CAPITOLO I
TITOLO VI
OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
Le presenti disposizioni, in attuazione del TUF, disciplinano
l’operatività all’estero delle SGR, delle SICAV e delle SICAF e l’operatività in Italia delle società di gestione UE e dei GEFIA UE. Nel Capitolo II sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione di servizi, con o senza stabilimento di succursali, in Stati esteri (UE e non UE) da parte delle SGR italiane.
italiani.
Nel Capitolo III è disciplinata l’offerta all’estero di parti di OICR
Nel Capitolo IV è stabilita la procedura per la prestazione di servizi
in Italia da parte delle società di gestione UE e dei GEFIA UE.
Nel Capitolo V sono stabilite le condizioni e la procedura per l’investimento in crediti in Italia da parte di FIA UE.
2. Fonti normative
La materia è regolata:
- per le SGR che gestiscono OICVM, dalla direttiva UCITS, dalle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE del 1^ luglio 2010, dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/438 del 17 dicembre 2015, recanti modalità di attuazione della direttiva UCITS, nonché dal regolamento UE del 1^ luglio 2010
n. 584/2010 recante la disciplina sulla forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato dell’OICVM, l’utilizzo di mezzi elettronici per la comunicazione tra le autorità competenti ai fini della notifica nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti;
- per le SGR che gestiscono FIA, dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, contenente misure di esecuzione della direttiva AIFMD, con particolare riferimento agli artt. 113-115 che disciplinano i meccanismi di cooperazione con le autorità competenti dei Paesi terzi;
- dalla direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica le direttive UCITS e AIFMD per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo;
- dal Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014;
- dalle seguenti disposizioni del TUF:
• art. 6-bis, relativo ai poteri informativi e di indagine;
• art. 6-ter, relativo ai poteri ispettivi;
• art. 7, relativo ai poteri di intervento nei confronti dei soggetti abilitati (1);
• art. 7-ter, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE;
• art. 7-quater, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE;
• art. 7-quinquies, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia;
• art. 41, concernente l’operatività transfrontaliera delle SGR;
• art. 41-bis, concernente l’operatività in Italia delle società di gestione UE;
• art. 41-ter, concernente l’operatività in Italia dei GEFIA UE;
• art. 42, relativo alla commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE;
• art. 43, concernente la commercializzazione di FIA riservati;
• art. 44, concernente la commercializzazione di FIA non riservati;
• art. 46-ter, concernente l’erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia;
- dal D.M.;
- dal Regolamento della Banca d’Italia del 21 luglio 2021 recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d’Italia e della Unità di informazione finanziaria per l’Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente titolo:
− divieto all’insediamento di succursali di SGR italiane in Stati UE (termine: 40 giorni);
− divieto per una SGR che gestisce OICVM di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione dell’insediamento di una succursale in uno Stato UE (termine: 40 giorni);
− divieto per una SGR di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione: a) dell’insediamento di una succursale in uno Stato UE; b) dell’avvio della libera prestazione di servizi in uno Stato UE per violazione della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio (termine: 15 giorni lavorativi);
− divieto di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa all’offerta in altro Stato UE di OICVM da parte di SGR o SICAV ai sensi dell’art. 41 TUF (termine: 15 giorni lavorativi);
1 Per “soggetti abilitati” si intendono i soggetti definiti all’articolo 1, comma 1, lett. r), tra cui in particolare SGR, società di gestione UE con succursali in Italia, SICAF, SICAV, GEFIA UE con succursale in Italia.
− divieto di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa all’offerta in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR, SICAV o SICAF ai sensi dell’articolo 43 TUF (termine: 15 giorni lavorativi);
− approvazione o modifica del regolamento dell’OICVM istituito in Italia da una società di gestione UE (termine: 30 giorni);
− approvazione del regolamento del FIA non riservato, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE (termine: 30 giorni);
− divieto dell’investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia per FIA UE (termine: 60 giorni);
− autorizzazione all’insediamento di una succursale di SGR in Stati terzi (termine: 90 giorni);
− autorizzazione alla libera prestazione di servizi da parte di SGR in Stati terzi (termine 60 giorni).
CAPITOLO II
OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SGR ITALIANE (1)(2)
1. Stabilimento di succursali in Stati UE
1.1 Primo insediamento di una succursale
La SGR che intende gestire OICR mediante insediamento di una succursale in uno Stato UE invia alla Banca d’Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato dell’UE nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;
2) il programma di attività, nel quale sono indicati, tra l’altro, i servizi e le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante, nonché, in caso di SGR che gestiscono OICVM, i sistemi di gestione dei rischi, le procedure per il trattamento dei reclami e per l’adempimento alle richieste di informazioni da parte degli investitori e delle autorità competenti dei paesi ospitanti;
3) la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) e l’impatto dell’iniziativa sulla struttura organizzativa e finanziaria della SGR;
4) il recapito della succursale nello Stato ospitante ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività);
5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale;
6) se intende gestire OICVM o FIA nel paese ospitante. Qualora intenda gestire OICVM, la SGR richiede alla Banca d’Italia un attestato in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la SGR può gestire; qualora intenda gestire FIA, la SGR richiede alla Banca d’Italia un attestato in cui risulti il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di FIA in Italia.
Entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d’Italia notifica le informazioni ricevute all’autorità competente del paese ospitante, fornendo eventuali indicazioni anche sull’adesione della SGR a sistemi di indennizzo per la tutela degli investitori. La comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora la Banca d’Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti al rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, all’adeguatezza della struttura organizzativa, nonché alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SGR (3) e, conseguentemente, rifiutare la notifica all’autorità competente del paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d’ufficio di divieto che deve concludersi entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori
1 Le disposizioni del presente Capitolo si applicano anche alle SICAV e alle SICAF che gestiscono i propri patrimoni.
2 Per quanto concerne la mera commercializzazione in Stati UE di FIA italiani, si veda il Regolamento “Emittenti” della Consob.
3 Ove la SGR appartenga a un gruppo sottoposto alla vigilanza consolidata della Banca d’Italia si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.
difficoltà che la SGR può incontrare nel garantire l’efficacia dei controlli interni su una succursale all’estero.
Dell’avvenuta notifica all’autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.
Il gestore di OICVM può stabilire la succursale e iniziare l’attività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell’autorità competente del paese ospitante ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto la notifica della Banca d’Italia riguardante lo stabilimento della succursale. Il GEFIA italiano può stabilire la succursale e iniziare l’attività dopo aver ricevuto apposita comunicazione, da parte della Banca d’Italia, dell’avvenuta notifica all’autorità competente del paese ospitante.
La SGR dà tempestiva notizia alla Banca d’Italia dell’effettivo inizio e della cessazione dell’attività della succursale.
1.2 Modifica delle informazioni comunicate
1.2.1 SGR che gestiscono OICVM
La SGR che gestisce OICVM comunica alla Banca d’Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno 30 giorni prima di procedere alle modifiche.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d’Italia notifica le informazioni ricevute all’autorità competente del paese ospitante. La comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Dell’avvenuta notifica all’autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.
Fermo restando quanto previsto al capoverso successivo, qualora la Banca d’Italia intenda rifiutare di effettuare la notifica all’autorità competente del paese ospitante per le ragioni indicate nel paragrafo 1.1, essa avvia un procedimento amministrativo d’ufficio di divieto che deve concludersi entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data.
Nel caso in cui la modifica comporti il mancato rispetto da parte della SGR della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d’Italia avvia un procedimento amministrativo d’ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari.
La Banca d’Italia notifica all’autorità competente del paese ospitante il divieto per la SGR di effettuare la modifica.
Se una modifica è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d’Italia o comunque in conseguenza di una modifica attuata il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d’Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF e ne informa prontamente l’autorità competente del paese ospitante.
La SGR che gestisce OICVM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i fondi che gestisce nel paese ospitante. La Banca d’Italia comunica all’autorità competente del paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell’attestato di cui al par. 1.1, primo capoverso, n. 6).
Nel caso in cui la SGR gestisca OICVM nel paese ospitante, la Banca d’Italia consulta l’autorità competente del paese ospitante prima di procedere alla revoca dell’autorizzazione della SGR.
1.2.2 SGR che gestiscono FIA
La SGR che gestisce FIA comunica alla Banca d’Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno 30 giorni prima di procedere alla modifica o immediatamente dopo che una modifica non pianificata sia stata attuata.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d’Italia notifica le informazioni ricevute all’autorità competente del paese ospitante. La comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Dell’avvenuta notifica all’autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.
Nel caso in cui la modifica comporti il mancato rispetto da parte della SGR della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d’Italia avvia un procedimento amministrativo d’ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari.
Se una modifica pianificata è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d’Italia o se è stata attuata una modifica non pianificata in conseguenza della quale il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d’Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF e ne informa prontamente l’autorità competente del paese ospitante.
La SGR che gestisce FIA comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i fondi che gestisce nel paese ospitante.
La Banca d’Italia comunica all’autorità competente del paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell’attestato di cui al par. 1.1, primo capoverso, n. 6).
1.3 Disposizioni nazionali applicabili
Le SGR che operano in un altro Stato UE rispettano, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso le succursali estere, le seguenti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare del TUF (art. 6), incluse le relative disposizioni attuative della Banca d’Italia e della Consob:
− art. 6, comma 1, lett. a), relativo agli obblighi della SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili;
− art. 6, comma 1, lett. c), relativo alle regole applicabili agli OICR, a eccezione degli OICR gestiti nel paese ospitante;
− art. 6, comma 1, lett. c-bis), relativo all’organizzazione e ai controlli delle SGR;
− art. 6, comma 2, lett. b-bis), relativo alla prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, ove applicabile.
La Banca d’Italia, oltre a verificare il rispetto delle norme citate di propria competenza, nel caso in cui la SGR gestisca un fondo nel paese
ospitante controlla l’adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla SGR per rispettare le regole di funzionamento del fondo previste nel paese ospitante.
2. Libera prestazione di servizi in Stati UE
2.1 Comunicazione preventiva
La SGR che intende gestire per la prima volta OICR in un altro Stato UE senza stabilimento di succursali invia alla Banca d’Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato UE in cui la SGR intende esercitare la propria attività;
2) un programma di attività nel quale sono indicati le attività e i servizi che la SGR intende prestare nel paese ospitante, nonché, in caso intenda gestire OICVM, i sistemi di gestione dei rischi, le procedure per il trattamento dei reclami e per l’adempimento alle richieste di informazioni da parte degli investitori e delle Autorità competenti dei paesi ospitanti;
3) le modalità con le quali la SGR intende operare;
4) se intende gestire OICVM o FIA nel paese ospitante. La SGR richiede alla Banca d’Italia un attestato in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la SGR può gestire; qualora intenda gestire FIA, la SGR richiede alla Banca d’Italia un attestato in cui risulti il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di FIA in Italia.
