REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS
CON CONDUCENTE
Aggiornato con le disposizioni della legge 218/2003 “disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”.
INDICE
TITOLO I - NORME GENERALI
Articolo 1 - Disciplina del servizio. Articolo 2 - Caratteristiche degli autobus.
TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Articolo 3 – Autorizzazione e condizioni di esercizio.
Articolo 4 - Cause di impedimento al rilascio dell’autorizzazione.
TITOLO III – AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Articolo 5 - Domanda e requisiti per ottenere l’autorizzazione a svolgere il servizio.
Articolo 6 - Rilascio o diniego dell’autorizzazione. Articolo 7 – Documentazione ed inizio del servizio. Articolo 8 - Durata dell’autorizzazione.
Articolo 9 - Trasferibilità dell’autorizzazione.
TITOLO IV – L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Articolo 10 - Cronotachigrafo e contachilometri. Articolo 11 - Tariffe.
Articolo 12 - Sostituzione del veicolo. Articolo 13 - Obblighi inerenti all’esercizio.
Articolo 14 - Divieti per i conducenti dei veicoli. Articolo 15 - Responsabilità nell’esercizio.
TITOLO V – MODALITA’ RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 16 - Sospensione dell’autorizzazione. Articolo 17 - Revoca dell’autorizzazione.
Articolo 18 - Decadenza dell’autorizzazione.
Articolo 19 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell’autorizzazione.
TITOLO VI – SANZIONI E VIGILANZA
Articolo 20 - Procedura per le sanzioni. Articolo 21 – Sanzioni.
Articolo 22 - Addetti alla vigilanza.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23 – Disposizioni finali.
TITOLO VIII – ENTRATA IN VIGORE
Articolo 24 – Entrata in vigore. Articolo 25 – Abrogazione.
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1- Disciplina del servizio
1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dalle leggi statali e regionali, nonché dalle norme comunitarie in materia.
2. E’ definita attività di noleggio autobus con conducente, l’attività di trasporto di persone svolta da imprese in possesso dei requisiti relativi all’accesso della professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, dietro compenso delle
medesime persone trasportate o dall’organizzazione del trasporto, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di servizio, dei quali hanno la disponibilità.
Articolo 2 - Caratteristiche degli autobus
1. Per autobus si intende un veicolo destinato al trasporto di persone equipaggiato con un numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente.
2. Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l’impiego di autobus, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall’articolo 54, comma 1, lett. b), nonché dagli articoli 85 e 93 del D.Lgs. 30 aprile1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Articolo 3 – Autorizzazione e condizioni di esercizio
1. L’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente è subordinato all’ottenimento di apposita autorizzazione comunale.
2. L’autorizzazione comunale consente l’immatricolazione di un solo autobus da destinare al servizio e deve obbligatoriamente contenere le caratteristiche e i dati identificativi del veicolo.
3. L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente non è soggetta a contingentamento.
4. Il servizio può essere esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo collaboratore familiare, come definito dall’articolo 230/bis del Codice civile, oppure da un suo dipendente regolarmente assunto.
5. Il titolare dell’autorizzazione deve garantire l’osservanza delle norme previste a tutela dell’incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo, inoltre, l’osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati al servizio da svolgere.
Articolo 4 - Cause di impedimento al rilascio dell’autorizzazione.
1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio dell’autorizzazione comunale per l’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente, oltre la mancanza dei requisiti di cui al successivo articolo 5:
a) essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);
b) essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di analoga autorizzazione, qualora non siano state rimosse le cause ed i relativi provvedimenti;
TITOLO III
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Articolo 5 - Domanda e requisiti per ottenere l’autorizzazione a svolgere il servizio
1. Chi intenda ottenere l’autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio autobus con conducente deve presentare domanda in carta resa legale diretta al Comune.
2. Può chiedere il rilascio della autorizzazione qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione.
3. La domanda, comprensiva delle dichiarazioni specificate in seguito, può essere trasmessa anche per fax.
4. La domanda può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto senza ulteriori formalità ovvero trasmessa per posta o fax accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore.
Se la presentazione della domanda avviene per fax devono comunque essere rispettate le norme del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo.
5. Nella domanda devono obbligatoriamente essere indicate le complete generalità del richiedente titolare di impresa individuale, ovvero, legale rappresentante di società o altro, il codice fiscale, il tipo e le caratteristiche del veicolo che si intende adibire al servizio.
