DELIBERA N. 282/11/CONS
DELIBERA N. 282/11/CONS
PROCEDURE E REGOLE PER L’ASSEGNAZIONE E L’UTILIZZO DELLE FREQUENZE DISPONIBILI IN BANDA 800, 1800, 2000 E 2600 MHZ PER SISTEMI TERRESTRI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E SULLE ULTERIORI NORME PER FAVORIRE UNA EFFETTIVA CONCORRENZA NELL’USO DELLE ALTRE FREQUENZE MOBILI A 900, 1800 e 2100 MHZ
L’AUTORITA’
NELLA sua riunione di Consiglio del 18 maggio 2011;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, S.O. n. 154, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante il Codice delle Comunicazioni elettroniche, di seguito ”Codice”, pubblicato nel Supplemento Ordinario
n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni;
VISTA la legge 13 dicembre 2010 n. 220 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2010 n. 297, in particolare l’art. 1, commi 8-13;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 21 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, e successive modificazioni, da ultimo con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2010;
VISTA la delibera n. 3/11/CONS del 11 gennaio 2011 recante “Determinazioni in materia di dividendo digitale in attuazione della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2011;
VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;
VISTA la delibera n. 541/08/CONS del 17 settembre 2008, recante “Procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle bande di frequenze a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2002, n. 235;
VISTA la delibera n. 559/08/CONS del 24 settembre 2008, recante “Consultazione pubblica sull’utilizzo della banda di frequenze a 2.6 GHz per sistemi di comunicazione elettronica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2002, n. 244;
VISTI i contributi acquisiti nel corso della predetta consultazione pubblica;
VISTA la delibera n. 127/11/CONS del 23 marzo 2011, recante “Consultazione pubblica sulle procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell’uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011;
VISTA la Direttiva n. 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 sugli apparati di telecomunicazioni radio e terminali ed il mutuo riconoscimento della loro conformità (“direttiva R&TTE”);
VISTE le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), n. 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), n. 2002/21/CE (“direttiva quadro”), n. 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”), e successive modificazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L. 108;
VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
n. 2009/114/EC dal titolo “Amending Council Directive 87/372/EEC on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community”, pubblicata nell’Official Journal of the European Union del 20 ottobre 2009, L. 274/25;
VISTA la Decisione della Commissione europea del 13 giugno 2008 n. 2008/477/EC dal titolo “Harmonisation of the 2500-2690 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications
services in the Community”, pubblicata nell’Official Journal of the European Union del 24 giugno 2008, L. 163/37;
VISTA la Decisione della Commissione europea del 16 ottobre 2009 n. 2009/766/EC dal titolo “Harmonisation of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community”, pubblicata nell’Official Journal of the European Union del 20 ottobre 2009, L. 274/32;
VISTA la Decisione della Commissione europea del 6 maggio 2010 n. 2010/267/EU dal titolo “Harmonised technical conditions of use in the 790-862 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the European Union”, pubblicata nell’Official Journal of the European Union del 11 maggio 2010, L. 117/95;
VISTA la Decisione della Commissione europea del 18 aprile 2011 n. C(2011)2633-Final amending Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan- European electronic communications services in the Community;
VISTA la Decisione dell’ECC (Electronic Communications Committee) della CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) n. ECC/DEC/(06)01 del 24 marzo 2006 dal titolo “Harmonised utilisation of spectrum operating within the bands 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz”;
VISTO il Rapporto dell’ECC n. ECC Report 96 dal titolo “Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands” del marzo 2007;
VISTO il Rapporto della CEPT del 21 dicembre 2007 come rivisto il 30 ottobre 2008 n. CEPT Report 19 dal titolo “Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate to develop least restrictive technical conditions for frequency bands addressed in the context of Wapecs”;
VISTO il Rapporto della CEPT del 26 giugno 2009 n. CEPT Report 29 dal titolo “Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on technical considerations regarding harmonisation options for the digital dividend in the European Union on guideline on cross border coordination issues between mobile services in one country and broadcasting services in another country”;
VISTO il Rapporto dell’ECC n. ECC Report 131 del gennaio 2009 dal titolo “Derivation of a block edge mask (BEM) for terminal stations in the 2.6 GHz frequency band (2500-2690 MHz)”;
VISTA la Decisione dell’ECC n. ECC/DEC/(09)03 del 30 ottobre 2009 dal titolo “Harmonised conditions for mobile/fixed communications networks (FCN) operating in the band 790-862 MHz”;
VISTO il Rapporto della CEPT del 30 ottobre 2009 n. CEPT Report 30 dal titolo “Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on the identification of common and minimal (least restrictive) technical conditions for 790- 862 MHz for the digital dividend in the European Union”;
VISTO il Rapporto della CEPT del 30 ottobre 2009 n. CEPT Report 31 dal titolo “Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on technical considerations regarding harmonisation options for the digital dividend in the European Union on frequency (channelling) arrangements for the 790-862 MHz band”;
VISTO il Rapporto della CEPT del 12 novembre 2010 n. CEPT Report 40 dal titolo “Report from CEPT to the European Commission in response to Task 2 of the Mandate to CEPT on the 900/1800 MHz bands on compatibility study for LTE and WiMAX operating within the bands 880-915 MHz / 925-960 MHz and 1710-1785 MHz
/ 1805-1880 MHz (900/1800 MHz bands)”;
VISTO il Rapporto della CEPT del 12 novembre 2010 n. CEPT Report 41 dal titolo “Report from CEPT to the European Commission in response to Task 2 of the Mandate to CEPT on the 900/1800 MHz bands on compatibility between LTE and WiMAX operating within the bands 880-915 MHz / 925-960 MHz and 1710-1785 MHz
/ 1805-1880 MHz (900/1800 MHz bands) and systems operating in adjacent bands”;
VISTO il Rapporto della CEPT del 12 novembre 2010 n. CEPT Report 42 dal titolo “Report from CEPT to the European Commission in response to Task 3 of the Mandate to CEPT on the 900/1800 MHz bands on compatibility between UMTS and existing and planned aeronautical systems above 960 MHz”;
VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni - prot. Autorità n. 4202 del 27 gennaio 2011, con cui si forniscono
indicazioni circa le risorse frequenziali disponibili da parte dei sistemi terrestri in grado di fornire servizi mobili di comunicazione elettronica;
VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, prot. Autorità n. 12385 del 15 marzo 2011, contenente lo schema di decreto ministeriale di modifica al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze per l’acquisizione del relativo parere;
CONSIDERATO quanto segue.
1. La manovra di stabilità per il 2011, legge n. 220 del 13 dicembre 2010, prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, avvii le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz (brevemente banda a 800 MHz) e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni (nel seguito Codice). La liberazione delle dette frequenze avverrà entro una data che sarà specificata dal Ministero dello sviluppo economico, in coerenza con la normativa dell’Unione europea, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
2. L’Autorità ha avviato le suddette attività con l’adozione della delibera n. 3/11/CONS di cui in premessa. Successivamente l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del Codice, con la delibera n. 127/11/CONS, ha sottoposto a consultazione pubblica uno schema di regolamento concernente regole e procedure per l’assegnazione di frequenze per servizi mobili a larga banda. La predetta delibera è stata pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 24 marzo 2011 e successivamente nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2011. La consultazione ha avuto termine il 5 maggio 2011.
3. Nella predetta consultazione sono stati esaminati i contributi provenienti da 66 soggetti. Un numero superiore a 200 soggetti, in prevalenza esponenti della categoria delle emittenti locali, hanno fatto pervenire la propria richiesta di essere sentiti in audizione. Di tali soggetti 58 si sono presentati presso l’Autorità con propri rappresentanti o delegati, e sono stati sentiti in audizione.
4. Numerosi rispondenti alla consultazione, in prevalenza esponenti della categoria delle emittenti locali, hanno discusso temi di carattere generico, non specificatamente attinente con le domande proposte in consultazione, ad esempio ma non esaustivamente relativamente alla legittimità della normazione primaria o all’assetto del sistema radiotelevisivo. Su tale complesso di questioni l’Autorità,
pur prendendone atto, rileva di non essere competente per quanto attiene all’adozione del presente provvedimento.
5. Nel seguito sono riportate le premesse dello schema di provvedimento messo in consultazione con la delibera n. 127/11/CONS, la sintesi delle principali osservazioni emerse in sede di consultazione, le controdeduzioni dell’Autorità e le valutazioni finali in ordine al provvedimento. Una sintesi dettagliata delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione è pubblicata nel sito web dell’Autorità.
1. Introduzione
6. A livello comunitario, a proposito della liberazione della banda a 800 MHz dai servizi esistenti (broadcasting) al fine della sua destinazione ai sistemi di comunicazione elettronica fissa e mobile a larga banda, si osserva che la Commissione europea ha presentato al Parlamento e Consiglio europei una proposta legislativa, documento COM(2010)471-Final del 20 settembre 2010, al fine di stabilire il primo programma pluriennale di politica del radio spettro nella Comunità, come previsto dalla Direttiva di settore, la n. 2002/21/EC come emendata dalla Direttiva n. 2009/140/EC. In tale proposta di programma, all’art 6, comma 3, si stabilisce che gli Stati Membri, entro il 1 gennaio 2013, rendono la banda a 800 MHz disponibile per servizi di comunicazione elettronica in linea con le condizioni tecniche armonizzate emanate ai sensi della Decisione della Commissione n. 676/2002/EC (Decisione Spettro Radio), salva possibilità di proroga, per un tempo massimo prefissato, in casi obiettivamente giustificati. L’iter legislativo comunitario del citato programma di politica dello spettro radio è attualmente in corso e pertanto il programma non è ancora stato adottato.
7. A livello nazionale, l’iter per la modifica al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (di seguito PNRF) al fine di destinare la banda a 800 MHz ai sistemi di comunicazione elettronica è già stato avviato ed è alla data in corso. Lo schema di decreto di modifica del PNRF, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e per il quale l’Autorità ha fornito il proprio parere ai sensi della legge n. 249 del 1997, indica che la data di disponibilità delle frequenze in questione per i sistemi di comunicazione elettronica a larga banda é fissata al 1 gennaio 2013, come anche previsto, quale termine ultimo, dalla legge di stabilità.
8. Nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 127/11/CONS, d’ora in poi per brevità la consultazione, numerosi soggetti hanno espresso l’opinione che l’Autorità non possa adottare un provvedimento sulle procedure per l’assegnazione della banda a 800 MHz, alcuni contestando in radice la legge di
stabilità e quindi la possibilità di destinare a diverso uso le frequenze attualmente utilizzate da alcuni soggetti; altri rispondenti ritengono necessario il completamento della formale revisione del PNRF. In particolare qualche rispondente ha lamentato le profonde ripercussioni che avrebbe sul settore dell’emittenza locale l’applicazione della legge di stabilità così come formulata ed ha auspicato interventi dell’Autorità, sulla base delle proprie competenze di tutela del mercato dei servizi di media e comunicazione elettronica.
9. Sul punto della disponibilità delle frequenze a 800 MHz, molti partecipanti alla consultazione, in particolare coloro che hanno manifestato l’intenzione di partecipare alle procedure di assegnazione, hanno asserito che la modifica citata del PNRF, per quanto conforme a quanto stabilito dalla legge di stabilità, non sia di per sé sufficiente a garantire l’effettiva disponibilità delle frequenze al 1 gennaio 2013 e chiedono che vengano adottate altre misure ed iniziative, tra cui un tavolo tecnico gestito dal Ministero dello sviluppo economico, al fine di seguire e controllare il processo di liberazione della banda, nonché incentivi anche legislativi all’effettiva liberazione della banda. Gli stessi soggetti indicano la questione della garanzia della effettiva utilizzabilità del bene nei tempi previsti come essenziale per poter pianificare adeguatamente la propria partecipazione alla gara, in particolare nella misura in cui l’erogazione delle offerte aggiudicatarie debba avvenire in anticipo rispetto all’utilizzabilità del bene sotteso.
10. A proposito dei punti sollevati, si rinvia al disposto della legge di stabilità. Occorre rilevare inoltre che il provvedimento dell’Autorità dispiega gli effetti in particolare con la pubblicazione dell’apposito bando di gara a cura dell’Amministrazione incaricata. Tenuto conto tra l’altro dei tempi previsti dalla stessa legge di stabilità per il completamento delle procedure, l’Autorità ritiene innanzitutto che, ai sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità medesima, sia necessario procedere all’adozione del presente provvedimento senza indugio, anche in parallelo alla formalizzazione delle modifiche al PNRF.
11. Oltre alla banda a 800 MHz, per quanto riguarda le altre risorse frequenziali disponibili per l’assegnazione, l’Autorità, sulla base di quanto finora comunicato da parte del Ministero dello sviluppo economico, prende in considerazione le bande a 1800 MHz, 2000 MHz e 2600 MHz.
12. Per quanto riguarda la banda a 1800 MHz (1.710-1.785 MHz e 1.805-1.880 MHz) il vigente PNRF dispone che le frequenze da 1.715-1.735 MHz e 1.810-1.830 MHz (quindi 2x20 MHz in totale accoppiati per l’uso FDD – Frequency Division Duplex), attualmente utilizzate dal Ministero della difesa, potranno essere rese disponibili per sistemi terrestri di comunicazione elettronica in accordo alla decisione n. 2009/766/CE; che le frequenze da 1.710-1.715 MHz e 1.805-1.810 MHz restano ad uso del Ministero della difesa, mentre le restanti porzioni sono già
assegnate agli operatori per il servizio GSM, ad eccezione di un blocco che è stato liberato dalle utilizzazioni GSM a seguito delle disposizioni di cui alla delibera n. 541/08/CONS, precisamente il blocco da 2x5 MHz a 1750-1755/1845-1850 MHz, e che quindi è immediatamente disponibile. Tenuto conto di quanto sopra e delle comunicazioni inviate dal Ministero dello sviluppo economico che registra la disponibilità della Difesa a liberare i 2x20 MHz di cui sopra, in totale a 1800 MHz sono disponibili per un piano di assegnazione 5 blocchi accoppiati ciascuno da 2x5 MHz, corrispondenti alle porzioni 1.715-1.735/1.810-1.830 MHz e 1750- 1755/1845-1850 MHz. Tale banda dovrebbe essere disponibile entro il 31 dicembre 2011. Il piano di assegnazione indicato deve tener conto delle opzioni di assegnazione previste per tale banda dalla delibera n. 541/08/CONS e che risultano già esercitate.
13. Per quanto riguarda la banda a 2000 MHz, dopo l’assegnazione avvenuta nel giugno del 2009, secondo le procedure avviate con la delibera n. 541/08/CONS, della banda ritornata nella disponibilità dello Stato in seguito alla revoca della licenza del quinto operatore UMTS, tenuto anche conto di quanto disposto nella stessa delibera, all’art. 13, comma 3, risulta disponibile per l’assegnazione la rimanente parte della banda rientrante nella c.d. core UMTS, precisamente un blocco da 15 MHz da 2010 a 2025 MHz, da utilizzare con tecnologie non accoppiate TDD (Time Division Duplex). La detta banda è già destinata per l’impiego da parte dei sistemi IMT tra cui rientra l’UMTS, come riportato nella nota n. 145 del vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
14. Per quanto riguarda infine la banda a 2600 MHz, precisamente quella da 2500 a 2690 MHz, e la sua disponibilità, la maggior parte dei rispondenti alla consultazione che si sono pronunciati sul punto hanno espresso il proprio convincimento che la mancanza della porzione riservati al Ministero della Difesa (2x20 MHz ipotizzati nella consultazione sulla base delle informazioni allora note) potrebbe influire negativamente sullo sviluppo del settore ed hanno anche auspicato che, nel caso tale porzione non fosse disponibile, l’intera banda a 2600 MHz dovrebbe essere sottratta alle presenti procedure di assegnazione ed esaminata successivamente. A riguardo, secondo quanto risulta all’Autorità una porzione di tale banda rimarrà riservata per gli utilizzi del Ministero della difesa, precisamente una quota di 2x10 MHz nella parte bassa della gamma FDD (2500- 2510 MHz / 2620-2630 MHz) ed una quota di 20 MHz nella parte alta della gamma TDD (2600-2620 MHz).
15. In merito alla banda a 2600 MHz l’Autorità ribadisce in via preliminare la propria posizione circa l’opportunità di destinare tutta la banda a 2600 MHz all’uso pubblico commerciale, posizione più volte espressa ufficialmente e da ultimo con il parere alla proposta di modifica al PNRF di cui in premessa. Preso atto della esistenza della limitazione relativa alla disponibilità della detta banda, l’Autorità
ha comunque previsto le necessarie modifiche alle disposizioni in merito proposte in consultazione.
16. Per quanto riguarda i servizi cui le bande a 1800, 20001 e 2600 MHz sono destinate, il combinato disposto del vigente PNRF e della normativa comunitaria applicabile indica che ad esse si applicano i parametri di flessibilità tecnologica e dei servizi (approccio Wapecs), per cui le dette bande sono utilizzabili per servizi di comunicazione elettronica a larga banda, il che implica che la portante minima abbia una ampiezza adeguata, fissata di norma a 5 MHz. Circa la questione proposta in consultazione sulla possibilità che per la banda a 1800 MHz possa ammettersi anche l’uso per tecnologie di tipo GSM, l’Autorità ritiene il detto utilizzo comunque compatibile con le norme applicabili, nel rispetto comunque dell’utilizzo efficiente dello spettro, e secondo le condizioni e le modalità fissate dal Ministero dello sviluppo economico.
17. L’utilizzo per sistemi a larga banda assicura, all’attuale livello di sviluppo delle tecnologie, un uso efficiente della risorsa spettrale e garantisce servizi agli utenti finali in linea con gli obiettivi di sviluppo della Digital Agenda, affermati sia a livello nazionale che comunitario. Tale utilizzo comporta anche il fatto che, secondo quanto previsto dalle migliori pratiche già diffuse a livello comunitario ed in accordo con lo sviluppo tecnologico e di standardizzazione avviato, il blocco minimo di assegnazione delle bande è non inferiore a 5 MHz, precisamente 2x5 MHz nella porzione accoppiata delle bande e 5 MHz nella porzione non accoppiata. E’ possibile anche consentire l’utilizzo di portanti più ampie in blocchi contigui ove ciò sia possibile in relazione alla specifica dotazione degli operatori e ad esito degli studi di compatibilità. Pertanto nel seguito della presente consultazione l’Autorità considera che tutte le citate frequenze disponibili nelle bande a 800, 1800, 2000 e 2600 MHz siano assegnabili per l’impiego da parte dei servizi commerciali pubblici terrestri di comunicazioni elettroniche a larga banda.
18. La banda a 800 MHz rappresenta una risorsa di fondamentale importanza per la realizzazione e lo sviluppo delle reti radiomobili a banda larga ed ultralarga. La disponibilità della banda a 800 MHz per i servizi di comunicazione elettronica potrà infatti consentire di introdurre le tecnologie di nuova generazione su una base geografica molto ampia del territorio nazionale. Oltre a questa, anche le altre bande di frequenze già armonizzate a livello comunitario ed internazionale per l’impiego da parte dei sistemi mobili di comunicazione elettronica possono essere utilizzate per fornire i medesimi servizi in maniera anche complementare e sinergica con la banda a 800 MHz, in modo da supportare adeguatamente le crescenti richieste degli utenti.
1 Per la banda a 2000 MHz la neutralità è al momento limitata alla famiglia IMT, che consente comunque una ampia varietà di tecnologie; sono in corso studi per definire normative tecniche maggiormente aperte.
19. Le stime di crescita dei servizi mobili prevedono infatti una forte accelerazione in termini di incremento della velocità trasmissiva richiesta e della capacità di rete comparabile con quella richiesta da rete fissa. Il mercato si sta muovendo da tempo in questa direzione e le reti si stanno quindi evolvendo in termini di traffico e velocità, anche in relazione alla maggior diffusione di offerte di tipo flat2. Queste stanno infatti variando profondamente la tipologia di abitudini dei consumatori, aggiungendo al normale traffico voce anche la lettura della posta elettronica, l’accesso ad internet e l’utilizzo di applicazioni multimediali in movimento. Anche la diffusione di nuovi terminali sempre più dotati di prestazioni e servizi avanzati sta spostando l’uso delle reti verso un maggior consumo di traffico dati rispetto alla voce.
20. Lo sviluppo dei servizi mobili a banda larga potrà inoltre fornire un importante contributo di tipo economico, culturale e sociale. Un incremento degli accessi mobili a banda larga potrà avere un positivo impatto sull’economia, stimolandone la crescita, contribuendo in maniera diretta ed indiretta a creare posti di lavoro, accrescendo il livello industriale in termini di progettualità, competitività e produttività. Nuove prospettive economiche sono inoltre attese in particolare nel settore della produzione dei contenuti digitali fruibili attraverso le reti mobili a banda larga. Le nuove reti potranno inoltre migliorare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini anche ai fini della fruizione di servizi innovativi nei settori ad es. della sanità o della sicurezza. Lo sviluppo dei sistemi mobili a larga banda potrà inoltre contribuire a ridurre il gap esistente in alcune zone del paese nell’accesso da rete fissa (cosiddetto digital divide).
21. Tutto ciò premesso, e considerate le aspettative ormai consolidate sia a livello nazionale che comunitario per la banda a 800 MHz, nonché il rinnovato interesse da parte degli operatori di mercato per l’utilizzo delle altre bande di frequenze qui considerate, come ampiamente emerso in sede di consultazione, l’Autorità ritiene senz’altro verificata una domanda d’uso delle frequenze che ne giustifica da un lato il suo utilizzo per applicazioni commerciali pubbliche e dall’altro la sua scarsità in confronto alla domanda.
2. Procedura di gara
22. Per quanto riguarda la procedura di gara che l’Autorità deve definire per l’assegnazione dei diritti d’uso delle dette bande ai sensi dell’art. 29 del Codice, in presenza di una scarsità delle stesse, l’Autorità, anche alla luce di quanto disposto dalla legge di stabilità 2011, ritiene che debba essere effettuata l’assegnazione
2 Nel caso del mobile dette offerte non sono in genere flat pure, ma presentano dei limiti in termini di capacità o qualità del servizio al di sopra di una data soglia di consumo.
mediante un sistema di asta e che la procedura debba essere unitaria per tutte le bande disponibili (asta multifrequenza). Come già esposto in relazione a numerose altre procedure comparabili già disciplinate dall’Autorità, ad esempio ma non esclusivamente quelle per sistemi WLL a 26 e 28 GHz, quelle per sistemi UMTS a 2100 MHz, e quelle per sistemi BWA (Wimax) a 3.5 GHz, l’Autorità rileva anche nel caso di specie che la procedura di asta è la più adeguata ad assegnare la risorsa all’utilizzatore, ad assicurare l’uso più efficiente dello spettro ed in generale a garantire le condizioni per una effettiva competizione, fornendo al contempo semplicità e trasparenza della procedura e maggiori certezze nella predisposizione dei piani di business per i concorrenti.
23. La procedura d’asta deve essere aperta alla partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, inclusa l’idoneità tecnica e commerciale degli stessi all’uso delle frequenze ed alla fornitura dei relativi servizi. La partecipazione dovrebbe essere garantita da un appropriato deposito cauzionale.
24. Come in altre procedure comparabili già disciplinate, l’Autorità ritiene che la partecipazione debba essere limitata ad un operatore per gruppo societario, e che sia ammissibile la partecipazione di consorzi di imprese. Come richiesto da alcuni rispondenti in consultazione, l’Autorità ritiene giustificato introdurre un correttivo rispetto a quanto proposto in consultazione, e quindi appropriata la previsione che un soggetto sia o partecipante diretto ovvero membro al più di un consorzio partecipante, indipendentemente dalla sua posizione di controllo nei vari consorzi,. Tale meccanismo assicura l’indipendenza dei partecipanti, aumenta la contendibilità dei blocchi, favorisce la partecipazione e quindi in generale la concorrenza, riduce la possibilità di collusione e quella di accaparramento di risorse.
25. Per quanto riguarda l’effettuazione di una gara multifrequenza, l’Autorità osserva che essa offre numerosi vantaggi rispetto all’effettuazione di gare separate. Innanzitutto vi é una diminuzione degli oneri complessivi di svolgimento delle gare, sia da parte dell’Amministrazione nel definire ed organizzare le opportune procedure, sia di partecipazione da parte dei concorrenti. I maggiori vantaggi si avranno comunque a favore dei partecipanti, in quanto, con la maggior scelta possibile in termini di frequenze, potranno più facilmente soddisfare la propria esigenza minima di risorse combinando frequenze di tipo diverso e quindi ottimizzando anche il proprio budget. Potranno inoltre essere esplorate sinergie particolari fra le bande, combinando opportunamente le proprie esigenze relative fra bande maggiormente adatte per requisiti di capacità con altre maggiormente adatte per requisiti di copertura, come le bande qui in considerazione consentono.
26. Un altro vantaggio dell’asta multifrequenza è che gli operatori (non solo gli aggiudicatari ma tutti gli operatori di un mercato) possono ottenere allo stesso tempo certezze sulla destinazione di tutta la banda disponibile, sia della propria che di quella dei concorrenti. In particolare ad esempio già nel corso dell’asta possono correggere eventualmente le proprie strategie disponendo di significative informazioni in tempo reale. Ancora, l’effettuazione di un tale tipo di asta consente una più agevole pianificazione, da parte dei costruttori, della produzione degli apparati di rete e dei terminali. Ciò potrebbe ad esempio favorire una accelerazione della diffusione di terminali multi banda che possono significativamente contribuire allo sviluppo dei servizi e della concorrenza.
27. In ogni caso non può trascurarsi il profilo normativo, in presenza sia di una previsione di legge nazionale, di cui alla citata legge di stabilità 2011, che invita l’Autorità ad avviare le procedure per la banda ad 800 MHz e per le altre risorse disponibili, nonché della previsione, benché non ancora adottata, di cui all’art. 6, comma 2, della proposta di programma politico da parte della Commissione, che invita gli Stati Membri a rilasciare le autorizzazioni entro il primo gennaio 2012 per l’uso di tutto lo spettro previsto dalle Decisioni della Commissione n. 2008/477/EC (relativa alla banda a 2.6 GHz), alla decisione 2008/411/EC (relativa alla banda 3.4-3.8 GHz3) e alla Decisione n. 2009/766/EC (relativa alla banda a 900 e 1800 MHz4).
