REGOLAMENTO
Città di Foggia
REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO
IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Approvato con deliberazione del Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
n. del
REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Indice generale
TITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
TITOLO II.
ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
TITOLO III.
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA
TITOLO IV.
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA
TITOLO V.
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI
TITOLO VI.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLEGATO RAPPORTI CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALLEGATO NORME GENERALI D’USO E DI COMPORTAMENTO
ALLEGATO ELENCO IMPIANTI SPORTIVI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
Articolo 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ed in diponibilità e di quelli annessi agli Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico e per il tempo libero della collettività nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. Il Comune di Foggia riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.
4. L’Amministrazione comunale con il presente Regolamento tende a dare piena attuazione alla Legge Xxxxxxx Xxxxxx xx00 xxx 00.00.0000 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”;
5. La struttura alla quale compete l'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento corrisponde al Servizio Sport del Comune di Foggia.
Articolo 2 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) per “Amministrazione” il Comune di Foggia;
b) per “concedente” il proprietario dell’impianto o colui che ne ha la disponibilità;
c) per ”concessionario” colui che prende in gestione o in uso l’impianto sportivo ;
d) per “impianto sportivo” il luogo opportunamente attrezzato, sia all’aperto sia al coperto, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia attinente ad istituzioni scolastiche;
e) per “attività sportiva” la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;
f) per “forme di utilizzo e gestione dell’impianto sportivo” le modalità con le quali l’Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi, nonché l’insieme delle operazioni che consentono all’impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi perla promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva;
g) per “affidamento in gestione” il rapporto nel quale a favore dell’affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;
h) per “concessione in uso” il provvedimento con il quale il Comune concede l’utilizzo e la fruizione di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
i) per “tariffe” le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’Amministrazione o al gestore dell’impianto;
j) per “canone” l’importo che il gestore dell’impianto deve corrispondere all’Amministra- zione a fronte dell’affidamento in gestione dell’impianto senza rilevanza economica ovvero l’importo che l’Amministrazione riceve dal concessionario della gestione degli impianti con rilevanza economica;
k) per “corrispettivo” l’importo che l’Amministrazione può eventualmente concedere a sostegno della gestione dell’impianto affidato.
Articolo 3 - Fonti normative
1. Costituiscono fonti del presente Regolamento:
- Articoli 117 e 118 della Costituzione;
- Decreto Legislativo n° 242/1999 e successive modificazioni – campo di intervento del CONI;
- Statuto del CONI;
- Legge 91/1981,articolo 1 – attività sportiva- e successive modificazioni;
- articolo 90 Legge 289/2002 comma 17 “Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica” e successive modificazioni;
- Legge Xxxxxxx Xxxxxx xx00 xxx 00.00.0000 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti” - e
successive modificazioni;
- Legge 517/1997 e Legge 23/1996 in tema di gestione di palestre scolastiche e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 297/94 articolo 96 e successive modificazioni;
- Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 – definizione impianto sportivo- e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e successive modificazioni;
Articolo 4 - Quadro delle competenze
1. La competenza in materia di impiantistica sportiva comunale è ripartita come segue:
a. Il Consiglio comunale:
a) Approva il presente Regolamento, gli indirizzi e le modalità generali di uso e gestione degli stessi;
b) Individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie;
c) definisce, con il presente regolamento e con separati atti di indirizzo, la disciplina generale delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi.
b. La Giunta Comunale:
a) definisce, secondo gli indirizzi del presente regolamento, le modalità per la concessione in uso o in gestione degli impianti sportivi cittadini e individua l’eventuale situazione di rilevanza economica degli stessi;
b) stabilisce, secondo gli indirizzi del presente regolamento, relativamente agli impianti senza rilevanza economica, l'entità del corrispettivo che il Comune deve riconoscere al concessionario della gestione e, relativamente agli impianti con rilevanza economica, l'entità del canone che il concessionario deve riconoscere al Comune di Foggia
c) definisce gli indirizzi per la scelta del concessionario e/o utilizzatore della gestione degli impianti;
d) provvede, a seguito di apposita istruttoria tecnica, ad approvare le opere di miglioria e di manutenzione straordinaria.
c. Il Dirigente del Servizio Sport:
a) provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all’affidamento della gestione e all’assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento e dal bando o Avviso Pubblico di assegnazione;
b) definisce tempi e modalità del procedimento per l’accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
c) provvede alla concessione e assegnazione in uso degli impianti, esaminate le richieste presentate, previa consegna di tutti i documenti richiesti, esercitando i conseguenti compiti di vigilanza e controllo e riservandosi l'opportunità di sospenderne l’utilizzo per intervenuti problemi tecnici o imprevisti, che si dovessero verificare negli impianti, ove
ritenuti di rilevante importanza a giudizio dell'Amministrazione;
d) esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e la gestione dei relativi contratti.
