Contratto di acquisto autocaravan Come evitare cause civili
Contratto di acquisto autocaravan Come evitare cause civili
a cura della Dr. XXXXXXX XXXXXXXX
Foto di Xxxxxxxxx Xxxx
Xxxxxxx nella consegna dell’autocaravan acquistata?
Difetti di conformità rilevati dopo la consegna?
Condizioni di vendita che com- primono i diritti del consumato- re?
È questa la normale aspettativa di chi acquista una autocaravan per trascorrere giornate spensie- rate?
In data 20 febbraio 2009 con una e-mail il socio Xxxxxxx S. si rivolge all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti preoc- cupato per la consegna dell’auto- caravan CHALLENGER GENESIS 43
acquistata in data 22 ottobre 2008 dal Campo Base Srl di Pisa. Gli chie- diamo di inviarci copia del contrat- to di acquisto al fine di analizzarlo. Riceviamo il contratto di acquisto e, rilevando la vessatori età di alcune condizioni, gli suggeriamo di atten- dere evitando l’invio di una diffida al venditore.
In data 10 aprile 2009, dopo oltre 5 mesi, l’autocaravan gli viene consegnata.
Xxxxxxx S. rileva una serie di vizi e difetti che il venditore riconosce, effettuando gli interventi.
Xxxxxxx S., per dare atto formal- mente della denuncia dei vizi e difetti nonché degli avvenuti inter- venti, in data 24 aprile 2009 invia raccomandata al venditore.
In data 4 maggio 2009 Xxxxxxx S., sempre con lettera, ringrazia il ven- ditore per la solerte risposta, per la disponibilità dimostrata e chiaren- do alcuni aspetti della vicenda.
Pur essendo soddisfatti dell’esito positivo della vicenda, procediamo all’analisi del contratto pre- disposto da Campo Base srl e sottoscritto da Xxxxxxx S.
Il nostro intento è far sì che nell’acquisto di una autocaravan che serve per trascorrere giorni feli- ci non attivi contenziosi onerosi per il compratore e per il venditore.
CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA E D’USO
- CAMPO BASE SRL -
Art. 1 – Ordinazione e anticipi
L’ordinazione del compratore in accettazione dell’offerta, deve essere accompagnata dall’an- ticipo indicato nell’offerta medesima.
Gli anticipi sono infruttiferi.
Il versamento effettuato sarà acquisito dal ven- ditore a titolo di indennità nel caso in cui l’ordi- nazione venisse revocata dal Compratore.
In commento all’articolo in esame si rileva:
⮚ MANCATA PREVISIONE DI UN ARTICOLO A DEFINIZIONE DELL’OGGETTO CONTRATTUALE, che potrebbe essere for- mulato nei seguenti termini:
1.1. Le presenti condizioni generali non pregiu- dicano la validità e l’efficacia delle disposizioni di legge vigenti poste a tutela del consumatore (Codice del Consumo) e si applicano unicamente ai contratti di compravendita relativi ad autocara- van per le quali il Venditore abbia già pubblicato il proprio listino prezzi di vendita al pubblico.
1.2. Il contratto ha ad oggetto il trasferimento della proprietà del veicolo nuovo regolarmente imma- tricolato, descritto nel Modulo x.
Il Venditore si obbliga a consegnare all’acquiren- te un veicolo conforme nel modello, negli allesti- menti e nelle prestazioni a quello descritto nel contratto e nella documentazione commerciale illustrativa predisposta dalla Casa Produttrice, che costituisce parte integrante del contratto”.
Foto di Xxxxxxxxx Xxxx
GENERALE GRADO DI IMPRECISIONE TERMINOLOGICA DEL TESTO,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TERMINI
“ORDINAZIONE”, “ANTICIPO”, “INDENNITÀ”.
Il termine “anticipo” non accompagnato da ulte- riori specificazioni, lascia intendere che la somma corrisposta dall’acquirente in accettazione della “offerta”, o meglio della proposta di vendita, sia versata non a titolo di caparra confirmatoria, né di cauzione o altro, ma come parte della presta- zione dovuta, con la conseguenza che l’eventuale risoluzione del contratto ne comporterebbe esclu- sivamente la restituzione, salvo il risarcimento del danno se la risoluzione avvenga per inadempi- mento imputabile.
