Regione Sardegna ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute ASSL Sassari
Regione Sardegna
ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute ASSL Sassari
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Contratto per la fornitura in service di Protesi Ortopediche CND P09 per la ATS Sardegna, l’AOU Sassari e l’AO Brotzu
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Scrittura Privata
Indice | |
1 - Disciplina Applicabile | Pag. 3 |
2 – Oggetto e Quantità | Pag. 3 |
3 – Durata del Contratto e Recesso | Pag. 4 |
4 - Beni Oggetto Del Contratto | Pag. 4 |
5 - Ordini | Pag. 5 |
6 - Trasporto, Consegna, Collaudo | Pag. 5 |
7 – Garanzia Full Risk | Pag. 7 |
8 - Altri Obblighi del Fornitore | Pag. 8 |
9 - Verifiche e Penali | Pag. 9 |
10 - Corrispettivi | Pag. 9 |
11 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari | Pag. 9 |
12 - Termini di Pagamento E Interessi Moratori | Pag. 9 |
13 - Deposito Cauzionale Definitivo | Pag. 10 |
14 - Subappalto e Cessione Del Contratto | Pag. 11 |
15 - Risoluzione del Contratto | Pag. 11 |
16 - Recesso dal Contratto | Pag. 12 |
17 - Responsabilità Civile | Pag. 12 |
18 - Contratto | Pag. 12 |
19 - Responsabile Esecuzione Contratto | Pag. 13 |
20 - Informativa Per Il Trattamento Dei Dati Personali | Pag. 13 |
21 - Foro e Clausole Finali | Pag. 13 |
Contratto
TRA in persona del/della dott./dott.ssa , nato/a ad ( ) il
C.F: , Direttore Generale della stessa , con sede in via
, -CF e P. IVA , di seguito anche “l’Azienda” o “la Stazione Appaltante”
e
TRA la ditta , in persona del legale
rappresentante dr con sede in
via
CF
P.IVA
di seguito anche “il Fornitore”,
l’”Aggiudicatario”, l’”Operatore Economico”
entrambe congiuntamente definite di seguito anche “le Parti”. Premesso che:
- con Bando pubblicato su GUUE in data e GURI in data è stata indetta una procedura aperta telematica mediante l’utilizzo della piattaforma CAT Sardegna, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Protesi Ortopediche CND P09;
- il Bando è stato inoltre pubblicato sui quotidiani , , e sul profilo committente della Azienda;
- la procedura di gara è stata indetta con Deliberazione n° del ;
- con Deliberazione n. del è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara;
- La ditta è risultata aggiudicataria.
Richiamati, quale parte essenziale ed integrante del presente Contratto,
1) Il bando di gara,
2) Il disciplinare di gara e i suoi allegati,
3) Il capitolato tecnico,
4) L’offerta Economica,
5) gli allegati
debitamente sottoscritti per accettazione del contenuto da parte del Fornitore durante la procedura di gara;
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 - DISCIPLINA APPLICABILE
I rapporti tra la ASL e Fornitore sono regolati, in via graduata:
a) dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
b) dalle disposizioni degli Atti di gara (Lettera invito – Capitolato Tecnico - Disciplinare di gara);
c) da quanto previsto nell’Offerta presentata dal Fornitore in sede di gara;
d) dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.
In caso di discordanza o contrasto nell’interpretazione del presente Contratto, gli atti ed i documenti prodotti dall’Azienda in sede di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest’ultimo formulate ed espressamente accettate dall’Azienda.
Le Parti, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Azienda rispetto al corrispettivo offerto in sede di gara.
Art.. 2 - OGGETTO, QUANTITÀ E VALORE CONTRATTUALE
Il presente Contratto ha per oggetto la Fornitura quadriennale da destinare al
.
I prodotti forniti devono rispettare tutte le condizioni, le caratteristiche e le proprietà puntualmente individuate nel capitolato tecnico.
La fornitura avverrà secondo le condizioni previste nel capitolato tecnico e nella presente scrittura privata.
