Contract
Procedura per l’adesione al servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione
1. Premessa 2
2. Riferimenti normativi 2
3. Modalità di adesione al contenimento dei consumi 3
3.1 Requisiti di adesione al Servizio 3
3.2 Richiesta di adesione al Servizio 5
3.3 Assegnazione delle richieste di adesione al Servizio 14
4. Attivazione del Servizio 15
4.1 Attivazione del Servizio 15
4.2 Gestione del bilanciamento in caso di attivazione del Servizio 16
4.3 Comunicazioni e monitoraggio 17
4.4 Remunerazione del Servizio ed eventuali Penali 19
5. Responsabilità 19
6. Responsabilità amministrativa e anticorruzione 21
7. Antiriciclaggio 22
8. Trattamento dei dati personali 23
9. Allegati/modulistica 23
1. Premessa
Con Decreto 30 settembre 2020 il Ministero dello Sviluppo economico ha istituito, nell’ambito del “Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale” di cui al DM 18 dicembre 2019, un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalla rete di trasporto e di distribuzione del gas per soggetti che utilizzano il gas per fini industriali, ivi compresa la generazione di energia elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo in situ.
Il medesimo Decreto prevede che, sulla base di quanto ulteriormente dallo stesso precisato:
- l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, nonché le sanzioni in caso di mancata attivazione della interrompibilità assegnata;
- in particolare, l’Autorità stabilisce le modalità di partecipazione alla procedura per la selezione dei soggetti assegnatari del servizio in base a criteri di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e merito economico, e fissa i prezzi massimi di assegnazione;
- l’applicazione è effettuata dall’impresa maggiore di trasporto.
In relazione all’anno termico 2021-2022, con Deliberazione 586/2021/R/gas pubblicata il 16 dicembre 2021, l’Autorità, per quanto di competenza, ha dato attuazione al Decreto prevedendo in particolare i criteri con cui l’impresa maggiore di trasporto debba organizzare la procedura per l’assegnazione del servizio di interrompibilità tecnica.
Ciò premesso, con riferimento a quanto previsto dal DM 30 settembre 2020 e dalla Deliberazione 586/2021/R/gas, con la presente procedura (di seguito “Procedura”) Snam Rete Gas (di seguito anche “SRG” o “RdB”), in qualità di impresa maggiore di trasporto e Responsabile del Bilanciamento, definisce, nell’ambito del “Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale” di cui al DM 18 dicembre 2019, modalità e termini per la presentazione di richieste di adesione al servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione (di seguito “Servizio”) con riferimento al periodo dal 17 gennaio 20221 al 31 marzo 2022, nonché i meccanismi di funzionamento e le responsabilità dei soggetti coinvolti.
2. Riferimenti normativi
In relazione alla presente Xxxxxxxxx si richiamano i seguenti riferimenti normativi:
– “Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale” approvato con Decreto Ministeriale 18 dicembre 2019 e s.m.i.;
1 da comunicazione MITE in data 30 dicembre 2021
– Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 settembre 2020 (di seguito “Decreto”);
– Deliberazione 586/2021/R/gas (di seguito “Delibera”).
3. Modalità di adesione al contenimento dei consumi
3.1 Requisiti di adesione al Servizio
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del Decreto, la richiesta di adesione al Servizio è facoltativa e consentita in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo in situ (“Clienti Finali industriali”), laddove siano in possesso dei requisiti di seguito richiamati.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del Decreto, la richiesta di adesione al Servizio è riservata ai Clienti Finali industriali, connessi alla rete di trasporto o distribuzione, dotati di adeguati strumenti per la rilevazione diretta dei consumi gas su base giornaliera e teleletti da SRG ovvero che si impegnino a rendicontare tali consumi con cadenza giornaliera secondo le modalità meglio indicate nel successivo paragrafo 4.3. Si precisa che, in ogni caso, per poter aderire al Servizio, il Cliente Finale industriale dovrà disporre di un impianto di misura che registri i dati a livello giornaliero e che consenta quindi al trasportatore o al distributore/SII la verifica dei consumi di gas su base giornaliera.
Con riferimento ai punti connessi alla rete di distribuzione, tale requisito si intende soddisfatto se il punto su rete di distribuzione è classificato, anche in seguito a flusso di misura, come “MG” (“Misurato Giornalmente”) nell’anagrafica del Sistema Informativo Integrato (SII), gestito dall’Acquirente Unico.
Con riferimento ai punti direttamente allacciati a rete SRG o altre reti di trasporto farà fede quanto presente nelle anagrafiche delle imprese stesse. Si intendono misurati giornalmente (MG) tutti gli impianti in grado di fornire i dati primari di misura con dettaglio almeno giornaliero.
Tale classificazione, ossia il predetto requisito della misura giornaliera dei consumi, dovrà essere valida alla data del 1° ottobre 2021 e rimanere tale fino alla fine dell’anno termico 2021/2022. Possono aderire al Servizio altresì punti attivati successivamente a tale data, purché aventi i requisiti sopra descritti e attivati entro il termine ultimo di adesione al servizio, come definito nel paragrafo 3.2; per tali punti si applicano le disposizioni e modalità riportate nei successivi paragrafi.
In particolare, potranno aderire al Servizio:
a) ciascun Cliente Finale industriale, in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Smc/g per singolo sito industriale (unico Punto di Riconsegna), in forma diretta (“Cliente singolo”).
ovvero
b) i Clienti Finali industriali in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 5.000 Smc/g per singolo sito industriale, mediante un soggetto aggregatore (“Aggregatore”) in grado di aggregare, su base volontaria, un insieme di Clienti Finali industriali (“Clienti aggregati”) allo scopo di mettere a disposizione complessivamente un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Smc/g. A tal fine l’Aggregatore riceve da tutti i Clienti aggregati mandato irrevocabile per l’adesione al Servizio. Un Cliente aggregato può aderire al Servizio mediante un unico Aggregatore.
L’Aggregatore è un cliente industriale ovvero un soggetto terzo che abbia ricevuto mandato da parte dei clienti di cui alla precedente lettera b) e che pertanto effettua tutte le comunicazioni e gli adempimenti connessi alla presente Procedura secondo le modalità e i termini ivi previsti.
L’attivazione e rendicontazione dei quantitativi di gas interrompibili sono effettuati con riferimento a ciascun sito industriale e non sono ammesse compensazioni di obblighi di riduzione tra Clienti Finali industriali, compresi i Clienti che hanno conferito mandato ad un medesimo Aggregatore; ai fini della verifica, SRG applica quanto previsto al successivo paragrafo 4.
ovvero
c) i Clienti Finali industriali titolari di più di un sito industriale (e quindi con più di un Punto di Riconsegna) ovvero i consorzi con responsabilità diretta sui propri clienti industriali consorziati, che potranno richiedere l’adesione al Servizio per più siti produttivi contemporaneamente purché in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 5.000 Smc/g per singolo sito industriale e complessivamente un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Smc/g. Si definisce “Cliente Multi-Sito” il Cliente Finale industriale che svolge il ruolo di aggregatore esclusivamente in relazione a siti di cui è titolare o di cui ha responsabilità diretta.
Possono presentare l’offerta in qualità di Multi-Sito anche le holding intese come holding industriali ai sensi dell’art. 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), TIUR.
In questo caso tutte le responsabilità relative all’adesione al servizio, incluso il rispetto del livello minimo di consumo e l’effettiva riduzione, così come la regolazione economica di remunerazione e penali, resteranno in capo alla holding.
