Contract
REGOLAMENTO REGIONALE 8 marzo 2004, n. 1, coordinato con le modifiche apportate dai regolamenti 24 ottobre 2006 n. 3 e 27 dicembre 2006 n. 4 e con appendice normativa recante i nuovi articoli introdotti dal citato regolamento n. 3/06 non inseriti nell’articolato.
Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale. (1)
INDICE DEL REGOLAMENTO
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Integrazione socio-sanitaria)
Art. 3 (Requisiti e tempi di adeguamento)
Art. 4 (Autorizzazione all’esercizio di nuove strutture e servizi)
Art. 5 (Autorizzazione all’esercizio di strutture e servizi già operanti)
Art. 6 (Trasformazioni, ampliamenti e trasferimenti delle strutture già autorizzate) Art. 7 (Sospensione o interruzione dell’attività)
Art. 8 (Comunicazione periodica) Art. 9 (Verifiche e controlli)
Art. 10 (Anagrafe regionale e monitoraggio delle strutture e dei servizi autorizzati) Art. 11 (Norma transitoria)
Allegato 1
Allegato 2
Allegato A
Allegato B
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento definisce i requisiti funzionali, strutturali e organizzativi, nonché le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), di seguito denominata legge.
2. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è condizione per l’operatività delle strutture e dei servizi di cui al comma 1.
Articolo 2
(Integrazione socio-sanitaria)
1. Le strutture e i servizi oggetto del presente regolamento svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, secondo quanto indicato nei requisiti specifici delle singole tipologie di struttura.
2. Per favorire l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari, l’erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata, di norma, attraverso la valutazione multidisciplinare e multidimensionale del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti, sulla base degli indirizzi e dei protocolli emanati dalla Regione.
Articolo 3
(Requisiti e tempi di adeguamento)
1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, le strutture e i servizi devono possedere i requisiti indicati per ciascuna tipologia nell’allegato A.
2. Ferma restando l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il soggetto titolare delle strutture e dei servizi deve garantire la presenza di figure professionali qualificate per le funzioni di coordinamento, educative e socio-sanitarie, secondo quanto previsto dall’allegato B.
3. Le strutture già operanti devono adeguarsi, ai sensi dell’articolo 14 della legge, ai requisiti richiesti dalla tipologia di struttura entro i termini indicati negli allegati A e B.
4. La tolleranza riguardo alle superfici dei locali ammessa per le strutture già operanti, dove espressamente richiamata, è estesa agli edifici ristrutturati o già costruiti con destinazione d’uso per servizi socio-assistenziali e sanitari.
4 bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle strutture da collocare in immobili che non possono essere ampliati o modificati per espresso divieto delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali e dei vincoli artistici, storici ed archeologici.
Articolo 4
(Autorizzazione all’esercizio di nuove strutture e servizi)
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di nuove strutture e servizi è presentata, dal soggetto titolare delle strutture e dei servizi medesimi di cui al presente regolamento, al Comune competente per territorio sulla base del modello di cui all’allegato 1, stabilito anche ai fini dell’invio dei dati di cui all’articolo 10, comma 1.
2. Per soggetto titolare delle strutture e dei servizi si intende il proprietario o detentore a qualsiasi titolo della struttura medesima.
3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali, corredata di planimetria quotata e datata, con l’indicazione della superficie e dell’uso di ogni singolo vano, nonché delle planime-trie degli spazi esterni e delle pertinenze connesse alla struttura per la specifica attività, sottoscritte dal tecnico estensore e dal soggetto titolare;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sottoscritta dal soggetto richiedente, attestante il rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza con indicazione della data di rilascio e dell’autorità amministrativa che ha rilasciato i certificati e gli altri atti amministrativi;
c) scheda relativa alla struttura per la quale si richiede l’autorizzazione, compilata nella colonna riservata alla risposta e firmata in ogni pagina ai sensi del d.p.r. 445/2000, di cui all’allegato A;
d) documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’allegato A contrassegnati con un asterisco;
e) dichiarazione, a firma del soggetto richiedente, attestante la dotazione del personale in servizio nella struttura a regime, con l’indicazione del numero delle ore settimanali di servizio previste e della relativa qualifica professionale;
f) per le società e le associazioni, copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
g) dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia, ove richiesta ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento, il Comune si avvale di una apposita commissione tecnico-consultiva costituita presso ciascun ambito territoriale e presieduta dal coordinatore dell’ambito medesimo. La commissione è nominata dal Sindaco del Comune capofila per un quinquennio ed è composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, designati dal Comitato dei Sindaci dell’ambito, nonché da un medico del dipartimento di prevenzione, designato dalla competente Zona territoriale dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).
5. Il Comune, accertata la regolarità della domanda di autorizzazione, ne trasmette copia al presidente della commissione di cui al comma 4. La commissione esamina la domanda e provvede alla verifica dei requisiti, eventualmente anche presso la sede della struttura, attivando al suo interno un nucleo di valutazione commisurato alle dimensioni e alla tipologia della struttura da autorizzare. La commissione esprime il proprio parere entro cinquanta giorni dal ricevimento della documentazione.
6. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo parere della commissione di cui al comma 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
6 bis. Ove sia necessario effettuare lavori tali da richiedere la temporanea chiusura della struttura interessata, l’attività può essere continuata in altra struttura a disposizione del soggetto titolare dotata dei requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, previa specifica autorizzazione del Comune con indicazione del periodo massimo di validità.
Articolo 5
(Autorizzazione all’esercizio di strutture e servizi già operanti)
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge, le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenute a presentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto dall’articolo 4, corredata anche di una relazione che illustri, sulla base dell’utenza ospitata, la scelta della tipologia di struttura per cui l’autorizzazione è richiesta.
2. L’autorizzazione può essere richiesta per più tipologie di struttura, mediante presentazione di distinte domande in relazione a ciascuna tipologia.
3. Qualora la struttura non possieda i requisiti stabiliti dal presente regolamento, il Comune rilascia un’autorizzazione provvisoria, con obbligo di adeguamento nei termini indicati negli allegati A e B.
4. Xxxxxx altresì presentare domanda di autorizzazione:
a) le strutture provvisoriamente autorizzate ai sensi della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) che rientrano nelle tipologie di cui alla l.r. 20/2002;
b) le case di riposo che hanno già presentato domanda di autorizzazione per nucleo di assistenza residenziale (NAR) e che sono tenute a presentare la domanda per residenza protetta per anziani secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, della legge;
c) le strutture che hanno richiesto, ma non ancora ottenuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’autorizzazione provvisoria ai sensi delle deliberazioni del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n. 272 e 20 marzo 1996, n. 54, nonché della deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2000, n. 25.
5. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune secondo quanto previsto dall’articolo 4.
Articolo 6
(Trasformazioni, ampliamenti e trasferimenti delle strutture già autorizzate)
1. Sono soggette ad autorizzazione anche le trasformazioni di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti di strutture autorizzate ai sensi del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, il soggetto titolare presenta apposita domanda al Comune competente per territorio, attestando il possesso dei requisiti per l’autorizzazione e integrando la documentazione già presentata con l’ulteriore documentazione occorrente in base a quanto previsto dall’articolo 4.
Articolo 7
(Sospensione o interruzione dell’attività)
1. Il soggetto titolare comunica entro venti giorni, al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, la sospensione o l’interruzione dell’attività.
2. In caso di sospensione o interruzione superiore a nove mesi, l’autorizzazione è revocata.
Articolo 8
(Comunicazione periodica)
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti titolari presentano al Comune apposita dichiarazione redatta ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione.
Articolo 9
(Verifiche e controlli)
1. Ai sensi dell’articolo 12 della legge, il Comune e la Regione dispongono verifiche e controlli sulle strutture ed i servizi autorizzati avvalendosi anche della Commissione di cui all’articolo 4, comma 4, nonché dei servizi del dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL competente per territorio.
2. Nel caso in cui sia accertata l’assenza di uno o più dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione, ovvero la presenza di un numero di ospiti superiore al massimo autorizzato, il Comune diffida il soggetto titolare a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell’atto di diffida medesimo. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con atto
motivato, una sola volta.
3. In caso di mancato adeguamento nel termine, ovvero di accertamento di gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti o degli operatori, il Comune sospende, anche parzialmente, l’attività, indicando gli adempimenti da effettuare.
4. L’autorizzazione decade qualora il soggetto titolare non richieda al Comune, entro trenta giorni dal termine del periodo di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate. In caso di decadenza dell’autorizzazione, l’attività può essere nuovamente esercitata solo a seguito di presentazione di una nuova domanda, redatta secondo le modalità di cui all’articolo 4.
5. Il Comune provvede alla verifica entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Articolo 10
(Anagrafe regionale e monitoraggio delle strutture e dei servizi autorizzati)
1. La Regione istituisce l’anagrafe regionale delle strutture e dei servizi oggetto del presente regolamento e definisce le modalità e i termini per l’invio dei dati da parte dei Comuni e dei soggetti titolari delle autorizzazioni.
2. La Regione attua il monitoraggio sul processo di autorizzazione delle strutture e dei servizi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto all’articolo 2, comma 2 e all’articolo 5, comma 4.
Articolo 11
(Norma transitoria)
1. Ove per l’adeguamento di cui all’articolo 3, comma 3, sia necessario effettuare lavori tali da richiedere la temporanea chiusura della struttura interessata, l’attività può essere continuata in altra struttura a disposizione del soggetto titolare dotata dei requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, previa specifica autorizzazione del Comune con indicazione del periodo massimo di validità.
N.B.:
Le disposizioni regolamentari sopra riportate che sono state introdotte dai regolamenti di modifica e integrazione n. 3/06 e n. 4/06, sono state trascritte in carattere corsivo.
Appendice normativa con le norme regolamentari modificative ed integrative non incluse nell’articolato coordinato del r.r. n. 1/04
REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2006, n. 3
Articolo 1
Omissis…..
Articolo 2
Omissis…..
Articolo 3
Omissis…..
Articolo 4
(Modifiche dell’allegato B)
Omissis…...
4. La quarta colonna della tabella B è da intendersi nel senso che i tempi di adeguamento in essa indicati fissano i termini entro cui il personale in servizio deve possedere i requisiti previsti nella terza colonna della medesima tabella B.
Articolo 5
(Norme finali e transitorie)
1. I tempi di adeguamento ai requisiti strutturali, organizzativi e del personale di cui all’allegato A al r.r. 1/2004, come sostituito dal presente regolamento, e all’allegato B al r.r. 1/2004, come modificato dall’articolo 4 del presente regolamento, decorrono dal 1° gennaio 2006.
2. Al fine di promuovere l’aggiornamento, la formazione e la riqualificazione del personale in servizio, con particolare riferimento alle figure educative e di assistenza socio-sanitaria, la Giunta
regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i percorsi formativi ed i crediti necessari ad acquisire i titoli professionali o la certificazione di competenze equivalenti.
3. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2006, in possesso dei requisiti previsti all’allegato B, può svolgere le funzioni ivi indicate sia in strutture già operanti sia in strutture di nuova istituzione, fermo restando l’obbligo di aggiornamento, formazione e riqualificazione di cui al comma 2.
4. In deroga a quanto previsto negli allegati A e B, nelle more di attivazione e realizzazione dei corsi di formazione professionale per OSS, la funzione socio-sanitaria può essere svolta da personale in possesso delle qualifiche di OTA, OSA, ASA, ADEST, ASS e AdB conseguite al termine della frequenza di corsi di formazione professionale autorizzati e individuati dalla Giunta regionale o in possesso del diploma di scuola media inferiore e di due anni di esperienza in strutture similari, fermo restando l’obbligo per il personale medesimo di acquisire i requisiti professionali con le modalità definite dalla deliberazione di cui al comma 2.
5. Le strutture operanti che hanno avanzato richiesta di autorizzazione per comunità socio- educativo-riabilitativa, residenza protetta e centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a), della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 e che accolgono utenza diversa o in numero superiore a quanto previsto all’allegato A, possono essere autorizzate ad esercitare l’attività anche in deroga alla tipologia di utenza ed alla capacità ricettiva prevista per tali strutture ed alla articolazione in nuclei. L’autorizzazione è subordinata alla prescrizione che le suddette strutture presentino un programma di adeguamento ai requisiti previsti dal presente regolamento, concordato con i servizi sociali e sanitari territoriali e redatto secondo le modalità, gli indirizzi e i termini stabiliti dalla Giunta regionale. Le predette strutture, qualora ospitino soggetti in numero superiore alla capacità ricettiva prevista nell’allegato A, non possono accogliere nuova utenza fino al raggiungimento del possesso dei requisiti previsti.
6. Le strutture operanti che hanno avanzato richiesta di autorizzazione per casa di riposo di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), della l.r. 20/2002, possono essere autorizzate ad esercitare l’attività anche in deroga a quanto previsto al paragrafo “Tipologia dell’utenza” di cui all’allegato A, limitatamente agli anziani non autosufficienti ospiti della struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento ferma restando la verifica di compatibilità della permanenza dei predetti ospiti da parte dell’Unità valutativa distrettuale competente.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le strutture operanti che hanno avanzato domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 del r.r. 1/2004 e per le quali non è stato concluso il procedimento, possono integrare la documentazione prodotta. In tal caso:
a) i Comuni rilasciano l’autorizzazione nel termine di centottanta giorni dalla ricezione della integrazione;
b) la Commissione di cui all’articolo 4, comma 4, del r.r. 1/2004 esprime il parere entro cento giorni dal ricevimento della documentazione.
8. Al fine di garantire una uniforme e puntuale applicazione in tutte le strutture delle disposizioni contenute negli allegati A e B al r.r. 1/2004, così come modificati e sostituiti dal presente regolamento, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può dettare indirizzi applicativi.
ALLEGATO “A”(1)
(1) sostituito dall’art. 3, comma 1, del r.r. 24 ottobre 2006, n. 3 e modificato dall’art. 1, comma 1, del r.r. 27 dicembre 2006, n. 4
COMUNITA’ FAMILIARE PER MINORI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 2, lett. a)
codice paragrafo
M | - | A | 1 |
Definizione
La Comunità Familiare per minori è una struttura educativa residenziale che si caratterizza per la convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali.
Gli adulti fanno parte di una famiglia, anche con figli, che vive insieme ai minori nella struttura di accoglienza, che costituisce la loro residenza abituale; possono svolgere attività lavorativa esterna ed essere coadiuvati nelle attività quotidiane.
Requisiti funzionali
La Comunità Familiare offre servizi volti a:
▪ integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse, accogliendo il minore in un contesto familiare che si adegua a lui favorendo la costruzione di relazioni significative;
▪ contenere i tempi dell’accoglienza favorendo la definizione di un progetto più stabile per il minore: ritorno in famiglia, affidamento familiare, adozione.
La permanenza non può superare la durata di 24 mesi, fatto salvo l’intervento del Tribunale per i minorenni “qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore”.
Capacità ricettiva
La Comunità Familiare accoglie non più di quattro minori di età, al momento dell’ingresso, compresa tra zero e diciassette anni. Di norma vengono accolti minori residenti o domiciliati nelle Marche.
