Bando per affidamento servizio di trasporti sanitari
Bando per affidamento servizio di trasporti sanitari
secondari a richiesta del Suem 118
Visto l’art. 45 della legge 27 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, come modificata dal successivo decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.
Vista la legge quadro sul volontariato dell’ 11 agosto 1991 n. 266.
Visto il DPR 27 marzo 1992 ( in G.U. n. 76 del 31 marzo 1992) recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, che prevede in particolare all’art. 9 le funzioni regionali.
Vista le legge quadro sull’assistenza n. 328 / 2000.
Visto il DPCM 30 marzo 2001, che all’art 3 prevede che gli enti pubblici possano stabilire forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato, avvalendosi dello strumento della convenzione di cui all’art. 7 della legge 266 / 2001.
Vista la legge regionale 12 agosto 2002 n. 34 e la DGR 943 dell’11 novembre 2005.
Vista la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria n° 305 del 22/12/2011. Considerato che l’Azienda Sanitaria Provinciale, per garantire il servizio sull’intero territorio dell’unico Ente, intende ora procedere all’affidamento temporaneo mediante convenzione del servizio di trasporti sanitari a quelle imprese e/o associazioni che, rispondendo ai requisiti formali e sostanziali richiesti nel bando, manifestino la loro adesione ed esprimano formale accettazione di tutte le condizioni predisposte dall’azienda per l’affidamento del servizio per la durata di anni uno (1) con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo.
Considerato che l’Azienda, a seguito del processo di accorpamento delle due ex Aziende Sanitarie di Reggio Calabria e Locri, ha avviato un importante percorso di riorganizzazione interna che coinvolge oltre che l’assetto strutturale anche la valorizzazione delle risorse umane disponibili, in funzione delle nuove esigenze organizzative previste dall’atto aziendale e dalle linee di indirizzo regionali.
Art. 1 ) Oggetto:
Disponibilità ai trasferimenti secondari con Ambulanza di tipo A ed o automedica: disponibilità di un’ambulanza ed o automedica a chiamata per eventuale trasferimento secondario, urgente o programmato, secondo disposizioni del SUEM 118, sia nell’ambito provinciale che fuori provincia, fermo restando la possibilità di impiego di mezzi e risorse autonome aziendali per il servizio de quo.
Il servizio riguarda gli interventi secondari per i tre ambiti territoriali di riferimento :
A ) Ambito territoriale della Locride:
B ) Ambito territoriale ex azienda Usl n. 10 di Palmi:
C ) Ambito territoriale dell’ex Azienda Usl n. 11 di Reggio Calabria
Il servizio potrà riguardare anche la richiesta di trasporto di organi o materiale biologico di competenza del Dipartimento di Emergenza –Urgenza dell’ASP di Reggio Calabria;
Art. 2 ) Organizzazione:
L’organizzazione del servizio è affidata al Direttore del SUEM 118 ed ai Responsabili del SUEM 118 territoriale e la sua regolamentazione risponde alle esigenze ospedaliere secondo quanto formalmente concordato tra i responsabili.
Art. 3 ) Domande di partecipazione e termine:
Le imprese e/o associazioni partecipanti dovranno inviare dichiarazione di adesione alla manifestazione di pubblico interesse, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante e indirizzata al Commissario Straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria - xxx Xxxxx xx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx - sottoposta all’attenzione del Direttore Ufficio Beni e Servizi e del Dirigente responsabile dello stesso ufficio, entro le ore 12,00 del 07/03/2017.
Nella dichiarazione di adesione, a pena di esclusione, dovrà essere specificamente manifestata ed espressa, piena accettazione di tutte le condizioni richieste dall’Ente e formulate nel presente bando.
Art. 4 ) Documenti da allegare:
A pena di esclusione è necessario allegare alla domanda i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
a ) -Per le associazioni di volontariato “certificato attestante l’iscrizione da almeno sei mesi al Registro delle associazioni di volontariato di cui all’art. 6 della L. 266 / 1991”;
-Per le Imprese “certificato Certificato Camera di Commercio ”;
b ) certificato attestante il possesso dell’autorizzazione regionale per il trasporto e soccorso infermi; c ) documentazione attestante il regolare pagamento delle polizze assicurative sia quella contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività , sia quelle per la responsabilità civile verso i terzi.