Quantitativi oggetto della fornitura
Ai sensi del primo comma dell’art. 1560 del Codice Civile, l’Azienda ordinerà il quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno, dovendosi considerare i quantitativi evidenziati in sede di gara solo quali indicazione del fabbisogno complessivo.
Le quantità oggetto del presente Contratto, pertanto, potranno variare sia in aumento che in diminuzione in aderenza alle mutate esigenze delle Aziende, senza che per questo l’Aggiudicatario possa pretendere alcunché nei suoi confronti.
Valore del contratto
Il valore del contratto biennale è pari a € + iva di legge.
Art.3 – DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO.
Il Contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata pari ad anni 4 (quattro).
Il contratto sarà soggetto a rescissione nel caso in cui si dovesse addivenire a conclusione della procedura di attivazione della convenzione da parte della centrale di committenza SardegnaCAT, come previsto da DPCM del 24.12.2015 e successiva nota da parte dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Salute con circolare prot.
n. 20518/2016, senza che il Fornitore abbia nulla a che pretendere.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la fornitura, previo preavviso di almeno 3 mesi, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento, o nel caso di modifiche derivanti da disposizioni legislative o per nuovi assetti territoriali.
Art.4 – BENI OGGETTO DEL CONTRATTO
I prodotti oggetto della fornitura sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, al lotto 53.
Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso e/o danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, è tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.
4.1. Conformità del prodotto in corso di fornitura
Qualora, nel corso della validità del Contratto di fornitura, si verificasse l’emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze degli stessi non conformi consegnati e giacenti nei magazzini della Azienda Sanitaria.
4.2 Caratteristiche del confezionamento
Il Fornitore deve garantire la conformità sia del confezionamento primario, sia del confezionamento secondario alle disposizioni vigenti in materia.
L’imballaggio esterno usato per la spedizione è a carico del Fornitore e resta di proprietà dell’Azienda sanitaria (imballaggio e confezioni “a perdere”). Deve essere robusto, realizzato impiegando il materiale più
idoneo, in rapporto sia alla natura del prodotto sia al mezzo di trasporto prescelto e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati.
Tutte le indicazioni riportate sulla superficie dell’imballaggio esterno devono essere realizzate a caratteri ben visibili con un inchiostro indelebile. Sull’imballaggio esterno deve essere apposta un’etichetta che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalle norme vigenti, soprattutto in relazione alla data di preparazione, data di scadenza, numero di lotto di produzione, oltre alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione.
In particolare, l’imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del Prodotto.
L’imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.
Art.5 - ORDINI
L’ordinativo di fornitura sarà emesso dalla Farmacia Ospedaliera di . L’ordine verrà inviato via mail all’indirizzo o via Fax al n. .
Non saranno accettate consegne di merce non precedute da regolare ordine di acquisto.
In ogni caso, farà fede, quale data di ricevimento dell’ordine la data di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all’Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
In caso di invio a mezzo fax farà fede la data di ricevimento del fax riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all’Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
Il riferimento all’ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna.
Non sono previsti minimi d’ordine: il fornitore, pertanto, è tenuto a consegnare, nei termini previsti, i prodotti e le quantità ordinate, indipendentemente dal valore o dall’entità della fornitura richiesta, presso il punto di consegna indicato nell’ordine stesso.
5.1. Ordini Normali
Gli ordini regolarmente inviati devono essere evasi senza ritardo. La consegna deve avvenire tassativamente nel termine di 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.
In ogni caso, farà fede, quale data di ricevimento dell’ordine, la data di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all’Azienda Sanitaria, senza che il fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all’Azienda Sanitaria, senza che il fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
La prova della tempestività della consegna potrà essere rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato nell’ordine stesso.
5.2. Ordini Urgenti
Gli ordini “urgenti” o “in emergenza” vengono identificati come tali nel fax o nella mail di trasmissione. In questo caso, la consegna deve avvenire tassativamente entro le 24 ore dal ricevimento dell’ordine stesso.
