CONTRATTO DI COMODATO D'USO
CONTRATTO DI COMODATO D'USO
Con la presente scrittura privata, a valersi tra le parti sotto riportate per ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:
dott.ssa
nata a
il , agente in
rappresentanza del COMUNE DI MODENA (giusta delega Pg. ), con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx 0 – C. F. 00221940364, e non altrimenti, nella qualità di Responsabile del Servizio Sport e Politiche Giovanili, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto Comunale ed in esecuzione dell'art. 64 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
Sig./ra nato/a a il
che agisce nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante di , con sede in , via
n. , P.I. , di seguito denominato per brevità “Comodatario”;
PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale n. del è stato disposto di concedere in comodato d'uso al Comodatario sopracitato il veicolo “Camper Adria”, modello Adria
-Twin 1 Fiat, targato CX756GM, di proprietà del Comune di Modena;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1. (Oggetto) – Il Comune di Modena concede in comodato gratuito al Comodatario, che accetta e si impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (uno) veicolo di marca “Camper Adria”, modello Adria -Twin 1 Fiat, targato CX756GM, con alimentazione a diesel, immatricolato il 18.10.2005 e idoneo, per caratteristiche tecniche, al trasporto di n.°5 passeggeri (autista escluso).
Il mezzo dovrà essere adibito al trasporto di persone.
Il comodato in uso del veicolo è subordinato all'espletamento degli interventi previsti agli artt. 1, 3, 4, del contratto di gestione del servizio di prossimità rivolto ai giovani “Buonalanotte” e Infobus”.
2. (Stato di conservazione del veicolo e uso) – Il Comune di Modena consegnerà al Comodatario il veicolo sopra indicato nelle condizioni in cui si trova, che il Comodatario dichiara di ben conoscere e accettare per averne presa visione, e idoneo all’uso concordato.
3. (Titolarità giuridica) – Il Comodatario non potrà avanzare alcuna pretesa sul bene mobile descritto al precedente art. 1 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sul bene mobile per soddisfare i loro diritti di credito. Per tutta la durata del contratto, unico titolare del diritto di proprietà sul bene mobile è il Comune di Modena.
4. (Consegna del bene mobile) – La consegna del bene mobile avverrà nel luogo ove lo stesso si trova e precisamente presso la sede del Comune di Modena ubicata in viale Xxxxxx Xxxxxxx - Servizio Memo.
5. (Decorrenza e durata del contratto) - Il contratto decorre dalla data di consegna del bene mobile nelle mani del Comodatario, come sopra rappresentato o di un suo delegato e avrà durata fino al 31 dicembre 2016.
6.( Restituzione del bene mobile) Il bene mobile comodato verrà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte del Comodatario dovrà avvenire presso la sede comunale che sarà indicata dal comodante.
Il comodante puo’ ritirare il bene oggetto di comodato nel caso riscontri un utilizzo difforme da quello stabilito.
7. (Risoluzione del contratto) - Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto e, in particolare, degli obblighi imposti dai successivi punti 11 e 12, costituiscono giusta causa di risoluzione del presente contratto.
8. (Spese relative alla circolazione) - Il Comune di Modena provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, nonché al pagamento del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge.
Il Comodatario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse dall’utilizzatore del veicolo, in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese.
Qualora il Comune di Modena dovesse sostenere il pagamento di contravvenzioni comminate, il Comodatario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l’importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all’autorità competente.
9. (Perimento del bene) - Il contratto di comodato cessa in caso di perimento del bene. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento del bene mobile il furto, la completa distruzione ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
10. (Spese di gestione del bene mobile) - Il Comune di Modena si impegna a sostenere le spese straordinarie e di revisione inerenti la gestione del bene; il Comodatario si impegna a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e le spese per il rifornimento di carburante; in caso di sinistro con responsabilità del conducente, al Comune di Modena spetta il rimborso da parte del Comodatario delle spese sostenute per la manutenzione del veicolo. In caso di furto o incendio, non essendo il bene assicurato per tali rischi, il comodatario rifonderà il comodante del danno subito essendo responsabilità del comodatario attuare tutte le azioni necessarie per prevenire tali danni.
11. (Utilizzo del bene mobile) – Il Comodatario si obbliga ad utilizzare il bene comodato esclusivamente per all'espletamento degli interventi previsti agli artt. 1, 3, 4, del contratto di gestione del servizio di prossimità rivolto ai giovani “Buonalanotte” e Infobus”. Il mezzo non potrà essere gestito da personale non autorizzato e non potrà essere concesso a terzi senza il consenso del comodante.
Sono a carico del comodatario le spese per qualsiasi riparazione che dovesse rendersi necessaria per ripristinare il funzionamento del mezzo e riportarlo nelle condizioni previste per la riconsegna.
12. (Diligenza dell’uso) – Il Comodatario si obbliga a utilizzare il bene e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia; si impegna a mantenere in ordine il bene mobile, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore.
13. (Utilizzatori) – Il Comodatario si obbliga, nell’utilizzo del bene mobile, a impiegare esclusivamente persone che possiedano idonea patente e tutte le autorizzazioni necessarie alla guida.
14. (Sicurezza) - Il comodatario si assumerà direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e/o persone dall’uso del camper oggetto di comodato. Il comodatario è responsabile per i danni causati a terzi o al Comune di Modena per colpa o trascuratezza nell'uso del mezzo e comunque riconducibili alla sua gestione, utilizzo e custodia.
15. (Foro competente) - Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Modena.
16. (Normativa applicabile) – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
17. (Trattamento dati personali) – Il Comune di Modena ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, informa il Comodatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
18. (Spese contrattuali) - Le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del Comodatario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Fatto in duplice originale, letto, approvato e sottoscritto. Per il COMUNE DI MODENA –
Per il COMODATARIO -
Modena, li