6. La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti:
a) di essere in possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, previsti dal D.M. 448/91, relativi alla idoneità morale, finanziaria e professionale, ed in particolare:
. di essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’articolo 4 del D.M. n. 448/1991;
. di risultare idoneo finanziariamente ai sensi dell’articolo 5 del D.M. n. 448/1991, cioè di disporre delle risorse finanziarie al fine di assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell’impresa;
. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 6 del D.M. n. 448/1991;
b) di essere esente dalle cause di impedimento di cui all’articolo 4 del Regolamento comunale;
c) di essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione Europea o, se di altro Stato, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
d) di essere residente in Italia;
e) di avere la sede legale o unità locale, nonché idonea rimessa ubicate nel territorio comunale di Fabriano, rimessa da intendersi come locale o area destinata allo stazionamento dell’autobus, ovvero di essere assegnatario del servizio di trasporto scolastico affidato a terzi;
f) di avere la disponibilità giuridica dell’autobus per il quale è richiesta l’autorizzazione;
g) di provvedere ad assicurare l’autobus per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti per legge;
7. Se trattasi di società, in aggiunta occorre attestare:
a) iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA;
b) che l’impresa è costituita da soci prestatori d’opera, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l’impresa è in possesso e in regola con i titoli
professionali richiesti per la conduzione dei mezzi.
8. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà altresì attestare:
a) l’elenco dei soci.
Articolo 6 - Rilascio o diniego dell’autorizzazione
1. L’istruttoria e l’adozione del provvedimento finale, di rilascio o di diniego motivato dell’autorizzazione, devono essere completate e notificate all’interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o degli elementi integrativi e/o di giudizio richiesti.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del settore, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e la documentazione di cui al successivo articolo 7, comma 1.
3. L’autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. La stessa abilita ad effettuare trasporti di persone in ambito nazionale, ovvero, internazionale, qualora il titolare o legale rappresentante o chi dirige l’attività di trasporto in maniera continuativa ed effettiva sia in possesso dell’attestato di
idoneità professionale esteso all’attività internazionale.
Articolo 7 – Documentazione ed inizio del servizio
1. Alla domanda di cui al precedente articolo 5, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) numero e qualifica del personale addetto alla guida;
b) copia delle idonee patenti di guida;
c) copia dei certificati di abilitazione professionale;
d) documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell’autobus;
e) documentazione comprovante il requisito della idoneità finanziaria;
f) documentazione comprovante il requisito della idoneità professionale;
g) planimetria in scala adeguata della rimessa dell’autobus, a firma di tecnico abilitato (solo se prevista);
2. Prima di iniziare il servizio l’intestatario dell’autorizzazione comunale deve trasmettere al competente ufficio comunale copia della carta di circolazione del veicolo destinato al servizio di noleggio immatricolato a suo nome e copia del documento di assicurazione dell’autobus.
3. Entro 90 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione comunale, l’intestatario dell’autorizzazione ha inoltre l’obbligo di iniziare il servizio e di trasmettere all’ufficio comunale competente la documentazione prevista dall’articolo 16, comma 6 del D.M. n. 448/1991.
4. Detto termine può essere prorogato per una sola volta e fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni, solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore debitamente documentate e motivate da parte del titolare.
Articolo 8 - Durata dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale ha validità quinquennale ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti e requisiti di legge richiesti al momento del rilascio.
2. L’intestatario dell’autorizzazione ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni oggettive, la cui valutazione spetta all’Amministrazione comunale, e se nel corso dell’esercizio l’attività sia sempre stata svolta nel rispetto delle norme del presente regolamento.
3. L’autorizzazione è inoltre soggetta a vidimazione annuale a seguito dell’inoltro al competente ufficio comunale di una dichiarazione di prosecuzione dell’attività da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno, dalla quale risulti l’intendimento di voler proseguire nello svolgimento dell’attività anche per l’anno successivo, che attesti la sussistenza, la validità e la non intervenuta variazione delle condizioni e dei requisiti posseduti al momento del rilascio dell’autorizzazione.
4. La vidimazione annuale dell’autorizzazione è effettuata dall’ufficio comunale competente e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza sulla base degli adempimenti previsti dagli articoli 80 e 93 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le procedure di cui ai commi 2 3 e 4,si applicano anche nel caso di sostituzione di veicolo.
6. Decorso il predetto termine senza che sia stata presentata la dichiarazione di prosecuzione dell’attività l’autorizzazione stessa si intenderà decaduta.
Articolo 9 - Trasferibilità dell’autorizzazione
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione comunale per “atto tra vivi” ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. La domanda di rilascio dell’autorizzazione comunale deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l’acquisizione delle nuove autorizzazioni.
3. Il trasferimento dell’autorizzazione comunale “mortis causa” è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l’esercizio provvisorio dell’impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dall’articolo 18 del D.M. 448/1991. Trascorsi diciotto mesi dall’apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull’indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l’autorizzazione è revocata.
4. Il Responsabile del Settore rilascia l’autorizzazione comunale a seguito di trasferimento per “atto tra vivi” o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’eventuale soggetto terzo, diverso dall’erede, a cui volturare l’autorizzazione;
5.Xxx consentito, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 445/2000.