Ai fini della decorrenza dei termini di consegna, farà fede, quale ora di ricevimento dell’ordine, la data e l’ora di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all’Azienda Sanitaria, senza che il fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data e l’ora di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all’Azienda Sanitaria, senza che il fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
La prova della tempestività della consegna potrà essere rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato nell’ordine stesso.
5.3. Inadempimento - Termini di consegna
L’Azienda Sanitaria, nel caso in cui non vengano rispettati i termini di consegna di cui ai precedenti punti 5.1. e 5.2., provvederà all’applicazione delle penali previste per le ipotesi di ritardo nella consegna (lettera A della tabella all’art. 9 – Verifiche e Penali del presente Contratto).
Dopo 3 penalità assegnate per ritardi si potrà procedere con la risoluzione del contratto.
Superato il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di consegna nel caso del punto 5.1 e del secondo giorno, nel caso del punto 5.2, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, può procedere direttamente all’acquisto del prodotto dal secondo Aggiudicatario o sul libero mercato (acquisto in danno), per pari quantità richiesta. In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare i Prodotti richiesti.
E’ a carico del Fornitore inadempiente sia l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l’acquisto E’ a carico del Fornitore inadempiente sia l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l’acquisto del prodotto equivalente, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza. L’Operatore Economico inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.
Art.6 – TRASPORTO, CONSEGNA, COLLAUDO
La consegna deve avvenire entro 2 gg. dalla data di emissione dell’ordine relativo, salvo diverso termine convenuto con nell’ordine o concordato successivamente all’emissione dell’ordine, con il Direttore di Esecuzione del Contratto, previa comunque comunicazione scritta.
Il punto di consegna sarà indicato nel relativo ordinativo.
La consegna avviene in porto franco, merce a terra, con mezzi idonei al trasporto stesso.
Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:
- La mancanza di un ordine d’acquisto per la merce consegnata;
- Ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell’ordine;
- La mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento all’ordine di acquisto;
La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nell’ordine stesso.
La consegna della merce ad un destinatario diverso da quello indicato nell’ordine non vale a liberare il Fornitore dall’obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale della presente scrittura privata la fornitura al punto di consegna indicato nell’ordine d’acquisto.
6.1. Difformità qualitative e quantitative
Nel caso di difformità tra l’ordine e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nella Documentazione di Consegna, o a prove e a verifiche effettuate anche da terzi soggetti, l’Azienda invia una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto disciplinato nei successivi paragrafi.
In deroga alle disposizioni di cui all’art. 1495 del Codice Civile, le comunicazioni di difformità potranno essere validamente inviate dalla Azienda Sanitaria nel termine di 30 giorni dalla data della scoperta del vizio.
6.2. Indisponibilità dei prodotti
In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati, l’Operatore Economico dovrà comunicare alla Azienda Sanitaria Capofila tempestivamente (e-mail, fax),e indipendentemente dall’emissione dell’ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:
• denominazione,
• periodo previsto di indisponibilità,
• causa di indisponibilità,
• eventuale prodotto alternativo.
Fra queste cause di indisponibilità, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano il ritiro di un Prodotto dal mercato da parte della casa produttrice, la modifica del confezionamento secondario, ovvero la variazione del confezionamento, il sequestro ovvero la sospensione, il disposto dalle autorità competenti delle licenze per l’utilizzo ovvero della autorizzazione per la commercializzazione di un Prodotto, la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che impediscano la commercializzazione di un Prodotto.
Il Fornitore può pertanto proporre un eventuale prodotto alternativo, alle stesse condizioni previste per il prodotto aggiudicato ed è facoltà della ASL accettare, espressamente e per iscritto l’alternativa proposta, senza che questo possa essere interpretato come obbligo per la stessa di acquistare, nell’ambito del presente Contratto, un prodotto diverso da quanto offerto ed aggiudicato in gara.
