delle imprese raggruppate o raggruppande, riunite o riunende, consorziate o consorziande; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla capofila.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di idoneità (iscrizione alla C.C.I.A.A. e al R.U.I.) nochè il requisito di capacità tecnica e professionale costituito dal possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al possesso, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e dei Regolamenti IVASS, di una polizza assicurativa di responsabilità civile, indicati in precedenza, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo ai “Servizi di assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa” svolti nell’ultimo triennio e di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto “INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA” deve essere soddisfatto:
a. per i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dai singoli consorziati (art. 47, c.2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, I'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito I'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso I'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica I'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per I'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, Ia mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, nell'apposita sezione del DGUE, le parti del servizio che intende subappaltare. Ai sensi dell’art.49 c.1, lett. A) della L. nr.108 del 29/07/2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Restano ferme le restanti disposizioni inerenti il subappalto contenute all’art.105 del codice dei contratti.
GARANZIA PROVVISORIA
L'offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 5.692,64 salvo quanto previsto all'art.93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, autorizzato a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre Ia mancata sottoscrizione del contratto, dopo I'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, fra I'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo testando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (presso BANCA BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601000000040300);
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx /compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx / compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie- finanziane /
- http:/ /xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/ Intermediari-non-abilitati.pdf
-xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il Regolamento con cui si adattano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli art. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
4) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice
civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 28/12/2000, n.445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1 , lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, deI d.Igs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta digitalmente con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (att. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, colonna 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, Iett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45, comma 2, Iett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di 20,00 euro previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12. 2018 pubblicata nella GURI del 6 marzo 2019 n. 55 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”. L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura di gara con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:
- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il partecipante deve allegare, sia nel caso di pagamento on line sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta
di pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’X.X.XX., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere presentata attraverso la piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx secondo le modalità riportate nel MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA costituente allegato al presente disciplinare. Ogni offerta dovrà comporsi di nr. 3 buste telematiche obbligatorie contenenti ciascuna:
- "A" la Documentazione amministrativa:
- "B" I'Offerta tecnica:
- "C" l'Offerta economica.
Tutti i file da inserire nelle 3 buste telematiche dovranno essere sottoscritti digitalmente. L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere redatta e marcata con marca temporale entro le ore e il giorno previsto per la scadenza e dovrà essere trasmessa successivamente alla valutazione dell’offerta tecnica, secondo le modalità indicate nel Manuale operativo gara telematica. Oltre tale data e orario l'operatore economico non potrà più avere accesso alla piattaforma telematica per la presentazione dell'offerta, fatto salvo il successivo inserimento dell'offerta economica marcata temporalmente. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni aggiuntive potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del d.p.r. 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, Ia documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera esteso in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art.83, comma 9 del Codice.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolate, Ia mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina I'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regoIarizzate Ie dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti dichiarazioni presentati.
CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A'' DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta telematica "A" contiene i file firmati digitalmente costituenti la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2Iett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contatto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se I'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. La sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione spetta ai legali rappresentanti dell'operatore economico o ai procuratori. In tal caso va allegata copia dichiara conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. della relativa procura.
Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma telematica xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx nella sezione dedicata alla gara secondo quanto di seguito indicato.
Parte I- Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Parte II - Informazioni sull'operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria allega:
1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale I'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.
Parte III - Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal presente disciplinare.