➬
Nel caso di specie l’incameramento dell’an- ticipo è impropriamente ricollegato alla revoca dell’ordinazione rectius revoca dell’accettazione della proposta di vendita. Xxxxxxx condizione denuncia un profilo di vessatorietà ex Art. 33 lett. e) del Codice del Consumo, in quanto consente al profes- sionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto revocando la pro- pria accettazione, senza prevedere il mede- simo diritto a favore del consumatore nel caso in cui sia il venditore a non concludere il contratto.
Per intendere l’istituto civilistico della revo- ca occorre richiamare l’art. 1328 c.c. in cui si prevede espressamente: “La proposta può essere revocata finché il contratto non sia con- cluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a inden- nizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto. L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accetta- zione”.
A ben vedere l’art. 1328 c.c. non solo non prevede alcun obbligo di indennizzo a cari- co dell’acquirente che abbia revocato l’ac- cettazione, ma stabilisce altresì che siffatto obbligo sorga in capo al proponente nel caso in cui sia egli stesso a revocare la proposta e l’accettante abbia già intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca.
Art. 2 Prezzi
I prezzi di listino al pubblico sono per contanti al netto di ogni spesa accessoria o per merce franco fabbrica, salvo aumenti al momento della consegna (a carico del cliente).
Dalla lettura dell’articolo in esame si rileva:
⮚ L’USO DI UNA TERMINOLOGIA CHE DISORIENTA L’ACQUIRENTE NELLA DETERMINAZIONE ESATTA DELLA PRESTAZIONE A SUO CARICO: IL PAGAMENTO DEL PREZZO.
Proviamo a vestire i panni del cliente interessato all’acquisto. Probabilmente si chiederebbe quali siano le “spese accessorie”, formula aleatoria che potrebbe giustificare qualsiasi aumento di prezzo, qual è l’entità delle spese per “merce franco fabbrica” (incoterm ex-works)?
La prestazione a carico dell’acquirente è evidentemente indeterminata oltre che indeterminabile.
Come trascurare poi la previsione in chiusu- ra della clausola in esame “salvo aumenti al momento della consegna” (a carico del cliente). Ci limitiamo al riguardo, a richiamare l’art. 33 del Codice del Consumo che presume, salvo prova contraria, la vessatorietà delle clausole che consentano al venditore di : n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto.
Art. 3 Consegne
La consegna della merce è pattuita presso il negozio di vendita al pubblico del Venditore, salvo che sia diversamente convenuto.
La consegna avviene entro il termine indicato dal Venditore al momento della compravendita; operando come giustificativi di eventuali ritar- di, oltre ai casi di forza maggiore, agitazioni sindacali, sospensione nei trasporti, deficienze di energia, incendi, infortuni, ritardi di produ- zione, ecc.
Per il ritiro del prodotto da parte del compra- tore presso il negozio del venditore è stabilito un termine di venti giorni dalla sua messa a disposizione.
In caso di mancato ritiro entro tale termine il Venditore ha facoltà di risolvere il contratto per inadempienza del Compratore, acquisendo l’anticipo versato a titolo di indennità.
In ogni altro caso di mancata esecuzione, il con- tratto si intende risolto, e il venditore non potrà essere tenuto che alla restituzione delle somme ricevute, comunque infruttifere, escluso ogni risarcimento di danni.
In commento all’articolo in esame si rileva:
⮚ la previsione di una serie di ipotesi, non tassa- tivamente predeterminate ed ulteriori rispetto ai casi di forza maggiore, nelle quali sarebbe comunque esclusa ogni responsabilità del ven- ditore per ritardo nella consegna: disposizione indiscutibilmente riconducibile entro l’alveo dell’art. 33 Codice del consumo lett. b) in virtù del quale si presume la vessatorietà della clausola che consente di “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempi-
mento inesatto da parte del professionista”; la stessa clausola in esame non fa salvo in nessun caso il diritto di recesso dell’acquirente nelle ipotesi in cui sia inutilmente trascorso il termi- ne di consegna per causa imputabile al vendi- tore (causa che secondo la formulazione della norma non potrebbe mai realizzarsi);
⮚ al contrario il venditore ha “facoltà di risolvere il contratto per inadempienza del compratore, acquisendo l’anticipo versato a titolo di inden- nità”.
Inevitabile ancora una volta il richiamo all’art.