28. In merito alla specifica questione della scelta di una procedura di asta multifrequenza, vi è stata una sostanziale condivisione di tale proposta in consultazione, salvo quanto specificato di seguito. Alcuni partecipanti ritengono che la banda a 2600 MHz possa più utilmente venire assegnata separatamente. Alcuni partecipanti hanno poi espresso la posizione che alcuni dei blocchi in gara siano riservati ad alcune specifiche categorie di partecipanti, ad esempio almeno un blocco ad 800 MHz a nuovi entranti, da solo o in combinazione con blocchi a 1800 e 2600 MHz, o porzioni della banda a 2600 MHz a nuovi entranti o a soggetti che hanno acquisito diritti d’uso di frequenze nell’asta del 2008 in banda
3.5 GHz, o una parte della banda a 800 MHz ai soggetti che attualmente operano con tali frequenze. Anche soggetti, che dispongono già di frequenze radiomobili,
3 Per tale banda si osserva che per la porzione a 3.4-3.6 GHz sono già state effettuate le procedure di assegnazione (ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 209/07/CONS) e la banda è già attualmente in uso agli operatori Wimax, mentre per quanto riguarda la porzione a 3.6-3.8 GHz, la citata decisione n. 2008/411/CE richiede agli stati membri di renderla disponibile a partire dal 1 gennaio 2012. Per tale porzione di banda allo stato l’Autorità non ha ricevuto da parte del Ministero dello sviluppo economico informazioni circa la sua liberazione da parte dei sistemi fissi attualmente in uso e, tenuto conto allo stato di una non evidente domanda di mercato, non si ritiene allo stato possibile includerla fra le bande oggetto del presente provvedimento.
4 Per quanto riguarda la banda a 900 MHz essa è totalmente in uso ed il relativo piano di assegnazione è stato adottato con delibera n. 541/08/CONS ed è in corso di sviluppo. Altre previsioni circa lo sviluppo dell’uso di tale banda sono comunque presenti nel presente provvedimento.
hanno espresso l’auspicio di mantenere riservate ad essi porzioni delle bande in gara. In particolare, sulla questione del nuovo entrante alcuni rispondenti hanno sostenuto che la categoria di operatori BWA dovesse essere considerata come un caso particolare della categoria dei possibili nuovi entranti come proposta in consultazione, al fine di poter essere beneficiari di specifiche misure asimmetriche e riserve di banda specificamente a 2600 MHz. Viceversa sullo stesso punto altri rispondenti hanno ritenuto che gli operatori BWA non dovessero essere considerati nuovi entranti.
29. Alcuni partecipanti alla consultazione, esponenti della categoria delle emittenti locali, hanno chiesto di stralciare la banda a 800 MHz dal resto delle procedure ed assegnare i blocchi singolarmente, anche mediante gare successive blocco per blocco, da realizzare su base regionale per almeno un terzo delle frequenze. In caso di frequenze non assegnate al primo turno, esse dovrebbero ritornare all’uso televisivo.
30. L’Autorità ritiene le differenti procedure proposte dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione non efficaci al fine di raggiungere il complesso degli obiettivi prefissati, sia dalla legge di stabilità che dalle norme comunitarie di settore, non proporzionate e non idonee a garantire l’uso efficiente dello spettro. Inoltre, ribadendo che non sussiste discrezionalità nel fatto di mettere subito a disposizione tutta la banda disponibile, ritiene che alcuna riserva di banda a specifici soggetti nelle procedure in argomento sia proporzionata e giustificata, atteso che la procedura delineata offre la più ampia apertura alla partecipazione di tutti i soggetti interessati e un numero consistente di misure tese a favorire l’eventuale ingresso di nuovi soggetti. Ritiene pertanto di confermare quanto proposto in merito alla procedura di gara.
31. Per quanto riguarda gli aspetti più di dettaglio della procedura di asta, l’Autorità ritiene che il sistema aperto a round multipli simultanei ascendenti (o SMRA - Simultaneous Multiple Round Ascending) a partire da un valore minimo, già usato in passato nel caso della banda a 3.5 GHz nonché nella recente asta multifrequenza in Germania, sia il sistema più consolidato e che offra la maggiore garanzia di far emergere il vero valore dello spettro, limitando l’esposizione irrazionale dei partecipanti. Il sistema è aperto nel senso che, fatte salve le regole che saranno fissate dal bando di gara in termini di eligibility, domanda minima di aggiudicazione, attività dinamica, pause, ritiro delle offerte, etc., il concorrente è libero di presentare le proprie offerte per vari insiemi di blocchi di frequenze in gara e, ad ogni turno, riceve trasparentemente informazioni circa l’andamento delle offerte su tutti i blocchi.
32. In un sistema di offerta multipla simultanea ascendente, al fine di permettere ad un partecipante di formulare una richiesta che contemperi una quantità minima di
banda che è necessario assicurarsi per rispondere alle proprie esigenze di business, è possibile introdurre una possibilità per i partecipanti di ottenere una dotazione minima prefissata. Tale previsione sarebbe utile in considerazione del possibile ingresso di un nuovo entrante che, presumibilmente, sarebbe estremamente dipendente dall’esigenza di assicurarsi un lotto minimo di frequenze.
33. L’asta puramente combinatoria tuttavia prevede l’introduzione di complessità esponenziali sia nel sistema di valutazione delle standing bid (offerte correnti nei singoli round) che, dal punto di vista del partecipante, nella formulazione della propria offerta, ed in pratica non è mai stata utilizzata nella sua forma completamente aperta. E’ possibile invece ricorrere ad una forma attenuata di combinatorietà, sul modello di quella utilizzata nella recente asta tedesca. In tale asta era permesso ai partecipanti di dichiarare al momento della domanda di partecipazione, i propri requisiti minimi di frequenze, suddivisi nelle varie bande, e quindi, sotto certe condizioni, le frequenze aggiudicate sarebbero state assegnate solo se superiori o uguali a tali requisiti minimi.
34. In sede di consultazione la predetta possibilità, offerta ai nuovi entranti nella proposta presentata in consultazione, è stata ritenuta da alcuni rispondenti come suscettibile di ingenerare inefficienze e di introdurre elementi di disturbo nella condotta della gara. In subordine alcuni rispondenti richiedevano l’estensione di tale misura a tutti i partecipanti. L’Autorità ritiene innanzitutto che la possibilità di presentare una richiesta di dotazione minima sia opportuna specificatamente per i nuovi entranti, che, pur mantenendosi nei limiti del cap fissato per le varie bande in assegnazione, potrebbero ritenere necessaria una specifica combinazione di frequenze, in ragione, oltre che dell’esigenza di assicurarsi una potenziale capacità competitiva in termini di servizi, anche della necessità di procedere con maggiore efficacia all’attività di copertura, non solo quella obbligatoria, circostanze queste che in generale riguardano meno gli operatori esistenti, e considerando altresì poco apprezzabili eventuali elementi di disturbo, comunque gestibili attraverso adeguate regole di presentazione delle offerte. In mancanza di una specifica riserva di banda per i nuovi entranti, l’Autorità reputa pertanto il predetto correttivo introducibile nel sistema d’asta prescelto a favore di tali ultimi soggetti. Poiché le modalità tecniche di definizione di una tale previsione dovrebbero essere valutate congiuntamente con le altre regole tecniche di progetto dell’asta, è opportuno che esse vengano disciplinate dal bando di gara.
35. Con riferimento infine all’Amministrazione responsabile per la conduzione della procedura di gara, ivi inclusa la pubblicazione del bando di gara, e relativo disciplinare, si fa riferimento a quanto disposto dall’Autorità con la delibera n. 3/11/CONS. All’art. 1, comma 2, infatti l’Autorità, tenuto conto della rilevanza strategica nazionale delle procedure qui in considerazione, ha proposto al Ministro dello sviluppo economico la costituzione di un apposito Comitato dei Ministri
incaricato di coordinare la procedura di gara. Nel caso in cui venga previsto da parte dell’Amministrazione responsabile la nomina di un apposito advisor incaricato di supportare nella predisposizione e conduzione delle procedure di gara e nelle successive attività implementative, si ritiene opportuno che gli oneri per tale advisor vengano ripartiti fra gli assegnatari delle frequenze, come già previsto in altre procedure simili.
36. Qualora per qualunque motivo alcuni blocchi non fossero assegnati al termine delle procedure previste, allora l’Amministrazione procedente potrà riaprire le procedure di assegnazione fra tutti gli operatori ammessi alla presentazione delle offerte, partendo dal prezzo minimo pari al minore dei valori dei blocchi aggiudicati nella prima fase, per ciascuna banda, o al valore minimo ove non vi siano blocchi aggiudicati nella banda, e rimuovendo eventuali cap fissati. Tale ultima previsione è intesa a garantire una maggiore contendibilità ai blocchi rispetto alla precedente fase.
3. Blocchi in banda a 800 MHz
37. Le frequenze disponibili in tale banda sono quelle citate da 790 a 862 MHz. Tale banda è da considerare tuttavia lorda, cioè inclusiva di quella porzione di frequenze necessaria ad assicurare la compatibilità con i servizi adiacenti nonché a definire il c.d. channel plan, cioè la suddivisione in blocchi ed il loro eventuale accoppiamento, ai fini dell’uso ordinato ed armonizzato dello spettro. A tale proposito la normativa comunitaria applicabile è la Decisione della Commissione
n. 2010/267/EC del 6 maggio 2010 che disciplina, per gli Stati Membri che rendono disponibile tale banda, la sua destinazione a sistemi terrestri per servizi di comunicazione elettronica e le relative norme tecniche di compatibilità. Si osserva che la predetta normativa, in relazione al channel plan, è obbligatoria per gli Stati Membri che rendono tale banda disponibile per sistemi di comunicazione elettronica liberandola dall’utilizzo broadcasting.
38. In particolare la detta Decisione prevede la suddivisione della banda in blocchi da 5 MHz e raccomanda l’utilizzo di un piano di canalizzazione di tipo accoppiato per l’uso con sistemi di tipo FDD, lo stesso usato per gli attuali sistemi GSM ed UMTS. L’Autorità osserva a tale proposito che, benché in astratto la detta Decisione consenta agli stati Membri di definire un diverso piano di canalizzazione, ad esempio a blocchi da 5 MHz non accoppiati per uso TDD, tale diverso sistema di canalizzazione dovrebbe essere attentamente giustificato al fine di assicurare il raggiungimento di specifici obiettivi nazionali. Tuttavia la necessità di armonizzazione a livello europeo della banda, necessaria per raggiungere le economie di scala nella produzione di apparati di rete e terminali fondamentali per lo sviluppo del mercato, conduce inevitabilmente gli Stati
Membri ad adottare lo stesso tipo di canalizzazione. Diversamente, infatti, occorrerebbe produrre apparati specifici per un dato Paese europeo, e ciò, oltre a contrastare con i principi del mercato interno, penalizzerebbe gli operatori ed i clienti, che si troverebbero apparati mediamente più costosi e problemi nell’effettuazione del roaming internazionale. Inoltre si potrebbero determinare delle difficoltà di coordinamento internazionale a regime tra sistemi FDD e TDD di paesi confinanti che condurrebbero inevitabilmente ad un uso non efficiente dello spettro nonché ad una diminuzione del valore della banda. Al momento tutti gli Stati Membri che hanno avanzato proposte di assegnazione della banda a 800 MHz, nonché la Germania e la Svezia, unici paesi dell’Unione che hanno al momento già assegnato la banda, si sono orientati sul piano FDD che, per completezza, è riportato nella seguente tabella:
790 - 791 | 791 - 796 | 796 - 801 | 801 - 806 | 806 - 811 | 811 - 816 | 816 - 821 | 821 - 832 | 832 - 837 | 837 - 842 | 842 - 847 | 847 - 852 | 852 – 857 | 857 - 862 |
Guard band | Downlink | Duplex gap | Uplink | ||||||||||
1 MHz | 30 MHz (6 blocks of 5 MHz) | 11 MHz | 30 MHz (6 blocks of 5 MHz) |
39. La banda indicata come banda di guardia e duplex gap nella tabella precedente non fa parte delle frequenze oggetto del presente provvedimento ai fini di assegnazione. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno auspicato che all’interno del citato duplex gap possa essere mantenuto uno dei canali attualmente utilizzato per il broadcasting, precisamente il canale n. 65, per lo stesso uso broadcasting. Altri rispondenti si sono invece opposti a tale soluzione, richiamando i rischi elevati di interferenza reciproca fra i diversi servizi in banda e sulla mancanza di norme di compatibilità. L’Autorità rileva che la competenza in ordine all’attribuzione dei servizi nel PNRF è del Ministero dello sviluppo economico, e segnala in ogni caso la necessità del rispetto della normativa internazionale.
40. L’utilizzo del piano di canalizzazione FDD non influenza tuttavia la neutralità tecnologica, in quanto è consentito agli aggiudicatari di utilizzare qualunque tipo di tecnologia nell’ambito dei blocchi FDD assegnati, pur di rispettare le norme tecniche imposte, in particolare la cosiddetta BEM (Block Edge Mask), cioè la maschera di emissione spettrale, sia in banda (cioè nella porzione assegnata) che fuori banda. Pertanto l’Autorità, in linea con le migliori pratiche comunitarie e secondo quelle che sono attualmente i prevalenti sviluppi tecnologici, nonché con l’obiettivo di garantire l’armonizzazione europea delle bande, ritiene che occorra adottare un piano di canalizzazione conforme al piano principale previsto dalla normativa europea con la Decisione n. 2010/267/EC.
41. La detta normativa tecnica consente la disponibilità di assegnazione di 6 blocchi FDD da 5 MHz accoppiati ciascuno (cioè 6 lotti da 2x5 MHz) nella banda a 800 MHz e detta le norme tecniche di compatibilità con i servizi adiacenti fuori banda e con servizi della stessa natura all’interno della banda. Occorre osservare che nessuna norma tecnica di compatibilità assicura l’assenza al 100% di problemi interferenziali e che la stessa Decisione della Commissione prevede che norme addizionali di mitigazione potrebbero dover essere applicate in maniera proporzionata per risolvere i casi rimanenti di interferenza. L’Autorità ritiene pertanto in tali casi che occorre adottare opportune tecniche di mitigazione per evitare residui fenomeni di interferenza e che in ogni caso gli operatori dei servizi interferiti devono offrire ogni supporto e collaborazione tecnica al fine di risolvere i detti problemi. In caso di persistenza di problemi di interferenza, l’Amministrazione competente si riserva di individuare ed imporre caso per caso specifichi obblighi a carico degli operatori interessati in maniera giustificata e proporzionata, tenendo conto dell’evoluzione della normativa tecnica internazionale pertinente e dei relativi standard.
42. A riguardo della questione delle interferenze fuori banda, in particolare della possibile interferenza da parte dei sistemi mobili a larga banda come l’LTE utilizzati, in particolare, nei blocchi della parte bassa della gamma mobile, nei confronti degli utilizzatori dei servizi di broadcasting, in particolare sui canali della parte alta della gamma televisiva, alcuni rispondenti alla consultazione hanno fatto rilevare che la normativa tecnica internazionale esistente non appare sufficiente a risolvere i problemi e si potrebbero determinare degli scenari in cui vi potrebbe essere un impatto negativo sugli utilizzatori dei servizi di broadcasting, in particolare quelli del canale n. 60. I rispondenti alla consultazione potenzialmente interessati all’utilizzo dei blocchi a 800 MHz hanno altresì ritenuto di non dover essere soggetti a specifiche misure, laddove utilizzino apparati conformi alle normative tecniche ed agli standard in vigore.
43. A tale riguardo si osserva innanzitutto che al momento della modifica del PNRF con attribuzione di un nuovo servizio ad una data banda, anche gli utilizzatori delle bande adiacenti sono tenuti a conformarsi ai nuovi standard di utilizzo della banda in coesistenza con le utilizzazioni in banda adiacente, secondo quanto previsto dalle norme internazionali in materia.
44. L’Autorità evidenzia, in ogni caso, l’opportunità che vengano condotti, dal Ministero dello sviluppo economico, gli opportuni studi al fine della valutazione degli scenari delle eventuali interferenze fra servizi in banda adiacente e promuova la rapida adozione dei pertinenti standard dei trasmettitori e dei ricevitori, in linea con la rilevante attività in corso a livello comunitario. A tale riguardo, la stessa
Autorità, con riferimento alle competenza in tema di standard dei ricevitori per il digitale terrestre, potrà cooperare sulla materia.
45. In ogni caso l’Autorità, premesso che lo spettro è una risorsa scarsa e che tutti gli utilizzatori hanno un diritto di utilizzo nel rispetto del principio di equitable access, e quindi debbono essere parte attiva nell’assicurare un uso effettivo ed efficiente della risorsa scarsa tenendo conto della dinamica dell’evoluzione tecnologica e delle necessità di sviluppo dei mercati, ritiene che, in prima istanza, gli operatori aggiudicatari individuino le opportune tecniche di mitigazione e coordinamento per evitare eventuali residui problemi di interferenze nei riguardi di impianti già esistenti che abbiano diritto a protezione secondo quanto previsto dagli standard internazionali e le adottino in maniera proporzionata e giustificata, tenendo conto dei rilevanti standard, metodologie e best practices anche internazionali.
46. Al fine di definire il più appropriato piano di assegnazione della banda a 800 MHz l’Autorità ritiene anche di dover procedere a definire il blocco minimo di assegnazione pari al singolo blocco da 5 MHz accoppiati. Infatti un accorpamento a blocchi di dimensione maggiore, ad esempio 10 MHz, come proposto da un partecipante alla consultazione, tenuto conto che sono disponibili in tutto 30 MHz, non assicurerebbe l’idonea disponibilità per assicurare piena competizione per l’assegnazione. In particolare tale eventuale “pre-packaging” dei blocchi contraddirebbe le motivazioni esposte nel definire la necessità di una asta multifrequenza, rendendo più difficoltoso agli operatori acquisire la quantità di banda più adatta ai propri piani tecnico commerciali, anche in dipendenza del prezzo di mercato. Solo come esempio, si può anche aggiungere che alcuni operatori, in particolare il o i nuovi entranti potrebbero avere esigenze di banda del tutto diverse da quantità multiple di 10, ad esempio solo 5 o 15 MHz. In conclusione, si rileva anche come la detta proposta sia stata quasi unanimemente supportata in sede di consultazione.
47. In coerenza con le assegnazioni già effettuate in banda radiomobile, in particolare quelle in banda 900 MHz e quelle UMTS, e tenuto conto della rilevanza nazionale delle procedure qui in consultazione, si ritiene che l’estensione territoriale dei diritti d’uso in argomento non possa che essere nazionale.
48. L’Autorità ritiene anche di dover stabilire dei limiti riguardo alla possibilità di assegnare lo spettro in banda 800 MHz ai singoli operatori. Premesso che non si intendono introdurre limiti alla partecipazione di operatori nuovi entranti, a parte la citata verifica dei requisiti soggettivi e dell’indipendenza reciproca dei partecipanti, al fine di ottenere una più equilibrata assegnazione di spettro che possa favorire una altrettanto equilibrata concorrenza, e limitare possibili fenomeni di accaparramento, come già disposto in altre procedure di gara
assimilabili, l’Autorità ritiene che occorra fissare un tetto alla quantità di spettro assegnabile a ciascun operatore nelle procedure in parola. Nel fissare tale tetto occorre considerare, in linea con gli orientamenti internazionali, sia la banda a 800 che quella a 900 MHz (a valle del piano di riorganizzazione avviato con la delibera n. 541/08/CONS). In totale le due bande dispongono di 65 MHz accoppiati.
49. In sede di consultazione la quasi totalità dei rispondenti ha richiesto che il limite previsto dall’Autorità di 25 MHz (accoppiati), tra banda a 800 e 900 MHz, fosse rivisto al ribasso e definito a 20 MHz. Altri rispondenti hanno richiesto un limite ancora più basso, proponendo direttamente a 5 MHz la massima quantità di banda acquisibile da un soggetto a 800 MHz. E’ stato inoltre fatto rilevare che anche un potenziale nuovo entrante potrebbe, dal punto di vista tecnico, erogare servizi evoluti anche con un massimo di 20 MHz a 800 MHz. L’Autorità, pur prendendo atto delle predette motivazioni, non ritiene che esse siano pertinenti alla definizione del cap come proposto dai rispondenti. La scelta della procedura d’asta e quella di non effettuare il “pre-packaging” dei blocchi indicano che sarà il mercato a trovare il più corretto equilibrio nelle assegnazioni. Il cap posto a 25 MHz non impedisce agli operatori concorrenti di acquisire la stessa banda che potrebbero acquisire con il cap posto ad un livello più basso, es. a 20 MHz. In altri termini il cap a 25 MHz propone scenari allocativi più ampi ed offre maggiori opportunità di acquisizione dei lotti in relazione a varie esigenze di business. Pertanto l’Autorità ritiene di confermare il limite di 25 MHz (accoppiati) per ciascun operatore, tra banda 800 e 900 MHz. Tale valore appare essere il più proporzionato, data la struttura del mercato italiano, per evitare una eccessiva concentrazione di risorse in capo ad un solo soggetto, mantenendo tuttavia maggiormente aperta e competitiva la procedura delineata. Un nuovo entrante potrebbe quindi con il cap descritto acquisire fino a 5 blocchi nella banda a 800 MHz sui 6 disponibili, mentre un operatore che dispone di 10 MHz a 900 MHz potrebbe in tal modo acquisirne fino a 3.
50. Per quanto riguarda infine la modalità con cui si presentano i blocchi disponili per le offerte, l’Autorità ritiene perseguibile il sistema adottato recentemente in Germania, e cioè quello di consentire l’offerta su blocchi singoli ma generici in termini di allocazione nella gamma, ad eccezione del primo, che viene invece individuato specificatamente. Al termine della procedura ciascun operatore dovrà tuttavia avere la garanzia della contiguità dei propri blocchi aggiudicati. Il blocco fisso viene individuato nella parte bassa della gamma, nel blocco adiacente ai servizi di tipo broadcasting. La ragione per cui tale blocco viene specificato prima di procedere alle offerte risiede nel fatto che, come accennato precedentemente, sulla base delle informazioni note allo stato e secondo quanto segnalato in consultazione, le condizioni per la gestione delle interferenze afferenti a tale blocco potrebbero essere differenti rispetto agli altri blocchi e quindi è opportuno
permettere di introdurre tale circostanza nella valutazione di tale blocco nel corso della procedura competitiva. Va comunque aggiunto che nella recente asta in Germania non si sono evidenziati significative differenze di valore di tale blocco rispetto agli altri. Tale proposta è stata oggetto di valutazione positiva da tutti i partecipanti che si sono espressi sul punto in sede di consultazione.
51. Il blocco specifico dovrà comunque essere uno solo, altrimenti non potrà essere assicurata la contiguità dei blocchi di tutti gli aggiudicatari. L’operatore che risulterà aggiudicatario di tale blocco specifico avrà la garanzia che gli altri eventuali blocchi dallo stesso aggiudicati saranno assegnati in maniera contigua a partire dal blocco immediatamente adiacente verso la parte alta della gamma. Per gli altri operatori l’Autorità ritiene condivisibile la stessa procedura adottata nella recente asta tedesca, per cui ritiene che il bando di gara dovrà prevedere un periodo di tempo prefissato, a partire dall’aggiudicazione, affinché gli operatori aggiudicatari possano proporre eventuali accordi per stabilire l’ordine di assegnazione. Qualora al termine del periodo indicato gli operatori aggiudicatari non si siano accordati, la posizione dei blocchi verrà determinata secondo l’ordine complessivo delle offerte aggiudicatarie nella stessa banda a 800 MHz, garantendo comunque la contiguità dei blocchi assegnati a ciascun aggiudicatario. Il requisito della contiguità dei blocchi è fondamentale affinché gli operatori aggiudicatari possano, oltre che semplificare il coordinamento, sfruttare tecnologie a larga banda con portanti superiori a 5 MHz, ad esempio 10, 15 o 20 MHz, nel rispetto delle norme di compatibilità. Tali portanti infatti conducono ad un uso più efficiente dello spettro radio.
4. Blocchi in banda a 1800 MHz
52. Nella banda a 1800 MHz la normativa tecnico-regolamentare applicabile è allo stato la Decisione della Commissione n. 2009/766/EC del 16 ottobre 2009, dove si dispone che nell’intera banda a 1800 (cioè 1710-1785 e 1805-1880), pari a 75 MHz accoppiati, da destinare innanzitutto al sistema GSM, sia comunque possibile introdurre altre tecnologie a larga banda purché compatibili col sistema GSM e con le altre tecnologie introdotte, sia su base nazionale che nel coordinamento con gli stati confinanti. La stessa decisione include un Annesso che richiama le norme tecniche di compatibilità adottabili. Sulla base dei risultati degli studi CEPT riportati nel Report n. 19, è stata inizialmente prevista come tecnologia compatibile quella dell’UMTS.
53. Su mandato della Commissione adottato nel giugno del 2009, alla CEPT è stato poi richiesto di condurre gli appropriati studi di compatibilità per permettere l’introduzione nelle bande a 900 e 1800 MHz anche di ulteriori tecnologie per sistemi di comunicazione elettronica a larga banda (cioè con portante pari o
superiore a 5 MHz). La CEPT ha concluso a novembre 2010 le attività relative al predetto mandato ed ha pubblicato i report n. 40, 41 e 42 che indicano le condizioni tecniche di compatibilità per l’introduzione nelle dette bande, oltre che dell’UMTS, anche dell’LTE e del Wimax. Conseguentemente la Commissione ha da poco adottato la modifica della citata Decisione n. 2009/766/EC di cui in premessa. Tale decisione dovrà essere recepita dal PNRF entro il 31 dicembre 2011, in tempi quindi compatibili con le procedure di cui al presente provvedimento.
54. A livello nazionale occorre poi richiamare le decisioni adottate con la delibera n. 541/08/CONS, ove l’art. 10, comma 4, recita: “Il gestore mobile nuovo entrato, salva disponibilità e secondo quanto previsto dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, ha l’opzione per l’assegnazione in via prioritaria di frequenze fino ad un massimo di 10 MHz in banda 1800 MHz. Tali frequenze sono soggette al pagamento di contributi non superiori a quelli imposti agli altri assegnatari di frequenze nella stessa banda per il medesimo uso. Tale opzione va esercitata entro 15 mesi dal rilascio delle frequenze a 2100 MHz. La stessa opzione è offerta agli altri operatori esistenti privi di banda a 1800 MHz.”. La stessa delibera all’art. 13, comma 1, recita altresì che: “Fatta salva l’opzione di cui all’art. 10, comma 4, l’Autorità si riserva di disciplinare con successivo provvedimento i piani di assegnazione delle frequenze in banda 1800 MHz, alla luce degli esiti delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in relazione allo sviluppo delle tecnologie e dei mercati delle comunicazioni elettroniche”.
55. Per quanto riguarda la detta previsione di opzione, si osserva quindi che l’opzione prescinde dal piano di assegnazione, e che essa può essere concretizzata in un provvedimento di assegnazione una volta definito il piano di assegnazione della banda.
56. Dal complesso della normativa richiamata l’Autorità deve quindi definire i piani di assegnazione della banda disponibile a 1800 MHz tenendo conto delle summenzionate disposizioni, nonché degli sviluppi del quadro normativo comunitario. Risulta inoltre all’Autorità che, ad esito delle disposizioni di cui alla delibera n. 541/08/CONS, l’unico gestore radiomobile avente titolo al diritto di opzione sia H3G (operatore opzionante) e che questi abbia esercitato la suddetta opzione entro i tempi previsti al Ministero dello sviluppo economico, per entrambi i blocchi possibili. Pertanto i piani di assegnazione della banda a 1800 MHz debbono tener conto di tale disposizione e permetterne l’esecuzione.
57. Della banda complessiva a 1800 MHz, allo stato 45 MHz sono già assegnati ai tre gestori Telecom Italia, Wind e Vodafone, nella misura di 15 MHz ciascuno contigui, nella banda da 1735-1750/1830-1845 MHz e da 1755-1785/1850-1880 MHz, rispettivamente ai tre gestori nell’ordine riportato. Tali frequenze sono
assegnate per l’uso esclusivo GSM e la durata dei diritti d’uso è fissata nelle relative licenze e la scadenza variabile tra il 2015 ed il 2018. Si osserva inoltre che, ai sensi da ultimo della delibera n. 541/08/CONS, ai suddetti 3 gestori è imposto un cap in banda 1800 che è allo stato di 15 MHz (accoppiati). Infatti essi sono soggetti a regime ad un cap di 25 MHz complessivi tra banda 900 e 1800 di cui un massimo di 10 MHz a 900 MHz, e, sulla base del piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz avviato con delibera n. 541/08/CONS, tutti i tre gestori GSM ottengono, a regime, il massimo in banda 900 MHz.
58. Risultano pertanto, come già accennato, disponibili 25 MHz per il piano di assegnazione a 1800 MHz, precisamente quelli da 1715 a 1735 e da 1810 a 1830 MHz e da 1750 a 1755 e da 1845 a 1850 MHz. Sulla base di quanto esposto l’Autorità deve quindi disciplinare sia l’assegnazione della banda disponibile a 1800 MHz, tenendo conto dell’opzione esercitata dall’operatore opzionante, che l’eventuale refarming della banda già assegnata al GSM, secondo quanto previsto a livello comunitario.
59. L’Autorità ritiene che i blocchi riservati per l’operatore opzionante debbano essere posti nella parte bassa della banda. Tale scelta è giustificata da due motivazioni, la prima che attiene alla semplificazione delle misure di compatibilità che i gestori di banda adiacente devono porre in essere tenuto conto che la banda di nuova assegnazione è destinata di norma all’uso con tecnologie a larga banda, la seconda invece attiene alla minimizzazione degli oneri del processo di razionalizzazione al fine dell’ottenimento di banda contigua da parte dei vari assegnatari. Così come per la banda a 800 MHz infatti, l’Autorità ritiene che la contiguità dei blocchi per i vari assegnatari sia un requisito fondamentale per assicurare un uso maggiormente efficiente dello spettro, in quanto consente l’utilizzo di portanti a larga banda superiori a 5 MHz. Ciò ha ripercussioni positive sia sul throughput medio delle celle che nella gestione della compatibilità reciproca con i sistemi adiacenti. I blocchi che risulterebbero dunque disponibili per la procedura di assegnazione competitiva sarebbero 3 specifici blocchi, precisamente a 1725-1730/1820-1825 MHz il primo, a 1730-1735/1825-1830 MHz il secondo, e a 1750-1755/1845-1850 MHz il terzo.
60. L’Autorità ritiene che i blocchi indicati dovranno essere oggetto della procedura di offerta competitiva nell’asta multifrequenza come blocchi generici. I blocchi saranno contendibili da qualunque soggetto interessato, incluso un eventuale nuovo entrante, fatti salvi i già richiamati requisiti soggettivi e di indipendenza fra i concorrenti per la partecipazione. Tutti i concorrenti potranno ottenere l’assegnazione di tutti i blocchi, ad eccezione, al fine di garantire una distribuzione maggiormente equilibrata della banda, dei gestori esistenti GSM che potranno ottenere ciascuno al massimo due blocchi. Tale meccanismo di cap è coerente con le scelte già descritte per la banda a 800 MHz. A tal fine è altresì necessario che il
cap per i gestori GSM esistenti sulle bande a 900 e 1800 MHz sia modificato in maniera da consentire a tali gestori di ottenere al massimo 10 MHz ciascuno a 900 MHz e al massimo 25 MHz ciascuno a 1800 MHz. Alcuni rispondenti alla consultazione hanno richiesto modifiche a tale cap proponendo in alcuni casi che un operatore GSM incumbent possa acquisire al massimo un solo altro blocco fra i tre i gara, ed in altri che occorresse fissare un cap complessivo di 10 MHz per i blocchi di nuova assegnazione, all’interno del quale ricomprendere anche i blocchi opzionati. L’Autorità ritiene che tali proposte modificative restringerebbero eccessivamente la contendibilità dei blocchi in una banda in cui si assegna una ridotta porzione di spettro a completamento della gamma. Pertanto, non ritenendo le stesse giustificate, l’Autorità conferma il meccanismo proposto in consultazione.
61. Una volta completata la procedura di aggiudicazione della banda generica, occorre procedere all’assegnazione dei blocchi specifici all’interno della gamma. L’Autorità ritiene che occorra procedere in maniera da garantire l’uso più efficiente possibile della banda e quindi consentire l’assegnazione contigua dei blocchi, inclusi i blocchi già assegnati, al massimo grado possibile. Tenuto conto dell’opzione dell’operatore opzionante, allora, nel caso qualcuno dei blocchi in gara fosse assegnato allo stesso operatore opzionante, essi dovrebbero essere assegnati in maniera contigua ai blocchi opzionati procedendo verso la parte alta della gamma. Nel caso in cui alcuni dei blocchi in gara fossero assegnati ad un nuovo entrante, allora essi sarebbero assegnati in maniera contigua ai blocchi già assegnati all’operatore opzionante (opzionati e/o aggiudicati), procedendo verso l’alto della gamma di frequenze, eventualmente procedendo in base all’entità dell’offerta complessiva a 1800 MHz in caso di più nuovi entranti. Per garantire la contiguità potrebbe essere necessario in alcuni casi che il primo operatore GSM incumbent compatti la propria banda occupando il blocco a 1750-1755 e 1845- 1850 MHz e lasciando libero il primo dei propri blocchi da 5 MHz.
62. Nel caso alcuni dei blocchi in gara fossero invece assegnati ad operatori che attualmente abbiano banda a 1800 MHz per uso GSM, allora l’Autorità ritiene che gli operatori che ottengono la banda provvedano ad una riallocazione dei rispettivi canali al fine di ottenere una assegnazione contigua, e pertanto che gli operatori interessati debbano presentare un piano di riallocazione che consenta la contiguità di tutti i blocchi assegnati. Tutte le riallocazioni necessarie a realizzare una assegnazione contigua ed efficiente della banda a tutti gli operatori non debbono comportare oneri per lo Stato. A tal fine l’Autorità ritiene che gli operatori incumbent GSM, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui in consultazione, debbano esplicitamente aderire all’accettazione di un piano di riallocazione che consenta di raggiungere l’obiettivo prima descritto senza oneri per lo Stato. In caso di mancata realizzazione per qualunque motivo di un siffatto piano il Ministero dello sviluppo
economico, sentita l’Autorità, dovrebbe imporre, al fine dell’utilizzo efficiente delle frequenze, uno specifico piano di spostamento di banda per uno o più operatori GSM, in maniera proporzionata e giustificata, senza oneri per lo Stato, al fine di arrivare all’obiettivo prima descritto, dipendente dallo specifico caso pratico di aggiudicazione dei blocchi a 1800 MHz.
63. In merito all’utilizzabilità della banda di nuova assegnazione, un rispondente alla consultazione ha richiesto che questa avvenga contemporaneamente per la banda opzionata e per quella aggiudicata, soggetta, eventualmente, al detto piano di riordino ed ai suoi tempi. L’Autorità ritiene tale proposta non condivisibile in quanto il diritto all’uso di un operatore non può essere condizionato da un evento che dipende dalle scelte e dalle necessità di soggetti terzi. In un caso simile, il riordino della banda a 900 MHz di cui alla delibera n. 541/08/CONS, si è operato secondo lo stesso principio.
64. Al termine delle procedure di assegnazione della banda a 1800 MHz, i gestori GSM con banda a 1800 MHz potranno chiedere, entro la scadenza delle proprie licenze GSM, l’autorizzazione per procedere al refarming delle proprie frequenze GSM verso le nuove tecnologie permesse a larga banda. Nell’autorizzare tale refarming il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità, dovrà tener conto tra l’altro dei seguenti fattori: della situazione del piano di assegnazione della banda a 1800 MHz all’esito delle procedure di cui alla presente consultazione, dell’evoluzione del parallelo piano di refarming della banda a 900 MHz già avviato ai sensi della delibera n. 541/08/CONS, della necessità di tutela dell’utenza con solo terminali GSM, della necessità di garantire gli obblighi previsti dalle rispettive licenze GSM, ivi inclusi gli obblighi di copertura. In ogni caso il refarming completo, cioè lo switch over anche dell’ultimo blocco GSM (25 canali per un totale di 5 MHz), per ciascun operatore, prima della scadenza delle rispettive licenze, dovrà essere oggetto di una apposita istruttoria del Ministero dello sviluppo economico, che preveda la valutazione dell’impatto sui consumatori.
65. Al fine di assicurare la compatibilità tra sistemi GSM e sistemi adiacenti con nuove tecnologie l’Autorità ritiene che le norme tecniche finora emanate siano sufficienti per la maggior parte dei casi esistenti, tenuto anche conto di quanto emerso nei recenti studi citati della CEPT. Nel caso dell’UMTS, le norme tecniche indicano che la distanza minima fra una portante UMTS ed una portante adiacente GSM deve essere di 2.8 MHz; ciò potrebbe significare che l’operatore GSM adiacente potrebbe dover spegnere un canale GSM ovvero che l’operatore UMTS potrebbe dover utilizzare filtri più selettivi, ovvero arretrare la portante o utilizzare altre differenti tecniche di mitigazione. L’Autorità ritiene che tali problemi di coordinamento non devono essere ostativi alla realizzazione delle reti ed allo sviluppo delle nuove tecnologie e che sia giustificato e proporzionato che gli
operatori adiacenti suddividano gli oneri di coordinamento in maniera proporzionata sul territorio di riferimento. La stessa situazione si verifica con le tecnologie LTE e Wimax, rispetto al GSM, ove gli studi CEPT richiamati indicano la necessità di una distanza tra le band edge dei sistemi che sia almeno di 200 kHz in caso di reti non coordinate.
66. Le norme tecniche richiamate sono indicate come sufficienti a risolvere la maggior parte dei casi interferenziali, tuttavia l’Autorità intende far rilevare che, per garantire l’assenza di interferenze nocive su tali sistemi, potrebbe essere necessario rispettare dei requisiti di distanza spaziale indicati nei pertinenti studi citati. L’Autorità infine intende riservare all’Amministrazione la possibilità di poter imporre, in casi specifici di persistenza di interferenze nocive ed in maniera proporzionata e giustificata, norme tecniche più restrittive che includano misure di mitigazione in capo agli operatori aggiudicatari o assegnatari di frequenze nelle bande oggetto del presente provvedimento, come anche previsto in generale dal quadro regolatorio.
67. Per quanto riguarda la banda a 1800 MHz di cui al presente provvedimento, l’Autorità ritiene che, in maniera omogenea con gli altri diritti d’uso già assegnati nella stessa banda, l’estensione geografica debba essere nazionale.
5. Blocchi in banda a 2000 MHz
68. In tale banda la quantità di frequenze disponibili è limitata a tre blocchi da 5 MHz non accoppiati per un totale di 15 MHz da 2010 a 2025 MHz. Tale banda rientra nella cosiddetta core band UMTS, cioè la banda primariamente destinata all’uso IMT2000 e successive evoluzioni dello standard. Le norme tecniche di uso attualmente in vigore sono dunque quelle già emanate per l’IMT2000/UMTS. Attualmente tali norme tecniche sono quelle della decisione dell’ECC n. ECC/DEC/(06)01 del 24 marzo 2006 che specifica la posizione delle portanti per le tecnologie ivi previste. Non sono ancora conclusi gli studi relativi alle norme tecniche di compatibilità improntati alla neutralità tecnologica, come invece avvenuto nelle altre bande qui considerate, per cui eventuali altre tecnologie potranno essere ammesse previa verifica di compatibilità.
69. La detta decisione dell’ECC prevede che la banda da 2010 a 2025 MHz possa essere usata oltre che in modalità TDD anche in modalità c.d. FDD uplink cioè accoppiandola con altre porzioni FDD downlink fuori banda. Sebbene l’Autorità allo stato non abbia contezza di una domanda di mercato e di disponibilità tecnologica per entrambe le modalità d’uso, si ritiene in principio opportuno di non escluderle, pur essendo in particolare la seconda modalità soggetta alle relative verifiche di compatibilità. Per inciso tale possibilità rappresenta la
possibilità duale dell’ammettere un uso TDD in bande canalizzate per uso FDD discusso nella sezione relativa alla banda a 2.6 GHz.
70. Date le particolari caratteristiche interferenziali di tale banda, non contigua ad altre bande UMTS, l’Autorità ritiene, come già effettuato ad esempio nella recente asta multifrequenza in Germania, che la banda debba essere assegnata in un blocco unico da 15 MHz, per uso di norma TDD. In tal modo è possibile per l’aggiudicatario limitare le necessità di coordinamento esterno e protezione dalle interferenze e utilizzare la stessa in maniera molto più efficiente. Non è da escludere peraltro un impiego in modalità c.d. FDD uplink pur potendo, come detto, essere la stessa soggetta ad eventuali ulteriori condizioni di compatibilità. Sulla questione dell’assegnazione della banda in argomento, alcuni rispondenti alla consultazione hanno espresso la proposta di assegnare anche tale banda a blocchi da 5 MHz individuali. L’Autorità ritiene che tale assegnazione possa condurre ad un uso inefficiente dello spettro e comunque a rischi di sottoutilizzazione della risorsa. Tra l’altro le possibilità offerte dal presente provvedimento di condivisione delle frequenze e di leasing possono contemperare molte esigenze da parte dei soggetti potenzialmente interessati solo a ridotte porzioni del bene.
71. La banda TDD dell’UMTS, inclusa quella tra 1900 e 1920 MHz, è finora rimasta sostanzialmente inutilizzata per mancanza di adeguate tecnologie e pertanto l’assegnazione della banda a 2000 MHz, a maggior ragione se in un blocco unico, potrà rappresentare un incentivo per portare una maggiore efficienza di uso complessivo dello spettro ed offrire nuova capacità per contribuire allo sviluppo degli obiettivi di broadband dell’Agenda Digitale.
72. Per quanto riguarda l’assegnabilità della banda, l’Autorità ritiene che essa sia contendibile da qualunque operatore, sia nuovo entrante che incumbent, fatto salvo come sempre il rispetto dei requisiti soggettivi e di indipendenza dei concorrenti per partecipare alla procedura, e senza prevedere specifici cap.
73. L’Autorità ritiene che, in maniera omogenea agli altri diritti d’uso nella core band UMTS e nelle altre bande di cui alla presente procedura, l’estensione geografica dei diritti d’uso debba essere nazionale.
6. Blocchi in banda a 2.6 GHz
74. La banda in questione è già stata oggetto di una consultazione pubblica avviata dall’Autorità con la delibera n. 559/08/CONS, conclusasi nel mese di dicembre 2008. Sono pervenuti in tale occasione all’Autorità 21 contributi in rappresentanza di altrettanti soggetti. Xxxx dei predetti rispondenti, precisamente Mandarin
Wimax, Brennercom, Telecom Italia, Wind Telecomunicazioni, Infracom, AIIP, Vodafone, Linkem, hanno anche richiesto di essere sentiti in audizione (tenutesi tra fine novembre e inizi dicembre 2008), nel corso delle quali gli stessi hanno provveduto ad illustrare il proprio contributo. La sintesi della consultazione con l’elenco dei partecipanti e i singoli contributi presentati sono pubblicati nel sito web dell’Autorità.
75. Successivamente alla consultazione pubblica, l’Autorità non è potuta pervenire ad un regolamento conclusivo in ragione della mancata definizione, da parte dell’Amministrazione competente, del piano di liberazione della banda. A ciò si aggiunga anche un notevole rallentamento, da parte dell’industria, nel procedere con le attività di standardizzazione e sviluppo degli apparati, anche in dipendenza di importanti evoluzioni tecnologiche in corso per i sistemi di tipo radiomobile, sia per la banda in esame che per le altre bande, che ha comportato la necessità di attendere maggiore chiarezza sugli sviluppi tecnici.
76. Occorre anche sottolineare che tale situazione è stata comune a quasi tutti gli altri paesi europei, tra i quali solo la Svezia e la Norvegia avevano proceduto all’assegnazione della banda 2.6 GHz nella prima parte del 2009. Solo recentemente dunque l’interesse per la banda a 2.6 GHz si è rinvigorito, in particolare con la recente asta tedesca del maggio 2010, e specificatamente in connessione con un sistema di gara di tipo multifrequenza, in cui gli operatori possono più facilmente beneficiare di sinergie nella domanda di banda. Pertanto l’Autorità ritiene di adottare il piano di assegnazione per tale banda, tenendo conto dei risultati già espressi nella precedente consultazione pubblica e della nuova situazione derivante dalla selezione di tipo multifrequenza e dei risultati della nuova consultazione pubblica.
77. La banda a 2.6 GHz dovrebbe supportare lo sviluppo di servizi innovativi a larga banda e dati in mobilità, promuovendo la competizione anche a livello europeo. In particolare la detta banda dovrebbe essere di interesse per operatori intenzionati ad adottare tecnologie wireless broadband di nuova generazione, anche in virtù del fatto che la banda offre opportunità di sviluppo a livello globale, così da supportare il roaming e le economie di scala nello sviluppo degli apparati. Ciò anche perché la banda è disponibile internazionalmente in maniera armonizzata, con una disponibilità di frequenze relativamente ampia, per utilizzo pressoché immediato, e in molti paesi anche su base xxxxxxxxxx.
78. La delibera di consultazione n. 559/08/CONS circa il piano di assegnazione della banda a 2.6 GHz, in sintesi, proponeva come argomento principale due possibili opzioni per la canalizzazione della banda (opzione A: canalizzazione flessibile FDD/TDD, opzione B: canalizzazione fissata pari a quella CEPT classica). La consultazione richiedeva poi commenti circa la proposta presentata di assegnare la
banda mediante una procedura di asta in due fasi, la prima per blocchi generici da 5 MHz (clock auction) e la seconda per la scelta della posizione dei blocchi aggiudicati nell’ambito della banda. Nella consultazione sono state anche proposte le usuali misure a corredo delle procedure di assegnazione, quali obblighi di copertura ed uso della banda, tetto massimo di banda aggiudicabile, pianificazione geografica, eventuali riserve per categorie di operatori, possibili misure asimmetriche.
79. Per quanto riguarda la canalizzazione della banda, principale questione proposta in sede di consultazione, dalla consultazione si rileva come una buona parte dei rispondenti preferisca l’opzione B, cioè quella CEPT classica con numero di blocchi TDD fisso e pari a 10 (di cui uno o due comunque riservabili come blocchi di guardia), con qualche preferenza individuale circa le modalità di accorpamento per l’assegnazione. I pochi che hanno espresso preferenza per l’opzione A non hanno peraltro fornito un adeguato sostegno tecnico. Nel caso dell’opzione A, la gestione della c.d. assegnazione spezzata (cfr. delibera n. 559/08/CONS, all. B, par. 40) presenta una serie di complicazioni che, seppure risolvibili (come nel caso proposto in consultazione, ovvero adoperando un sistema combinatorio generalizzato) rappresentano comunque un ostacolo alla determinazione della più appropriata strategia di gara per i concorrenti; allo stato non appare che i vantaggi derivanti da tale opzione siano effettivi rispetto alle soluzioni alternative.
80. Sulla base di quanto emerso in sede di consultazione e tenendo conto degli sviluppi sinora intervenuti in sede comunitaria, l’Autorità ritiene di adottare, per la presente selezione multifrequenza, l’opzione B, cioè la canalizzazione fissata dalla CEPT, peraltro seguita finora nella maggior parte delle aste tenute in Europa nel frattempo, da Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi, etc. fino alla recente asta tedesca. Tuttavia, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, l’Autorità ritiene che si possa lasciare libertà agli utilizzatori di adoperare anche tecnologie di tipo TDD nella banda assegnata FDD, in maniera tale che l’accoppiamento delle bande non rappresenti di per sé un vincolo tecnologico. Tuttavia, ai fini dell’uso ordinato dello spettro e della protezione delle interferenze gli utilizzatori TDD, sia in blocchi TDD che in blocchi FDD, sono tenuti a rispettare le maschere di riferimento per le emissioni spettrali previste dalla normativa tecnica applicabile (Decisione della Commissione n. 2008/477/EC e Report CEPT n. 19). In particolare spetta agli utilizzatori TDD di definire l’eventuale blocco di separazione tra reti TDD adiacenti non sincronizzate ovvero tra reti TDD ed FDD nell’ambito della propria banda assegnata, sia essa TDD o FDD. Tale proposta ha avuto un sostanziale sostegno nella nuova consultazione pubblica.
81. Nella tabella è riportata una illustrazione della canalizzazione prevista dalla CEPT per la banda a 2600 MHz.
U L 0 1 | U L 0 2 | U L 0 3 | U L 0 4 | U L 0 5 | U L 0 6 | U L 0 7 | U L 0 8 | U L 0 9 | U L 1 0 | U L 1 1 | U L 1 2 | U L 1 3 | U L 1 4 | TDD/FDD DL ext blocks from 1 to 10 | D L 0 1 | D L 0 2 | D L 0 3 | D L 0 4 | D L 0 5 | D L 0 6 | D L 0 7 | D L 0 8 | D L 0 9 | D L 1 0 | D L 1 1 | D L 1 2 | D L 1 3 | D L 1 4 |
FDD Uplink Blocks | FDD Downlink Blocks |
2500 MHz
2505 MHz
2510 MHz
2515 MHz
2520 MHz
2525 MHz
2530 MHz
2535 MHz
2540 MHz
2545 MHz
2550 MHz
2555 MHz
2560 MHz
2565 MHz
2570 MHz
2575 MHz
2580 MHz
2585 MHz
2590 MHz
2595 MHz
2600 MHz
2605 MHz
2610 MHz
2615 MHz
2620 MHz
2625 MHz
2630 MHz
2635 MHz
2640 MHz
2645 MHz
2650 MHz
2655 MHz
2660 MHz
2665 MHz
2670 MHz
2675 MHz
2680 MHz
22685 MHz
2690 MHz
82. Per quanto riguarda la possibilità di selezionare un unico aggiudicatario con compiti di carrier wholesale nazionale selezionato sulla base della possibilità di coprire il digital divide, proposto da alcuni partecipanti nella consultazione del 2008 ed in parte riproposto nella nuova consultazione, l’Autorità ritiene che la banda a 2.6 GHz di per sé, per le caratteristiche tecniche di propagazione ed interferenziali non sia la più adeguata per una azione di copertura capillare del territorio e possa più utilmente essere utilizzata come banda di capacità. Ciò non vuol dire che gli operatori non siano liberi di realizzare con essa coperture del territorio anche estese, né che la banda non possa essere soggetta ad obblighi di copertura. La presenza di una asta multifrequenza consente di affrontare anche questo aspetto, come esposto nei riguardi della scelta delle procedure qui in esame. Come descritto precedentemente riguardo la banda a 800 MHz, infatti, l’obiettivo di una copertura obbligatoria del digital divide, più o meno estesa, può essere demandato agli operatori che acquisiranno l’uso della detta banda. Anche la possibilità di entrare nel mercato sfruttando offerte di accesso, di tipo wholesale o leasing delle frequenze è previsto nell’ambito del presente provvedimento, seppure non come obbligo. Anche alla luce di tali considerazioni, l’Autorità non ritiene nell’ambito degli obblighi di accesso e copertura per gli aggiudicatari della banda a 2.6 GHz di dover esplicitamente indicare le aree del digital divide, seppure esse possono essere incluse nei piani minimi obbligatori su base volontaria.
83. Per quanto riguarda la scelta della procedura di gara, nella nuova consultazione è stato poi anche riproposto il meccanismo di beauty contest come preferenziale per l’assegnazione. Al riguardo, l’Autorità ritiene, come già esposto, di mantenere la modalità dell’asta. Per quanto attiene alla specifica procedura di asta, benché la procedura di clock auction abbia alcuni vantaggi, come esposto nella delibera di consultazione citata, ragioni di omogeneità con il resto delle bande oggetto dell’asta multifrequenza e semplicità di svolgimento tendono a far preferire il meccanismo di SMRA (simultaneous multiple round ascending) già adoperato e sperimentato in numerose occasioni sia in Italia che all’estero.
84. Per quanto riguarda i blocchi da assegnare, per la parte FDD, l’Autorità ritiene di procedere allo stesso modo proposto per la banda a 800 MHz, e cioè mediante una asta a blocchi da 2x5 MHz generici tranne uno, esattamente il blocco n. 14, adiacente alla porzione TDD, che rimarrebbe specifico. La ragione di tale soluzione consiste nella possibilità, peraltro allo stato teorica, che tale blocco abbia delle condizioni di interferibilità differenti dagli altri. Inoltre, ove qualche aggiudicatario ritenesse di adoperare tecnologie TDD nella banda assegnata come FDD, allora sarebbe preferibile dal punto di vista dell’uso efficiente complessivo dello spettro che tale possibilità fosse esercitata nella zona FDD adiacente alla TDD. Pertanto un concorrente che si trovasse in tale esigenza avrebbe una possibilità in più di acquisire tale specifico blocco. Così come per la banda a 800 MHz, al termine della fase di aggiudicazione l’amministrazione procedente avvierà un periodo in cui gli aggiudicatari potranno accordarsi circa la disposizione effettiva dei propri blocchi generici aggiudicati, con il vincolo di garantire a tutti (salvi eventuali casi difformi volontariamente assunti) la contiguità della banda. Da tale principio segue che ove l’aggiudicatario del blocco specifico n. 14 abbia conseguito altri blocchi, a questi sarà garantita per primo la contiguità. Nel caso in cui un tale accordo non fosse raggiunto l’Amministrazione procederà nell’ordine delle offerte complessive aggiudicatarie nella stessa banda, allocando prima i blocchi adiacenti alla banda assegnata contigua al blocco specifico e poi procedendo dalla banda più alta verso il basso, garantendo la contiguità a tutti gli aggiudicatari.
85. Per quanto riguarda invece la banda TDD, anche sulla base delle richieste presentate nelle manifestazioni di interesse alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 559/08/CONS, si è rilevato che un servizio di qualità adeguata necessita di un minimo di frequenze che dovrebbe partire da almeno 15-20 MHz. In alcuni paesi europei dove la banda a 2.6 GHz è stata già assegnata, si è rilevato che tutti i 50 MHz disponibili sono stati assegnati ad un unico operatore. L’Autorità pertanto, anche allo scopo di non frammentare eccessivamente la banda, e quindi condurre ad un uso inefficiente dello spettro5 in consultazione aveva proposto di effettuare un prepackaging dei blocchi TDD e quindi suddividere la banda in 2 blocchi della medesima ampiezza da 25 MHz ciascuno, da assegnare, sempre con asta di tipo SMRA, come blocchi specifici. Alla luce della indicazione del Ministero circa la disponibilità della banda TDD, poiché risultano in tutto liberi 30 MHz (2570 – 2600 MHz) l’Autorità ritiene di adattare la proposta in consultazione alla nuova disponibilità e quindi di procedere a definire due lotti di assegnazione della medesima ampiezza di 15 MHz ciascuno.
5 Si noti che per ogni rete TDD non sincronizzata almeno un blocco TDD deve essere lasciato come banda di guardia o usato in condizioni “restricted”.
86. Occorre osservare che gli studi tecnici della CEPT hanno consigliato, anche se ciò non è vincolante per gli Stati Membri, di lasciare il blocco TDD più alto, cioè il n. 10, adiacente alla banda FDD downlink, quale blocco di guardia e non procedere alla sua assegnazione. Tale blocco servirebbe a limitare le interferenze provenienti dai sistemi FDD downlink sui sistemi TDD. Tale blocco comunque non farebbe parte della banda assegnabile in quanto rientrante nella riserva della Difesa. Analogamente anche il blocco TDD n. 1, adiacente alla porzione FDD uplink presenta caratteristiche d’uso che in teoria prevedono restrizioni (come gli altri blocchi TDD adiacenti ad altri blocchi TDD non sincronizzati). Tuttavia a priori è molto difficile stabilire e ipotizzare tutte le possibili situazioni pratiche che possono derivare dall’utilizzo congiunto di sistemi adiacenti con modalità duplex differenti, su porzioni di territorio di diverso tipo, in particolare in presenza di una molteplicità di singole tecnologie alcune delle quali ancora in fase di standardizzazione. La possibilità per gli aggiudicatari di usare anche i blocchi più interferiti o ad uso “restricted” conduce in generale ad un uso mediamente più efficiente dello spettro e offre dei vantaggi agli utilizzatori, seppur responsabilizzandoli maggiormente.
87. L’Autorità pertanto ribadisce che l’utilizzo dei blocchi assegnati deve rispettare la normativa tecnica e che è possibile che gli operatori interessati debbano introdurre ulteriormente specifiche tecniche di mitigazione, in dipendenza da specifici casi pratici. In particolare l’Autorità intende sottolineare quanto già previsto dalla detta normativa tecnica secondo cui l’uso ristretto o come guardia di particolari blocchi TDD è a carico degli aggiudicatari della banda TDD (ovvero di quella FDD qualora si volesse adoperare con tecnologie TDD). Inoltre l’Autorità ritiene che qualora tecniche di mitigazione ulteriori rispetto a quelle di norma utilizzate nelle best practices internazionali dovessero essere adoperate, l’onere dovrebbe essere ripartito, in maniera in media equivalente su tutto il territorio da tutti gli operatori interessati, senza oneri per lo Stato. Nei casi di persistenza di interferenze dannose possono quindi anche essere imposte determinate misure tecniche ai fini dell’uso ordinato ed efficiente dello spettro dall’Amministrazione competente.
88. Per quanto riguarda l’estensione geografica dei diritti d’uso, gli esiti della consultazione di cui alla delibera n. 559/08/CONS mostrano una polarizzazione delle posizioni, nel senso che i possibili utilizzatori della banda di estrazione radiomobile prevedono l’uso della banda su base nazionale, mentre quelli di matrice Wimax richiedono l’uso su base provinciale, regionale o al massimo macroregionale. Tale ultima circostanza è stata ripresa anche nell’ultima consultazione. L’Autorità ritiene a tale proposito di confermare l’effettuazione di una asta unica multifrequenza tutta su base nazionale. Dimensioni geografiche troppo frammentate conducono in generale ad un uso non efficiente dello spettro e comunque a sviluppi non uniformi sul territorio. L’Autorità ritiene che la possibilità per gli operatori di effettuare il leasing su base territoriale provinciale,
la possibilità di sfruttare offerte di accesso di tipo wholesale, l’obbligo di accettare ragionevoli richieste di accesso nelle aree ove lo spettro non venga adeguatamente adoperato, possano adeguatamente contemperare le esigenze degli operatori con prospettive maggiormente locali. Per la declinazione di tali misure si veda la sezione relativa.
89. Per quanto riguarda il piano di assegnazione della banda a 2600 MHz, in sede di consultazione vi è stato un generale consenso. In un solo caso è stato chiesto per la porzione FDD di predisporre un “prepackaging” dei blocchi in tre lotti da 2x20 MHz ed 1 lotto da 2x10 MHz. Tale possibilità viene ritenuta non opportuna dall’Autorità perché vincolerebbe ab origine i possibili risultati della gara. Un rispondente ha richiesto che, come la porzione FDD, anche la porzione TDD fosse assegnata a blocchi da 5 MHz e che esplicitamente si evitasse di assegnare i blocchi n. 1 e 10 della stessa banda. In un caso è stato anche richiesto che tutta la porzione TDD fosse assegnata ad un unico operatore. L’Autorità, tenuto anche conto delle motivazioni, al contrario, di supporto a quanto proposto, fornite peraltro dalla maggior parte dei rispondenti, ritiene di confermare quanto già proposto in consultazione, salve le modifiche necessarie a tener conto della ridotta disponibilità della porzione TDD.
90. Per quanto attiene alla proposta dell’Autorità, effettuata nella consultazione del 2008, di introdurre un cap sulla banda acquisibile (minimo 10 e massimo 50 MHz di banda totale), le preferenze espresse sono state abbastanza varie, anche se molti rispondenti hanno supportato le proposte dell’Autorità. Sulla base pertanto di quanto acquisito in consultazione e tenuto conto della modalità prevista per l’assegnazione dei blocchi l’Autorità ritiene di non proporre cap minimi6 e di introdurre, come già per la banda a 800 MHz e 1800 MHz, un cap massimo.
91. Per quanto attiene al cap massimo, l’Autorità ha proposto in consultazione il valore di 55 MHz complessivi. Su tale punto le risposte in consultazione sono state relativamente varie. Alcuni rispondenti hanno proposto di separare i cap per la banda FDD (2x20 MHz) da quella TDD (20 MHz, nel caso di assegnazione in blocchi da 5 MHz singoli o 25 MHz nel caso di blocchi da 25 MHz). Un proponente propone di mantenere il cap unico e di aumentarlo a 65 MHz complessivi. Tenuto conto della nuova situazione di disponibilità della banda TDD derivante dalle indicazioni del Ministero, l’Autorità ritiene comunque di confermare il valore del cap a 55 MHz. Ciò consente ad un qualsiasi operatore, sia esso incumbent o nuovo entrante, di aggiudicarsi fino a 2x25 MHz FDD (50 MHz totali), oppure tutta la banda TDD disponibile (2 blocchi da 15 MHz ciascuno) oppure una combinazione di 1 blocco TDD (15 MHz) e fino a 2x20 MHz FDD (40
6 Il cap minimo è implicito nel fatto che l’assegnazione minima è di 1 blocco FDD pari a 2x5 MHz e quindi 10 MHz, oppure 15 MHz per i blocchi TDD.
MHz). Tale soluzione contempera in pratica la maggior parte delle esigenze espresse in sede di consultazione, pur garantendo una contendibilità dei blocchi ed una relativa limitazione di possibili accaparramenti. Inoltre la possibilità per un operatore TDD di acquisire tutta la banda TDD disponibile, unita alla possibilità di leasing consente, a tale operatore, anche di realizzare un modello di business con una banda sufficiente per offrire servizi evoluti e quindi in teoria potendo realizzare, su base eventualmente volontaria ma non imposta, la modalità di common carrier auspicata da alcuni partecipanti.
92. Come proposto in consultazione l’Autorità conferma che intende introdurre un meccanismo di obblighi minimi di copertura e avvio del servizio, associato ad una clausola di use-it-or-lose-it ed una clausola di accoglimento delle ragionevoli richieste di accesso nel caso di mancato utilizzo delle frequenze in determinate aree. Tali obblighi dovrebbero comunque essere visti in maniera complessiva con le altre bande incluse nella presente procedura multifrequenza e sono descritti più avanti nella sezione relativa.
93. Infine nella consultazione di cui alla delibera n. 559/08/CONS, per quanto riguarda le altre eventuali misure pro-competitive, alcuni operatori BWA hanno manifestato l’esigenza di ottenere una riserva di assegnazione, prevalentemente della banda per uso TDD (alcuni dei quali anche per blocchi FDD o per un numero di blocchi TDD superiore a quello previsto dalla canalizzazione CEPT classica, cioè 10). Inoltre essi ritengono di poter essere considerati nuovi entranti, anche se già dispongono di frequenze BWA, in quanto appena entrati nel mercato e quindi non avendo ancora sviluppato competenze tecniche e commerciali e messo a frutto gli investimenti. Viceversa gli operatori radiomobili si sono opposti ad ogni tipo di riserva e, per di più, si sono candidati all’assegnazione, oltre che della banda FDD, anche di numerosi blocchi TDD da utilizzare in modalità FDD downlink external. Tali esigenze sono state manifestate sostanzialmente anche nella consultazione di cui alla delibera n. 127/11/CONS.
94. Su tale punto l’Autorità ribadisce che, nel caso di una asta multifrequenza, la natura stessa della procedura consente già una grande varietà di opzioni atte a soddisfare numerose esigenze di business. Una eventuale riserva di banda sarebbe innanzitutto distorsiva del complesso della procedura, influenzando non solo le libere scelte del mercato, ma anche i valori reciproci delle varie bande. L’Autorità ritiene comunque che non sia giustificato né proporzionato proporre alcuna riserva a favore di particolari categorie di soggetti, e quindi di lasciare aperta la contendibilità dell’intero spettro, fatte salve le misure correttive già individuate come i cap e le possibilità di leasing o accesso di tipo wholesale e l’obbligo di concedere accesso in caso di sottoutilizzo delle risorse. Tuttavia ritiene di convenire con quanto richiesto in consultazione, secondo cui gli aggiudicatari di frequenze di tipo BWA, che non dispongano di altre frequenze radiomobili,
possano essere considerati nuovi entranti ai fini delle procedure di cui al presente provvedimento, e quindi beneficiare delle misure a loro favore qui proposte.
95. L’Autorità ritiene altresì utile prevedere la possibilità per gli operatori esistenti BWA a 3.5 GHz in regola con gli obblighi della propria licenza di un’assegnazione riservata, attraverso una separata procedura, degli eventuali blocchi disponibili nella porzione centrale TDD, qualora alcuni di essi risultassero inoptati al termine delle procedure di gara principale. In tale circostanza i detti blocchi, suddivisi sulle stesse aree macroregionali di cui alla procedura di gara relativa al BWA a 3.5 GHz7, sarebbero offerti ai detti operatori, attraverso un apposito interpello, al prezzo minimo fissato nella procedura principale rapportato all’area macroregionale. Nel caso però vi fossero più soggetti interessati per ciascuna area macroregionale dei diritti in gara, l’aggiudicazione avverrebbe, per ciascuna area, attraverso una graduatoria formata mediante offerte in busta chiusa con incrementi rispetto al valore minimo, col sistema del primo prezzo. Rimarrebbero invariati gli altri obblighi previsti per le frequenze in questione, rapportati all’area macroregionale.
96. Per quanto riguarda infine la possibilità d’uso di tipo c.d. FDD downlink external, proposta da alcuni partecipanti, in ossequio al principio della neutralità tecnologica, l’Autorità ritiene che un aggiudicatario possa adoperare anche tecnologie di tipo FDD nella banda TDD, modalità duale di quella discussa ed ammessa precedentemente. Tuttavia l’aggiudicatario che intende adoperare la banda in tale modalità dovrà essere appositamente autorizzato e rispettare le stesse misure di compatibilità previste per l’utilizzo TDD, senza pretendere maggiore protezione, o causare maggiore interferenza.
7. Obblighi di copertura
97. Come già disposto in altre procedure di assegnazione competitiva di diritti d’uso delle frequenze, l’Autorità ritiene che l’apposizione di adeguati obblighi minimi di copertura a corredo dei diritti d’uso sia giustificata per ottenere un uso effettivo delle frequenze e consenta una maggiore garanzia sia nella credibilità e solidità dei business plan degli operatori interessati che nella limitazione di possibili fenomeni di hoarding e/o di acquisizione dei diritti d’uso con soli intenti speculativi.
98. L’assegnazione della banda a 800 MHz rappresenta una significativa opportunità per lo Stato per la realizzazione di obiettivi più ambiziosi che il mero sviluppo di servizi, ad esempio la copertura del digital divide. La banda ad 800 MHz presenta infatti particolari caratteristiche di propagazione che la rendono adatta a coprire in
7 Per i primi 2 diritti d’uso.
maniera cost-effective aree rurali, quelle generalmente affette da un ritardo nello sviluppo delle infrastrutture, nonché ad offrire una migliore copertura indoor. E’ la prima volta, dopo l’assegnazione della banda a 900 MHz all’inizio degli anni ’90, che una cospicua quantità di banda sotto il GHz viene posta ad assegnazione. Presumibilmente inoltre potrebbero intercorrere ancora molti anni prima di rendere disponibile altra banda con caratteristiche analoghe. La banda a 900 MHz assegnata prima per il cellulare analogico TACS e poi per quello digitale a banda stretta GSM ha consentito uno sviluppo notevole delle reti ed una copertura ubiqua del territorio nazionale. Tuttavia i servizi offerti si concentravano prevalentemente su quelli basati sulla voce con qualità di servizio adeguata allo scopo. Occorre quindi mettere a frutto l’occasione dell’assegnazione della banda a 800 MHz per perseguire importanti obiettivi, in particolare nelle aree rurali o con ridotta popolazione del paese, a favore dello sviluppo della larga banda e quindi dei servizi della Digital Economy. Ciò va peraltro nella direzione delineata dalla citata proposta legislativa della Commissione sul Programma pluriennale di politica comunitaria dello spettro nonché in quella prevista dall’Agenda Digitale Europea (Digital Agenda), di cui il Programma di politica del radio spettro rappresenta uno dei pilastri. Il Programma di politica del radio spettro indica come obiettivi, oltre alla disponibilità per l’uso della banda a 800 MHz, quello di assicurare la copertura delle aree rurali e l’accesso per categorie svantaggiate di cittadini. In particolare la Digital Agenda, in senso più ampio, indica fra gli obiettivi per l’Europa, per il 2020, quelli di garantire la copertura universale della banda larga (combinando reti fisse e senza fili) con velocità di connessione crescenti fino a 30 Mbps, oltre che, nel tempo, di favorire la diffusione e l'adozione su una vasta porzione del territorio di reti di accesso di nuova generazione. Tali obiettivi, finalizzati a garantire ai cittadini i benefici sociali ed economici sostenibili di un mercato unico digitale, vedono quindi l’uso della banda a 800 MHz come elemento chiave. Il Programma di politica del radio spettro, tra l’altro, prevede esplicitamente che, considerando la capacità della banda a 800 MHz di trasmettere su aree ampie ed eventualmente scarsamente popolate, specifici obblighi di copertura siano connessi ai suoi diritti d’uso.
99. L’Autorità pertanto ritiene innanzitutto che occorra distinguere gli obblighi di copertura da imporre agli aggiudicatari della banda a 800 MHz da quelli a carico degli aggiudicatari delle altre bande. A tal fine si propone l’introduzione di due insiemi distinti di obblighi di copertura a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze oggetto del presente provvedimento. Il primo relativamente alla banda a 2600 MHz, il secondo per gli aggiudicatari della sola banda a 800 MHz. L’introduzione di obblighi di copertura specifici per gli aggiudicatari della banda a 800 MHz è peraltro anche in linea con quanto già realizzato in Germania lo scorso anno, per le medesime finalità di copertura di aree di tipo rurale o scarsamente popolate, e quanto, allo stato, proposto in altri Paesi europei.
100. Per quanto riguarda gli obblighi di copertura per le bande diverse da quella a 800 MHz, in consultazione l’Autorità aveva proposto un obbligo comune alle bande a 1800 MHz, 2000 MHz e 2600 MHz. In consultazione è stato fatto rilevare da molti rispondenti che sia l’aggiudicatario a scegliere la banda con cui realizzare la copertura e che non vi dovessero essere vincoli sull’uso di una stessa banda a livello regionale, come proposto dall’Autorità. Per la banda a 2600 MHz si è poi proposto di diminuire l’onere proposto in quanto, a dire dei partecipanti che si sono espressi sul punto, la banda a 2600 MHz verrebbe utilizzata prevalentemente in funzione di micro o picocelle di capacità. E’ stato inoltre richiesto da alcuni partecipanti che, per realizzare le coperture previste, si sarebbe dovuto tenere conto anche delle copertura realizzate o realizzabili con la banda a 1800 MHz e 2100 MHz già assegnata. D’altra parte la banda assegnata a 1800 MHz con le procedure di cui al presente provvedimento è una ridotta porzione del totale (3 blocchi su 14, considerando già assegnati quelli opzionati) che conduce al sostanziale completamento della gamma, e, nel tener conto di tale circostanza, occorre anche considerare l’esigenza di non introdurre elementi di discriminazione tra soggetti già in possesso di frequenze nella stessa banda, soggetti in possesso di frequenze in bande “limitrofe” (es. 2100 MHz), e soggetti nuovi entranti. Permangono inoltre incertezze circa le tecnologie che verranno adoperate per l’uso a larga banda delle bande a 1800 e a 2000 MHz, elementi questi che introducono incertezze circa l’idoneo modello di copertura da utilizzare.
101. Tenuto conto di tutto ciò l’Autorità ritiene che sia appropriato e in linea con quanto richiesto in consultazione non includere, nel presente provvedimento, obblighi di copertura specifici per le bande a 1800 MHz e a 2000 MHz, circostanza che potrebbe alleviare l’onere complessivo per i partecipanti, senza sostanziale detrimento per lo sviluppo delle reti.
102. Per quanto riguarda gli aggiudicatari della banda a 2600 MHz, indipendentemente dalla quantità di banda assegnata, permane invece l’opportunità di introdurre degli obblighi adeguati, tenuto conto che, come la banda a 800 MHz, si tratta di una banda di nuova assegnazione di significativa ampiezza. Su tale punto alcuni rispondenti alla consultazione hanno proposto di ridurre i vincoli proposti in consultazione (copertura del 30% della popolazione nazionale in 24 mesi e del 50% in 48 mesi) rispettivamente al 10% e al 30% della popolazione nazionale nei medesimi tempi proposti. Tenuto conto delle motivazioni addotte, e del fatto che la banda a 2600 MHz per alcuni operatori potrebbe rappresentare un ampliamento di capacità per altre reti di cui già dispongono, l’Autorità ritiene di accogliere, seppure parzialmente, la proposta. Si ritiene pertanto proporzionato che i detti aggiudicatari, utilizzando le frequenze che saranno assegnate con le procedure in argomento, realizzino la copertura del 20% della popolazione nazionale entro 24 mesi dall’assegnazione delle frequenze e del 40% della popolazione nazionale entro 48 mesi dall’assegnazione delle frequenze, purché tale popolazione,
confermando quanto proposto in consultazione, sia distribuita in tutte le regioni italiane, con la copertura, a regime, di almeno il 5% della relativa popolazione. Come misura di maggior favore per un nuovo entrante, non potendo contare su una rete radio già sviluppata, questi ha a disposizione 1 anno in più per raggiungere gli stessi obiettivi indicati. Inoltre, tenendo conto che vi potrebbero essere aggiudicatari di banda 2600 MHz richiedenti una quantità limitata di risorse, es. un solo blocco TDD da 15 MHz o un solo blocco FDD da 2x5 MHz, allora nel caso un aggiudicatario si aggiudichi banda 2600 MHz in misura minore o uguale a 15 MHz complessivi, i detti obblighi sono ridotti del 30%, fermi restando i tempi per la realizzazione della copertura.
103. Per quanto riguarda il modello di copertura previsto per la banda a 2600 MHz, l’Autorità individua innanzitutto un obiettivo minimo per cui una data area geografica si considera coperta da parte un singolo aggiudicatario se lo stesso è in grado di offrire il proprio servizio a larga banda alla popolazione residente, cioè è disponibile il segnale radioelettrico minimo, relativo allo standard tecnologico adoperato, mediante la banda di frequenze in uso da parte del medesimo aggiudicatario, con fornitura di un servizio dati in download di almeno 2 Mb/s nominali per utente.
104. Per quanto riguarda i piani di copertura della banda a 2600 MHz, gli aggiudicatari presentano al Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla conclusione delle procedure di gara, il proprio piano di copertura obbligatoria corredato di ogni elemento utile a dettagliare le modalità per raggiungere gli obiettivi fissati nei tempi previsti. I piani di copertura entrano a far parte degli obblighi del diritto d’uso e ne sono parte integrante. Il piano, che deve essere reso pubblico, può essere modificato nel corso del tempo, nel rispetto degli obiettivi fissati, previo assenso del Ministero dello sviluppo economico. La mancata presentazione del piano nel termine fissato comporta la sospensione dei diritti d’uso ed è trattata come una violazione degli obblighi.
105. Per quanto riguarda invece la banda a 800 MHz l’Autorità, come accennato, intende promuovere l’obiettivo di fornitura di servizi wireless a larga banda in maniera maggiormente diffusa sul territorio nazionale. Pertanto l’Autorità ritiene in questo caso adeguato uno schema di copertura inteso ad affrontare la questione della superamento del digital divide, prevalentemente connesso ad aree del territorio scarsamente popolate, beneficiando delle specifiche caratteristiche spettrali della banda.
106. Benché le proposte effettuate dell’Autorità con la delibera n. 127/11/CONS siano state supportate da molti rispondenti alla consultazione, altri rispondenti hanno evidenziato invece delle critiche all’impianto prospettato. In generale è stato fatto notare che la presentazione del piano di copertura prima della partecipazione alla
gara conduca ad un onere non proporzionato per i partecipanti, in quanto innanzitutto non sarebbe a loro nota la quantità di banda che si aggiudicheranno ed in secondo luogo avrebbero poco tempo a disposizione dopo la conoscenza delle liste dei comuni da coprire fino al momento della presentazione dei piani. Tenuto conto che l’inizio della copertura non potrà cominciare ragionevolmente prima di un paio d’anni dalla pubblicazione del bando di gara, non sarebbe comunque giustificato tale anticipo. Una considerazione simile si applica per il modello di copertura dettagliato. Alcuni rispondenti hanno infatti chiesto che il dettaglio della copertura richiesta sia noto al momento della predisposizione del bando, al fine di conoscere con maggior dettaglio ogni elemento di costo prima di definire la propria partecipazione alla gara. L’approvazione da parte del Ministero sulla base delle proposte degli aggiudicatari, come nella proposta originariamente in consultazione, mantiene infatti elementi di incertezza. Elementi di incertezza sono anche stati rilevati nella possibilità prevista per il Ministero dello sviluppo economico di eliminare alcuni comuni dalle liste ove già serviti da servizi a larga banda.
107. Altre preoccupazioni di merito sono state esposte da alcuni rispondenti, che hanno chiesto maggiore chiarezza nella formazione delle liste, in particolare richiedendo espressamente l’eliminazione dalle stesse di quelle aree che sono già incluse in bandi regionali già finanziati ed aggiudicati e che quindi saranno sicuramente coperte con servizi a larga banda mediante altri mezzi. E’ stato fatto rilevare che la copertura del digital divide è un obiettivo in sé e non dovrebbe dipendere dalla particolare tecnologia adoperata, ed in particolare quindi che dovesse essere possibili utilizzare anche la banda a 900 MHz ove in possesso dell’aggiudicatario. E’ stato poi richiesto di abbassare l’obiettivo della copertura della popolazione residente dal 90% all’80%, trattandosi infatti di aree con popolazione molto sparsa i cui costi marginali di copertura crescono rapidamente.
108. E’ stato poi fatto notare che, sebbene in teoria un obbligo di copertura proporzionale alla banda a 800 MHz acquisita sia ragionevole, la proposta prevede obblighi variabili in maniera non direttamente proporzionale alla banda acquisita e tale circostanza tende a sfavorire operatori quali i nuovi entranti, che presumibilmente potrebbero essere interessati a quantitativi di banda inferiori agli incumbent.
109. Molti operatori hanno poi ritenuto che l’obbligo di prioritizzazione della copertura dei comuni nelle liste per gruppi suddivisi in base alla superficie non sia giustificato e che gli aggiudicatari debbono poter scegliere liberamente nell’ambito delle liste come realizzare gli obiettivi, fermo restando il tempo massimo previsto. Ed ancora molti rispondenti hanno richiesto di non vincolare la copertura del territorio nazionale al di fuori delle varie liste di comuni del proprio
piano obbligatorio, allo stato di avanzamento dell’obbligo, essendo questo un freno alla libertà di dispiegamento delle reti.
110. Infine è stato rilevato che, poiché i piani di copertura vengono presentati in un momento iniziale della procedura, mentre l’effettiva copertura non potrà iniziare prima di un tempo relativamente lungo, la proposta potrebbe disincentivare gli operatori che hanno già spontaneamente avviato propri piani di sviluppo aventi il medesimo obiettivo di copertura del digital divide. Tale circostanza potrebbe essere modificata, a parere di alcuni rispondenti, ammettendo che l’obbligo di copertura del digital divide possa essere assolto con tutte le frequenze in uso all’aggiudicatario, in particolare quella a 900 MHz, garantendo un servizio a larga banda ed una copertura equivalente.
111. L’Autorità ha esaminato le varie osservazioni esposte ritenendole meritevoli di attenta considerazione e, in alcuni casi, di accoglimento. Per quanto riguarda la percentuale di popolazione che si intende indirizzare nel definire la copertura, l’Autorità ritiene di mantenere l’obiettivo proposto del 90% della popolazione del singolo comune interessato. Solo in tali termini infatti si può realizzare un obiettivo cruciale quale quello della copertura ubiqua delle aree meno abitate mediante sistemi wireless a larga banda. Per quanto riguarda invece il resto delle osservazioni presentate l’Autorità, ritiene di poter procedere ad un adeguamento della proposta presentata, in linea con le considerazioni e le motivazioni presentate.
112. Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione dei vincoli alla copertura del territorio nazionale relativi allo stato di avanzamento del proprio piano di copertura reso obbligatorio, l’Autorità rileva che, sebbene tale previsione garantisca un forte incentivo alla realizzazione della copertura minima obbligatoria da parte degli aggiudicatari, risulta tuttavia penalizzante per gli utenti al di fuori delle relative aree. Tenuto conto, tra l’altro, che la copertura minima obbligatoria costituisce in ogni caso un obbligo del diritto d’uso, l’Autorità conviene sulla possibilità di rimuovere la detta previsione.
113. L’Autorità ritiene poi che occorra meglio specificare il sistema di formazione delle liste di comuni sottoposti all’obbligo di copertura, secondo la procedura seguente. L’Amministrazione responsabile della procedura predispone l’elenco dei comuni, divisi per regione, contenente inizialmente tutti i comuni italiani con meno di 3000 abitanti. L’Amministrazione può escludere dalla lista quei comuni che fanno parte di bandi già aggiudicati da parte di istituzioni nazionali o locali pubbliche, finalizzati alla copertura del digital divide, valutata la congruità dei relativi piani di copertura con gli obiettivi fissati col presente provvedimento, e gli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale.
114. L’Amministrazione procede poi ad ordinare i comuni, divisi per regione, per numero di abitanti, e procede a formare cinque elenchi, sempre divisi ciascuno per regione. Il primo elenco è formato prendendo, per ogni regione, il primo, il sesto, l’undicesimo, etc. comune della lista completa. Il secondo elenco è formato prendendo il secondo, il settimo, il dodicesimo, etc. comune della lista completa. Il terzo elenco è formato prendendo il terzo, l’ottavo, il tredicesimo, etc. comune della lista completa. Il quarto elenco è formato prendendo il quarto, il nono, il quattordicesimo, etc. comune della lista completa. Il quinto elenco è formato prendendo il quinto, il decimo, il quindicesimo comune della lista completa. Le liste così formate sono omogenee in termini di numero dei comuni e mediamente in termini di numero di abitanti complessivi, al netto di eventuali arrotondamenti. Esse sono pubblicate col bando di gara. Dopo l’aggiudicazione, sono associate ciascuna ai blocchi a 800 MHz in gara dal secondo al sesto, mediante scelta da parte degli aggiudicatari dei blocchi, secondo l’ordine della entità della singola offerta aggiudicataria nella banda a 800 MHz. L’obbligo di copertura dei comuni di una certa lista, secondo le modalità più avanti specificate, compete pertanto all’aggiudicatario dello specifico blocco cui è associata la lista.
115. Al blocco n. 1 a 800 MHz, che è assegnato nella procedura in argomento come blocco specifico, non è associato alcun obbligo di copertura, coerentemente con la possibilità per l’operatore di tale blocco di definire una pianificazione di rete in grado di tener conto della gestione delle eventuali interferenze con la banda adiacente, tenuto conto della maggiore rilevanza di tale blocco per il fenomeno in esame.
116. Ciascun aggiudicatario di blocchi ad 800 MHz dovrà realizzare la copertura del 30% dei comuni presenti nelle liste associate ai relativi blocchi entro 36 mesi dalla disponibilità delle frequenze e del 75% dei comuni entro 60 mesi. Le dette percentuali vanno realizzate per ciascuna delle regioni in cui i comuni sono suddivisi, entro i predetti tempi. Un nuovo entrante, non avendo una rete propria già sviluppata, che possa eventualmente aiutare nell’espletamento dell’obbligo, ha a disposizione due anni in più per raggiungere gli stessi obiettivi.
117. Per quanto riguarda il modello di copertura, l’Autorità individua innanzitutto un obiettivo minimo per cui un comune si considera coperto da parte un aggiudicatario con le frequenze a 800 MHz se il 90% della sua popolazione residente può ricevere il servizio wireless a larga banda, cioè è disponibile il segnale radioelettrico minimo, relativo allo standard tecnologico adoperato, mediante la banda di frequenze assegnata al medesimo aggiudicatario, con fornitura di un servizio dati in download di almeno 2 Mb/s nominali per utente.
118. Al fine di organizzare l’approvazione dei piani copertura minima obbligatoria, ciascun partecipante alle procedure di cui al presente provvedimento, entro 60
giorni dall’aggiudicazione, allega il proprio piano minimo di copertura, con l’indicazione delle modalità per raggiungere gli obiettivi previsti nei tempi fissati. Gli aggiudicatari possono scambiare tra loro volontariamente i comuni nelle liste associate ai propri blocchi aggiudicati, fermi i numeri complessivi, prima della presentazione dei piani.
119. Una volta presentati i piani minimi di copertura relativi alla banda acquisita, questi sono approvati dall’Amministrazione ed entrano a far parte integrante degli obblighi connessi ai diritti d’uso. I piani vengono resi pubblici in sintesi e possono essere modificati nel tempo, nel rispetto dei vincoli fissati, previo assenso del Ministero dello sviluppo economico.
120. Per realizzare la copertura obbligatoria indicata l’aggiudicatario dovrà utilizzare a regime le frequenze a 800 MHz assegnate. Dal momento dell’approvazione dei piani minimi di copertura e fino a non oltre un anno dalla disponibilità delle frequenze a 800 MHz, è facoltà degli aggiudicatari procedere alla copertura dei comuni inclusi nei propri piani minimi temporaneamente anche con frequenze assegnate diverse da quelle a 800 MHz pur di rispettare gli stessi obiettivi di copertura fissati. Ove in un comune l’obiettivo di copertura con frequenze diverse da quelle a 800 MHz sia stato già raggiunto per più del 75%, entro il termine del periodo massimo indicato, il Ministero può autorizzare il completamento della copertura con la stessa tecnologia. Fermo restando che i piani di copertura debbono essere completati entro i termini temporali fissati precedentemente, tutte le coperture dei piani obbligatori vanno comunque realizzate mediante l’utilizzo delle frequenze a 800 MHz assegnate al più tardi entro ulteriori 2 anni dal termine finale. Tale facoltà di utilizzare in una fase iniziale altre frequenze è ritenuta appropriata in quanto consente di anticipare la copertura delle aree a bassa popolazione da parte degli aggiudicatari, con benefici per l’utenza finale.
121. Per quanto riguarda le specifiche del modello di copertura, inclusa la capacità di rete end-to-end necessaria a supportare il traffico richiesto, e gli altri parametri di qualità del servizio, sia per la banda a 800 MHz che per quella a 2600 MHz, queste vengono indicate nel bando di gara, fermo che, in dipendenza di rilevanti innovazioni tecnologiche, in maniera proporzionata e giustificata, sentiti i gestori interessati, alcuni parametri potranno essere aggiornati entro la data di avvio del servizio commerciale.
122. Associato all’obbligo di copertura, sia per la banda a 800 MHz che per le altre bande, vi deve essere la clausola di avvio del servizio commerciale, che fornisce in definitiva il beneficio all’utenza finale. Gli aggiudicatari debbono infatti avviare il servizio commerciale utilizzando le frequenze assegnate, entro 36 mesi dalla disponibilità delle frequenze per la banda a 800 MHz, ed entro 24 mesi per le altre bande. Un nuovo entrante ha a disposizione 1 anno in più per raggiungere lo stesso
obiettivo. Il servizio commerciale è inteso nella forma di offerta direttamente al pubblico ovvero mediante offerta di accesso wholesale, purché questa consenta all’operatore che acquista il servizio wholesale di offrire con la stessa tempistica e le stesse modalità il servizio al pubblico. L’obbligo di utilizzo delle frequenze ed avvio del servizio commerciale vale anche per l’operatore opzionante.
123. Agli obblighi di copertura obbligatoria ed avvio del servizio commerciale prima indicati deve essere anche associata una clausola di use-it-or-lose-it, cioè l’obbligo di utilizzare le frequenze ed avviare il servizio pubblico commerciale a pena della revoca del diritto d’uso, per tutte le bande oggetto della presente consultazione. Ciò è necessario per garantire l’effettivo utilizzo delle frequenze a beneficio dell’utenza. L’Autorità ritiene appropriato proporre, nel caso specifico, che agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di copertura ed avvio del servizio possa essere disposta la sospensione del diritto d’uso nelle aree di estensione geografica interessate, su base minima provinciale, o comunale nel caso della banda a 800 MHz. Nel caso l’obbligo non venga rispettato per più del 40% di quanto previsto dal presente provvedimento, è disposta la revoca del diritto d’uso su base nazionale. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.
124. Ferma restando la responsabilità principale dell’aggiudicatario in ordine al rispetto degli obblighi di copertura ed avvio del servizio, come pure degli altri obblighi connessi alla titolarità del diritto d’uso delle frequenze, l’Autorità ritiene pro- competitiva la possibilità per gli aggiudicatari di assolvere gli obblighi di copertura sopra descritti, mediante soggetti terzi in possesso delle idonee autorizzazioni per l’offerta di reti e servizi di comunicazione elettronica sulla base di accordi commerciali di utilizzo dei diritti d’uso delle frequenze, per tutte le bande oggetto delle procedure in questione. Tali accordi sono possibili anche al di fuori del proprio piano minimo di copertura. Al fine di non frammentare eccessivamente il mercato, l’Autorità ritiene in ogni caso che gli accordi citati debbano essere realizzati su base almeno provinciale o pluriprovinciale. Tali accordi, realizzati sulla base di criteri di equità e non discriminazione, sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità. Nell’autorizzare tali accordi, in maniera proporzionata e giustificata, il Ministero può prevedere specifici obblighi o impegni da parte del cessionario o del cedente.
125. Entro la fine di ciascun anno solare dall’assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento gli aggiudicatari informano l’Autorità ed il Ministero dello sviluppo economico dell’andamento dei propri piani di copertura, sia di quelli minimi obbligatori che sul resto del territorio nazionale. Il Ministero aggiorna di conseguenza le coperture raggiunte con riferimento ai piani minimi di copertura pubblicati, pubblicando un estratto degli andamenti.
8. Durata dei diritti d’uso
126. Come già descritto, sulla base del disposto di legge, la data di liberazione delle frequenze in banda 800 MHz non sarà successiva al 1 gennaio 2013 secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2011 citata. Invece la disponibilità delle bande a 1800, 2000 e 2600 MHz che saranno oggetto della procedura potrà anche essere più ravvicinata. Pertanto, per quanto riguarda le bande oggetto della presente consultazione, la data di disponibilità sarà quella indicata al più tardi con la pubblicazione del bando di gara anche se il rilascio dei diritti d’uso potrà essere disposto prima della disponibilità effettiva delle frequenze,.
127. Come già previsto in altre procedure di assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, l’Autorità ritiene che il periodo di validità della licenza (diritto d’uso) non debba essere troppo breve, al fine di consentire agli aggiudicatari un appropriato periodo per il ritorno degli investimenti nonché di valorizzare opportunamente la banda. Tale possibilità è un fattore importante per accrescere l’interesse per la banda stessa e quindi la competitività della procedura di gara. Allo stesso tempo, il periodo non deve essere troppo lungo al fine di mantenere una opportuna leva di controllo per l’Amministrazione, ai fini del mantenimento dell’uso efficiente nel tempo della risorsa scarsa.
128. Nell’ambito della consultazione molti rispondenti hanno chiesto un aumento della durata dei diritti d’uso, a parità di base d’asta, chiedendo una durata fino a 20 anni, pur riconoscendo che 15 anni di uso effettivo siano un tempo congruo per il ritorno degli investimenti. L’Autorità su tale punto ritiene che 15 anni siano, in linea di principio, sufficienti per assicurare il corretto dispiegamento delle tecnologie e che i cicli di sviluppo tecnologico stanno sempre più accelerando, mentre i prezzi delle infrastrutture sono stabili o in diminuzione. Tuttavia, poiché si presume, ragionevolmente, che l’avvio del servizio commerciale possa non essere contestuale alla disponibilità delle frequenze, l’Autorità ritiene che possa essere garantita agli aggiudicatari una durata maggiore.
129. Sulla base delle predette considerazioni, l’Autorità ritiene di fissare la durata del diritto d’uso per la banda a 800 MHz in 17 anni dalla disponibilità nominale delle frequenze e quindi i diritti cessano al 31 dicembre 2029. Per quanto concerne le bande a 1800, 2000 e 2600 MHz, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che le relative frequenze potrebbero essere disponibili in anticipo rispetto alla banda a 800 MHz, e pertanto l’Autorità ritiene, qualora ciò venisse confermato, proporzionato prevedere, in ogni caso la stessa scadenza, pertanto ammettendo, per le bande in esame, una durata dei diritti d’uso lievemente maggiore rispetto a quelle della banda a 800 MHz. L’uniformità delle scadenze consente infatti una maggiore certezza agli operatori nel programmare i propri
investimenti ed il proprio piano di business, nonché una semplificazione delle procedure di eventuale rinnovo.
130. Al fine di rendere il più possibile coerente il quadro regolatorio circa le bande utilizzate per i servizi radiomobili ed in generale radio a larga banda, occorre anche prevedere un’opportuna disciplina per la durata dei diritti d’uso delle bande già assegnate a 900 e 1800 MHz ed oggetto di refarming e per quelle UMTS a 2100 MHz. A tale proposito occorre ricordare che con la delibera n. 541/08/CONS l’Autorità ha già disciplinato parzialmente tale fattispecie, consentendo il possibile allineamento della durata dei diritti d’uso per sistemi a larga banda (da UMTS in poi) a 900 MHz a quella delle licenze UMTS, così come fissata, nel momento di approvazione della predetta delibera, al 31 dicembre 2021. Inoltre la stessa delibera, all’art. 6, comma 4, recita: “Al momento in cui una portante viene autorizzata all’uso con tecnologie di tipo 3G, la durata dei relativi diritti d’uso delle frequenze a 900 MHz può essere prorogata, su domanda da presentare al momento della richiesta di cambio di tecnologia, alla stessa data di scadenza delle attuali licenze per servizi mobili di terza generazione UMTS. I gestori GSM autorizzati al refarming sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze GSM, potendo utilizzare le diverse tecnologie autorizzate. Il Ministero definisce, nell’ambito del processo di autorizzazione al refarming, la transizione e l’integrazione degli obblighi delle licenze GSM in quelle UMTS”. Tale norma consente quindi di prevedere l’allineamento delle scadenze dei diritti d’uso della banda a 900 MHz oggetto di refarming a quelle dell’UMTS al 31 dicembre 2021.
131. Va poi osservato che la legge c.d. Bersani, n. 40 del 2 aprile 2007, all’art 1-bis, permette ai titolari di diritti d’uso dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare gli operatori radiomobili, di richiedere una proroga dei propri diritti d’uso, soggetta a condizioni, secondo il disposto per cui: “con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori”.
132. Sulla base di quanto sopra, ed al fine di consentire un generale allineamento delle scadenze dei diritti d’uso di tutte le frequenze utilizzate per servizi di comunicazione elettronica a larga banda l’Autorità ritiene di poter disciplinare le modalità con cui gli operatori possono beneficiare delle predette disposizioni di legge, tenuto conto delle domande già accolte in relazione a tale fattispecie e della necessità di fornire un quadro regolatorio certo e non discriminatorio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge stessa. Pertanto l’Autorità ritiene che, su specifica
domanda corredata dalla documentazione richiesta dalla citata legge n. 40/2007, da presentare entro una scadenza fissata, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e d’intesa con l’Autorità come previsto dalla legge, tenendo anche conto del nuovo assetto del mercato derivante dall’assegnazione della banda di cui alle presenti procedure, possa autorizzare la proroga dei diritti d’uso in banda UMTS già assegnati (2100 MHz) e di quelli a 900 una volta autorizzati al refarming. Tale proroga consisterebbe dunque in un periodo di 8 anni, rispetto a quanto già disposto con la delibera n. 541/08/CONS, per la banda a 900 MHz già soggetta al refarming e per quella UMTS già assegnata (quindi fino al 31 dicembre 2029). A tale proposito occorre rilevare che sono già state concesse delle proroghe ad alcuni operatori UMTS per la medesima scadenza. Anche per la banda a 1800 MHz si prevede di introdurre la disciplina simile a quella già adottata per la banda a 900 MHz, e quindi la scadenza dei diritti d’uso per la banda oggetto di refarming può essere allineata alla stessa scadenza delle bande assegnate col presente provvedimento, al momento dell’autorizzazione al refarming.
133. Alcuni rispondenti alla consultazione, oltre alla proroga disciplinata dal provvedimento dell’Autorità, hanno richiesto una ulteriore proroga di 5 anni (fino al 31 dicembre 2032, sulla base della scadenza originaria fissata dall’Autorità al 31 dicembre 2027) a titolo gratuito. Sul punto relativo alle proroghe, l’Autorità rileva che la disciplina del presente provvedimento rappresenta una modalità attuativa della legge Bersani, che consente di operare in maniera proporzionata, non discriminatoria e conformemente alle disposizioni del quadro regolatorio, tenuto conto del fatto che la stessa legge Bersani prevede che l’Amministrazione procedente operi in ogni caso d’intesa con l’Autorità per disciplinare le specificità delle varie domande. In tal senso si colloca anche l’applicazione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze radio. Inoltre, considerato che la possibilità di richiedere la proroga dei diritti d’uso costituisce una facoltà per l’operatore prevista dalla legge, le istanze di proroga potranno essere presentate anche in periodi successivi. Tanto premesso l’Autorità ritiene le disposizioni proposte in consultazione ragionevoli ed adeguate a garantire lo sviluppo del mercato e quindi di confermarle.
134. La proroga di cui sopra potrà essere concessa sulla base della verifica dei piani tecnico-finanziari e della validità del proprio piano complessivo di business, come previsto dalla legge c.d. Bersani. Gli obblighi individuali già previsti per le rispettive licenze GSM ed UMTS dovranno essere trasferiti nei diritti d’uso prorogati. E’ fatto salvo inoltre quanto specificato nella delibera n. 541/08/CONS relativamente alla tutela dell’utenza con soli terminali GSM fino almeno alla scadenza della licenza GSM per ciascun operatore. Le bande cui è eventualmente concessa la proroga dei diritti d’uso sono in ogni caso soggette al pagamento dei contributi previsti, anche sulla base dell’esito delle procedure di cui al presente
provvedimento. La disciplina della proroga deve prevedere condizioni di non discriminazione tra tutti gli operatori che beneficiano o hanno già beneficiato della previsione.
135. Al fine di disciplinare le modalità di proroga e di refarming per le bande cui si possono applicare tali modalità, il Ministero dello sviluppo economico può pubblicare un apposito bando che individua la tempistica e le modalità per la presentazione delle domande, anche eventualmente in maniera contestuale con il bando di gara delle procedure di cui alla presente consultazione. L’autorizzazione al refarming della banda a 1800 MHz è una possibilità e non un obbligo per gli operatori interessati. Nell’ambito del quadro regolatorio qui delineato, e con le modalità previste dalle norme citate, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono anche valutare la richiesta di proroga delle singole licenze GSM, per periodi compatibili con il suddetto quadro e soggetta, comunque, al pagamento dei relativi contributi.
136. Al termine delle procedure di assegnazione, refarming e proroga come previste nel presente provvedimento pertanto tutta la banda per servizi mobili e in generale di comunicazione elettronica a 800, 900, 1800, 2000, 2100 e 2600 MHz potrà essere assegnata ed utilizzata per servizi a larga banda ed i relativi diritti d’uso potranno avere la medesima scadenza. Tale circostanza avrebbe positivi effetti sull’assetto del mercato, potendo i relativi operatori avere le idonee certezze per programmare i propri investimenti con ottica di medio e lungo periodo, e quindi costituirebbe un potenziale fattore abilitante per lo sviluppo dei servizi e della concorrenza. L’uniformità della durata consentirà anche di poter pianificare in maniera appropriata e disciplinare le modalità per l’eventuale rinnovo dei diritti d’uso, ove previsto, in condizioni di non discriminazione fra i vari partecipanti al mercato ed eliminando le possibili distorsioni.
9. Condizioni per l’uso efficiente
137. Al fine di garantire l’utilizzo effettivo ed efficiente dello spettro radio, in linea con quanto già disposto dall’Autorità in occasione di procedure simili (ad esempio con la delibera n. 209/07/CONS per la banda a 3.5 GHz), l’Autorità ritiene che occorra introdurre un apposito incentivo. A tal fine si prevede che gli aggiudicatari dei diritti d’uso di cui alle procedure qui in esame che, dopo il termine di 48 mesi dal rilascio del diritto d’uso stesso ovvero dall’effettiva disponibilità delle frequenze, e di 60 mesi per la sola banda a 800 MHz, non utilizzano direttamente o indirettamente, salvo impedimenti non derivanti dagli aggiudicatari stessi, le frequenze assegnate per l’offerta al pubblico dei servizi di comunicazione elettronica a larga banda nei territori diversi da quelli individuati nel piano minimo
obbligatorio di copertura, sono tenuti a soddisfare, su base minima provinciale o pluriprovinciale, sulla base di negoziazione commerciale ed a condizioni eque e non discriminatorie, ogni ragionevole richiesta di accesso alle frequenze stesse. Su tale punto alcuni rispondenti alla consultazione hanno richiesto che non vi dovesse essere alcun obbligo da parte degli aggiudicatari. L’Autorità ritiene la formulazione di tale previsione adeguata a contemperare le esigenze degli aggiudicatari di un uso remunerativo del bene assegnato, con quelle dell’uso effettivo ed efficiente della risorsa pubblica, con vantaggi per tutti i cittadini.
138. Occorre anche considerare che lo sviluppo allo stato prevedibile della tecnologia rende possibile ipotizzare particolari scenari di condivisione delle risorse da parte di soggetti diversi, utilizzando ad esempio tecnologie avanzate ed innovative quali le Cognitive Radio. Tali tecnologie possono aiutare nella realizzazione di accordi, negoziati o meno, di intelligent sharing o di shared access. A livello comunitario il Radio Spectrum Policy Group nel 2010 si è ampiamente occupato di tali sviluppi adottando un Report, Report on Cognitive Technologies dell’11 febbraio 2010, ed una Opinion, Opinion on Cognitive Technologies, del 10 febbraio 2011. Secondo monitoraggi a campione realizzati in vari Paesi europei risulta infatti che l’utilizzo medio dello spettro radio sia in generale relativamente basso, ed anche bande normalmente sature in periodi di picco, come le bande radiomobili, risulterebbero scariche in periodo off-peak (es. ore notturne) o in aree geografiche marginali. Sarebbero dunque ampie le possibilità di poter adottare meccanismi di sharing dello spettro. Lo stesso obiettivo è stato introdotto nella Opinion del RSPG fornita alla Commissione nel maggio 2010 relativamente alla citata proposta legislativa della Commissione sul programma pluriennale di politica comunitaria dello spettro, come un fondamentale e promettente modello di policy. Allo stato risulta tuttavia prematuro affrontare una regolamentazione estensiva del settore della condivisione dello spettro e delle tecnologie cognitive perché non risultano ancora definiti i meccanismi tecnici da adottare ed occorre una maggiore riflessione circa i modelli regolamentari. I prossimi anni vedranno pertanto continuare lo studio e l’analisi di tali sviluppi tecnologici e dei relativi modelli regolamentari.
139. Su tale questione alcuni rispondenti hanno chiesto di chiarire che l’assegnazione di cui al presente provvedimento avviene in via esclusiva e si sono dichiarati contrari alla fissazione allo stato di qualunque principio in materia di condivisione. Viceversa altri rispondenti hanno auspicato l’evoluzione della regolamentazione in tal senso e l’apertura verso nuovi modelli di utilizzo dello spettro.
140. Sulla base di quanto esposto l’Autorità non intende comunque in questa fase proporre obblighi regolamentari in capo ai soggetti aggiudicatari delle bande di cui alla consultazione stessa. Si ritiene tuttavia necessario sottolineare la possibilità di una futura regolamentazione, fermo restando che i diritti d’uso delle bande oggetto
del presente provvedimento, nonché di tutte le bande i cui diritti d’uso sono oggetto di proroga secondo quanto qui proposto, allo stato sono assegnati nel pieno rispetto dei diritti di utilizzo degli assegnatari, sulla base del vigente quadro regolatorio. In particolare l’Autorità valuterà, tenuto conto dello sviluppo delle tecnologie e dei modelli regolamentari, eventualmente anche in seguito a modifiche della regolamentazione comunitaria, la possibilità di introdurre in futuro obblighi e modelli regolamentari che consentano una condivisione intelligente delle frequenze o un accesso condiviso, ad esempio ma non esclusivamente attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione basati su tecnologie cognitive o equivalenti, sistemi di sharing di tipo overlay o underlay, meccanismi di mercato basati su soggetti aggregatori come broker o band manager, e quant’altro sia consentito dai predetti sviluppi.
10. Contributi
141. Come già disposto in occasione di procedure di assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, e come previsto dal Codice, l’Autorità fissa i criteri per la determinazione dei contributi per l’uso efficiente dello spettro di cui all’art. 35 del Codice, nonché in particolare del valore minimo per le offerte nella procedura competitiva di assegnazione. Le offerte aggiudicatarie dei diritti d’uso risultano rappresentative dei detti contributi.
142. Sul tema dei contributi i rispondenti alla consultazione hanno presentato numerosi commenti. Alcuni partecipanti hanno richiesto che il valore della base d’asta fosse parametrato ai valori descritti nei documenti di accompagnamento alla legge di stabilità tra cui la relazione tecnica della Ragioneria dello Stato. Altri hanno richiesto che i criteri di valorizzazione delle varie bande tenessero in maggior conto le differenze tecniche tra le bande stesse. Alcuni rispondenti, stigmatizzando l’onerosità complessiva della procedura, hanno chiesto all’Autorità di farsi promotrice di misure di fiscalità (sgravi per l’adeguamento delle reti mobili) a favore degli aggiudicatari. Su tali punti l’Autorità rileva che la fissazione del minimo di gara è compito dell’Amministrazione incaricata che procede in via amministrativa vincolata dall’obiettivo previsto dalla legge di stabilità, e che in ogni caso il valore minimo di gara è la base di partenza per determinare il valore di mercato. Per quanto riguarda le misure di fiscalità, esse esulano dalle competenze dell’Autorità nell’ambito del presente provvedimento.
143. Per quanto riguarda il valore minimo da fissare nella procedura competitiva per le bande oggetto della presente consultazione, l’Autorità ritiene quindi che questo debba essere fissato sulla base dei seguenti criteri, identificati ai fini del rispetto dell’obiettivo finanziario fissato dalla legge di stabilità e tenuto conto del confronto con i valori di mercato relativi a Paesi europei confrontabili con l’Italia.
Il valore per blocco è da calcolare in misura proporzionale alle quantità di spettro complessiva del diritto, tenendo conto della durata, per la banda a 800 MHz, sulla base del valore attualmente fissato per i contributi per la banda a 900 MHz soggetta al refarming e di cui al bando del 9 marzo 2010 del Ministero. Per le restanti bande, è da calcolare sulla base del valore attualmente fissato dal codice per l’uso GSM. I detti contributi di riferimento sono incrementati di un fattore fino ad un massimo del 100% per la banda a 800 MHz e fino ad un massimo del 20% per la banda a 1800 MHz. Sono invece scontati di un fattore fino ad un massimo del 60% per la banda a 2000 MHz TDD, tenendo anche conto del fatto che l’intera banda presenta condizioni di interferibilità c.d. “fuori banda” ad entrambi gli estremi, fino ad un massimo del 75% per la banda a 2600 FDD e fino ad un massimo dell’80% per la banda 2600 TDD.
144. Per quanto riguarda il versamento dell’offerta aggiudicataria, sono molti i rispondenti che hanno indicato, come elemento essenziale, la necessità di prevedere una dilazione del pagamento, possibilmente senza interessi, a decorrere dal momento della effettiva disponibilità delle frequenze e non dalla data di formale di assegnazione. In tale circostanza, a detta dei rispondenti, lo Stato potrebbe utilizzare strumenti di cartolarizzazione per anticipare la disponibilità del credito.
145. .Al riguardo, l’Autorità osserva che la legge di stabilità prevede che il versamento dell’intera offerta vada effettuata immediatamente al termine della procedura di gara, al fine di rispettare gli obiettivi di stabilità (“le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell’assegnazione siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011”), salve eventuali misure ivi fissate in caso di scostamenti dalle previsioni. Pertanto l’Autorità ritiene che le modalità per il versamento da parte degli aggiudicatari degli importi a fine gara debbano essere fissati nel bando di gara a cura dell’Amministrazione procedente, pur rilevando che potrebbe essere possibile prevedere da parte dell’Amministrazione stessa, una misura di dilazione del pagamento, anche eventualmente solo di una parte dell’importo, con opportuni interessi, eventualmente garantita da apposita fideiussione, anche tenendo conto della circostanza per cui, almeno per la banda a 800 MHz, l’effettiva disponibilità delle frequenze potrebbe essere successiva all’aggiudicazione dei relativi diritti d’uso. Tale misura, infatti, ove ritenuta praticabile dall’Amministrazione procedente, potrebbe contribuire a ridurre l’impatto delle necessità di finanziamento gravanti sui gestori, tenuto anche conto dell’entità dell’importo complessivo, e consentire quindi una offerta maggiormente coerente col valore dello spettro, con conseguenti vantaggi per l’Amministrazione.
146. Sulla questione della proroga dei diritti d’uso vigenti e della possibilità di
refarming della banda a 1800 MHz, la quasi totalità degli intervenuti sul tema si è
dichiarata favorevole, pur rappresentando specifiche esigenze, tra cui la necessità di non prevedere contributi oppure la necessità di non prevedere il refarming per un numero di blocchi superiore a quelli dell’assegnatario con minor numero di blocchi. In un numero limitato di casi è stato ritenuto che la proroga fosse suscettibile di provocare distorsioni del mercato tra operatori di rete fissa e mobile. E’ stato anche fatto rilevare che l’aumento dei contributi fino al 20%, proposto in consultazione, per la proroga della banda a 900 MHz per uso a larga banda oltre il periodo previsto dalla delibera n. 541/08/CONS, non fosse giustificato in quanto non vi sarebbe alcun cambiamento sostanziale dell’uso. L’Autorità ritiene di accogliere tale ultima osservazione, tenuto anche conto del fatto che ancora non tutta la banda a 900 MHz è in uso con tecnologie a larga banda e pertanto le domande di autorizzazione ai sensi della delibera n. 541/08/CONS possono essere presentate contestualmente a quelle di proroga, determinando un’unica autorizzazione.. Per quanto riguarda le altre osservazioni, tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, inclusa la legge c.d. Xxxxxxx, l’Autorità ritiene di confermare quanto proposto in consultazione.
147. Per quanto riguarda la disciplina della proroga per le bande non soggette a procedure di assegnazione l’Autorità, al fine di definire il regime dei contributi, ritiene di dover indicare i criteri dettagliati qui di seguito, che sono coerenti e proporzionati con quanto stabilito dal Xxxxxx e con quanto già fissato con la delibera n. 541/08/CONS. In particolare, per quanto riguarda la banda a 1800 MHz, la proroga in esame è, come descritto precedentemente, connessa all’effettuazione del refarming.
148. Per la banda a 1800 MHz soggetta al refarming o utilizzata con tecnologie a larga banda, la misura dei contributi base, rapportati al singolo anno d’uso e blocco di spettro, è adeguata al valore minimo stabilito per i blocchi in banda a 1800 MHz oggetto delle procedure di assegnazione di cui al presente provvedimento. Per quanto attiene ai contributi, un rispondente ha richiesto, nel corso della consultazione, di essere posto in condizioni di non discriminazione rispetto agli altri operatori nella medesima banda. Al riguardo l’Autorità, fermo restando quanto fissato dalla delibera n. 541/08/CONS, all’art. 10, comma 4, ribadisce che i contributi applicabili a tutte le bande di frequenza di cui al presente provvedimento, sulla base dei principi del quadro regolatorio, devono rispettare i criteri di trasparenza, equità e non discriminazione.
149. Per la banda a 2100 MHz (c.d. core UMTS), per il periodo tra il 31 dicembre 2021 e la scadenza fissata con le proroghe già concesse al 31 dicembre 2029, la misura dei contributi base, rapportati al singolo anno d’uso e blocco di spettro accoppiato da 5 MHz, è pari al valore medio delle offerte aggiudicatarie per la banda a 2100 MHz nell’asta effettuata nel giugno del 2009 ai sensi delle disposizioni della delibera n. 541/08/CONS.
150. Per la banda a 900 MHz, per il periodo non già disciplinato dalla delibera n. 541/08/CONS (e cioè tra il 31 dicembre 2021 e la scadenza dei diritti d’uso assegnati con le presenti procedure, fissati al 31 dicembre 2029) la misura dei contributi base, rapportati al singolo anno d’uso e blocco di spettro, rimane pari al valore dei contributi esistenti in banda a 900 MHz per l’uso a larga banda, fissati ai sensi della delibera n. 541/08/CONS con il bando del Ministero del 9 marzo 2010.
151. Per il versamento dei predetti contributi relativi alle proroghe l’operatore all’atto della domanda di proroga può richiedere di corrispondere anticipatamente, in tutto o in parte, il totale dei contributi dovuti, per tutta la durata dei diritti d’uso, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministero dello sviluppo economico. Per la banda a 900 MHz tale facoltà include anche l’anticipazione dei contributi per il rinnovo fino al 31 dicembre 2021 già disciplinato con la delibera n. 541/08/CONS. In caso di versamento anticipato può essere prevista per l’operatore la possibilità di ottenere uno sconto sui contributi complessivi per la quota anticipata.
152. L’Amministrazione procedente può valutare la possibilità, da disciplinare nel bando di gara, di concedere uno sconto fino ad un massimo del 3% dell’importo aggiudicatario, eventualmente con un tetto fissato, agli aggiudicatari che si impegnano, nella realizzazione delle nuove reti con le frequenze oggetto del presente provvedimento e per più del 50% di esse, ad introdurre tecnologie a basso impatto ambientale, sia nei consumi che nei materiali, documentando caratteristiche di ecosostenibilità superiori agli standard industriali correnti lungo tutto il Life Cycle Assessment, favorendo in tal modo gli obiettivi della c.d. green economy.
153. Sul precedente punto i rispondenti alla consultazione che si sono pronunciati si sono espressi in termini favorevoli, proponendo anche di incrementare il livello di sconto e la casistica applicabile. L’Autorità ritiene che, nell’ambito delle proprie competenze nello stabilire i criteri per la fissazione dei contributi per l’uso delle frequenze, il valore del 3% con un tetto massimo risulta proporzionato. Restano ferme le possibilità per l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito delle misure di finanza generale, di prevedere ulteriori incentivi.
11. Norme sulla condivisione delle risorse e misure asimmetriche
154. E’ opportuno indicare alcune norme di principio da adottare con riferimento alle aree soggette ad obblighi di copertura in caso di condivisione dei siti e delle altre infrastrutture di rete tra gli operatori aggiudicatari. Pertanto l’Autorità reputa
necessario che, nelle specifiche aree previste da un piano minimo di copertura, ciascun operatore partecipante ad eventuali accordi di condivisione debba utilizzare le frequenze assegnate in maniera indipendente. Non sono consentite pertanto, in tali aree, forme di condivisione come il roaming con condivisione di frequenze, l’active sharing di frequenze, il frequency pooling e tutte quelle forme che impediscono il controllo diretto delle frequenze e la raccolta indipendente del traffico da parte degli aggiudicatari. Tali divieti sono trasferiti anche alle eventuali società terze incaricate di operare le frequenze su base di accordo commerciale.
155. Sul precedente punto un rispondente alla consultazione ha richiesto di ammettere il frequency sharing anche nelle aree soggette ad obblighi di copertura. L’Autorità ritiene che tali meccanismi allo stato non forniscano garanzie sufficienti sulla capacità degli aggiudicatari di investire almeno nelle aree soggette ad un obbligo di copertura. Considerato che, con il presente provvedimento, l’obbligo di copertura nella banda a 800 MHz è finalizzato al conseguimento di un obiettivo di fondamentale importanza per lo sviluppo del settore in Italia, e in quella a 2600 MHz è relativo ad una copertura relativamente limitata della popolazione, l’Autorità ritiene di confermare quanto proposto in consultazione.
156. Nelle medesime aree previste per il piano minimo di copertura, l’operatore che utilizza le frequenze deve avviare il servizio commerciale nei tempi previsti dai relativi obblighi utilizzando, nei confronti del pubblico, un idoneo marchio commerciale che lo distingua dagli altri operatori, anche in presenza di accordi di condivisione di siti ed altre infrastrutture. Le misure precedentemente indicate tendono ad assicurare che la realizzazione del piano minimo di copertura sia conseguita in modo sostanzialmente indipendente dai vari aggiudicatari ed in condizioni concorrenziali. Nel caso di offerta wholesale, nelle aree previste per i piani minimi obbligatori di copertura, l’offerta è resa a condizioni trasparenti e non discriminatorie.
157. Tutti gli accordi di condivisione realizzati devono essere comunicati al Ministero ed all’Autorità entro 30 giorni dalla conclusione degli stessi, dettagliando il rispetto delle condizioni previste. Rimane ferma la possibilità di verificare che tali accordi non comportino una indebita restrizione della concorrenza delle imprese.
158. Per quanto riguarda ulteriori misure a favore dell’eventuale o degli eventuali nuovi entranti, così come già previsto nell’ambito di procedure di portata simile a quelle di cui nella presente consultazione, ad esempio quelle di cui alla delibera n. 388/00/CONS o quelle di cui alla delibera n. 541/08/CONS, l’Autorità ritiene necessario prevedere che i detti soggetti possano avvalersi del servizio di roaming sulle reti degli operatori esistenti, in modo che questo possa accompagnare lo sviluppo delle reti e l’avvio dei servizi con risorse proprie. Inoltre, tenendo conto che l’operatore nuovo entrante dovrà costruire una rete ex novo, anche la misura
della condivisione dei siti potrà favorire lo sviluppo della rete di tale operatore e quindi in generale del mercato e della concorrenza.
159. Su tali misure di tipo asimmetrico le risposte dei partecipanti alla consultazione sono risultate abbastanza polarizzate, venendo viste con favore dagli esponenti delle categorie di possibili entranti, che anzi chiedono cospicui rafforzamenti delle misure, e viceversa tendenti a dedurre esigenze di limitazione delle stesse da parte della categoria dei potenziali obbligati.
160. Per quanto riguarda la questione della condivisione dei siti, molti rispondenti hanno ritenuto che questa sia una misura inattuabile, in pratica, a causa dei bassissimi livelli previsti in Italia per i limiti per le emissioni elettromagnetiche. Tali valori non sono armonizzati a livello europeo, nonostante le raccomandazioni della Commissione e si situano tra i valori più bassi a livello mondiale. Tali soggetti hanno quindi raccomandato una generale revisione di tali limiti, anche perché la ridotta capacità di uso dei siti esistenti conduce, tra l’altro, nel dispiegamento di nuove reti a 800 e 2600 MHz, in pratica al proliferare di nuovi siti quando invece si potrebbero riusare gli esistenti.
161. A tale situazione i detti rispondenti hanno associato anche la questione delle procedure di autorizzazione della costruzione dei siti da parte delle Autorità locali, che lungi dall’essere armonizzate a livello nazionale come prevedrebbe il Codice, sono legate a regolamenti locali che in ogni caso incrementano sia i tempi che gli oneri per lo sviluppo.
162. Alcuni rispondenti chiedono dunque l’eliminazione dell’obbligo della condivisione dei siti o quantomeno la sua riduzione a negoziazione commerciale, avendo i possessori dei siti sostanzialmente realizzato le proprie infrastrutture senza beneficiare di alcuna misura asimmetrica in proposito. Sulla questione del roaming la maggior parte degli intervenuti si dimostra favorevole, alcuni proponendo la sua limitazione al solo servizio voce ovvero al solo servizio GSM. Inoltre alcuni rispondenti hanno ritenuto non proporzionato l’onere di fornire il roaming e la condivisione dei siti a favore del nuovo entrante anche da parte di chi attiva il solo refarming a 1800 MHz.
163. Per quanto riguarda le questioni sollevate che attengono a possibili modifiche legislative, l’Autorità rileva che esse non rientrano nelle competenze attivabili nell’ambito del presente provvedimento, e quindi si limita a prendere atto della posizione proposta. Per quanto riguarda invece le specifiche misure asimmetriche l’Autorità ritiene che le stesse siano giustificate e proporzionate ai fini dell’incentivo a favore di possibili nuovi entranti e quindi ritiene di confermare quanto proposto in consultazione, salvo l’accoglimento delle condizioni di negoziazione commerciale per quanto riguarda la condivisione dei siti. Ritiene
inoltre che, nel caso del refarming a 1800 MHz, tenuto conto che la tempistica dello stesso è lasciata alla discrezionalità dei richiedenti, sia altresì possibile accogliere la richiesta di rimozione dell’obbligo, per tali soggetti, di fornitura delle misure asimmetriche del roaming e della condivisione dei siti a favore del nuovo entrante.
164. Pertanto l’Autorità ritiene che solo nel caso in cui operatori esistenti si aggiudichino blocchi a 800, 1800, 2000, 2600 MHz, esclusi i soli lotti TDD, questi siano soggetti all’obbligo di fornire il servizio di roaming sulle proprie reti a larga banda e di condivisione dei siti, a favore del o dei nuovi entranti.
165. L’obbligo di concessione del roaming cui al paragrafo precedente è da intendersi separato per le frequenze a 800 MHz e per le rimanenti frequenze. Il nuovo entrante ha diritto al roaming, salvo diverso accordo fra le parti, sulle reti a 800 e 900 MHz ove acquisisca frequenze a 800 MHz nell’ambito della gara in argomento. Per quanto riguarda le rimanenti frequenze, il nuovo entrante ha diritto al roaming nelle bande a 1800, 2100 MHz, ove acquisisca almeno un lotto tra le bande a 1800, 2000 e 2600 MHz, ivi inclusi i blocchi TDD.
166. Confermando quanto proposto in consultazione, l’obbligo di roaming riguarda tutti i servizi offerti commercialmente dal gestore obbligato, ivi compresi quelli relativi a modalità di pagamento, a valore aggiunto, i servizi dati, inclusi quelli con tecnologie GPRS, HSPA ed assimilate, sia di tipo FDD che di tipo TDD, ove tecnicamente fattibile.
167. Il servizio di roaming è offerto su base nazionale, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie e, salvo diverso accordo tra le parti, per una durata di 30 mesi su tutto il territorio nazionale e fino a 60 mesi, nelle aree non direttamente coperte dal nuovo entrante, per ciascuna delle due tipologie di bande. Il gestore nuovo entrante ha diritto al roaming secondo le modalità indicate a condizione che abbia avviato il servizio commerciale ed ottemperato almeno al 10% dei propri obblighi minimi di copertura, per ciascuna delle due tipologie di bande, ove rientri nei casi descritti. Il diritto al roaming comunque non può essere esercitato oltre 30 mesi dal rilascio dei diritti d’uso iniziali.
168. Per quanto riguarda invece l’obbligo di condivisione dei siti, l’Autorità ritiene che questo debba essere valido su tutto il territorio nazionale, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Le richieste da parte del nuovo entrante debbono essere presentate entro 36 mesi dall’aggiudicazione delle frequenze in argomento e le condivisioni essere valide per almeno per 60 mesi, salvo diverso accordo fra le parti.
169. Alcuni rispondenti alla consultazione hanno anche proposto l’estensione delle misure asimmetriche a favore dei nuovi entranti, ricomprendendo in tali misure anche limitazioni specifiche sui cap, sulla possibilità di partecipazione alla gara, sulla tempistica d’uso, sulle condizioni di offerta del roaming e della condivisione dei siti, sull’offerta di accesso wholesale e sul leasing a specifico carico degli operatori radiomobili. Sul tali punti l’Autorità ritiene le disposizioni previste ragionevoli ed adeguate a garantire lo sviluppo del mercato e quindi di confermare quanto proposto, salve le modifiche sopra descritte.
12. Disposizioni finali
170. Tutti gli obblighi previsti per gli aggiudicatari delle frequenze ai sensi delle disposizioni proposte nel presente provvedimento, incluso il pagamento dell’offerta aggiudicataria, costituiscono obblighi associati ai relativi diritti d’uso e la loro inosservanza è soggetta alle sanzioni previste dalle vigenti norme. In particolare i requisiti soggettivi e quelli relativi al raggiungimento di una copertura minima entro un tempo fissato devono essere mantenuti per tutta la durata dei diritti d’uso. Le stesse condizioni si applicano anche alle bande soggette eventualmente a richiesta di proroga della durata dei diritti d’uso.
171. L’Autorità ritiene inoltre che, fatte salve le misure proposte relative alla possibilità di concedere un accesso di tipo wholesale o il leasing delle frequenze su base provinciale anche al fine di ottemperare agli obblighi minimi di copertura in alcune delle bande qui in considerazione, il trading delle frequenze, cioè la vera e propria cessione delle frequenze o di parte di esse, inclusiva degli obblighi e quindi delle responsabilità connesse alla titolarità del diritto d’uso, non sia in ogni caso possibile fino alla positiva verifica del raggiungimento degli obblighi minimi di copertura. Tale misura è intesa ad assicurare che l’iniziale acquisizione delle frequenze avvenga da parte di operatori con una ragionevole capacità di pianificare e realizzare effettivamente una rete di comunicazioni mobili a larga banda e non con meri intenti speculativi. Su tale punto molti rispondenti si sono dichiarati d’accordo, qualcuno suggerendo di assoggettare anche il leasing allo stesso vincolo del trading. L’Autorità tuttavia ritiene che il solo leasing, con la cessione del solo utilizzo delle frequenze e non della titolarità del diritto d’uso, sia idoneo a stimolare un uso maggiormente efficiente dello spettro e pertanto non ritiene di apportare modifiche a quanto proposto.
172. Al fine di prevedere la possibilità di un uso maggiormente efficiente dello spettro l’Autorità ritiene che, ferme restando le regole tecniche di compatibilità e coesistenza delle tecnologie da adoperare nelle bande assegnate, e segnatamente i limiti previsti per le potenze in emissione e le maschere spettrali, gli aggiudicatari di bande adiacenti ovvero delle stesse bande in aree confinanti possono stabilire di
comune accordo regole tecniche meno stringenti, o concordare apposite tecniche reciproche di mitigazione, nel rispetto delle norme vigenti sui tetti di emissione elettromagnetica e senza detrimento di soggetti terzi. Il Ministero dello sviluppo economico viene informato del raggiungimento di tali accordi. Su tale punto alcuni rispondenti alla consultazione hanno manifestato pieno accordo mentre altri ne hanno richiesto il divieto. L’Autorità non ritiene comunque di modificare quanto proposto.
173. Con riferimento all’uso delle bande a 800 MHz e 2600 MHz, l’Autorità ritiene, in relazione all’offerta dei servizi con esse forniti, che sia di garanzia all’utente ed in generale di interesse pubblico, ed in linea con il nuovo quadro regolatorio in corso di adozione, di cui alla direttiva n. 2009/140/EC, e fatta salva ogni eventuale futura regolamentazione in materia di traffic management e/o net neutrality e/o net freedom, questioni allo stato oggetto di consultazione pubblica con delibera n. 39/11/CONS, che gli operatori aggiudicatari, o gli operatori cui essi offrono servizi di accesso o di utilizzo delle frequenze, mantengano per 5 anni dall’avvio del servizio, almeno una offerta al pubblico in cui non vi sia alcun blocco alla tipologia dei servizi dati usufruibili dagli utenti finali o dei contenuti accessibili, ovvero limitazioni tali da degradare la qualità dell’accesso al di sotto di un livello minimo di fruibilità del servizio, salve disposizioni derivanti da obblighi o prescrizioni di legge, e garantiscano la necessaria trasparenza all’utenza delle relative condizioni.
174. Anche sul precedente punto le risposte alla consultazione pubblica sono state polarizzate. I potenziali soggetti all’obbligo hanno chiesto il ritiro della previsione, tenendo conto della concorrente consultazione pubblica su pari argomento e del fatto che tale previsione sarebbe fuori tema rispetto al provvedimento di assegnazione delle frequenze. Invece altri rispondenti hanno richiesto il mantenimento ed in alcuni casi un rafforzamento della misura. Alla luce delle considerazioni apportate nella consultazione, l’Autorità non ritiene innanzitutto fuori tema la previsione, essendo connaturata al servizio fornibile con le bande oggetto della procedura di gara in esame ed altresì ritiene la previsione bilanciata con l’esigenza di garantire la tutela dell’utenza, e quindi ritiene di mantenere la previsione proposta. Sulla base della normativa comunitaria infatti e, tenendo anche conto della Comunicazione della Commissione in materia del 19 aprile 2011, rimane comunque salvo il potere dell’Autorità in materia di interventi a garanzia della neutralità della rete ed, in particolare, in materia di interventi sulla trasparenza, qualità, condizioni contrattuali e servizi offerti.
UDITA la relazione dei Commissari Xxxxxx X’Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) “FDD (Frequency Division Duplex)”: sistema duplex a divisione di frequenza; un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente in bande di frequenza differenti;
b) “TDD (Time Division Duplex)”: sistema duplex a divisione di tempo; un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenza, in tempi differenti;
c) “spettro accoppiato”: due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, separate da una distanza chiamata passo duplex, utilizzabili per sistemi di comunicazione FDD;
d) “PFD (Power Flux Density)”: flusso di densità di potenza per unità di spettro, espresso in dBW/(MHz * m2);
e) “banda 800 MHz”: la banda di frequenze da 790 MHz a 862 MHz; contiene
6 lotti di frequenze FDD, assegnabili con le procedure di cui al presente provvedimento, ciascuno da 2x5 MHz, nominati da 1 a 6 nell’ordine, la cui porzione complessiva downlink va nominalmente da 791 a 821 MHz e la cui porzione complessiva uplink va da 832 a 862 MHz; la restante parte della banda è riservata come banda di guardia o per altri usi e non fa parte delle procedure di assegnazione;
f) “banda 1800 MHz disponibile”: la banda di frequenze a 1725-1735/1820- 1830 e a 1750-1755/1845-1850, assegnabile con le procedure di cui al presente provvedimento; è divisa in 3 lotti di frequenze FDD, ciascuno da 2x5 MHz, nominati da 1 a 3, nell’ordine indicato;
g) “banda 1800 MHz opzionata”: la banda di frequenze a 1715-1725/1810- 1820, oggetto dell’opzione di cui all’art. 10, comma 4, della delibera n. 541/08/CONS, divisa in 2 lotti da 2x5 MHz ciascuno;
h) “banda 1800 MHz assegnata”: la banda di frequenze a 1735-1750/1830- 1845 e a 1755-1785/1850-1880, assegnata ai gestori radiomobili, allo stato per uso GSM;
i) “banda 2000 MHz”: la banda di frequenze da 2010 a 2025 MHz, assegnabile con le procedure di cui al presente provvedimento, in un unico lotto nominato lotto A TDD; le frequenze possono essere utilizzate, soggette ad autorizzazione e nel rispetto delle norme di compatibilità, con tecnologie di tipo FDD uplink;
j) “banda 2600 MHz”: la banda di frequenze assegnabile con le procedure di cui al presente provvedimento, contenuta nella banda a 2600 MHz nominale che va da 2500 MHz a 2690 MHz; secondo quanto stabilito dal PNRF la medesima è divisa in 12 lotti di frequenze FDD, ciascuno da 2x5 MHz, nominati da 3 a 14, la cui porzione complessiva uplink va nominalmente da 2510 a 2570 MHz e la cui porzione complessiva downlink va da 2630 a 2690 MHz, ed in 6 blocchi di frequenze TDD, ciascuno da 5 MHz, che vanno complessivamente da 2570 a 2600 MHz, da organizzare in 2 lotti di frequenze TDD, ciascuno da 15 MHz, nominati lotto B TDD e lotto C TDD, che vanno nominalmente rispettivamente da 2570 a 2585 MHz e da 2585 a 2600 MHz; le frequenze nei lotti TDD possono essere utilizzate, soggette ad autorizzazione e nel rispetto delle norme di compatibilità, con tecnologie di tipo FDD downlink external;
k) “banda 900 MHz”: la banda di frequenze a 880-915/925-960 MHz; assegnata ai gestori radiomobili e soggetta ad un piano di riallocazione di cui alla determina del 11 febbraio 2009 del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni;
l) “banda UMTS a 2100 MHz”: la banda da 1900 a 1980 MHz e da 2110 a 2170 MHz assegnata ai gestori radiomobili con le procedure di cui alle delibere n. 410/99 e n. 541/08/CONS;
m) “lotto specifico”: un lotto di frequenze fra quelli assegnabili con le procedure di cui al presente provvedimento la cui posizione nominale nella gamma di frequenze è specificata al momento dell’avvio delle offerte per l’aggiudicazione del relativo diritto d’uso;
n) “lotto generico”: un lotto di frequenze fra quelli assegnabili con le procedure di cui al presente provvedimento la cui posizione nominale non è specificata nella gamma di frequenze al momento dell’avvio delle offerte per l’aggiudicazione del relativo diritto d’uso e che sarà specificata, per ogni lotto aggiudicato, al termine delle relative procedure;
o) “aggiudicatario”: un soggetto che risulta assegnatario di diritti d’uso di frequenze in seguito alle procedure di gara stabilite dal presente provvedimento;
p) “bando di gara”: l’atto pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico o dal Comitato dei ministri responsabile, con il relativo disciplinare, che specifica, sulla base di quanto stabilito nel presente provvedimento, le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze di cui al presente provvedimento e dà loro avvio;
q) “area di estensione geografica”: l’area geografica di validità dei diritti d’uso delle frequenze oggetto del presente provvedimento; l’area di estensione geografica è nazionale, salvo ove diversamente ed esplicitamente specificato;
r) “gestore radiomobile”: un soggetto che, al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare di diritti d’uso di frequenze terrestri per l’offerta pubblica di servizi di comunicazione mobile in banda 900, 1800 o 2100 MHz; sono equiparati al gestore radiomobile i soggetti che:
a. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto titolare di diritti d’uso di frequenze terrestri per l’offerta pubblica di servizi di comunicazione mobile in banda 900, 1800 o 2100 MHz;
b. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto titolare di diritti d’uso di frequenze terrestri per l’offerta pubblica di servizi di comunicazione mobile in banda 900, 1800 o 2100 MHz;
c. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto titolare di diritti d’uso di frequenze terrestri per l’offerta pubblica di servizi di comunicazione mobile in banda 900, 1800 o 2100 MHz;
s) “operatore opzionante”: il soggetto che, al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, abbia validamente esercitato l’opzione di cui all’art. 10, comma 4, della delibera n. 541/08/CONS; sono equiparati all’operatore opzionante i soggetti che:
a. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un operatore opzionante;
b. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un operatore opzionante;
c. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un operatore opzionante;
t) “nuovo entrante”: un soggetto che, al momento della presentazione della domanda per partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, non:
a. sia un gestore radiomobile;
b. eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un gestore radiomobile;
c. sia sottoposto al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un gestore radiomobile;
d. sia sottoposto al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un gestore radiomobile.
2. Ai fini di quanto definito al comma 1, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05, e dell’influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.
3. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1, comma 1, del Codice.
Art. 2
(Oggetto e campo di applicazione)
1. Il presente provvedimento stabilisce le procedure per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze disponibili nella banda 800 MHz, nella banda 1800 MHz, nella banda 2000 MHz e nella banda 2600 MHz, su base nazionale, per l’utilizzo per l’offerta di servizi pubblici terrestri di comunicazione elettronica a larga banda.
2. I diritti d’uso delle frequenze di cui al presente provvedimento sono rilasciati all’esito di una procedura unitaria da effettuare in contemporanea per tutti i lotti disponibili.
3. I blocchi di frequenza dei diritti d’uso in gara si intendono lordi, cioè comprensivi delle eventuali necessità di protezione per l’utilizzo ordinato dello spettro. La canalizzazione dei detti blocchi è a passi di 5 MHz nominali. L’utilizzo è possibile per tecnologie di norma con canalizzazione da 5 MHz e nel rispetto delle norme tecniche di compatibilità applicabili a ciascuna delle bande. E’ possibile utilizzare portanti più ampie in blocchi contigui nel rispetto delle norme di compatibilità applicabili. Gli aggiudicatari della banda 1800 MHz disponibile possono utilizzare la medesima anche con tecnologie GSM, nel rispetto dell’uso efficiente dello spettro e secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Ministero dello sviluppo economico, ferme le altre disposizioni del presente provvedimento.
4. Il presente provvedimento altresì disciplina le norme volte ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza nelle bande assegnabili di cui al comma 1, nonché prevede le condizioni per l’assegnazione della banda 1800 MHz opzionata, per l’effettuazione del refarming verso tecnologie a larga banda nella banda 1800 MHz assegnata, per la proroga, ai fini di un complessivo allineamento delle scadenze dei diritti d’uso delle frequenze per servizi radiomobili, delle durate dei diritti d’uso nella banda 900 MHz, nella banda a 1800 soggetta al refarming, e nella banda UMTS a 2100 MHz.
Art. 3
(Riserve, limitazioni, durata)
1. Ciascun partecipante alle procedure di cui al presente provvedimento può aggiudicarsi diritti d’uso con le seguenti limitazioni:
a. per i lotti in banda 800 MHz, con un limite di 2x25 MHz in totale (5 lotti); per un gestore radiomobile il detto limite viene valutato comprendendo le frequenze già assegnate in banda 900 MHz, al termine del piano di riallocazione di cui alla determina del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni dell’11 febbraio 2009;
b. per i lotti in banda 1800 MHz disponibile, con un limite di 2x25 MHz valutato comprendendo per ciascun aggiudicatario tutti i diritti d’uso nella stessa banda inclusa la banda opzionata;
c. per i lotti in banda 2600 MHz, con un limite di 55 MHz in totale, includendo sia i lotti FDD che i lotti TDD.
2. Il limite di cui all’art. 3, comma 1, della delibera n. 541/08/CONS è modificato in maniera da consentire ai gestori radiomobili di acquisire fino a un massimo di 2x10 MHz in banda 900 MHz e fino a un massimo di 2x25 MHz in banda 1800 MHz, su base nazionale. Tale limitazione si applica anche all’operatore opzionante. E’ fatta salva ogni eventuale deroga, per la banda 900 MHz, necessaria a consentire il completamento del piano di cui al precedente comma 1, lett. a.; in ogni caso tale deroga cessa entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
3. In base alle frequenze disponibili, sono assegnabili fino a 6 lotti FDD in banda 800 MHz, fino a 3 lotti in banda 1800 MHz disponibile, 1 lotto TDD in banda 2000 MHz, fino a 12 lotti FDD e fino a 2 lotti TDD in banda 2600 MHz. Il lotto n. 1 FDD in banda 800 MHz, il lotto A TDD in banda 2000 MHz, il lotto n. 14 FDD in banda 2600 MHz, ed i lotti B e C TDD nella banda 2600 MHz sono oggetto delle procedure di aggiudicazione nella fase dei miglioramenti competitivi come lotti specifici; tutti gli altri lotti come lotti generici.
4. I diritti d’uso delle frequenze rilasciati con le procedure di cui al presente provvedimento scadono il 31 dicembre 2029 e sono rinnovabili secondo le procedure applicabili.
5. Le frequenze i cui diritti d’uso sono rilasciati ai sensi del presente provvedimento sono utilizzabili con la modalità e la tempistica specificata dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
CAPO II
Procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze
Art. 4 (Presentazione della domanda)
1. La presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze di cui al presente provvedimento è aperta a tutti soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nel successivo bando di gara.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1 possono comprendere, tra l’altro, l’idoneità tecnica e commerciale dei soggetti all’utilizzo delle frequenze in oggetto ed alla fornitura dei relativi servizi.
3. Secondo le modalità definite nel bando di gara un partecipante nuovo entrante può indicare la fissazione di una richiesta minima essenziale di aggiudicazione nella forma di un elenco di lotti FDD per ciascuna banda di interesse. Tale concorrente non potrà essere aggiudicatario di un numero di lotti FDD per banda inferiore alla richiesta
minima essenziale indicata. Inoltre in ogni fase della gara deve presentare offerte valide mai al di sotto della sua richiesta minima.
4. Tutti i soggetti che intendono acquisire lotti in banda a 1800 MHz disponibile all’atto della presentazione della domanda, ed a pena di esclusione, accettano esplicitamente le regole di assegnazione dei lotti fissata all’art. 5, comma 3, lett. c).
5. La partecipazione di società consortili di cui all’art. 2602 del codice civile è ammessa, a condizione che queste assumano, anche successivamente all’aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d’uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall’art. 2615 ter del codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:
a. l’atto costitutivo deve prevedere l’obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
b. per tutta la durata dei diritti d’uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;
c. la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d’uso;
d. l’oggetto sociale prevede il complesso delle attività connesse all’utilizzo dei diritti d’uso;
e. le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.
6. Non possono partecipare alla procedura di assegnazione prevista dal presente provvedimento soggetti che siano partecipanti singoli e contemporaneamente membri, anche in posizione non di controllo, di consorzi partecipanti, ovvero membri, anche in posizione non di controllo, di più di un consorzio partecipante.
7. La partecipazione è garantita da un apposito deposito cauzionale fissato nel bando di gara. Il deposito cauzionale può essere adeguato all’andamento della fase dei miglioramenti competitivi, secondo quanto previsto dal bando di gara.
8. Nella domanda di cui al comma 1 i gestori radiomobili si impegnano a fornire, su richiesta e secondo quanto disciplinato col presente provvedimento, il roaming nazionale e la condivisione dei siti ai nuovi entranti, sulle proprie reti mobili.
Art. 5
(Procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze)
1. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d’uso delle frequenze sono individuati, per ciascun diritto d’uso, sulla base di graduatorie distinte per ciascun lotto, basate sull’importo offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito per ciascun lotto in gara ed indicato nello stesso bando di gara, tenendo conto delle limitazioni di cui all’art. 3 e della possibilità di richiesta minima essenziale di cui all’art. 4, comma 3.
2. Le graduatorie aggiudicatarie di cui al comma 1 sono rese pubbliche.
3. Al termine delle procedure di cui al comma 1, l’Amministrazione procedente può assegnare i lotti specifici agli aventi titolo. L’Amministrazione invita gli aventi titolo all’assegnazione dei lotti generici, entro un tempo fissato nel bando di gara, a presentare una proposta di allocazione dei lotti generici, nel rispetto del principio di contiguità dei blocchi assegnati allo stesso aggiudicatario. Qualora al termine del detto periodo gli aggiudicatari dei lotti generici non pervengano ad un accordo, allora l’Amministrazione provvede ad assegnare i lotti generici secondo la seguente procedura, ove applicabile:
a. assegna all’aggiudicatario del lotto specifico a 800 MHz gli eventuali altri blocchi generici aggiudicati in maniera contigua procedendo verso la parte alta della gamma; individua mediante ordine basato sull’entità dell’offerta aggiudicataria complessiva in banda 800 MHz, i successivi aggiudicatari cui vanno assegnati, nell’ordine, i lotti generici aggiudicati in maniera contigua procedendo nell’ordine verso la parte alta della gamma;
b. assegna all’aggiudicatario del lotto specifico FDD a 2600 MHz gli eventuali altri blocchi generici aggiudicati in maniera contigua procedendo verso la parte bassa della gamma; individua mediante ordine basato sull’entità dell’offerta aggiudicataria complessiva in banda 2600 MHz FDD, i successivi aggiudicatari cui vanno assegnati, nell’ordine, i lotti generici aggiudicati in maniera contigua procedendo nell’ordine verso la parte bassa della gamma;
c. assegna all’operatore opzionante gli eventuali altri lotti aggiudicati in banda 1800 MHz disponibile procedendo, a partire dai blocchi opzionati, ove assegnati, verso la parte alta della gamma; individua mediante ordine basato sull’entità dell’offerta aggiudicataria complessiva in banda 1800 MHz, tra gli eventuali nuovi entranti i successivi aggiudicatari cui vanno assegnati i lotti aggiudicati in maniera contigua procedendo nell’ordine verso la parte alta della gamma; assegna gli altri lotti aggiudicati e impone un piano di
assegnazione agli altri gestori radiomobili che minimizza l’onere collettivo dell’assegnazione a tutti gli operatori aggiudicatari, inclusi i nuovi entranti, di blocchi contigui, anche con riferimento alla banda 1800 MHz assegnata;
x. xxxxx pubbliche le assegnazioni risultanti.
4. I costi relativi alla procedura di cui al comma 3 sono a carico dei gestori radiomobili e degli aggiudicatari.
Art. 6
(Procedura in caso di frequenze non assegnate)
1. All’esito delle procedure di cui all’art. 5, qualora fossero rimasti diritti d’uso non assegnati in alcune delle bande, ad eccezione di quelli per i lotti B e C TDD in banda 2600 MHz, questi sono posti a gara tra gli ammessi alla presentazione delle offerte che ne abbiano manifestato l’interesse. Per tali ulteriori diritti d’uso non si applicano le limitazioni di cui all’art. 3 e la possibilità di definire una richiesta minima essenziale.
2. Ad uno stesso soggetto, oltre i diritti d’uso eventualmente già aggiudicati, può essere assegnato un solo diritto d’uso aggiuntivo per ciascuna banda di cui al comma 1.
3. Gli aggiudicatari dei diritti d’uso aggiuntivi sono individuati sulla base di graduatorie distinte per ciascun diritto basate sull’importo offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire dal valore minimo delle offerte aggiudicatarie dei blocchi nella stessa banda nella procedura principale di cui all’art. 5, comma 1, o del valore minimo in caso di assenza di lotti aggiudicati.
4. Qualora tra i lotti non assegnati di cui al comma 1 vi fossero i lotti B e/o C TDD in banda 2600 MHz, allora essi sono offerti in prelazione agli aggiudicatari dei diritti d’uso previsti nelle procedure di cui alla delibera n. 209/07/CONS, secondo la procedura di cui all’art. 7.
Art. 7
(Procedura di assegnazione in prelazione dei lotti TDD in banda 2600 MHz)
1. Gli aggiudicatari dei diritti d’uso delle frequenze di cui alla delibera n. 209/07/CONS, che abbiano raggiunto i relativi obiettivi dei propri piani di copertura minima obbligatoria, possono chiedere, secondo quanto previsto dal bando di gara, l’assegnazione in prelazione dei lotti B e C TDD in banda 2600 MHz eventualmente non assegnati all’esito delle procedure di cui all’art. 5.
2. I lotti B e C TDD eventualmente disponibili sono assegnati su un’area di estensione geografica pari alle macroregioni stabilite per i lotti A e B nelle procedure di cui alla delibera n. 209/07/CONS.
3. Alle assegnazioni di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all’art. 3. Ciascun avente titolo può ottenere tutti i diritti d’uso in gara.
4. Gli aggiudicatari dei diritti d’uso dei lotti di cui al comma 1 sono individuati sulla base di graduatorie distinte per ciascun diritto e ciascuna area di estensione geografica, basate sull’importo offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire dallo stesso importo minimo di cui all’art. 5, comma 1, rapportato all’area di estensione geografica del diritto sulla base della popolazione residente.
5. L’importo di rilancio offerto di cui al comma 4 va presentato obbligatoriamente, anche se di valore nullo, in busta chiusa e sigillata, singolarmente per ciascun diritto d’uso di interesse ed area di estensione geografica, e costituisce un rilancio rispetto al valore minimo stabilito per ciascuna area di estensione geografica e ciascun diritto d’uso, secondo le modalità fissate nello stesso bando di gara. Tale procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutti i diritti e tutte le aree di estensione geografica interessate. La mancata presentazione dell’offerta implica il ritiro del partecipante dal seguito della procedura.
6. Per ciascuna area di estensione geografica e ciascun diritto d’uso, il rilascio dei diritti d’uso di cui al comma 1 avviene secondo l’ordine della rispettiva graduatoria, che viene resa pubblica, formata sulla base dell’entità dell’offerta economica di rilancio per il diritto richiesto ai sensi del comma 5. In caso di eventuali parità l’ordine viene definito attraverso un sorteggio. L’assegnazione dei diritti d’uso avviene al valore minimo maggiorato dell’eventuale rilancio.
7. Gli aggiudicatari dei diritti d’uso ai sensi del presente articolo sono tenuti pro quota al rispetto degli obblighi fissati per i lotti TDD in banda 2600 MHz su base nazionale.
CAPO III
Norme per il riassetto delle bande radiomobili ai fini dello sviluppo e della concorrenza
Art. 8
(Condizioni per l’effettuazione del refarming in banda 1800 MHz assegnata e proroga dei diritti d’uso esistenti)
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 3, al termine delle procedure di cui al presente provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, può autorizzare, su domanda dei gestori interessati, il cambio di tecnologia per l’uso della banda 1800 MHz assegnata per l’uso GSM, con tecnologie di tipo a larga banda, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica applicabile. L’autorizzazione tiene conto del piano di cui all’art. 5, comma 3.
2. Il refarming di cui al comma 1 è attuato a carico dei gestori interessati. Non è prevista alcuna forma di ristoro da parte dell’Amministrazione.
3. Al momento in cui una banda minima da 5 MHz accoppiati viene autorizzata all’uso con tecnologie permesse a larga banda, la durata dei diritti d’uso può essere prorogata, su domanda da presentare al momento della richiesta di cambio tecnologia, alla stessa data di scadenza dei diritti d’uso delle frequenze assegnate ai sensi dell’art. 5. I gestori radiomobili GSM autorizzati al refarming sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze GSM, ivi inclusi gli obblighi specifici di copertura, potendo utilizzare tutte le tecnologie autorizzate nella banda. Il Ministero definisce, nell’ambito del processo di autorizzazione al refarming, la transizione e l’integrazione degli obblighi delle licenze GSM nei nuovi diritti d’uso.
4. L’operatore autorizzato al refarming di cui al presente articolo è soggetto alla corresponsione dei contributi secondo la misura prevista all’art. 17 per la banda oggetto di refarming. L’autorizzazione al refarming indica il momento da cui decorrono i nuovi contributi. .
5. Ai fini dell’utilizzo ordinato dello spettro nell’effettuazione del refarming, i titolari dei diritti d’uso delle frequenze in banda 1800 MHz, ivi inclusi gli aggiudicatari dei diritti d’uso ai sensi del presente provvedimento e gli assegnatari della banda 1800 MHz opzionata, sono tenuti ad adottare le norme di compatibilità fissate nella normativa rilevante di cui alla decisione della Commissione n. 2009/766/EC ed ogni sua eventuale successiva modifica e in via secondaria di quella applicabile della CEPT citata in premessa, nonché ad adottare le best practices suggerite dagli standard e dalle altre raccomandazioni internazionali. I titolari dei diritti d’uso devono negoziare in buona fede il coordinamento ai fini della coesistenza di tecnologie diverse, privilegiando il coordinamento interno. Ove necessario l’onere del coordinamento deve essere ripartito in maniera in media equivalente sul territorio tra gli operatori interessati, se del caso mediando la necessità per l’operatore GSM di sottoutilizzare un canale di confine GSM e quella dell’operatore a larga banda di adoperare filtraggi selettivi o altre tecniche di mitigazione.
6. I gestori radiomobili GSM, nel presentare la domanda di cui al comma 1, dimostrano che con la banda GSM residua sono in grado di fornire il servizio GSM ai propri clienti con terminale solo GSM senza degrado di qualità, almeno fino al termine della rispettiva licenza GSM. L’autorizzazione all’uso a larga banda dell’ultimo blocco di frequenze con la conseguente cessazione del servizio GSM, prima della scadenza della propria licenza GSM è in ogni caso soggetta ad apposita istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con l’Autorità, al fine di introdurre eventuali specifiche condizioni a tutela dell’utenza.
Art. 9
(Allineamento della scadenza dei diritti d’uso delle altre frequenze radiomobili a 900 e 2100 MHz)
1. I gestori radiomobili titolari dei diritti d’uso GSM in banda 900 MHz, contestualmente alla domanda di refarming per blocchi di 5 MHz ai sensi di quanto previsto all’art. 6, della delibera n. 541/08/CONS, o successivamente, possono chiedere, ai sensi dell’art. 1-bis della legge 2 aprile 2007 n. 40, l’ulteriore proroga degli stessi diritti. E’ facoltà anche dei gestori radiomobili titolari dei diritti d’uso in banda UMTS a 2100 MHz, che non abbiano già effettuato tale richiesta per gli stessi diritti, di richiedere la proroga per i predetti diritti d’uso.
2. La proroga può essere concessa secondo le modalità e alle condizioni previste nello stesso articolo della legge 2 aprile 2007 n. 40. Il Ministero, secondo le modalità previste alla stessa legge dispone la proroga. L’Autorità, nell’ambito delle proprie competenze, valuta la congruità del piano e, ove sussistano i prerequisiti, nel fornire l’intesa di cui alla detta legge, dispone per durate della proroga di norma non oltre la durata dei diritti d’uso delle frequenze di cui all’art. 5 del presente provvedimento.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla delibera n. 541/08/CONS, la proroga di cui al comma 1 comporta la corresponsione dei contributi per i diritti d’uso di tutte le frequenze utilizzate in banda 900 MHz e UMTS a 2100 MHz soggetti a proroga fino alla scadenza prevista.
4. Il Ministero dello sviluppo economico può pubblicare, anche eventualmente contestualmente al bando di gara relativo alle procedure di cui al presente provvedimento, un apposito avviso per disciplinare la presentazione delle domande di cui al presente articolo e all’art. 8.
CAPO IV
Obblighi associati ai diritti d’uso
Art. 10 (Obblighi di copertura)
1. Gli aggiudicatari di lotti in banda 2600 MHz ai sensi delle procedure di cui al presente provvedimento, devono realizzare la copertura del 20% della popolazione nazionale entro 24 mesi dall’assegnazione dei diritti d’uso o dalla disponibilità delle frequenze ove posteriore, e del 40% della popolazione nazionale entro 48 mesi, purché tale popolazione sia distribuita a regime in tutte le regioni, con la copertura minima di almeno il 5% della relativa popolazione. Nel caso di aggiudicatario con banda complessiva a 2600 MHz minore o uguale a 15 MHz i predetti obblighi sono ridotti del 30%, fermi i tempi. Entro 24 mesi gli aggiudicatari devono avviare il servizio commerciale mediante l’uso di tutte le bande aggiudicate a 1800, 2000, 2600 MHz. Un nuovo entrante ha 12 mesi in più per raggiungere gli stessi obiettivi indicati.
2. La copertura di cui al comma precedente si intende realizzata in una area geografica da parte un singolo aggiudicatario se lo stesso è in grado di offrire il servizio radio a larga banda alla popolazione residente, in maniera tale da rendere disponibile il segnale radioelettrico minimo, relativo allo standard tecnologico adoperato, mediante la banda di frequenze a 2600 MHz in uso da parte del medesimo aggiudicatario, con fornitura di un servizio dati in download di almeno 2 Mb/s nominali per utente.
3. Gli aggiudicatari presentano entro 60 giorni dal rilascio dei diritti d’uso il proprio piano di copertura corredato da ogni elemento utile a dettagliare le modalità per raggiungere gli obiettivi indicati al comma 1. I piani di copertura approvati entrano a far parte degli obblighi dell’aggiudicatario e formano parte integrante del diritto d’uso, e vengono altresì pubblicati in sintesi dal Ministero dello sviluppo economico. Il piano può essere modificato nel corso del tempo, nel rispetto degli obiettivi fissati, previo assenso del Ministero dello sviluppo economico. La mancata presentazione del piano nel termine fissato comporta la sospensione dei diritti d’uso ed è trattata come una violazione degli obblighi.
4. All’atto della pubblicazione del bando di gara, l’Amministrazione procedente pubblica cinque liste di comuni, divisi per regione, da associare ciascuna ad uno dei lotti in gara in banda 800 MHz, rispettivamente dal secondo al sesto. Le liste sono formate ordinando tutti i comuni nazionali con meno di 3000 abitanti, suddivisi per regione, per numero di abitanti e prendendo per la lista i, con i che va da 1 a 5, i comuni che si trovano al posto i+5n nell’ordine complessivo, per ogni regione, con n che va da 0 fino al valore necessario ad esaurire le liste.
5. Prima di procedere alla formazione delle liste di cui al comma 4 l’Amministrazione può escludere quei comuni che fanno parte di bandi di gara già aggiudicati pubblicati da istituzioni nazionali o locali pubbliche, finalizzati alla
copertura del digital divide, valutata la congruità dei piani di copertura previsti con i principi di cui al presente provvedimento e gli obiettivi di sviluppo derivanti dall’Agenda Digitale Europea. L’associazione delle liste ai lotti in banda a 800 MHz avviene al termine della procedura di cui all’art. 5, comma 3, lett. a), mediante scelta da parte del singolo assegnatario dei rispettivi lotti, sulla base dell’entità della singola offerta aggiudicataria.
6. Gli aggiudicatari di lotti in banda 800 MHz debbono raggiungere con frequenze a 800 MHz la copertura di un numero di comuni pari al 30% dei comuni presenti nelle liste associate a tutti i lotti aggiudicati, entro 36 mesi dalla disponibilità delle frequenze, e del 75% dei comuni entro 60 mesi. Le dette percentuali valgono per i comuni di ciascuna regione in cui sono divise le liste. Gli aggiudicatari di lotti nella banda a 800 MHz devono avviare il servizio commerciale entro 36 mesi dalla disponibilità delle frequenze mediante l’uso della banda aggiudicata. Un nuovo entrante ha 24 mesi in più per raggiungere gli stessi obiettivi di copertura ed avvio del servizio.
7. Un comune si intende coperto con la banda 800 MHz se viene fornita ad almeno il 90% della popolazione residente la copertura radioelettrica minima secondo lo standard tecnologico adoperato in quella banda, con la fornitura di un servizio dati per utente di almeno 2 Mb/s nominali in download.
8. Ciascun partecipante alle procedure di cui al presente provvedimento, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, presenta, a pena di revoca, il proprio piano di copertura minimo obbligatorio relativo ai lotti assegnati con l’indicazione delle modalità per raggiungere gli obiettivi previsti nei tempi fissati al presente articolo.
9. Gli aggiudicatari possono scambiare tra loro volontariamente i comuni nelle liste associate ai propri lotti aggiudicati, fermi i numeri complessivi, prima della presentazione dei piani. I piani di copertura minima obbligatoria sono approvati dall’Amministrazione ed entrano a far parte integrante degli obblighi connessi ai diritti d’uso. La mancata presentazione del piano nel termine fissato comporta la sospensione dei diritti d’uso ed è trattata come una violazione degli obblighi.
10. I piani di copertura in banda 800 MHz vengono resi pubblici in sintesi dal Ministero dello sviluppo economico e possono essere modificati nel tempo, nel rispetto dei vincoli fissati, previo assenso dello stesso Ministero, che tiene conto delle esigenze di promozione dello sviluppo del mercato. Dal momento dell’approvazione dei piani minimi di copertura e fino a non oltre un anno dalla disponibilità delle frequenze, è facoltà degli aggiudicatari procedere temporaneamente alla copertura dei comuni inclusi nei propri piani minimi anche con frequenze assegnate diverse da quelle a 800 MHz pur di rispettare gli stessi obiettivi di copertura fissati. Ove al termine del periodo massimo sopra indicato in un comune l’obiettivo di copertura con frequenze diverse da quelle a 800 MHz è stato già raggiunto per più del 75%, il Ministero può autorizzare il
completamento della copertura con la stessa tecnologia, nel rispetto dell’obiettivo di copertura. In ogni caso entro 24 mesi dal termine finale del periodo fissato per la copertura obbligatoria di cui al comma 6, tutti i comuni inclusi nei piani di copertura obbligatoria devono essere coperti con le frequenze a 800 MHz.
11. Il modello di copertura, capacità di rete end-to-end e qualità del servizio, per le bande a 800 e 2600 MHz previste, tecnologie e modi duplex, è pubblicato nel bando di gara, tenendo conto dei requisiti indicati nel presente articolo e degli obiettivi di sviluppo dell’Agenda Digitale Europea.
12. Ai fini di verifica, gli aggiudicatari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, con cadenza annuale, lo stato di avanzamento dei propri piani di copertura, sia relativamente alle aree di copertura obbligatoria che sul resto del territorio, documentando la rispondenza al modello di cui al comma 11, fino all’assolvimento degli obblighi.
13. Il servizio commerciale di cui ai commi 1 e 6 è inteso nella forma di offerta direttamente al pubblico ovvero mediante offerta di accesso wholesale, purché questa consenta, nelle aree in cui esista un obbligo di copertura e offerta, all’operatore che acquista il servizio wholesale di offrire con la stessa tempistica e le stesse modalità il servizio al pubblico.
14. Ferma restando la responsabilità principale dell’aggiudicatario in ordine al rispetto degli obblighi di copertura ed avvio del servizio, come pure degli altri obblighi connessi alla titolarità del diritto d’uso, gli aggiudicatari dei lotti nelle bande di cui al presente provvedimento possono assolvere gli obblighi di cui al presente articolo direttamente ovvero mediante soggetti terzi in possesso delle idonee autorizzazioni per l’offerta di reti e servizi di comunicazione elettronica sulla base di accordi commerciali di utilizzo dei diritti d’uso delle frequenze, su base provinciale o pluriprovinciale. Tali accordi, realizzati sulla base di criteri di equità e non discriminazione, sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità. I detti accordi possono essere realizzati anche al di fuori delle aree dei propri piani obbligatori di copertura con le stesse modalità. Nell’autorizzare tali accordi, in maniera proporzionata e giustificata, il Ministero può prevedere specifici obblighi o impegni da parte del cessionario o del cedente.
15. Il livello di copertura di cui al presente articolo deve essere mantenuto per tutta la durata del rispettivo diritto d’uso, anche con riguardo a possibili modifiche delle aree dei comuni. Tale obbligo è trasmesso a qualunque soggetto con cui sono realizzati accordi per l’uso delle frequenze.