Decorso il periodo di indisponibilità dichiarato, l’Azienda Sanitaria, anche in caso di espressa accettazione del prodotto alternativo, potrà procedere all’acquisto direttamente dal secondo aggiudicatario in graduatoria o sul mercato. In questo caso è a carico del fornitore inadempiente sia l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l’acquisto del prodotto equivalente, sia i costi dovuti alle penali per il ritardo sull’indisponibilità della consegna, sia altro maggior onere o danno comunque derivante all’azienda a causa dell’inadempienza. L’Operatore Economico inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.
Nel caso in cui durante il periodo di validità e di efficacia del Contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti aggiudicati in sede di gara per cessata produzione, il Fornitore stesso deve darne comunicazione alla Azienda, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni alla data di messa “fuori produzione”, allegando a tale comunicazione la copia della comunicazione di ritiro dal mercato.
In questo caso l’Azienda avrà la facoltà di risolvere il Contratto e potrà procedere all’acquisto direttamente dal secondo aggiudicatario in graduatoria procedura con nuova procedura.
6.3. Collaudo
Il collaudo ha lo scopo di accertare il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità prevista dalla normativa vigente e/o specificatamente previste nei presente Contratto.
Il collaudo dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori o comunque di ultimazione dell’installazione come prima definita o diverso crono programma concordato con il Direttore di Esecuzione del contratto.
In sede di collaudo il Fornitore dovrà:
a. consegnare il Manuali d’uso e il Manuale Tecnico in lingua italiana (2 copie) in formato cartaceo e n.1 copia su supporto magnetico (CD o DVD);
b. fornire i Manuali di servizio completi di schemi elettrici, meccanici, idraulici, ecc.. preferibilmente in forma elettronica (formato pdf).
c. indicare le norme CEI cui l’apparecchiatura è conforme
d. fornire la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del fornitore, dalla quale risulti, per ogni apparecchio presente nell’allestimento la classificazione in base al D.L.vo 46/97, se applicabile e la classe e tipo di appartenenza ai fini della sicurezza elettrica secondo la normative CEI in vigore
e. fornire le misure delle prove di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di pertinenza come previsto nella guida CEI 62-122 cap 4;
f. eseguire le misure delle prove di sicurezza elettrica, presso il reparto, secondo le norme CEI di pertinenza
g. comprovare i corsi di formazione al personale relativi al corretto utilizzo e manutenzione ordinaria affidata all’operatore e per il personale tecnico della U.O. Ingegneria Clinica e tecnologie sanitarie relativi alle corrette procedure di manutenzione correttiva e preventiva con rilascio di specifico attestato abilitante all’intervento sull’apparecchiatura;
h. fornire al Direttore di Esecuzione del Contratto e al Servizio Contratti, Appalti e Acquisti un Elenco completo di codici delle parti di ricambio e/o accessori relativi all’apparecchiatura offerta.
L’operazione di collaudo deve avvenire alla presenza del Direttore di Esecuzione del contratto e per l’esito positivo del collaudo delle attrezzature, e la conseguente liquidazione della fattura, saranno considerati necessari oltre ai precedenti i seguenti documenti:
i. Attestato di Esito positivo delle verifiche di sicurezza elettrica.
j. Attestato di Esito positivo del collaudo funzionale attraverso verbale di collaudo controfirmato dal Direttore di Esecuzione del Contratto e Responsabile indicato dal Fornitore sui moduli interni dell’Azienda Sanitaria, completo di copia del verbale di collaudo effettuato dalla ditta nei casi in cui il collaudo sia stato effettuato in collaborazione con i tecnici della ditta stessa, anch’esso controfirmato da questi ultimi.
k. Attestato di Esito positivo esistenza delle misure di sicurezza previste.
l. Certificati di avvenuti corsi di formazione
m. Manuali di cui al precedente paragrafo.
Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità o altri inconvenienti, il fornitore dovrà provvedere alla loro eliminazione, alla sostituzione entro 5 giorni dalla data del verbale di accertamento, ovvero di diverso termine concordato con il Direttore di Esecuzione del contratto.
Dalla data del collaudo favorevole decorrerà il quinquennio contrattuale come pure l’emissione delle fatture per i canoni di noleggio.
