BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIOAI LOCATARI PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID- 19 PER L’ANNO 2022
BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIOAI LOCATARI PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID- 19 PER L’ANNO 2022
ARTICOLO 1
Finalità e fonti
La finalità del presente bando è quella di disciplinare l’erogazione di contributi volti a ridurre il disagio abitativo in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da covid- 19, in esecuzione delle disposizioni ministeriali e regionali .
Il contributo è concesso per sostenere il locatario che, a causa della situazione emergenziale, abbia subito una perdita del reddito IRPEF e non disponga di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione anno 2022 e/o relativi oneri accessori.
I requisiti e le modalità di accesso all’intervento sono disciplinati nel presente Bando e fanno riferimento alle seguenti fonti: L.431/1998, art. 19 della L.R. 1/2016 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.Reg. n. 066/Pres. Del 15.04.2020, Decreto ministeriale 12.08.2020, Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 19.072021 e delibera di Giunta Regionale n. 231 del 30.12.2021
ARTICOLO 2
Requisiti per l’ammissione al contributo
1. I contributi di cui al presente bando possono essere richiesti dai titolari del contratto di locazioneavente le caratteristiche di cui al precedente art.2 e che alla data di presentazione della domanda risultino essere:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e i loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allostatus di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
d) stranieri di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ovvero titolari dipermesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno);
e) titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 251/2007.
2. I richiedenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) essere maggiorenni;
b) avere la residenza anagrafica nel Comune di San Xxxxxxx del Friuli;
c) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all’estero maturati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
d) essere conduttore di alloggio privato adibito a prima casa posto sul territorio regionale;
e) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all’interno del territorio nazionale o all’estero, con esclusione:
1) degli alloggi dichiarati inagibili, ovvero sottoposti a procedure di esproprio già attivate;
2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione
ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;
3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti/affini entro il secondogrado;
4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito dacontratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personaleo divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile;
f) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’articolo 633 del Codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del Codice penale.
I requisiti di cui al comma 2 lettere e) ed f) devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare (art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”).
ARTICOLO 3
Requisiti economici
Il contributo potrà essere richiesto dai locatari, in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente Ordinario Anno 2022 con valore ISEE non superiore a € 35.000,00 che dimostrino:
di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore rispettivamente al 20% nel 2020 e/o al 25% nel 2021 rispetto ai corrispondenti anni precedenti;
di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori per l’anno 2022 (riferito al periodo compreso tra gennaio 2022 e la data di presentazione della domanda).
La perdita del proprio reddito IRPEF deve essere certificata mediante il confronto tra le dichiarazioni dei redditi.
ARTICOLO 4
Tipologie di contratti di locazione e di alloggi per i quali è possibile chiedere il contributo
Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:
a) non devono essere “di lusso” (alloggio con le caratteristiche di cui al DM n. 1072/69)
b) non devono essere di edilizia sovvenzionata (di cui all’art. 16 della L.R. 1/2016);
c) devono avere destinazione d'uso residenziale;
d) devono essere adibiti a prima casa;
e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se non locati sulla basedegli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell’articolo 2 della legge 431/1998.
I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:
a) contratti di durata non inferiore a nr. 4 anni (L. 431/1998 art.2 c.1);
b) contratti di durata non inferiore a nr. 3 anni (L. 431/1998 art.2 c.3 e c.5);
c) contratti di durata non superiore a nr. 18 mesi (L. 431/1998 art.5 c.1) aventi natura transitoria (dovrà essere riportata specifica dichiarazione che individui un’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall’accordo territoriale).
Non è ammissibile la concessione dell’agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunquetitolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità, non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.
ARTICOLO 5
Determinazione dell’importo e precisazioni aggiuntive
L’importo del contributo da concedere è quantificato tenuto conto del valore mensile del canone di locazione dovuto per l’anno 2022, cui si sommano gli oneri accessori (se dovuti) riferiti al medesimo anno.
Il contributo viene riconosciuto nella misura massima di tre mensilità per l’anno 2022.
Il richiedente beneficiario del contributo in oggetto non potrà presentare domanda al bando a sostegno delle locazioni anno 2023 avente per riferimento i canoni pagati nel periodo 01.01.2022- 31.12.2022 a norma delle vigenti disposizioni di cui al DPReg. 066/2020 che non consentono la cumulabilità dei contributi;
Il contributo non è altresì cumulabile con la quota destinata all’affitto del “reddito di cittadinanza” di cui al decreto legge 28 Gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Marzo 2019 n. 26, e s.m.i., per espressa previsione dell’art. 1 c. 5 del DMIMS 12.08.2020; pertanto in osservanza della previsione stessa, i Comuni, successivamente all’erogazione, dovranno comunicare all’INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul “reddito di cittadinanza” per la quota destinata al canone di locazione.
Qualora il finanziamento assegnato ai Comuni non consenta il soddisfacimento tutte le richieste, si procederà alla concessione dei contributi in base all’ordine di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse attribuite.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 11 della L 431/1998, al decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 07.06.1999, come recepite dal Regolamento Regionale 66/2020 e dai decreti ministeriali in argomento
ARTICOLO 6
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande, potranno essere presentate dal 30 marzo fino al giorno 21 APRILE 2022 (termine perentorio),
e dovranno essere compilate unicamente su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio C.A.F. & SERVIZI FVG S.r.l (CISL) di Xxxxxx XX Xxxxxxxx x. 0 a San Xxxxxxx del Friuli Il presente bando e il relativo modulo potranno inoltre essere scaricati direttamente dal sito internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
La domanda, a pena di inammissibilità dovrà essere presentata, corredata dalla documentazione di cui sotto, esclusivamente con le seguenti modalità: - consegnata a mano presso C.A.F. & SERVIZI FVG s.r.l. (CISL), San Xxxxxxx del Friuli - Piazza IV Novembre
n.5 (CAF convenzionato con il Comune), previo appuntamento tel. 0000-000000 o tramite e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Gli uffici del CAF sono aperti dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18.30. Il numero di telefono da chiamare per prenotare è: 0432 955172
L’apposito modulo di richiesta, sottoscritto e contenete le dichiarazioni di cui articolo 46 e 47 del
decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è disponibile sul sito del Comune di San Xxxxxxx del Friuli.
La domanda dovrà essere sottoscritta e compilata in ogni sua parte e corredata della necessaria documentazione (come da successivo art. 7), pena l’esclusione.
ARTICOLO 7
Documentazione da allegare alla domanda
1. Dovranno essere allegati alla domanda pena l’esclusione:
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) per i richiedenti extracomunitari di cui all’art. 2, comma 1 del presente bando: copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (o della ricevuta di richiesta di rinnovo degli stessi);
c) copia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo, regolarmente registrato e riportante gli estremi della registrazione;
d) Attestazione I.S.E.E. Ordinario in corso di validità (senza annotazioni di omissioni e/o difformità);
e) Dichiarazione dei redditi anno 2021 (anno di imposta 2020) e anno 2020 (anno di imposta 2019)ai fini dell’attestazione della perdita di reddito IRPEF superiore al 20% nel 2020;
f) Oppure, in alternativa ai documenti di cui alla lettera e): Dichiarazione dei redditi anno 2022 (anno di imposta 2021) e anno 2021 (anno di imposta 2020) ai fini dell’attestazione della perditadi reddito IRPEF superiore al 25% nel 2021;
g) Dichiarazione del proprietario dell’alloggio attestante il mancato pagamento dei canoni di locazione anno 2022 per la quale si richiede il beneficio (MOD. 1);
h) e/o dichiarazione del proprietario/amministratore di condominio dell’alloggio relativa al mancato pagamento degli oneri accessori per l’ anno 2022 per la quale si richiede il beneficio (MOD. 2);
2. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni titolari o contitolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita a prima casa.
3 In caso di contitolarità del contratto di locazione con altro soggetto la domanda deve essere presentata da colui il quale è residente nell’alloggio, se entrambi i titolari del contratto hanno la residenza nell’alloggio ciascuno di essi deve presentare apposita domanda ma entrambi devono rispettare i requisiti prescritti (compresa la riduzione del proprio reddito IRPEF) e il contributo potrà essere riconosciuto a ciascuno in quota proporzionale al valore del canone e delle eventuali spese accessorie riferite alle medesime mensilità
ARTICOLO 8
Autocertificazione dei requisiti, controlli e sanzioni
1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando si intendono rese con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000;
2. Ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive.
3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle autodichiarazioni al dichiarante non sarà concesso il contributo, sarà segnalato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000). L’Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali. Nel caso in cui
vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l’ottenimento del contributo, l’amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.
4. le domande: non compilate in ogni loro parte, prive della firma del richiedente in calce all’autocertificazione, non corredate della documentazione indicata all’articolo 6, saranno escluse.
ARTICOLO 9
Informazioni ai sensi della l 241/1990 e del GDPR 2016/679
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente procedimento, il titolare del Trattamento è il Comune di San Xxxxxxx del Friuli; il Responsabile della Protezione dei dati è il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx - e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - Pec: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Tutti i dati personali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dal procedimento diretto alla concessione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. a ed
e) del Reg. UE n. 679/2016. I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati dal Servizio Amministrativo- U.O. Servizio sociale, sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. I dati forniti potranno essere comunicati alle autorità competenti al fine delle eventuali verifiche e ai soggetti cui spetta il diritto di accesso agli atti ai sensi delle vigenti norme in materia. Il conferimento dei dati richiesti con la presentazione della domanda è obbligatorio ai fini delle valutazioni necessarie all’eventuale concessione dei contributi di cui sopra. Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il responsabile del settore e/o i suoi sostituti, quale persona autorizzata dal titolare dal trattamento, gli eventuali incaricati/autorizzati che collaborino all’espletamento delle attività connesse al procedimento e eventuali responsabili esterni del trattamento nominati dal titolare. I predetti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati. I dati personali conferiti saranno conservati xxxxxx non più necessari ai fini della presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi ai soggetti autorizzati al Trattamento dei dati personali e agli eventuali responsabili del trattamento, che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento l’accesso al trattamento dei propri dati personali, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).
ARTICOLO 10
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al ‘Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 03.04.2020.
Il Responsabile del servizio Istruzione e Sociale del Comune di San Xxxxxxx del Friuli
Dott.ssa XXXXXXX Xxxxxx