Comune di Ardea
Comune di Ardea
Regolamento per il servizio del trasporto scolastico
Delibera di Consiglio comunale n. 62 del 28/11/2002
Art. 1 - Principi generali
Il Comune di Ardea attuando quanto previsto dal D.P.R. 616/1977 e D.M. 31 gennaio 1997, organizza il servizio di trasporto scolastico nella fascia della scuola materna e dell'obbligo, quale intervento volto a concorrere all'attuazione di un'effettiva generazione del diritto allo studio, favorendo la frequenza scolastica degli alunni, la diffusione della scuola a tempo pieno, le iniziative e la sperimentazione didattica e educativa.
Art. 2 - Modalità di gestione e attuazione del servizio
L'Amministrazione Comunale esercita attualmente il servizio di trasporto in economia, per la fascia d'età della scuola materna, in gestione diretta utilizzando scuolabus propri e autisti dipendenti, mentre per la scuola dell'obbligo il servizio è affidato mediante appalto a ditte specializzate.
Al fine di garantire la gestione economica e razionale del servizio, per ridurre al minimo la permanenza dei minori sui mezzi e per ritardare quanto possibile l'orario dei primi passaggi, il servizio di trasporto scolastico si svolge tramite "punti di raccolta".
Tali "punti di raccolta", nei limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con gli obiettivi di cui sopra, sono generalmente collocati ad una distanza non superiore a mille metri dall'abitazione di ciascun utente, misurati lungo strade percorribili a piedi, tenuto conto dell'età dei trasportati, della presenza di percorsi pedonali sicuri e vigilati, dei mezzi a disposizione.
Potranno essere concesse deroghe per singoli casi, in relazione a particolare condizioni.
Dal servizio sono esclusi i percorsi su strade private e il cui stato di manutenzione, sia tale da mettere in pericolo l'incolumità dei trasportati o recare danno ai mezzi.
Realizzata in tal modo la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale utilizza nei limiti delle proprie disponibilità, i propri automezzi per sostenere iniziative didattiche e educative, secondo programmi concordati con la scuola, come meglio specificato al successivi art. 11.
Art. 3 - Beneficiari del servizio
Hanno diritto ad usufruire del servizio gli alunni della scuola materna statale e scuole materne convenzionate con il Comune e delle scuole dell'obbligo pubblico, residenti nel Comune di Ardea, purché iscritti alla scuola di zona più vicina.
Non è garantito il servizio, quando la distanza abitativa - scuola, misurata lungo strade percorribili a piedi, sia inferiore a:
- Trecento metri, per la scuola materne;
- Seicento metri, per le scuole elementari;
- Mille metri, per le scuole medie inferiori.
Ulteriori estensioni del Servizio, potranno essere decise dalla Giunta Comunale, di concerto con il Responsabile del Servizio, qualora la frequenza in scuole non di zona corrisponda a scelte concordate tra Amministrazione Comunale e Dirigenti Scolastici o in base ad altre motivazioni rispondenti ad interessi generali.
L'ammissione al servizio, di minori residenti in altri Comuni e frequentanti le scuole di Ardea, sarà definita in accordo con i Comune gli interessati ai sensi del D. L.vo 26 febbraio 1996 e comunque, nell'ambito delle forme associative e di cooperazione previste dal Capo V del D.L.vo 267/2000.
Art. 4 - Minori disabili
Per gli alunni portatori di Handicap il servizio di trasporto scolastico è svolto negli stessi termini e con le stesse modalità praticate per gli altri alunni, compatibilmente con le risorse ed i mezzi a disposizione.
E' garantito il servizio trasporto ai centri di cura e riabilitazione, scuole di formazione e centri sociali, anche fuori del territorio Comunale, garantendo il ritorno alle proprie residenze o presso il plesso scolastico di appartenenza.
Per il servizio di accompagnamento degli alunni portatori di handicap, si procederà di volta il volta a predisporre le misure più idonee, su segnalazione dei Servizi Sociali.