Art. 11
(Altri obblighi degli aggiudicatari)
1. In relazione alla banda 800 MHz, gli aggiudicatari che, dopo il termine di 60 mesi dal rilascio del diritto d’uso ovvero dall’effettiva disponibilità delle frequenze, non utilizzano direttamente o indirettamente, salvo impedimenti non derivanti dagli aggiudicatari stessi, le frequenze assegnate per l’offerta al pubblico dei servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nei territori diversi da quelli individuati nel piano obbligatorio di copertura, sono tenuti a soddisfare, sulla base di negoziazione commerciale ed a condizioni eque e non discriminatorie, ogni ragionevole richiesta di accesso alle frequenze stesse, su base provinciale o pluriprovinciale. Lo stesso si applica per le altre bande oggetto del presente provvedimento, dopo il termine di 48 mesi.
2. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d’uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di copertura di cui all’art. 10, incluso quello di avvio commerciale del servizio, può essere disposta la sospensione del diritto d’uso nelle aree di estensione geografica interessate. Nel caso gli obblighi non vengano rispettati per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca del diritto d’uso. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.
3. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di offerta di servizi di comunicazione elettronica, ed a rispettarne i relativi obblighi. In particolare per l’utilizzo delle frequenze sono tenuti al rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Codice e dalle altre leggi in materia.
4. Fatta salva ogni eventuale disposizione in materia di traffic management, net neutrality o net freedom, gli operatori aggiudicatari di diritti d’uso di frequenze nelle bande a 800 MHz o 2600 MHz oggetto del presente provvedimento, o gli operatori cui essi offrono servizi di accesso o di utilizzo delle frequenze, mantengono per un periodo di 5 anni dall’avvio del servizio commerciale almeno una offerta al pubblico in cui non vi sia alcun blocco alla tipologia dei servizi dati usufruibili dagli utenti finali o dei contenuti accessibili o veicolabili, ovvero limitazioni selettive tali da degradare la qualità dell’accesso al di sotto di un livello minimo di fruibilità del servizio, salve disposizioni derivanti da obblighi o prescrizioni di legge, e garantiscono la trasparenza all’utenza delle relative condizioni.
5. Gli aggiudicatari debbono conservare in un apposito registro i dati relativi all’ubicazione delle installazioni di apparati utente attivi in postazione fissa, ove non di libero uso.
6. Ai fini dell’installazione o dell’esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l’aggiudicatario è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.
Art. 12 (Roaming)
1. I gestori radiomobili che acquisiscono diritti d’uso in banda 800 MHz, secondo quanto previsto dal presente provvedimento, concedono al nuovo entrante che abbia acquisito lotti in banda 800 MHz il roaming nazionale sulle proprie reti del servizio radiomobile pubblico in banda 800 e 900 MHz, a condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e, salvo diverso accordo fra le parti:
a. per una durata di 30 mesi, su tutto il territorio nazionale;
b. fino a 60 mesi, limitatamente alle aree non coperte dal nuovo operatore;
2. I gestori radiomobili che acquisiscono in gara nuovi diritti d’uso in banda 1800 MHz disponibile o 2600 MHz, esclusi gli aggiudicatari di soli lotti TDD, secondo quanto previsto dal presente provvedimento, concedono al nuovo entrante che abbia acquisito lotti in banda 1800 MHz disponibile o 2000 MHz o 2600 MHz il roaming nazionale sulle proprie reti del servizio radiomobile pubblico in banda 1800 e 2100 MHz, a condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e, salvo diverso accordo fra le parti:
a. per una durata di 30 mesi, su tutto il territorio nazionale;
b. fino a 60 mesi, limitatamente alle aree non coperte dal nuovo operatore;
3. Gli accordi di roaming di cui ai commi 1 e 2 riguardano tutti i servizi offerti commercialmente dal gestore concedente il roaming, ivi compresi quelli relativi a modalità di pagamento, i servizi a valore aggiunto, ed i servizi dati, ivi inclusi quelli con tecnologie GPRS, HSPA ed assimilate.
4. Il nuovo entrante aggiudicatario ha diritto al roaming secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 a condizione che abbia avviato il servizio commerciale e completato la copertura, con frequenze proprie, di aree territoriali tale da assicurare la copertura di almeno il 10% della popolazione nazionale. Il diritto al roaming da parte del nuovo entrante, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, non è esercitabile oltre 30 mesi dal rilascio dei diritti d’uso iniziali, per ciascuna banda.
5. I gestori soggetti all’obbligo di cui ai commi 1 e 2, entro 30 giorni dalla richiesta del nuovo entrante aggiudicatario, presentano all'Autorità una bozza di contratto tipo di roaming contenente tutte le condizioni tecnico-economiche nonché le modalità e il calendario per la sperimentazione ed attivazione del servizio, allegando al contratto tipo la documentazione ed i dati necessari alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
6. Se il nuovo entrante aggiudicatario ritiene che le condizioni offertegli siano difformi da quanto previsto dal presente articolo, il roaming è comunque fornito alle condizioni stabilite dal gestore radiomobile obbligato, salva la facoltà per il beneficiario di adire l’Autorità, che interviene secondo le disposizioni del Codice.
7. In caso di contestazione da parte del nuovo entrante aggiudicatario delle condizioni economiche e tecniche praticate per il roaming nazionale da un gestore radiomobile obbligato, quest’ultimo ha l’onere di provare all’Autorità che i prezzi richiesti sono orientati ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione e che le condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive, nonché di fornire all’Autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Nell’effettuare le proprie verifiche l’Autorità può utilizzare il confronto con le migliori tariffe retail per i servizi on-net.
Art. 13 (Condivisione dei siti)
1. Gli aggiudicatari, con esclusione degli aggiudicatari di soli lotti TDD, concedono al nuovo entrante aggiudicatario, su richiesta di quest’ultimo, a condizioni di reciprocità, la condivisione su tutto il territorio nazionale dei propri siti utilizzati per la posa di stazioni radio e degli altri impianti ed apparati accessori al funzionamento delle stazioni radio, con esclusione, salvo diverso accordo fra le parti, dei collegamenti di backhauling.
2. La condivisione di cui al comma precedente è offerta a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Le richieste di condivisione devono essere presentate entro 36 mesi dal rilascio dei diritti d’uso di cui al presente provvedimento e, salvo diverso accordo tra le parti, avere una durata non inferiore a 60 mesi. Gli operatori obbligati forniscono su richiesta le informazioni sulla dislocazione dei siti necessarie per formulare le richieste di condivisione.
3. La condivisione di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle norme circa i tetti massimi di emissione elettromagnetica e nel rispetto dei vincoli di impatto ambientale ed ove tecnicamente fattibile. Ogni diniego deve essere motivato e le eventuali cause riassentite entro 12 mesi. Il rifiuto immotivato o l’intento dilatorio possono essere sanzionabili ai sensi delle norme vigenti.
4. I gestori radiomobili soggetti all’obbligo di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla richiesta del nuovo entrante aggiudicatario, presentano all'Autorità una bozza di contratto tipo di condivisione contenente tutte le condizioni tecnico-economiche nonché le modalità per l’attivazione del servizio, allegando al contratto tipo la documentazione ed i dati necessari alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
5. Se il nuovo entrante aggiudicatario ritiene che le condizioni offertegli siano difformi da quanto previsto dal presente articolo, la condivisione è comunque fornita alle condizioni stabilite dal gestore radiomobile obbligato, salva la facoltà per il beneficiario di adire l’Autorità, che interviene secondo le disposizioni del Codice.
6. In caso di contestazione da parte del nuovo entrante aggiudicatario delle condizioni economiche e tecniche praticate per la condivisione da un gestore radiomobile obbligato, quest’ultimo ha l’onere di provare all’Autorità che i prezzi richiesti sono orientati ai principi di equità, trasparenza, non discriminazione e che le condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive, nonché di fornire all’Autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, ivi incluso i dati relativi alla collocazione geografica, caratteristiche degli impianti e contratti di locazione.
7. Il mancato raggiungimento di accordi di condivisione ai sensi del presente articolo non esenta il nuovo entrante aggiudicatario dall’assolvere comunque l’obbligo di copertura ed avvio del servizio secondo quanto previsto all’art. 10.
Art. 14
(Condizioni per l’utilizzo ordinato ed efficiente delle frequenze)
1. I lotti in spettro accoppiato in banda 800 MHz sono adoperati nel rispetto della normativa tecnica allo stato applicabile di cui alla decisione della Commissione n. 2010/267/EC ed ogni sua eventuale successiva modifica. Gli aggiudicatari sono tenuti a rispettare le norme tecniche che potranno essere adottate dall’Amministrazione al fine del coordinamento internazionale delle frequenze. Gli aggiudicatari dei lotti in banda 800 MHz individuano le opportune tecniche di mitigazione e coordinamento per evitare eventuali residui problemi di interferenze in banda adiacente nei riguardi di impianti già esistenti che abbiano diritto a protezione secondo quanto previsto dagli standard internazionali, e le adottano in maniera proporzionata e giustificata, tenendo conto dei rilevanti standard, metodologie e best practices anche internazionali.
2. I lotti in spettro accoppiato in banda 1800 MHz sono adoperati nel rispetto della normativa tecnica allo stato applicabile di cui alla decisione della Commissione n. 2009/766/EC ed ogni sua successiva modifica.
3. I lotti in spettro non accoppiato in banda 2000 MHz sono adoperati nel rispetto della normativa tecnica applicabile, di cui alla decisione n. ECC/DEC/(06)01, e sue successive evoluzioni. Le condizioni di utilizzo potranno essere modificate in direzione della neutralità tecnologica in linea con lo sviluppo della normativa tecnica comunitaria e nazionale, previa autorizzazione da parte del Ministero. E’ consentito l’utilizzo della banda in modalità FDD uplink, previa autorizzazione, purché l’utilizzatore garantisca la compatibilità delle relative tecnologie e ne assuma l’onere.
4. I lotti in spettro accoppiato in banda 2600 MHz sono adoperati nel rispetto della normativa tecnica applicabile di cui alla decisione della Commissione n. 2008/477/EC e in via subordinata al Report CEPT n. 19. L’aggiudicatario di tali blocchi, soggetto ad autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, può utilizzarli anche con tecnologie di tipo TDD, nel rispetto di quanto disposto nella stessa normativa per quanto riguarda la protezione dalle interferenze, ed assicurando le altre eventuali misure di mitigazione e/o di coordinamento che dovessero rendersi necessarie, sia nella stessa area geografica nei confronti degli aggiudicatari di blocchi adiacenti, sia TDD che FDD, sia ai confini delle aree di estensione geografica, inclusi i confini internazionali.
5. I blocchi in spettro non accoppiato in banda 2600 MHz sono adoperati nel rispetto della normativa tecnica applicabile di cui alla decisione della Commissione n. 2008/477/EC e in via subordinata al Report CEPT n. 19. L’aggiudicatario di tali blocchi, soggetto ad autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, può utilizzarli anche con tecnologie di tipo FDD con accoppiamento downlink esterno, secondo quanto previsto dalla normativa e dagli standard internazionali applicabili per quanto riguarda la protezione dalle interferenze, ed assicurando le altre eventuali misure di mitigazione e/o di coordinamento che dovessero essere necessarie, sia nella stessa area geografica nei confronti degli aggiudicatari di blocchi adiacenti, sia TDD che FDD, sia ai confini delle aree di estensione geografica, inclusi i confini internazionali.
6. L’aggiudicatario dei lotti TDD in banda 2600 MHz, ovvero di quelli FDD utilizzati con tecnologie TDD, ha l’onere di rendere disponibile la banda di guardia o le condizioni necessarie ad evitare interferenze nocive con gli utilizzatori delle bande adiacenti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica richiamata, nell’ambito delle proprie frequenze assegnate in uso. Ulteriori mitigazioni o la necessità di coordinamento devono essere adottate a carico dell’aggiudicatario di blocchi TDD ovvero di quelli FDD utilizzati con tecnologie TDD, nel caso in cui il primo blocco TDD dei propri lotti sia adiacente ad un blocco FDD downlink di un altro aggiudicatario. In caso di persistenza di interferenze nocive può essere imposta eventualmente, tra l’altro, dal Ministero dello sviluppo economico, la sincronizzazione delle reti che operano in blocchi adiacenti.
7. Nella banda a 2600 MHz non sono previsti canali di guardia esterni tra i blocchi di frequenze dei diritti d’uso assegnati e pertanto l’aggiudicatario deve assicurare
innanzitutto il rispetto delle norme tecniche più restrittive riguardanti le emissioni (Maximum EIRP e Block Edge Mask) previste allo stato dalla decisione della Commissione n. 2008/477/EC e in via subordinata dal Report CEPT n. 19. Gli operatori che utilizzano blocchi adiacenti possono, in fase successiva all’aggiudicazione, indipendentemente dalle modalità d’uso, concordare differenti parametri di utilizzo secondo quanto permesso dalla richiamata normativa e/o specifiche modalità di coordinamento, pur di non causare interferenze ad altri utilizzatori dello spettro, nel rispetto delle norme vigenti in tema di emissioni elettromagnetiche, al fine di utilizzare lo spettro in maniera più efficiente. Il Ministero dello sviluppo economico viene notificato del raggiungimento di tali accordi. L’utilizzo di un blocco in modalità ristretta può avvenire anche utilizzando i parametri alternativi previsti dalla richiamata decisione della Commissione quando l’antenna è posta indoor o al di sotto di una determinata altezza, pur di non causare interferenze nocive agli altri utilizzatori e nel rispetto di quanto previsto dalla decisione stessa.
8. Fatte salve le norme relative al coordinamento internazionale e quanto previsto al comma 1 per l’interferenza in banda adiacente, qualora l’applicazione delle norme tecniche di cui ai commi da 1 a 7 non garantisse la totale assenza di interferenze nocive in tutti i casi possibili di interferenza, sia in banda che fuori banda e solo in banda nel caso della banda 800 MHz di cui al comma 1, gli operatori devono assicurare il coordinamento e/o l’adozione di specifiche ulteriori tecniche di mitigazione con l’operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande in aree geografiche confinanti o bande contigue nelle medesime aree. Nel far ciò gli operatori interessati suddividono ragionevolmente gli oneri nelle aree interessate. L’amministrazione competente può imporre norme tecniche più restrittive, incluse specifiche tecniche di mitigazione o limiti alla potenza spettrale emessa, in maniera giustificata e proporzionale, al fine di risolvere eventuali, residuali, casi di interferenza nociva reciproca ed assicurare l’uso efficiente dello spettro.
9. Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine dello Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri. Fatte salve le norme relative al coordinamento internazionale, in ogni caso gli aggiudicatari che intendono posizionare stazioni base in una fascia inferiore a 7,5 km di distanza dal confine dell’area di estensione geografica, qualora l’applicazione delle norme tecniche di cui ai commi precedenti da 1 a 8 non garantisse la protezione dalle interferenze nocive, devono assicurare l’adozione di specifiche tecniche di mitigazione e/o il coordinamento con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande nelle aree di estensione geografica confinanti. Agli aggiudicatari che operano in prossimità del confine di un area di estensione geografica può essere imposto all’atto del rilascio del diritto d’uso, o successivamente in caso di persistenza di interferenze nocive, l’obbligo che il PFD prodotto sia dai terminali d’utente sia dalle stazioni base della propria infrastruttura non superi livelli prestabiliti al confine.
10. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l’effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
11. Al fine di consentire l’opportuno coordinamento, gli aggiudicatari sono tenuti a rendere disponibili agli altri aggiudicatari, sulla base di una motivata richiesta ed a condizione di reciprocità, le caratteristiche tecniche e la locazione geografica degli impianti installati. In caso di colocazione di impianti gli aggiudicatari sono tenuti ad adottare le best practices di site engineering suggerite dalla letteratura tecnica.
Art. 15 (Condivisione delle frequenze)
1. Il nuovo entrante può stipulare con i gestori radiomobili accordi di roaming con condivisione delle frequenze, anche in presenza di accordi di condivisione di impianti, siti, infrastrutture ed apparati. Le aree che il nuovo entrante copre mediante accordi di roaming con condivisione di frequenze non sono computabili ai fini degli impegni eventualmente assunti in sede di gara e degli obblighi di copertura.
2. Tutti gli accordi di roaming di cui al comma 1 devono essere comunicati all’Autorità entro 30 giorni dalla conclusione degli stessi.
3. Nelle aree oggetto di un piano di copertura obbligatorio da parte degli aggiudicatari non sono consentite forme di condivisione come il roaming con condivisione di frequenze, l’active sharing di frequenze, il frequency pooling e tutte le condivisioni che impediscono il controllo diretto delle frequenze e la raccolta indipendente del traffico da parte degli aggiudicatari. Tali divieti sono trasferiti anche alle eventuali società terze incaricate di operare le frequenze sulla base di accordi commerciali. Nelle medesime aree nell’avviare il servizio commerciale ai sensi dell’art 10, commi 1 e 6, l’aggiudicatario utilizza, nei confronti del pubblico, un idoneo marchio commerciale che lo contraddistingua dagli altri operatori, anche in presenza di accordi di condivisione di siti ed altre infrastrutture.
Art. 16
(Uso degli apparati e approvazione delle interfacce)
1. L’aggiudicatario è tenuto ad utilizzare apparati conformi agli standard ed alle norme tecniche previsti dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, ovvero ad essi equivalenti e compatibili. In ogni caso l’aggiudicatario che adoperi
apparati dichiarati compatibili, xxxxx restando gli obblighi previsti, si impegna a non causare interferenze nocive agli altri sistemi autorizzati.
2. Gli apparati utilizzati devono inoltre essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.
3. Le specifiche tecniche delle interfacce dei sistemi utilizzati dagli aggiudicatari, qualora non già pubbliche, devono essere pubblicate in maniera esatta ed adeguata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, ai sensi di quanto previsto all’art. 4 della direttiva n. 1999/5/CE.
CAPO V
Contributi
Art. 17 (Contributi)
1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell’offerta prodotta al termine delle procedure di cui all’art. 5, all’art. 6, all’art. 7, per i diritti d’uso relativi, a titolo di contributo per la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all’art. 35, comma 1, del Codice.
2. Il versamento dell’offerta aggiudicataria, ove così previsto dal bando di gara, può essere eventualmente rateizzato secondo le modalità specificate nel bando stesso. L’eventuale rateizzazione, anche parziale, non implica la trasformazione dell’offerta aggiudicataria in contributo annuale.
3. Il valore minimo previsto per le procedure di assegnazione di cui ai precedenti art. 5, 6 e 7, è determinato, per ciascun diritto d’uso, sulla base dei criteri di seguito elencati:
a. in misura proporzionale alla quantità di spettro complessiva del diritto;
b. per la banda a 800 MHz in misura non inferiore al valore attualmente fissato per i contributi in banda 900 MHz ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 541/08/CONS, per uso 3G, di cui al bando del 9 marzo 2010 del Ministero, incrementati di un fattore fino ad un massimo del 100%, a parità di durata del diritto e ampiezza spettrale
c. per la banda a 1800 MHz disponibile, in misura non inferiore ai contributi attualmente fissati dal Codice per l’uso GSM nella stessa banda, incrementati di un fattore fino ad un massimo del 20%; a parità di durata e ampiezza spettrale;
d. per la banda a 2000 MHz TDD, in misura non inferiore ai contributi attualmente fissati dal Codice per l’uso GSM, diminuiti di un fattore fino ad un massimo del 60%, a parità di durata e ampiezza spettrale;
e. per la banda a 2600 MHz FDD, in misura non inferiore al valore attualmente fissato dal Codice per i contributi per il servizio GSM, diminuiti di un fattore fino ad un massimo del 75%, a parità di durata ed ampiezza spettrale;
f. per la banda a 2600 MHz TDD, in misura non inferiore al valore attualmente fissato dal Codice per i contributi per il servizio GSM, diminuiti di un fattore fino ad un massimo del 80%, a parità di durata ed ampiezza spettrale;
g. nelle condizioni di applicabilità dell’art. 7, in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascuna area di estensione geografica.
4. Gli aggiudicatari sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per la fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento, nonché degli altri eventuali contributi per la concessione di diritti d’uso dei numeri o dei diritti di installare infrastrutture di cui all’art. 35 del Codice.
5. Gli eventuali oneri derivanti dalla predisposizione ed effettuazione delle procedure di assegnazione dei diritti d’uso di cui al presente provvedimento, compreso il compenso dovuto all’eventuale soggetto esterno incaricato del supporto all’attività di predisposizione e gestione delle stesse, sono ripartiti tra gli assegnatari e la loro misura e le modalità di pagamento sono fissati nel bando di gara.
6. L’Amministrazione procedente può prevedere nel bando di gara l’introduzione di uno sconto fino ad un massimo del 3% dell’importo aggiudicatario per ciascun diritto d’uso, con un eventuale tetto massimo, per gli aggiudicatari che si impegnano, nella realizzazione delle nuove reti con le frequenze oggetto del presente provvedimento, ad utilizzare per oltre il 50% delle dette reti, documentando tale utilizzo, apparati che lungo tutto il Life Cycle Assessment presentino caratteristiche di ecosostenibilità ambientale superiori agli standard industriali correnti. Le modalità di applicazione dell’eventuale sconto sono fissate nel bando di gara.
7. La banda a 1800 MHz soggetta al refarming , è soggetta alla corresponsione di un contributo annuale ai sensi dell’art. 35 del Codice, a partire dal momento in cui viene effettuato il cambio di tecnologia. Per il primo anno il contributo è proporzionato rispetto all’anno solare per il periodo in cui sono utilizzate le nuove tecnologie. La misura del detto contributo, rapportata alla quantità di banda e alla durata, è adeguata al
valore minimo fissato per i lotti in banda 1800 MHz oggetto delle procedure di cui al presente provvedimento.
8. La banda a 900 MHz soggetta alla proroga di cui all’art. 9, comma 1, per il periodo non già disciplinato ai sensi della delibera n. 541/08/CONS, è soggetta alla corresponsione di un contributo annuale ai sensi dell’art. 35 del Codice, a partire dall’anno in cui inizia la proroga.. La misura del detto contributo, rapportata alla quantità di banda e alla durata, è data dal valore fissato per la stessa banda a 900 MHz oggetto di refarming ai sensi della delibera n. 541/08/CONS, di cui al bando del 9 marzo 2010 del Ministero.
9. La banda UMTS a 2100 MHz soggetta alla proroga, è soggetta alla corresponsione di un contributo annuale ai sensi dell’art. 35 del Codice, a partire dall’anno in cui inizia la proroga. La misura del detto contributo, rapportata alla quantità di banda e alla durata, è data dal valor medio delle offerte aggiudicatarie per la banda a 2100 MHz ottenute nella gara di cui all’art. 7, della delibera n. 541/08/CONS.
10. I contributi di cui ai commi 7, 8, 9, possono essere rivalutati, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità previste per i contributi di cui al Codice.
11. I contributi di cui ai commi 7, 8, 9, possono essere versati, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministero dello sviluppo economico e rese pubbliche, anche in maniera anticipata in una o più soluzioni, entro un tempo prefissato. Per la quota parte anticipata dei contributi non si tiene conto della eventuale rivalutazione di cui al comma 10 fino alla corresponsione ed è possibile applicare uno sconto secondo le modalità fissate dal Ministero stesso. La stessa possibilità è applicabile ai contributi già fissati per la banda a 900 MHz oggetto di refarming, ai sensi della delibera n. 541/08/CONS, per il periodo applicabile.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 18
(Assegnazione della banda 1800 MHz opzionata)
1. I diritti d’uso della banda 1800 MHz opzionata sono rilasciati all’operatore opzionante secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Ministero dello sviluppo economico.
2. La banda opzionata conta ai fini di quanto previsto all’art. 3, comma 1, lett. b.
3. La scadenza dei diritti d’uso per la banda 1800 MHz opzionata è la stessa fissata all’art. 3, comma 4.
4. L’utilizzo della banda 1800 MHz opzionata rispetta quanto previsto all’art. 2, comma 3, art. 8, comma 5, art. 14, commi 2, 8, 9, 10 e 11, art. 15 e art. 16.
5. Entro 24 mesi dal rilascio dei diritti d’uso l’operatore opzionante avvia il servizio commerciale mediante l’uso della banda opzionata. Il servizio commerciale è fornito con le modalità di cui all’art. 10, comma 13.
6. Ai fini di verifica, l’operatore opzionante trasmette al Ministero dello sviluppo economico, con cadenza biennale, lo stato di avanzamento del proprio piano di copertura con la banda opzionata.
7. L’operatore opzionante può avvalersi di quanto previsto all’art. 10, comma 14, ed è tenuto al rispetto degli obblighi applicabili di cui all’art. 11.
Art. 19 (Disposizioni finali)
1. L’Autorità si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento in relazione ad eventuali Raccomandazioni o Decisioni della Commissione europea in materia, ovvero in relazione all’adeguamento del quadro regolatorio di settore.
2. L’assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non dà titolo per l’attribuzione agli aggiudicatari di diritti d’uso per ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento né in altre bande. Gli eventuali soggetti terzi di cui all’art. 10, comma 14, non maturano diritti all’assegnazione delle frequenze di cui abbiano l’uso.
3. Gli aggiudicatari sono tenuti ad accettare gli eventuali livelli di interferenza incrementali nelle bande oggetto del presente provvedimento derivanti dall’uso di specifici dispositivi autorizzati sulla base della normativa vigente senza diritto d’uso individuale, come quelli basati su tecnologia UWB (Ultra Wide Band) e SRD (Short Range Device).
4. L’Autorità si riserva, alla luce dello sviluppo delle tecnologie e dei modelli regolamentari, ovvero della normativa comunitaria e nazionale, la possibilità di introdurre nelle bande oggetto di assegnazione o di proroga secondo quanto previsto dal presente provvedimento, condizioni ed obblighi per la condivisione intelligente dello spettro o di accesso condiviso tra utilizzatori differenti, ad esempio ma non esclusivamente attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione basati su tecnologie cognitive o equivalenti, sistemi di sharing di tipo underlay o overlay, meccanismi di mercato basati su soggetti aggregatori come broker o band manager, e quant’altro sia consentito dai predetti sviluppi, fermo il fatto che allo stato i diritti d’uso
di cui al presente provvedimento sono rilasciati nel pieno rispetto dei diritti di utilizzo degli assegnatari, ai sensi delle norme vigenti.
5. Alle controversie tra operatori che possono sorgere in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 14, e all’art. 11, comma 1, del presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 249/97. Rimangono ferme le norme in merito alla risoluzione delle altre controversie.
6. Gli obblighi previsti per gli aggiudicatari, incluso il pagamento dell’offerta aggiudicataria, costituiscono obblighi associati ai relativi diritti d’uso e la loro inosservanza è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti. In particolare i requisiti di ammissione alla procedura di aggiudicazione e quelli relativi al raggiungimento di una copertura minima, devono essere mantenuti per tutta la durata dei diritti d’uso. Le stesse disposizioni si applicano per i diritti d’uso delle bande eventualmente soggette a richiesta di proroga.
7. La cessione delle frequenze i cui diritti d’uso sono acquisiti ai sensi del presente provvedimento, in tutto o in parte, è vietata fino al positivo assolvimento degli obblighi di copertura. L’autorizzazione della cessione avviene secondo le norme previste dal Xxxxxx.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell’Autorità.
Roma, 18 maggio 2011
IL PRESIDENTE
Xxxxxxx Xxxxxxx
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Xxxxxx D’Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxxxxx Xxxxx