Qualora, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L. 266 / ’91, l’azienda e/o associazione garantisca la copertura assicurativa mediante polizze numeriche o collettive, è necessario esibire copia dell’avvenuto pagamento della polizza contestuale;
d ) progetto contenente:
- esatta descrizione dei mezzi proposti (ambulanza e/o automedica) con indicazione della targa e delle attrezzature sanitarie in dotazione a ciascun mezzo;
- elenco del personale interessato, con l’indicazione, per ciascuno, dei titoli, delle qualifiche e delle referenze possedute;
- recapito telefonico (fisso o mobile) al quale indirizzare ciascuna chiamata da parte del SUEM 118;
e ) elenco e referenze dei servizi già resi o in corso, da parte dell’azienda e/o associazione, nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
f ) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 comma 1, lett. z, punto aa) del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, attestante di “non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”, da parte di tutti i soggetti titolari della legale rappresentanza dell’azienda e/o associazione o dei soggetti comunque titolari della capacità di impegnare l’associazione verso terzi; l’Amministrazione si riserva, per l’ipotesi di dichiarazione mendace, di richiedere l’immediata applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della stessa norma.
g ) copia non autenticata del documento di identità del dichiarante da allegare alla richiesta di partecipazione ai fini della regolarità della dichiarazione e per l’ipotesi che l’autentica delle copie sia stata fatta nelle forme indicate dagli articoli 19 e 19 bis del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, secondo quanto richiesto dal comma 3 dell’art. 47 della stessa fonte normativa.
Art. 5 ) Requisiti minimi di equipaggio:
Ogni equipaggio di autoambulanza dovrà essere necessariamente composto da un autista soccorritore con patente di guida idonea e da un volontario del soccorso , il volontario può essere sostituito da un infermiere professionale per particolari esigenze di servizio, in tal caso sarà
l’Azienda a fornire l’infermiere, qualora l’Azienda non sia nelle condizioni di fornirlo, su richiesta della Centrale Operativa o dei Responsabili territoriali, potrà essere fornito dall’impresa e/o associazione ( vedi art.12 ).
Art. 6 ) Tipologia degli automezzi:
Si richiede l’utilizzazione di ambulanze di tipo A ed o automedica regolarmente attrezzate secondo quando indicato al punto successivo.
L’impresa e/o associazione dovrà garantire con oneri a proprio carico tutta l’attività di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria delle ambulanze, compreso il lavaggio così come la disinfezione periodica e d’urgenza.
Il trasporto potrà essere erogato esclusivamente con i mezzi di soccorso previamente valutati idonei da parte dell’Azienda;
Art. 7 ) Tempi minimi
L’Associazione dovrà garantire la presenza del mezzo presso la sede di volta in volta indicata entro un periodo di massimo 20 minuti dal ricevimento della chiamata da parte del SUEM 118;
Art. 8 ) Requisiti minimi dell’attrezzatura in dotazione:
si richiede, con onere a totale carico dell’ impresa e/o associazione, per ogni ambulanza, la dotazione minima di:
- due bombole di ossigeno da 7 litri + una bombola da ossigeno portatile da 3 litri, tutte dotate di riduttore di pressione e manometro;
- due attacchi per ossigeno a parete, con gorgogliatore;
- barella auto caricante;
-barella a cucchiaio;
-tavola spinale con fermacapo e cinghie “a ragno” per adulti;
-tavola spinale con fermacapo e cinghie “a ragno” pediatrica;
-materassino a depressione completo di pompa aspirante;
-sedia portantina;
-telo con maniglie (almeno sei ) per trasporto pazienti;
-set immobilizzatori per arti , per adulti e pediatrici;
-forbici taglia abiti tipo Xxxxx;
-copertine isotermiche;
-estintore;
-set collari cervicali di varie misure;
-aspiratore per liquidi biologici fisso;
-aspiratore per liquidi biologici portatile con doppia alimentazione ( rete e batteria) con sondini flessibili di varie misure;
-zaino di pronto soccorso con borsa porta fiale e sistemazione con borse a scomparti;
-fonendoscopio e sfigmomanometro per adulti, pediatrico e neonatale;
-frigorifero per conservazione farmaci ed emoderivati, con funzione di riscaldatore;
-contenitore rifiuti speciali sanitari;
-n. 2 pulsiossimetri portatili con sonde per adulti, pediatriche e neonatali;
-monitor multiparametrico fisso e portatile con alimentazione a rete ed a batteria, adatto per adulti e bambini, con lettura di: - ecg 5 e 12 derivazioni; -Resp; - NIBP; - SpO2;
- analisi aritmie; segmentoS –T
e con possibilità di stampa del tracciato ecg e pulsiossimetro incorporato con sonde adulti e pediatriche – neonatali ;
-respiratore automatico adatto per adulti e bambini, completo di tubi e raccordi;
-defibrillatore semiautomatico bifasico corredato di placche adesive monouso per adulti e bambini, completo di stimolazione trans toracica ( pacing );
-elettrodi e placche ( adulti e pediatriche ) per monitor defibrillatore;
-kit di rianimazione corredato di pallone di ambu con resevoir, con maschere facciali di varia misura, cannule di Guedel di varia misura, per adulti, pediatriche e neonatali;
- set per intubazione con un laringoscopio per adulti con cinque lame di varia misura ed un laringoscopio pediatrico con tre lame curve di varia misura e tre lame rette di varia misura - pinza di Magill -tubi endotracheali di varia misura - mandrino per intubazione difficile per adulti, pediatrico e neonatale;
-glucometro completo di stick;
-n. 1 pompe per infusione “a siringa”, complete di siringhe, prolunghe e connettori;
-n. 2 attacchi per alimentazione a 12 Volt tipo accendisigari;
-n. 2 attacchi per alimentazione a 220 Volt tipo Siemens;
-inverter con attacchi a 220 volt di potenza, sufficiente a mantenere una termoculla e gli altri elettromedicali previsti;
- climatizzazione cabina guida e ambiente sanitario con regolazione indipendente;
- illuminazione ambiente sanitario e lampada scialitica;
- n. 2fumogeni di segnalazione per rendezvous con elisoccorso;
-elettrodi monitoraggio ECG ( per adulti e pediatrici) ) ;
-materiale per infusione ;
- padella e pappagallo;
- set cinghie per bloccaggio paziente;
- set cinghie per fissaggio termoculla sul piano barella;
- mascherine di protezione per fumi e sostanze chimiche.
La fornitura dell’ossigeno sarà esperita a cura dell’ impresa e/o associazione insieme con ogni altro materiale, di consumo e non, delle apparecchiature elettromedicali in dotazione all’ambulanza, di cui siano sprovviste le farmacie aziendali, compresi eventuali pezzi di ricambio tipo tubi o raccordi che si possono usurare in attrezzi come il ventilatore polmonare o altro.
Art. 9 ) Logo ambulanza e dotazione accessori personale
Le ambulanze dedicate ai trasporti secondari dovranno riportare, in modo ben visibile,il logo dell’ impresa e/o Associazione.
Inoltre, sul mezzo in servizio, solo ed esclusivamente durante il trasporto, dovrà essere apposto un logo rimovibile con la dizione “SUEM 118 - Supporter” (con caratteri di dimensioni uniformi) e non altro riferimento al servizio di emergenza. Tale logo dovrà essere rimosso durante lo svolgimento di qualsiasi altra attività diversa da quella trasporto secondario commissionata dal SUEM 118.
Il personale in servizio è obbligato ad indossare le divise a norma di legge ed ogni altro DPI necessario alla protezione individuale; sulle divise deve essere ben visibile il logo dell’impresa e/o Associazione e null’altro. E’ esplicitamente vietato logo o scritte riferibili al SUEM 118.
Art. 10) Partecipazione congiunta:
Si prevede anche la possibilità, per due o più imprese e/o associazioni, di presentare in forma congiunta un progetto unitario.
In tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese e/o associazioni partecipanti congiuntamente, con l’esatta indicazione dell’ impresa e/o associazione capofila, che curerà i rapporti con l’Azienda e sarà l’unica legittimata a presentare la richiesta di rimborso delle spese.
Art. 11 ) Adesione - ambiti territoriali:
Ogni impresa e/o associazione potrà inoltre specificare se ritiene di manifestare adesione su più ambiti territoriali oppure solo su uno, indicando espressamente l’ambito territoriale di preferenza;
Art. 12 ) Rimborso generale delle spese:
Il rimborso avrà ad oggetto le spese vive che dovranno essere specificate e chiaramente documentate, direttamente correlate a ciascun trasporto.
Per gli spostamenti all’interno del territorio dell’Azienda si prevede un rimborso per le spese di viaggio, valutato in euro 0,601 per ogni chilometro di percorrenza, da documentare dettagliatamente con le modalità e nei termini richiesti in sede di liquidazione. Viene altresì riconosciuto il rimborso chilometrico riguardante i chilometri percorsi ( andata e ritorno ) tra la sede legale dell’ impresa e/o associazione alla PET di riferimento per una sola volta al giorno e per i soli giorni di effettivo servizio. Il rimborso riguarda i chilometri percorsi (andata e ritorno) tra la sede di partenza del paziente a quella di destinazione nel caso in cui l’impresa e/o associazione intervenga direttamente, nei casi eccezionali in cui l’impresa e/o associazione interviene a casa del paziente ( ad esempio trasporto di pazienti dializzati) il rimborso verrà riconosciuto ( andata e ritorno ) dalla sede legale dell’ impresa e/o associazione, mentre nel caso in cui debba ricorrere al personale del SUEM 118 il rimborso verrà considerato dalla sede della PET di riferimento.
Qualora la Centrale Operativa o i Responsabili Territoriali dovessero richiedere all’impresa e/o associazione la presenza di infermiere a bordo il rimborso sarà aumentato di 0,07 euro per ogni chilometro di percorrenza.
Il rimborso sarà effettuato solo previa verifica, regolarmente attestata con visto e firma, dei Responsabili SUEM 118, controfirmata dal Direttore della centrale operativa oppure, in sostituzione, dal Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza, entro novanta giorni dall’inoltro della richiesta presso il protocollo generale dell’Azienda, la presenza dell’infermiere deve essere esplicitamente richiesta dalla Centrale o dai Responsabili che dovranno certificarlo al fine di consentire la differenziazione del rimborso.
Come disposto dall’art. 7 comma 3 della legge 266 / ’91, per il personale impiegato, l’Azienda garantisce il rimborso degli oneri assicurativi per il periodo di effettivo esercizio se certificabili e previa presentazione della relativa documentazione.
1Per determinare il valore di rimborso per singolo chilometro è stata utilizzata la procedura guidata del sito dell’Aci – Automoibile club d’Italia (xxxx://xxxxxxx.xxx.xx/XXXxxxxxxx/XxxxxxxxxXxxxxxx).
Lo strumento utilizzato prevede valori di rimborso che si riferiscono ad ogni singolo veicolo e sono calcolati tenendo conto di parametri quali la categoria di veicoli e tipo di alimentazione (benzina, gasolio, ecc…). Il valore scaturente dal sistema ACI è stato ulteriormente adeguato al costo di una polizza di assicurazione RCA mediamente praticato nella provincia di Reggio Calabria.
Art. 13 ) Xxxxxxxx viaggi extraterritoriali:
Per i trasporti effettuati fuori dal territorio della provincia è previsto, oltre al rimborso già specificato al punto precedente, l’ulteriore rimborso delle spese direttamente riconducibili al trasporto ed opportunamente documentate (es. spese di traghetto, autostrada, etc.. )
Il trasporto verso strutture pubbliche di altre regioni è consentito solo per soggetti assistiti a carico dell’Azienda, previa autorizzazione da parte della stessa e fatta salva l’osservanza del decreto
n. 38 del 17 dicembre 2010 del Presidente della Giunta regionale in qualità di Commissario ad acta per l’esecuzione del piano di rientro, nelle fattispecie che ne integrino i presupposti di applicazione.
L’autorizzazione è rilasciata dal Direttore Sanitario del presidio ospedaliero interessato, su istanza del Direttore DEA e previa idonea attestazione rilasciata dai Direttori delle Unità Operative del presidio di degenza, nella quale sia chiaramente indicata la necessità improrogabile del trasferimento con trasporto in ambulanza. In caso di trasporti urgenti (notturni, festivi, etc…), qualora non sia possibile acquisire preventivamente le predette autorizzazioni, il servizio potrà essere commissionato direttamente dal Responsabile della Unità Operativa interessata, fermo restando la necessità di completare e regolarizzare la procedura non appena possibile.
L’autorizzazione è di norma concessa in via preventiva, salvo situazioni eccezionali che dovranno essere sottoposte a ratifica dell’amministrazione, di volta in volta, qualora ne ricorrano i presupposti.
Nel caso di trasporti a lunga percorrenza, che superino i 600 km di sola andata dovrà essere garantita la presenza di due autisti.
Art. 14 ) Valutazioni:
L’Azienda si riserva di valutare le domande di partecipazione secondo criteri di trasparenza, dopo attento esame tecnico delle istanze pervenute da parte dei competenti responsabili.
Si riserva, inoltre, di richiedere integrazione di documenti, ovvero di chiedere audizione dei rappresentanti delle associazioni, al fine di valutarne la disponibilità effettiva e la piena adesione alle condizioni richieste nella manifestazione di pubblico interesse.
Trattandosi di procedimento per adesione e non per selezione comparativa, tutti i partecipanti che saranno in possesso dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi, richiesti dal presente bando, saranno invitati a sottoscrivere formale accordo con l’Asp.
Prima della sottoscrizione, l’Azienda si riserva di verificare nei modi e nelle forme più opportune, adeguatamente rese pubbliche mediante atto di delibera, la corrispondenza tra quanto dichiarato e la qualità effettiva dell’offerta.
Ogni valutazione comparativa tra le offerte avrà rilevanza esclusivamente interna, potendo in ogni momento, tutte le associazioni che avranno aderito e che saranno inserite nell’elenco, essere chiamate ad offrire il servizio richiesto, nelle forme accettate dalle stesse.
L’Azienda si riserva di valutare eventuali adesioni successive, pervenute anche nel corso di esecuzione dell’accordo, qualora le richiedenti garantiscano, previa verifica da parte dell’Asp, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti nel bando per essere inserite nell’elenco delle associazioni di volontariato che intendono collaborare stabilmente con l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per garantire adeguatamente il servizio di emergenza sanitaria territoriale sull’intero territorio di riferimento.
Art. 15 ) Verifiche e controlli:
Gli organi competenti dell’Azienda, in ogni momento, hanno piena facoltà di procedere a verifiche e controlli, al fine di accertare la sussistenza dell’attitudine e della capacità operativa delle associazioni risultate idonee alla collaborazione, nonché la costante persistenza delle condizioni necessarie ed indispensabili per svolgere con continuità tutte le attività richieste e disposte nella convenzione.
L’Azienda provvederà ad inviare regolare comunicazione agli organi regionali competenti dell’avvenuta selezione per l’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 legge 11 agosto 1991 n. 266, nonché
dell’art. 123 comma 5 legge regionale 12 agosto 2002 n. 34, e terrà nella dovuta considerazione tutte le indicazioni che, allo stesso fine, saranno inviate dalla Regione.
Art. 16 ) Durata:
La convenzione avrà la durata di anni 1 (uno), con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo , con decorrenza dall’effettivo inizio dell’attività.
Art. 17 ) Integrazione:
Per quanto non diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento giuridico generale.
Art. 18 ) Pubblicità:
Una volta approvato con regolare atto deliberativo, al presente bando verrà data adeguata diffusione mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Azienda, xxx.xxxxx.xx,
A cura dell’Ufficio beni e servizi si provvederà, inoltre, a darne adeguata pubblicità mediante immediata trasmissione ai Comuni del territorio per la pubblicazione all’Albo pretorio per la durata di venti giorni.
Art. 19 ) Clausola di rideterminazione convenzione
L’Azienda si riserva la facoltà, unilaterale, di rimodulare i contenuti delle singole convenzioni sulla scorta della effettiva disponibilità di risorse umane e/o strumentali che dovessero emergere dalla riorganizzazione complessiva dell’Azienda. Ogni modifica avrà effetto dal momento della relativa comunicazione alla Associazione di Volontariato.