La predetta comunicazione è inviata alla Banca d’Italia almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d’Italia notifica le informazioni ricevute all’autorità competente del paese ospitante, fornendo indicazioni anche sull’eventuale adesione della SGR a sistemi di indennizzo per la tutela degli investitori. Dell’avvenuta notifica all’autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata. Ricevuta la suddetta comunicazione, la SGR può avviare l’operatività nel paese ospitante.
2.2 Modifica delle informazioni comunicate
2.2.1 SGR che gestiscono OICVM
La SGR che gestisce OICVM comunica alla Banca d’Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti 2) e 3), prima di procedere alle modifiche.
La Banca d’Italia comunica all’autorità competente del paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell’attestato di cui al par. 2.1, primo capoverso, n. 4).
La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i fondi che gestisce nel paese ospitante.
Nel caso in cui la SGR gestisca fondi nel paese ospitante, la Banca d’Italia consulta l’autorità competente del paese ospitante prima di procedere alla revoca dell’autorizzazione della SGR.
2.2.2 SGR che gestiscono FIA
La SGR che gestisce FIA comunica alla Banca d’Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti 2), 3), 4) almeno 30 giorni prima di procedere alla modifica o immediatamente dopo che una modifica non pianificata sia stata attuata. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d’Italia notifica le informazioni ricevute all’autorità competente del paese ospitante. La comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Dell’avvenuta notifica all’autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.
Nel caso in cui la modifica comporti il mancato rispetto da parte della SGR della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d’Italia avvia un procedimento amministrativo d’ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari.
Se una modifica pianificata è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d’Italia o se è stata attuata una modifica non pianificata in conseguenza della quale il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d’Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF e ne informa prontamente l’autorità competente del paese ospitante. La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i fondi che gestisce nel paese ospitante.
Nel caso in cui la SGR gestisca fondi nel paese ospitante, la Banca d’Italia consulta l’autorità competente del paese ospitante prima di procedere alla revoca dell’autorizzazione della SGR.
2.3 Disposizioni nazionali applicabili
Le SGR che operano in un altro paese comunitario rispettano, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva in regime di libera prestazione di servizi, le seguenti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare del TUF, incluse le relative disposizioni attuative della Banca d’Italia e della Consob:
− art. 6, comma 1, lett. a), relativo agli obblighi della SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili;
− art. 6, comma 1, lett. c), relativo alle regole applicabili agli OICR, a eccezione degli OICR gestiti nel paese ospitante;
− art. 6, comma 1, lett. c-bis), relativo all’organizzazione e ai controlli delle SGR;
− art. 6, comma 2, lett. a) e b), e art. 35-decies, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti;
− art. 6, comma 2, lett. b-bis), in materia di prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, ove applicabile.
La Banca d’Italia, oltre a verificare il rispetto delle norme citate di propria competenza, nel caso in cui la SGR gestisca un fondo nel paese ospitante controlla l’adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla SGR per rispettare le regole di funzionamento del fondo previste nel paese ospitante.
3. Stabilimento di succursali in Stati non UE
3.1 Richiesta di autorizzazione
La SGR può stabilire succursali in Stati non UE previa autorizzazione della Banca d’Italia, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.
La SGR presenta alla Banca d’Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato non UE nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;
2) l’inquadramento dell’iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SGR;
3) l’attività che la SGR intende effettuare nello Stato ospitante e la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) nonché l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SGR;
4) il recapito della succursale nello Stato non UE, ovvero la sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;
5) i nominativi e i curriculum dei dirigenti responsabili della succursale;
6) l’ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.
La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata (PEC).
La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Il rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia è subordinato alle seguenti condizioni:
1) esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
2) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d’Italia e/o la Consob e le competenti autorità dello Stato estero conformemente a quanto previsto dagli artt. 113, 114 e 115 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
3) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale;
4) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR (6). Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SGR possono incontrare nel garantire l’efficacia dei controlli interni su una succursale all’estero.
La Banca d’Italia comunica alla SGR interessata i motivi del mancato rilascio dell’autorizzazione.
Le SGR comunicano tempestivamente alla Banca d’Italia l’effettivo inizio e la cessazione dell’attività della succursale.
6 Ove la SGR appartenga a un gruppo sottoposto alla vigilanza consolidata della Banca d’Italia si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.
La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.
3.2 Modifica delle informazioni comunicate
La SGR comunica preventivamente alla Banca d’Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 3.1, secondo capoverso, punti 3), 4) e 5).
La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.
4. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati non UE (7)
4.1 Richiesta di autorizzazione
La SGR può operare in uno Stato non UE senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia nel rispetto delle disposizioni vigenti nell’ordinamento del paese ospitante.
La SGR presenta alla Banca d’Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato non UE nel cui territorio la SGR intende operare;
2) l’inquadramento dell’iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SGR;
3) un programma nel quale sono indicate le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante;
4) le modalità con cui la SGR intende operare.
La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata (PEC).
La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Il rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia è subordinato alle seguenti condizioni:
1) esistenza, nel paese in cui la SGR intende operare, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche con riferimento alla prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
2) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d’Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato estero conformemente a quanto previsto dagli artt. 113, 114 e 115 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.
La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando non ricorrano le condizioni indicate e per motivi attinenti all’adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR.
La Banca d’Italia comunica alla SGR interessata i motivi del mancato rilascio dell’autorizzazione.
La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.