33 Codice del consumo secondo il quale si presume la vessatorietà delle clausole che hanno come effetto quello di: “f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clau- sola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo; g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché con- sentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a rece- dere dal contratto”.
Si precisa, inoltre, che la condizione genera- le di vendita in esame, non fa riferimento al diritto di recesso (come invece la lett. g) art. 33 Cod. cons), ma ad una presunta facoltà del venditore di risolvere il contratto, espressione di dubbia correttezza terminologica atteso che la risoluzione può intervenire per effetto di una sentenza del giudice ovvero di diritto (clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c., diffida ad adempiere – art. 1454 c.c., termine essenziale
– art. 1457 c.c.).
Altrettanto impropriamente si ricollega alla facoltà del venditore di risolvere il contratto, in ragione di una non meglio identificata “ina- dempienza del compratore”, un diritto all’inca- meramento, a titolo di indennità, dell’anticipo versato dall’acquirente: in verità la risoluzione del contratto attribuisce alla parte non inadem- piente il diritto al risarcimento danni e non anche ad un’indennità.
⮚ L’ultimo comma della norma in esame stabili- sce: “In ogni altro caso di mancata esecuzione, il contratto si intende risolto, e il venditore non potrà essere tenuto che alla restituzione delle somme ricevute, comunque infruttifere, escluso ogni risarcimento di danni”.
Trattasi di clausola risolutiva espressa? Richiamando la nozione civilistica dell’istituto ci accorgiamo, tuttavia, della problematicità
interpretativa della norma atteso che con la clausola risolutiva espressa le parti preve- dono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qua- lora una DETERMINATA OBBLIGAZIONE (e
non genericamente “OGNI ALTRO CASO DI MANCATA ESECUZIONE”) – o talune obbli- gazioni, PURCHE’ SEMPRE SPECIFICAMENTE INDICATE NELLA CLAUSOLA STESSA – non
venga adempiuta affatto o comunque non venga eseguita rispettando le modalità pattu- ite. Non avrebbe, perciò, valore una clausola che prevedesse genericamente la risoluzione degli accordi in caso di inadempimento del contratto, senza specificare quale sia, o quale siano, la o le obbligazioni il cui adempimento è valutato di tanta importanza che un’even- tuale inadempienza a quell’obbligo giustifi- cherebbe l’automatica risoluzione dell’intero rapporto.
Si esclude nuovamente, espressamente ed illegittimamente il diritto del compratore al risarcimento del danno verosimilmente anche nel caso di inadempimento imputabile al ven- ditore, mentre è fatto salvo unicamente il dirit- to alla “restituzione delle somme ricevute”.
Art. 4 Pagamenti
I pagamenti devono essere effettuati per contan- ti presso le casse del Venditore, integralmente prima della immatricolazione.
La prescrizione normativa è assolutamente ridut- tiva, già solo per il semplice fatto di non men- zionare il possibile ricorso dell’acquirente a Finanziarie.
Art. 5 Caratteristiche del prodotto
Il compratore non può rifiutare un prodotto sul quale siano state applicate modifiche interve- nute successivamente all’ordinazione, pur non avendo diritto di pretenderle.
Il venditore consegnerà il prodotto equipaggiato con i pneumatici della marca e del tipo montati dalla fabbrica.
Xxxx si intende con la previsione di cui al primo comma? L’acquirente deve forse accettare qual- siasi modifica, anche in peius, apportata sul pro- dotto senza poter esercitare alcun diritto di reces- so o alla proporzionale riduzione del prezzo?
Com’è garantito l’incontro delle volontà, la cor- rispondenza tra la proposta e l’accettazione,
risultando negato da una clausola, peraltro non espressamente approvata da entrambe le parti, il diritto del compratore di rifiutare modifiche al bene oggetto di vendita ulteriori, e non richieste, all’atto di accettazione della proposta di vendita? Della clausola può dunque presumersi fonda- tamente la vessatorietà ex art. 33 lett m) Cod. Cons.: permettendo al venditore di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso.
La clausola poteva esser formulata in termini ammissibili e non vessatori, come di seguito si suggerisce:“Solo le modifiche del veicolo apportate dalla Casa costruttrice e finalizzate al miglioramento della qualità e sicurezza del prodotto, della ridu- zione dei consumi, alla salvaguardia dell’ambiente o al miglioramento delle prestazioni o abitabili- tà del bene non costituiscono inadempimento del Venditore anche se non comunicate all’Acquirente. Quando le modifiche ora dette comportano una riduzione dell’equipaggiamento del bene consegna- to rispetto a quello indicato dal contratto, il Venditore le comunica all’Acquirente e pratica se del caso una riduzione proporzionale del prezzo del bene”.
Art. 6 Garanzie
Il venditore garantisce il prodotto venduto così come gli è stato garantito dalla fabbrica per i suoi prodotti di costruzione normale, e preci- samente: fino a 12 mesi dalla consegna salvo diversa indicazione sul fronte.
Dalla garanzia restano esclusi soltanto i pneu- matici e gli accessori non essenziali, se costruiti da terzi.
La garanzia consiste nella fornitura (mano d’opera a parte) dei particolari rilevatisi non più utilizzabili per accertato difetto di materiale e nella riparazione di quelli rilevatisi inefficienti, ma ancora utilizzabili; essa si attua, previ accer- tamenti, esclusivamente a cura del venditore, delle officine della fabbrica, o di quelle da essa autorizzate.
Eventuali ritardi non danno diritto al Compratore al risarcimento di danni, né a proroga della garanzia.
La garanzia viene a cessare di diritto:
• se i prodotti sono usati in modo non confor- me alle indicazioni della Fabbrica;
• se essi sono modificati, riparati o smon- tati anche in parte fuori dalle officine del Venditore o della Fabbrica o da quelle come sopra autorizzate, o carrozzati da terzi senza preventiva autorizzazione.
In nessuno dei casi previsti dal presente articolo il Compratore può pretendere la risoluzione del contratto o un risarcimento dei danni.
In commento all’articolo in esame si osserva:
⮚ Il venditore ha inserito nelle condizioni genera- li di vendita una clausola finalizzata a discipli- nare “convenzionalmente”(la convenzionalità presuppone l’incontro delle volontà: dov’è la sottoscrizione del compratore?) la garanzia per difetti di conformità, una clausola che prevede condizioni di garanzia in peius rispetto a quelle legalmente previste.
Al di là della libertà negoziale delle parti (COMUNQUE NON RISPETTATA DALLE CONDIZIONI DI VENDITA IN ESAME), esiste un
principio di irrinunciabilità dei diritti sancito dall’art. 143 Codice del Consumo:“I diritti attri- buiti al consumatore dal codice sono irrinuncia- bili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice […]”.
Ebbene a fronte della garanzia per 12 mesi con- cessa dal venditore Campo Base, l’art. 132 del Codice del Consumo, stabilisce: ”Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termi- ne di due anni dalla consegna del bene”.
⮚ Ulteriore rilievo: qual è l’effettiva estensione di questo “convenzionale” diritto di garanzia del compratore? La risposta non è di certo agevolata dalla lettura dell’articolo: cosa deve intendersi per “costruzione normale”, a chi deve rivolgersi il compratore per i difetti di conformità dei pneumatici, degli “accessori non essenziali”.
⮚ Una clausola, dunque, ben lontana dai parame- tri di chiarezza richiesti dall’art. 133 del Codice del Consumo rubricato “Garanzia convenzio- nale”.
Per completezza comparativa richiamiamo i ter- mini della garanzia legale ex art. 130 Codice del Consumo:
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una ridu- zione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al ven- ditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o ecces- sivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare ecces- sivamente oneroso uno dei due rimedi se impo- ne al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richie- sta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazio- ni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibi- li o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedente- mente effettuata ha arrecato notevoli inconve- nienti al consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo pro- posto;
b) qualora il consumatore non abbia già xxxxxx- sto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla sce- gliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto” .
Art.7 – Dati informativi
I dati di peso ed altri sono indicativi e non vin- colati. Pertanto è esclusa ogni responsabilità in caso di variazione dei dati stessi.
Il venditore con una clausola così congegnata ritiene di aver assolto all’obbligo di certificazione dei pesi, escludendo ogni personale responsabi- lità in caso di non conformità del bene.
La certificazione dei pesi da parte del produttore e del venditore è di estrema importanza conside- rato che da un’errata formazione/informazione dell’acquirente potrebbe risultare pregiudicato l’uso in sicurezza del bene.
La clausola, infatti, non consente in nessun modo di capire qual è il peso massimo che il mezzo può sopportare con conseguente rischio di danni alla persona, oltre che di natura sanzio- natoria, essendo previste dalle norme di legge in materia, sanzioni di carattere amministrativo e penale, peraltro a carico del produttore e/o del venditore che abbiano consentito la messa in vendita di un bene a tutti gli effetti pericoloso (PARTE IV del Codice del Consumo - SICUREZZA E QUALITÀ).
Il venditore ha l’obbligo di consegnare un bene conforme al contratto di vendita, dal quale devo- no risultare con trasparente chiarezza ed univoci- tà le caratteristiche del bene stesso (Art. 129 Cod. Cons.).
Va peraltro segnalata l’introduzione di un nuovo regolamento che modifica la direttiva 2007/46/ EC e che si applicherà a partire dal 29 aprile 2009 a tutti i veicoli che abbiano avuto la certificazio- ne EC. Il possesso del certificato di conformità diventa così obbligatorio per la registrazione del veicolo in qualsiasi Stato membro.
Il certificato esisteva già dal 1993 ma è stato in pratica rilasciato solo su richiesta. Ora il costrut- tore sarà obbligato a rilasciarlo.
Art. 8 – Collaudo
Qualora il compratore ritiri la merce senza avvalersi del diritto di collaudo, la merce stessa si considera accettata incondizionatamente.
La prova di collaudo, da richiedersi per iscrit- to, verrà effettuata da un collaudatore delegato dal Venditore ed in presenza del Compratore o del suo incaricato, prima del ritiro della merce. Il venditore rilascia una dichiarazione circa i risultati del collaudo controfirmata dal collaudatore, il cui giudizio è vincolante e definitivo.
Premesso che le attività di collaudo di un veicolo dovrebbero precedere la messa in vendita dello stesso, con la clausola che si sta esaminando il Venditore arriva ad escludere – inammissibil- mente - il diritto di garanzia del compratore la cui accettazione si ritiene incondizionata sia nel caso in cui il collaudo non sia richiesto, sia nel caso in cui sia richiesto.
Ferma la considerazione iniziale circa l’estraneità delle attività di collaudo alla fase di vendita del prodotto, e peraltro con effetti ad esclusivo carico dell’acquirente, il venditore avrebbe potuto defi- nire la clausola in altri termini: “Qualora i risultati delle prove effettuate nel corso del collaudo, non diano piena soddisfazione ad una o più esigenze contrattuali, un seguito di lavori sarà stabilito di comune accordo tra le parti. I difetti minori, soprattutto se non portano pregiudizio al fun- zionamento, alla sicurezza…del veicolo in modo essenziale, non giustificano il rifiuto al collaudo dell’acquirente o la firma del verbale di collaudo. Il venditore deve rimediare in tutta diligenza a questi difetti. In caso di divergenze considere- voli in rapporto alle condizioni contrattuali o in caso di difetti importanti, l’acquirente è tenuto ad accordare al Venditore un termine appropriato per rimediare ai difetti. In seguito, il collaudo viene ripetuto”.
E il certificato di conformità? Non solo tra le clausole non se ne fa menzione, ma addirittura si prevede il collaudo post vendita che in definitiva nulla garantisce al compratore il quale, al contra- rio, si ritrova incondizionatamente vincolato dal contratto di vendita di un bene di valore nell’or- dine dei 40.000 euro.
Valgono anche in questo caso le considerazioni svolte in analisi dell’articolo precedente e relati- ve ai profili sanzionatori legati alla sicurezza del veicolo, nonché agli obblighi di certificazione di conformità del veicolo a carico del produttore e del fornitore.
Art. 9 – Responsabilità
Il venditore e la fabbrica sono esonerati da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente alle persone o alle cose che possa comunque verificarsi per o durante l’uso della merce fornita, e per causa o in dipendenza della medesima; ciò anche durante il collaudo e pure se l’incidente è derivante da difetto di costruzio- ne o di materiali.
La censurabilità della clausola in esame risulta chia- ramente dalle incongruenze rispetto alle norme del Codice del Consumo di seguito riportate:
L’art. 33 Codice del Consumo che presume la ves- satorietà delle clausole che abbiano come effetto quello di “a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista” .
L’art. 123 in base al quale: “È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così prin- cipalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette”.