Articolo 5 - Classificazione degli impianti sportivi comunali
1. Gli impianti sportivi possono essere classificati in:
a) impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale quegli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un’effettiva potenzialità di reddito.
b) impianti privi di rilevanza economica, gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e tale da richiedere eventualmente il sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici, sotto forma di contributo alle spese di gestione, o altre modalità stabilite in sede convenzionale.
2. Gli Impianti Sportivi annessi agli Istituti Scolastici sono da intendersi quegli impianti sportivi comunali di promozione e non di rilevanza economica. Essi sono principalmente utilizzati per lo svolgimento delle attività delle scolaresche, in orari curriculari ed extra curriculari, previa progettualità degli Enti scolastici stessi.
I suddetti impianti sportivi potranno, negli orari in cui non vengono utilizzati dalle scolaresche, essere concessi in uso alle società sportive che ne faranno richiesta seguendo le modalità del presente regolamento. Gli utilizzatori dovranno rispettare le tariffe stabilite con delibera di Giunta e dovranno garantire l’integrazione di giovani di etnie e fasce sociali differenti, promuovendo lo sport di qualsiasi ordine e grado come strumento educativo fondamentale per educare al senso civico i giovani cittadini.
Articolo 6 – Tipologie di concessioni
1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
a) OCCASIONALE relativa all’uso limitato ad una manifestazione ovvero ad una serie di manifestazioni interessanti un periodo di tempo non superiore a 15 giorni.
b) CONTINUATIVA A TEMPO DETERMINATO (stagionali) relativa all’assegnazione in uso dell’impianto che non superi l'arco temporale di dodici mesi. L’utilizzo e la gestione della struttura, senza rilevanza economica, sarà concesso mediante procedure ad evidenza pubblica o con indizione di Avviso Pubblico, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui alla Legge Regionale n.33/2006;
c) PLURIENNALE relativa all’assegnazione in uso prolungato della struttura che non superi l'arco temporale di Venti (o trenta) anni, qualora la società sportiva o il soggetto affidatario, nel progetto di gestione dell'impianto sportivo, dimostri di voler investire risorse significative per la realizzazione di opere di ristrutturazione, ampliamento od adeguamento dell'impianto. In questo l’utilizzo e la gestione della struttura, senza rilevanza economica, saranno concessi mediante con Concessione secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
TITOLO II
ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Articolo 7 – Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi
1. Alla programmazione ed all'assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi comunali per le attività di promozione e di avviamento alla pratica sportiva, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali provvede il competente ufficio del Comune di Foggia. L’assegnazione degli spazi, con i relativi criteri è disciplinata da apposito bando.
2. L'uso degli impianti sportivi situati negli edifici scolastici, nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato dal competente ufficio del Comune di concerto con le istituzioni scolastiche sulla base delle norme di cui alla legge n° 23/1996.
3. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
4. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.
5. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione.
Articolo 8 – Requisiti e modalità per l'assegnazione in uso occasionale
1. Le assegnazioni in uso occasionale, di cui alla lettera a) dell’art. 6 del presente Regolamento sono finalizzate allo svolgimento di attività programmate di breve durata e vengono rilasciate dal Servizio competente del Comune per favorire:
a) le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
b) le associazioni e le società di Foggia regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per ladisciplina sportiva svolta;
c) gli enti pubblici;
d) le associazioni radicate sul territorio;
e) cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell’ambito dello sport.
2. Uno stesso impianto sportivo può essere concesso a uno o più soggetti aventi i requisiti sopracitati compatibilmente con gli orari richiesti.
3. Le domande per svolgere manifestazioni di cui al presente articolo vanno redatte in carta semplice, su appositi moduli forniti dall’Amministrazione comunale, e devono essere presentate presso il Servizio/Ufficio Sport almeno quindici giorni prima della data richiesta per l’utilizzo, corredate del programma completo della manifestazione.
4. Entro cinque giorni dalla ottenuta autorizzazione, gli autorizzati dovranno versare la relativa Tariffa applicata.
5. Nel caso in cui la manifestazione non dovesse avere luogo, per motivi non di causa di forza maggiore, il concessionario non avrà diritto al rimborso del versamento effettuato.
6. Il mancato pagamento della tariffa nei termini suddetti, determina l’impossibilità di procedere all’assegnazione e la revoca dell’eventuale ottenuta autorizzazione.
7. Nel caso in cui la manifestazione non dovesse aver luogo, il concessionario dovrà avvisare per iscritto il Servizio/Ufficio Sport competente.
8. L’Utilizzatore è tenuto a lasciare l’impianto libero, entro il tempo stabilito dall’autorizzazione, da qualsiasi oggetto e/o attrezzatura impiegata e provvedere alla pulizia finale dell’impianto utilizzato a sua totale cura e spesa.