Nel Progetto generale di comunità va indicata la fascia di età che si accoglie, tenendo conto delle età dei minori già presenti;
Nell’ambito del numero massimo di minori che possono essere ospitati nella comunità, potrà essere riservato un posto alla pronta accoglienza, tenendo nella debita considerazione l’età dei minori, come indicata nel progetto generale di comunità.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | La Comunità Familiare è inserita nel tessuto urbano o in prossimità dello stesso; in ogni caso sono garantiti i collegamenti con le sedi scolastiche e/o lavorative degli ospiti e l’accessibilità ai servizi del territorio . | 0 | |||||||
2. | L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione. | 0 | |||||||
3. | La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 100, assicurando in ogni caso uno spazio di mq. 25 per ogni minore presente (compresi eventuali figli della famiglia), con una tolleranza massima del 10%. | 3 | |||||||
4. | In ogni camera sono previsti di norma due posti letto, al massimo 3. | 0 | |||||||
5. | Nella struttura sono presenti almeno due servizi igienici completi. | 0 | |||||||
6. | Ogni minore dispone di spazi privati e comuni arredati in maniera dignitosa, con armadi e mobili a lui accessibili per gli oggetti ed il vestiario personale. | 0 | |||||||
7. | Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 1 | |||||||
8. | La struttura è priva di barriere architettoniche. | 1 | |||||||
9. | La struttura è comunicazione. | priva | di | barriere | sensoriali | e | della | 3 | |
10. | La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni. | 0 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
11. | L’ente titolare della Comunità Familiare ha adottato la Carta dei servizi ed elaborato un Progetto generale di comunità con esplicito riferimento a: ▪ gli obiettivi e i riferimenti educativi generali; ▪ il tipo di prestazioni offerte (tipologia e numero di minori accolti, servizi erogati); ▪ l’organigramma, il numero delle figure adulte impegnate e la relativa formazione; ▪ i processi principali del servizio (es. modalità di inserimento, progettazione educativa, dimissione, ecc.); ▪ l’organizzazione quotidiana delle attività; ▪ le modalità della propria apertura al territorio ed in particolare: l’utilizzo da parte dei minori dei servizi esterni, il coordinamento con le agenzie scolastiche e formative, il collegamento con il servizio sociale del territorio, i contatti e gli accordi con le associazioni sportive e del tempo libero; ▪ le strategie di formazione permanente per gli operatori; ▪ la modalità di lavoro dell’équipe. | 0* | |
12 | Il Progetto generale di comunità è confermato ed eventualmente aggiornato ogni anno. | 0 | |
13. | L’accoglienza del minore è subordinata alla predisposizione, da parte dei servizi sociali e sanitari competenti, di un piano di intervento che comprende le eventuali deliberazioni del Tribunale per i Minorenni e comunque: ▪ l’analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione del minore; ▪ l’obiettivo conclusivo dell’intervento, con le relative fasi e tempi; ▪ gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la famiglia di origine e/o con la famiglia affidataria e/o con la famiglia adottiva e/o per soluzioni di autonomia; ▪ il lavoro di rete con altre agenzie formali ed informali; ▪ ruoli e competenze dei servizi e della Comunità; ▪ modalità e tempi di verifica. | 0 | |
14. | La Comunità Familiare ha la responsabilità, succes- | 0 |
sivamente ad un periodo di osservazione del minore, di redigere un Progetto Educativo Personalizzato (PEP), coerente con il Progetto generale della Comunità. | |||
15. | Il PEP comprende: ▪ osservazione del minore; ▪ obiettivi educativi; ▪ strumenti e metodi di intervento; ▪ tempi di realizzazione; ▪ modalità di verifica; ▪ procedure per la valutazione e le modifiche in itinere. | 0 | |
16. | Il minore è coinvolto nell’impostazione dei progetti a lui riferiti al massimo consentito dalle sue capacità. | 0 | |
17. | La valutazione di percorso e le verifiche di risultato sono effettuate congiuntamente dalla Comunità e dai servizi sociali e sanitari competenti con cadenza periodica. | 0 | |
18. | La Comunità Familiare assicura la supervisione dell’équipe degli operatori, con cadenza almeno mensile. | 0 | |
19. | Nella Comunità Familiare la famiglia svolge le funzioni genitoriali, che vengono affiancate ed integrate da altro personale: operatori professionali a contratto o volontari, collaboratori in servizio civile. | 0 | |
20. | Nella Comunità Familiare è garantita la funzione di coordinamento, di norma svolta dalla famiglia residente . | 0 | |
21. | La famiglia garantisce una presenza continuativa nell’arco delle 24 ore di almeno una persona. | 0 | |
22. | Nel progetto generale di comunità è indicato un adeguato rapporto tra l’età degli adulti svolgenti funzioni genitoriali e l’età dei minori accolti. (in ogni caso tale rapporto - differenza di età tra ciascun adulto e ciascun minore - deve essere contenuto entro il limite di 50 anni). | 0 | |
23. | La Comunità Familiare si avvale, nel caso siano accolti quattro minori, di una o più figure educative per almeno 6 ore al giorno, per la definizione e realizzazione dei PEP. | 0 | |
24. | Il personale educativo è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 2 | |
25. | L’eventuale presenza di personale volontario non supera il 50% del numero degli adulti abitualmente presenti. | 1 | |
26. | La Comunità Familiare assicura l’adempimento degli obblighi di comunicazione all’autorità giudiziaria previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti regionali collegati. Inoltre, se nel caso, comunica all’autorità giudiziaria competente le dimissioni del minore. | 0 |
COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 3, lett. a)
codice paragrafo
M | - | T | 1 |
Definizione
La Comunità Educativa è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, che si caratterizza per la convivenza di un gruppo di minori con una équipe di operatori che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro.
Gli adulti sono preferibilmente uomini e donne che vivono insieme ai minori nella struttura di accoglienza, secondo turni di lavoro che diano continuità alla loro presenza in Comunità, cosicchè la struttura sia caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
Requisiti funzionali
La Comunità Educativa offre servizi volti a:
▪ integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse accogliendo il minore in un contesto educativo che si adegua a lui favorendo la costruzione di relazioni significative;
▪ contenere i tempi dell’accoglienza ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, favorendo la definizione di un progetto più stabile per il minore: ritorno in famiglia, affidamento familiare, adozione.
Capacità ricettiva (1)
La Comunità Educativa accoglie, di norma, fino a 8 minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni al momento dell’ingresso. Possono essere accolti minori con età inferiore ai 3 anni, al momento dell’ingresso, solo in caso di emergenza e per esclusiva disposizione del tribunale per i minorenni o dei servizi invianti. La permanenza dei minori di 3 anni nella Comunità deve essere limitata al tempo strettamente necessario all’individuazione di una famiglia affidataria o di una comunità familiare. Nella Comunità di norma vengono accolti minori residenti o domiciliati nelle Marche.
Nel progetto generale di Comunità va indicata:
a) l’eventuale limitazione della fascia di età ed il sesso dei minori che si accolgono;
b) l’eventuale disponibilità ad ospitare temporaneamente la madre o il padre del minore, qualora consentito dalle disposizioni del tribunale per i minorenni e su progetto dei servizi invianti.
Oltre il numero massimo di minori ospitati nella Comunità, possono essere previsti due posti di pronta accoglienza, compatibilmente con le risorse strutturali e organizzative disponibili, tenendo nella debita considerazione l’età dei minori, come indicata nel progetto generale di comunità.
(1) Paragrafo modificato dall’art. 1, comma 1 del r.r. 27 dicembre 2006, n. 4
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | La Comunità Educativa è inserita nel tessuto urbano o è in prossimità dello stesso; in ogni caso sono garantiti i collegamenti con le sedi scolastiche e/o lavorative degli ospiti e l’accessibilità ai servizi del territorio . | 0 | |||||||
2. | L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione. | 0 | |||||||
3. | La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 125 fino a 5 minori accolti, maggiorata di ulteriori mq 25 per ogni minore in più accolto, con una tolleranza massima del 10%. | 3 | |||||||
4. | In ogni camera sono previsti di norma due posti letto, al massimo 3 posti. | 0 | |||||||
5. | Sono presenti inoltre: ▪ una camera da letto per l’operatore del turno notturno; ▪ un servizio igienico per il personale; ▪ almeno due bagni con tutti i servizi per gli ospiti (laddove la struttura sia disposta su più piani, almeno un bagno in ciascuno di essi). | 0 | |||||||
6. | Ogni minore dispone di spazi privati e comuni arredati in maniera dignitosa, con armadi e mobili a lui accessibili per gli oggetti ed il vestiario personale. | 0 | |||||||
7. | Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti di sicurezza. | 1 | |||||||
8. | La struttura è priva di barriere architettoniche. | 1 | |||||||
9. | La struttura è comunicazione. | priva | di | barriere | sensoriali | e | della | 3 | |
10. | La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni. | 0 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
11. | L’ente titolare della Comunità Educativa ha adottato la Carta dei servizi ed elaborato un Progetto generale di comunità con esplicito riferimento a: ▪ gli obiettivi e i riferimenti educativi generali; ▪ il tipo di prestazioni offerte (tipologia e numero di minori accolti, servizi erogati); ▪ l’organigramma, il numero delle figure adulte impegnate e la relativa formazione; ▪ i processi principali del servizio (es. modalità di inserimento, progettazione educativa, dimissione, ecc.); ▪ l’organizzazione quotidiana delle attività; ▪ le modalità della propria apertura al territorio ed in particolare: l’utilizzo da parte dei minori dei servizi esterni, il coordinamento con le agenzie scolastiche e formative, il collegamento con il servizio sociale del territorio, i contatti e gli accordi con le associazioni sportive e del tempo libero; ▪ le strategie di formazione permanente per gli operatori; ▪ la modalità di lavoro dell’équipe. | 0* | |
12. | Il Progetto generale di comunità è confermato ed eventualmente aggiornato ogni anno. | 0 | |
13. | L’accoglienza del minore è subordinata alla predisposizione, da parte dei servizi sociali e sanitari competenti, di un piano di intervento che comprende le eventuali deliberazioni del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario, e comunque: ▪ l’analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione del minore; ▪ l’obiettivo conclusivo dell’intervento, con le relative fasi e tempi; ▪ gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la famiglia di origine e/o con la famiglia affidataria e/o con la famiglia adottiva e/o con la Comunità Familiare o Comunità Educativa, o per soluzioni di autonomia; ▪ il lavoro di rete con altre agenzie formali ed informali; ▪ ruoli e competenze dei servizi e della Comunità; ▪ modalità e tempi di verifica. | 0 | |
14. | La Comunità Educativa ha la responsabilità, succes- sivamente ad un periodo di osservazione del minore, di redigere un Progetto Educativo Personalizzato (PEP), coerente con il Progetto generale della Comunità. | 0 | |
15 | Il PEP comprende: ▪ osservazione del minore; | 0 |
▪ obiettivi educativi; ▪ strumenti e metodi di intervento; ▪ tempi di realizzazione; ▪ modalità di verifica; ▪ procedure per la valutazione e le modifiche in itinere. | |||
16. | Il minore è coinvolto nell’impostazione dei progetti a lui riferiti al massimo consentito dalle sue capacità. | 0 | |
17 | La valutazione di percorso e le verifiche di risultato sono effettuate congiuntamente dalla Comunità e dai servizi sociali e sanitari competenti con cadenza periodica. | 0 | |
18. | La Comunità Educativa assicura la supervisione dell’équipe degli operatori con cadenza almeno mensile. | 0 | |
19. | Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica delle attività educative con cadenza settimanale. | 0 | |
20. | Nella Comunità Educativa è presente un Responsabile di comunità con funzione di coordinamento, di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari e di adempimento degli obblighi previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti regionali collegati. | 0 | |
21. | Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 1 | |
22. | Sono presenti educatori in numero adeguato per la copertura dei turni diurni e notturni di una intera settimana. Gli educatori garantiscono una presenza continuativa nell’arco delle 24 ore di almeno una persona e, in funzione del numero e delle situazioni personali dei minori accolti, la compresenza di almeno due persone (preferibilmente figura maschile e femminile) nelle ore più significative della giornata (indicativamente dalle 12.30 alle 20.30). | 0 | |
23. | Il personale educativo è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 2 | |
24. | L’eventuale presenza di personale volontario, di carattere integrativo e non sostitutivo, non supera il 30% del numero degli operatori retribuiti. | 0 | |
25. | La Comunità Educativa assicura l’adempimento degli obblighi di comunicazione all’autorità giudiziaria previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti regionali collegati. Inoltre, se nel caso, comunica all’autorità giudiziaria competente le dimissioni del minore. | 0 |
COMUNITA’ DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 3, lett. a)
codice paragrafo
M | - | T | 2 |
Definizione
La Comunità di Pronta Accoglienza è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, che si caratterizza per la continua disponibilità e temporaneità dell’accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento.
Gli adulti sono preferibilmente uomini e donne che vivono insieme ai minori nella struttura di accoglienza, secondo turni di lavoro che diano continuità alla loro presenza in Comunità, cosicchè la struttura sia caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
Requisiti funzionali
La Comunità di Pronta Accoglienza offre servizi volti a:
▪ fornire accoglienza temporanea ed urgente a minori in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione ;
▪ contenere i tempi dell’accoglienza ad un massimo di 2 (due) mesi, favorendo l’immediata definizione di un progetto più stabile per il minore: ritorno in famiglia, affidamento familiare, accoglienza in Comunità Familiare o in Comunità Educativa, adozione.
Capacità ricettiva
La Comunità di Pronta Accoglienza ospita di norma non più di dieci minori di età, al momento dell’ ingresso, compresa tra zero e diciassette anni.
La capacità ricettiva non può essere inferiore ai quattro posti .
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | La Comunità di Pronta Accoglienza è inserita nel tessuto urbano o è in prossimità dello stesso; in ogni caso sono garantiti i collegamenti con le sedi scolastiche e/o lavorative degli ospiti e l’accessibilità ai servizi del territorio . | 0 | |||||||
2. | L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione. | 0 | |||||||
3. | La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 125 fino a cinque minori accolti, maggiorata di ulteriori mq 25 per ogni minore in più accolto, con una tolleranza massima del 10%. | 3 | |||||||
4. | In ogni camera sono previsti di norma due posti letto, al massimo 3 posti. | 0 | |||||||
5. | Sono presenti inoltre: ▪ una camera da letto per l’operatore del turno notturno; ▪ un servizio igienico per il personale; ▪ almeno due bagni con tutti i servizi per gli ospiti (laddove la struttura sia disposta su più piani, almeno un bagno in ciascuno di essi). | 0 | |||||||
6. | Ogni minore dispone di spazi privati e comuni arredati in maniera dignitosa, con armadi e mobili a lui accessibili per gli oggetti ed il vestiario personale. | 0 | |||||||
7. | Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 1 | |||||||
8. | La struttura è priva di barriere architettoniche. | 1 | |||||||
9. | La struttura è comunicazione. | priva | di | barriere | sensoriali | e | della | 3 | |
10. | La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni. | 0 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
11. | L’ente titolare della Comunità di Pronta Accoglienza ha adottato la Carta dei servizi ed elaborato un Progetto generale di comunità con esplicito riferimento a: ▪ gli obiettivi e i riferimenti educativi generali; ▪ il tipo di prestazioni offerte (tipologia e numero di minori accolti, servizi erogati); ▪ l’organigramma, il numero delle figure adulte impegnate e la relativa formazione; ▪ i processi principali del servizio (es. modalità di inserimento, progettazione educativa, dimissione, ecc.); ▪ l’organizzazione quotidiana delle attività; ▪ le modalità della propria apertura al territorio ed in particolare: l’utilizzo da parte dei minori dei servizi esterni, il coordinamento con le agenzie scolastiche e formative, il collegamento con il servizio sociale del territorio, i contatti e gli accordi con le associazioni sportive e del tempo libero; ▪ le strategie di formazione permanente per gli operatori; ▪ la modalità di lavoro dell’équipe. | 0* | |
12. | Il Progetto generale di comunità è confermato ed eventualmente aggiornato ogni anno. | 0 | |
13. | A seguito della pronta accoglienza nella struttura, i servizi sociali e sanitari competenti formulano, congiuntamente alla Comunità, un progetto sul minore comprensivo delle eventuali deliberazioni del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario, e comunque: ▪ l’analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione del minore; ▪ l’obiettivo conclusivo dell’intervento, con le relative fasi e tempi; ▪ gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la struttura e/o con la famiglia di origine e/o con la famiglia affidataria e/o con la famiglia adottiva e/o con la Comunità Familiare o Comunità Educativa, o per soluzioni di autonomia; ▪ il lavoro di rete con altre agenzie formali ed informali; ▪ ruoli e competenze dei servizi e della Comunità; ▪ modalità e tempi di verifica. | 0 | |
14. | Il minore è coinvolto nell’impostazione dei progetti a lui riferiti al massimo consentito dalle sue capacità. | 0 | |
15. | Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica delle attività educative con cadenza settimanale. | 0 |
16. | La Comunità collabora con i servizi sociali e sanitari competenti per l’individuazione di una sistemazione più stabile e adeguata del minore al termine della permanenza programmata. | 0 | |
17. | Gli incontri di verifica tra i servizi e la Comunità hanno cadenza settimanale. | 0 | |
18. | La Comunità di pronta accoglienza assicura la supervisione dell’équipe degli operatori con cadenza almeno mensile. | 0 | |
19. | Nella Comunità di Pronta Accoglienza è presente un Responsabile di comunità con funzione di coordinamento, di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari e di adempimento degli obblighi previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti regionali collegati. | 0 | |
20 | Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 1 | |
21. | Sono presenti educatori (preferibilmente figure maschili e femminili), in numero adeguato per la copertura dei turni diurni e notturni di una intera settimana. Gli educatori garantiscono una presenza continuativa nell’arco delle 24 ore con le unità necessarie a soddisfare i bisogni educativi dei minori accolti. | 0 | |
22. | Il personale educativo è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 2 | |
23. | L’eventuale presenza di personale volontario, di carattere integrativo e non sostitutivo, non supera il 30% del numero degli operatori retribuiti. | 0 | |
25. | La Comunità di Pronta Accoglienza assicura l’adem- pimento degli obblighi di comunicazione all’autorità giu- diziaria previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti regionali collegati. Inoltre, se nel caso, comunica all’autorità giudiziaria competente le dimissioni del minore. | 0 |
COMUNITA’ ALLOGGIO PER ADOLESCENTI
(LR 20/2002 – art. 3, c.3, lett. a)
codice paragrafo
M | - | T | 3 |
Definizione
La Comunità alloggio per adolescenti è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di ragazzi e ragazze con la presenza di operatori che a turno assumono le funzioni di adulto di riferimento.
