CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI
COMUNE DI ALLEGHE
COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA
COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA COMUNE DI ROCCA PIETORE
COMUNE DI SELVA DI CADORE
L’anno duemilaquattordici, il giorno del mese di ottobre
TRA
1) Il Comune di Alleghe, Codice Fiscale e Partita Iva 00145920252, in persona del Xxxxxxx Xxxx Xx Xxxxxx, nato ad Alleghe (BL) il 21/03/1949, domiciliato per la sua carica ad Alleghe, Xxxxx Xxxxxx 00, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Consiglio n. del ottobre 2014, con cui è stata approvata la presente convenzione;
2) Il Comune di Colle Santa Lucia, Codice Fiscale e Partita Iva 00208500256, in persona del Sindaco Xxxxx Xxxx, nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il 28/08/1970, domiciliato per la sua carica a Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Consiglio n. del
ottobre 2014, con cui è stata approvata la presente convenzione;
3) Il Comune di Livinallongo del Col di Lana, Codice Fiscale e Partita Iva 00144460250, in persona del Sindaco Xxxxxxx Xxxxxx, nato ad Agordo (BL) il 05/11/1967, domiciliato per la sua carica a Xxxxxxxxxxxx xxx Xxx xx Xxxx, Xxx Xxxxx 00, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Consiglio n.
del ottobre 2014, con cui è stata approvata la presente convenzione;
4) Il Comune di Rocca Pietore, Codice Fiscale e Partita Iva 00145870259, in persona del Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx, nato ad Agordo (BL) il 21/07/1968, domiciliato per la sua carica a Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Consiglio n. del
ottobre 2014, con cui è stata approvata la presente convenzione;
5) Il Comune di Selva di Cadore, Codice Fiscale e Partita Iva 00207470253, in persona del Sindaco Xxxxx Xxxxxxx Xxxx’Xxxxx, nato a Selva di Cadore (BL) il 27/07/1962, domiciliato per la sua carica a Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 0, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Consiglio n.
del ottobre 2014, con cui è stata approvata la presente convenzione;
VISTE le disposizioni di cui all’articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato da successive disposizioni normative, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
VISTI IN PARTICOLARE:
- l’articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- l’articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo;
- l’articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che prevede le scadenze per l’esercizio in forma obbligatoria delle funzioni fondamentali;
- l’articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni la tempistica per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine
perentorio entro il quale provvedere all’esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell’eventualità di un’ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all’art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall’articolo 8 della legge n. 131/2003;
VISTO, inoltre, l’art. 3, comma 1, della L.R. n. 18/2012, ai sensi del quale il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in
5.000 abitanti; per i comuni ricadenti in aree montane o parzialmente montane si può derogare a tale limite demografico purché le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni;
CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;
TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - OGGETTO
1. I Comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore e Selva di Cadore convengono di esercitare, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione le seguenti funzioni fondamentali, così come individuate dall’art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010:
EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI.
2. Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Alleghe, sede dell’Istituto Comprensivo.
Articolo 2 - FINALITA’
1. Lo scopo della presente convenzione è quello di regolamentare lo svolgimento dei compiti afferenti alla funzione dell’istruzione pubblica, al fine di rendere più efficiente il servizio reso in materia di insegnamento, educazione e scuola.
2. In particolare, a scopo indicativo ma non esaustivo, il servizio convenzionato svolge le competenze comunali riguardanti:
a) trasporto scolastico;
b) mensa scolastica;
c) servizio scuole dell’infanzia, elementare e media;
d) servizio di assistenza scolastica di cui all’art 42 Del DPR 616/1977 ivi compresa l’assistenza agli alunni e bambini disabili;
e) edilizia scolastica.