Art.7 – GARANZIA FULL RISK
Per la durata del contratto, a far data dalla consegna dei beni oggetto del contratto, il Fornitore garantisce l’Azienda Sanitaria acquirente contro i vizi e i difetti che dovessero verificarsi.
Le condizioni economiche dovranno comprendere anche un servizio di assistenza tecnico impiantistica “full – risk” di manutenzione ordinaria e straordinaria da assicurare durante e dopo il periodo di garanzia, nei termini seguenti.
I contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria avranno la durata coincidente con il periodo della durata contrattuale
▪ manutenzione ordinaria periodica, programmata e garantita, da eseguirsi con la cadenza prevista dal manuale d’uso e manutenzione del produttore durante la quale saranno effettuate le operazioni atte ad evitare l’insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo della macchina in guasti o comunque atti ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo.
▪ manutenzione straordinaria urgente su richiesta, a mezzo telefono o fax, con interventi in numero illimitato da effettuarsi entro e non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata garantito su 6 gg.settimanali (luned.-sabato); in caso di “fermo macchina” superiore alle 24 h ore solari dovrà essere comunque garantita la continuità operativa ai laboratori. La mancata osservanza di detta prescrizione sarà motivo di applicazione delle penalità previste dal presente regolamento fatto salvo la richiesta di risarcimento danni da parte dell’azienda sanitaria.
▪ assistenza tecnico-specialistica tramite connessione remota (protocollo V.P.N. o similare) usufruibile anche nei giorni festivi
La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al Fornitore, avverrà in deroga all’articolo 1495 del cc, entro 20 giorni dalla scoperta.
In tale periodo la Ditta aggiudicataria dovrà garantire tutte quelle prove, riparazioni e sostituzioni di parti difettose nonché tutte le verifiche e manutenzioni preventive periodiche previste per le apparecchiature in questione nei manuali d’uso e/o service, e tutte le prestazioni conseguenti per ripristinare la funzionalità senza che nulla sia dovuto per parti di ricambio, mano d’opera, spese di viaggio ed ogni altro onere.
La ditta sarà tenuta ad effettuare gli interventi di manutenzione preventiva periodica, durante tutto il periodo di garanzia, anche senza specifica richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria.
Dovrà essere garantita, inoltre, la disponibilità di pezzi di ricambio per un periodo non inferiore alla data di collaudo definitivo.
Art.8 - ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE
Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore nomina quale Responsabile della Fornitura il sig. .
La ditta aggiudicataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
E’ pertanto fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di:
• imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza;
• ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi;
• provvedere all’informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza, la salute e igiene sul luogo di lavoro, antincendio e pronto soccorso.
• al momento della stipula del contratto, indicare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale e le altre figure responsabili previste nel PSC.
Inoltre l’appaltatore deve trasmettere:
• un documento indicante l’elenco delle attività da svolgere nei locali dell’Azienda per l’esecuzione dell’appalto, l’indicazione dei relativi rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro correlate alle attività appaltate, e eventuali interferenze con l’attività del committente e le norme di sicurezza adottate comprensivo dell’elenco dei DPI e dispositivi antinfortunistici;
• l’elenco di eventuali sostanze o prodotti chimici impiegati durante il lavoro e relative schede di sicurezza;
• l’elenco delle attrezzature impiegate;
• l’elenco del personale con relativo turno di lavoro;
Prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto la ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro, in data da concordare, fra il Direttore di Esecuzione del Contratto, o suo delegato, e il Responsabile della Fornitura della ditta aggiudicataria, per condividere il PSC da allegare allo specifico contratto, con facoltà dell’appaltatore di integrare o suggerire azioni migliorative ai fini della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro interessati.
Qualora nel corso della fornitura le apparecchiature dovessero essere spostate in un altro locale, sia lo spostamento che il collegamento con il sistema gestionale saranno a cura della Ditta aggiudicataria.
Lo spostamento della fornitura è ammesso una sola volta.