Art. 5 - Accompagnatori
Il servizio di accompagnamento è garantito per gli alunni delle scuole materne. Per gli alunni della scuola dell'obbligo l'accompagnatore può essere attivato in casi di particolare necessità e compatibilmente con le risorse disponibili.
Il compito dell'accompagnatore è improntato sulla sorveglianza, sarà, infatti, suo cura verificare che il servizio sia utilizzato solo dai minori aventi l'abbonamento e che la salita e discesa dallo scuolabus siano effettuate correttamente.
Art. 6 - Richiesta del servizio
Il piano di trasporto è predisposto annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, deve prevedere gli orari del servizio le fermate e i percorsi.
Gli aspiranti ad usufruire del servizio, dovranno presentare domanda d'iscrizione, sugli appositi moduli distribuiti a cura del competente Ufficio Comunale.
Sono tenuti a presentare domanda d'iscrizione al trasporto scolastico sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.
L'iscrizione è sempre anticipata rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio.
In caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili si privilegerà il servizio nelle zone più disagiate ed a favore di casi particolari.
Art. 7 - Rilascio tesserini
A coloro che saranno ammessi ad usufruire del servizio a mezzo scuolabus, verrà rilasciato apposito
tesserino, previa esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento della contribuzione annua dovuta.
Il tesserino di cui sopra potrà essere richiesto dall'accompagnatore per eventuali controlli. In caso di smarrimento o di furto del tesserino, viene rilasciato il duplicato, dopo la presentazione di copia della denuncia redatta dalle Autorità competenti.
Art. 8 - Tariffe e modalità di pagamento
L'Amministrazione Comunale fissa annualmente per gli alunni iscritti al servizio trasporto scolastico, una contribuzione a parziale rimborso del costo del servizio.
In considerazione della data d'inizio e fine anno scolastico, la retta per il mese di giugno sarà calcolata con il mese di settembre.
I pagamenti dovranno essere effettuati in tre soluzioni anticipate:
- Per il periodo che va da settembre a novembre, entro il 5° giorno dall'apertura dell'anno scolastico;
- Per il periodo che va da dicembre a febbraio, entro il cinque di dicembre;
- Per il periodo che va da marzo a maggio, entro il cinque di marzo. La retta è differenziata in base al servizio richiesto dal genitore:
-- trasporto andata/ritorno;
-- trasporto di solo andata;
-- trasporto di solo ritorno.
L'assenza del minore per brevi o lunghi periodi, di qualsiasi motivo, non dà diritto ad alcun rimborso da parte dell'Amministrazione.
Le domande pervenute dopo l'avvio del servizio, verranno accettate solo in caso di posti disponibili, l'utente dovrà versare la retta dal mese che inizierà ad usufruire del trasporto scolastico.
Art. 9 - Esenzioni
I portatori di handicap e coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio economico, secondo quanto previsto dal "Regolamento degli interventi assistenziali", possono richiedere l'esenzione totale o parziale dal pagamento con le modalità e i tempi previsti dallo stesso Regolamento.
Art.10 - Rinuncia al servizio da parte degli utenti
Le famiglie che nel corso dell'anno scolastico decidono di rinunciare al servizio, dovranno comunicarne immediatamente rinuncia scritta all'Ufficio Comunale, al quale dovrà anche essere riconsegnato il tesserino.
In nessun caso potrà essere richiesto rimborso della quota versata sino alla data della rinuncia. Art. 11 - Gite scolastiche ed esami
L'Amministrazione Comunale svolge gratuitamente il servizio di gite di istituzione per le scuole materne, mettendo a disposizione i propri mezzi, in moda da non danneggiare il servizio normale di trasporto scolastico.
I criteri per le gite scolastiche della scuola dell'obbligo saranno stabiliti annualmente dall'Ufficio Servizi Educativi sentite le Direzioni Didattiche.
