Contract
Mod. T906 Ed. 10/13
SCHEDA SINTETICA - INFORMAZIONI GENERALI La parte “Informazioni Generali”, da consegnare obbligatoriamente all’investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull’offerta. | |||
INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO | |||
IMPRESA DI ASSICURAZIONE | CARDIF VITA compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.A., impresa di assicurazione italiana società del Gruppo BNP Paribas. (di seguito Società) | Contratto | Prodotto finanziario di capitalizzazione denominato: Certificato BNL Investimento Sicuro - Tariffa MZPD |
ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI | Le prestazioni del presente contratto sono collegate al rendimento della Gestione separata CAPITALVITA®. | ||
PROPOSTE D’INVESTIMENTO FINANZIARIO | Il prodotto è sottoscrivibile mediante versamento di un premio in unica soluzione. L’investitore- contraente ha comunque la facoltà di effettuare, nel corso della durata contrattuale, dei versamenti aggiuntivi. In ogni caso la somma dei premi versati non potrà superare i 2,5 milioni di Euro. Si rimanda alle “Informazioni Specifiche” per la descrizione della Proposta di investimento. | ||
FINALITÀ | Il prodotto consente una crescita del capitale proteggendone il valore nel tempo. | ||
OPZIONI CONTRATTUALI | L’investitore-contraente ha la facoltà di chiedere che la scadenza del contratto sia differita, di quinquennio in quinquennio, fino ad un massimo di 20 anni di durata complessiva a condizione che il tasso annuo massimo garantibile secondo la normativa IVASS sia almeno pari all’1%. | ||
DURATA | La durata del contratto è pari a 5 anni. | ||
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |||
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE | Certificato BNL Investimento Sicuro si sottoscrive unicamente mediante il Modulo di Proposta riportato in calce alla presente documentazione. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, l’investitore-contraente si impegna ad effettuare il versamento del premio mediante addebito in conto corrente, assegno bancario e/o circolare, o altre modalità da concordare con la Società. Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o di versamento dell’assegno. Il contratto produce i suoi effetti a partire dalla data di decorrenza indicata nel Modulo di Proposta, a condizione che sia stato versato il premio stabilito. Per ulteriori informazioni relative alla modalità di sottoscrizione si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d’offerta. | ||
SWITCH e VERSAMENTI SUCCESSIVI | Non sono previste operazioni di switch. È facoltà dell’investitore-contraente effettuare versamenti aggiuntivi con le stesse modalità previste per il versamento iniziale. | ||
RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA | Alla data di scadenza, Certificato BNL Investimento Sicuro prevede la corresponsione all’investitore-contraente del capitale in vigore alla data di scadenza, costituito dalla somma di ciascun premio versato rivalutato (eventualmente riproporzionato in caso di avvenuti riscatti parziali), tenendo conto della commissione di gestione e del minimo garantito. | ||
RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. RISCATTO) E RIDUZIONE | Trascorso un mese dalla data di decorrenza, il prodotto riconosce all’investitore-contraente la facoltà di riscattare il capitale maturato. Alla data di ricevimento dell’intera documentazione richiesta (data di riscatto), il valore di riscatto è calcolato come: − la somma di ciascun premio versato, rivalutato pro-rata al tasso minimo garantito dell’1%, in caso di riscatto effettuato entro il primo anniversario della data di decorrenza; − la somma di ciascun premio versato aumentata del 90% della differenza tra il capitale in vigore e la somma dei premi versati, se la richiesta di riscatto è effettuata trascorso un anno di durata contrattuale ma entro il secondo anniversario; − la somma di ciascun premio versato aumentata del 95% della differenza tra il capitale in vigore e la somma dei premi versati, se la richiesta di riscatto è effettuata trascorsi due anni di durata contrattuale ma entro il terzo anniversario; − il capitale in vigore alla data di riscatto in tutti gli altri casi. L’Impresa garantisce, anche in caso di riscatto, una rivalutazione minima pari all’1% annuo composto. |
L’investitore-contraente ha, inoltre, la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, con le stesse tempistiche e modalità della liquidazione totale. In questo caso, il contratto rimane in vigore per la parte non riscattata e i premi versati saranno riproporzionati alla parte di contratto in vigore. Non è previsto alcun valore di riduzione. Per ulteriori dettagli circa le modalità di riscatto si rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d’offerta. | |
REVOCA DELLA PROPOSTA | L’investitore-contraente ha la facoltà di revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto, stabilita alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o di versamento dell’assegno. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Società provvede a rimborsare all’investitore-contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. |
DIRITTO DI RECESSO | L’investitore-contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione del contratto stabilita alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o di versamento dell’assegno. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Società provvede a rimborsare all’investitore-contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. La volontà di recedere dal contratto deve essere comunicata alla Società per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà efficacia dal momento in cui essa perviene alla Società. |
ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE | Il Prospetto d’offerta e tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx e possono essere acquisiti su supporto duraturo. Sul medesimo sito, inoltre, sono presenti il rendiconto periodico ed il prospetto della composizione, nonché il Regolamento della Gestione separata. La Società comunica tempestivamente all’investitore-contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d’offerta riguardanti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi e le modalità di rivalutazione del capitale. |
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO | Al contratto si applica la legge italiana. |
REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO | Il contratto ed ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana. |
RECLAMI | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a CARDIF VITA S.p.A., Ufficio Reclami con sede in Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx (Xxxxxx) oppure inviando un Fax al n. 02/00.00.00.00 o un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo, potrà rivolgersi all’autorità di vigilanza di competenza secondo quanto di seguito indicato: per reclami riguardanti il contratto in senso stretto, potrà rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx (Xxxxxx), oppure potrà inviare un Fax al n. 06/00.000.000 o al n. 06/42.133.353, corredando copia del reclamo inoltrato alla Società e, ove presente, il relativo riscontro; per reclami riguardanti aspetti di trasparenza, potrà rivolgersi alla CONSOB - Xxx X.X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx (Xxxxxx), o Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), Telefono 06/84.77.1 - 02/72.42.01, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Eventuali altre informazioni sono reperibili sul nostro sito xxx.xxxxxxxxx.xx o al numero 800 900 900 per qualsiasi informazione inerente lo stato avanzamento pratiche. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sez. A), Parte I del Prospetto d’offerta. |
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, unitamente alle Condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione. Data di deposito in CONSOB della parte “Informazioni Generali”: 27/09/2013 Data di validità della parte “Informazioni Generali” : dal 30/09/2013 |
SCHEDA SINTETICA - INFORMAZIONI SPECIFICHE La Parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della Gestione interna separata. | |
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | |
NOME | La Gestione interna separata di riferimento è denominata CAPITALVITA® |
GESTORE | La Gestione CAPITALVITA® è gestita dal 15/11/2011 da CARDIF Assicurazioni S.p.A. in base a specifico mandato di Gestione conferito da CARDIF VITA S.p.A.. |
ALTRE INFORMAZIONI | Codice Proposta: MZPD Valuta di denominazione: Euro Anno di inizio operatività: 1988 Modalità di versamento: unica soluzione con facoltà di versamenti aggiuntivi. In ogni caso la somma dei premi versati non potrà superare i 2,5 milioni di Euro. Per la presentazione di tale proposta di investimento è stata utilizzata un’ipotesi di premio pari a 10.000,00 euro. Finalità del Fondo: crescita del capitale e protezione dello stesso nel tempo. |
STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | |
RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE | Il capitale investito viene rivalutato periodicamente, in funzione della misura di rivalutazione, determinata in base al rendimento conseguito dalla Gestione interna separata, al netto dei costi di seguito indicati, comunque con un minimo garantito previsto dal presente contratto. La rivalutazione comporta un incremento annuale delle prestazioni che rimane acquisito a titolo definitivo e, di conseguenza, si rivaluta a sua volta negli anni successivi (c.d. rendimento consolidato). Frequenza di rilevazione: La rilevazione del rendimento della Gestione interna separata avviene con frequenza annuale ad ogni 31/12. Frequenza di consolidamento: Il consolidamento, ossia il meccanismo in base al quale le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dall’investitore-contraente, avviene, pro rata temporis, con frequenza annuale ad ogni 31/12 ed alla data di rimborso. Il rendimento annuo, per il calcolo della rivalutazione annuale, è quello calcolato al 30/09 mentre per le rivalutazioni in corso d’anno, effettuate in caso di rimborso, il rendimento è quello calcolato alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione. In caso di richiesta di rimborso anticipato presentata entro il primo anniversario della data di decorrenza, il valore di rimborso è pari a ciascun premio versato (eventualmente riproporzionato in caso riscatti parziali), rivalutato pro-rata al tasso minimo garantito dell’1%. In caso di richiesta di rimborso anticipato, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il valore di rimborso è pari alla somma di ciascun premio versato (eventualmente riproporzionato in caso riscatti parziali), aumentata del: - 90% della differenza tra il capitale in vigore e la somma dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso riscatti parziali), se la richiesta di riscatto è effettuata trascorso un anno di durata contrattuale ma entro il secondo anniversario; - 95% della differenza tra il capitale in vigore e la somma dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso riscatti parziali), se la richiesta di riscatto è effettuata trascorsi due anni di durata contrattuale ma entro il terzo anniversario; In caso di richiesta di rimborso anticipato, trascorsi tre anni dalla data di decorrenza, il valore di rimborso è pari al capitale in vigore alla data di riscatto. Per il periodo tra l’ultima data di rivalutazione e la data di richiesta di rimborso, il capitale in vigore all’ultima rivalutazione viene maggiorato del relativo rateo di rendimento da attribuire al contratto. Il rendimento da attribuire al contratto si determina scorporando dal rendimento annuo CAPITALVITA® la commissione annuale di gestione indicata di seguito. Prelievo in punti percentuali assoluti: La Società trattiene dal rendimento realizzato dalla Gestione separata una commissione annuale di gestione, determinata in base al cumulo dei premi versati in misura pari a: − 1,30% se il cumulo dei premi versati è inferiore a 1.000.000 euro; − 1,20% se il cumulo dei premi versati è inferiore a 2.000.000 euro; − 1,10% se il cumulo dei premi versati è inferiore o uguale a 2.500.000 euro; |
Tasso minimo garantito: La Società garantisce un rendimento annuo minimo composto dell’1% fisso. Frequenza di determinazione: Il confronto tra il rendimento retrocesso ed il tasso di rendimento minimo garantito (c.d. determinazione) avviene con frequenza annuale ogni 31/12 ed al rimborso. L’Impresa applica le proprie commissioni mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata fatto salvo il tasso di rendimento minimo garantito che rimane, comunque, garantito all’investitore-contraente. Misura di rivalutazione: In occasione di ciascuna rivalutazione annuale, il capitale complessivo in vigore alla data di rivalutazione si ottiene sommando: - ciascun premio versato nell’anno solare, incrementato della rivalutazione annua nella misura di cui sopra, riproporzionata al numero di giorni effettivamente trascorsi dalla data di ciascun versamento sino alla data di rivalutazione; - il capitale in vigore maturato al 31/12 dell’anno precedente incrementato della rivalutazione annua, nella misura di cui sopra, eventualmente riproporzionata per il numero di giorni effettivamente trascorsi dall’inizio dell’anno solare nel caso di rivalutazione in corso d’anno. Avvertenza: Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. | |
ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO | L’orizzonte temporale consigliato è pari a 1 anno. |
POLITICA DI INVESTIMENTO | In linea generale, le risorse di CAPITALVITA® possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi. La Gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari di emittenti Governativi (ed assimilati) e Corporate. L’investimento sul mercato azionario, il cui peso non può essere superiore complessivamente al 20%, è concentrato prevalentemente nell’area Euro e riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all’investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. L’investimento in altre attività finanziarie è in misura residuale. Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici e sono effettuati principalmente nell’Area Euro. L’impiego in strumenti derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione ed è ammesso con finalità di copertura e gestione efficace. Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l’asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l’efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la Gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della Gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli assicurati, l’equilibrio e la stabilità della Gestione separata. |
CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ATTIVI IN PORTAFOGLIO | Il tasso medio di rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza relativamente al periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività assegnate alla gestione nel medesimo periodo di osservazione. Concorrono alla determinazione del risultato finanziario di CAPITALVITA®: - i proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione, compresi gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza - gli utili e le perdite derivanti dall’alienazione delle attività finanziarie assegnate alla gestione, se effettivamente realizzati nel periodo di osservazione Gli utili realizzati comprendono anche i redditi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio di CAPITALVITA® Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese inerenti: - l’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione; - le spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. |
Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto; nel caso di trasferimento di attività dal patrimonio dell’impresa il valore di iscrizione è pari valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella Gestione separata. La giacenza media delle attività è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è calcolata sulla base del valore di iscrizione nel libro mastro nella Gestione separata. I criteri di valutazione delle giacenze medie descritti potranno essere modificati solo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto della Gestione separata sarà accompagnato da una nota illustrativa che indicherà le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione utilizzati e il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento di CAPITALVITA®. Il rendimento annuo della CAPITALVITA® viene determinato al termine di ciascun mese solare dell’esercizio relativo alla certificazione assumendo ogni volta come esercizio di riferimento il periodo costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti, fermi restando i criteri di valutazione e di calcolo sopra descritti. Avvertenza: Le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione del rendimento della Gestione interna separata solo se effettivamente realizzati sulle attività che la compongono; le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto mentre quelle già di proprietà dell’Impresa di assicurazione sono valutate al prezzo di iscrizione nella Gestione separata. Avvertenza: Si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della Gestione interna separata e del meccanismo di calcolo del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della Gestione interna separata non è riferito ai valori di mercato delle medesime e la volatilità dei relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle attività che la compongono. | |
Per le informazioni di dettaglio sull’investimento finanziario si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’offerta. | |
COSTI | |
TABELLA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza, al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali, rappresenta il capitale investito. Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta. |
DESCRIZIONE DEI COSTI | La Società matura il diritto ad una commissione annuale, prelevata dal rendimento della Gestione separata, stabilita in misura annua pari a: − 1,30% se il cumulo dei premi versati è inferiore a 1.000.000 euro; − 1,20% se il cumulo dei premi versati è inferiore a 2.000.000 euro; − 1,10% se il cumulo dei premi versati è inferiore o uguale a 2.500.000 euro. |
Per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta. |
Momento della sottoscrizione | Orizzonte temporale d’investimento consigliato (valori su base annua) | ||
Voci di costo | |||
A | Commissioni di caricamento | 0,00% | 0,00% |
B | Commissione di gestione | 1,30% | |
C | Altri costi contestuali al versamento | 0,00% | 0,00% |
D | Altri costi successivi al versamento | 0,00% | |
E | Bonus, premi e riconoscimento di quote | 0,00% | 0,00% |
F | Spese di emissione | 0,00% | 0,00% |
Componenti dell’investimento finanziario | |||
G | Premio versato | 100% | |
H=(G-F) | Capitale nominale | 100% | |
I=H-(A+C-E) | Capitale investito | 100% |
DATI PERIODICI | ||||||
RENDIMENTO STORICO | Anno | Tasso di rendimento realizzato dalla CAPITALVITA® | Tasso trattenuto dalla Società | Tasso riconosciuto agli investitori-contraenti | ||
2008 | 4,30% | 1,30% | 3,00% | |||
2009 | 3,62% | 1,30% | 2,32% | |||
2010 | 3,71% | 1,30% | 2,41% | |||
2011 | 3,76% | 1,30% | 2,46% | |||
2012 | 3,75% | 1,30% | 2,45% | |||
Si tenga presente che i dati di rendimento indicati non tengono conto di costi di sottoscrizione e/o di rimborso eventualmente previsti a carico dell’investitore-contraente. Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. | ||||||
RETROCESSIONI AI DISTRIBUTORI | CARDIF VITA S.p.A. corrisponde al distributore una commissione pari al 70% della commissione di gestione annuale effettivamente applicata con un minimo trattenuto dalla Società stessa pari a 0,35%. | |||||
Per le informazioni di dettaglio sui dati periodici si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta. | ||||||
INFORMAZIONI ULTERIORI | ||||||
VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO | Il rendiconto annuale ed il prospetto annuale della composizione della Gestione separata viene pubblicata annualmente sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. | |||||
Avvertenza: La scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di Contratto, prima della sottoscrizione. Data di deposito in CONSOB della parte “Informazioni Specifiche”: 27/09/2013 Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 30/09/2013 La Gestione interna separata CAPITALVITA® è offerta dalla data di inizio operatività della gestione stessa. | ||||||
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ | ||||||
CARDIF VITA S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità. |
CARDIF VITA S.p.A.
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
CONDIZIONI CONTRATTUALI
CERTIFICATO BNL INVESTIMENTO SICURO
Certificato di Capitalizzazione Tariffa MZPD
Art. 1 Oggetto del contratto
“Certificato BNL Investimento Sicuro” è la denominazione commerciale (“Descrizione prodotto”), adottata ai fini del collocamento del prodotto, della forma assicurativa definita “capitalizzazione a capitale rivalutabile”.
“Certificato BNL Investimento Sicuro” è un contratto di capitalizzazione attraverso il quale la Società si impegna a corrispondere al Contraente il capitale in vigore alla scadenza contrattuale.
“Certificato BNL Investimento Sicuro” è alimentato attraverso il versamento, da parte del Contraente, di un premio unico entro la data di decorrenza del contratto e di eventuali versamenti aggiuntivi nel corso della durata contrattuale. “Certificato BNL Investimento Sicuro” fruisce, nel corso del periodo di durata contrattuale, di una rivalutazione annuale del capitale assicurato sulla base del rendimento annuo della Gestione speciale CAPITALVITA®.
Cardif Vita, nella propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxx.xx), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.
Art. 2 Obblighi della società
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa. Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.
Art. 3 Conclusione, decorrenza e durata del contratto
Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o di versamento dell’assegno.
Il contratto produce i suoi effetti a partire dalla data di decorrenza indicata in Proposta a condizione che sia stato versato il primo premio stabilito.
La durata del contratto è pari a 5 anni.
Art. 4 Revoca della Proposta e diritto di Recesso del contratto
Revoca della Proposta di assicurazione
La Proposta del presente contratto può essere revocata fino al momento della conclusione del contratto. La revoca della Proposta deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società.
Diritto di recesso dal contratto
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.
L’esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del contratto e, qualora non sia stato effettuato il versamento del premio, l’impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.
La volontà di recedere dal contratto deve essere comunicata alla Società per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene alla Società.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca o al recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.
Art. 5 Capitale in vigore alla decorrenza
Il capitale in vigore alla data di decorrenza è pari al premio versato. Ciascun premio versato successivamente concorre interamente alla formazione del capitale. In ogni caso la somma dei premi versati non potrà superare i 2,5 milioni di Euro.
Art. 6 Capitale in vigore
Il capitale in vigore ad una certa data è costituito dalla somma dei premi versati dal Contraente rivalutati a tale data ed eventualmente riproporzionati nel caso di precedenti riscatti parziali.
Art. 7 Rivalutazione del capitale in vigore
La Società riconosce al contratto una rivalutazione annuale delle prestazioni, nella misura e secondo le modalità di seguito contenute.
La rivalutazione del capitale in vigore si applica al contratto il 31/12 di ogni anno solare, (a partire dal 31/12 successivo alla data di decorrenza), alla scadenza contrattuale, ovvero alla data di anticipata risoluzione del contratto stesso.
Misura della rivalutazione
Ai fini della rivalutazione del capitale in vigore, viene attribuito alla polizza il rendimento annuo conseguito attraverso la Gestione separata CAPITALVITA®.
Il rendimento annuo CAPITALVITA® da adottare a tale scopo è quello calcolato al 30/09, per la rivalutazione annuale al 31/12 oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d’anno.
Spetta peraltro alla Società una commissione annuale di gestione, determinata in base al cumulo dei premi versati e pari a:
− 1,30% se il cumulo dei premi versati è inferiore a 1.000.000 euro;
− 1,20% se il cumulo dei premi versati è inferiore a 2.000.000 euro;
− 1,10% se il cumulo dei premi versati è inferiore o uguale a 2.500.000 euro;
La misura annua di rivalutazione è pari alla differenza tra il rendimento attribuito e la commissione annuale di gestione.
La Società si impegna comunque a garantire, per l’intera durata contrattuale, una misura di rivalutazione annua composta minima pari all’1%.
Modalità di rivalutazione annuale del capitale
In occasione di ciascuna rivalutazione annuale, il capitale complessivo in vigore alla data di rivalutazione si ottiene sommando:
− ciascun premio versato nell’anno solare, incrementato della rivalutazione annua nella misura di cui sopra, riproporzionata al numero di giorni effettivamente trascorsi dalla data di ciascun versamento sino alla data di rivalutazione;
− il capitale in vigore maturato al 31/12 dell’anno precedente incrementato della rivalutazione annua, nella misura di cui sopra, eventualmente riproporzionata per il numero di giorni effettivamente trascorsi dall’inizio dell’anno solare nel caso di rivalutazione in corso d’anno.
La rivalutazione annuale comporta l’aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica maturata alla data di rivalutazione.
La Società si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente della rivalutazione delle prestazioni assicurate, successivamente a ciascuna rivalutazione annuale.
Art. 8 Prestazione a scadenza
La Società si impegna a versare al Contraente il capitale in vigore alla data della scadenza contrattuale.
Art. 9 Riscatto totale
La polizza è riscattabile trascorso un mese dalla data di decorrenza, su richiesta scritta del Contraente. Il valore di riscatto totale è definito in misura pari a:
− la somma di ciascun premio versato, rivalutato pro-rata al tasso minimo garantito dell’1%, in caso di riscatto effettuato entro il primo anniversario della data di decorrenza;
− la somma di ciascun premio versato aumentata del 90% della differenza tra il capitale in vigore e la somma dei premi versati, se la richiesta di riscatto è effettuata trascorso un anno di durata contrattuale ma entro il secondo anniversario;
− la somma di ciascun premio versato aumentata del 95% della differenza tra il capitale in vigore e la somma dei premi versati, se la richiesta di riscatto è effettuata trascorsi due anni di durata contrattuale ma entro il terzo anniversario;
− il capitale in vigore alla data di ricevimento della documentazione.
Art. 10 Riscatto parziale
Trascorso un mese dalla data di decorrenza il Contraente ha facoltà di richiedere per iscritto, nel corso della durata contrattuale residua, il riscatto parziale del capitale in vigore.
Il valore di riscatto parziale è determinato nel limite del valore del riscatto totale (determinato alla data di richiesta come detto all’Art. 9) e viene indicato dal Contraente a tal fine in valore assoluto o in misura percentuale del valore di riscatto totale medesimo.
A seguito di ciascuna operazione di riscatto parziale, il capitale in vigore all’anniversario precedente e gli eventuali premi versati nell’anno vengono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l’importo riscattato e il valore di riscatto totale calcolato alla medesima data.
Art. 11 Differimento della scadenza
Con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto e purché il tasso annuo massimo garantibile
secondo la normativa IVASS (Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008) sia almeno pari all’1%, il Contraente può richiedere il differimento della scadenza inoltrando richiesta scritta alla Società. La richiesta si intende accettata in mancanza di comunicazione scritta contraria della Società entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
L’operazione consiste nel differire, di quinquennio in quinquennio e fino ad una durata massima complessiva di 20 anni, la scadenza del contratto con conseguente differimento della riscossione del capitale sulla base delle stesse Condizioni Contrattuali in vigore all’atto della sottoscrizione del presente contratto.
Nel corso del periodo di differimento, il capitale in vigore viene rivalutato il 31/12 di ogni anno solare, a partire da quello successivo alla data di scadenza originaria del contratto, e alla definitiva scadenza; il capitale in vigore viene rivalutato nella misura e secondo le modalità previste all’Art. 7.
Il Contraente può, in qualsiasi momento, interrompere il periodo di differimento e richiedere la corresponsione del valore di riscatto maturato con le modalità indicate all’Art. 9; inoltre il Contraente ha facoltà di richiedere il riscatto parziale alle medesime condizioni riportate all’Art. 10.
Al termine del periodo di differimento, il contratto giunge alla definitiva scadenza con conseguente disponibilità del capitale rivalutato.
L’eventuale silenzio del Contraente alla scadenza originaria del contratto non può essere in nessun caso inteso come tacita richiesta di differimento.
Art. 12 Pagamenti delle prestazioni
Per ogni pagamento la Società richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell’apposita sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione”.
Alla scadenza e in caso di riscatto totale o parziale, la Società esegue il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento dell’intera documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
La liquidazione della prestazione avverrà con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra la Società e gli aventi diritto.
Art. 13 Cessione del contratto
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, secondo quanto previsto agli articoli 1406 e ss. del codice civile.
La cessione diventa efficace quando la Società riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario).
La Società provvede a comunicare l’avvenuta cessione alle parti.
Art. 14 Pegno e vincolo
Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni previste dal contratto.
Tali atti diventano efficaci quando la Società riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente. La Società provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.
Art. 15 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.
Art. 16 Foro competente
Per le controversie relative al contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.
REGOLAMENTO della Gestione separata CAPITALVITA®
redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38/2011, concernente la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l’assicurazione sulla Vita, ai sensi dell’Articolo 191, Comma 1, Lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, N.209 – Codice delle Assicurazioni Private.
Articolo 1
DENOMINAZIONE, VALUTA E VALORE DELLE ATTIVITA’
1.1 CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (CARDIF VITA), ed iscritta al n. 1.00073 dell’Albo ha istituito la Gestione separata CAPITALVITA®, che costituisce un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da CARDIF VITA. In data 08.02.2012 il Consiglio di amministrazione di CARDIF VITA ha approvato il presente regolamento. L’attività di gestione rispetta le norme di legge, i regolamenti e le disposizioni delle Autorità di vigilanza e del presente regolamento.
1.2 CAPITALVITA® è una gestione denominata in Euro e collegata alla raccolta delle polizze rivalutabili ed è rivolta a tutte le tipologie di clientela.
1.3 Il valore delle attività della gestione separata CAPITALVITA® non sarà inferiore alle riserve matematiche, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
1.4 Il valore delle attività è pari al valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale della Compagnia.
1.5 Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti collegati alla gestione separata.
Articolo 2
OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIE, LIMITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE ATTIVITA’
Obiettivi e politiche di investimento
2.1 Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l’asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l’efficienza in termini di rischio- rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli assicurati, l’equilibrio e la stabilità della gestione separata.
Tipologie di attività
2.2 In linea generale, le risorse di CAPITALVITA® possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.
Limiti qualitativi e quantitativi delle attività
2.3 La gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari di emittenti:
‐ Governativi e assimilati
E’ ammesso l’investimento in titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell’Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’Ocse.
‐ Corporate
I titoli di emittenti corporate devono avere rating almeno Investment Grade.
È prevista la possibilità di detenere obbligazioni con rating Below Investment Grade, in conseguenza di un declassamento del rating dell’emittente intervenuto successivamente al momento dell’acquisto, se ciò non pregiudica gli interessi degli assicurati e gli obiettivi della gestione separata.
Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di CAPITALVITA®.
2.4 L’investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell’area Euro. L’esposizione azionaria riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all’investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 20%.
2.5 L’investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l’acquisto di quote di ETF,
SICAV o OICR, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.
2.6 Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l’Area Euro.
2.7 E’ ammesso l’investimento in strumenti di mercato monetario, quali depositi bancari a vista e Time Deposit con durata inferiore a 15 giorni, nel limite massimo complessivo del 15%,e in fondi di liquidità prevalentemente area euro e Time Deposit con durata superiore a 15 giorni in misura non superiore al 30%
2.8 Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) sono ammessi nei limiti del 5%. L’esposizione sul comparto immobiliare, realizzata anche attraverso l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari, non deve superare il limite massimo del 15%.
2.9 L’impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti regolamentari fissati dalla normativa di attuazione dell’Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
2.10 Le attività di CAPITALVITA® sono di piena e libera proprietà dell’impresa nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.
Articolo 3
LIMITI DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO ISVAP 27 MAGGIO 2008, N. 25
3.1 Le operazioni con le controparti di cui all’Art. 5 del Regolamento ISVAP 27/05/2008 n.25, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia, e non devono pregiudicare gli interessi degli assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. “best execution”).
3.2 Nell’ottica dell’efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.
Articolo 4 PERIODO DI OSSERVAZIONE
4.1 Il tasso medio di rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Inoltre, ad ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile in relazione al periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell’esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile.
Articolo 5
REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO
5.1 Il tasso medio di rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza relativamente al periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività assegnate alla gestione nel medesimo periodo di osservazione.
5.2 Concorrono alla determinazione del risultato finanziario di CAPITALVITA®:
▪ i proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione, compresi gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,
▪ gli utili e le perdite derivanti dall’alienazione delle attività finanziarie assegnate alla gestione, se effettivamente realizzati nel periodo di osservazione.
Gli utili realizzati comprendono anche i redditi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio di CAPITALVITA®.
Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese e degli oneri deducibili di cui al successivo Articolo 6.
5.3 Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto; nel caso di trasferimento di attività dal patrimonio dell’impresa il valore di iscrizione è pari valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.
5.4 La giacenza media delle attività è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è calcolata sulla base del valore di iscrizione nel libro mastro nella gestione separata.
5.5 I criteri di valutazione delle giacenze medie descritti potranno essere modificati solo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto della gestione separata sarà accompagnato da una nota illustrativa che indicherà le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione utilizzati e il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento di CAPITALVITA®.
Articolo 6
SPESE ED ONERI DEDUCIBILI
6.1 Le uniche forme di prelievo consentite sono relative a:
‐ Attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
‐ Spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.
6.2 Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Articolo 7 REVISIONE CONTABILE
7.1 La gestione separata CAPITALVITA® è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale effettua le verifiche ed esprime i giudizi richiesti dalla vigente normativa regolamentare.
Articolo 8 FUSIONI E SCISSIONI
8.1 Nell’interesse dei contraenti, per garantire l’efficienza gestionale l’impresa può decidere di fondere o scindere la gestione separata CAPITALVITA®, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 9 MODIFICHE AL REGOLAMENTO
9.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il consiglio di amministrazione della Compagnia potrà apportare al presente regolamento eventuali modifiche per garantire l’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a causa di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE
Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Società, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla Compagnia: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata da parte degli aventi diritto compilando l’apposito modulo di Richiesta di Liquidazione disponibile presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il contratto.
La Società si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione in considerazione di particolari esigenze istruttorie o di modifiche legislative.
Scadenza
Per i pagamenti a scadenza sono richiesti i seguenti documenti:
− Richiesta di Liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
− Fotocopia del Documento di Identità del Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).
Riscatto
Nel caso di liquidazione dovuta a riscatto totale o parziale, devono essere consegnati:
− Richiesta di Liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
− Fotocopia del Documento di Identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).
Casi particolari
Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:
− nel caso in cui il contratto sia dato in pegno, la Richiesta di Liquidazione viene sottoscritta dal Creditore titolato e firmata per benestare dal Contraente;
− nel caso in cui il contratto sia sottoposto a vincolo, viene richiesto il consenso scritto del Creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benestare la Richiesta di Liquidazione.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03
In applicazione della normativa sulla “privacy”, la informiamo sull’uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito anche “Codice”).
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano - raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (ad esempio ai sensi della normativa antiriciclaggio) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (quali dati relativi allo stato di salute, opinioni politiche, sindacali o religiose) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (3), il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (quali ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (4).
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (6) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti (7) risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia.
Il consenso sopra richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso i singoli Titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8).
Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Cardif Vita S.p.A. Via Tolmezzo, 15 – 00000 Xxxxxx tel. 02.72427.1 fax 00.00000000.(9).
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità assicurative
Sulla base dell’Informativa ricevuta, lei può esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati personali, eventualmente anche sensibili, per finalità assicurative, apponendo la sua firma nell’apposito spazio previsto nel Modulo di Proposta.
Consenso al trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo inoltre di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati personali da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano – in Italia e all’estero – come autonomi titolari (5): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è in questo caso del tutto facoltativo e che il suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può acconsentire al trattamento dei dati per ricerche di mercato e/o finalità promozionali apponendo la sua firma nell’apposito spazio previsto nel Modulo di Proposta.
NOTE
(1) Predisposizione e stipula di polizze assicurative, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione ed individuazione di frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa dei diritti dell’assicuratore, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, attività statistiche.
(2) Altri soggetti inerenti il rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, beneficiario ecc; coobbligato); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che per soddisfare le sue richieste (copertura assicurativa, liquidazione sinistro ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
(3) I dati di cui all’art.4 comma 1, lett. d) ed e) del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
(4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; società di gestione del risparmio, sim; legali; medici;
- società di servizi per quietanzamento; società di servizi cui siano affidati gestione liquidazione e pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari;
- società del gruppo a cui appartiene la nostra società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi consortili propri del settore assicurativo (che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate alle quali i dati possono essere comunicati), quali CIRT (Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati); nonché altri soggetti, quali: UIF (Unità di Informazione Finanziaria), COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); Magistratura. Forze dell’ordine, altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
(5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del gruppo a cui appartiene la nostra società; società specializzate per informazione e promozione commerciale, ricerche ed indagini di mercato sulla qualità dei servizi e soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti assicurativi; banche società di gestione del risparmio, sim.
(6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
(7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (nota 3 secondo alinea).
(8) Tali diritti sono previsti e disciplinati da artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
(9) L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento sono disponibili presso la sede della società.