7 Non rientra nella disciplina del presente paragrafo l’offerta in Stati non UE di parti di OICR italiani prevista nel Capitolo III, par. 2.
4.2 Modifica delle informazioni comunicate
La SGR comunica preventivamente alla Banca d’Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 4.1, secondo capoverso, punti 3) e 4).
La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.
5. Svolgimento in uno Stato UE di attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD
5.1 Comunicazione
La SGR può svolgere in uno Stato UE attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD, con o senza stabilimento di succursali. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell’ordinamento del paese ospitante.
La SGR comunica tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni di cui ai paragrafi 1.1 e 2.1 – a seconda che le attività in questione siano svolte con o senza stabilimento di una succursale – nonché le date di avvio e di cessazione delle attività. Sono altresì trasmesse le modifiche delle informazioni comunicate, secondo le modalità previste nei paragrafi 1.2 e 2.2.
6. Uffici di rappresentanza all’estero
La SGR può aprire in altri Stati UE e in Stati non UE uffici di rappresentanza.
L’apertura di uffici di rappresentanza all’estero è sottoposta alle procedure previste dall’autorità competente del paese ospitante.
La SGR comunica tempestivamente alla Banca d’Italia l’inizio dell’attività dell’ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell’ufficio e l’attività svolta dallo stesso.
La SGR comunica tempestivamente alla Banca d’Italia la cessazione dell'attività dell’ufficio di rappresentanza.
CAPITOLO III
OFFERTA ALL’ESTERO DI OICR ITALIANI (01)
1. Offerta di OICVM in Stati UE
1.1 Notifica
Le SGR e le SICAV che siano OICVM possono offrire rispettivamente quote e comparti di OICVM o proprie azioni in altri Stati UE.
L’offerta è subordinata all’invio alla Banca d'Italia di una lettera di notifica (1), contenente:
a) il regolamento del fondo o l’atto costitutivo e lo statuto della SICAV, il prospetto, la relazione annuale e quella semestrale successiva. Tali documenti sono anche tradotti, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all’originale, nella lingua ufficiale del paese ospitante o nella lingua consentita dall’autorità del paese ospitante oppure in inglese;
b) il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Tale documento è anche tradotto, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all’originale, nella lingua ufficiale del paese ospitante o nella lingua approvata dall’autorità del paese ospitante;
c) le informazioni relative agli accordi di commercializzazione nel paese ospitante delle quote e delle azioni (incluse le relative classi), precisando se è lo stesso gestore che cura la commercializzazione (2);
d) i dettagli necessari, compreso l’indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di spese e oneri regolamentari eventualmente applicabili da parte dell’autorità competente del paese ospitante;
e) le informazioni sulle strutture per gli investitori (facilities) che gli OICVM mettono a disposizione nel paese in cui l’offerta delle quote e comparti di OICVM e azioni è effettuata per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 92 della direttiva UCITS e nel rispetto delle condizioni dallo stesso previste.
La Banca d'Italia, se la documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi necessari, trasmette la lettera di notifica e la relativa documentazione all’autorità competente del paese ospitante entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione, allegando un’attestazione in cui si certifica che l’OICR soddisfa le condizioni richieste dalla normativa europea vigente.
La Banca d’Italia dà tempestivamente comunicazione della trasmissione alla SGR o alla SICAV, che può iniziare a operare a partire dalla data di ricezione di tale comunicazione.
La procedura di notifica all’autorità competente del paese ospitante della lettera di notifica e della relativa documentazione è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.
01 Per l’offerta in Stati UE di FIA italiani e FIA UE gestiti da GEFIA italiani si veda il Regolamento Emittenti della Consob. Restano fermi i poteri della Banca d’Italia previsti dall’art. 43 TUF.
1 La lettera di notifica è redatta in italiano e in inglese, secondo quanto previsto nel Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, recante, tra l’altro, la disciplina sulla forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato dell’OICR (cfr. Allegato VI.5.1).
2 Detti documenti sono resi facilmente accessibili all’autorità competente del paese ospitante. I documenti di cui ai punti a) e b) devono essere tenuti aggiornati e pubblicati secondo quanto previsto dalla disciplina Consob in materia di offerta.
1.2 Modifica delle informazioni comunicate
La SGR e la SICAV comunicano all’autorità competente del paese ospitante le modifiche alla documentazione indicata nel paragrafo 1.1, lett. a) e b).
Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, la SGR o la SICAV che sia un OICVM comunica alla Banca d’Italia e all’autorità competente del paese ospitante le altre modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui al paragrafo 1.1, incluse quelle relative alle classi di quote o azioni offerte indicate nella lettera di notifica, almeno 30 giorni prima di dare corso alle modifiche.
Nel caso in cui dalla modifica derivi il mancato rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d’Italia avvia un procedimento amministrativo d’ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari.
La Banca d’Italia notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante dell’OICVM il divieto per il gestore di effettuare la modifica.
Se una modifica è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d’Italia o comunque in conseguenza di una modifica attuata il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d’Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF, e ne informa prontamente l’autorità competente del paese ospitante.