TITOLO IV
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Articolo 10 – Cronotachigrafo e contachilometri
1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo e contachilometri, in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente
Articolo 11 – Tariffe
1. Le tariffe determinate dalla libera concorrenza tra le parti devono essere esposte negli uffici delle aziende.
Articolo 12 - Sostituzione del veicolo
1. Nel corso del periodo normale di durata dell’autorizzazione comunale, l’intestatario della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Settore competente alla sostituzione del veicolo in servizio con un altro dotato delle medesime caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di noleggio. In tal caso, si procederà all’aggiornamento dell’autorizzazione.
Articolo 13 - Obblighi inerenti all’esercizio
1. L’esercizio comporta i seguenti obblighi:
a) conservare la copia conforme dell’autorizzazione comunale e la carta di circolazione a bordo dell’autobus immatricolato in base ad essa, ed esibirle ad ogni richiesta di funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) curare che il cronotachigrafo e il contachilometri funzionino regolarmente;
c) iniziare il servizio nell’ora e sul posto concordato;
d) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l’interno del veicolo e depositare entro le successive 24 ore presso il locale Comando di Polizia Municipale, eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
e) tenere un comportamento corretto con il pubblico;
f) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture in merito a sospensione della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
g) curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il relativo periodo;
h) tenere i veicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro ed igiene;
i) comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro e non oltre 10 giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede, dell’unità locale o della rimessa dell’autobus per l’annotazione nel titolo originale;
l) prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa dei portatori di handicap e per la sistemazione di eventuali mezzi necessari allo loro mobilità;
m) sottoporre il veicolo a qualsiasi visita che l’Autorità Comunale riterrà necessario disporre;
Articolo 14 - Divieti per i conducenti dei veicoli
1. Ai conducenti dei veicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
a) far salire sui veicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati, anche durante il periodo di sosta;
b) trasportare passeggeri in piedi;
c) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all’atto della definizione del servizio;
d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;
e) fermare il veicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
f) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea.
Articolo 15 - Responsabilità nell’esercizio
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, direttamente e indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all’esercizio dell’autorizzazione comunale, è ad esclusivo carico dell’intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la
responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.
TITOLO V
MODALITA’ RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 16 - Sospensione dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
2. Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, è adottato dal Responsabile del Settore competente.
Articolo 17 - Revoca dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale di esercizio è revocata a seguito di provvedimento del Responsabile del Settore, nei seguenti casi:
a) quando il titolare dell’autorizzazione abbia, nell’arco di 12 mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso un’ulteriore infrazione;
b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l’esercizio;
c) quando l’attività è esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare dell’autorizzazione o collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto;
d) quando il veicolo, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
e) quando l’attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio stesso;
f) quando il titolare dell’autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;
g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale;
h) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
i) quando sia intrapresa altra attività, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
j) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l’esercizio del servizio.
Articolo 18 - Decadenza dell’autorizzazione.
1. La decadenza dell’autorizzazione è disposta dal Responsabile del settore competente nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dall’articolo 7, comma 3, salvo proroga;
b) per decorrenza del termine di validità dell’autorizzazione stabilito dall’articolo 8;
c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni, salvo che tale interruzione, autorizzata dal Responsabile del settore, non sia dovuta a un’eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore;
d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all’autorizzazione da parte dell’intestatario della stessa;
e) per fallimento dell’intestatario dell’autorizzazione;
f) per cessione della proprietà del veicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni previa l’aggiornamento dell’autorizzazione di cui all’articolo 12;
g) per morte del titolare dell’autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto all’articolo 9.
Articolo 19 – Xxxxxxx conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia
dell’autorizzazione
1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell’autorizzazione o ai suoi aventi causa, nei casi di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell’autorizzazione.
TITOLO VI
SANZIONI E VIGILANZA
Articolo 20 - Procedura per le sanzioni.
1. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell’autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenenti invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica.
2. In caso di rigetto delle giustificazioni l’Autorità Comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.
3. L’eventuale applicazione delle sanzioni pecuniare soggiace alla procedura di cui alla L. 689/81;
4. L’Autorità competente a valutare eventuali ricorsi è il Responsabile del Settore competente.
Articolo 21 - Sanzioni.
1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell’autorizzazione comunale, tutte le altre infrazioni al Regolamento comunale, che non trovino la loro sanzione nel D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 “ Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni o in leggi speciali, sono punite ai sensi dell’articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo i limiti
edittali previsti dalla norma stessa.
Articolo 22 - Addetti alla vigilanza
1. Fatto salvo quanto espressamente riservato al competente ufficio comunale, la vigilanza in merito all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente compete al locale Comando di Polizia Municipale e a tutti gli altri organi di vigilanza.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23 – Disposizioni finali
1. E’ confermata la validità delle autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme del
D.M. n. 448/1991 e relative disposizioni applicative, nonché alle leggi speciali e di regolamento applicabili in materia.
TITOLO VIII
ENTRATA IN VIGORE
Articolo 24 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
Articolo 25 – Abrogazione
1. Si intendono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente regolamento