Parte IV - Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione del bando compilando quanto segue:
a) dichiarazione del possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al presente disciplinare;
b) dichiarazione del possesso del requisito relativo alla capacità economia, finanziaria, professionale e tecnica di cui al presente disciplinare;
Parte V - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se I'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5,lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente a tutti i soggetti di cui al c.3 del medesimo articolo;
2. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al D.Lgs. n.209 del 2005 e ss.mm.ii (Codice delle assicurazioni private);
3. Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. Dichiara che presso l’operatore economico non ricorrono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;
5. (In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list) Dichiara di possedere l’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) (oppure) di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
6. (per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative) Dichiara di essere iscritto presso l’Albo delle Società Cooperative;
7. Dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa previsti dal bando;
8. Dichiara che l’offerta presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
9. Accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto;
10. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara;
11. Accetta il patto di integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 703 del 27.08.2015 e allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) che debitamente sottoscritto sarà caricato sulla piattaforma insieme alla documentazione amministrativa;
12. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo approvato con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018 allegato alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
13. Dichiara di impegnarsi, ove non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
14. Dichiara di autorizzare o meno, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato;
15. Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte della Giunta Regionale d’Abruzzo;
16. Dichiara, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
17. Dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice al seguente indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ;
18. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n.267) Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare .... rilasciati dal Tribunale di ……. nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942. n. 267;
19. Presenta la dichiarazione estesa d’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
20. Dichiara la conformità agli standard sociali minimi;
21. Accetta il trattamento dei dati personali sottoscrivendo il modello “Informativa Privacy”.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dalla S.A. e allegati al presente disciplinare, debitamente compilati e sottoscritti digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
• PASSOE di cui all'art.2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
• documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fidejussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
• documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo. Il concorrente deve trasmettere I'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'offerta economica in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono apporre la marca da bollo, debitamente annullata con l'indicazione del CIG, direttamente sul modello di presentazione dell’offerta economica. In questo caso il concorrente dovrà presentare una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di aver apposto la marca da bollo sul modello dell’offerta economica. In alternativa, il concorrente può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In quest’ultimo caso l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e ss.mm.ii., rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara. L’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/x00/xxxxxxxxx00. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo deve essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.
• (nel caso di sottoscrizione dell’offerta da parte di un procuratore) originale o copia conforme della procura;
• Capitolato Speciale d’Appalto comprensivo di allegati sottoscritto digitalmente per accettazione;
• "Patto di integrità" allegato al presente disciplinare, disponibile e scaricabile al link xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-x-000-xxx-00000000, sottoscritto digitalmente, in segno di accettazione;
• Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia dichiarazione conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
• (eventuale, in caso sia stata dichiarata la sussistenza di una situazione di controllo ex articolo 2359 c.c.) idonea documentazione atta a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Nei casi in cui la Stazione Appaltante accerti, sulla base
di univoci elementi, che le offerte dei concorrenti sono imputabili ad un unico centro decisionale provvederà all’esclusione dei concorrenti stessi dalla procedura.
• Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati. Le dichiarazioni elencate di seguito sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità precedentemente descritte.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazioni in merito:
- alI'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- all'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti consorziate;
- ai sensi dell'art. 48, co.4 del Codice, alle parti del servizio/fornitura, ovvero alla percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.Igs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del d.lgs.82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune ovvero se I'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante I'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.Igs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'att.25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria- con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avete la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs.82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B'' _ OFFERTA TECNICA
La busta telematica “B" - Offerta tecnica, contiene, a pena di esclusione, i file firmati digitalmente costituenti l’offerta tecnica.
L’offerta tecnica dovrà essere redatta secondo lo schema di seguito riportato, comprensivo della descrizione dei contenuti che deve avere ciascun paragrafo:
1) Metodologia di assistenza, consulenza e collaborazione proposta a supporto della Giunta Regionale d’Abruzzo in materia di assicurazioni e durante le fasi di affidamento dei servizi assicurativi e nella predisposizione e redazione della documentazione tecnica di Gara.
Il concorrente dovrà descrivere le metodologie proposte per:
- il controllo e la gestione dei contratti assicurativi (monitoraggio periodico e sistemi di alert con particolare riferimento agli adempimenti tecnico/formali ed ai termini di pagamento, regolazione, rimborso);
- lo svolgimento delle attività di assistenza, consulenza e collaborazione durante le fasi di affidamento dei servizi assicurativi e nella predisposizione e redazione della documentazione tecnica di Gara.
Ancora, il concorrente dovrà riportare le tempistiche proposte per l’attivazione delle varie attività di consulenza e, in particolare, per l’attivazione di quelle finalizzate all’indizione delle nuove procedure di gara.
2) Metodologie per la gestione dei sinistri attivi e passivi, entro ed oltre franchigia
Il concorrente dovrà descrivere le metodologie proposte per il controllo e gestione dei sinistri attivi e passivi, nonchè le modalità operative di gestione con esplicitazione delle fasi in cui si sviluppa la gestione, modalità di assistenza/supporto all’Ente e/o agli Assicurati dopo la denuncia alla Compagnia assicuratrice e fino alla definizione del sinistro, compresa l’attività di assistenza alla definizione, valutazione e liquidazione dei danni.
3) Metodologie per l’identificazione, analisi e valutazione dei rischi
Il concorrente dovrà descrivere la metodologia proposta per lo svolgimento dell’analisi del rischio in base ai seguenti ambiti di attività:
- individuazione, analisi e valutazione dei rischi effettivi e/o potenziali a contenuto patrimoniale cui la Giunta Regionale d’Abruzzo è esposta in relazione alle attività, istituzionali e non, svolte;
- verifica dell’adeguatezza, in termini tecnici e giuridici, delle polizze esistenti rispetto ai rischi censiti, con individuazione di eventuali ulteriori coperture utili e/o necessarie;
- individuazione degli accorgimenti tecnici che possono ridurre l’incidenza del rischio e i costi assicurativi.
4) Tempistiche per la redazione del Risk Assessment
Il concorrente dovrà indicare la tempistica necessaria alla redazione del Risk Assessment.
5) Caratteristiche della reportistica sull'andamento dei sinistri
Il concorrente dovrà descrivere le caratteristiche della reportistica proposta sull’andamento dei sinistri indicando altresì la frequenza annuale con cui la stessa sarà trasmessa alla Stazione Appaltante.
6) Sistema informativo per la gestione dei contratti e il monitoraggio dei sinistri
Il concorrente dovrà descrivere i contenuti, le caratteristiche, le prestazioni, il funzionamento e le modalità di accesso del sistema informativo da utilizzare per la gestione dei contratti e il monitoraggio dei sinistri.
7) Organizzazione del team di lavoro (profili professionali, matrice ruoli/responsabilità, etc.)
il concorrente dovrà fornire una descrizione dettagliata:
- dell’articolazione della struttura organizzativa che intende dedicare all’esecuzione ed alla gestione delle attività oggetto dell’appalto (fornendo, in caso di partecipazione in forma non individuale, l’indicazione delle aree di competenza delle singole aziende);
- della matrice ruoli/responsabilità, con indicazione:
del numero delle risorse che intende impiegare per l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto dell’appalto;
delle esperienze/competenze professionali delle risorse impiegate;
dei relativi ruoli e delle responsabilità nell’organigramma del team di lavoro;
del numero di ore settimanali che ciascuna delle risorse dedicherà al servizio.
dell’organizzazione dei processi attinenti al servizio, dei flussi informativi interni alla struttura e tra il concorrente e la Giunta Regionale d’Abruzzo in relazione alla struttura organizzativa proposta e alla matrice ruoli/responsabilità descritta.
8) Anni di esperienza del Responsabile del Servizio
Il concorrente dovrà allegare il Curriculum Vitae del Responsabile del Servizio recante l’indicazione degli anni di esperienza pregressa nel settore assicurativo.
9) Offerta di servizi migliorativi e aggiuntivi rispetto a quelli minimi descritti nel CSA
Il concorrente dovrà descrivere i servizi aggiuntivi offerti, diversi da quelli previsti dal Capitolato Tecnico, attivabili su richiesta della Giunta Regionale d’Abruzzo senza costi aggiuntivi per lo stesso.
10) Trasferimento del know-how e formazione del personale
Il concorrente dovrà indicare il numero di “Sessioni di aggiornamento” che prevede di effettuare per ciascuna annualità di contratto.
L’Offerta tecnica dovrà essere costituita da massimo 30 facciate singole (15 fogli) dattiloscritte utilizzando il carattere “calibri”, dimensione 11 punti, interlinea singola, in formato A4 comprensive di eventuali tavole e grafici, descrittivo dei contenuti e delle modalità di realizzazione delle attività previste nel servizio. Dal computo sono esclusi i curricula.
L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
L’offerta tecnica non deve contenere indicazioni di carattere economico a pena di esclusione dalla gara.
Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate in precedenza per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C”- OFFERTA ECONOMICA
La busta telematica “C" - Offerta economica - contiene, a pena di esclusione, il file firmato digitalmente e marcato temporalmente, costituente l’offerta economica, predisposta
preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
a) indicazione, in cifre e in lettere, delle provvigioni percentuali offerte dal concorrente. In caso di discordanza tra provvigioni percentuali espresse in cifre e quelle indicate in lettere, sarà considerata valida l’offerta più favorevole per l’Amministrazione.
Le provvigioni offerte, a pena di esclusione dalla gara, non dovranno superare le provvigioni poste a base d’asta, pari al 4% per il ramo RCA/ARD e al 9% per i restanti rami di assicurazione. L’offerta potrà prevedere fino a un massimo di due cifre decimali. Eventuali ulteriori cifre decimali non saranno prese in considerazione.
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, così come previsto dall’art. 95 comma 10 del Codice, non occorre indicare nell'offerta i costi della manodopera né gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I costi della sicurezza interferenziali sono pari a euro 0 (zero).
La provvigione offerta sarà applicata ai premi assicurativi imponibili previsti da contratti conclusi successivamente alla conclusione del presente affidamento a seguito di procedura di gara, grazie al supporto dell’Operatore Economico aggiudicatario.
Le provvigioni offerte sono uniche, indivisibile e non saranno modificabili per l’intera durata del contratto, incluso l’eventuale periodo di proroga tecnica.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta tecnica.
In relazione ai contratti assicurativi in essere alla data di inizio dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente affidamento (cfr. tabella di cui all’Allegato A al Capitolato tecnico) in cui sia presente la clausola broker e fino alla loro scadenza, continueranno ad applicarsi le provvigioni del 4% per il ramo RCA/ARD e del 9% per i restanti rami di assicurazione sui premi imponibili pagati.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio totale dell’offerta sarà costituito dalla somma del punteggio economico e di quello tecnico ottenuto:
P offerta = P valutazione tecnica + P valutazione economica
Punteggio attribuibile alla valutazione dell’offerta tecnica
Gli 80 punti relativi all’offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice, all’uopo nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sulla base dei parametri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE | Punteggio massimo attribuibile | Metodo di determinazione del punteggio | |
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI | Metodologia di assistenza, consulenza e collaborazione proposta a supporto della Giunta Regionale d’Abruzzo in materia di assicurazioni e durante le fasi di affidamento dei servizi assicurativi e nella predisposizione e redazione della documentazione tecnica di Gara. Ai fini della valutazione, saranno considerate: - la concretezza, l’esaustività e la contestualizzazione della proposta per garantire lo svolgimento delle attività previste nel CSA; - le tempistiche proposte per l’attivazione delle varie attività di consulenza e, in particolare, per l’attivazione di quelle finalizzate all’indizione delle nuove procedure di gara. | 10 | Qualitativo |
Metodologie per la gestione dei sinistri attivi e passivi, entro ed oltre franchigia. Ai fini della valutazione, saranno considerate la concretezza, l’esaustività e l’adeguatezza della proposta per garantire lo svolgimento delle attività previste nel CSA, la definizione tempestiva delle pratiche e il costante monitoraggio sull'andamento dei sinistri. | 15 | Qualitativo | |
Metodologie per l’identificazione, analisi e valutazione dei rischi. Ai fini della valutazione, saranno considerate la concretezza, l’esaustività e la contestualizzazione della proposta per garantire lo svolgimento delle attività previste nel CSA nonchè l’adeguatezza degli strumenti proposti per la mitigazione dei rischi e il conseguente abbattimento dei costi assicurativi. | 10 | Qualitativo | |
Tempistiche per la redazione del Risk Assessment. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - per tempistiche inferiori ai 30 giorni dal conferimento dell'incarico: 4 punti; - per tempistiche superiori ai 30 giorni ma | 4 | Quantitativo |
inferiori ai 40 giorni dal conferimento dell'incarico: 2,5 punti; - per tempistiche superiori ai 40 giorni ma inferiori ai 60 giorni dal conferimento dell'incarico: 1 punto. | |||
Caratteristiche della reportistica sull'andamento dei sinistri. Ai fini della valutazione, saranno considerate la concretezza e l ’ esaustività della proposta per garantire lo svolgimento delle attività previste nel CSA e la possibilità di riutilizzo da parte dell'Amministrazione. | 5 | Qualitativo | |
Sistema informativo per la gestione dei contratti e il monitoraggio dei sinistri. Ai fini della valutazione, saranno considerate l’esaustività e la concretezza della proposta per garantire lo svolgimento delle attività previste nel CSA, relativamente alle modalità di archiviazione, elaborazione e condivisione dei dati. | 8 | Qualitativo | |
STRUTTURA ORGANIZZATIVA | Organizzazione del team di lavoro (profili professionali, matrice ruoli/responsabilità, etc.). Ai fini della valutazione, saranno considerate l'adeguatezza ed esaustività delle soluzioni proposte per massimizzare l'efficacia ed efficienza del gruppo di lavoro al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio nonché l’adeguatezza e la coerenza dei profili professionali proposti per il Team dedicato al servizio (ad esclusione del Responsabile del Servizio), rispetto alla struttura organizzativa dedicata al servizio stesso ed alla matrice ruoli/responsabilità. | 7 | Qualitativo |
Anni di esperienza del Responsabile del Servizio Saranno attribuiti i punteggi di seguito indicati sulla base dell’esperienza pregressa nel settore assicurativo posseduta dal Responsabile del Servizio indicato in sede di gara dall’appaltatore: - nessuna esperienza pregressa o inferiore ai 3 anni: 0 punti - esperienza pregressa maggiore o uguale | 6 | Quantitativo |
ai 3 anni e minore di 6 anni: 2 punti; - esperienza pregressa maggiore o uguale ai 6 anni e minore di 10 anni: 4 punti; - esperienza pregressa maggiore o uguale di 10 anni: 6 punti; | |||
QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO | Offerta di servizi migliorativi e aggiuntivi rispetto a quelli minimi descritti nel CSA. L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base dell’utilità e praticabilità dei servizi aggiuntivi offerti rispetto a quelli previsti dal CSA. | 7 | Qualitativo |
Trasferimento del know-how e formazione del personale. Il Concorrente si impegna a fornire una formazione periodica presso la sede dell'Amministrazione Regionale o in modalità online, su tematiche di volta in volta concordate (ad es. Aggiornamenti normativi in materia assicurativa, di privacy e riservatezza dei dati personali, utilizzo dei sistemi informativi di gestione dei dati). Il punteggio sarà attribuito in questo modo: L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base del numero delle “Sessioni di aggiornamento” proposte, secondo quanto di seguito indicato: - una sessione annua (0 punti); - due sessioni annue (4 punti); - tre sessioni annue (6 punti). - quattro sessioni annue (8 punti). | 8 | Quantitativo |
Con riguardo ai punteggi indicati nella tabella sopra riportata, si precisa che nell’ultima colonna “Metodo di determinazione del punteggio” gli stessi sono distinti in:
“Parametri Quantitativi” vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
“Parametri Qualitativi” per i quali i punteggi saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi forniti all’interno dell’offerta tecnica.
La valutazione dei parametri di natura qualitativa, sarà eseguita secondo la seguente griglia di giudizi:
eccellente | 1,00 | Offerta in grado di soddisfare pienamente e completamente le aspettative del committente in relazione alle prestazioni richieste |
buono | 0,80 | Offerta avente caratteristiche ampiamente idonee a garantire un livello più che soddisfacente delle prestazioni richieste |
sufficiente | 0,60 | Offerta presentante caratteristiche tali da garantire il livello minimo delle prestazioni richieste |
insufficiente | 0,40 | Offerta presentante carenze che possono compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni richieste |
scarso | 0,20 | Offerta gravemente insufficiente al corretto espletamento delle prestazioni richieste |
Non valutabile | 0,00 | Offerta assolutamente inidonea all’espletamento delle prestazioni richieste |
Ogni commissario, per ciascun parametro qualitativo, dovrà esprime la propria valutazione utilizzando uno tra i giudizi di cui alla tabella soprastante, a cui corrisponde il relativo coefficiente. II punteggio relativo a ciascun sotto parametro qualitativo sarà determinato moltiplicando la media aritmetica dei coefficienti relativi ai 3 giudizi espressi dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo assegnabile al parametro qualitativo secondo la seguente formula:
punteggio = media coeff. X punteggio massimo attribuibile.
I punteggi saranno determinati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Il punteggio complessivo di una determinata offerta tecnica è ottenuto sommando i punteggi totalizzati relativamente ai parametri di tipo quantitativo e qualitativo.
Modalità di attribuzione del punteggio economico max 20 punti
Il punteggio dell’offerta economica (max 20 punti) sarà ripartito come segue:
Provvigioni su altri Rami | MAX 18 pt. |
Provvigioni su Ramo RCA/XXX | XXX 2 pt. |
L’attribuzione dei punteggi, in entrambi i casi avverrà applicando la seguente formula non lineare: PE= PEmax * (PRconv/PRi)α
dove :
PE = punteggio economico attribuito
PEmax = Punteggio massimo attribuibile, ovvero 18 punti o 2 punti a seconda del ramo di assicurazione;
PRconv = Provvigione offerta più conveniente per l’Ente PRi= Provvigione offerta dal concorrente iesimo
α= coefficiente pari a 0,05.
Il punteggio risultante dalla formula sopracitata verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.
A conclusione della valutazione delle offerte tecniche ed economiche verrà redatta la graduatoria provvisoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l’offerta economica e per quella tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali sia per l’offerta tecnica sia per quella economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno agli operatori economici concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
Espletati i controlli previsti circa il possesso dei prescritti requisiti si procederà con l’aggiudicazione. L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente affidatario della gara, mentre l’Amministrazione Regionale sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all’espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.
Nel caso in cui l'affidatario non si presenti per la stipula del Contratto o in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, la stazione appaltante si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.
Nel caso in cui pervenga alla stazione appaltante una sola offerta, si procederà comunque all’aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del Contratto.
In applicazione dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione laddove nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto.
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso PALAZZO XXXXXXX XXXXXX IN XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX.0 - 00000 X'XXXXXX, il giorno 21/09/2021, alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
L'operatore economico potrà partecipare a tutte le sedute pubbliche anche in modalità streaming purché comunichi tale intenzione all'indirizzo pec xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx 24 ore prima della seduta pubblica, trasmettendo contestualmente al suddetto indirizzo le generalità della persona che assisterà alla seduta unitamente all'eventuale delega nelle forme di legge. In tal caso, prima dell'inizio della seduta pubblica, sarà trasmesso alla pec dell'operatore economico il link per il collegamento.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC/posta elettronica almeno 3 giorni solari prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC/posta elettronica di norma 1 giorno prima della data fissata.
Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc nella prima seduta pubblica procederà, con il supporto del Responsabile dell'ufficio Appalti Opere Pubbliche , a verificare il numero di offerte telematiche presentate dai concorrenti e ad aprire le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa al fine di controllarne la completezza. Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.157/2016.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.216, comma 12 del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a
n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio aI RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art.29, comma1 del Codice.
APERTURA DELLE BUSTE B E C -VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa ad opera del RUP/seggio di gara interviene la commissione giudicatrice, la quale, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, supportata per l'utilizzo della piattaforma telematica, dal Responsabile dell'ufficio Appalti Opere Pubbliche.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
In una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto “criteri di valutazione dell’offerta”.
La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui alI'art.97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato successivamente. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente aI RUP/seggio di gara i casi di esclusione, da comunicare ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - per:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informazione alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede tramite pec al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - unitamente al RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo Ie operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicate I'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà, ove possibile, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto
di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli att.32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica I'appalto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, I'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art.88 comma 4- bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art.3, c.2 della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando I'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito , a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
Prima della stipulazione del contratto, I'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico le cui spese sono a carico dell'aggiudicatario. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari cui alla l. 13 agosto 2010, n.136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese,
nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, I'importo e I'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3,lett. c bis) del Codice.23.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di L'Aquila, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
ALLEGATI:
- C.1 - Domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative/ schema offerta economica;
- C.2 - Dichiarazioni da prestare in caso di avvalimento;
- C.3 - Modello DGUE;
- C.4 - Manuale operativo gara telematica;
- C-5 - Patto d'Integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n.703 del 27.08.2015;
IL R.U.P.
Il Responsabile del Procedimento di gara