Art. 9 - VERIFICHE E PENALI
L’Azienda Sanitaria nel caso in cui non vengano rispettati i termini di consegna, di installazione, di collaudo e comunque del crono programma eventualmente definito, oltre che il ritiro della apparecchiatura in caso di vizi o malfunzionamenti e nel caso di mancata manutenzione secondo il Manuale d’uso sarà soggetta alle seguenti penali.
Tip. reclamo | DESCRIZIONE DEL RECLAMO | Penale |
A | Ritardo di consegna dall’ordine | € 100,00 per ogni giorno di ritardo. |
B | Mancata rispondenza tra i prodotti consegnati e i prodotti in offerta (difformità qualitativa) | 2% del valore del prodotto nell’ordine per ogni giorno di ritardo. |
C | Difformità quantitativa | € 100,00 per ordine |
D | Mancata consegna in caso di chiusure uffici del Fornitore non concordate e accettate dal Servizio Contratti Appalti e Acquisti (estive/invernali/…) | € 1.000 per mancata consegna e € 500,00 per ogni giorno di ritardata consegna |
E | Ritardo nel reintegro del materiale utilizzato in “conto deposito” | 2% del valore del materiale non consegnato per ogni giorno di ritardo. |
F | Non invio report trimestrale entro 5 giorni dalla fine del trimestre di riferimento e ad ogni successivo sollecito entro 5 giorni dalla data di ricezione dello stesso. | € 100 a mancato invio |
G | Scadenza dei prodotti inferiore ai 2/3 del periodo di validità | € 100,00 per ogni prodotto. |
H | Mancate verifica e manutenzioni preventive periodiche previste per le apparecchiature in questione nei manuali d’uso | € 100,00 per ogni evento non effettuato entro i termini stabiliti. |
I | Mancato ripristino della funzionalità entro il periodo di garanzia entro i termini concordati | € 100,00 per ogni giorno di ritardo. |
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che il Fornitore ha in corso con l’Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Sanitaria stessa. L’Azienda Sanitaria può comunque rivalersi sulla fideiussione rilasciata per garanzia.
Art.10 – CORRISPETTIVI
I prezzi saranno comprensivi di trasporto, per merce resa franco magazzino, imballo e di qualsiasi altra spesa derivante dalla fornitura del prodotto e dei servizi ad esso legati, ad eccezione dell'IVA.
Art.11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto aggiudicato, del quale comunica, in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L.136/2010, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
Il Fornitore, inoltre, si impegna, in caso di variazioni sul conto corrente o sulle persone delegate ad operarvi, a comunicare alla ASL le variazioni entro 7 giorni dal loro verificarsi.
Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovrà necessariamente essere eseguito dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010, sul conto corrente dedicato.
L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o subcommittenti.
Art.12 - TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI
Il pagamento delle fatture, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo verbale positivo di collaudo.
Il Fornitore, a fronte dell’ordinativo, deve emettere un unico documento di pagamento (fattura) secondo la legge IVA, comprendente tutti i DDT emessi, intestato a Azienda Sanitaria Locale, ,
……………, - P. IVA ……………………….. .
La stessa fattura dovrà riportare:
• indicazione dell’atto deliberativo di aggiudicazione;
• indicazione dei Documenti di Trasporto relativi alle consegne eseguite.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 D. Lgs 231/02, salvo diversi accordi con il Fornitore.
Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati su:
istituto di credito | n. c/c | IBAN | ABI | CAB |
I soggetti delegati ad operare su tali conti sono:
Nominativo | Ruolo aziendale | Codice Fiscale |
In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche alla Azienda Sanitaria. In difetto di tale notificazione la Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti sul conto sopracitato.
L’Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 del Codice Civile). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
Art.13 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati l’Aggiudicatario ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, valida per fino a 30 gg successivi alla scadenza della garanzia, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fino a concorrenza della somma di Euro ( Euro e centesimi) che si allega al presente atto.