9. Per l’eventuale potenziamento di energia elettrica, l’utente dovrà organizzarsi autonomamente con un proprio gruppo elettrogeno o contratto di allaccio, dandone comunicazione al Comune e
previa autorizzazione, salvo che la manifestazione sia patrocinata dall’amministrazione comunale.
Articolo 9 – Assegnazioni in uso continuativo a tempo determinato (stagionali)
1. Le assegnazioni in uso continuativo a tempo determinato (stagionali), di cui alla lettera b) dell’art. 6 del presente Regolamento, rilasciate dall'Ufficio competente del Comune di Foggia, sono finalizzate alla promozione della pratica sportiva e allo svolgimento di attività programmate nell’arco temporale di una stagione, per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente articolo 8.
2. Le concessioni stagionali vengono assegnate in seguito alla pubblicazione di apposito bando pubblicato, di norma, entro il 15 giugno di ogni anno.
3. Le domande per le concessioni stagionali devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di volta in volta stabilito nel bando. Nel bando devono essere definiti i criteri di assegnazione sulla base delle indicazioni di massima indicati al successivo articolo 10.
4. Le domande che perverranno oltre il termine verranno prese in considerazione solo al fine dell’assegnazione degli impianti e negli orari rimasti eventualmente disponibili dopo l’assegnazione definitiva in favore delle domande pervenutenei termini. Se per le domande fuori termine o quelle temporanee ci saranno più richieste per lo stesso spazio verrà effettuata una valutazione dal Dirigente del Servizio Sport.
Articolo 10 – Criteri per le assegnazioni in uso stagionale
1. I criteri di assegnazione delle concessioni stagionali saranno indicati nell’apposito bando ed individuati sulla base dei seguenti parametri:
– anni di attività;
– numero di tesserati e di squadre;
– livello del campionato o risultati di eccellenza;
– collaborazioni con altre società sportive;
– attività per fasce deboli.
2. In caso di parità di punteggio, si attribuirà la concessione al richiedente che abbia partecipato a corsi formativi e di aggiornamento o qualificazione professionale per istruttori ed allenatori organizzati dal CONI, dalle Federazioni, dagli Enti di Promozione Sportiva e dal Comune di Foggia. Le eventuali richieste dei gestori di impianti, o associazioni sportive ad essi riconducibili, verranno assegnate seguendo le indicazioni ed i criteri previsti nel bando di assegnazione.
3. In ogni caso non saranno assegnati spazi d’uso a quei soggetti che non garantiscano l’attività sportiva per tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni, e che escludono i meno talentuosi senza un giustificato motivo andando in contrasto con i principi del presente regolamento.
Articolo 11 – Procedure per le assegnazioni in uso stagionale
1. Intendendo per stagionale l'anno sportivo (in genere settembre-giugno), i soggetti di cui all'articolo 8 che richiedono l'uso degli impianti devono presentare istanza nei termini previsti dal Bando, su apposito modulo Allegato al Bando. Il Servizio Sport provvederà ad applicare i punteggi relativi e ad assegnare gli spazi entro l’inizio della stagione sportiva.
2. L'utilizzatore dell'impianto è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano l'assegnazione in uso e ad indicare il soggetto responsabile dell’uso dell’impianto.
3. L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
4. Non potrà essere assegnato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti assegnazioni in uso, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto e risultino morosi nei confronti del Comune.
5. I concessionari devono comunicare i nominativi dei responsabili dell'uso degli impianti, anche ai fini della gestione della sicurezza, nonché i nominativi del personale responsabile
dell'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico) nell'ambito delle ore assegnate, anche ai sensi del D.L. n° 158/2012.
6. E’ possibile richiedere l’utilizzo degli spazi in uso anche al di fuori del periodo compreso nella stagione sportiva, motivandolo. L’utilizzo, se concesso, può comportare costi aggiuntivi con tariffe maggiorate.
Articolo 12- Convenzione per l’uso degli impianti ed obblighi in capo al gestore
1. Il rapporto tra l’Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario è regolato da apposita convenzione.
2. La convenzione stabilisce i criteri d’uso dell’impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nel presente regolamento, stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
a) salvaguardia dell’impianto sportivo;
b) rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso dell’impianto, diversificati per livello e tipo d’utenza;
c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto. d) uso pubblico dell’impianto.
4. La convenzione individua le operazioni che consentono all’impianto di funzionare ed erogare servizi all’utenza e le modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell’impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessioni in uso.
5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.
6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell’utenza, le destinazioni e gli orari d’uso dell’impianto; il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell’ente proprietario dell’impianto.
7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo, individuando in modo dettagliato le competenze del soggetto gestore e dell’Amministrazione Comunale.
8. La convenzione disciplina elementi ulteriori, quali:
a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell’affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio;
b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall’Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l’acquisto di strumentazioni connesse all’impianto.
9. L'utilizzatore dell'impianto risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature installate.
00.Xx mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dall’Amministrazione può comportare la decadenza della concessionedegli spazi e l’esclusione alla partecipazione dei bandi successivi.
11.Le gare non devono essere interrotte dall’utilizzatore del turno successivo, qualora la durata della competizione sia superiore all’orario assegnato. Sarà cura degli utilizzatori comunicare il calendario delle gare agli altri concessionari al fine di poter organizzare l’attività sportiva senza creare disagi. E’ beninteso che chi organizza le competizioni deve limitare il più possibile il crearsi di tali situazioni.
12.L'Amministrazione comunale ed il Dirigente Scolastico si riservano in ogni momento il controllo degli impianti sportivi assegnati in uso al fine di verificare la corrispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro corretto utilizzo da parte degli utilizzatori dell'impianto nonché il buono stato manutentivo.
13.L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi, furti o incidenti che dovessero
essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse al utilizzatore dell'impianto.
14.L'Amministrazione comunale non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal utilizzatore dell'impianto, cui competono le eventuali responsabilità. A tal fine l'utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RC appositamente stipulata a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono agli impianti.
Articolo 13 - Divieto di sub – assegnazione in uso
1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli utilizzatori possono consentire l’uso in sub- utilizzazione anche parziale e/o gratuito, dell’impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della assegnazione d’uso ottenuta.
Articolo 14 - Sospensione e revoca delle concessioni in uso
1. L'ufficio comunale competente può sospendere temporaneamente le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi. La sospensione verrà comunicata agli utilizzatori degli impianti, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. Per le sospensioni nulla è dovuto nei confronti degli utilizzatori degli impianti.
3. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di assegnazione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare l'assegnazione d'uso, fermo restando l'obbligo per l'utilizzatore dell'impianto al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborsospese. Nel provvedimento autorizzatorio per l’uso dell’impianto dovrà essere prevista la rinuncia espressa, da parte del richiedente nel caso di revoca dell’assegnazione, a rivalersi nei confronti dell’amministrazione per qualsiasi danno possa derivarne.
4. Il Servizio Sport ha la facoltà di revocare le assegnazioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare assegnazioni d'uso quando gli utilizzatori dell'impianto o i richiedenti l'uso risultino:
a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
c) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
Articolo 15 - Rinuncia delle concessioni in uso
1. Le concessioni annuali si intendono rilasciate per tutta la stagione sportiva e possono essere oggetto di rinuncia, con almeno 20 giorni di preavviso dalla data di inizio della concessione. Laddove la rinuncia intervenga oltre i termini di cui sopra, il concessionario è tenuto a versare al Comune il 66% della quota annuale indicata nella concessione.
2. Qualora il concessionario comunichi, nel corso della stagione sportiva, il non utilizzo anche saltuario, di spazi ad esso assegnati, il concessionario è tenuto a versare al Comune la quota indicata nella concessione di spazi assegnati, fatto salvo che lo spazio non sia riassegnato ad altro utilizzatore.
3. E’ possibile, inoltre, anticipare il termine della concessione al mese di aprile, senza nulla versare al Comune, per il calo dell’attività sportiva.
Articolo 16 – Tariffe
1. Per le assegnazioni d'uso stagionali e temporanee degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento anticipato delle tariffe approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale,
nell’ambito della deliberazione relativa ai servizi pubblici a domanda individuale, comprensive degli oneri a carico dell’Ente derivanti dagli interventi manutentivi posti in essere.
2. Gli impianti sportivi comunali non potranno essere assegnati in uso alle società che risulteranno non in regola con il pagamento delle tariffe d'uso dell'anno sportivo precedente e dei piani di rientro.
Articolo 17– Utilizzo a titolo gratuito
1. L’uso degli impianti è autorizzato a titolo gratuito nei seguenti casi:
Attività sportive e manifestazioni culturali e ricreative, organizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale e/o Comitati di Quartiere;
Attività sportive e extra sportive promosse da scuole pubbliche di ogni ordine e grado, secondo programmi e modalità concordati con l’ufficio sport;
Attività aventi scopo sociale e/o benefico, autorizzate dall’assessorato allo Sport, con ingresso libero e, se con ingres-so a pagamento, con incasso devoluto a scopo di beneficenza;
Attività singoli atleti: militari, campioni a livello nazionale, appartenenti alla terza età, studenti ISEF regolarmente iscritti per effettuare stage e corsi di formazione;
Svolgimento di tutte le fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi, indetti dal CONI, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e con le Federazioni Sportive e con L’Assessorato allo Sport;
Attività sportive organizzate dalla FISD o da Associazioni di volontariato legalmente riconosciute o che operano a favore di portatori di handicap.
TITOLO III
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA
Articolo 18 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica
1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, valuta l'opportunità di concederne a terzi la gestione degli impianti con rilevanza economica nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed in particolare le disposizioni di cui alla Parte III Titolo I Capo I del D.Lgs. 50/2016 della Legge regionale n. 33/2006, e comunque precisate nella documentazione di gara.
2. Devono essere, in ogni caso, rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
TITOLO IV
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA
Articolo 19 – Modalità per la concessione a terzi
della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica
1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi senza rilevanza economica, valuta l'opportunità di concedere a terzi, mediante apposita convenzione e nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, la gestione esclusiva degli impianti ai seguenti soggetti:
a) le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
b) le associazioni e le società di Foggia regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
c) gli enti pubblici;
d) le associazioni radicate sul territorio;
e) cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell’ambito dello sport.
2. L'Amministrazione comunale può procedere all'affidamento diretto qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
a) quando sul territorio del Comune di Foggia sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l’impianto;
b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l’impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
c) quando gli impianti hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.
d) in caso di affidamento a una Federazione Sportiva Nazionale, in forza della valenza pubblicistica dell’attività gestionale.
3. Può, altresì, essere consentito l’affidamento diretto:
a) in casi di particolari urgenze, adeguatamente documentate, per periodi limitati, nelle more di espletamento delle procedure selettive e, comunque, quando l’attività sportiva di riferimento abbia un calendario inferiore a 6 mesi;
b) in caso di delocalizzazione di strutture, chiuse o in ristrutturazione, allo stesso gestore e con le stesse modalità convenzionali, se e in quanto congrue;
c) se collegato alla concessione di un diritto di superficie di area idonea e qualora l’affidatario realizzi direttamente la struttura sportiva, previa approvazione dell’Amministrazione.
Articolo 20 – Durata delle concessioni
1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene disciplinata nell'atto di concessione.
TITOLO V
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI
Articolo 21 - Obblighi del Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto
1. I concessionari e/o utilizzatori di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sonoobbligati a:
a) rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;
b) rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento;
c) risarcire l’Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione e/o assegnazione in uso. Nel caso di contemporaneo utilizzo dell’impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e/o utilizzatrici di impianti e l’Ente organizzatore. A tal fine il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della concessione e/o assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RC appositamente stipulata;
d) utilizzare l’impianto solo per l’uso previsto nella concessione e/o assegnazione in uso, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Settore competente;
e) vietare di fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi e vietare di bere bevande alcoliche nelle aree di gioco e nei locali preposti per
l’espletamento delle attività ( spogliatoi, infermeria, ecc);
f) regolare l’accesso all’impianto assegnato in modo che sia sempre garantitala presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture;
g) regolare l’accesso di mezzi di trasporto (velocipedi compresi) nelle aree di pertinenza agli impianti dati in concessione e/o assegnazione in uso, limitando l’accesso ai soli mezzi di proprietà del concessionario e/o utilizzatore, al fine di garantire la destinazione d’uso delle pertinenze e dell’immobile tutto, aree cortilizie comprese, al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso dalle uscite di sicurezza. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione, stanteil pericolo insito nell’inosservanza della stessa;
h) consentire l’accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto dalle normative del pubblico spettacolo;
i) riparare, in tempi congrui, eventuali danni agli impianti e alle attrezzature comunali causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora il concessionario e/o utilizzatore non provveda alla riparazione dei danni arrecati, il Settore competente procederà all’addebito diretto e totale dei costi sostenuti dall’Amministrazione Comunale per la riconduzione in pristino dell’impianto e delle sue attrezzature;
l) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell’impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell’Azienda Sanitaria Locale e utilizzando i presidi di primo soccorso, previsti dalle rispettive federazioni e dagli enti di promozione sportiva, disponibili presso gli impianti medesimi;
m) E’ cura e responsabilità del concessionario disporre ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni del Piano d’emergenza interno relativo ai locali oggetto di concessione, oltre che garantire la relativa, necessaria e specifica formazione del personale impiegato;
n) Per tutta la durata della concessione, Responsabile per la sicurezza dei locali assegnati e degli accessi a ciò destinati, è il legale rappresentante dell’Associazione assegnataria;
o) informare i propri affiliati relativamente all’obbligo di osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
p) per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l’installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell’impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie;
q) il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia;
r) le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l’orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l’effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impiantoper altre attività;
s) versare al Comune le tariffe stabilite annualmente con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e del tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nelle modalità e termini previsti, evitando di diventare morosi;
t) rispettare gli orari indicati nella assegnazione in uso;
u) al concessionario o affidatario non è consentito installare distributori di bevande e generi alimentari;
v) l’affissione pubblicitaria da parte del Concessionario è consentita in accordo con l’Amministrazione Comunale e/o il Dirigente Scolastico; fermo restante il pagamento all’Ente dell’I.C.P. (imposta comunale sulla pubblicità), tutte le entrate derivanti dalla
gestione della pubblicità, verranno introitate direttamente dalla Concessionaria;
w) i concessionari sono tenuti, se richiesto dall’Amministrazione Comunale, ad allestire i campi da gioco per permettere lo svolgimento della propria attività sportiva;
x) i concessionari sono tenuti a partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento su tematiche inerenti la propria attività sportiva e con particolare riferimento ai temi dell’etica e dei valori dello sport.