L’art. 124 nel quale si legge: “È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei con- fronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo”.
Art. 10 – Limitazioni
Il compratore si impegna
• a non usare le merci acquistate per servizio diverso da quello cui sono destinate;
• a non farle partecipare a corse, gare, concorsi, esposizioni o manifestazioni similari, senza preventivo assenso scritto o restando inteso che ogni eventuale responsabilità conseguente è comunque ad esclusivo carico di colui che intende partecipare alla manifestazione;
• a non apportare modifiche alla costruzione, al funzionamento e alla linea estetica di prodotti.
• Fatta salva ogni eventuale azione di danno, resta convenuto che l’inosservanza dei vincoli di cui sopra comporta la decadenza immediata del diritto di garanzia.
Art. 11 – Incaricati della vendita
Il venditore e i suoi eventuali ausiliari non hanno alcun potere di rappresentanza della Fabbrica e della Concessionaria; ogni loro stipulazione vin- cola essi soli nei confronti del Compratore.
Premessa l’evidente ambiguità della clausola in esame, si vuole precisare che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 131 Cod. cons.
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difet- to di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha
diritto di regresso, salvo patto contrario o rinun- cia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei sogget- ti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Art. 12 – Tasse, imposta ed altri oneri
Le tasse, le imposte e gli altri oneri, compresi quelli relativi alla immatricolazione e comunque tutti gli oneri presenti e futuri inerenti la vendita, nonché l’uso delle merci vendute, sono ad esclu- sivo carico del Compratore.
Quali sono gli oneri presenti e futuri inerenti la vendita a carico del compratore?
Art. 13 – Recessione
Nel caso che il cliente, per qualsiasi motivo, rece- da dal presente contratto, si impegna a pagare il 20% del veicolo acquistato, come risarcimento danni, il cliente è a conoscenza che le spese del passaggio di proprietà sono, solo ed esclusiva- mente a Xxx carico. Nel caso che venga rilasciato un veicolo in permuta, il cliente si impegna a consegnarlo libero da ipoteche, vincoli o difetti occulti, provvisto di regolari bolli precedenti e del corrente anno, con procura a vendere irrevo- cabile.
Nuovamente il venditore propone una clausola che nella comparazione con le norme di legge si profila come vessatoria. In particolare l’art. 33 Cod. cons. presume la vessatorietà delle clausole che abbia- no come effetto quello “e) di consentire al profes- sionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il dirit- to del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere”. Nel caso di specie, non risultando tra le condizioni di vendita l’obbligo del compratore di corrispondere una somma a titolo di caparra confirmatoria (come osservato in commento all’art. 1), il corrispettivo del diritto di recesso andrebbe convenzionalmen- te determinato e non solo a carico dell’acquirente, ma anche del venditore.
Art. 14 – Foro
Per qualsiasi contestazione è competente il Giudice del luogo dove ha sede il Venditore.
L’art. 33 Cod. cons, lett. u) presume la vessatorietà delle clausole da cui risulti, come sede del foro com- petente sulle controversie, località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Art. 15 – Responsabilità
Ci solleviamo da ogni responsabilità per ritardi nella consegna del veicolo, dovuti a problemati- che di produzione e trasporto.
Anche l’ultima clausola delle condizioni generali di vendita predisposte da Campo Base Srl può essere tacciata di vessatorietà alla luce dell’art. 33 Cod. Cons. lett. b), trattandosi di clausola che esclude o limita “le azioni o i diritti del consumatore nei con- fronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.
UFFICIO LEGALE
L’Ufficio Legale dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
(Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx e Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) risponde esclusivamente ai camperisti associati che segnalano in premessa del messaggio il numero della tessera valida per l’anno in corso. Nel caso di richiesta
di consulenza per una contravvenzione la risposta è dovuta solo per l’associato che ha versato la quota sociale prima di detta contravvenzione.
La migliore forma di comunicazione è l’invio del quesito e della documentazione per
e-mail indirizzandola a:
xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
I documenti possono esserci inviati anche via
telefax al numero: 055 2346925.
Nel caso di associati che non posseggano
e-mail o telefax, i documenti possono essere inviati per posta al seguente indirizzo:
Coordinamento Camperisti
xxx Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Informazioni sintetiche
l’associato le può ricevere chiamando al telefono il numero 000 0000000.
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx