CONVENZIONE
MAN-RC|07/09/2022|CONVENZIONI ITALIA 26
CONVENZIONE
per Attività di Studi- Ricerca- Valorizzazione-Formazione
tra
IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA - (da ora in poi denominato MArRC)
avente sede in Reggio Calabria Piazza Xxxxxxxx de Xxxx n.26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore pro-tempore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. n.169/2019
- da una parte-
e
La Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale” – in acronimo SAG, istituita presso il “Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici” SOC. COOP. R.L., con sede legale in Viterbo, Prov. VT, CAP 01100, Piazza San Xxxxxxxxx n. 2, P.IVA 02079270563, di seguito denominato “CSC”, nella persona del legale rappresentante Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Napoli il 28 settembre 1974 (C.F.: CVLMCL74P28F839V)
(di seguito denominate “Parti”)
VISTO
- dall'altra -
- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
- il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria MIBAC UDCM repertorio decreti n. 353 del 5 agosto 2019 ratificato dalla Corte dei Conti;
- l'art. 4 c.2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- lo Statuto del MArRC (MiBACT – UDCM Rep..Decreti n. 146 del 23.03.17)
- il D.M. nr. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante “La riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo;
- l’art.15 della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42;
- le "Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento - Accordo Stato-Regioni 25 maggio 2017", Allegato alla deliberazione di Giunta della Regione Calabria n. 613 del 11/12/2017
- la Deternmina Dirigenziale rep.n. 258 del 10.08.2022
CONSIDERATO
che il D. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, all’art. 29 statuisce che la conservazione del patrimonio culturale è assicurata anche mediante le attività di studio e ricerca;
che il MArRC ha la missione di acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale ed immateriale, naturale e scientifico, nonché di promuovere lo studio e la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner istituzionali nazionali ed internazionali nei settori dei Beni Culturali in genere nonché dell’Archeologia e dei Beni Architettonici e di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico;
che presso il MArRC operano laboratori di ricerca scientifica in ambito archeologico e laboratori di conservazione e restauro che svolgono attività sia di conservazione che di studio e ricerca metodologica nell’ambito della conservazione dei beni;
Che il MArRC ha interesse alla realizzazione di tale collaborazione attraverso la messa a disposizione dei propri spazi/strutture per lo svolgimento di attività la cui fattibilità andrà concordata sulla base delle iniziative elaborate congiuntamente dalle parti;
che la Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale”, istituita presso il “Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici” SOC. COOP. R.L., è centro primario della formazione e della ricerca scientifica ed ha il compito di perseguire attività di trasferimento produttivo delle conoscenze anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati;
che La Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale”, istituita presso il “Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici” SOC. COOP. R.L., tra i propri fini lo svolgimento di attività di ricerca, la sua promozione e diffusione attraverso il trasferimento e la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e delle relative applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università, Istituzioni, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l’avvio di progetti di ricerca/valorizzazione in partnership di interesse comune;
che le parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata alla costruzione di un rapporto di collaborazione ed all’attuazione di una condivisa programmazione di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale;
che è interesse delle parti formalizzare tale rapporto di collaborazione attraverso un apposito atto convenzionale, tutto ciò premesso e considerato le parti concordano e stipulano quanto segue
Art. 1 (Oggetto e Finalità)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo
Le parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l’utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionale, sia sul piano di progetti didattici che sul piano di progetti di ricerca scientifici e culturali al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo di attività culturali e di ricerca nel sistema socio-economico-culturale nazionale ed internazionale.
Con il presente accordo le parti, per tutta la durata prevista, si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti ambiti: Ricerca /Studio /Valorizzazione/Formazione
Art. 2 (Obblighi delle parti)
Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a svolgere le attività di propria competenza, come di seguito specificate con la massima cura e diligenza ed altresì ad informarsi reciprocamente in ordine alle attività effettuate.
Il MArRC si impegna a sostenere i progetti didattici oltre che di promozione culturale volti alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico museale del territorio attraverso la preliminare valutazione delle proposte ed il conseguente rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni che dovranno essere richieste di volta in volta in forma scritta nel rispetto della normativa vigente.
Il MArRC si impegna a concedere gratuitamente l’uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi.
La Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale”, istituita presso il “Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici” SOC. COOP. R.L., si impegna a programmare e realizzare – previa approvazione del MArRC – le attività inerenti gli ambiti di intervento di cui al presente Accordo;
Art. 3 (Oneri connessi all’attuazione dell’accordo)
Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività saranno concordati di volta in volta in apposito atto preliminare all’espletamento delle attività stesse.
La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario né a carico del MArRC né a carico della La Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale”, istituita presso il “Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici” SOC. COOP. R.L.
Art. 4 (Atti esecutivi)
Le parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo eventualmente attraverso la stipula di specifici atti esecutivi, sottoscritti dal referente per il Museo, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, e per la Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale”, il Presidente del Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici, Xxxxxxxx Xxxxxx.
Le attività realizzate e sostenute dal MArRC in partenariato con la Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale”, dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali.
Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico- organizzativo per garantirne l’esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all’interno del Museo.
Art. 5 (Disposizioni generali nell’ambito dell’attività di Tirocinio)
1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
2. Non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 12 comma 5 del Regolamento IVBC;
3. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
4. Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa così come previsto dall’art. 10 del Regolamento;
5. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all’art. 5 del Regolamento fatte salve le deroghe espressamente previste dall’art. 5 stesso;
il soggetto promotore si impegna a
1) Promuovere l’esperienza di tirocinio progettandone i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell’iniziativa;
2) Promuovere tirocini di durata congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire;
3) Individuare, nel progetto formativo, il tutor didattico-organizzativo con i compiti di cui all’art. 13, c. 2 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 40 tirocinanti contemporaneamente (ad eccezione dei soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante);
4) Sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto ospitante e col tirocinante;
5) Assicurarsi che sia presente la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché‚ presso idonea compagnia
assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento;
6) Assicurare al tirocinante ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
7) Rilasciare al tirocinante un’attestazione finale di tirocinio sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro, in cui sono indicate le attività effettivamente svolte al fine della spendibilità dell’attestazione nel mercato del lavoro;
Il MArRC (soggetto ospitante) si impegna a:
1) Sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto promotore e col tirocinante
2) Rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
3) Individuare, nel progetto formativo, il tutor aziendale con i compiti di cui all’art. 13, c. 4 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 3 tirocinanti contemporaneamente e che sia in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
4) Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento;
5) Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione; in caso di missione all’estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
6) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
7) Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest’ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente (posizione assicurativa coperta dall’ente promotore- IVBC)
8) Curare la tenuta del “dossier individuale del tirocinante” contenente le evidenze documentali dell’esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del rilascio dell’attestazione finale;
9) Proporre al soggetto promotore eventuali proroghe del tirocinio, adeguatamente motivate e, laddove necessario, contenenti una integrazione dei contenuti del progetto formativo, almeno n. 15 gg. prima del termine previsto;
10) Consentire al tutor aziendale di collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione delle competenze acquisite, al fine del rilascio dell’attestazione finale di tirocinio di cui all’art. 15 del Regolamento;
11) Comunicare tempestivamente al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
Sottoscrivere, assieme al soggetto promotore, l’attestazione finale di tirocinio da rilasciare al tirocinante al termine del tirocinio sulla base delle evidenze documentali raccolte nel “dossier individuale del tirocinante”
Art.6 (Attività ulteriori)
Il MArRC dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta della La Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale”, attività ulteriori da concordare e nel rispetto reciproco degli obiettivi istituzionali di entrambi di Enti
Art. 7 (Referenti)
I referenti dell’accordo di collaborazione sono:
per il MArRC il Direttore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx,
per la Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale”, il Presidente del Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici, Xxxxxxxx Xxxxxx.
Art. 8 (Proprietà intellettuale)
I risultati degli studi e della ricerca condotti dall’Ente dovranno essere resi noti al MArRC, il quale dovrà essere menzionato in eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell’ambito del rapporto di reciproca collaborazione.
In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell’effettivo apporto inventivo.
Art. 9 (Diritto di immagine)
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 107-109 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il presente accordo non implica alcuna spendita di nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva del MArRC per fini commerciali e/o pubblicitari.
Tale utilizzo straordinario rispetto all’attività istituzionale dovrà essere regolato da specifico accordo e compatibile con la tutela dell’immagine del MArRC nonché soggetto a consenso espresso della Direzione del MArRC.
Art. 10 (Altre modalità di collaborazione)
Oltre alle forme sopra riportate potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento delle finalità oggetto del presente accordo.
Art. 11 (Durata dell’accordo)
La presente Convenzione ha la durata di due anni dalla data della firma e potrà essere rinnovata previa espressa richiesta con mail entro i tre mesi precedenti la scadenza annuale.
Art. 12 (Modifiche)
Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata e risultare da atto scritto tra le parti.
Art. 13 (Recesso e risoluzione)
Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno due mesi notificato alla controparte tramite le Pec istituzionali.
Art. 14 (Copertura assicurativa)
Nell’ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano, la Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale”, istituita presso il “Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici” SOC. COOP. R.L., provvederà alla copertura assicurativa per il personale che accederà agli spazi del MArRC e risponderà per gli eventuali danni cagionati a terzi.
Art. 15 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Nell’ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano il personale della Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale”, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della
normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art.20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Art. 16 (Controversie)
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole. Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello di Reggio Calabria.
Art. 17 (Registrazione)
La Convenzione potrà essere registrata in caso d’uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse.
Art. 18 (Trattamento dei dati personali)
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.
Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003.
Art. 19 (Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni comunque afferenti la presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.
Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell’art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005.
Per il MArRC Per il Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici Il Direttore Il Presidente
Firmato digitalmente da
XXXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXXX
Data e ora della firma: 05/09/2022 12:33:35
SerialNumber = TINIT-CVLMCL74P28F839V
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
Malacrino
C = IT
Xxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxx