CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA –
CODICE CIG Z070568A99
ART. 1 – OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto al personale dipendente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, da utilizzare presso gli esercizi convenzionati, provvisti delle prescritte licenze di somministrazione e che svolgono le attività previste dall’art. 4 del DPCM 18 novembre 2005, pubblicato sulla G.U. del 17.1.2006, ovvero:
a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto
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1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
Resta fermo il possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio. La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare la consumazione del pasto nei punti di ristoro convenzionati dietro consegna, da parte dei dipendenti dell’Ordine, di apposito “buono pasto” avente esclusiva funzione di controllo e riscontro.
ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di anni uno con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.
ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo posto a base di gara è di € 38.000,00 (trentottomila/00), Iva di legge inclusa. ART. 4 – VALORE FACCIALE DEL BUONO
Il prezzo del pasto è fissato in € 12,00. Pertanto il buono, oltre ad avere i requisiti di cui all’art. 5,
D.P.C.M. 18 novembre 2005, dovrà avere un valore facciale di € 12,00.
ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il luogo di esecuzione del servizio viene individuato presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxx x. 0, Xxxx.
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ART. 6 - MODALITÀ DI PREPARAZIONE E DI CONSEGNA DEI BUONI PASTO - RITIRO
La ditta si impegna a fornire mensilmente un numero variabile di buoni, sulla base dell’ordine dell’Ente.
La ditta si impegna ad accettare l’ordine mensile dei buoni pasto secondo il sistema di rilevazione del fabbisogno dei buoni pasto fissato dall’Ordine.
La consegna dei buoni dovrà essere eseguita entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta, avanzata dai competenti uffici dell’Ordine. In caso di ritardata consegna saranno applicate le penalità previste nel successivo art. 7.
Ogni buono pasto dovrà recare a stampa la ragione sociale e il codice fiscale della Società di emissione, l’intestazione ed il codice fiscale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, il numero progressivo dei buoni, il valore facciale espresso in valuta corrente degli stessi, il termine temporale di utilizzo ed un apposito spazio per la firma e la data di utilizzo, per consentire una veloce compilazione, da parte dell’utente, al momento dell’uso, uno spazio per l’apposizione del timbro dell’esercizio convenzionato, nonché la dicitura: “ il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore”. Il tutto conformemente all’art. 5 comma 2 del DPCM 18 novembre 2005.
I buoni dovranno essere fascicolati in blocchetti tascabili numerati in ordine progressivo.
La ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i buoni pasto non utilizzati dall’Ordine periodicamente, senza oneri a carico dell’Ente, provvedendo all’emissione di note di credito per lo stesso valore di emissione, Iva compresa, entro 30 giorni dalla data della lettera di restituzione dei buoni.
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Le note di credito verranno scalate dal pagamento delle successive fatture ovvero, in assenza di fatture in sospeso, la ditta aggiudicataria provvederà all’effettuazione di un accredito di pari importo, a favore dell’Ordine.
ART. 7 - RITARDATA O IRREGOLARE CONSEGNA DEI BUONI – PENALI
In caso di ritardata o irregolare consegna dei buoni pasto all’Ordine, la ditta aggiudicataria sarà assoggettata per ogni giorno di ritardo o per ogni consegna irregolare al pagamento di una penalità pari a € 250,00.
Nel caso di errori nella fornitura la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla rilevazione della errata consegna, senza addebitare all’Ordine costi aggiuntivi, con l’applicazione della penale di cui sopra.
La ditta aggiudicataria sarà sottoposta nei casi di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio, ad una penale pari all’importo del servizio non erogato maggiorato del 30%.
Altre violazioni delle prescrizioni contrattuali comporteranno applicazioni di una penale, fino ad un massimo del 5% dell’importo del prezzo dei buoni pasto utilizzati in un mese da applicarsi in relazione alla gravità dell’inadempimento.
ART. 8 - UTILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO
I dipendenti dell’Ordine potranno usufruire dei buoni per ottenere l’erogazione dei pasti, quale servizio sostitutivo di mensa, in conformità alle modalità e nei tempi fissati dalle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio di mensa dei dipendenti.
In particolare il buono pasto:
• deve essere speso esclusivamente presso i soggetti meglio indicati all’art. 1, lett. a) e b) del presente Capitolato;
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• non può essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti dell’Ordine;
• non è cedibile, né commerciabile, né cumulabile, né convertibile in denaro contante;
• non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
• non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato ed in locali diversi da quelli convenzionati;
• comporta l’obbligo per l’utilizzatore di regolare in contanti l’eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione.
ART. 9 - INDICAZIONE DEL PREZZO
L’Ordine corrisponderà, a fronte del servizio in oggetto, alla ditta aggiudicataria, per ogni buono pasto, la somma pattuita in sede di aggiudicazione. Detta somma potrà essere variata con preavviso di 60 (sessanta) giorni, in funzione degli accordi stipulati con le Organizzazioni Sindacali.
L’Iva è a carico dell’Ordine e sarà addebitata allo stesso titolo di rivalsa con la fatturazione, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
Il prezzo come sopra determinato compensa l’aggiudicataria di ogni utile, di tutte le spese ed oneri generali e particolari, principali ed accessori, inerenti il servizio prestato.
Non saranno riconosciute alla ditta aggiudicataria spese relative alla gestione del servizio e, in particolare, spese di stampa e consegna dei buoni pasto.
ART. 10 - PAGAMENTO DELLE FATTURE
Le fatture, riportanti il numero ed il controvalore dei buoni forniti, dovranno essere emesse contestualmente alla data di trasmissione dei buoni ai quali sono riferite ed inviate all’Ordine, che provvederà ad apporre il visto di regolare esecuzione per l’ammissione a pagamento; le fatture saranno liquidate, purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dal loro
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ricevimento; eventuali contestazioni sospenderanno il termine quanto alla fattura contestata. In tal caso alla ditta aggiudicataria non spetteranno interessi per ritardato pagamento.
ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE
All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni richieste dalla gara in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.
La cauzione definitiva dovrà essere prestata a pena di decadenza dall’aggiudicazione, e la relativa documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di prestazione del servizio e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali; potrà essere costituita mediante uno dei seguenti modi:
- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico sul conto corrente bancario intestato all’ente aggiudicatore;
- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio italiano.
Qualora la cauzione definitiva venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta scritta dell’ente aggiudicatore ed entro 15 giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.
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Il deposito cauzionale definitivo è costituito anche a garanzia dei rischi di cui all’art. 7 del presente Capitolato.
In caso di associazione temporanea di imprese le cauzioni di cui al presente paragrafo vengono prestate dal solo soggetto mandatario.
ART . 12 - POLIZZE ASSICURATIVE
La ditta aggiudicataria deve essere provvista di:
- polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi a qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo dei pasti nei locali convenzionati, a tutela degli assegnatari di buoni pasto, con un massimale minimo di € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con un limite di € 2.500.000,00 per ogni persona e di € 2.000.000,00 per danni a cose;
- polizza assicurativa che prevede la copertura contro gli infortuni che possano subire gli assegnatari di buoni pasto, dal momento in cui lasciano il posto di lavoro per recarsi a consumare il buono, fino al loro rientro. La polizza dovrà prevedere, per persona, un massimale di € 100.000,00 in caso di morte ed un massimale di € 130.000,00 in caso di invalidità permanente, con franchigia pari al 3%. ART. 13 – MODALITÀ DEL SERVIZIO
Non saranno ammesse offerte in variazione rispetto al presente capitolato.
L’Ordine è manlevato da qualsiasi pretesa da parte del ristoratore e l’utilizzo dei buoni pasto non può dar luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell’Ente o dei fruitori dei buoni.
Fatto salvo l’obbligo alla vigilanza da parte dell’aggiudicatario, l’Ordine si riserva di esercitare le opportune verifiche affinché siano accertate le garanzie igienico-sanitarie stabilite dalle norme vigenti e siano osservati, nella manipolazione e somministrazione dei cibi, il rispetto dei valori
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nutrizionali e degli apporti calorici ottimali, raccomandati dalla moderna scienza dell’alimentazione.
L’accertata violazione delle disposizioni in materia igienico-sanitarie dà luogo a contestazioni dell’Ordine alla ditta aggiudicataria, che è tenuta a rispondere entro dieci giorni, comunicando le contromisure assunte. Ripetute violazioni danno il diritto, da parte dell’Ordine, di risolvere il contratto.
Ogni rapporto con gli esercizi convenzionati dovrà essere tenuto esclusivamente dalla ditta aggiudicataria e l’Ordine dovrà ritenersi escluso da ogni responsabilità al riguardo.
ART 14 - ESERCIZI CONVENZIONATI
Gli esercizi convenzionati presso i quali possono essere utilizzati i buoni pasto oggetto del presente Capitolato sono quelli indicati dall’aggiudicatario nell’elenco presentato in sede di offerta.
L’aggiudicatario deve garantire convenzioni con esercizi situati nel Comune di Roma.
L’Ordine si riserva di chiedere nel corso del contratto l’istituzione di ulteriori punti di ristoro, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti.
In particolare l’Ordine, nel caso di apertura di nuovi uffici o trasferimento degli attuali presso nuove sedi, avrà la facoltà di chiedere un incremento o variazione del servizio mediante altre convenzioni con locali ubicati nei pressi degli uffici stessi.
Ogni eventuale variazione all’elenco degli esercizi convenzionati dovrà essere tempestivamente comunicata dalla ditta aggiudicataria all’Ordine.
In particolare, la ditta si impegna a comunicare l’eventuale, motivata, risoluzione dei contratti con gli esercizi convenzionati, ovvero eventuali variazioni delle condizioni di convenzione. Nel caso di
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risoluzione, entro 15 giorni dall’evento, dovrà provvedere alla sostituzione degli esercizi con altri esistenti nelle vicinanze degli uffici, onde assicurare il consumo del pasto entro il tempo necessario allo spostamento da e per gli Uffici stessi. Nel periodo necessario alla sostituzione il numero dei locali convenzionati non potrà in ogni caso ridursi di oltre il 3 % rispetto a quello dichiarato in sede di gara a pena di risoluzione del contratto.
L’Ordine, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere il proprio motivato dissenso in merito alla sostituzione o variazione delle condizioni di convenzione.
ART. 15 - VARIAZIONI DELLE QUANTITÀ E DEL VALORE FACCIALE
Per tutta la durata del contratto è facoltà dell’Ordine di apportare variazioni in diminuzione del numero di buoni pasto richiesti, sulla base di proprie motivate esigenze, senza che ciò dia diritto alla ditta aggiudicataria di chiedere alcun tipo di risarcimento.
La ditta aggiudicataria è obbligata a fornire eventuali ulteriori buoni pasto alle stesse condizioni di aggiudicazione per un valore fino al 30 % in più dell’importo posto a base di gara.
Per tutta la durata del contratto è altresì facoltà dell’Ordine di apportare variazioni in ordine al valore facciale del buono sulla base di proprie motivate esigenze.
ART. 16 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria dovrà:
- Garantire il servizio sostitutivo mensa ai dipendenti dell’Ordine attraverso esercizi con la ditta medesima convenzionati, dietro presentazione, ai punti di ristoro, di apposito buono, avente esclusiva funzione di controllo e riscontro.
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- Garantire che gli alimenti e le bevande forniti ai fruitori del buono pasto siano del tutto identici per varietà, qualità e quantità a quelli normalmente forniti alla clientela ordinaria a parità di prezzo, ivi compresi primi e secondi piatti ove gli stessi siano forniti alla clientela ordinaria nei limiti del prezzo di € 12,00, pari al valore commerciale - facciale indicato sul buono stesso, indipendentemente dallo sconto praticato dalla ditta all’Ordine in sede di aggiudicazione di gara.
- Fornire periodicamente, a richiesta, l’elenco aggiornato degli esercizi siti nel Comune di Roma e aderire tempestivamente alle richieste dell’Ordine circa l’istituzione di ulteriori punti di ristoro, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti dell’Ordine stesso.
- Assicurare un congruo numero di esercizi.
- Fornire a richiesta dell’Ordine le statistiche inerenti l’utilizzo dei buoni pasto.
- Esonerare l’Ordine da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta aggiudicataria ed i pubblici esercizi, per cui nessun onere né responsabilità derivante dal loro rapporto contrattuale è imputabile all’Ordine, ivi compresi i danni che potrebbero conseguire da inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente al gestore dei punti di ristoro e/o al personale da lui dipendente.
- Verificare il possesso da parte degli esercizi convenzionati delle autorizzazioni e licenze di legge.
- Farsi carico degli eventuali danni derivanti da inosservanze di prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene, sanitarie, etc, vigenti negli esercizi commerciali e di cui venisse chiesto il risarcimento all’Ordine.
- Impegnarsi ad attivare il servizio immediatamente dopo l’aggiudicazione anche nelle more della stipulazione del contratto.
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ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o dare in subappalto, in tutto o in parte, l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
La cessione o il subappalto non autorizzati determinano lo scioglimento del contratto e fanno sorgere il diritto per l’Ordine al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
ART. 18 - DIVIETO ALL’AGGIUDICATARIO DI SOSPENDERE I SERVIZI
L’aggiudicatario non può sospendere i servizi in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ordine di Roma.
La sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
ART. 19 - RISOLUZIONE
Sarà facoltà dell’Ordine di risolvere il contratto nel caso in cui il servizio non si dimostrasse più adatto allo scopo per cui fu previsto, senza che la ditta possa pretendere alcun indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, ritenendosi completamente tacitata con il pagamento dell’effettivo servizio prestato.
In caso di grave inadempimento delle prescrizioni del presente capitolato l’Ordine si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto e di procedere, con semplice provvedimento amministrativo, previa contestazione degli addebiti alla ditta aggiudicataria, all’incameramento del deposito cauzionale e all’esecuzione del servizio in danno della ditta inadempiente, a carico della quale resterà l’onere del maggior danno subito e ogni altra azione che l’Ordine ritenesse di
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intraprendere a tutela dei propri interessi, fatta salva la facoltà dell’Ordine di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
ART. 20 - SPESE
Ogni e qualsiasi spesa derivante dal presente appalto, compresa la tassa di registrazione del contratto, sono a completo carico della ditta aggiudicataria, esclusa l’Iva che è a carico dell’Ordine di Roma.
ART. 21 - COSTITUZIONE IN MORA
I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Ordine della costituzione in mora della ditta aggiudicataria.
ART. 22 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Roma.
ART. 23 - RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il responsabile dell’esecuzione del contratto è il Direttore dell’Ordine Xxxxx Xxxxx.
IL PRESIDENTE
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)