1.3 Ritiro della notifica
La SGR o la SICAV possono cessare l’offerta di quote di OICVM e di comparti di OICVM o proprie azioni in altri Stati UE notificata ai sensi del paragrafo 1.1, previa comunicazione alla Banca d’Italia. La lettera con la quale è comunicato il ritiro della notifica attesta il rispetto delle seguenti condizioni:
i. la SGR o la SICAV effettua un’offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza costi né spese, delle quote o azioni dell’OICVM, o delle classi di esse, detenute dagli investitori nel paese in cui intende ritirare la notifica. L’offerta è pubblicamente disponibile per almeno 30 giorni lavorativi. Essa è rivolta, direttamente dalla SGR o SICAV o indirettamente per il tramite di intermediari finanziari, individualmente agli investitori di cui l’identità è nota. Nelle informazioni rese sono chiaramente descritte le conseguenze per gli investitori qualora essi non accettino l’offerta di riacquisto o di riscatto. Le informazioni sono anche tradotte, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all’originale, nella lingua ufficiale del paese ospitante o nella lingua consentita dall’autorità del paese ospitante;
ii. la SGR o la SICAV rende pubblica l’intenzione di ritirare la notifica nello Stato membro ospitante tramite un supporto pubblicamente disponibile, anche tramite mezzi elettronici, di uso comune per l’offerta di quote o azioni dell’OICVM e appropriato al profilo tipico dell’investitore in OICVM. In ogni caso, le informazioni descrivono chiaramente le conseguenze per gli investitori qualora essi non accettino l’offerta di riacquisto o di riscatto. Le informazioni pubblicate sono anche tradotte, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all’originale, nella lingua ufficiale del paese ospitante o nella lingua consentita dall’autorità del paese ospitante;
iii. gli accordi di commercializzazione conclusi dalla SGR o dalla SICAV con intermediari finanziari o altri soggetti delegati sono modificati o, comunque, cessano di avere efficacia dalla data di trasmissione alla Banca d’Italia della lettera di ritiro della notifica, al fine di evitare qualunque nuova e ulteriore attività di offerta o di collocamento nello Stato membro ospitante delle quote o azioni dell’OICVM per cui è effettuato il ritiro della notifica.
A decorrere dalla data di trasmissione alla Banca d’Italia della lettera di ritiro della notifica, la SGR o la SICAV non effettua nuove o ulteriori attività di offerta o collocamento delle quote o azioni dell’OICVM, o di loro classi, per le quali è comunicato il ritiro della notifica.
Se la documentazione prodotta è completa, la Banca d’Italia trasmette la lettera di ritiro della notifica all’autorità competente del paese ospitante interessato e, per il tramite della Consob, all’ESMA, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa.
Dell’avvenuta trasmissione della lettera di ritiro della notifica all’autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR o SICAV interessata.
La SGR o la SICAV continua a fornire agli investitori che abbiano mantenuto l’investimento a seguito dell’offerta di cui alla lettera i) e alla Banca d’Italia:
a) il regolamento del fondo o l’atto costitutivo e lo statuto della SICAV, il prospetto, la relazione annuale e quella semestrale successiva;
b) il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori;
c) il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle quote o azioni degli OICVM.
Le informazioni indicate ai punti a) b) e c) sono rese disponibili attraverso mezzi elettronici o altri mezzi di comunicazione a distanza (3) e nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante per il quale è stata effettuato il ritiro della notifica o nella lingua consentita dall’autorità competente di tale paese, secondo quanto specificato al paragrafo 1.1.
La Banca d’Italia informa delle modifiche alla documentazione indicata nel paragrafo 1.1, lett. a) e b), l’autorità competente del paese ospitante per il quale è stato effettuato il ritiro della notifica.
2. Offerta di parti di OICR in Stati non UE
Le SGR, le SICAV e le SICAF possono offrire quote di fondi o proprie azioni in Stati non UE previa comunicazione alla Banca d’Italia e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell’ordinamento del paese ospitante.
La comunicazione è inviata alla Banca d’Italia e contiene le seguenti informazioni:
1) lo Stato in cui si intende effettuare l’offerta delle quote o azioni;
2) il fondo, la SICAV o la SICAF ovvero i relativi comparti oggetto di offerta;
3) le modalità che si intende utilizzare nell'offerta delle quote o azioni.
3 La comunicazione è effettuata anche nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o nella lingua consentita dall’autorità del paese ospitante, in linea con quanto previsto all’art. 93-bis, par. 7, della direttiva UCITS.
CAPITOLO IV OPERATIVITÀ IN ITALIA
DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE UE E DEI GEFIA UE (01)
1. Stabilimento di succursali
1.1 Primo insediamento
La società di gestione UE e il GEFIA UE che intende per la prima volta operare in Italia tramite l'insediamento di una succursale notifica tale intendimento all'autorità competente del paese d'origine.
L'inizio dell'operatività della succursale è subordinato alla ricezione da parte della Banca d'Italia della comunicazione inviata dall'autorità competente del paese d'origine della società di gestione UE e del GEFIA UE.
La succursale della società di gestione UE può stabilirsi e iniziare l'operatività in Italia dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione completa di tutti gli elementi necessari dall'autorità del paese d'origine della società di gestione UE.
La società segnala alla Banca d'Italia la data di inizio dell'attività della succursale (1).
La Banca d'Italia iscrive le società di gestione UE e il GEFIA UE in un apposito elenco allegato all'albo delle SGR.
1.2 Modifica delle informazioni comunicate
La società di gestione UE e il GEFIA UE informa la Banca d’Italia delle modifiche apportate alle informazioni contenute nella comunicazione prevista dal paragrafo 1.1.
Nel caso in cui l'autorità competente del paese d'origine esprima parere sfavorevole sulle modifiche in questione, la società ne dà prontamente notizia alla Banca d'Italia.
1.3 Attività esercitabili e disposizioni applicabili
La succursale, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, può esercitare le attività previste dalle direttive UCITS e AIFMD per le quali la società di gestione UE e il GEFIA UE sono autorizzate nel paese d’origine.
Le succursali di società di gestione UE rispettano gli artt. 6, comma 2, lett. b), e 35-decies del TUF, in materia di correttezza dei comportamenti, incluse le relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob. Le succursali di GEFIA UE rispettano gli artt. 6, comma 2, lett. b), e 35-decies del TUF, in materia di correttezza dei comportamenti, incluse le relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob, nonché le norme in materia di gestione dei conflitti di interesse di cui all’art. 6, comma 2, lett. b-bis, n. 6)
01 Per l’offerta in Italia di quote o di azioni di OICVM UE e di FIA italiani o FIA UE da parte di società di gestione UE e di GEFIA UE si veda il Regolamento Emittenti della Consob. Restano fermi i poteri della Banca d’Italia previsti dagli articoli 42, 43 e 44 TUF.
1 La comunicazione va inviata alla Banca d’Italia – Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Roma, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza – Roma, o per posta elettronica certificata (PEC) alla casella: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. La società presente sul territorio con più di una succursale comunica alla Banca d'Italia quale di esse vada considerata la succursale principale deputata a intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia stessa.
del TUF, incluse le relative disposizioni di attuazione emanate congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
1.4 Controlli della Banca d’Italia
La Banca d’Italia esercita i controlli di competenza sulle succursali in Italia delle società di gestione UE e dei GEFIA UE, con facoltà di effettuare ispezioni e chiedere le medesime informazioni che possono essere richieste alle SGR.
2. Prestazione di servizi senza stabilimento (2)
2.1 Comunicazione preventiva
La società di gestione UE e il GEFIA UE che intende esercitare in Italia per la prima volta le attività previste dalle direttive UCITS e AIFMD in regime di libera prestazione di servizi può iniziare l’attività dal momento in cui la Banca d’Italia ha ricevuto la notifica da parte dell’autorità competente del paese d'origine (3).
2.2 Modifica delle informazioni comunicate
La società di gestione UE e il GEFIA UE informano la Banca d’Italia delle modifiche apportate alle informazioni contenute nella comunicazione prevista dal paragrafo 2.1.
3. Gestione in Italia di OICVM
3.1 Istanza
La società di gestione UE che intende gestire - con o senza stabilimento di succursali - un OICVM in Italia ne fa richiesta alla Banca d’Italia fornendo, oltre a quanto previsto nel Titolo V, Capitolo II, in materia di approvazione dei regolamenti dei fondi:
1) l’accordo stipulato con il depositario, previsto nel par. 3.2;
2) informazioni sulle eventuali deleghe in materia di gestione;
3) un attestato della propria autorità competente in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la società di gestione UE può gestire.
Se questi elementi sono già stati trasmessi con riferimento alla gestione di un altro fondo, la società può farvi rinvio dandone comunicazione alla Banca d’Italia. In ogni caso la società comunica alla Banca d’Italia le eventuali modifiche alla documentazione prodotta.
La Banca d’Italia può chiedere all’autorità competente del paese di origine chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta dalla società di gestione UE.
La Banca d’Italia approva il regolamento del fondo entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza completa di tutti gli elementi necessari, salvo le
2 Per quanto concerne la commercializzazione in Italia di FIA UE da parte di GEFIA UE, si veda il Regolamento “Emittenti” della Consob.
3 La comunicazione va inviata alla Banca d’Italia – Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza – Roma.
cause di interruzione e di sospensione del termine. Il regolamento del fondo è redatto nel rispetto del Titolo V, Capitolo I, Sezioni I e II. Le modifiche del regolamento del fondo sono approvate entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza completa; si applica la fattispecie dell’approvazione in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III, del presente regolamento.
La Banca d’Italia rigetta la richiesta, previa consultazione con l’autorità competente del paese ospitante, se la società:
- non rispetta le norme di cui al presente paragrafo e al paragrafo 3.3;
- non è autorizzata nel proprio paese di origine a gestire la medesima tipologia di fondi;
- la documentazione dell’istanza è incompleta.
La presente disciplina si applica anche in caso di SICAV autorizzata, ai sensi dell’art. 38, a designare per la gestione del proprio patrimonio una società di gestione UE.
I regolamenti dei fondi successivi al primo sono approvati in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II. Le società di gestione UE, successivamente alla delibera di approvazione del regolamento del fondo, inviano, oltre a quanto previsto nel citato Titolo V, Capitolo II, Sezione II, la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente paragrafo.
3.2 Accordo con il depositario
La società di gestione UE stipula con il depositario dell’OICR che intende gestire in Italia un accordo che assicuri a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
Fermo restando quanto previsto nell’art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/438, l’accordo regola e contiene una descrizione almeno dei seguenti aspetti:
a) le procedure, ivi comprese quelle di custodia, che saranno adottate per ciascun tipo di bene per il quale il depositario svolge l’incarico;
b) le procedure da seguire nel caso in cui la società di gestione UE intenda modificare il regolamento del fondo o il relativo prospetto, precisando quando il depositario deve essere informato o se la modifica richiede un accordo preliminare con quest’ultimo;
c) i mezzi e le procedure utilizzati dal depositario per la trasmissione delle informazioni di cui la società di gestione UE abbia bisogno per l’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari e le procedure adottate per consentire alla società stessa e all’OICR di accedere in tempo utile alle informazioni contabili relative all’OICR;
d) i mezzi e le procedure attraverso cui il depositario ha accesso a tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni;
e) le procedure attraverso cui il depositario può informarsi sull’attività della società e valutare la qualità delle informazioni ottenute, anche con accessi diretti;
f) le procedure di valutazione da parte della società delle prestazioni del depositario per l’adempimento degli obblighi contrattuali;
g) le informazioni che devono essere scambiate tra l’OICR, la società di gestione UE e il depositario in relazione all’emissione e al rimborso delle quote dell’OICR;
h) gli obblighi di riservatezza applicabili alle parti dell’accordo. Tali obblighi non possono pregiudicare l’esercizio dei compiti delle autorità di vigilanza;
i) se applicabile, i compiti e le responsabilità delle parti dell’accordo in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo;
j) gli obblighi reciproci sugli incarichi affidati a terzi da parte della società o del depositario;
k) i soggetti a cui sono stati affidati compiti della società di gestione UE o del depositario nonché l’impegno a fornire, su richiesta della controparte contrattuale, le informazioni sui criteri utilizzati per la selezione dei terzi cui attribuire gli incarichi e le misure dirette alla valutazione della loro attività;
l) una dichiarazione del depositario che stabilisca la permanenza della responsabilità dello stesso anche in caso di affidamento a terzi dell’incarico;
m) il periodo di validità dell’accordo, le condizioni alle quali può essere modificato o risolto, nonché le procedure per facilitare l’eventuale cambiamento del depositario, incluse le modalità di scambio di informazioni tra i due depositari;
n) omissis;
o) la precisazione che la legge applicabile è quella italiana.
3.3 Disposizioni nazionali applicabili
Nella gestione di OICR italiani la società di gestione UE rispetta:
- l’art. 6, comma 1, lett. c), del TUF, relativo alle regole applicabili agli OICR e le relative misure attuative;
- la Parte IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al pubblico risparmio), Sezione II e III, del TUF, relativa all’offerta al pubblico di OICR aperti, e le relative misure attuative.
La Banca d’Italia e la Consob, nel rispetto delle relative competenze, vigilano sul rispetto di tali disposizioni. È rimessa all’autorità del paese di origine la verifica dell’adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla società di gestione UE per rispettare dette norme.
4. Gestione in Italia di FIA
4.1 Comunicazione
Il GEFIA UE che intende gestire – con o senza stabilimento di succursali – un FIA in Italia lo comunica alla propria autorità competente, che, nell’ambito delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, invia alla Banca d’Italia:
1) copia dell’accordo stipulato con il depositario;
2) informazioni sulle eventuali deleghe in materia di gestione;
3) un attestato dell’autorità competente da cui risulti l’autorizzazione a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono gestire in Italia;
4) nel caso di FIA non riservati a investitori professionali, la documentazione prevista nel Titolo V, Capitolo II in materia di approvazione dei regolamenti dei fondi.
Sono comunicate alla Banca d’Italia le eventuali modifiche alla documentazione prodotta.
La Banca d’Italia può chiedere all’autorità competente del paese di origine del GEFIA UE chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta.
La Banca d’Italia approva il regolamento del FIA non riservato entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza completa di tutti gli elementi necessari, salvo le cause di interruzione e di sospensione del termine. Il regolamento del FIA è redatto nel rispetto del Titolo V, Capitolo I, Sezioni I e II. Le modifiche del regolamento del FIA sono approvate entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza completa; si applica la fattispecie dell’approvazione in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III.
La Banca d’Italia, previa consultazione con l’autorità competente del paese ospitante del GEFIA UE, verifica che la società:
- rispetti le norme di cui al presente paragrafo e al par. 4.3;
- sia autorizzata nel proprio paese di origine a gestire la medesima tipologia di fondi.
La presente disciplina si applica anche in caso di SICAV e di SICAF autorizzate, ai sensi dell’art. 38 TUF, a designare per la gestione del proprio patrimonio un GEFIA UE.
I regolamenti dei FIA non riservati successivi al primo sono approvati in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II. I GEFIA UE, successivamente alla delibera di approvazione del regolamento del FIA, inviano, oltre a quanto previsto nel citato Titolo V, Capitolo II, Sezione II, la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente paragrafo.
4.2 Accordo con il depositario
Il GEFIA UE stipula con il depositario del FIA che intende gestire in Italia un accordo con il contenuto previsto dall’art. 83 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.
4.3 Disposizioni nazionali applicabili
Nella gestione di FIA italiani il GEFIA UE rispetta:
- l’art. 6, comma 1, lett. c), del TUF, relativo alle regole applicabili agli OICR e le relative misure attuative;
- la Parte II (Disciplina degli intermediari), Titolo III (Gestione collettiva del risparmio), Capo II (OICR italiani), del TUF, relativo alla disciplina dei fondi comuni di investimento e le relative misure attuative;
- la Parte IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al pubblico risparmio), Capo I, Sezioni I, II e III, del TUF, relativa all’offerta al pubblico di FIA UE e le relative misure attuative.
La Banca d’Italia e la Consob, nel rispetto delle relative competenze, vigilano sul rispetto di tali disposizioni. È rimessa all’autorità del paese di origine la verifica dell’adeguatezza delle misure organizzative adottate dal GEFIA UE.
5. Uffici di rappresentanza
Le società di gestione UE e i GEFIA UE possono stabilire uffici di rappresentanza in Italia.
Le stesse comunicano alla Banca d’Italia l’inizio dell’operatività degli uffici di rappresentanza, l'indirizzo degli stessi e i nominativi dei responsabili dell’ufficio (4).
4 La comunicazione va inviata alla Banca d’Italia - Servizio Supervisione Intermediari Finanziari - Roma.
CAPITOLO V
OICR DI CREDITO: FIA UE IN ITALIA
1. Disposizioni generali
1.1 Premessa
Le presenti disposizioni, in attuazione del TUF, disciplinano l’erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia. Nel Paragrafo 2 sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione del servizio. Nel Paragrafo 3 sono descritte le disposizioni applicabili e le comunicazioni successive.
Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente capitolo. Inoltre, ai crediti erogati in Italia da parte FIA UE si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.
2. Condizioni per operare in Italia
2.1 Condizioni
I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio
patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il FIA UE è autorizzato dall’autorità competente dello stato membro d’origine a investire in crediti, inclusi quelli a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;
b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
c) le norme del paese d’origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti (cfr. Titolo V, Capitolo 3, Sezione V, par. 5, e Sezione VI rispettivamente per i fondi retail e per quelli riservati). L’equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l’autorità competente dello Stato membro di origine ne assicuri l’osservanza.
2.2 Procedura
I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti in
Italia inviano alla Banca d’Italia una comunicazione preventiva per ciascun FIA contenente le seguenti informazioni:
- la denominazione, la sede legale e la direzione generale del gestore;
- la denominazione del FIA o del comparto che intende operare in Italia;
- le complete generalità e la veste legale della persona che sottoscrive la comunicazione;
- l’elenco dei documenti allegati.
La comunicazione è corredata dai documenti di seguito elencati:
1) attestazione dell’autorità di vigilanza che il gestore è autorizzato dall’autorità competente dello Stato UE d’origine e può gestire il fondo oggetto della comunicazione; in alternativa, copia del provvedimento di autorizzazione del gestore accompagnata dall’attestazione del legale rappresentante sull’attuale iscrizione nel registro, o albo, o elenco dei gestori;
2) attestazione dell’autorità di vigilanza o, in alternativa, un parere legale, circa la possibilità del fondo di erogare crediti;
3) copia del regolamento di gestione o dello statuto del FIA, nonché copia dello statuto del gestore o altri documenti equivalenti, muniti dell’attestazione di vigenza rilasciata dall’autorità competente del paese di origine del FIA e del gestore; in alternativa, l’attestazione dell’autorità competente può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante del FIA e del gestore che attesti la vigenza dei suddetti documenti;
4) una dichiarazione a cura del legale rappresentante del gestore che indichi le norme del paese di origine del FIA ritenute equivalenti a quelle italiane (copia di tali norme deve essere inclusa nella documentazione), nonché un parere legale concernente tale equivalenza;
5) in alternativa al punto 4, un attestato dell’autorità di vigilanza del paese di origine che garantisca che la stessa vigili sul rispetto da parte del gestore del FIA di quanto previsto nel regolamento o nello statuto in materia di contenimento e frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria;
6) l’ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicata;
7) una nota illustrativa dello schema di funzionamento del FIA¸ con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote e azioni del FIA nonché all’oggetto e alla politica di investimento. La nota precisa se il gestore ha o ha intenzione di concordare side letter con investitori nel FIA e, in tal caso, ne precisa il contenuto.
Tutti i documenti sopra indicati possono essere trasmessi in lingua italiana o inglese. Ove redatti in lingua straniera diversa dall’inglese, essi dovranno essere corredati della traduzione in lingua italiana oppure in inglese munita dell’attestazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante del gestore del FIA.
Qualora un FIA UE già abilitato ad investire in crediti in Italia effettui la comunicazione preventiva di avvio dell’operatività in Italia di un comparto, non trasmette le informazioni riguardanti il gestore del FIA UE che sono già state inviate alla Banca d’Italia in occasione dell’avvio dell’operatività del FIA UE in Italia.
La comunicazione preventiva è inviata alla Banca d’Italia almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività. Ricevuta tale comunicazione, la Banca d’Italia ne verifica la completezza e, qualora essa risulti incompleta, chiede al soggetto interessato di provvedere alle necessarie integrazioni. Qualora abbia verificato la completezza dei documenti forniti o dopo che siano state fornite tutte le integrazioni necessarie, provvede a comunicarlo al soggetto interessato (“comunicazione di ricezione”).
Entro 60 giorni dalla comunicazione di ricezione, la Banca d’Italia può vietare al fondo di investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in
Italia qualora non ricorrano le condizioni di cui al par. 2.1. In caso di mancato divieto da parte di Banca d’Italia, il gestore può avviare l’operatività del fondo in Italia.
3. Disposizioni applicabili e modifica delle informazioni comunicate
3.1 Vigilanza informativa
Il gestore invia il rendiconto del fondo alla Banca d’Italia entro 10 giorni dalla sua approvazione.
3.2 Modifica delle informazioni comunicate
Il gestore del FIA UE di credito comunica tempestivamente alla Banca d’Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2.2.
La Banca d’Italia comunica al FIA UE l’avvenuta ricezione della comunicazione corredata di tutte le indicazioni utili a verificare il rispetto delle condizioni indicate nel presente Capitolo (“comunicazione di ricezione”).
Entro 30 giorni dalla comunicazione di ricezione, o comunque dalla conoscenza del venir meno delle citate condizioni, la Banca d’Italia può avviare un procedimento amministrativo d’ufficio di divieto per il FIA UE all’investimento in crediti in Italia che si conclude entro 60 giorni.