2. I concessionari degli impianti natatori al coperto sono altresì obbligati a:
a) provvedere in proprio al servizio di Assistenza Bagnanti;
b) sanificare ed igienizzare, prima di collocarli in piscina, attrezzature e materiali utilizzati per gli allenamenti o i corsi di nuoto;
c) assicurare la presenza del numero previsto di assistenti xxxxxxxx, che dovranno comunque tenere con sé il brevetto di salvamento, rilasciato secondo le norme vigenti ed osservare le normative vigenti in materia di salvamento;
d) comunicare al Servizio Sport i nominativi degli assistenti bagnanti e/o istruttori di nuoto incaricati;
e) garantire la presenza degli assistenti bagnanti sul piano vasca prima dell’ingresso degli utenti e fino all’uscita degli stessi dalla vasca;
f) consentire, in caso di corsi terapeutici, di recupero psico-motorio o per diversamente abili, l’ingresso da parte di un genitore durante le operazioni di vestizione e vestizione, nonché durante lo svolgimento dei corsi;
g) utilizzare gli impianti, rispettandone la capienza indicata nelle specifiche tecniche.
3. I concessionari delle palestre e degli impianti sportivi coperti sono inoltre obbligati a:
a) accedere agli spogliatoi quindici minuti prima dell’inizio di ogni turno di assegnazione;
b) lasciare liberi gli spogliatoi entro trenta minuti dal termine dell’attività inpalestra;
c) compilare e firmare il registro delle segnalazioni.
Articolo 22 - Attrezzature e beni mobili
1. I soggetti beneficiari dell'utilizzo delle strutture comunali devono avere estrema cura degli arredi, dei servizi, delle attrezzature e di ogni altro bene presente nei locali.
2. Può essere modificato l'allestimento standard delle sale, purché tale mo-difica non comporti pregiudizio agli arredi ed ai locali, ed a condizione che al termine dell'utilizzo sia ripristinato lo stato originario.
3. Le sale sono consegnate pulite e tali devono essere restituite, pena l'in-cameramento della cauzione.
4. E’ fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consensoscritto dell’Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
5. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall’Amministrazione comunale al concessionario e/o utilizzatore dell'impianto possono da questo, adalcun titolo, essere alienati o distrutti.
Articolo 23 – Ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Nel caso di utilizzo occasionale degli impianti sportivi, di cui all’art. 6 lettera a) del presente Regolamento, il Comune può concedere l’utilizzo a titolo gratuito delle attrezzature disponibili. Tuttavia l’assegnatario dovrà curare con la diligenza del buon padre di famiglia le attrezzatture, gli arredi e le suppellettili presenti, provvedendo al minuzioso mantenimento degli stessi.
2. Nel caso di utilizzo con le modalità di cui alla lettera b) dell’articolo 6 del presente regolamento, le manutenzioni ordinarie sono ad esclusivo onere e carico dei soggetti utilizzatori.
3. Rimane a carico dell’amministrazione comunale la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.
4. Le spese di pulizia sono a carico dell’amministrazione comunale. Restano, invece, a carico dell’utilizzatore in caso di uso gratuito dell’impianto sportivo.
5. E' fatto obbligo all’utilizzatore di essere presente - direttamente o a mezzo di delegato- sino a quando l'ultimo fruitore non abbia lasciato la struttura.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 24 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Articolo 25 - Norme transitorie
1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è facoltà del Comune di Foggia e del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.
Articolo 26 - Entrata in vigore e abrogazione di norme
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
All’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.
Città di Foggia
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Città di Foggia
ALLEGATI AL REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
ALLEGATO A
RAPPORTI CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Entro il 30 Aprile di ogni anno e comunque non oltre la fine dell’anno scolasticoin corso, il Servizio Sport richiede l’assenso al Dirigente Scolastico che lo sottopone al consiglio d’Istituto Consiglio per l’uso delle strutture sportive scolastiche. I Consigli di cui sopra dovranno comunicare, nei termini stabiliti nella richiesta sopra scritta, con proprio atto deliberativo, ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. n. 297/94 e del comma 26 dell’art.90 della Legge 27 Dicembre 2001, n. 289 il loro preventivo assenso all’assegnazione delle palestre e degli impianti sportivi, indicando gli orari riservati alle attività extrascolastiche. L’eventuale parere negativo dovrà adeguatamente e dettagliatamente essere motivato e documentato. In assenza della deliberazione da parte del Consiglio di Istituto vale la norma del silenzio assenso.