Articolo 3 – PLESSI SCOLASTICI
1. I plessi scolastici gestiti dalla presente convenzione sono i seguenti:
NEL COMUNE DI ALLEGHE
- Istituto Comprensivo di Alleghe, con sede ad Alleghe, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 0; di esso fanno parte, per quanto riguarda il territorio di Alleghe:
- a) la Scuola dell'Infanzia Xxxxxxxx Xxxxx X, con sede ad Alleghe, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 0;
- b) la Scuola Primaria Xxxxxxxx Xxxxxxx, con sede ad Alleghe in Xxx xxxxx Xxxxxx 00;
- c) la Scuola Secondaria di Primo Grado Xxxx Xxxxxxx, con sede ad Alleghe, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 0;
NEL COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
- Istituto Comprensivo di Alleghe, con sede ad Alleghe, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 0; di esso fanno parte, per quanto riguarda il territorio di Livinallongo del Col di Lana:
- a) la Scuola dell'Infanzia di Arabba, con sede a Livinallongo del Col di Lana, Località Arabba;
- b) la Scuola Primaria di Pieve di Livinallongo, con sede a Livinallongo del Col di Lana, Via Pieve;
- c) la Scuola Secondaria di Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, con sede a Xxxxxxxxxxxx xxx Xxx xx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx;
NEL COMUNE DI ROCCA PIETORE
- Istituto Comprensivo di Alleghe, con sede ad Alleghe, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 0; di esso fanno parte, per quanto riguarda il territorio di Rocca Pietore:
- a) la Scuola dell'Infanzia di Sottoguda, con sede a Rocca Pietore, Località Sottoguda;
- b) la Scuola Primaria di Rocca Pietore, con sede a Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 000;
NEL COMUNE DI SELVA DI CADORE
- Istituto Comprensivo di Alleghe, con sede ad Alleghe, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 0; di esso fanno parte, per quanto riguarda il territorio di Selva di Cadore:
- a) la Scuola dell'Infanzia di Selva di Cadore, con sede a Xxxxx xx Xxxxxx, Xxx Xxx Xxxxxxx 00;
- b) la Scuola Primaria Xxx Xxxxxxxx, con sede a Xxxxx xx Xxxxxx, Xxx Xxx Xxxxxxx 00;
Articolo 4 – PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE
1. Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 lo svolgimento della funzione associata si rifà ai seguenti criteri generali:
- semplificazione ed omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi, mediante l’attivazione di procedure standardizzate e di modelli omogenei per tutti gli enti;
- graduale introduzione di tariffe omogenee, fatta salva la presenza di situazioni che in ragione della loro specificità rendano opportuno il mantenimento di una differenziazione;
- snellimento della gestione anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di collaborazione con le direzioni didattiche;
- individuazione di un referente/coordinatore generale;
- massima collaborazione e trasparenza.
2. Sulla base degli accordi assunti in sede di Conferenza dei Sindaci, l’organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate è stabilita con specifici atti organizzativi adottati ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 5 - CONFERENZA DEI SINDACI
1. La Conferenza dei Sindaci è l’organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione. Essa verifica periodicamente l’andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.
2. E’ composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati, nonché ove nominato, dal Coordinatore Generale. E’ convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila o, in sua assenza, da un suo delegato.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Comuni e le decisioni vengono assunte con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
4. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell’ordine del giorno. Alla Conferenza dei Sindaci può essere invitato il Dirigente scolastico.
5. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni individuate dall’art. 1;
b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni ed il relativo piano finanziario;
c) vigila e controlla sull’espletamento delle funzioni stesse e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
d) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
e) esamina le eventuali proposte di ingresso alla convenzione, nonché quelle per l’ampliamento della Convenzione all’esercizio di funzioni ulteriori.
Articolo 6 - RAPPORTI FINANZIARI
1. I rapporti finanziari tra gli enti convenzionati sono ispirati ai principi della solidarietà e dell’equa ripartizione dei costi.
2. Per il funzionamento della presente Convenzione ogni Comune si impegna a mettere a disposizione in via prioritaria le risorse patrimoniali, umane e strumentali a sua disposizione, sentita la Conferenza dei Sindaci. Solo ove tale apporto non sia sufficiente a garantire la corretta ripartizione delle spese, ciascun Comune sarà chiamato a contribuire, secondo le determinazioni che saranno assunte in Conferenza dei Sindaci, sulla base dei criteri riportati di seguito. Essi valgono come parametri di massima, dovendosi sempre tener conto di eventuali situazioni specifiche e particolari che rendano opportune valutazioni diverse.
3. Al cofinanziamento delle spese ordinarie, intendendosi tali tutti quelle necessarie a garantire il funzionamento dei plessi scolastici, la continuità nell’erogazione dei servizi e la manutenzione ordinaria degli edifici, si farà fronte secondo le modalità che saranno definite in Conferenza dei Sindaci, che dovranno ispirarsi al seguente criterio:
- una percentuali in parti uguali tra tutti i Comuni Convenzionati;
- una percentuale in base agli alunni frequentanti e residenti, in ragione del rispettivo numero di iscritti effettivi alla data del 30 settembre dell’anno scolastico di riferimento.
4. Per il cofinanziamento delle spese di carattere straordinario, che attengono:
- alla manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed in generale all’assunzione di altre spese di investimento, ivi compresa l’attivazione di mutui;
- all’acquisto di arredi, attrezzature, dotazioni informatiche ed altri beni durevoli;
- alle attività e a progetti specifici riguardanti singoli plessi scolastici (ad esempio insegnamento della lingua ladina e tedesca);
- all’eventuale attivazione ed erogazione di servizi aggiuntivi (ad es. attività extrascolastiche, centri estivi, etc.).;
si applicano i criteri di cui al precedente comma 3, che valgono esclusivamente come principi ispiratori, e si rinvia alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci per la definizione della compartecipazione al caso concreto.
5. Gli eventuali oneri sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all’interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti. La Conferenza stabilirà annualmente, entro un termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l’anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati. A conclusione dell’esercizio, il Comune capofila, redige il rendiconto delle spese sostenute. Detti documenti contabili, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, sono inviati in tempo utile agli enti aderenti alla convenzione per gli adempimenti di competenza.
6. Il Comune capofila istituirà nel proprio bilancio una apposita voce di spesa per il funzionamento dei servizi convenzionati e una voce di entrata per le quote rimborsate dagli enti associati, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.
7. I progetti di investimento già finanziati alla data di sottoscrizione della presente convenzione, verranno attuati e conclusi dai singoli comuni interessati.
8. I singolo Comuni possono provvedere all’istituzione di strumenti di aiuto o incentivi relativi al diritto allo studio, nonché ad altre attività scolastiche e extrascolastiche, anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni e Associazioni.
ART. 7 – DOTAZIONI DI PERSONALE E PATRIMONIALI
1. Il Comune capofila eserciterà la funzione associata dell’edilizia scolastica e dell’organizzazione e gestione dei servizi scolastici avvalendosi del proprio personale, e del personale degli enti convenzionati di volta in volta richiesto e concesso, per garantire efficienza, efficacia, economicità del servizio, con le rispettive dotazioni informatiche e strumentali.
3. Ai dipendenti impegnati nell’esercizio delle attività associate si applicano gli specifici istituti contrattuali così come definiti dal C.C.N.L. e dagli accordi integrativi.
ART. 8 – OBBLIGHI E GARANZIE
1. I singoli Comuni si impegnano a prevedere nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie per la gestione delle attività e servizi esercitati in convenzione.
2. Il pagamento delle somme dovute dai Comuni associati all’ente capofila, sulla base del piano finanziario di spesa annuale di cui al precedente articolo 7, avverrà con le modalità stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.
3. La Conferenza dei Sindaci potrà stabilire idonee garanzie per i pagamenti alle scadenze dalla stessa stabilite.
Articolo 9 - DURATA , INTEGRAZIONI, AMMISSIONI DI NUOVI COMUNI O ENTI, SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE, RECESSO
1. La presente convenzione decorre dal 29 ottobre 2014 dalla data della sua sottoscrizione. La durata sua durata è di cinque anni, ai sensi dell’articolo 14, comma 31-bis, del D.L. n. 78/2010 e potrà essere rinnovata/prorogata alla sua scadenza per un uguale periodo o per periodi diversi, da definirsi in modo specifico all’atto del rinnovo con delibere dei Consigli dei Comuni interessati.
2. Essa è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni dei Consigli degli Enti convenzionati.
3. L’istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull’istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.
4. La presente convenzione può essere sciolta con mutuo consenso degli enti aderenti con la decorrenza, comunque, dall’ultima deliberazione consiliare adottata. In caso di scioglimento anticipato, eventuali avanzi o disavanzi di gestione saranno ripartiti secondo i criteri e con le modalità di cui all’art. 6.
5. Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare. Il recesso è valevole per l'anno scolastico successivo e comunque con preavviso di almeno 90 giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico.
6. Restano pertanto a carico dell'Ente interessato le spese fino alla data di operatività del recesso.
Articolo 10 - CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni in ordine alla gestione associata del servizio, anche se relative alla difforme o contrastante interpretazione dei contenuti della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è competente il Foro di Belluno.
Articolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.
2. Eventuali convenzioni e/o accordi già in essere tra i Comuni convenzionati alla data di sottoscrizione della presente convenzione mantengono la loro efficacia fino alla assunzione di nuove determinazioni da parte della Conferenza dei Sindaci.
3. Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell’articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per il Comune di ALLEGHE Siro De Biasio
Per il Comune di COLLE SANTA XXXXX Xxxxx Xxxx
Per il Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI XXXX Xxxxxxx Xxxxxx
Per il Comune di ROCCA PIETORE Xxxxxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx
Per il Comune di SELVA DI XXXXXX Xxxxx Xxxxxxx Xxxx’Xxxxx