Fermo restando il rispetto dell’impegno di riduzione complessivamente assunto dal Cliente Multi-Sito, trattandosi di siti riferibili ad un unico soggetto, saranno ammesse compensazioni degli obblighi di riduzione riconducibili ai vari siti limitatamente al caso in cui siano serviti dal medesimo Utente del Bilanciamento come meglio precisato al successivo paragrafo 4.3.
Resta salva la facoltà del Cliente Finale industriale che abbia più siti industriali di presentare una richiesta in relazione a un unico sito ai sensi della precedente lettera a) ovvero di prendere parte a un raggruppamento (con uno o più siti) ai sensi della precedente lettera b). Resta inteso che in questo caso non saranno ammesse compensazioni degli obblighi di riduzione riconducibili ai vari siti.
Ai fini della verifica dei quantitativi minimi interrompibili resi effettivamente disponibili dai Clienti singoli, dai Clienti aggregati e dai Clienti Multi-Sito di cui alle precedenti lettere a), b) e c), SRG applica quanto previsto al successivo paragrafo 4.
Ai sensi del Decreto, nel formalizzare la richiesta di adesione al Servizio i Clienti Finali industriali si impegnano in caso di attivazione del Servizio, con riferimento a ciascun Punto di Riconsegna (PdR) o, nel caso di Cliente Multi-Sito, all’insieme dei siti con cui aderisce al servizio, a non aumentare il prelievo netto medio giornaliero di energia elettrica e/o a non ridurre l’immissione netta media giornaliera rispetto al valore medio dei dieci giorni lavorativi precedenti a quello di attivazione. Tale impegno è riferito all’insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo stabilimento industriale e/o agli impianti di generazione connessi al PdR in oggetto o che afferiscono al medesimo Cliente Multi-Sito.
E’ responsabilità del Cliente Finale industriale comunicare tutti i punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD) afferenti al sito industriale, come sopra definito. Nei casi di configurazioni elettriche particolari (ad esempio RIU, SEU, SESEU, ecc.), per le quali il monitoraggio come sopra descritto sia ritenuto non compatibile da parte del Cliente Finale industriale, lo stesso Cliente Finale industriale dovrà presentare una dichiarazione fornita e sottoscritta da Terna che attesti quali sono i POD effettivamente afferenti al monitoraggio in tempo utile al monitoraggio effettuato da Terna ai sensi del par. 4.3.
3.2 Richiesta di adesione al Servizio
Il Servizio potrà essere offerto in relazione alle due modalità di seguito descritte come servizio A e servizio B, differenziate nella tempistica di preavviso rispetto all’attivazione e nella durata dell’interruzione dei consumi come previsto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto, e pertanto distinguendo tra:
servizio A: preavviso di 24 ore con durata massima di tre giorni consecutivi; ovvero
servizio B: preavviso di 48 ore con durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi.
Ciascuna richiesta di adesione al Servizio prevede la selezione esclusiva di una delle tipologie di Servizio sopra descritte. Uno stesso soggetto (Cliente singolo, Aggregatore o Cliente Multi-Sito) può presentare una sola richiesta di adesione per ciascuna delle tipologie di servizio A e B, indicando in tale caso quale dovrà essere considerata prioritaria in fase di assegnazione. Resta infatti inteso che ciascun PdR potrà essere oggetto di assegnazione di uno solo dei servizi A o B nell’ambito delle procedure di cui al successivo paragrafo 3.3. In presenza di un numero di richieste superiore a una per ciascun Servizio sarà considerata valida ed efficace solo la prima offerta pervenuta in relazione a ciascun Servizio.
L’Aggregatore non può presentare richieste di adesione in qualità di Cliente Multi-Sito o Cliente singolo. Laddove non aderisca in qualità di Cliente aggregato, ma di soggetto terzo, è facoltà dell’Aggregatore presentare più richieste di adesione purché rispettino i requisiti di cui alla lettera b). Resta inteso che un Cliente aggregato non può comparire in più di una richiesta risultata aggiudicataria.
L’Aggregatore ed il Cliente Multi-Sito sono mutualmente esclusivi. Non sarà accettata la casistica di Cliente Multi-Sito all’interno di una aggregazione ovvero un Aggregatore non potrà aggregare uno o più Clienti Multi-Sito e mantenere all’interno dei singoli Clienti Multi-Sito la compensazione. Se l’Aggregatore aggrega Clienti Multi-Sito, i singoli PdR saranno considerati come soggetti aggregati mentre se il Cliente Multi-Sito vuole aderire come tale dovrà presentare offerta da solo come Multi- Sito.
I soggetti che soddisfano i requisiti di cui al precedente paragrafo 3.1 e che intendano aderire al Servizio, dovranno trasmettere, pena l’esclusione dalla presente Procedura, entro il 07/01/2022 (termine ultimo), all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, in un’unica e-mail recante in oggetto la dicitura “ADESIONE AL SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ GAS” e l’indicazione della denominazione sociale del mittente, la richiesta di adesione al Servizio unitamente alla documentazione di seguito indicata. Si precisa che la casella e-mail sarà bloccata alla lettura per tutto il periodo in cui sarà possibile inoltrare le richieste di adesione e fino alla data specificata nel successivo paragrafo 3.3.
Entro il 07/01/2022 dovrà quindi prevenire tutta la documentazione indicata di seguito al fine di garantire il tempo necessario alle verifiche di competenza, all’aggiudicazione e alla trasmissione dei risultati della procedura di assegnazione alle Autorità competenti ai fini dell’approvazione e successivo avvio della misura.
In via del tutto eccezionale e limitatamente all’Allegato 8, i soggetti che in sede di presentazione della richiesta di adesione (entro il 07/01/2022) presentino, unitamente alla richiesta di adesione stessa, documentazione comprovante di avere effettuato a mezzo PEC la relativa richiesta di compilazione dell’Allegato 8 al proprio UdB, potranno presentare il solo Allegato 8 entro il 14/01/2022 ore 12.00.
Si precisa che:
I. in caso tale Allegato 8 debitamente compilato e sottoscritto non pervenga entro il termine sopra indicato del 14/01/2022 ore 12.00, la richiesta di adesione al Servizio sarà rigettata interamente;
II. qualora nell’Allegato 8 venisse confermato dall’UdB un quantitativo oggetto di riduzione differente rispetto a quanto dichiarato dal Cliente finale Industriale nella richiesta di adesione, ai fini della richiesta di adesione al Servizio sarà considerato il minore tra il quantitativo dichiarato dal Cliente e quello dichiarato dall’UdB.
Qualora l’evenienza descritta al precedente punto I. e/o II., comporti il mancato rispetto dei requisiti minimi per la partecipazione al Servizio (e.g.: quantitativo oggetto di riduzione da parte del Cliente finale Industriale inferiore al quantitativo minimo per la partecipazione al Servizio), la richiesta di adesione sarà rigettata interamente, ivi compresi i casi di partecipazione tramite Aggregatore o Multi-sito. Resta inteso che per le richieste di adesione tramite Aggregatore o Multi-sito, qualora in
seguito all’esclusione di uno o più Clienti aggregati/pdr il quantitativo totale oggetto di richiesta di adesione assicuri il quantitativo minimo interrompibile previsto dal Decreto (i.e.: almeno 50.000 Smc/g), la partecipazione tramite Aggregatore o Multi-sito rimarrà valida ed efficace.
La e-mail con cui si aderisce al Servizio dovrà necessariamente contenere la documentazione di seguito precisata.
a) Se si tratta di richiesta di adesione presentata direttamente dal Cliente singolo di cui al paragrafo 3.1 lettera a):
“Dichiarazione Cliente singolo”, secondo il modello Allegato 1 alla Procedura, attestante:
– l’accettazione integrale della presente Procedura, compresi gli allegati;
– il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 della presente Procedura;
– l’impegno a fornire, nel caso risulti assegnatario, il Servizio offerto secondo termini e condizioni previsti da Decreto, Delibera e Procedura;
– che, ai sensi dell’articolo 2, comma 13 del Decreto, in nessun caso l’interruzione, o la riduzione, dei consumi di gas oggetto della Procedura potrà comportare rischi o danni alle maestranze, all’ambiente e agli impianti produttivi;
– l’impegno, con riferimento al PdR oggetto di offerta, in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, a non aumentare il prelievo netto medio giornaliero e/o a non ridurre l’immissione netta media giornaliera di energia elettrica sulla base dei criteri specificati al precedente paragrafo 3.1;
– di aver opportunamente informato, anche attraverso la compilazione controfirmata del modulo “Dichiarazione UdB" di cui al punto successivo, il proprio Utente del Bilanciamento di riferimento (UdB)2 che, in caso di attivazione dell’interruzione, i quantitativi oggetto di riduzione saranno forniti dall’UdB al Cliente ai sensi del paragrafo 4.2 della presente Procedura. Laddove, a seguito dell’aggiudicazione del servizio e/o nel corso del periodo di potenziale attivazione del servizio medesimo, si verifichi una variazione dell’UdB, il Cliente Finale industriale dovrà inviare, entro la decorrenza del cambio di fornitore, il modulo “Dichiarazione UdB” debitamente aggiornato, ferma restando la Sua esclusiva responsabilità ai fini della presente Procedura del mancato impegno del UdB subentrante;
– la veridicità, la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni comunicati nell'ambito della Procedura, manlevando Snam Rete Gas da qualsiasi responsabilità a riguardo e consapevole che la medesima Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti del soggetto dichiarante e/o di soggetti terzi a qualunque titolo interessati.
2 Per Utente del Bilanciamento di riferimento si intende l’Utente fornitore (direttamente o indirettamente) del Cliente Finale industriale.
“Dichiarazione UdB”, controfirmata dal Cliente Finale industriale, secondo il modello
Allegato 8 alla Procedura, attestante:
– l’accettazione integrale da parte dell’UdB della presente Procedura, compresi gli allegati;
– conferma da parte dell’UdB di essere soggetto titolare di contratto di trasporto per l’anno termico 2021-2022 valido ed efficace;
– conferma da parte dell’UdB di effettuare la fornitura di gas naturale nei confronti del Cliente Finale industriale, con titolarità di capacità di trasporto presso il PdR pari almeno al volume oggetto di fornitura, ivi compreso il volume di adesione al Servizio di interrompibilità. Per i punti allacciati a reti di distribuzione, conferma della titolarità di capacità di trasporto presso il relativo PdR interconnesso con la rete di distribuzione pari almeno al volume oggetto di fornitura, compreso il volume di adesione al Servizio di Interrompibilità e indicazione della mappatura commerciale con l’utente della distribuzione/PdR della distribuzione di competenza3;
– conferma da parte dell’UdB della baseline descritta al successivo paragrafo
4.3 e del quantitativo interrompibile comunicati a SRG da parte del Cliente Finale industriale;
– impegno dell’UdB stesso a fornire i volumi di prelievo del Cliente Finale industriale fornito (direttamente o indirettamente), compresi i volumi oggetto di riduzione per consegna al RdB presso il PSV per conto del Cliente Finale industriale ai sensi della Delibera;
– impegno dell’UdB a garantire il bilanciamento delle proprie posizioni nell’ambito del servizio di bilanciamento, ai sensi del Regolamento (UE) 312/2014.
“Offerta Cliente singolo”, secondo il modello Allegato 2 alla Procedura, contenente:
– Dati di anagrafica e contatti dell’impianto e della/e persona/e di riferimento quale/i destinataria/e di tutte le comunicazioni previste nello svolgimento della presente Procedura, come indicato nella legenda dell’allegato stesso;
– Baseline di riferimento calcolata come descritto al successivo paragrafo 4.3;
– Volume oggetto del Servizio, espresso in Smc/g in valore intero (nel caso di presenza di decimali si arrotonderà il valore al numero intero per difetto);
– Corrispettivo per il Servizio (“Corrispettivo unitario fisso”), espresso in
€/Smc/g, con tre cifre decimali. Detto corrispettivo non include l’IVA;
– Corrispettivo applicato ai volumi oggetto di interruzione, in caso di attivazione dell’interrompibilità secondo le modalità stabilite nel Piano di emergenza (“Corrispettivo unitario variabile”), espresso in €/Smc, con tre cifre decimali. Detto corrispettivo non include l’IVA;
– selezione della tipologia di Servizio (Servizio A ovvero Servizio B) e, in caso di presentazione di più offerte, relativa priorità.
3 finalizzata a verificare presso il SII la relazione di fornitura presso il PdR della distribuzione. L’UdB è tenuto a specificare la relazione commerciale di propria competenza.
b) se si tratta di richiesta di adesione inoltrata da Aggregatore di cui al paragrafo 3.1 lettera b):
“Dichiarazione Aggregatore” secondo il modello Allegato 3 alla Procedura attestante:
– di aver ricevuto mandato per operare dai Clienti aggregati;
– l’accettazione integrale della presente Procedura, compresi gli allegati;
– il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 della presente Procedura;
– l’impegno a fornire, nel caso risulti aggiudicatario, il Servizio offerto secondo termini e condizioni previsti da Decreto, Delibera e Procedura;
– che ciascun Cliente aggregato abbia dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 13 del Decreto che in nessun caso l’interruzione, o la riduzione, dei consumi di gas oggetto della Procedura potrà comportare rischi o danni alle maestranze, all’ambiente e agli impianti produttivi;
– che tutti i soggetti aggregati si siano impegnati, con riferimento a ciascun PdR, in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, a non aumentare il prelievo netto medio giornaliero e/o a non ridurre l’immissione netta media giornaliera di energia elettrica sulla base dei criteri specificati al precedente paragrafo 3.1;
– che tutti i soggetti aggregati abbiano opportunamente informato, anche attraverso la compilazione controfirmata del modulo “Dichiarazione UdB" di cui al punto successivo, il proprio Utente del Bilanciamento di riferimento (UdB) che, in caso di attivazione dell’interruzione, i quantitativi oggetto di riduzione saranno forniti dall’UdB al Cliente ai sensi del paragrafo 4.2 della presente Procedura. Laddove, a seguito dell’aggiudicazione del servizio e/o nel corso del periodo di potenziale attivazione del servizio medesimo, si verifichi una variazione dell’UdB, l’Aggregatore dovrà inviare entro la decorrenza del cambio di fornitore la Dichiarazione Cliente aggregato opportunamente aggiornata dallo stesso.
“Dichiarazione Cliente aggregato”, resa da ciascun Cliente aggregato, secondo il modello Allegato 3-bis alla Procedura, attestante:
– l’accettazione integrale della presente Procedura, compresi gli allegati;
– l’impegno a fornire, nel caso risulti assegnatario, il Servizio offerto secondo termini e condizioni previsti da Decreto, Delibera e Procedura;
– il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 della presente Procedura;
– di aver conferito mandato al soggetto Aggregatore ovvero di essere soggetto Aggregatore oltre che Cliente aggregato;
– la dichiarazione ai sensi dell’articolo 2, comma 13 del Decreto che in nessun caso l’interruzione, o la riduzione, dei consumi di gas oggetto della Procedura potrà comportare rischi o danni alle maestranze, all’ambiente e agli impianti produttivi;
– l’impegno, con riferimento al PdR oggetto di offerta, in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, a non aumentare il prelievo netto medio
giornaliero e/o a non ridurre l’immissione netta media giornaliera di energia elettrica sulla base dei criteri specificati al precedente paragrafo 3.1;
– l’aver opportunamente informato, anche attraverso la compilazione controfirmata del modulo “Dichiarazione UdB" di cui al punto successivo, il proprio Utente del Bilanciamento di riferimento (UdB) che, in caso di attivazione dell’interruzione, i quantitativi oggetto di riduzione saranno forniti dall’UdB al Cliente ai sensi del paragrafo 4.2 della presente Procedura. Laddove, a seguito dell’aggiudicazione del servizio e/o nel corso del periodo di potenziale attivazione del servizio medesimo, si verifichi una variazione dell’UdB, il Cliente Finale industriale dovrà inviare entro la decorrenza del cambio di fornitore il modulo “Dichiarazione UdB” debitamente aggiornato, ferma restando la Sua esclusiva responsabilità ai fini della presente Procedura del mancato impegno del UdB subentrante;
– la veridicità, la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni comunicati nell'ambito della Procedura manlevando Snam Rete Gas da qualsiasi responsabilità a riguardo e consapevole che la medesima Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti del Soggetto dichiarante e/o di soggetti terzi a qualunque titolo interessati.
“Dichiarazione UdB”, controfirmata dal Cliente Finale industriale, secondo il modello Allegato 8 alla Procedura (che deve essere presentato da ciascun Cliente Aggregato), attestante:
– l’accettazione integrale della presente Procedura, compresi gli allegati;
– conferma da parte del UdB di essere soggetto titolare di contratto di trasporto per l’anno termico 2021-2022 valido ed efficace;
– conferma da parte dell’UdB di effettuare la fornitura di gas naturale nei confronti del Cliente Finale industriale, con titolarità di capacità di trasporto presso il PdR pari almeno al volume oggetto di fornitura, ivi compreso il volume di adesione al Servizio di interrompibilità. Per i punti allacciati a reti di distribuzione, conferma della titolarità di capacità di trasporto presso il relativo PdR interconnesso con la rete di distribuzione pari almeno al volume oggetto di fornitura, compreso il volume di adesione al Servizio di Interrompibilità e indicazione della mappatura commerciale con l’Utente della distribuzione/PdR della distribuzione di competenza4;
– conferma da parte dell’UdB della baseline e del quantitativo interrompibile comunicati a SRG da parte del Cliente Finale industriale;
– impegno dell’UdB stesso a fornire i volumi di prelievo del Cliente Finale Industriale fornito (direttamente o indirettamente) compresi i volumi oggetto di riduzione per consegna al RdB presso il PSV per conto del Cliente Finale industriale ai sensi della Delibera;
4 finalizzata a verificare presso il SII la relazione di fornitura presso il PdR della distribuzione. L’UdB è tenuto a specificare la relazione commerciale di propria competenza.
– impegno dell’UdB a garantire il bilanciamento delle proprie posizioni nell’ambito del servizio di bilanciamento, ai sensi del Regolamento (UE) 312/2014.
“Offerta Aggregatore” secondo il modello Allegato 4 alla Procedura, contente:
– dati di anagrafica e contatti della/e persona/e di riferimento dell’aggregatore quale/i destinataria/e di tutte le comunicazioni previste nello svolgimento della presente procedura, come indicato nella legenda dell’allegato stesso;
– corrispettivo per il Servizio (“Corrispettivo unitario fisso”), espresso in
€/Smc/g, con tre cifre decimali. Detto corrispettivo non include l’IVA;
– corrispettivo applicato ai volumi oggetto di interruzione, in caso di attivazione dell’interrompibilità secondo le modalità stabilite nel Piano di emergenza (“Corrispettivo unitario variabile”), espresso in €/Smc, con tre cifre decimali. Detto corrispettivo non include l’IVA;
– selezione della tipologia di Servizio (Servizio A ovvero Servizio B) e, in caso di presentazione di più offerte, relativa priorità;
– elenco PdR/XXXX xxxxxxxxx e relative anagrafiche;
– Baseline di riferimento calcolata come descritto al successivo paragrafo 4.3 per ogni Cliente Finale industriale partecipante all’aggregazione;
– volume oggetto del Servizio, espresso in Smc, in valore intero (nel caso di presenza di decimali si arrotonderà il valore al numero intero per difetto) per ogni Cliente Finale industriale partecipante all’aggregazione.
c) Se si tratta di richiesta di adesione inoltrata direttamente da Cliente Multi-Sito di cui al paragrafo 3.1 lettera c):
“Dichiarazione Cliente Multi-Sito”, secondo il modello Allegato 5 alla Procedura, attestante:
– l’accettazione integrale della presente Procedura, compresi gli allegati;
– il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 della presente Procedura;
– l’impegno a fornire, nel caso risulti aggiudicatario, il Servizio offerto secondo termini e condizioni previsti da Decreto, Delibera e Procedura;
– la dichiarazione ai sensi dell’articolo 2, comma 13 del Decreto che in nessun caso l’interruzione, o la riduzione, dei consumi di gas oggetto della Procedura potrà comportare rischi o danni alle maestranze, all’ambiente e agli impianti produttivi;
– l’impegno, con riferimento a ciascun PdR, in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, a non aumentare il prelievo netto medio giornaliero e/o a non ridurre l’immissione netta media giornaliera di energia elettrica sulla base dei criteri specificati al precedente paragrafo 3.1;
– l’aver opportunamente informato, anche attraverso la compilazione controfirmata del modulo “Dichiarazione UdB" di cui al punto successivo, il proprio Utente del Bilanciamento di riferimento (UdB) che, in caso di
attivazione dell’interruzione, i quantitativi oggetto di riduzione saranno forniti dall’UdB al Cliente, ai sensi del paragrafo 4.2 della presente Procedura. Laddove, a seguito dell’aggiudicazione del servizio e/o nel corso del periodo di potenziale attivazione del servizio medesimo, si verifichi una variazione dell’UdB, il Cliente Finale industriale dovrà inviare entro la decorrenza del cambio di fornitore il modulo “Dichiarazione UdB” debitamente aggiornato, ferma restando la Sua esclusiva responsabilità ai fini della presente Procedura del mancato impegno del UdB subentrante;
– la veridicità, la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni comunicati nell'ambito della Procedura manlevando Snam Rete Gas da qualsiasi responsabilità a riguardo e consapevole che la medesima Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti del Soggetto dichiarante e/o di soggetti terzi a qualunque titolo interessati.
Nel caso di adesione di un soggetto classificabile come Holding Industriale è necessario fornire l’Allegato 5bis in luogo dell’Allegato 5.
“Dichiarazione UdB”, controfirmata dal Cliente Finale Industriale, secondo il modello
Allegato 8 alla Procedura, attestante:
– l’accettazione integrale della presente Procedura, compresi gli allegati;
– conferma da parte del UdB di essere soggetto titolare di contratto di trasporto per l’anno termico 2021-2022 valido ed efficace;
– conferma da parte dell’UdB di effettuare la fornitura di gas naturale nei confronti del Cliente Finale industriale, con titolarità di capacità di trasporto presso il PdR pari almeno al volume oggetto di fornitura, ivi compreso il volume di adesione al Servizio di interrompibilità. Per i punti allacciati a reti di distribuzione, conferma della titolarità di capacità di trasporto presso il relativo PdR interconnesso con la rete di distribuzione pari almeno al volume oggetto di fornitura, compreso il volume di adesione al Servizio di Interrompibilità e indicazione della mappatura commerciale con l’Utente della distribuzione/PdR della distribuzione di competenza5;
– conferma da parte dell’UdB della baseline e del quantitativo interrompibile comunicati a SRG da parte del Cliente Finale industriale;
– impegno dell’UdB stesso a fornire i volumi di prelievo del Cliente Finale industriale fornito (direttamente o indirettamente) compresi i volumi oggetto di riduzione per consegna al RdB presso il PSV per conto del Cliente Finale industriale ai sensi della Delibera;
– impegno dell’UdB a garantire il bilanciamento delle proprie posizioni nell’ambito del servizio di bilanciamento, ai sensi del Regolamento (UE) 312/2014.
5 finalizzata a verificare presso il SII la relazione di fornitura presso il PdR della distribuzione. L’UdB è tenuto a specificare la relazione commerciale di propria competenza.
“Offerta Cliente Multi-Sito”, secondo il modello Allegato 6 alla Procedura, contenente:
– dati di anagrafica e contatti degli impianti e della/e persona/e di riferimento quale/i destinataria/e di tutte le comunicazioni previste nello svolgimento della presente procedura, come indicato nella legenda dell’allegato stesso;
– elenco PdR/REMI afferenti al Multi-Sito e relative anagrafiche;
– Baseline di riferimento calcolata come definita nel paragrafo 4.3 per ciascun sito;
– volume oggetto del Servizio, espresso in Smc/g in valore intero (nel caso di presenza di decimali si arrotonderà il valore al numero intero per difetto) per ciascun sito;
– corrispettivo per il Servizio (“Corrispettivo unitario fisso”), espresso in
€/Smc/g, con tre cifre decimali. Detto corrispettivo non include l’IVA;
– corrispettivo applicato ai volumi oggetto di interruzione, in caso di attivazione dell’interrompibilità secondo le modalità stabilite nel Piano di emergenza (“Corrispettivo unitario variabile”), espresso in €/Smc, con tre cifre decimali. Detto corrispettivo non include l’IVA;
– selezione della tipologia di Servizio (Servizio A ovvero Servizio B) e, in caso di presentazione di più offerte, relativa priorità.
I documenti sopra elencati dovranno essere predisposti utilizzando i modelli allegati alla presente Procedura; il mancato utilizzo di tali modelli costituirà motivo di non conformità della documentazione con automatica esclusione dalla graduatoria.
I documenti dovranno essere predisposti e inviati in formato .pdf e saranno considerati validi sia i documenti firmati digitalmente che i documenti firmati in originale e scansionati. Per quanto riguarda il modello relativo all’offerta economica, oltre al formato .pdf è necessario che venga trasmesso anche in formato excel.
All’atto della trasmissione della e-mail il sistema rilascerà una ricevuta di consegna ad attestazione della data e dell’ora di ricezione, in assenza della quale non potrà essere garantita la presa in carico dell’offerta stessa da parte di SRG. Si segnala sin d’ora che in caso di invii multipli la ricevuta verrà erogata solo per la prima e-mail.
Scaduto il termine ultimo di cui al precedente paragrafo 3.2 (07/01/2022) per la presentazione della richiesta di adesione al Servizio non sarà più possibile operare per trasmettere una richiesta. Resta inteso che una richiesta, una volta trasmessa, è da intendersi definitiva e non potrà essere revocata o dichiarata nulla da parte del soggetto richiedente.
Si precisa che in esito al processo di assegnazione, agli assegnatari verrà richiesto l’invio della documentazione debitamente firmata unitamente alla conferma della correttezza dei dati di volume, prezzo e servizio tramite posta certificata all’indirizzo pec che sarà successivamente comunicato.
SRG si riserva di richiedere agli aggiudicatari ogni ulteriore informazione di anagrafica o amministrativa funzionale all’espletamento dei pagamenti di cui al successivo paragrafo 4.4, nonché dati e informazioni funzionali al Servizio e/o a verifiche anche da parte delle Autorità competenti. La modulistica per la raccolta di tali informazioni sarà pubblicata, in tempo utile rispetto agli adempimenti di ciascuna parte, sul sito internet di SRG unitamente alle informazioni funzionali all’emissione dei necessari documenti contabili.
3.3 Assegnazione delle richieste di adesione al Servizio
In data 08/01/2022 SRG, previo sblocco della lettura della casella di posta elettronica, il personale incaricato da SRG aprirà le e-mail pervenute nel rispetto delle previsioni di cui alla presente procedura e procederà alla verifica della completezza e della conformità della documentazione ivi contenuta nonché del rispetto delle tempistiche di invio/recapito dei documenti di cui al precedente paragrafo 3.2.
Qualora in sede di apertura delle offerte fosse riscontrata documentazione incompleta o non conforme a quanto previsto dalla presente Procedura la richiesta di adesione al Servizio sarà considerata non ammissibile e non sarà considerata al fine dell’assegnazione di cui alla Procedura.
Resta fermo che, in qualsiasi momento, anche successivamente all’assegnazione, risultasse una qualunque non conformità afferente gli obblighi e le responsabilità in capo al Cliente Finale industriale/Aggregatore/Cliente Multi-sito/Holding Industriale, ivi compresa la non conformità dei volumi comunicati come baseline di riferimento di cui al successivo paragrafo 4.3, tale evenienza sarà comunicata a Ministero e Autorità per seguiti di competenza e potrà comportare l’applicazione nei confronti del Cliente Finale industriale di penali, esclusione dal servizio nonché ogni eventuale altra misura prevista dalle leggi e norme in vigore.
A tale riguardo, con riferimento alle richieste presentate da un Aggregatore o da un Cliente Multi- Sito, la non conformità e conseguente esclusione riferita ad un singolo Cliente Aggregato/sito che dovesse comportare la perdita dei requisiti necessari per l'ammissibilità della richiesta, comporterà l'esclusione dell'intera aggregazione/Cliente Multi-Sito. Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati a verificare la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni comunicate nell'ambito della Procedura.
Ai fini della assegnazione del Servizio, si procederà secondo un ordine di merito economico stilato secondo i criteri definiti dalla Delibera. In caso di presentazione di due offerte per uno stesso PdR ai sensi del paragrafo 3.2, laddove le stesse risultassero entrambe aggiudicatarie sulla base dei predetti criteri, si escluderà automaticamente l’offerta indicata non prioritaria in fase di offerta.
Laddove le richieste di adesione eccedano il volume massimo giornaliero definito dal Ministero, l’ultima richiesta di adesione selezionata in ordine economico sarà accettata integralmente. Fermo restando quanto previsto nel precedente capoverso, nel caso in cui dovessero risultare due o più richieste di adesione al Servizio con medesimo Corrispettivo di riferimento da parte di soggetti diversi la cui assegnazione dovesse comportare il superamento dei quantitativi da reperire ai fini del Servizio determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Decreto indicati dal Ministero, la
selezione delle richieste di adesione al Servizio ai fini dell’assegnazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
1. offerta avente il minor valore del prodotto tra il corrispettivo unitario fisso e il quantitativo interrompibile offerto;
2. offerta avente il maggiore quantitativo interrompibile offerto;
3. offerta presentata con il maggior anticipo temporale. A tal fine rileva la tempistica di presentazione della richiesta di adesione al Servizio.
Ai sensi dell’articolo 2 comma 11 del Decreto, SRG comunica gli esiti dell’assegnazione del Servizio al Ministero e all’Autorità ai fini dell’approvazione da parte del Ministero, sentita l’Autorità, e dell’emanazione degli eventuali provvedimenti necessari.
SRG, entro il 16/01/2022, comunicherà ai tutti i soggetti l’esito dell’assegnazione tramite e-mail e, solo nei confronti dei soggetti risultanti aggiudicatari, trasmetterà le credenziali per l’accesso al Portale SRG per gli adempimenti di cui al paragrafo 4.
Ai fini della verifica e rendicontazione nonché dell’applicazione della presente Procedura e dei corrispettivi previsti dalla Delibera, il Servizio non è cedibile.
Resta inteso che il soggetto richiedente l’adesione al Servizio (ai sensi di quanto sopra descritto: Cliente singolo se aderisce direttamente, Cliente aggregato per tramite del soggetto Aggregatore in possesso di mandato a tal fine, o Cliente Multi-Sito, Holding Industriale) e che sia risultato assegnatario (Cliente Interrompibile), nonché l’Aggregatore per quanto di competenza, sono responsabili e si impegnano a tenere aggiornati i contatti del personale che deve essere costantemente reperibile da parte di Snam Rete Gas nonché ogni altra informazione operativa sia necessaria alla stessa ai fini dell’espletamento del Servizio.
Con specifico riferimento alle richieste presentate per tramite del soggetto Aggregatore, i Clienti aggregati dovranno provvedere all’aggiornamento dei propri dati per tramite dell’Aggregatore che provvederà conseguentemente all’aggiornamento secondo le modalità previste dalla Procedura. Resta inteso che l’eventuale inadempienza dell’Aggregatore non solleva comunque il Cliente aggregato dalle proprie responsabilità previste ai sensi del Decreto, della Delibera e della presente Procedura.
4. Attivazione del Servizio
4.1 Attivazione del Servizio
Nel caso in cui si verifichino le condizioni di attivazione del Servizio nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 (Periodo di Attivazione), il Ministero – sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio con riferimento alla Procedura di Emergenza – valuterà la tipologia di Servizio e il volume necessario nei limiti dei volumi resi disponibili nell’ambito della Procedura e procederà con l’attivazione del servizio. Saranno chiamati a fornire il servizio i Clienti Interrompibili di cui al precedente paragrafo 3.3, secondo un criterio di merito economico sulla base del corrispettivo unitario variabile indicato nell’offerta, fino all’esaurimento dei volumi richiesti.
I volumi offerti da ciascun Cliente Interrompibile oggetto di aggiudicazione saranno attivati integralmente, non sono previste attivazioni per quote parziali.
SRG provvede all’attivazione del Servizio mediante comunicazione effettuata tramite e-mail (Comunicazione di Attivazione) ai referenti indicati da ciascun Cliente Finale industriale interessato. La comunicazione di attivazione sarà inviata secondo l’ordine e con l’anticipo temporale previsto ai precedenti paragrafi.
Nel caso in cui nel momento della ricezione della Comunicazione di Attivazione il Cliente Finale industriale non fosse in grado di rispettare la riduzione oggetto del Servizio, il Cliente Interrompibile sarà tenuto a comunicarlo a SRG entro 3 ore dalla ricezione della Comunicazione di Attivazione all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx e SRG potrà eventualmente procedere ad attivare ulteriori soggetti secondo la graduatoria. La comunicazione non solleva in ogni caso il Cliente dalle responsabilità assunte con l’adesione al Servizio e pertanto troveranno applicazione le disposizioni della Delibera nonché ogni altra misura eventualmente disposta dalle autorità competenti.
4.2 Gestione del bilanciamento in caso di attivazione del Servizio
Ai sensi del comma 7.2 della Delibera, nel caso di attivazione del Servizio di cui al precedente paragrafo 4.1, i quantitativi oggetto di riduzione si intendono consegnati al RdB presso il PSV dal Cliente Interrompibile per il tramite dell’Utente del Bilanciamento e contabilizzati come approvvigionati dal medesimo RdB, senza ulteriori oneri per il sistema oltre quelli derivanti dall’attivazione del Servizio di interrompibilità.
Con riferimento a quanto sopra, SRG provvederà a registrare al PSV una transazione in vendita dall’Utente del Bilanciamento, che fornisce direttamente o indirettamente il medesimo Cliente Interrompibile (come indicato nell’Allegato 8), al RdB pari al volume oggetto del Servizio offerto dal medesimo Cliente Finale industriale in fase di adesione e di cui è risultato aggiudicatario per ogni giorno di riduzione e nei limiti di capienza della garanzia dell’Utente medesimo. Per la determinazione di tale quantitativo sarà utilizzato il Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 10,57275 kWh/Smc. La transazione al PSV si intenderà automaticamente accettata dall’UdB e resterà valida anche in caso di mancato rispetto degli obblighi di riduzione da parte del Cliente Interrompibile. In tal caso, ai fini della remunerazione ai sensi della Delibera, art. 4, sarà considerato il quantitativo di effettiva riduzione del Cliente Interrompibile.
Si precisa che i quantitativi di gas oggetto della riduzione si intendono forniti dall’Utente del Bilanciamento al Cliente Interrompibile e consegnati dal medesimo Cliente interrompibile al Responsabile del Bilanciamento per il tramite dell’Utente del Bilanciamento stesso e pertanto saranno economicamente corrisposti, nei limiti di quanto previsto dalla Delibera, dal Responsabile del Bilanciamento all’Utente del Bilanciamento che dovrà provvedere a farli pervenire al Cliente Interrompibile.
I quantitativi oggetto della riduzione si intenderanno regolati economicamente dal Cliente Interrompibile con il proprio Utente del Bilanciamento nell’ambito del relativo rapporto
commerciale tra le parti cosi come qualsiasi altro onere commerciale afferente al rapporto tra UdB e Cliente Interrompibile. Tali aspetti non afferiscono alla Procedura.
Ai fini del calcolo dell’esposizione dell’utente l’inserimento delle transazioni al PSV è strettamente funzionale all’attuazione del Decreto e della Delibera e, pertanto, nessuna responsabilità sarà imputabile a SRG laddove alle stesse non corrisponda l’immissione in rete da parte dell’Utente del Bilanciamento di una quantità di gas corrispondente alla riduzione dei prelievi assicurata dal Cliente Interrompibile. A tale riguardo il Cliente Interrompibile assicura un adeguato coordinamento con il proprio Utente del Bilanciamento di riferimento.
Si richiama che in tutti i casi di inadempimento previsti dal Codice di Rete SRG, troverà applicazione quanto previsto al Capitolo 5 paragrafi 1.4 e 1.5 del Codice di Rete, nonché troveranno applicazione le disposizioni normative vigenti che prevedono l’attivazione del Servizio di default nei confronti del Cliente/Utente della distribuzione, compresi i corrispettivi in vigore per tale servizio.
4.3 Comunicazioni e monitoraggio
Il monitoraggio e la rendicontazione circa l’effettiva riduzione dei consumi si intendono effettuate con riferimento al singolo PdR del Cliente Finale industriale, che aderisca direttamente ovvero indirettamente tramite Aggregatore o come Cliente Multi-Sito o Holding Industriale.
A tal fine:
1. il Cliente Interrompibile, a decorrere dal 18 gennaio 2022 e fino al 1 aprile 2022, entro le ore 12.00 di ogni giorno, con riferimento al giorno gas precedente, comunica a SRG – tramite le apposite funzionalità del Portale SRG come descritte nel Manuale Utente pubblicato sul sito internet di SRG – ogni informazione necessaria all’attività di rendicontazione e monitoraggio, ivi compresi i dati di misura nei casi di PdR non teleletti da SRG, ed ogni eventuale altra informazione prevista ai sensi della presente Procedura. Con riferimento ai Clienti aggregati la comunicazione sarà effettuata dall’Aggregatore che curerà la rendicontazione con riferimento a ciascuno dei PdR industriali aggregati;
I Clienti Multi-Sito, potranno effettuare eventuali compensazioni degli obblighi di riduzione tra i vari siti secondo le modalità ed entro i limiti di seguito precisati e solo tra PdR serviti direttamente o indirettamente dal medesimo Utente del Bilanciamento. A tal fine, entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì di ciascuna settimana con riferimento ad ogni giorno della settimana successiva, il Cliente Multi-Sito dovrà trasmettere a SRG, tramite l’apposita funzionalità predisposta sul Portale SRG, la diversa ripartizione degli obblighi di riduzione tra i diversi siti indicati in sede di richiesta di adesione. Tale ripartizione si intenderà valida per tutti i giorni della settimana a cui si riferisce (non sono ammesse profilazioni tra i giorni della stessa settimana). Per le settimane per cui non sia stata comunicata alcuna variazione degli obblighi di riduzione, si considereranno validi gli impegni assunti e accettati in fase di offerta. Le predette compensazioni sono ammesse laddove garantiscano: (i) il rispetto dell’impegno complessivamente assunto dal Cliente Multi-sito; (ii) il rispetto del volume minimo di 5.000 Smc/g per ogni sito. Saranno ammesse compensazioni degli obblighi di
riduzione riconducibili ai vari siti limitatamente al caso in cui siano serviti dal medesimo Utente del Bilanciamento.
2. Le altre imprese di trasporto e l’Acquirente Unico trasmettono a Snam Rete Gas, all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, i dati di misura registrati giornalmente dal 01 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 relativamente ai punti su altre reti di trasporto/rete di distribuzione nonché ogni altra informazione funzionale al monitoraggio secondo il formato di cui all’Allegato 7 “Dati definitivi” entro la fine del mese di aprile 2022. Le stesse informazioni dovranno essere fornite relativamente al periodo 1° aprile 2022 – 30 settembre 2022 entro la fine del mese di ottobre 2022.
In caso di attivazione del Servizio e per ogni giorno di attivazione:
SRG comunicherà a Terna per il monitoraggio di cui al successivo alinea, i giorni di attivazione, i PdR attivati, i corrispondenti POD ed i titolari degli stessi, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fine di ogni mese con riferimento al mese precedente;
Terna comunica a SRG, per ciascun PdR o nel caso di Cliente Multi-Sito per l’insieme dei siti con cui aderisce al servizio, con riferimento all’insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo stabilimento industriale e/o agli impianti di generazione connessi al PdR in oggetto o che afferiscono al medesimo Cliente Multi-Sito:
a) il valore medio giornaliero del prelievo netto di energia elettrica (dell’immissione netta di energia elettrica) rilevato nel giorno di attivazione, ove necessario, al netto del valore della produzione di impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili afferenti ai POD connessi al PdR o afferenti al Cliente Multi-Sito;
b) il valore medio del prelievo netto di energia elettrica (dell’immissione netta di energia elettrica) dei dieci giorni lavorativi precedenti a quello di attivazione, ove necessario, al netto del valore della produzione di impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili afferenti ai POD connessi al PdR o afferenti al Cliente Multi-Sito. Qualora, i dieci giorni lavorativi precedenti non siano rappresentativi, il Cliente interrompibile potrà richiedere a Terna di considerare le misure rilevate in periodi differenti.
Ai fini del calcolo dei valori suddetti Terna utilizzerà i dati di misura validati così come forniti dai Gestori di Rete competenti e/o dal Sistema Informativo Integrato come previsto dalla Delibera.
Terna comunicherà a SRG i dati di cui ai precedenti punti a) e b) in tempo utile a consentire a SRG i seguiti di propria competenza di cui al capoverso successivo e, pertanto, entro il 15 maggio 2022.
SRG monitorerà che il volume giornaliero prelevato da ciascun PdR attivato, al netto dell’eventuale maggior prelievo di energia elettrica o minor emissione di energia elettrica come determinati sulla base dei dati comunicati da Terna e opportunamente convertiti in gas tramite rendimenti di riferimento, sia inferiore, almeno di un quantitativo pari a quello dichiarato interrompibile, rispetto alla baseline di riferimento comunicata dal cliente interrompibile.
Tale baseline di riferimento si intende pari alla media aritmetica dei prelievi (espressi in Smc/g) dei giorni lavorativi del periodo 11/1/2021 – 1/4/2021. Nel caso di un punto con attivazione
successiva al 11/1/2021 la baseline dovrà rappresentare la migliore stima del consumo medio del Cliente Finale industriale del periodo di potenziale attivazione del servizio (17/1/2022 – 31/3/2022). Tale baseline dovrà essere dichiarata dal Cliente Finale industriale sotto la propria responsabilità secondo le modalità descritte nei precedenti paragrafi.
Anche nei casi di Multi-Sito tale monitoraggio sarà effettuato sui singoli siti indicati in fase di offerta tenendo conto dell’eventuale compensazione.
Resta inteso che le informazioni di cui al presente paragrafo sono funzionali ed essenziali all’assolvimento dei compiti di cui al successivo paragrafo 4.4. Nel caso in cui le verifiche, effettuate anche successivamente rispetto all’assegnazione, rilevino incongruenze rispetto alla baseline sopra descritta, potrà essere richiesta al Cliente Interrompibile (anche tramite l’Aggregatore) tutta la documentazione necessaria atta a comprovare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni fornite dal Cliente in sede di richiesta di partecipazione al Servizio, e ogni evidenza di non conformità sarà segnalata alle autorità competenti per i rispettivi seguiti.
4.4 Remunerazione del Servizio ed eventuali Penali
Ai sensi della Delibera, SRG trasmetterà a Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e a ciascun soggetto interessato per quanto di competenza, l’ammontare di remunerazioni e/o penali. Ai fini di tali calcoli, le informazioni di cui al precedente paragrafo 4.3 per ciascun Cliente Finale industriale dovranno essere complete, pena l’impossibilità di comunicare gli esiti del monitoraggio a CSEA.
La remunerazione del servizio e l’applicazione di eventuali penali, avverrà a cura della CSEA per il tramite di SRG ai sensi dall’Articolo 6 della Delibera.
SRG provvederà a liquidare gli importi dovuti a ciascun Cliente Interrompibile mediante pagamento ai sensi della sopra citata Delibera.
Maggiori precisazioni in merito alle modalità di fatturazione e di pagamento degli importi maturati in relazione al Servizio saranno rese disponibili da parte di Snam.
Resta in ogni caso inteso che il pagamento in favore del Cliente Interrompibile (ivi compresi i pagamenti verso l’UdB di cui alla Delibera) da parte di SRG sarà effettuato solo a seguito del versamento da CSEA verso SRG del relativo ammontare economico e, pertanto, fino al predetto versamento restano sospesi i termini di pagamento e in nessun caso alcun ritardo potrà essere imputato a SRG.
5. Responsabilità
Ai fini delle verifiche di adempimento, del riconoscimento dei corrispettivi, nonché dell’applicazione delle penali e della compensazione degli eventuali danni al Sistema derivanti dalla mancata o parziale riduzione da parte del Cliente Interrompibile (singolo, aggregato o Multi-Sito/Holding Industriale) e dell’Aggregatore si considerano le seguenti responsabilità.
I soggetti aggiudicatari rimangono responsabili di tutte le conseguenze dirette e indirette, anche nei confronti di soggetti terzi, derivanti dalla mancata interruzione o riduzione dei propri consumi di gas.
Ciascun Cliente Interrompibile e, per quanto di competenza, l’Aggregatore (quest’ultimo con riferimento a tutti i punti aggregati) è responsabile della veridicità, correttezza e completezza rispetto ai seguenti dati:
– dati anagrafici/contatti;
– UdB ed eventuali variazioni dello stesso;
– dati trasmessi in caso di PdR non teleletto da SRG;
– ogni altra informazione richiesta ai fine della partecipazione al Servizio.
Resta inteso che l’eventuale inadempienza dell’Aggregatore non solleva comunque il Cliente aggregato dalle proprie responsabilità previste ai sensi del Decreto, della Delibera e della presente Procedura.
Ciascun Cliente Interrompibile è responsabile:
– del rispetto del livello di riduzione assegnato in caso di attivazione del Servizio;
– del rispetto dell’impegno, con riferimento a ciascun PdR o nel caso di Cliente Multi-Sito all’insieme dei suoi siti, in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, a non aumentare il prelievo netto medio giornaliero e/o a non ridurre l’immissione netta media giornaliera di energia elettrica rispetto al valore medio dei dieci giorni lavorativi precedenti a quello di attivazione;
– di tutte le conseguenze dirette e indirette, anche nei confronti di soggetti terzi, derivanti dalla mancata interruzione o riduzione del proprio consumi di gas;
– delle conseguenze dirette e indirette di eventi in contrasto con la dichiarazione resa in sede di richiesta ai sensi dell’articolo 2, comma 13 del Decreto che in nessun caso l’interruzione, o la riduzione, dei consumi di gas oggetto della Procedura può comportare rischi o danni alle maestranze, all’ambiente e agli impianti produttivi e in nessun caso l’interruzione o la riduzione potrà comportare rischi o danni alle maestranze, all’ambiente e agli impianti produttivi.
Ciascun Utente del Bilanciamento è responsabile di mantenere una sufficiente capienza delle proprie garanzie di bilanciamento di cui al paragrafo 1.4 del cap. 5 del Codice di Xxxx, ai fine del buon esito della registrazione al PSV delle transazioni in vendita di cui al paragrafo 4.2.
Inoltre, Il Cliente Finale industriale ha la responsabilità di individuare un fornitore (UdB) in grado di garantire la fornitura del gas prelevata dal medesimo Cliente Finale industriale, compresi i quantitativi descritti nella presente Procedura.
Si precisa che, con riferimento al Servizio assegnato a Clienti aggregati, ai fini dell’assegnazione e attivazione del Servizio, i dati trasmessi dall’Aggregatore (sia in fase di presentazione della richiesta che successivamente all’assegnazione del Servizio) risultano vincolanti per l’assegnatario che in caso di errori o omissioni potrà rivalersi esclusivamente nei confronti dell’Aggregatore.
Resta altresì inteso che ai fini della rendicontazione ad ARERA/CSEA, SRG terrà conto dei dati di prelievo a consuntivo come dalla stessa determinati o come comunicati dalle imprese di trasporto e/o dall’Acquirente Unico.
Ciascuna Impresa di trasporto/Acquirente Unico è responsabile della trasmissione di ogni dato di misura e informazione funzionale al servizio ovvero alle verifiche di applicazione, nonché della correttezza e completezza delle medesime informazioni trasmesse.
Snam Rete gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dei Clienti Finali industriali, degli Aggregatori, delle imprese di trasporto e Acquirente Unico, nonché di soggetti terzi, circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati, delle attestazioni e delle dichiarazioni rese/trasmesse nell’ambito della Procedura dai vari soggetti, per quanto di competenza di ciascuno.
6. Responsabilità amministrativa e anticorruzione
1. Ciascun Cliente Finale Industriale e/o Aggregatore dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione6, il Codice Etico, il “Modello 231” di Snam Rete Gas e la “Linee Guida Anticorruzione” di Snam (tutti documenti consultabili e stampabili sul sito internet xxx.xxxx.xx).
2. Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto della presente Procedura, il Cliente Finale Industriale e/o l’Aggregatore si impegna:
a. ad astenersi dal dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di Snam e/o Controllate7, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico e dalla “Linee Guida Anticorruzione” di Snam;
b. in ogni caso a comunicare senza indugio qualsiasi richiesta o tentata richiesta o dazione o promessa di quanto indicato sub (a), indipendentemente da ogni valutazione sulla conformità o meno al Codice Etico e alle “Linee Guida Anticorruzione” di Snam;
c. ad astenersi dal concludere accordi direttamente con Personale del Gruppo Snam8 o suoi Familiari9 o società ad essi riconducibili.
6 “Leggi Anticorruzione”: il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n.190, il Decreto Legislativo
n.231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, l’UK Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
7 “Controllata”: ogni ente direttamente o indirettamente controllato (in base ai Principi Contabili Internazionali − IFRS 10 “Bilancio consolidato” e successive modifiche e integrazioni) da Snam o da una Controllata, a seconda dei casi, in Italia o all’estero.
8 “Personale del Gruppo Snam”: gli amministratori, dirigenti, membri degli organi sociali, dipendenti di Snam e delle Controllate.
9 “Familiare”: il coniuge del Pubblico Ufficiale; i nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, xxxxxx, zii e primi cugini del Pubblico Ufficiale e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che
Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.
7. Antiriciclaggio
SRG dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
I Clienti Finali e/o gli Aggregatori dichiarano di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231.
I Clienti Finali e/o gli Aggregatori dichiarano sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui all’adesione alla presente Procedura.
L’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dai Clienti Finali e/o gli Aggregatori costituisce inadempimento alla medesima.
A SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente la presente Procedura in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Cliente Finale Industriale e/o Aggregatore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.
L’esercizio di dette facoltà comporterà a favore di SRG il diritto di addebitare a tale Cliente Finale Industriale e/o Aggregatore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata della presente Procedura.
condivide con gli stessi l‘abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, xxxxxx, xxx e i primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l’abitazione.
8. Trattamento dei dati personali
SRG, i Clienti Finali e/o gli Aggregatori dichiarano di essersi reciprocamente dati atto dell’osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e altra normativa nazionale vigente, di seguito “la normativa privacy”), ciascuna per quanto di competenza. Essi riconoscono di agire ciascuna in qualità di Titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della “normativa privacy” ad essi applicabile in relazione alle eventuali attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione della presente Procedura.
I Clienti Finali e/o gli Aggregatori danno atto di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata da Snam Rete Gas sul proprio sito internet ai sensi degli artt. 12-14 del Regolamento (UE) 679/2016, in ordine al conferimento dei propri dati personali a Snam Rete Gas ed in merito al trattamento dei medesimi dati da parte della suddetta Snam Rete Gas ai fini dell’erogazione del Servizio.
9. Allegati/modulistica
I seguenti allegati costituiscono parte integrante della presente procedura:
Allegato 1 - Dichiarazione Cliente Singolo
Allegato 2 - Offerta Cliente Singolo
Allegato 3 - Dichiarazione aggregatore
Allegato 3-bis - Dichiarazione Cliente aggregato
Allegato 4 – Offerta aggregatore
Allegato 5 - Dichiarazione Clienti Multi-Sito
Allegato 5bis - Dichiarazione Cliente Multi-Sito Holding Industriale
Allegato 6 - Offerta Cliente Multi-Sito
Allegato 7 - Dati definitivi
Allegato 8 - Dichiarazione UdB