La Azienda Sanitaria:
a) ha il diritto di valersi della cauzione per il completo adempimento e le eventuali maggiori spese sostenute per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto;
b) ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto;
c) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
d) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Azienda Sanitaria abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’5% del valore del Contratto aggiudicato) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.
Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 80% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del Contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
Art.14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs 50/2016, il Fornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
da inserire se il subappalto non è stato richiesto in sede di offerta:
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art. 105 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il
possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359
c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Art.15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente appalto sarà risolto a solo giudizio dell’Azienda Sanitaria con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore del servizio a mezzo raccomandata A/R o PEC escludendo qualsiasi pretesa d’indennizzo da parte del fornitore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:
• Sospensione del servizio imputabile al Fornitore.
• Perdita da parte del Fornitore dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici. Accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante,
qualora si verificasse una variazione soggettiva.
• Mancato reintegro della cauzione definitiva.
• Irregolarità del Durc nelle verifiche in corso per l’attestazione della corretta esecuzione del Contratto, di liquidazione e pagamento delle fatture.
• Violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
• Subappalto non autorizzato.
• Cessione del Contratto.
• Gravi, ripetute e comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del fornitore, e più precisamente qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per inadempienze superi il 10% del valore della fornitura.
Nei suddetti casi la ASL n.1 di Sassari sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso.
Con la risoluzione del Contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria l’individuazione del nuovo Fornitore. Al Fornitore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute per l’inadempimento.
Le somme dovute a titolo di inadempimento verranno trattenute sui crediti in essere del Fornitore al momento dell’inadempimento o prelevate dal deposito cauzionale in relazione alla quota di inadempimento, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.
Ai sensi degli artt. 1218 e 1454 cc, l’Azienda Sanitaria, a fronte di qualsiasi inadempimento del Fornitore, potrà comunicare, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, la piena e completa esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della diffida, trascorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà risolto di diritto.
Per quanto non espressamente previsto in questo articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del Contratto.
Art.16 – RECESSO DAL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, anche nel caso di aggiudicazione della procedura regionale di fornitura, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di rinunciare.
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Azienda ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, l’Azienda potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Azienda che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Azienda
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art.17 – RESPONSABILITA’ CIVILE
L’Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del Contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione della fornitura tutte le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Azienda sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda.
Le controversie insorte non esimono l’Operatore Economico Aggiudicatario dall’esecuzione del Contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l’Aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati all’Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell’interruzione.
A tale riguardo, il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00:
• garanzia per il risarcimento di danni e/o infortuni, diretti ed indiretti, subiti da persone o beni, cagionati all’Azienda e/o a terzi, connessi alla esecuzione del contratto;
• garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’Aggiudicatario e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
Inoltre il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00:
• garanzia di responsabilità verso il personale dell’Aggiudicatario, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali, ecc.
Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa notifica, l’Azienda si riterrà autorizzata a provvedere direttamente a danno del Fornitore, trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento.
La copia della polizza, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Azienda con la stipula del contratto, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata alla Azienda con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del contratto di questo servizio.
La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto o il mancato pagamento del premio costituiscono motivo di risoluzione del contratto.
L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per furto, danni, infortuni o quant’altro, che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio agli operatori e beni di proprietà dell’assuntore del servizio, nonché a terzi e/o a dipendenti ed a beni mobili ed immobili di proprietà dell’Azienda Sanitaria.
Art.18- CONTRATTO
Tutte le spese conseguenti e inerenti il Contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art.19 - RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il dott. con il compito di rapportarsi con il Fornitore al fine della corretta esecuzione del presente Contratto e della applicazione delle vigenti normative in materia di esecuzione del contratto, ivi inclusa la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto si rapporterà con il Responsabile del Procedimento, per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso.
Art.20 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda Sanitaria per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria; il responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio Contratti, Appalti e Acquisti dell’Azienda stessa.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali dati potranno essere comunicati dall’Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art.21 - FORO E CLAUSOLE FINALI
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l’Operatore Economico e l’Azienda per le specifiche attività e l’esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente in via esclusiva il Foro di Sassari.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.