Gli adulti sono preferibilmente uomini e donne che vivono insieme agli ospiti nella struttura di accoglienza, secondo turni di lavoro che diano continuità alla loro presenza in Comunità, cosicchè la struttura sia caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
Requisiti funzionali
La Comunità alloggio offre servizi volti a:
♦ integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse accogliendo l’adolescente che proviene da Comunità Educativa, Comunità Familiare o famiglia affidataria, in un contesto educativo che si adegua a lui favorendo la costruzione di relazioni significative;
♦ migliorare le capacità di autonomia dei ragazzi accolti, attraverso una sempre maggiore attribuzione di proprie responsabilità nella gestione dei tempi e degli spazi della struttura;
♦ sostenere i ragazzi nella prosecuzione degli studi o nell’inserimento lavorativo.
Capacità ricettiva
La Comunità alloggio accoglie di norma non più di quattro minori di età compresa tra i sedici ed i ventuno anni. Di norma vengono accolti minori residenti o domiciliati nelle Marche.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | La Comunità Alloggio per Adolescenti è inserita nel tessuto urbano o è in prossimità dello stesso; in ogni caso sono garantiti i collegamenti con le sedi scolastiche e/o lavorative degli ospiti e l’accessibilità ai servizi del territorio . | 0 | |||||||
2. | L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione. | 0 | |||||||
3. | La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 100 con una tolleranza massima del 10%. | 3 | |||||||
4. | In ogni camera sono previsti non più di due posti letto. | 0 | |||||||
5. | Sono presenti inoltre: ▪ una camera da letto per l’operatore del turno notturno; ▪ un servizio igienico per il personale; ▪ almeno due bagni con tutti i servizi per gli ospiti (laddove la struttura sia disposta su più piani, almeno un bagno in ciascuno di essi). | 0 | |||||||
6. | Ogni adolescente dispone di spazi privati e comuni arredati in maniera dignitosa, con armadi e mobili a lui accessibili per gli oggetti ed il vestiario personale. | 0 | |||||||
7. | Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti di sicurezza. | 1 | |||||||
8. | La struttura è priva di barriere architettoniche. | 1 | |||||||
9. | La struttura è comunicazione. | priva | di | barriere | sensoriali | e | della | 3 | |
10. | La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni. | 0 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
11. | L’ente titolare della Comunità Alloggio ha adottato la Carta dei servizi ed elaborato un Progetto generale di comunità con esplicito riferimento a: ▪ gli obiettivi e i riferimenti educativi generali; ▪ il tipo di prestazioni offerte (tipologia e numero di minori accolti, servizi erogati); ▪ l’organigramma, il numero delle figure adulte impegnate e la relativa formazione; ▪ i processi principali del servizio (es. modalità di inserimento, progettazione educativa, dimissione, ecc.); | 0* |
▪ l’organizzazione quotidiana delle attività; ▪ le modalità della propria apertura al territorio ed in particolare: l’utilizzo da parte dei minori dei servizi esterni, il coordinamento con le agenzie scolastiche e formative, il collegamento con il servizio sociale del territorio, i contatti e gli accordi con le associazioni sportive e del tempo libero; ▪ le strategie di formazione permanente per gli operatori; ▪ la modalità di lavoro dell’équipe. | |||
12. | Il Progetto generale di comunità è confermato ed eventualmente aggiornato ogni anno. | 0 | |
13. | L’ammissione nella struttura viene determinata dai servizi sociali e sanitari competenti, sulla base del progetto personalizzato formulato congiuntamente alla Comunità, che comprende le eventuali deliberazioni del Tribunale per i Minorenni ed anche del Tribunale Ordinario laddove presenti, e comunque: ▪ l’analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione del minore; ▪ l’obiettivo conclusivo dell’intervento, con le relative fasi e tempi; ▪ gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la famiglia di origine e/o con la famiglia affidataria e/o con la famiglia adottiva e/o con la Comunità Alloggio in funzione delle soluzioni di autonomia; ▪ il lavoro di rete con altre agenzie formali ed informali; ▪ ruoli e competenze dei servizi e della Comunità; ▪ modalità e tempi di verifica. | 0 | |
14. | Il ragazzo è coinvolto nell’impostazione dei progetti a lui riferiti al massimo consentito dalle sue capacità. | 0 | |
15. | La Comunità alloggio prevede, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari competenti, la prosecuzione della presa in carico dei giovani divenuti maggiorenni e vissuti per molto tempo in strutture residenziali, al fine della prosecuzione degli studi o di un adeguato e stabile inserimento lavorativo. | 0 | |
16. | Nel caso di impossibilità a far rientrare il/la giovane in un contesto familiare di origine adeguato, la Comunità Alloggio promuove iniziative per una reale e fisiologica autonomia del soggetto. | 0 | |
17. | Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica delle attività educative con cadenza settimanale. | 0 | |
18. | La Comunità assicura la supervisione dell’équipe degli operatori con cadenza almeno mensile. | 0 | |
19. | Nella Comunità Alloggio per adolescenti è presente un Responsabile di comunità con funzione di coordinamento, di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari e di adempimento degli obblighi previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e | 0 |
adempimenti regionali collegati. | |||
20. | Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 1 | |
21. | Sono presenti dai quattro ai cinque operatori (preferibilmente figure maschili e femminili), a seconda del numero di minori accolti, con funzioni educative per la copertura dei turni diurni e notturni di una intera settimana. | 0 | |
22. | Gli educatori garantiscono una presenza continuativa nell’arco delle 24 ore di almeno una persona se ci sono minorenni presenti nella struttura. | 0 | |
23. | Nel caso siano presenti solo giovani maggiorenni è garantita la presenza dell’operatore almeno per 10 ore al giorno distribuite nei momenti più significativi. | 0 | |
24. | Il personale educativo è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 2 | |
25. | L’eventuale presenza di personale volontario, di carattere integrativo e non sostitutivo, non supera il 30% del numero degli operatori retribuiti. | 0 | |
26. | La Comunità assicura l’adempimento degli obblighi di comunicazione all’autorità giudiziaria previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti regionali collegati. Inoltre, se nel caso, comunica all’autorità giudiziaria competente le dimissioni dell’adolescente. | 0 |
COMUNITA’ ALLOGGIO PER DISABILI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 2, lett. b)
codice paragrafo
D | - | A | 1 |
Definizione.
La Comunità Alloggio per disabili è una struttura residenziale parzialmente autogestita destinata a soggetti maggiorenni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, privi di validi riferimenti familiari, che mantengono una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
Requisiti funzionali.
La Comunità Alloggio offre accoglienza abitativa e assicura una vita di relazione simile al modello familiare; promuove, inoltre, percorsi educativi per favorire la massima autonomia personale e l’autogestione comunitaria.
La struttura, in rete con i servizi socio-sanitari del territorio, garantisce attività di supporto sociale ed educativo e la supervisione delle dinamiche relazionali.
Capacità ricettiva.
La Comunità Alloggio può accogliere fino ad un massimo di 6 persone.
Tipologia dell’utenza.
Soggetti maggiorenni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale e con un buon grado di autonomia nelle attività della vita quotidiana.
La valutazione delle condizioni per l’accesso alla Comunità Alloggio viene effettuata congiuntamente dai servizi sociali e dall’UMEA.
L’accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | La Comunità Alloggio è inserita in edificio collocato in ambiente urbano facilmente accessibile anche con mezzi pubblici di trasporto. | 0 | |
2. | L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un | 0 |
alloggio di civile abitazione. | |||
3. | L’edificio/appartamento è privo di barriere architetto-niche. | 0 | |
4 | L’edificio/appartamento è privo di barriere sensoriali e della comunicazione. | 3 | |
5. | E’ presente uno spazio/locale cucina. | 0 | |
6. | E’ presente una zona pranzo. | 0 | |
7. | E’ presente un locale soggiorno. | 0 | |
8. | Sono presenti camere singole o doppie per l’accoglienza massima di 6 persone. | 0 | |
9. | Le camere sono di dimensioni adeguate a consentire l’accesso e la rotazione delle carrozzine. | 0 | |
10 | Sono presenti servizi igienici in numero di 1 ogni 4 persone di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza. | 0 | |
11. | Sono presenti spazi o armadi per deposito biancheria, materiale d'uso, attrezzature, ecc.. | 0 | |
12. | Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 0 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
13. | L’ente titolare della Comunità Alloggio ha adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a: - finalità e caratteristiche del servizio; - modalità di accesso e di dimissione degli ospiti; - organizzazione e regole della vita comunitaria; - quota di compartecipazione alle spese di gestione a carico di ciascun ospite; - modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi territoriali; - modalità di tenuta del registro delle presenze. | 0* | |
14. | L’ente titolare della Comunità ha individuato/nominato un Responsabile della struttura. | 0 | |
15. | La Comunità Alloggio ha previsto la presenza programmata di educatori e/o addetti a funzioni di supporto nella gestione della casa in relazione alle esigenze ed alle problematiche delle persone che vi risiedono. | 0 | |
16. | Il Responsabile della struttura, in base alla valutazione di accesso e di percorso effettuata con i servizi sociali e l’UMEA, assicura l’articolazione funzionale degli operatori con funzioni educative e di supporto nella gestione della casa, nonché misure idonee per rispondere prontamente a bisogni emergenti. | 0 |
COMUNITA’ SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA
(LR 20/2002 – art. 3, c. 3, lett. b)
codice paragrafo
D | - | T | 1 |
Definizione.
La Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) è una struttura residenziale a carattere comunitario rivolta a persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
Requisiti funzionali.
La Co.S.E.R è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest’ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l’attivazione dei servizi integrativi domiciliari.
Il servizio promuove e rende possibile il mantenimento dell’utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire:
• la sua integrazione nel territorio;
• percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell’autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.
La Co.S.E.R. ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:
• prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
• assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
• attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
• interventi di tutela della salute personale;
• realizzazione di reti che facilitino l’integrazione sociale dell’utente attraverso l’utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
• attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
• rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
Capacità ricettiva.
La Co.S.E.R. può accogliere un massimo di dieci persone (compreso 1 posto per pronta accoglienza o accoglienza programmata), le cui caratteristiche siano omogenee, rispetto alle necessità individuali ad alle attività previste nel servizio.
Tipologia dell’utenza.
Soggetti in situazione di compromissione funzionale (di carattere fisico, intellettivo o sensoriale), con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi.
L’accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali e sanitari.
L’ accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | La Comunità socio-educativo-riabilitativa (Co.S.E.R.) è inserita in normali edifici o all’interno di unità immobiliari collocate nell’ambito di zone destinate ad uso residenziale ed urbanizzate, adeguatamente servite dai mezzi pubblici di trasporto. | 0 | |
2. | La struttura è priva di barriere architettoniche. | 0 | |
3 | La struttura è priva di barriere sensoriali e della comunicazione. | 3 | |
4. | E’ presente uno spazio/locale cucina. | 0 | |
5. | E’ presente una zona pranzo. | 0 | |
6. | Sono presenti locali ad uso collettivo dotati di attrezzature ed ausili idonei al numero ed ai bisogni degli utenti. | 0 | |
7. | E’ presente un deposito per attrezzature, carrozzine, materiali di consumo, ecc.. | 0 | |
8. | Le camere hanno una superficie utile di mq 12 per le camere ad un posto e di mq 18 per le camere a due posti in modo da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione. | 3 |
9. | Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli ospiti in numero minimo di 1 ogni 4 persone di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza. | 0 | |
10. | E’ presente un locale/ufficio per il personale. | 0 | |
11. | E’ presente un locale spogliatoio con servizio igienico per il personale. | 0 | |
12. | Sono presenti locali per cucina, dispensa e lavanderia nel caso i servizi non siano esternalizzati. | 0 | |
13. | Sono presenti locali/spazi per: - deposito della biancheria pulita; - deposito della biancheria sporca. | 0 | |
14. | Gli arredi e le attrezzature sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 1 | |
15 | La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni. | 0 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
16. | L’ente titolare della struttura ha adottato la Carta dei servizi ed elaborato un proprio Progetto generale di Comunità con esplicito riferimento a: - finalità e obiettivi generali; - tipo di prestazioni offerte; - articolazione organizzativa e figure professionali impegnate; - processi principali del servizio (ammissione, progettazione, dimissione, ecc); - metodologia di intervento; - organizzazione delle attività; - modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio; - piano di formazione degli operatori; - programma di valutazione e miglioramento della qualità. | 0* | |
17. | La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità. | 0 | |
18. | Il PEP è elaborato d’intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari. | 0 | |
19. | Il PEP comprende: - profilo dinamico funzionale; - obiettivi educativi; - strumenti e metodi d’intervento; - tempi di realizzazione e modalità di verifica; - procedure per la valutazione e le modifiche in itinere. | 0 | |
20. | Nella definizione del progetto sono assicurati l’informazione | 0 |
ed il coinvolgimento dell’utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno. | |||
21. | Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale. | 0 | |
22. | Il modello operativo è improntato al lavoro d’équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell’intervento e la verifica dei risultati. | 0 | |
23. | L’attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a: - programmazione generale; - schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi; - redazione e aggiornamento del diario personale del disabile; - verbali degli incontri e delle riunioni di servizio; - registro di presenza degli utenti; - registro/schede di presenza degli operatori; - interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale. | 0 | |
24. | L’organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni: - coordinamento del servizio; - assistenza educativa; - assistenza socio-sanitaria; - servizi generali. | 0* | |
25. | Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali. | 0 | |
26. | Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 1 | |
27. | Il personale educativo, in rapporto alla tipologia dell’utenza ed all’organizzazione delle attività, è in misura mediamente non inferiore a 1:2 nelle ore più significative della giornata. | 0 | |
28. | Il personale educativo è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 2 | |
29. | Il personale socio-sanitario è in misura adeguata ad assicurare le funzioni tutelari di supporto al personale educativo: è comunque assicurata la presenza di un operatore nelle ore più significative della giornata. | 0 | |
30. | Il personale socio-sanitario è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 5 | |
31 | Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare: - preparazione pasti; - pulizie; - lavanderia; - stireria; - manutenzioni, ecc.. | 0 | |
32. | Il titolare della struttura ha definito intese di collaborazione | 1 |
con le associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e di interazione con le risorse del territorio. | |||
33. | L’eventuale utilizzo di volontari, obiettori e giovani in servizio civile è preceduto ed accompagnato da attività informative e formative atte ad un proficuo inserimento nella struttura. | 1 |
RESIDENZA PROTETTA PER DISABILI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 4, lett. a)
codice paragrafo
D | - | P | 1 |
Definizione.
La residenza protetta per disabili è una struttura residenziale destinata a persone maggiorenni, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato livello di integrazione socio-sanitaria.
Requisiti funzionali.
La residenza protetta fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. Attua interventi volti all’ acquisizione e mantenimento dei livelli di autonomia individuale nelle attività quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive, operative e relazionali ed attiva strategie per l'integrazione sociale.
Nella residenza protetta per disabili devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni:
• prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie, preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
• assistenza tutelare diurna e notturna;
• assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
• attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;
• attività educative e riabilitative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
• attività miranti alla massima socializzazione;
• prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata.
Capacità ricettiva.
La residenza protetta è dimensionata, di norma, per l’accoglienza di 18 ospiti articolati in due nuclei e di 2 posti per la pronta accoglienza o accoglienza programmata.
Tipologia dell’utenza.
Persone disabili che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato.
L’accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al percorso assistenziale definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari.
L’accoglienza nella residenza protetta è concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | La Residenza Protetta è inserita nel tessuto urbano o in zone destinate ad uso residenziale ed urbanizzate, adeguatamente servite dai mezzi pubblici di trasporto. | 3 | |
2. | La struttura è priva di barriere architettoniche. | 0 | |
3. | La struttura è priva di barriere sensoriali e della comunicazione. | 3 | |
4. | La struttura dispone di adeguati spazi esterni. | 3 | |
5. | Gli spazi interni sono articolati e differenziati per l’accoglienza di due nuclei omogenei, costituiti di norma da 6/10 persone ciascuno. | 3 |
6. | In ogni nucleo sono previsti i seguenti ambienti: - una zona pranzo; - locali ad uso collettivo per le attività comuni, di dimensioni adeguate al numero ed ai bisogni degli ospiti; - camere da letto singole o doppie ; - servizi igienici collegati alle camere in numero di uno ogni camera a due posti e uno ogni due camere ad un posto; | 3 | |
7. | In ogni nucleo è presente un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza. | 0 | |
8. | Nella residenza è presente un bagno assistito. | 3 | |
9. | Le camere hanno una superficie utile di mq 12 per le camere ad un posto e di mq 18 per le camere a due posti in modo da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione. (Nel caso di strutture operanti è ammessa una tolleranza del 20% sulle dimensioni in non più di 1/4 delle camere.) | 3 | |
10. | In tutti i posti letto ed in tutti i servizi igienici sono presenti dispositivi di chiamata di allarme. | 0 | |
11. | Sono presenti, inoltre, locali/spazi per servizi generali comuni ai due nuclei: • spogliatoio per il personale con servizi igienici; • guardaroba; • Cucina, dispensa e lavanderia, nell’ipotesi che i servizi stessi non siano esternalizzati; • deposito biancheria sporca. | 0 | |
12. | E’ presente un ambulatorio per visite mediche e per la conservazione del materiale sanitario. | 0 | |
13. | E’ presente un ufficio per attività di coordinamento. | 0 | |
14. | I locali destinati ad attività o vita collettiva sono di dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima prevista per la struttura. | 0 | |
15. | Gli arredi e le attrezzature sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 0 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
16. | L’ente titolare della struttura ha adottato la Carta dei servizi ed elaborato un proprio Progetto generale di struttura con esplicito riferimento a: - finalità e obiettivi generali; - tipo di prestazioni offerte; - articolazione organizzativa e figure professionali impegnate; - processi principali del servizio (ammissione, progettazione, dimissione, ecc); - metodologia di intervento; - organizzazione delle attività; - modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio; - piano di formazione degli operatori; - programma di valutazione e miglioramento della qualità. | 0* | |
17. | La Residenza Protetta formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di struttura. | 0 | |
18. | Il PEP è elaborato d’intesa ed in collaborazione tra l’équipe della residenza e gli operatori dei servizi sociali e sanitari. | 0 | |
19. | Il PEP comprende: - profilo dinamico funzionale; - obiettivi educativo-riabilitativi; - strumenti e metodi d’intervento - tempi di realizzazione e modalità di verifica; - procedure per la valutazione e le modifiche in itinere. | 0 | |
20. | Nella definizione del progetto sono assicurati l’informazione ed il coinvolgimento dell’utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno. | 0 | |
21. | Gli operatori della residenza effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale. | 0 | |
22. | Il modello operativo è improntato al lavoro d’équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell’intervento e la verifica dei risultati. | 0 | |
23. | L’attività della residenza è adeguatamente documentata con particolare riferimento a: - programmazione generale; - cartelle personali degli utenti; - schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi; - redazione e aggiornamento del diario personale del disabile; - verbali degli incontri e delle riunioni di servizio; | 0 |
- registro di presenza degli utenti; - registro/schede di presenza degli operatori; - interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale. | |||
24. | L’organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni: - coordinamento del servizio; - assistenza educativa; - assistenza socio-sanitaria; - assistenza infermieristica; - assistenza medica; - servizi generali. | 0* | |
25. | Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi socio-educativo-riabilitativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali. | 0 | |
26. | Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 1 | |
27. | Le unità di personale di assistenza diretta agli ospiti sono determinate in funzione di 90 minuti di assistenza educativa e di 140/170 minuti complessivi di assistenza sociosanitaria e infermieristica pro die pro capite, in relazione alla tipologia di utenza ed all’organizzazione delle attività, con presenza nelle 24 ore dell’operatore socio-sanitario e pronta disponibilità infermieristica nelle fasce orarie in cui non sia presente l’infermiere. | 2 | |
28. | Medico di Medicina Generale: intervento programmato ed a richiesta. | 0 | |
29. | Terapista della riabilitazione: intervento su prescrizione specialistica. | 0 | |
30. | Il personale educativo è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 2 | |
31. | Il personale socio-sanitario è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 5 | |
32. | Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare: - preparazione pasti; - pulizie; - lavanderia; - stireria; - manutenzioni, ecc. | 0 |
CENTRO SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 4, lett. a)
codice paragrafo
D | - | P | 2 |
Definizione.
Il Centro diurno socio-educativo-riabilitativo è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizioni di disabilità, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che hanno adempiuto l’obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
E’ un servizio aperto alla comunità locale con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo delle competenze personali e sociali.
Requisiti funzionali.
Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:
• migliorare la qualità della vita della persona favorendo l’interazione e l’integrazione sociale
• rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita
• mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali
• favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l’azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo
• incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi
• sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.
Nel CSER devono essere garantiti:
• prestazioni e attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
• prestazioni di assistenza tutelare;
• prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell’ utenza
• servizio mensa;
• servizio trasporto.
Nel CSER possono essere previste soluzioni strutturali e organizzative idonee a rispondere a bisogni di residenzialità programmata e di sollievo fino a massimo 4 posti.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva del CSER è di norma pari a 18 presenze giornaliere.
Il servizio è aperto per almeno 7 ore al giorno, nella fascia oraria 08/19, per minimo 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all’anno.
Nei periodi di chiusura programmata del Centro, che in ogni caso non devono superare le due settimane consecutive, devono essere assicurati interventi di sostegno alternativi per i soggetti più gravi e per le famiglie mediante i servizi domiciliari o il ricorso ad altre strutture territoriali, l’apporto del volontariato organizzato, con le modalità e criteri individuati nel Progetto generale di struttura. L’ente titolare del Centro assicura il servizio trasporto.
Tipologia dell’utenza.
Soggetti con grave deficit psico-fisico.
Su specifico progetto elaborato d’intesa tra i servizi competenti, il Centro può accogliere soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo; in tal caso il progetto deve indicare chiaramente il tempo massimo di permanenza nel servizio nonché le modalità e gli strumenti per realizzare il percorso di integrazione sociale e lavorativa. La presenza di soggetti con maggiori livelli di autonomia consente l’innalzamento della capacità ricettiva, compatibilmente con le risorse strutturali e organizzative, a massimo 25 presenze giornaliere.
L’ accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al percorso educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari.
L’ammissione al Centro è concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | Il Centro socio-educativo-riabilitativo diurno (C.S.E.R.) è localizzato nel tessuto urbano o in zone destinate ad uso residenziale ed urbanizzate, adeguatamente servite dai mezzi pubblici di trasporto. | 0 | |
2. | La struttura è priva di barriere architettoniche. | 0 | |
3. | La struttura è priva di barriere sensoriali e della comunicazione. | 3 | |
4. | E’ presente una zona pranzo. | 0 | |
5. | Sono presenti locali ad uso collettivo. | 0 | |
6. | Sono presenti locali per attività, lavori di gruppo e laboratori. | 0 | |
7. | E’ presente uno spazio dedicato per interventi mirati. | 1 | |
8. | Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli ospiti in numero minimo di 1 ogni 8 persone, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza. | 0 | |
9. | E’ presente un servizio igienico per il personale. | 0 | |
10. | E’ presente un angolo cottura per esigenze particolari e per attività di tipo domestico. | 1 | |
11. | I locali, gli arredi e le attrezzature sono conformi ai requisiti di sicurezza, in numero e dimensioni adeguati alle attività previste nella struttura e tali da permettere l’articolazione ed il funzionamento in gruppi, la manovra e la rotazione di carrozzine, ausili per la deambulazione, ecc. | 1 | |
12. | Qualora il CSER sia dotato di camere da letto per la residenzialità programmata e di sollievo, le camere hanno una superficie utile di mq 12 per quelle ad un posto e di mq 18 per quelle a due posti in modo da favorire la mobilità, la manivra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione. (Nel caso di strutture operanti è ammessa una tolleranza del 20% sulle dimensioni delle camere) | 0 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
13. | L’ente titolare del servizio ha adottato la Carta dei servizi ed elaborato un proprio Progetto generale di struttura con esplicito riferimento a: - finalità e obiettivi generali; - tipo di prestazioni offerte; - articolazione organizzativa e figure professionali impegnate; - processi principali del servizio (ammissione, progettazione, dimissione, ecc); - metodologia di intervento; - organizzazione delle attività; - modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio; - modalità per assicurare la continuità assistenziale nei periodi di chiusura programmata del servizio; - piano di formazione degli operatori. | 0* | |
14. | Il Centro formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di struttura. | 0 | |
15. | Il PEP è elaborato d’intesa ed in collaborazione tra operatori del centro e dei servizi sociali e sanitari. | 0 | |
16. | Il PEP comprende: - profilo dinamico funzionale; - obiettivi educativi; - strumenti e metodi d’intervento; - tempi di realizzazione e modalità di verifica; - procedure per la valutazione e le modifiche in itinere. | 0 | |
17. | Nella definizione del progetto sono assicurati l’informazione ed il coinvolgimento dell’utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno. | 0 | |
18. | Gli operatori del centro effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale. | 0 | |
19. | Il modello operativo è improntato al lavoro d’équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell’intervento e la verifica dei risultati. | 0 | |
20. | Le attività educative sono realizzate privilegiando al massimo il rapporto e la collaborazione con le risorse del territorio. | 0 | |
21 | Al fine di mantenere la continuità del rapporto con gli utenti in carico al servizio, è prevista la possibilità di realizzare interventi educativi anche presso il domicilio dell’utente nei casi in cui, a seguito di gravi impedimenti temporanei, non gli sia possibile l’accesso al centro . | 0 | |
22. | L’attività del centro è adeguatamente documentata con | 0 |
particolare riferimento a: - programmazione generale; - schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi; - diario delle attività; - redazione e aggiornamento del diario personale del disabile; - verbali degli incontri e delle riunioni di servizio; - registro di presenza degli utenti; - registro/schede di presenza degli operatori; - interventi e percorsi di formazione e/o supervi-sione del personale. | |||
23. | L’organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni: - coordinamento del servizio; - assistenza educativa; - assistenza socio-sanitaria. | 0* | |
24. | Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali. | 0 | |
25. | Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 1 | |
26. | Il personale educativo, in rapporto alla tipologia dell’utenza, ai progetti personalizzati ed all’organizzazione delle attività, è, di norma, non inferiore a 1:2 nelle ore più significative della giornata ed almeno per il 50% dell’orario di funzionamento del servizio. | 2 | |
27. | Il personale educativo è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 2 | |
28. | Il personale socio-sanitario è in misura adeguata ad assicurare le funzioni tutelari e di supporto al personale educativo: è comunque presente almeno un operatore nelle ore più significative della giornata. | 0 | |
29. | Il personale socio-sanitario è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 5 | |
30. | L’ente titolare del servizio assicura il regolare funzionamento dei servizi generali: - preparazione pasti; - pulizie; - manutenzioni, ecc.. | 0 | |
31. | L’ente titolare del servizio assicura i servizi generali, le funzioni educative e tutelati per la copertura completa dei turni di assistenza nei periodi di residenzialità programmata e di sollievo. | 0 |
COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI
(LR 20/2002 – art. 3, c.2, lett. c)
codice paragrafo
A | A | 1 |
Definizione.
La Comunità Alloggio per Xxxxxxx è una struttura residenziale, totalmente o parzialmente autogestita, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che scelgono una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.
Requisiti funzionali.
La Comunità Xxxxxxxx offre alla persona anziana un’ abitazione adeguata e confortevole e fornisce ospitalità creando le condizioni per una vita comunitaria totalmente o parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, collegati con un servizio di assistenza di carattere domestico ed in rete con i servizi territoriali.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva della Comunità Alloggio non può superare i 6 posti residenziali.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono persone anziane singole o in coppia, autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.
L’accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura, direttamente dall’interessato e/o dai servizi territoriali competenti.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | La Comunità Alloggio è inserita in edificio collocato in ambiente urbano facilmente accessibile anche con mezzi pubblici di trasporto. | 0 | |
2. | L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione. | 0 | |
3. | L’edificio/appartamento è privo di barriere architetto-niche. | 0 | |
4. | E’ presente uno spazio/locale cucina. | 0 | |
5. | E’ presente una zona pranzo. | 0 | |
6. | E’ presente un soggiorno attrezzato. | 0 | |
7. | Sono presenti camere singole o doppie per l’accoglienza massima di 6 persone. | 0 | |
8. | Sono presenti almeno due servizi igienici con dotazione minima costituita da water, lavabo, bidet, doccia incassata, barre di sostegno e chiamata d’allarme. | 1 | |
9. | Sono presenti spazi o armadi per deposito biancheria, materiale d'uso, attrezzature, ecc. | 0 | |
10. | Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti. | 0 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
11. | L’ente titolare della Comunità Alloggio ha adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a: - finalità e caratteristiche del servizio; - modalità di ammissione e gestione della lista di attesa (valutazione del bisogno, ordine di presentazione delle domande, ecc) ; - modalità di dimissione degli ospiti; - organizzazione e regole della vita comunitaria; - quota di compartecipazione alle spese di gestione a carico di ciascun ospite; - modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi territoriali; - modalità di accesso dei familiari, dei volontari, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni di tutela degli utenti; - modalità di funzionamento dell’organismo di rappresentanza degli ospiti e dei familiari; - modalità di tenuta del registro delle presenze. | 0* | |
12. | La vita quotidiana in comunità è organizzata in modo tale da | 0 |
favorire la reciproca solidarietà e l’auto-aiuto. | |||
13. | L’ente titolare della Comunità ha individuato/nominato un Responsabile della struttura. | 0 | |
14. | La Comunità Alloggio assicura, secondo le necessità degli ospiti la presenza di un operatore con funzioni di aiuto domestico nonché misure idonee per rispondere prontamente a bisogni emergenti. | 0 | |
15. | Il titolare della Comunità Xxxxxxxx ha definito intese di collaborazione con le associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e di interazione con le risorse del territorio. | 1 | |
16. | L’eventuale utilizzo di obiettori, giovani in servizio civile e volontari è preceduto ed accompagnato da attività informative atte ad un proficuo inserimento nella strut-tura. | 0 |
CASA ALBERGO PER ANZIANI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 2, lett. c)
codice paragrafo
A | A | 2 |
Definizione.
La Casa Albergo è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad anziani autosufficienti, costituita di spazi abitativi individuali o familiari di varia tipologia e di servizi collettivi a disposizione di chi li richiede.
Requisiti funzionali.
La Casa Albergo fornisce ospitalità offrendo occasioni di vita comunitaria e servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento.
La Casa Xxxxxxx offre alla coppia di anziani o alla persona anziana sola un’abitazione adeguata e confortevole, autonoma e di dimensioni tali che possa consentire agli stessi di gestirla in proprio.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva della Casa Albergo non può superare i 60 posti residenziali.
Tipologia dell’utenza.
L’utenza della Casa Albergo è costituita da anziani autosufficienti.
L’accoglienza nella Casa Albergo è concordata con il Responsabile della struttura, direttamente dall’interessato e/o dai servizi territoriali competenti.
Nel caso di modificazioni dei livelli di autosufficienza è richiesta dall’ospite e/o dal responsabile della struttura la valutazione dell’UVD, al fine di definire il profilo assistenziale più appropriato.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | La struttura è priva di barriere architettoniche e, nel caso presenti più piani fuori terra, è dotata di impianto ascensore o servoscale che permetta la mobilità di persone a ridotta capacità motoria. | 0 | |
2. | L’ articolazione interna prevede: - alloggi; - spazi collettivi; - servizi generali. | 0 | |
3. | L’ unità minima di alloggio ha una superficie complessiva non inferiore a mq 30 se destinata ad accogliere una sola persona e mq 40 se destinata ad accogliere due persone. Nel caso di strutture preesistenti e in attività è ammessa una tolleranza del 10% sulle dimensioni dell’alloggio. | 3 | |
4. | In ogni caso, l’unità di alloggio prevede: • una camera da letto o spazio letto; • uno spazio soggiorno-pranzo; • una zona cucinino; • un locale servizi igienici; • un ripostiglio; • citofono interno. | 3 | |
5. | L’attrezzatura di cucina permette un uso sicuro e semplice delle apparecchiature e comprende almeno un lavello a un bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero. | 0 | |
6. | Il servizio igienico dell’unità di alloggio presenta le seguenti caratteristiche: • dotazione: water, lavabo, bidet, doccia con sedile ribaltabile, specchio, presa di corrente e chiamata d’allarme (la doccia deve avere il piatto incassato nel pavimento e la soprastante griglia calpestabile deve essere a filo del pavimento); • supporti di sostegno o barre di appoggio in corrispondenza della tazza e della doccia; • accessori e rubinetteria a leva sistemati in modo da renderne l’uso agevole ed immediato. | 3 | |
7. | Gli ambienti per uso collettivo (1) sono adeguati alla ricettività massima della struttura e comprendono: - spazi per attività di socializzazione; - sala da pranzo; | 0 | |
8. | Tutti gli spazi ad uso collettivo sono dotati di servizi igienici comprendenti almeno vaso e lavabo con rubinetto a leva e barre di sostegno. | 0 | |
9. | Gli arredi e le attrezzature sono idonei alla tipologia degli | 3 |
ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | |||
10. | I servizi generali (1) comprendono: • spogliatoio per il personale; • guardaroba; • cucina, dispensa e lavanderia, nell’ipotesi che i servizi stessi non siano esternalizzati; • deposito biancheria sporca; • deposito biancheria pulita; • ambulatorio; • portineria. | 3 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
11. | L’ente titolare della Casa Albergo ha adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a: - finalità e caratteristiche del servizio; - modalità di ammissione, gestione della lista di attesa (valutazione del bisogno, ordine di presentazione delle domande, priorità, ecc), fruizione del servizio e dimissione degli ospiti; - quota di compartecipazione alle spese di gestione a carico di ciascun ospite; - organizzazione e regole della vita comunitaria; - modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi territoriali; - modalità di accesso dei familiari, dei volontari, delle associazioni di volontariato e delle organiz- zazioni di tutela degli utenti; - modalità di funzionamento dell’organismo di rappresentanza degli ospiti e dei familiari; - modalità di tenuta del registro delle presenze. | 0* | |
12. | L’ente titolare della Casa Xxxxxxx ha nominato un Responsabile della struttura con funzioni di coordinamento del servizio. | 0 | |
13. | Il Responsabile della struttura è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 1 | |
14. | Nella Casa Albergo sono assicurati i servizi generali, amministrativi, di portineria, alberghieri, di animazione e di vigilanza in misura adeguata alla ricettività della struttura (1). | 0 |
15. | La Casa Albergo autorizza, su richiesta, la disponibilità di un servizio di assistenza domestica personale. | 0 | |
16. | Il titolare della Casa Albergo ha definito intese di collaborazione con le associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e di interazione con le risorse del territorio. | 1 | |
17. | L’eventuale utilizzo di obiettori, giovani in servizio civile e volontari è preceduto ed accompagnato da attività informative atte ad un proficuo inserimento nella strut-tura. | 0 | |
18. | La Casa Albergo provvede alla regolare tenuta della seguente documentazione: • registro di presenza degli ospiti; • cartella personale degli ospiti, contenente la docu- mentazione anagrafica, amministrativa, sanitaria, ecc. | 0 |
(1) Nelle residenze polifunzionali i servizi generali possono essere in comune tra più tipologie di servizi.
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 3. lett. c)
codice paragrafo
A | T | 1 |
Definizione.
La Casa di Riposo è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alber- ghiera destinata ad accogliere anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o altro motivo, richiedono garanzie di protezione nell’arco della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo.
Requisiti funzionali.
La Casa di Riposo fornisce ospitalità ed assistenza offrendo occasioni di vita comunitaria e servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento. La struttura deve sostenere l’anziano autosufficiente nella gestione della vita quotidiana.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva della Casa di Riposo non può superare di norma gli 80 posti residenziali.
Per le Case di Riposo già operanti tale limite è elevato alle 120 unità.
Tipologia dell’utenza.
L’utenza della Casa di Riposo è costituita da anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi, anziché gestire in maniera autonoma la propria abitazione e la propria vita.
Destinatari possono essere anche persone anziane o prossime all’anzianità che, per una particolare situazione di fragilità personale o sociale, si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio collettivo.
La Casa di Riposo garantisce, altresì, l’accoglienza e la continuità dell’assistenza agli anziani che presentano una parziale riduzione dei livelli di autosufficienza entro limiti compatibili con i servizi disponibili nella struttura.
L’accoglienza nella Casa di Riposo è concordata con il Responsabile della struttura, direttamente dall’interessato e/o dai servizi territoriali competenti.
L’UVD integrata provvede, entro dieci giorni, su richiesta dell’ospite e/o del Responsabile della struttura, a rivalutare le condizioni dei soggetti che presentano una riduzione significativa dei livelli di autosufficienza al fine di definire il profilo assistenziale più appropriato.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | La struttura è priva di barriere architettoniche e, nel caso presenti più piani fuori terra, è dotata di impianto ascensore o servoscale che permetta la mobilità di persone disabili. | 0 | |
2. | L’ articolazione interna degli spazi prevede: - alloggi; - spazi collettivi; - servizi generali. | 0 | |
3. | L’ unità minima di alloggio è costituita da una stanza contenente: - uno o due letti, collocati in modo tale che la testata sia sempre appoggiata al muro, e che attorno, sui tre lati, lo spazio sia sufficiente per i movimenti della persona anziana e del personale di servizio e di assistenza; - armadio per gli effetti personali; - tavolino o scrittoio con sedia; - citofono o telefono interno; - dispositivo di chiamata di emergenza. | 3 | |
4. | La superficie minima della camera da letto, esclusi i servizi igienici annessi, è di mq 12 se ad un posto letto e di mq 18 se a due posti letto. (Nel caso di strutture operanti è ammessa una tolleranza del 20% sulle dimensioni delle camere; è ammessa una tolleranza maggiore, comunque contenuta entro i limiti previsti dal vigente regolamento edilizio, in non più di 1/4 delle camere.) | 3 | |
5. | L’alloggio garantisce all’ospite una vita autonoma nei momenti della giornata in cui non deve ricorrere a servizi collettivi; la distribuzione interna permette facilità di movimento e di circolazione anche in carrozzina. | 3 | |
6. | Il numero delle camere singole è in misura non inferiore al | 5 |
20% del totale delle camere. | |||
7. | E’ presente un servizio igienico ogni 2 camere e, in ogni caso, almeno uno ogni 4 ospiti. | 3 | |
8. | Il servizio igienico presenta le seguenti caratteristiche: • dimensioni ed accorgimenti tali da permetterne un uso sicuro ed agevole anche ad anziani con ridotte capacità motorie o su sedia a ruote; • dotazione: water, lavabo, bidet, doccia con sedile ribaltabile, specchio, presa di corrente e chiamata d’allarme (la doccia deve avere il piatto incassato nel pavimento e la soprastante griglia calpestabile deve essere a filo del pavimento); • supporti di sostegno o barre di appoggio in corrispondenza della tazza e della doccia; • accessori e rubinetteria a leva sistemati in modo da renderne l’uso agevole ed immediato. (Nel caso di strutture operanti, le caratteristiche di cui sopra devono essere soddisfatte per almeno il 50% dei servizi igienici.) | 3 | |
9. | Gli ambienti per i servizi collettivi sono adeguati alla ricettività massima della struttura e comprendono (1): - sale per conversazione, lettura, giochi, spettacoli e riunioni e attività motorie; - sala da pranzo; - ingresso – portineria come punto di informazione, telefono a disposizione degli ospiti, cassetta postale, ecc. - | 3 | |
10. | Gli spazi ad uso collettivo sono dotati di servizi igienici comprendenti almeno vaso e lavabo con rubinetto a leva e barre di sostegno. | 3 | |
11. | Gli ambienti ed i corridoi consentono la mobilità di persone disabili o in carrozzina. | 3 | |
12. | La struttura dispone di un locale per l’esercizio del culto (1). | 5 | |
13. | La struttura dispone di locali da adibire a servizi vari: pedicure, barbiere e parrucchiere, ecc. (1). | 5 | |
14. | Gli arredi e le attrezzature sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 3 | |
15. | Gli spazi per i servizi generali comprendono: (1) • ambulatorio; • spogliatoio per il personale con servizi igienici; • guardaroba; | 3 |
• cucina, dispensa e lavanderia, nell’ipotesi che i servizi stessi non siano esternalizzati; • deposito biancheria sporca; • deposito biancheria pulita. |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
16. | L’ente titolare della Casa di Riposo ha adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a: • finalità e caratteristiche della struttura; • modalità di ammissione, gestione della lista di attesa (valutazione del bisogno, ordine di presentazione delle domande, priorità, ecc), fruizione del servizio e dimissione degli ospiti; • ammontare e modalità di corresponsione della retta; • prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile, ciò che è garantito dal servizio sanitario nazionale e regionale e ciò che è considerato extra; • durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici; • regole della vita comunitaria; • orari dei pasti e del rientro serale; • criteri di organizzazione delle attività ricreative; • rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali; • modalità di accesso dei familiari, dei volontari, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni di tutela degli utenti; • funzionamento dell’organismo di rappresentanza degli ospiti e dei familiari. | 0* | |
17. | L’organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni: - coordinamento del servizio; - assistenza socio-sanitaria; - assistenza infermieristica; - assistenza medica; - servizi generali. | 0* | |
18. | Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali. | 0 | |
19. | Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di | 1 |
servizio richiesti. | |||
20. | Il personale socio-sanitario è in funzione dell’assistenza agli anziani con parziale riduzione dei livelli di autosufficienza: esso assicura assistenza diretta agli ospiti in misura di almeno 20 minuti pro die pro capite e, comunque, nella misura necessaria a soddisfare i bisogni assistenziali dell’utenza sulla base della valutazione dell’UVD e del relativo Piano di Assistenza Individuale (PAI) . | 2 | |
21. | Il personale socio-sanitario è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 5 | |
22. | E’ prevista la presenza programmata dell’ infermiere professionale in relazione alla tipologia ed alle problematiche degli ospiti. | 0 | |
23. | E’ prevista la presenza programmata del medico di base. | 0 | |
24. | Nella Casa di Riposo sono assicurati i servizi generali, amministrativi, di portineria, alberghieri e di vigilanza in misura adeguata alla ricettività della struttura. E’ comunque garantita la vigilanza notturna.(1) | 0 | |
25. | Il titolare della Casa di Xxxxxx ha definito intese di collaborazione con le associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e di interazione con le risorse del territorio. | 1 | |
26. | L’eventuale utilizzo di obiettori, giovani in servizio civile e volontari è preceduto ed accompagnato da attività informative atte ad un proficuo inserimento nella strut-tura. | 0 | |
27. | La Casa di Riposo provvede alla regolare tenuta della seguente documentazione: • registro di presenza degli ospiti; • cartella personale degli ospiti, contenente la documentazione anagrafica, amministrativa, sanitaria, ecc. | 0 |
(1) Nelle residenze polifunzionali i servizi generali possono essere in comune tra più tipologie di servizi.
RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 4, lett. b)
codice paragrafo
A | - | P | 1 |
Definizione.
La Residenza Protetta è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.
Requisiti funzionali.
La Residenza Protetta fornisce ospitalità ed assistenza assicurando un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa accompagnato da un livello elevato di assistenza tutelare ed alberghiera.
In particolare la Residenza Protetta, per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute ed il benessere dell’anziano ospitato, offre:
• occasioni di vita comunitaria, attività ricreative e servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane;
• attività finalizzate al mantenimento e all’ attivazione delle capacità residue;
• assistenza medica, infermieristica e riabilitativa.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva della Residenza Protetta è di norma pari a 80 posti residenziali con una organizzazione degli spazi e delle prestazioni per nuclei fino a 30 ospiti ciascuno.
Le strutture già operanti con capacità ricettiva superiore, capacità che in ogni caso non può superare il limite di 120 posti, devono anch’esse organizzare gli spazi e le prestazioni per nuclei, di norma, fino a 30 ospiti ciascuno.
Ogni struttura deve garantire la disponibilità di posti letto riservati all’accoglienza temporanea con funzione di sollievo alla famiglia.
Tipologia dell’utenza.
L’utenza anziana non autosufficiente a cui è destinata la Residenza Protetta può essere suddivisa in due tipologie:
1. Anziani non autosufficienti di grado medio o totali bisognosi di assistenza residenziale e sanitaria (anziani colpiti da sindromi ad andamento cronico degenerativo non guaribili o da eventi morbosi che richiedono attività terapeutica ed assistenziale continua ed interventi riabilitativi allo scopo di prevenire le conseguenza negative connesse alla immobilità ed allo scopo di limitare i ricoveri in ambiente ospedaliero).
2. Anziani con forme di demenza: soggetti che presentano deficit cognitivi senza rilevanti disturbi comportamentali, previa valutazione della compatibilità del singolo paziente con la struttura ospitante.
La valutazione delle condizioni e dei livelli di non autosufficienza è effettuata dalla Unità Valutativa Distrettuale (UVD) integrata con professionalità sociali dell’Ambito Territoriale attraverso l’utilizzo obbligatorio di medesime scale di valutazione multidimensionali individuate dalla Regione Marche.
Ogni successiva eventuale variazione delle condizioni psicofisiche dell’utente che determini una variazione del livello di non autosufficienza e quindi del relativo carico assistenziale, sociale e sanitario, deve essere ugualmente certificato dall’UVD integrata, entro dieci giorni dalla richiesta.
L’ammissione nella Residenza Protetta è concordata con il Responsabile della struttura direttamente dall’interessato e/o dai servizi sociali e sanitari competenti.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | La Residenza Protetta è priva di barriere architettoniche e, se disposta su più piani, è dotata di impianto ascen- sore. (La presenza di impianto montalettighe soddisfa il requisito) | 0 | |
2. | La Residenza protetta, se disposta su più piani è dotata di impianto montalettighe. | 3 | |
3. | L’ organizzazione degli spazi interni (camere, sale comuni, servizi igienici, ecc.) è tale da garantire a ospiti non autosufficienti il massimo di fruibilità, di privacy e di mantenimento dei livelli di autonomia personale. | 0 | |
4. | E’ presente un sistema di riscaldamento dotato di regolazione differenziata della temperatura per ambiente. | 5 |
5. | E’ presente un sistema di rilevazione del tasso di umidità e vengono adottate misure per la ventilazione e il ricambio d’aria nelle camere e nei locali di soggiorno. | 5 | |
6. | Sono presenti: - luci di emergenza notturne; - linea telefonica a disposizione degli ospiti. | 0 | |
7. | Sono presenti camere da letto singole o doppie, con superficie utile di mq 12 per le singole e mq 18 per le doppie. (Nel caso di strutture operanti è ammessa una tolleranza del 20% sulle dimensioni delle camere; è ammessa una tolleranza maggiore, comunque contenuta entro i limiti previsti dal vigente regolamento edilizio, in non più di 1/4 delle camere.) | 5 | |
8. | Il numero delle camere singole è in misura non inferiore al 10% del totale delle camere. | 5 | |
9. | Sono presenti servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti e 1 ogni due camere ad un posto. (Nel caso di strutture operanti è ammessa la presenza di un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 2 camere e, in ogni caso, almeno 1 ogni 4 ospiti) | 5 | |
10. | In tutti i posti letto ed in tutti i servizi igienici sono presenti dispositivi di chiamata di allarme. | 1 | |
11. | Sono presenti locali comuni, anche ad uso polivalente, per soggiorno, attività occupazionali, ecc. (1) | 5 | |
12. | E’ presente un locale per esercizio di culto e camera ardente. (1) (Il requisito è soddisfatto anche mediante convenzione con presidi e strutture contigue) | 5 | |
13. | Sono presenti servizi igienici, collegati agli spazi comuni, attrezzati per la non autosufficienza. (1) | 5 | |
14. | La struttura dispone di locali da adibire a servizi o prestazioni opzionali. (1) | 5 | |
15. | Gli spazi per i servizi generali comprendono: (1) • spogliatoio per il personale con servizi igienici e doccia; • guardaroba; • cucina, dispensa e lavanderia, nell’ipotesi che i servizi stessi non siano esternalizzati; • deposito biancheria sporca; • deposito biancheria pulita; • portineria; • uffici. | 0 | |
16. | I locali per i servizi generali sono adeguati alle modalità organizzative ed al numero dell’utenza. (1) | 5 | |
17. | Nei servizi di nucleo sono presenti i seguenti spazi/locali: (1) | 0 |
- spazi multifunzionali adibiti a soggiorno/pranzo; - locale di servizio per il personale con servizio igienico; - angolo cottura o scaldavivande, eventualmente anche all’interno del locale di servizio del personale, qualora non sia possibile o agevole l’acesso alla cucina interna; - bagno assistito. | |||
18. | I locali per i servizi di nucleo sono di dimensioni adeguate alla capacità ricettiva del nucleo. (1) | 3 | |
19. | Per l’erogazione delle prestazioni ed attività sanitarie sono presenti, all’interno della struttura (1) : - locale per ambulatorio con servizio igienico; - spazio/palestra con relative attrezzature e ausili; - spazio per deposito di attrezzature, ausili e presidi; - armadiatura idonea alla conservazione dei farmaci. | 3 | |
20. | I locali per le attività sanitarie sono di dimensioni adeguate alla funzionalità del servizio. | 5 | |
21. | La residenza dispone di attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti ed a norma con le disposizioni vigenti in materia: - letti articolati con sponde; - materassi e cuscini antidecubito in funzione della necessità; - apparecchiature, anche mobili, per la sommini- strazione dell’ossigeno; - ausili per la mobilità ed il mantenimento delle autonomie residue; - corrimano a parete nei percorsi principali. | 1 | |
22. | Gli arredi sono curati, gradevoli, funzionali e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente . | 3 | |
23. | La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni. | 5 |
(1)
Nelle residenze polifunzionali con utenza mista i requisiti strutturali indicati possono essere in comune - purché adeguati nel numero, nelle dimensioni e nell’articolazione interna - tra più tipologie di servizio (Es. Casa di Riposo e Residenza Protetta).
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
24. | L’ente titolare della Residenza ha adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a: • finalità e caratteristiche della struttura; | 0* |
• modalità di ammissione, gestione della lista di attesa (valutazione del bisogno, ordine di presentazione delle domande, priorità, ecc), fruizione del servizio e dimissione degli ospiti; • ammontare e modalità di corresponsione della retta; • prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile, ciò che è garantito dal servizio sanitario nazionale e regionale e ciò che è considerato extra; • durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici; • regole della vita comunitaria; • criteri di organizzazione delle attività ricreative; • rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali; • modalità di accesso dei familiari, dei volontari, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni di tutela degli utenti; • funzionamento dell’organismo di rappresentanza degli ospiti e dei familiari; • piano di aggiornamento e formazione del personale. | |||
25. | L’organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni: - coordinamento del servizio; - assistenza socio-sanitaria; - assistenza infermieristica; - riabilitazione; - assistenza medica; - servizi generali. (2) | 0* | |
26. | Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali. | 0 | |
27. | Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 1 | |
28. | Le unità di personale di assistenza diretta agli ospiti sono determinate in funzione dei minuti di assistenza pro die pro capite, in relazione alla tipologia di utenza. Per l’assistenza ad anziani non autosufficienti: | ||
29. | Operatore socio-sanitario: 80 minuti al giorno di assistenza effettivamente erogata a ciascun ospite e presenza nelle 24 ore. | 2 | |
30. | Infermiere professionale: 20 minuti al giorno di assistenza effettivamente erogata a ciascun ospite. | 2 | |
31. | Terapista della riabilitazione: intervento su prescrizione specialistica. | 0 | |
32. | Medico di Medicina Generale: intervento secondo modalità di accesso programmate con la struttura ed a richiesta. | 0 |
33. | Le unità di personale di assistenza diretta agli ospiti sono determinate in funzione dei minuti di assistenza pro die pro capite, in relazione alla tipologia di utenza. Per l’assistenza ad anziani con forme di demenza: | ||
34. | Operatore socio-sanitario: 100 minuti al giorno di assistenza effettivamente erogata a ciascun ospite e presenza nelle 24 ore. | 2 | |
35. | Infermiere professionale: 20 minuti al giorno di assistenza effettivamente erogata a ciascun ospite. | 2 | |
36. | Terapista della riabilitazione: intervento su prescrizione specialistica. | 0 | |
37. | Medico di Medicina Generale: intervento secondo modalità di accesso programmate con la struttura ed a richiesta. | 0 | |
38. | Il personale socio-sanitario è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 5 | |
39. | Nella residenza protetta sono assicurati i servizi amministrativi, generali, di portineria, alberghieri, ecc. in misura adeguata alla ricettività della struttura. | 0 | |
40. | La Residenza formula per ogni utente del servizio un Piano di assistenza individualizzato (PAI) con esplicita- zione di obiettivi, strumenti e metodi d’intervento, tempi di realizzazione e modalità di verifica. | 0 | |
41. | Il PAI è elaborato d’intesa ed in collaborazione tra l’équipe della residenza e gli operatori dei servizi sociali e sanitari. | 0 | |
42. | Nella definizione del PAI sono assicurati l’informazione ed il coinvolgimento dell’utente, dei suoi familiari e/o del tutore. | 0 | |
43. | La composizione del nucleo tiene conto della tipologia di utenza e del relativo carico assistenziale nonché delle misure idonee a garantire la convivenza e la sicurezza degli ospiti. | 0 | |
44. | Gli operatori della residenza effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale. | 0 | |
45. | Il modello operativo è improntato al lavoro d’équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell’intervento e la verifica dei risultati. | 0 | |
46. | Il titolare della struttura ha definito intese di collaborazione con le associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e di interazione con le risorse del territorio. | 1 | |
47. | L’eventuale utilizzo di volontari, obiettori e giovani in servizio civile è preceduto ed accompagnato da attività informative e formative atte ad un proficuo inserimento nella struttura. | 1 | |
48. | L’attività della residenza è adeguatamente documentata con particolare riferimento a: - programmazione generale; - cartella personale degli ospiti; - piano di assistenza individuale - verbali degli incontri e delle riunioni di servizio; - registro di presenza degli ospiti; | 0 |
- registro/schede di presenza degli operatori; - attività di formazione e aggiornamento del personale. |
(2)
Nelle residenze polifunzionali con utenza mista, i requisiti organizzativi indicati possono essere in comune - purché adeguati alla ricettività ed alla funzionalità della struttura - tra più tipologie di servizio (Es. Casa di Riposo e Residenza Protetta).
CENTRO DIURNO PER ANZIANI
(LR 20/2002 – art. 3, c. 4, lett. b)
codice paragrafo
A | P | 2 |
Definizione.
Il Centro Diurno è una struttura a regime semiresidenziale, con un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere anziani, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste.
Il Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX-XXX), la permanenza dell’utente al proprio domicilio il più a lungo possibile, offrendo altresì sostegno e supporto alla famiglia.
Il servizio svolge, inoltre, funzione di filtro nei confronti di eventuali ingressi in strutture residenziali (Residenze Protette, RSA).
Requisiti funzionali.
Il Centro Diurno fornisce ospitalità ed assistenza integrata socio-sanitaria, offrendo occasioni di vita comunitaria e aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento.
In particolare, il Centro Diurno offre:
• servizio di assistenza alla persona;
• servizio infermieristico;
• possibilità di riattivazione psico-motoria / ginnastica dolce;
• attività di animazione e tempo libero;
• ristorazione con pasti anche personalizzati ;
• eventuale servizio di trasporto dal ed al domicilio dell’utente.
Il Centro Diurno può essere collegato ad altre tipologie di struttura.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva del Centro Diurno è di norma pari ad un massimo di 25 presenze giornaliere.
Il servizio è aperto per almeno 5 giorni la settimana e per almeno 7 ore al giorno.
Ogni struttura deve garantire la disponibilità ad accoglienze occasionali con funzione di sollievo alla famiglia.
Tipologia di utenza.
Anziani parzialmente autosufficienti, non autosufficienti.
La valutazione delle condizioni del soggetto e del relativo profilo assistenziale è effettuata dalla Unità Valutativa Distrettuale (UVD) integrata con professionalità sociali dell’Ambito Territoriale attraverso l’utilizzo obbligatorio di medesime scale di valutazione multidimensionali individuate dalla Regione Marche.
Ogni successiva eventuale variazione delle condizioni psicofisiche dell’utente che determini una variazione del livello di non autosufficienza e quindi del relativo carico assistenziale, sociale e sanitario, deve essere ugualmente certificato dall’UVD integrata, entro dieci giorni.
L’accoglienza nel Centro Diurno è concordata con il Responsabile della struttura direttamente dall’interessato e/o dai servizi sociali e sanitari competenti.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | Il Centro è privo di barriere architettoniche, e se disposto su più piani, è dotato di impianto ascensore e montalettighe. | 0 | |
2. | E’ presente una sala da pranzo luminosa e sufficientemente areata dimensionata sulla ricettività massima prevista (1). | 0 | |
3. | E’ presente uno spazio adibito a soggiorno. | 0 | |
4. | E’ presente uno spazio polivalente per attività di animazione e ginnastica dolce. | 0 | |
5. | Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli ospiti in numero minimo di 1 ogni 8 persone, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza. | 0 | |
6. | E’ presente uno spazio guardaroba con armadietti singoli per effetti e oggetti personali degli ospiti. | 0 | |
7. | E’ presente un locale infermeria con lettino e armadietto per farmaci (1). | 0 | |
8. | E’ presente un locale spogliatoio con servizio igienico per il personale (1). | 0 | |
9. | E’ presente una linea telefonica a disposizione degli ospiti (1). | 0 | |
10. | Sono presenti corrimano a parete nei percorsi di collegamento. | 0 |
11. | Gli arredi sono curati, gradevoli, funzionali e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 0 | |
12. | La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni (1). | 0 |
(1)
Qualora il Centro Diurno sia collegato ad altra struttura, i requisiti strutturali indicati possono essere in comune, purché adeguati nel numero, nelle dimensioni e nella fruibilità.
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
13. | L’ente titolare del Centro diurno ha adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a: • finalità e caratteristiche del servizio; • modalità di ammissione, gestione della lista di attesa (valutazione del bisogno, ordine di presentazione delle domande, priorità, ecc), fruizione del servizio e dimissione degli ospiti; • ammontare e modalità di corresponsione della retta; • prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile ciò che è garantito dal servizio sanitario nazionale e regionale e ciò che è considerato extra; • durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici; • regole della vita comunitaria; • criteri di organizzazione delle attività ricreative; • rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali; • modalità di accesso dei familiari, dei volontari, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni di tutela degli utenti; • funzionamento dell’organismo di rappresentanza degli ospiti e dei familiari; • piano di aggiornamento e formazione del personale. | 0* | |
14. | L’organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni: - coordinamento del servizio; - assistenza socio-sanitaria; | 0* |
- assistenza infermieristica; - riabilitazione; - assistenza medica; - servizi generali. | |||
15. | Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali (2). | 0 | |
16. | Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 1 | |
17. | Il personale socio-sanitario è adeguatamente dimen- sionato al numero ed alla tipologia degli ospiti ed almeno in rapporto di 1:5 utenti non autosufficienti (2). | 2 | |
18. | Il personale socio-sanitario è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 5 | |
19. | E’ prevista la presenza programmata dell’ infermiere professionale in relazione alla tipologia ed alle proble-matiche degli ospiti. | 0 | |
20. | E’ previsto l’intervento del Terapista della riabilitazione su prescrizione specialistica. | 0 | |
21. | E’ previsto l’intervento del Medico di Medicina Generale secondo modalità di accesso programmate con la struttura ed a richiesta. | 0 | |
22. | Nel Centro sono assicurati i servizi generali e alberghieri in misura adeguata al numero dei frequentanti (2). | 0 | |
23. | Il Centro formula per ogni utente del servizio un Piano di assistenza individualizzato (PAI) con esplicitazione di obiettivi, strumenti e metodi d’intervento, tempi di realizzazione e modalità di verifica. | 0 | |
24. | Il PAI è elaborato d’intesa ed in collaborazione tra gli operatori del centro e gli operatori dei servizi sociali e sanitari. | 0 | |
25. | Nella definizione del PAI sono assicurati l’informazione ed il coinvolgimento dell’utente, dei suoi familiari e/o del tutore. | 0 | |
26. | Gli operatori del centro effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale. | 0 | |
27. | Il titolare del Centro diurno ha definito intese di collaborazione con le associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e di interazione con le risorse del territorio. | 1 | |
28. | L’eventuale utilizzo di obiettori, giovani in servizio civile e volontari è preceduto ed accompagnato da attività informative e formative atte ad un proficuo inserimento nella struttura. | 0 | |
29. | L’attività del centro è adeguatamente documentata con particolare riferimento a: - programmazione generale; - cartella personale degli ospiti; - piano di assistenza individuale; - verbali degli incontri e delle riunioni di servizio; - registro di presenza degli ospiti; - registro/schede di presenza degli operatori; | 0 |
- attività di formazione e aggiornamento del personale. |
(2)
Qualora il Centro Diurno sia collegato ad altra struttura, i requisiti organizzativi indicati possono essere in comune, purché adeguati al numero degli utenti ed alla funzionalità dei servizi.
COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI
(LR 20/2002 – art. 3, c.2, lett. d)
codice paragrafo
P | - | A | 1 |
Definizione.
La Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali è un servizio residenziale a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo di convivenza di tipo familiare per persone che hanno concluso il programma terapeutico-riabilitativo in strutture e servizi sanitari, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
Requisiti funzionali.
La Comunità Alloggio offre alla persona con disturbi mentali un’ abitazione adeguata e confortevole e fornisce ospitalità ed assistenza creando le condizioni per una vita comunitaria parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto- aiuto, collegati con un servizio di assistenza di carattere domestico, se necessario, e con i servizi territoriali del Dipartimento di Salute Mentale.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva della Comunità Alloggio è, di norma, di 6 posti residenziali.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono persone con disturbi mentali, con un alto livello di autosufficienza ed un residuo minimo di bisogno assistenziale sanitario.
L’accesso alla Comunità Alloggio avviene su progetto integrato socio-sanitario predisposto e condiviso dagli operatori dei servizi sociali e del Dipartimento di Salute Mentale.
L’accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione. | 0 | |
2. | E’ presente uno spazio/locale cucina . | 0 | |
3. | E’ presente una zona pranzo. | 0 | |
4. | E’ presente un locale soggiorno. | 0 | |
5. | Sono presenti camere singole o doppie per l’accoglienza massima di 6 persone. | 3 | |
6. | Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 4 persone. | 3 | |
7. | Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 1 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
8. | L’ente titolare della Comunità Alloggio ha adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a: - finalità e caratteristiche del servizio; - modalità di accesso e di dimissione degli ospiti; - organizzazione e regole della vita comunitaria; - quota di compartecipazione alle spese di gestione a carico di ciascun ospite; - modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi territoriali; - modalità di tenuta del registro delle presenze. | 0* | |
9. | L’ente titolare della Comunità ha individuato/nominato un Responsabile della struttura. | 0 | |
10. | La Comunità Alloggio ha attivato il servizio di assistenza domiciliare per le funzioni di supporto alle persone e nella gestione della casa. | 0 | |
11. | La Comunità ha definito accordi con la competente Zona Territoriale dell’ASUR per assicurare la presenza programmata degli operatori del DSM in relazione alle esigenze ed alle problematiche delle persone che vi risiedono. | 0 | |
12. | La formazione del gruppo, il numero e le caratteristiche delle persone conviventi sono definiti congiuntamente dal responsabile della struttura, dai servizi sociali e dal DSM, con particolare attenzione alle dinamiche relazionali ed alla promozione di percorsi integrati di risocializzazione e di inserimento lavorativo realizzati con il coinvolgimento del | 0 |
terzo settore. |
COMUNITA’ ALLOGGIO PER EX-TOSSICODIPENDENTI
(LR 20/2002 – art. 3, c.2, lett. d)
codice paragrafo
P | - | A | 2 |
Definizione.
La Comunità Alloggio per ex-tossicodipendenti è un servizio residenziale a carattere temporaneo, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per persone che hanno concluso il programma terapeutico-riabilitativo in strutture residenziali, semi-residenziali o ambulatoriali, prive di validi riferimenti familiari, o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di reinserimento sociale.
Requisiti funzionali.
La Comunità Alloggio offre alla persona una abitazione adeguata e confortevole e fornisce ospitalità ed assistenza creando le condizioni per una vita comunitaria parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, collegati con un servizio di assistenza di carattere domestico, se necessario, e con i servizi del Ser.D. della competente Zona Territoriale dell’ASUR.
La Comunità Alloggio è da intendere come percorso di formazione e di preparazione all’autonomia, realizzato d’intesa tra i servizi sociali ed il Ser.D., il quale assicura la necessaria consulenza e assistenza per perseguire l’obiettivo dell’uscita dalla rete assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale ed arrivare alla collocazione in appartamenti autonomi, ed al pieno reinserimento sociale e lavorativo.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva della Comunità Alloggio è, di norma, di 6 posti residenziali.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono soggetti con un passato di dipendenza da sostanze, con un alto livello di autosufficienza ed un residuo minimo di bisogno assistenziale sanitario.
La valutazione delle condizioni di accesso alla struttura ed il programma di permanenza vengono effettuati congiuntamente dai servizi sociali e dal Ser.D. territorialmente competente d’intesa con il Ser.D. inviante.
L’accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione. | 0 | |
2. | E’ presente uno spazio/locale cucina. | 0 | |
3. | E’ presente una zona pranzo. | 0 | |
4. | E’ presente un locale soggiorno. | 0 | |
5. | Sono presenti camere singole o doppie per l’accoglienza massima di 6 persone. | 3 | |
6. | Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 4 persone. | 3 | |
7. | Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 1 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
8. | L’ente titolare della Comunità Alloggio ha adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a: - finalità e caratteristiche del servizio; - modalità di accesso e di dimissione degli ospiti; - organizzazione e regole della vita comunitaria; - quota di compartecipazione alle spese di gestione a carico di ciascun ospite; - modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi territoriali; - modalità di tenuta del registro delle presenze. | 0* | |
9. | L’ente titolare della Comunità ha individuato/nominato un Responsabile della struttura. | 0 | |
10. | La Comunità Alloggio ha attivato il servizio di assistenza domiciliare per le funzioni di supporto alle persone e nella gestione della casa. | 0 | |
11. | La Comunità ha definito accordi con la competente Zona Territoriale dell’ASUR per assicurare la presenza programmata degli operatori in relazione alle esigenze ed alle problematiche delle persone che vi risiedono. | 0 | |
12. | Il Responsabile della struttura, i servizi sociali ed il Ser.D. definiscono e verificano congiuntamente il programma | 0 |
individuale per il progressivo raggiungimento degli obiettivi dell’autonomia ed i percorsi integrati di reinserimento sociale e lavorativo, realizzati promuo-vendo il coinvolgimento del terzo settore. | |||
13. | Il programma individuale contiene l’indicazione di massima della durata della permanenza presso la Comunità Alloggio. | 0 |
COMUNITA’ ALLOGGIO PER GESTANTI E XXXXX CON FIGLI A CARICO
(LR 20/2002 – art. 3, c. 2, lett. D)
codice paragrafo
P | - | A | 3 |
Definizione.
La Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico è un servizio residenziale a carattere temporaneo, consistente in un nucleo di convivenza di tipo familiare per donne sole in attesa di un figlio o con figli minori, prive di validi riferimenti familiari, o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare, e per donne detenute ammesse alla misura della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale previste dall’Ordinamento Penitenziario, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento sociale.
Requisiti funzionali.
La Comunità Xxxxxxxx offre alla donna ed ai suoi figli ospitalità ed assistenza creando le condizioni per una vita comunitaria parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, con il supporto di servizi di assistenza educativa e di carattere domestico.
Capacità ricettiva.
La Comunità Alloggio, compatibilmente con gli spazi ed i servizi disponibili, accoglie di norma fino a 5 donne con i propri figli.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono donne sole in attesa di un figlio o con figli minori.
La valutazione delle condizioni di accoglienza ed il programma di permanenza nella struttura sono effettuati dai servizi sociali in collaborazione con i servizi sanitari competenti.
L’accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione. | 0 | |
2. | E’ presente uno spazio/locale cucina. | 0 | |
3. | E’ presente una zona pranzo. | 0 | |
4. | E’ presente un locale soggiorno. | 0 | |
5. | Sono presenti camere singole o a più posti, con superfici non inferiori ai parametri della civile abitazione, funzionali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti. | 0 | |
6. | Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 4 persone. | 3 | |
7. | Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 1 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
8. | L’ente titolare della Comunità Alloggio ha adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a: - finalità e caratteristiche del servizio; - modalità di accesso e di dimissione degli ospiti; - organizzazione e regole della vita comunitaria; - quota di compartecipazione alle spese di gestione a carico di ciascun ospite; - modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi territoriali; - modalità di tenuta del registro delle presenze. | 0* | |
9. | L’ente titolare della Comunità ha individuato/nominato un Responsabile della struttura. | 0 | |
10. | La Comunità Alloggio, in relazione alle problematiche ed ai bisogni degli ospiti, assicura la presenza programmata di operatori con funzioni educative e di supporto nella gestione della casa. | 0 | |
11. | Il Responsabile della struttura, i servizi sociali ed i servizi sanitari competenti definiscono e verificano congiun-tamente il programma individuale per il progressivo raggiungimento degli obiettivi dell’autonomia ed i percorsi integrati di reinserimento sociale e lavorativo, realizzati promuovendo il coinvolgimento del terzo settore. | 0 | |
12. | Il programma individuale contiene l’indicazione di | 0 |
massima della durata Comunità Alloggio. | della | permanenza | presso | la |
COMUNITA’ FAMILIARE
(LR 20/2002 – art. 3, c. 2, lett.d)
codice paragrafo
P | - | A | 4 |
Definizione.
La Comunità Familiare è una struttura residenziale che accoglie, in via temporanea o permanente, soggetti svantaggiati, sia minori che adulti, anche con limitata autonomia personale, caratterizzata dalla convivenza continuativa, stabile ed impostata sul modello familiare, con persone adulte che svolgono la funzione di accompagnamento sociale ed educativo.
Requisiti funzionali.
La Comunità Familiare risponde alla esigenza di residenzialità per soggetti temporaneamente o permanentemente privi di sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. La Comunità Familiare ha come elemento fondante il modello familiare ed è rivolta in particolare a persone che hanno necessità di figure di riferimento che integrino le funzioni familiari temporaneamente o permanentemente assenti.
Capacità ricettiva.
La Comunità Familiare può accogliere da un minimo di 2 ad un massimo di 6 persone, in relazione agli spazi disponibili, alla autosufficienza delle persone accolte ed alla possibilità di instaurare, specie con i minori, relazioni di tipo parentale.
La capacità ricettiva, compatibilmente con gli spazi e i servizi disponibili, può essere elevata a 8 persone in presenza di madri con figli o di più fratelli.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono soggetti, sia minori che adulti, anche disabili, con limitata autonomia personale.
La valutazione delle condizioni di accoglienza ed il programma di permanenza nella Comunità Familiare sono effettuati dai servizi sociali in collaborazione con i servizi sanitari competenti.
L’accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | La Comunità Familiare è inserita in edificio collocato in ambiente urbano facilmente accessibile anche con mezzi pubblici di trasporto. | 0 | |
2. | L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione. | 0 | |
3. | L’edificio/appartamento è privo di barriere architettoniche. | 1 | |
4. | L’edificio/appartamento è privo di barriere sensoriali e della comunicazione. | 3 | |
5. | E’ presente uno spazio/locale cucina. | 0 | |
6. | E’ presente una zona pranzo. | 0 | |
7. | E’ presente un locale soggiorno. | 0 | |
8. | Sono presenti camere singole o a più posti, con superfici non inferiori ai parametri della civile abitazione, fun-zionali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti. | 0 | |
9. | Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli ospiti in numero minimo di 1 ogni 4 persone, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza. | 3 | |
10. | E’ presente almeno un servizio igienico per il personale. | 0 | |
11. | Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 1 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
12. | L’ente titolare della Comunità Familiare ha adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a: - finalità e caratteristiche del servizio; - modalità di accesso e di dimissione degli ospiti; - organizzazione e regole della vita comunitaria; - quota di compartecipazione alle spese di gestione a carico di ciascun ospite; - modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi territoriali; - modalità di tenuta del registro delle presenze. | 0* | |
13. | Nella Comunità Familiare è garantita la presenza di almeno una coppia di adulti residenti, affiancata ed integrata da altro personale con funzioni complementari | 0 |
per la conduzione della casa e l’assistenza degli ospiti. | |||
14. | Nella Comunità Familiare è garantita la funzione di coordinamento, di norma svolta dalla coppia residente, e l’individuazione di un Responsabile della comunità. | 0 | |
15. | Il servizio sociale dell’ente inviante predispone, di concerto con la Comunità, un progetto individuale per ognuno degli ospiti, verifica lo svolgimento delle attività ed il perseguimento degli obiettivi programmati. | 0 |
ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA’
(LR 20/2002 – art. 3, c. 2, lett. d)
codice paragrafo
P | - | A | 5 |
Definizione.
L’Alloggio Sociale per adulti in difficoltà è una struttura residenziale che offre una risposta, di norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza delle persone con difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
Requisiti funzionali.
L’Alloggio Sociale risponde alla esigenza di residenzialità per soggetti non in grado di provvedervi autonomamente ed offre servizi volti a:
♦ garantire soluzioni anche temporanee a bisogni di alloggio, vitto e tutela;
♦ contenere i tempi dell’accoglienza al periodo necessario al reperimento di una collocazione più idonea.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva dell’Alloggio Sociale è, di norma, di 6 posti residenziali.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono adulti o anziani autosufficienti, con problemi esclusivamente di natura economica o sociale:
- immigrati;
- richiedenti asilo e rifugiati;
- senza fissa dimora;
- malati di AIDS stabilizzati;
- persone in situazione di grave disagio economico e a rischio di esclusione sociale.
La valutazione delle condizioni di accoglienza ed il programma di permanenza nella struttura sono effettuati dai servizi sociali in collaborazione con i servizi sanitari competenti.
L’accoglienza nell’Alloggio è concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | L’ edificio è dotato di camere e servizi idonei e adeguati a soddisfare le esigenze di residenzialità delle persone accolte. | 0 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
2. | L’ente titolare dell’ Alloggio ha adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a: - finalità e caratteristiche del servizio; - modalità di accesso e di dimissione degli ospiti; - organizzazione e regole della vita comunitaria; - quota di compartecipazione alle spese di gestione a carico di ciascun ospite; - modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi territoriali; - modalità di tenuta del registro delle presenze. | 0* | |
3. | L’ente titolare del servizio ha individuato/nominato un Responsabile della struttura. | 0 | |
4. | L’alloggio sociale è totalmente autogestito. | 0 | |
5. | E’ prevista, in caso di necessità, l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare per le funzioni di supporto alle persone e nella gestione della casa. | 0 | |
6. | Il Responsabile della struttura, i servizi sociali ed i servizi sanitari competenti definiscono e verificano congiuntamente il programma individuale per il progressivo raggiungimento degli obiettivi dell’autonomia ed i percorsi integrati di reinserimento sociale, abitativo e lavorativo, realizzati promuovendo il coinvolgimento del terzo settore. | 0 | |
7. | Il programma individuale contiene l’indicazione di massima della durata della permanenza presso l’alloggio sociale. | 0 |
CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI
(LR 20/2002 –art. 3, c.2, lett.d)
codice paragrafo
P | - | A | 6 |
Definizione.
Il Centro di Pronta Accoglienza è una struttura residenziale a carattere comunitario dedicata esclusivamente alle situazioni di emergenza.
Requisiti funzionali.
Il Centro di Pronta Accoglienza offre servizi volti a:
♦ garantire soluzioni immediate, anche se temporanee, a bisogni urgenti di alloggio, vitto e tutela;
♦ contenere i tempi dell’accoglienza al periodo necessario al reperimento di una collocazione più idonea alle esigenze degli ospiti, di norma non superiore ai 30/40 giorni.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva del Centro di Pronta Accoglienza è, di norma, fino a 20 posti residenziali.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono persone, italiane o straniere, con bisogni urgenti di vitto, alloggio e tutela derivanti da:
♦ verificarsi di eventi e circostanze impreviste;
♦ grave disagio economico, familiare e/o sociale;
♦ impossibilità temporanea a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di alloggio e sussistenza.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | E’ presente una zona pranzo. | 0 | |
2. | Sono presenti camere fino ad un massimo di 4 letti. | 0 | |
3. | Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 4 persone. | 3 | |
4. | Sono presenti locali per la lavanderia, cucina e dispensa, nell’ipotesi che i servizi stessi non siano esternalizzati. | 0 | |
5. | Sono presenti spazi per - guardaroba; - deposito biancheria sporca; - deposito biancheria pulita. | 0 | |
6. | Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 1 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
7. | L’ente titolare del Centro di Pronta Accoglienza ha adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a: - finalità e caratteristiche del servizio; - modalità di accoglimento e permanenza degli ospiti; - organizzazione e regole della vita comunitaria; - modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi territoriali; - modalità di tenuta del registro delle presenze. | 0* | |
8. | L’ente titolare del servizio ha individuato/nominato un Responsabile della struttura. | 0 | |
9. | Il Centro di Pronta Accoglienza è parzialmente autogestito, si avvale del supporto del volontariato ed opera in raccordo con l’ente locale e i servizi di accompagnamento sociale, per facilitare la fruizione dei servizi territoriali sociali e sanitari. | 0 |
CENTRO DI ACCOGLIENZA PER EX-DETENUTI
(LR 20/2002 – art.3, c. 3, lett. d)
codice paragrafo
P | - | T | 2 |
Definizione.
Il Centro di Accoglienza per ex-detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale, da parte dell’autorità giudiziaria, è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna ai medesimi.
Requisiti funzionali.
Il Centro di Accoglienza offre servizi volti a:
♦ garantire soluzioni anche temporanee a bisogni di alloggio, vitto e tutela;
♦ contenere i tempi dell’accoglienza al periodo necessario al reperimento di una collocazione più idonea;
♦ orientare/accompagnare gli ospiti in un percorso di progressiva acquisizione di competenze relazionali e progettuali finalizzate al reinserimento autonomo nel tessuto sociale (gestione di un lavoro, di una casa, di rapporti umani positivi).
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva del Centro di Accoglienza è, di norma, fino a 10 posti residenziali e 10 posti di ospitalità diurna. I tempi di permanenza nella struttura vengono indicati nel piano individuale di reinserimento.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono persone, italiane o straniere, che uscendo dal carcere non hanno possibilità alternative, in quanto prive di sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. Le tipologie sono le seguenti:
♦ persone soggette a misure alternative al carcere:
a) soggetti in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno (per i momenti della giornata non occupati da attività lavorativa, come il pranzo, il pomeriggio, la cena, notte esclusa);
b) persone in regime di detenzione domiciliare o di affidamento in prova al Servizio Sociale (per il periodo stabilito dal Tribunale di Sorveglianza);
♦ detenuti in “permesso premio” (fino ad un massimo di 15 giorni per ciascun periodo di permesso);
♦ imputati in regime di arresti domiciliari;
♦ ex-detenuti.
La valutazione delle condizioni di accoglienza ed il programma di permanenza nella struttura sono effettuati dai servizi sociali in collaborazione con i servizi sanitari competenti e l’ Autorità Giudiziaria.
L’accoglienza nel Centro è concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | E’ presente uno spazio/locale cucina. | 0 | |
2. | E’ presente una zona pranzo. | 0 | |
3. | E’ presente un locale soggiorno. | 0 | |
4. | Sono presenti camere singole o a più posti funzionali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti. | 0 | |
5. | Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 4 persone. | 3 | |
6. | Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 1 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
7. | L’ente titolare del Centro di accoglienza ha adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a: - finalità e caratteristiche del servizio; - modalità di accoglimento e permanenza degli ospiti; - organizzazione e regole della vita comunitaria; - modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi territoriali; - modalità di tenuta del registro delle presenze. | 0* | |
8. | L’ente titolare del Centro ha individuato/nominato un Responsabile della struttura. | 0 | |
9. | Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di | 1 |
servizio richiesti. | |||
10. | Il Centro è parzialmente autogestito e l’attività degli operatori è volta a stimolare una progressiva assunzione di responsabilità da parte degli ospiti. | 0 | |
11. | Sono presenti operatori in numero adeguato a soddisfare le funzioni educative e di accompagnamento delle persone ospitate. | 0 | |
12. | Il personale educativo è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 2 | |
13. | Il Centro di Accoglienza elabora con l’ospite un progetto individuale di reinserimento sociale e lavorativo, che prevede azioni di orientamento, accompagnamento e supporto per: ♦ percorsi di formazione professionale; ♦ ricerca del lavoro; ♦ inserimento lavorativo in cooperative sociali o imprese private; ♦ ricerca abitativa; ♦ ricerca di occasioni di inclusione sociale. | 0 | |
14. | Il progetto contiene l’indicazione di massima della durata della permanenza presso il Centro. | 0 | |
15. | L’équipe degli operatori si riunisce regolarmente, anche con gli ospiti, per discutere dell’andamento generale e dei singoli progetti individuali. | 0 | |
16. | Il titolare della struttura ha definito intese di collaborazione con le associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e di interazione con le risorse del territorio. | 1 | |
17. | L’ utilizzo di volontari, obiettori e giovani in servizio civile è preceduto ed accompagnato da attività informative e formative atte ad un proficuo inserimento nella struttura. | 1 | |
18. | Gli operatori del Centro, i servizi sociali ed i servizi sanitari competenti definiscono e verificano congiuntamente il programma individuale per il progressivo raggiungimento degli obiettivi dell’autonomia ed i percorsi integrati di reinserimento sociale e lavorativo, realizzati promuovendo il coinvolgimento del terzo settore. | 0 |
CASA FAMIGLIA
(LR 20/2002 – art. 3, c. 3, lett. d)
codice paragrafo
P | - | T | 1 |
Definizione.
La casa famiglia è una struttura residenziale destinata ad accogliere soggetti temporaneamente o permanentemente privi di sostegno familiare, anche con età e problematiche psico-sociali composite, improntata sul modello familiare e con la presenza stabile di adulti che svolgono funzioni educative e socio-assistenziali.
Gli adulti sono figure di riferimento educativo che fanno parte di una famiglia, anche con figli, che scelgono di condividere la loro vita con le persone accolte nella casa, oppure operatori, preferibilmente uomini e donne, che prestano servizio dando continuità alla loro presenza nella struttura.
Requisiti funzionali.
La Casa Famiglia ha come elemento fondante il modello familiare ed è rivolta in particolare a persone che hanno necessità di un ambiente educativo e tutelare volto a:
▪ integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse o permanentemente assenti favorendo la costruzione di relazioni significative;
▪ favorire lo sviluppo di competenze personali e sociali finalizzate al positivo inserimento nell’ambiente di vita e di relazione;
▪ sostenere il recupero e la costruzione dell’identità personale e del ruolo sociale.
Capacità ricettiva.
La Casa Famiglia può accogliere da un minimo di 2 ad un massimo di 6 persone, sia minori che adulti, in relazione agli spazi disponibili, alle problematiche relazionali delle persone accolte ed alla possibilità di assicurare l’intervento educativo e tutelare adeguato alla tipologia di utenza.
La capacità ricettiva, compatibilmente con gli spazi e i servizi disponibili, può essere elevata a 8 persone in presenza di madri con figli o di più fratelli.
Tipologia dell’utenza.
I destinatari del servizio sono soggetti con limitazioni nelle autonomie personali e nella partecipazione alla vita sociale conseguenti a disagio psico-sociale, disabilità, passato di dipendenza, misure alternative al carcere, vittime di violenza o sfruttamento.
La valutazione delle condizioni di accoglienza ed il programma di permanenza nella Casa Famiglia sono effettuati dai servizi sociali in collaborazione con i servizi sanitari competenti.
L’accoglienza in Casa Famiglia è concordata con il Responsabile della struttura.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | L’ edificio possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione con utenze ed impianti tecnici autonomi. | 0 | ||||||||
2. | La struttura è priva di barriere architettoniche. | 1 | ||||||||
3. | La struttura comunicazione. | è | priva | di | barriere | sensoriali | e | della | 3 | |
4. | E’ presente uno spazio/locale cucina. | 0 | ||||||||
5. | E’ presente una zona pranzo. | 0 | ||||||||
6. | E’ presente un soggiorno attrezzato. | 0 | ||||||||
7. | Sono presenti camere singole o a più posti, con superfici non inferiori ai parametri della civile abitazione, funzio-nali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti. | 0 | ||||||||
8. | Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli ospiti in numero minimo di 1 ogni 4 persone, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza. | 3 | ||||||||
9. | E’ presente almeno un servizio igienico per il personale. | 0 | ||||||||
10. | Gli arredi e le attrezzature sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 3 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
11. | L’ente titolare della Casa Famiglia ha adottato la Carta dei servizi ed elaborato un proprio Progetto generale di Comunità con esplicito riferimento a: ▪ gli obiettivi e i riferimenti educativi generali; ▪ il tipo di prestazioni offerte (tipologia e numero di ▪ l’organigramma, il numero delle figure adulte impegnate e la relativa formazione; ▪ i processi principali del servizio (es. modalità di inserimento, progettazione educativa, dimissione, ecc.); ▪ l’organizzazione quotidiana delle attività; ▪ le modalità della propria apertura al territorio ed in particolare: l’utilizzo da parte dei minori dei servizi esterni, il coordinamento con le agenzie scolastiche e formative, il collegamento con il servizio sociale del territorio, i contatti e gli accordi con le associazioni sportive e del tempo libero; ▪ le strategie di formazione permanente per le figure educative impegnate nella struttura; ▪ la modalità di lavoro dell’équipe. | 0* | |
12. | Il Progetto generale di comunità è confermato ed eventualmente aggiornato ogni anno. | 0 | |
13. | L’ eventuale accoglienza di minori è subordinata alla predisposizione, da parte dei servizi sociali e sanitari competenti, di un piano di intervento che comprende le eventuali deliberazioni del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario. | 0 | |
14. | La Casa Famiglia ha la responsabilità di formulare per ogni ospite un progetto educativo personalizzato e coerente con il Progetto generale della Comunità. | 0 | |
15. | Il progetto comprende: ▪ valutazione muldimensionale; ▪ obiettivi educativi e di promozione sociale; ▪ strumenti e metodi di intervento; ▪ tempi di realizzazione; ▪ modalità di verifica; ▪ procedure per la valutazione e le modifiche in itinere. | 0 | |
16. | Nella definizione del progetto sono assicurati l’informa-zione ed il coinvolgimento dell’utente, dei suoi familiari e/o tutori. | 0 | |
17. | La valutazione di percorso e le verifiche di risultato sono effettuate congiuntamente dalla Casa Famiglia e dai servizi sociali e sanitari competenti con cadenza periodica. | 0 | |
18. | Il soggetto titolare della struttura assicura la supervisione | 0 |
dell’équipe degli operatori con cadenza almeno mensile. | |||
19. | Gli operatori della casa effettuano riunioni di program- mazione e verifica delle attività con cadenza settimanale. | 0 | |
20. | Nella Casa Famiglia è presente un Responsabile di comunità con funzione di coordinamento, di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di moni-toraggio e documentazione delle esperienze, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari e di adempimento degli obblighi previsti dalle leggi. | 0 | |
21. | Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. | 1 | |
22. | Nella Casa Famiglia, gli operatori garantiscono una presenza continuativa nell’arco delle 24 ore di almeno una persona (fino a 5 ospiti) e di due persone (con più di 5 ospiti) con integrazione di altre figure di supporto nelle ore e nelle attività più significative della giornata in relazione ai bisogni degli ospiti. (Nel caso la struttura sia condotta da una famiglia, il componente con funzione di coordinamento rientra nel numero degli operatori presenti nell’arco delle 24 ore). | 0 | |
23. | Il personale educativo è in possesso dei titoli profes-sionali e di servizio richiesti. | 2 | |
24. | L’ apporto di altro personale, obiettori, volontari e giovani in servizio civile è preceduto ed accompagnato da attività informative e formative atte ad un proficuo inserimento nella struttura. | 1 |
CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA O VITTIME DELLA TRATTA
A FINE DI SFRUTTAMENTO SESSUALE
(LR 20/2002 – art. 3, c. 3, lett. d)
codice paragrafo
P | - | T | 3 |
Definizione.
La Casa di Accoglienza per Donne è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e appoggio a donne vittime di violenza fisica o psicologica, con o senza figli, e a donne vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l’inserimento in spazi di accoglienza diversificati in relazione alla natura del bisogno ed al progetto di intervento.
Requisiti funzionali.
La Casa di Accoglienza offre una abitazione adeguata e confortevole alla donna vittima di violenza che ne garantisca la tutela dell’incolumità fisica e psicologica anche attraverso la riservatezza della sua ubicazione, e permetta di recuperare serenità e fiducia, attraverso la progressiva riacquisizione dell’autostima, dell’autonomia e di una propria progettualità di vita.
La Casa di Accoglienza attua un progetto personalizzato di accompagnamento sociale ed educativo creando le condizioni per un reinserimento autonomo nella società.
Capacità ricettiva.
La capacità ricettiva della Casa di Accoglienza può variare in funzione della tipologia e delle esigenze delle persone accolte entro il limite massimo di 10 posti.
Tipologia dell’utenza.
Le destinatarie del servizio sono donne, con o senza figli, italiane o straniere, che sono state vittime di violenza fisica e/o psicologica, e/o vittime del traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale.
La valutazione delle condizioni di accoglienza è effettuata dal responsabile della struttura e /o dai soggetti titolari dei programmi di assistenza e integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/98, anche avvalendosi delle associazioni operanti nel settore dell’aiuto alle
donne vittime di maltrattamento familiare. Il programma di permanenza nella struttura è definito in collaborazione con i servizi sociali e sanitari competenti.
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
N.P REQUISITO
TEMPO D'ADEGUA
MENTO RISPOSTA
1. | E’ presente uno spazio/locale cucina. | 0 | |
2. | E’ presente una zona pranzo. | 0 | |
3. | E’ presente un locale soggiorno. | 0 | |
4. | Sono presenti camere singole o a più posti funzionali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti. | 0 | |
5. | Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni persone. | 3 | |
6. | Gli arredi sono idonei e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. | 1 |
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
N.P. REQUISITO TEMPO
D'ADEGUA MENTO
RISPOSTA
7. | L’ente titolare della Casa di Accoglienza ha adottato la Carta dei servizi con esplicito riferimento a: - finalità e caratteristiche del servizio; - prestazioni offerte (orientamento, consulenza legale, assistenza educativa, alfabetizzazione, ecc.); - metodologia di intervento; - modalità di accoglimento e permanenza delle ospiti; - organizzazione e regole della vita comunitaria; - modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio; - modalità di tenuta del registro delle presenze; - piano di formazione degli operatori. | 0* | |
8. | La Casa di Accoglienza formula per ogni utente del servizio un programma di assistenza e integrazione sociale (PAIS). | 0 | |
9. | Il PAIS è elaborato insieme al soggetto interessato ed in collaborazione tra operatori della casa e dei servizi sociali e sanitari competenti. | 0 | |
10. | Il PAIS è finalizzato a sostenere la promozione dell’autodeterminazione della donna mediante un lavoro di motivazione e orientamento volto all’acquisizione di | 0 |