Le istituzioni scolastiche, negli orari di pertinenza del Comune, sono esonerate da ogni responsabilità civile penale per eventuali danni a persone e/o cose che dall’uso degli spazi e delle attrezzature possa derivare.
Il Servizio Sport, anche su richiesta motivata da parte del Dirigente Scolastico, può sospendere o revocare la concessione degli spazi ai soggetti che ne fanno utilizzo in modo non conforme a quanto specificato nel presente Regolamento oltre a chiedere comunque ai medesimi il pagamento di eventuali danni accertati.
Le attrezzature sportive fisse (spalliere, canestri, pertiche, quadri svedesi, anelli ecc.) in dotazione della palestra sono oggetto della presente convenzione e della relativa autorizzazione ed il loro utilizzo rientra nella esclusiva responsabilità del concessionario designato dal Servizio Sport.
Le attrezzature sportive mobili non sono oggetto della presente convenzione e sono di esclusivo utilizzo delle Istituzioni scolastiche salvo diverso specifico accordo fra le parti. Le Istituzioni scolastiche non assumono veste di custodidei beni mobili necessari all’espletamento dell’attività oggetto della concessione, che il Servizio Sport, il concessionario/gestore e/o gli assegnatari introducono nella palestra della scuola.
L’Amministrazione Comunale provvede a:
- coordinare l’utilizzo degli spazi in orario extrascolastico per l’attività sportiva sulla base delle richieste pervenute dalle società o gruppi sportivi ed autonomi che abbiano fatto regolare richiesta;
- inoltrare prospetti di programmazione al Dirigente Scolastico competente, proporre il piano delle assegnazioni, con relativa indicazione dei nominativi dei responsabili.
Il Dirigente Scolastico competente provvede a:
- garantire all’inizio della propria attività giornaliera un controllo delle aree interessate dall’attività
scolastica, per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse ed eventualmente segnalare all’Amministrazione Comunale tramite apposito registro ciò che è stato riscontrato. Se le anomalie sono recidive e riconducibili all’attività dell’utilizzatore, il Dirigente può in qualsiasi momento ritirare l’assenso all’utilizzo degli impianti e richiedere al Comune la sospensione dell’attività. Tale richiesta è vincolante per il Comune che provvede automaticamente a sospendere l’attività;
- garantire, al termine della propria attività giornaliera, la pulizia dellezone normalmente utilizzate (spogliatoi, corridoi, piani di attività), con proprio personale;
- consegnare al responsabile del Servizio Sport - il Documento di valutazione dei rischi e il Piano di Emergenza redatto dall’Istituto scolastico, formalizzando nel Verbale di Coordinamento previsto dall’art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. n. 81/08, eventuali accorgimenti che debbano essere adottati in presenza di eventi, anche temporanei, che modifichino le prescrizioni contenute nel Piano della Sicurezza e che interessino entrambi gli utilizzatori dell’edificio.
Il concessionario nonché gli assegnatari si impegnano a:
- prima dell’inizio dell’attività, dichiarare di impegnarsi a vigilare che il numero degli utenti coinvolti nelle attività sportive esercitate non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo. Il concessionario nonché l’assegnatario devono consentire in qualsiasi momento l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche.
Le società dovranno garantire all’inizio della propria attività giornaliera un controllo capillare dell’intera struttura per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse ed eventualmente segnalare all’Amministrazione Comunale e al Dirigente scolastico competente ciò che è stato riscontrato;
Le società non possono in alcun modo se non autorizzati dal Dirigente Scolastico e dall’Amministrazione Comunale, occupare a titolo esclusivo locali comuni degli impianti sportivi.
Le società devono garantire personale opportunamente formato in “primo soccorso” e “antincendio”, oltre che nell’uso del defibrillatore come previsto dalle normative vigenti e richiamate nel presente regolamento.
Il presente accordo è vincolante per tutti gli utilizzatori dei locali scolastici che sono tenuti a rispettare tutte le norme sulle responsabilità, assicurazioni e refusione dei danni accertati e le procedure di richiesta e uso degli stessi.
L’attività effettuata nei locali dati in concessione deve essere contestualmente conforme, pena la decadenza della concessione, alle norme stabilite e contenute nell’atto d’impegno stipulato con i soggetti destinatari.
La facoltà di affissione pubblicitaria è consentita in accordo con il concessionario ed il Dirigente Scolastico.
ALLEGATO B
Norme Generali D’uso e di Comportamento
E’ fatto obbligo agli utenti di rispettare le seguenti regole:
1. non fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi e non bere bevande alcoliche nelle aree di gioco e nei locali preposti per l’espletamento delle attività (spogliatoi, infermeria, ecc );
2. rispettare, non danneggiare in alcun modo e mantenere pulito il patrimonio comunale;
3. non lasciare incustoditi oggetti o valori. L’Amministrazione Comunale non risponde della perdita o del furto degli stessi;
4. indossare, all’interno dell’impianto, calzature idonee alla disciplina sportiva praticata;
5. servirsi degli appositi contenitori della raccolta differenziata per i rifiuti;
6. parcheggiare all’esterno dell’area recintata adiacente agli impianti, per consentire l’accesso ai veicoli di soccorso;
7. lavare le scarpe negli appositi lavatoi (esterni, nel caso degli impianti sportivi all’aperto);
8. non introdurre nell’impianto animali di qualsiasi specie.
ALLEGATO C
Elenco Impianti
IMPIANTI A RILEVANZA IMPRENDITORIALE | ||
IMPIANTO | UBICAZIONE ATTIVITA' | |
PISCINA COMUNALE X. XXXXXXX | XXXXX PINTO | PISCINA E PALESTRE |
STADIO XXXX XXXXXXXXX | VIALE OFANTO | CAMPO DI CALCIO |
IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA | ||
IMPIANTO | UBICAZIONE | ATTIVITA' |
CAMPO SAN FELICE | VIA ROVELLI XXX.XX MALFA | CAMPO DI CALCETTO |
IMPIANTO POLISPORTIVO PANTANELLA | VIA CAVOTTA/LUSSEMBURGO | TENNIS -BASKET-CALCETTO |
LOTTO 1 | VIA EINAUDI | CALCETTO - TENNIS |
LOTTO 2 | VIA XXXXXX XXXX | CALCETTO - TENNIS |
LOTTO 3 | XXX XXXXXXXX | XXXXXXXX |
XXXXX 0 | XXX XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX-XXXXX |
LOTTO 5 | VIA ALMIRANTE | CALCETTO |
LOTTO 6 | VIA MIRANDA | TENNIS CALCETTO |
LOTTO 7 | VIA XXXXXXX/SAN SEVERO | CALCETTO |
LOTTO 8 | VIA MANDARA | TENNIS |
LOCALI SOTTOSTADIO | ||
LATO CURVA NORD LOCALE 1 | VIALE OFANTO | SEDE SOCIALE |
LATO CURVA NORD LOCALE 2 | VIALE OFANTO | SEDE SOCIALE |
LATO CURVA NORD LOCALE 3 | VIALE OFANTO | PALESTRA |
LATO GRADINATA LOCALE 1 | VIALE OFANTO TRAVERSA | SEDE SOCIALE |
LATO GRADINATA LOCALE 2 | VIALE OFANTO TRAVERSA | PALESTRA |
LATO GRADINATA LOCALE 3 | VIALE OFANTO TRAVERSA | PALESTRA |
LATO CURVA SUD LOCALE 1 | VIA XXXXX XXXXX | XXXXXXXX |
LATO CURVA SUD LOCALE 2 | VIA XXXXX XXXXX | XXXXXXXX |
LATO CURVA SUD LOCALE 3 | VIA XXXXX XXXXX | XXXXXXXX |
IMPIANTO SPORTIVO | VIA XXXXXX XXXXXXXXXX | CALCIO E TENNIS |
TENSOSTRUTTURA C.E.P. | VIA GRAMSCI | BASKET |
CENTRO SPORTIVO TENNIS | VIA SCILLITANI | TENNIS |
BOCCIOFILA | VIA SCILLITANI | BOCCE |
CAMPO DI BASEBALL | VIA GRAMSCI | BASEBALL E SOFTBALL |
PALAZZETTO DELLA SCHERMA | VIALE PINTO | SCHERMA |
CAMPO XXXXXXX CROCI-NORD | VIA XXXXXX | CAMPO DI CALCIO |
(CAMPI DI BASKET PALLAMANO E PISTA IN DISUSO) | ||
CAMPO SCIREA ULIVI | VIALE DI VIRGILIO | CAMPO DI CALCIO |
IMPIANTI IN CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO O STAGIONALE | ||
IMPIANTO | UBICAZIONE | ATTIVITA' |
PALESTRA RUSSO | VIA XXXXX XXXXX | BASKET - PALLACANESTRO |
PALESTRA PREZIUSO | VIA XXXXX XXXXX | BASKET - PALLACANESTRO |
PALESTRA TARALLI | VIA XXXXX XXXXX | ARTI MARZIALI- PUGILATO- GINNASTICA -ATTIVITA' |
MOTORIA E SOCIALE ANZIANI- MANIFESTAZIONI. | ||
PATTINODROMO | VIA XXXX XXXX | PATTINAGGIO |
CAMPO DI ATLETICA LEGGERA XXXXXXXX-XXXXXXX | VIALE DEGLI AVIATORI | ATLETICA LEGGERA E TENNIS |
Città di Foggia
ALLEGATI AL REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI