CAPO I
CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO. DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto di cui al presente foglio di patti e condizioni ha per oggetto la manutenzione ed il pronto intervento delle strade e gli interventi da eseguire sono da ricondursi tra quelli previsti dall'art. 24 ter. della L. n° 109/94 così come recepita dalla L.R. n° 7 del 02/08/2002 e L.R. n°7 del 19/05/2003, ed in particolare:
a) La esecuzione di tutti i lavori di manutenzione degli spazi pubblici del Comune di Adrano ivi comprese piazze, slarghi, marciapiedi, scalinate, viali interni a parchi o giardini di proprietà comunale;
b) La sorveglianza delle strade e dei manufatti stradali allo scopo preciso di individuare e segnalare per iscritto alla D.L. qualsiasi inconveniente o danno che possa eventualmente rappresentare pericolo al corretto funzionamento di tutti i manufatti in manutenzione per il pubblico transito ed essere causa di sinistri a persone o cose;
c) La disponibilità continua, a semplice richiesta della direzione dei lavori o della Amministrazione, di operai e mezzi per la ispezione degli spazi pubblici e relativi manufatti, sia per programmare gli interventi di manutenzione, sia per verificare le eventuali anomalie sia per procedere a rilievi e constatazione sulla rete viaria esistente;
d) La effettuazione delle opere di transennamento e segnalazione di pericolo nelle forme prescritte dal codice della strada.
ART.2
DURATA DELL'APPALTO
L'appalto delle opere di cui all'art.1 avrà durata fino all'esaurimento delle somme impegnate.
Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori di cui al presente Appalto, ammonta a € 25.000,00 come risulta dal prospetto qui di seguito allegato:
QUADRO ECONOMICO | ||
a) importo lavori | 20.000,00 | 20.000,00 |
b) costo sicurezza sui lavori (2,00% di a) | 400,00 | |
c) restano i lavori a base d'asta | 19.600,00 | |
Somme a disposizione dell'Amministrazione | ||
a) competenze tecniche 2,00% | 400,00 | |
b) per IVA 20% | 4.000,00 | |
c) arrotondamento | 600,00 | |
sommano | 5.000,00 | 5.000,00 |
25.000,00
Importo complessivo
ART.4
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere e prestazioni che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla direzione dei lavori.
La designazione sommaria delle opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla direzione dei lavori.
I°) gli interventi di manutenzione che si rende necessario eseguire sulle sedi stradali e sugli spazi pubblici ed indicativamente:
a) rappezzature e ripristini di pavimentazioni preesistenti, manti in conglomerato bituminoso, pavimentazioni in mattonelle di asfalto, in basolato, in selciati, in bolognini, in cotto, strati di base e fondazione in conglomerato cementizio, misti granulometrici, misti bitumati, inghiaiato, massicciata, etc.
b) sistemazione e collocazione di tratti di orlatura di pietra lavica, ecc. o conglomerato di cemento con i relativi strati di fondazione.
c) rappezzature, ripristini e pavimentazioni di marciapiedi e spazi soggetti al solo transito pedonale in pietrine di cemento, battuto di cemento, mattonelle di asfalto, in cotto, basolato, ecc.
II°) Interventi di manutenzione di tombini, muri di sostegno e di recinzione, manufatti stradali in genere comprese recinzioni, parapetti, ringhiere etc.
III°) Lavori di ripristino degli spazi pubblici eseguiti dall'Amministrazione in via sostitutiva in dipendenza di inadempienza di soggetti diversi della Amministrazione.
ART.5
PERSONALE TECNICO DELL'IMPRESA E COLLEGAMENTO TELEFONICO
L'impresa assuntrice dei lavori assicurerà all'Ente appaltante un recapito telefonico per il pronto intervento con l'obbligo quindi di eliminare immediatamente il pericolo per la pubblica incolumità e di eseguire le necessarie riparazioni con mezzi, maestranze e materiali adeguati alla bisogna.
A tale scopo, l'impresa assuntrice dei lavori, dovrà assicurare:
a) entro 24 ore per lavori di manutenzione ordinaria,
b) entro 2 ore per lavori di urgenza ed eliminazione di pericolo per la pubblica incolumità, il pronto intervento con personale, mezzi e materiali.
L'Impresa inoltre, dovrà nominare un Direttore di cantiere avvalendosi di tecnici iscritti all'Albo Professionale.
Il Direttore di cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto sollevando al riguardo interamente la Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale.
L'Impresa dovrà comunicare per iscritto il nominativo del tecnico al quale affidare la Direzione del cantiere fornendo contestualmente la dichiarazione esplicita da parte del tecnico di accettazione dell'incarico, redatta in carta semplice e con apposizione del timbro con il numero di iscrizione all'Albo.
Per tutta la durata dell'appalto, inoltre un incaricato responsabile dovrà essere reperibile sia di giorno, che di notte anche nei giorni festivi.
Il recapito del numero telefonico in Adrano verrà comunicato dall'Impresa, all'atto della consegna dei lavori, con lettera raccomandata alla D.L..
In ogni momento e con la necessaria urgenza e tempestività l'Impresa dovrà assicurare il pronto intervento con mezzi e maestranze e materiali adeguati alla bisogna.
ART.6
LAVORI NOTTURNI E NEI GIORNI FESTIVI
Nei casi ritenuti necessari, ad insindacabile giudizio della D.L. e su ordine della stessa, l'Impresa é tenuta ad eseguire i lavori in orario notturno, e/o nei giorni festivi.
Per tali oneri si stabilisce, senza che l'Impresa sollevi eccezione alcuna, di aumentare i prezzi, sia a misura che in economia, nelle seguenti percentuali:
a) del 7% per categorie di opere e di lavori eseguiti in orario notturno nei giorni feriali.
b) del 12% per le categorie di opere e di lavori eseguiti in orario diurno nei giorni festivi.
c) del 14 % per le categorie di opere e di lavori eseguiti in orario notturno nei giorni festivi.
ART.7 PENALITA'
La ditta assuntrice dei lavori, avrà l'obbligo di intervenire entro 24 ore dalla chiamata da parte della
D.L. per lavori ordinari ed immediatamente entro 2 ore massimo, per lavori di pronto intervento ed eliminazione di pericolo per la pubblica incolumità.
Ogni trasgressione alle prescrizioni, ogni inadempienza agli obblighi del presente Foglio di patti e condizioni ed a quelli del Capitolato Generale, ai regolamenti Comunali, la mancata o ritardata osservanza agli ordini della D. L., la lentezza nella esecuzione dei lavori e la deficienza di organizzazione, l'ingombro eccessivo delle strade per fatto di lavori, i mancati provvedimenti riguardo la circolazione stradale, il danneggiamento dei manufatti e dei materiali dell'Amministrazione saranno possibili di penale .
Le penalità saranno determinate tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 tenendo conto di tutte le circostanze che possano diminuire od aggravare le responsabilità dell'Impresa ad insindacabile discrezione della D.L.
Dette penalità saranno applicate direttamente dalla Direzione Lavori con recupero nei certificati di pagamento.
ART.8 LAVORI IN DANNO
Il mancato adempimento ad un ordinativo della Direzione dei Lavori sarà contestato all'Impresa per iscritto o telegraficamente e sarà seguito da una tempestiva constatazione effettuata dalla Direzione Lavori. A tale constatazione sarà invitata l'Impresa e del fatto sarà steso verbale che verrà firmato dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa; qualora questa non intervenga al sopralluogo o si rifiuti alla firma, sarà prova perché così convenuto il verbale firmato soltanto dalla Direzione dei Lavori, dopo di che i lavori ordinati e non effettuati saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'Impresa.
Nel caso si tratti di opere ritenute urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità ove l'Impresa non ottemperi immediatamente, si provvederà d'ufficio ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori senza alcuna formalità.
In entrambi i casi saranno applicate le penalità di cui all'art. 7.
Il ritardo nel ritiro degli ordinativi oppure nella esecuzione dei lavori, come la mancata esecuzione degli stessi, non solleva l'Impresa dalle responsabilità civili e penali per eventuali incidenti e danni dipendenti da tali inadempienze.
Le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione per le opere eseguite d'ufficio, dovranno essere dall'Impresa interamente rimborsate all'Amministrazione stessa.
Gli importi suddetti saranno addebitati all'Impresa a partire dal primo stato di avanzamento immediatamente successivo alla esecuzione dei lavori d'ufficio.
Nel caso di reiterate inadempienze, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa.
ART. 9
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L'Amministrazione Comunale, nel caso che si verifichi anche una sola delle sottoelencate circostanze, avrà il diritto di risolvere anticipatamente il contratto, salvo a far valere, nei confronti dell'Impresa, tutti i propri diritti e ad intraprendere le azioni necessarie per il risarcimento dei danni procurati:
a) quando, per qualsiasi ragione, l'Impresa venisse ad abbandonare il servizio oggetto del presente appalto; in tal caso il Comune ha il diritto, previa diffida e senza bisogno di altro atto o di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, di sostituirsi immediatamente all'Impresa;
b) nel caso che l'ammontare delle penalità inflitte alla concessionaria raggiunga complessivamente il 5% dell'importo a base d'asta;
c) nei casi di pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento;
d) nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori. In questi casi, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
ART.10 CONDIZIONI DI APPALTO
Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
b) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile(e non escluse da altre norme del presente Foglio di patti e condizioni) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.
ART.11
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.
ART.12
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o emissione dei certificati di pagamento.
Art. 13
ELENCO PREZZI E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
I prezzi da applicare per la contabilità dei lavori, sono quelli contenuti nell'elaborato: elenco prezzi.
La contabilizzazione dei lavori verrà eseguita sulla scorta di detti prezzi elencati nell'elenco prezzi e su quelli dedotti da apposite analisi. Alla bisogna (per voci non contemplate nell'elaborato: elenco prezzi), si potranno concordare di volta in volta i prezzi, con apposito verbale.
Sia gli importi dei compensi a corpo, sia quelli a misura, sono soggetti a ribasso d'asta non sono soggetti a ribasso d'asta gli importi relativi al piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
Si precisa inoltre che l'importo complessivo a base d'asta non è comprensivo degli oneri per la sicurezza previsti dal relativo piano di coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96, valutati in € 400,00.
CAPO II
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 14
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Impresa.
Prove dei materiali:
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.
L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi più datti a garantire l'autenticità.
Art. 15
LAVORI E COMPENSI A CORPO
Resta stabilito che il compenso a corpo, di cui all'art. 2 del presente Capitolato, viene corrisposto a compenso e soddisfazione, insieme coi prezzi unitari di ogni categoria di lavori, di tutti gli oneri imposti all'Impresa dal Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000 n. 131, dalle norme e regolamenti vigenti e dal presente Capitolato speciale, nonché degli oneri anche indiretti che l'Impresa potrà incontrare per l'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri, non ultima, ad esempio, la costruzione ed esercizio di eventuali strade e mezzi di accesso e servizio alle zone dei lavori, anche se non specificatamente menzionati.
L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione, è fisso ed invariabile e non è soggetto a revisione prezzi qualunque risulti l'ammontare effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i lavori. Esso verrà liquidato con gli stati di avanzamento in rate proporzionali agli importi dei lavori eseguiti.
Art. 16
NORME GENERALI DI ESECUZIONE
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà:
a) di prescrivere all'atto pratico le modalità in genere da osservare nell'esecuzione degli scavi e dei ripristini delle pavimentazioni;
b) di cambiare le disposizioni già date quando le ravvisi non più confacenti alle condizioni del lavoro, essendo di sua esclusiva competenza giudicare su ciò che convenga fare in ogni singolo caso per la buona riuscita dell'opera;
L'Impresa è obbligata ad uniformarsi agli ordini che al riguardo le siano impartiti e ciò senza che essa possa sollevare mai eccezione di sorta, o pretendere indennizzi e compensi speciali oltre al pagamento dei diversi lavori in base ai prezzi di contratto.
L'Impresa è tenuta in particolare alla più scrupolosa osservanza di tutte le «norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro.
Art. 17
LOCALI DI RIPOSO E DI PRONTO SOCCORSO
In prossimità del cantiere dovrà essere approntato apposito locale di riposo per ricevere gli operai, di dimensioni adeguate al numero stesso degli operai.
Esso dovrà essere convenientemente aerato, riscaldato e provvisto di lavabi con sapone e asciugamani individuali, di un ripostiglio per abiti e di letti di riposo con coperte di lana.
Altro locale separato sarà poi adibito per consentire agli operai di consumare il pasto, dotato di tavoli e sedie in numero sufficiente.
Un apposito locale dovrà poi essere adattato per asciugare gli abiti bagnati degli operai con opportune installazioni di prosciugamento.
Il cantiere dovrà inoltre essere provvisto di un locale per il pronto soccorso, nel quale, fra l'altro, sarà sempre tenuta pronta una bombola di ossigeno in piena efficienza.
Detta camera dev'essere abbastanza grande così da contenere un letto e consentire al medico la possibilità di trattare il paziente. Il locale sarà ben riscaldato ed illuminato e dovrà contenere una bombola d'ossigeno come riserva.
Art. 18
RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA
L'Impresa è assolutamente responsabile del buon funzionamento degli apparecchi e macchine da lavoro, della stabilità e resistenza loro e di tutti i mezzi d'opera relativi e deve seguire tutte le regole suggerite dall'esperienza e dalla scienza per evitare ogni danno alle persone addette al lavoro, pur restando a suo carico ogni responsabilità.
Nei quali casi, l'Impresa deve adottare, a totale sua cura e spesa, tutti i mezzi necessari per superare le difficoltà stesse, senza che per ciò possa in nessun caso pretendere compensi od indennità di sorta; restando assolutamente stabilito che le fondazioni vengono valutate soltanto in base al loro volume e pagate ai prezzi di contratto, rimanendo sempre ad intero carico dell'Impresa i danni che eventualmente potessero essere cagionati alle opere, ai cassoni, alle impalcature, ai ponti di servizio, agli impianti meccanici e ai mezzi d'opera in genere, dalle cause e dalle difficoltà sopra indicate.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI
Art. 19
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000 n. 131. L'Impresa è soggetta alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla legge fondamentale sui Lavori Pubblici del 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F); ad esclusione degli articoli abrogati dall'art. 231 del regolamento; dalla L. n. 109/1994 come modificata ed integrata dalla L. n. 216 del 2 giugno 1995 e dalla successiva L. 415 del 18 novembre 1998; da Leggi e Regolamenti in materia:
a) di prevenzione degli infortuni nei lavori;
b) di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei lavori.
Ove ricorrano necessità di subappalti, si richiama l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella L. 19 marzo 1990, n. 55 ed eventuali successive disposizioni in materia.
Art. 20
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto:
a) il presente foglio di patti e condizioni;
b) l'elenco prezzi.
Art. 21 CAUZIONE DEFINITIVA
Per ciò che attiene la cauzione definitiva resta fissato quanto disposto dall'art. 30 della L. 109/94 nel testo vigente della Regione Siciliana ed ai sensi della Direttiva del Ministero dei LL.PP. n. 4006 del 12 agosto 1992, rimane fissata nella misura del 10% (dieci percento) dell'importo netto di contratto. L'Ufficio appaltante consente all'Impresa aggiudicataria di sostituire, alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, una fidejussione bancaria a termini del D.P.R. del 29 luglio 1948, n. 1309 e del 22 maggio 1956, n. 635.
Art. 22 SUBAPPALTO
È vietato all'Impresa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, L. 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e poi dall'art. 34, comma 1 della L. 11 febbraio 1994,
n.109 modificata dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e dalla successiva L. 18 novembre 1998, 415 ed in base a quanto disposto nell'art. 141 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e pubblicato su S.O.G.U. 28 aprile 2000, n. 98; l'affidamento in subappalto o cottimo dell'intera opera appaltata e comunque della totalità dei lavori della categoria prevalente.
Art. 23 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Ai sensi dell'art. 18, comma 7 della L. 19 marzo 1990, n. 55, l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 8 dello stesso art. 18. L'Impresa e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, la suddetta documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Art. 24
CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quaranticinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Xxxxx non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.. In caso di urgenza secondo le riserve previste dalla legge n. 2248 del 20 marzo 1865 subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori; la consegna dei lavori avverrà conformemente all'art. 9 del Capitolato Generale e secondo le modalità previste dagli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e pubblicato su Supplemento Ordinario alla
G.U.R.I. 28 aprile 2000, n. 98. Qualora la consegna, per colpa dell'Amministrazione, non avvenisse nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione dal contratto. L'Appaltatore darà inizio ai lavori non oltre il quinto giorno dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 150,00 (diconsi Euro centocinquanta). Se il ritardo dovesse superare giorni 15 a partire dalla data di consegna l'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore potrà sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Xxxxx e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
Art. 25
PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI
L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità.
L'Impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.
Art. 25 bis
PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
In considerazione che il cantiere per l'esecuzione dei lavori in questione non rientra tra quelli previsti dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 494/96 l'impresa è tenuta a redigere, ed a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, il “piano operativo di sicurezza” in base a quanto previsto dall'art. 31 della L.109/94 nel testo vigente nella regione siciliana.
L'appaltatore dovrà nominare altresì, un Direttore Tecnico di cantiere quale responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. l'Impresa è comunque tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, contenute nella normativa vigente.
Art. 26 PAGAMENTI IN ACCONTO
L'Appaltatore avrà diritto alla concessione di anticipazioni sul prezzo dell'appalto - secondo le norme vigenti - in esecuzione dell'art. 12 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 e dalle successive modifiche del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, a fronte della prestazione di sufficienti garanzie bancarie o equivalenti. Esse verranno accreditate all'Appaltatore secondo le modalità stabilite dall'art. 26 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 modificata dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e dalla successiva L. 415 del 18
novembre 1998.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito - al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di cui agli artt. 29 e 30 del Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000, n. 131 e 114 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e pubblicato su Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. 28 aprile 2000, n. 98 - raggiunga la cifra di € 20.000,00 in relazione all'ammontare ed alla durata dei lavori ovvero rispetto a quanto ricavato dalla tabella di cui all'art. 2 se opere appaltate a forfait.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000, n. 131, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.
Le funzioni del responsabile del procedimento sono affidate all'Ingegnere Capo ovvero a persona delegata e di fiducia dell'Amministrazione.
Art. 27 COLLAUDO
La collaudazione dei lavori deve essere iniziata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed in accordo a quanto previsto nell'art. 37 del Capitolato Generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000, n. 131.
La collaudazione stessa deve essere conclusa entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel rispetto di quanto precisto nell'art. 192 comma 1 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e pubblicato su Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. 28 aprile 2000, n. 98. Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo dell'art. 5, commi 1 e 2 della L. 10 dicembre 1981, n. 741 e dell'art. 28 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla L. 2 giugno 1995 n. 216 e dalla successiva L. 415 del 18 novembre 1998 e degli art. compresi tra il 191 e 203 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modifiche, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e pubblicato su Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. 28 aprile 2000, n. 98.
Art. 28
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.
Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere il traffico nella strada e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei lavori.
Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione dei lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.
Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali.
All'atto del collaudo i manti dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie e lungo le banchine. Inoltre gli spessori dei manti dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura e del costipamento dovuto al traffico, di 1 mm per ogni anno dall'esecuzione.
L'Impresa è anche responsabile dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle sottofondazioni e delle fondazioni.
Art. 29
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 14 del Capitolato generale e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.
1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.
Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
6) La redazione dei calcoli e dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, da parte di un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo ordine professionale. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
7) La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia all'Amministrazione.
8) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
9) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica.
10) L'Impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di disporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'Amministratore, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori e dell'Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 18, comma 6, L. n. 55/1990, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 3, n. 3 dello stesso art. 18. La Ditta è inoltre tenuta al rispetto del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulle "Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro".
11) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.
12) La gratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
13) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
15) L'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive modifiche.
16) La comunicazione all'ufficio da cui dipendono i lavori, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 65 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000,
n. 131 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
17) L'osservanza delle norme contenute nella vigente legge sulla polizia mineraria X.X. 00 marzo 1893, n. 184 e nel relativo regolamento 14 gennaio 1894, n. 19.
18) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
19) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione.
20) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
21) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
22) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione, l'Appaltante non potrà pretendere compensi di sorta.
23) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
24) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
25) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro ..... giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
26) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 della citata legge
n. 55/1990. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente Capitolato.
Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
Art. 30
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate agli artt. 31 bis e 32 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 modificata dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e dalla successiva L. 415 del 18 novembre 1998 e secondo quanto riportato dall'art. 150 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554 e pubblicato su Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. 28 aprile 2000, n. 98.
CAPO IV
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Art. 31 NORME GENERALI
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.