Il programma dettagliato delle gite scolastiche a cura delle direzioni Didattiche, dovrà pervenire all'Ufficio Servizi Educativi mensilmente, per iscritto, con almeno venti giorni di anticipo sulla prima gita programmata, allo scopo di consentire la necessaria organizzazione del servizio. Non sarà garantita l'effettuazione di gite non comprese in tale elenco.
L'Amministrazione garantisce il trasporto per le prove scritte di esami della scuola dell'obbligo secondo un programma concordato con le Direzioni Didattiche.
Art. 12 - Sicurezza degli alunni
Il Comune adotta le misure organizzative necessarie ad assicurare condizioni di sicurezza degli alunni, dal momento della salita sugli scuolabus, al momento di ingresso nella scuola e dall'uscita della scuola, alla riconsegna alle famiglie. Per le scuole dell'obbligo, qualora l'arrivo degli scuolabus sia precedente l'orario di inizio delle lezioni o qualora il ritorno del passaggio del mezzo sia successivo al termine delle lezioni, la garanzia di condizioni di sicurezza non contempla necessariamente la presenza di personale di vigilanza. Laddove non sia previsto personale di vigilanza i genitori, affinché i loro figli siano ammessi al servizio, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta, di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, per quel che concerne gli avvenimenti successivi alla discesa dallo scuolabus.
Gli alunni trasportati, a conclusione del viaggio di ritorno, possono essere riconsegnati esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne da questi espressamente delegata.
In casi di necessità, gli alunni delle scuole medie utenti del servizio, in considerazione del loro maggior grado di maturità ed autonomia, a conclusione del viaggio di ritorno potranno essere lasciati alle fermate preventivamente stabilite e comunicate, senza che sia richiesta la presenza del genitore o di altra persona autorizzata, ma solo dopo che il genitore abbia documentato lo stato di necessità ed esplicitamente dichiarato che il ritorno a casa del minore, dal momento della discesa dallo scuolabus, dovrà anche dichiarare di essere a conoscenza della fermata e dell'orario di passaggio dello scuolabus. In mancanza di quanto sopra la riconsegna dovrà avvenire secondo le modalità previste al primo paragrafo del presente articolo.
Gli alunni non ritirati dal genitore o da altro adulto delegato, saranno trattenuti sullo scuolabus e consegnati, a fine tragitto al Comando di Polizia Municipale. Al ripetersi di tale inconveniente il genitore sarà chiamato ad una più attenta osservanza di quanto previsto dal presente articolo, dopo di che l'alunno sarà escluso dal servizio.
Art. 13 - Richieste di variazione provvisoria
Occasionalmente, il genitore potrà richiedere che il proprio figlio, venga consegnato a persona diversa da quella delegata o ad una fermata, diversa da quella consueta.
Tale richiesta dovrà essere comunicata all'Ufficio Servizi Educativi, con almeno un giorno di anticipo, la persona momentaneamente incaricata dovrà, su richiesta dell'accompagnatore, documentare la propria indennità.
Art. 14 - Danni
Il personale di servizio dovrà segnalare all'Ufficio Servivi Educativi ogni danneggiamento dei mezzi da parte
dei trasportati, nonché ogni comportamento che metta a rischio l'incolumità dei mezzi o dei trasportati, che sia lesivo della dignità di ciascuno o che rechi disturbo ad altri.
In seguito a tali segnalazioni l'Ufficio Servizi Educativi, provvederà a addebitare ai genitori dell'alunno le spese di riparazione e/o eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, oppure ad inviare ai genitori una lettera di richiamo. Nei casi di particolare gravità il Responsabile del Servizio può, con provvedimento motivato e notificato alla famiglia, decidere l'esclusione temporanea o definitiva dell'alunno dal servizio.
Art. 15 - Cause d'impedimento a svolgere il servizio
In caso di impossibilità ad eseguire il servizio o di necessità di variazione di orario per ragioni tecniche o per scioperi o assemblee del personale, l'Amministrazione si riserva di provvedere ad avvisare, se possibile, le famiglie o direttamente la scuola.