ACCORDO QUADRO DI NOLEGGIO
ACCORDO QUADRO DI NOLEGGIO
tra
PagoPA Spa con sede legale in Roma , Piazza Colonna 370, 00186 (RM), P.IVA 15376371009, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito Conduttore e/o Committente)
e
Bagnetti Srl , con sede legale e direzione generale in Xxxx , Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx,0 ,P.I. e C.F. 04002141002, in persona del suo legale rappresentante Xxxxxx Xxxxxxxx (di seguito Xxxxxxxxx e/o Fornitore )
CONDIZIONI GENERALI
1) ORDINI DI NOLEGGIO ED OGGETTO DELL’ACCORDO
1.1 - La sottoscrizione, da parte del Conduttore, di ogni singolo Ordine di noleggio riferito al presente accordo quadro, e conforme al modello allegato sub1 all’accordo medesimo (di seguito Ordine), costituirà una proposta contrattuale diretta alla Locatrice. Tale proposta sarà irrevocabile per il periodo di 90 giorni successivi alla sua ricezione.
La Locatrice potrà accettare gli Ordini di cui sopra in forma scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11.2.2005 n. 68. In alternativa, ed a propria scelta, la Locatrice avrà facoltà di accettare gli Ordini ai sensi dell’art. 1327 c.c., dando notizia scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11.2.2005 n. 68, al Conduttore dell’iniziata esecuzione. In caso di mancata accettazione degli Ordini entro il predetto termine di 90 giorni, la proposta con gli stessi formulata resterà comunque ferma in difetto di espressa revoca scritta da parte del Conduttore.
1.2 - Con l’accettazione di ogni singolo Ordine di cui all’art. 1.1 che precede da parte della Locatrice, quest’ultima concederà in noleggio al Conduttore i Beni descritti nell’Ordine medesimo (di seguito Xxxx), dietro il corrispettivo periodico ivi indicato e secondo le condizioni generali di cui al presente accordo quadro.
1.3 - I Beni dovranno essere consegnati ed installati nei luoghi previsti dall’Ordine; la consegna ed installazione dei Beni sarà eseguita, direttamente in favore del Conduttore, dai Fornitori pure indicati nell’Ordine.
1.4 - Nell’oggetto del noleggio rientreranno i servizi di assistenza all’uso dei Beni, nonché di manutenzione dei Beni medesimi, che verranno forniti dalla Locatrice tramite il Manutentore specificamente individuato nell’allegato 2 del presente accordo (Condizioni di Assistenza e Manutenzione), con le modalità ed alle condizioni ivi indicate, che il Conduttore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.
Tutti gli interventi di manutenzione ed assistenza non espressamente garantiti al Conduttore in forza delle condizioni di cui all’allegato 2 saranno a carico esclusivo del Conduttore medesimo, il quale dovrà pertanto provvedervi a propria cura e spese, anche nell’interesse della Locatrice alla migliore conservazione dei Beni di sua proprietà, previa autorizzazione della stessa Locatrice, e risponderà degli eventuali danni arrecati ai Beni dalla loro omessa o inesatta esecuzione. Qualora, nell’allegato 2 del presente accordo, fosse riportata la dicitura “Nessuna Assistenza e Manutenzione”, tali servizi non si considereranno compresi nell’oggetto del noleggio. In quest’ultimo caso, il Conduttore dovrà far eseguire tali servizi, a propria cura e spese, ma anche nell’interesse della Locatrice alla corretta conservazione dei Beni di sua proprietà, da un terzo soggetto munito di tutte le necessarie competenze e di un’adeguata organizzazione imprenditoriale, stipulando, previa autorizzazione della stessa Locatrice, un apposito contratto a tal fine. Gli standard previsti nell’ambito di detto contratto dovranno assicurare la conservazione a perfetta regola d’arte dei Beni e del loro valore, nonché la continuità di funzionamento dei Beni medesimi, anche mediante loro sostituzione temporanea in caso di riparazione a qualsiasi causa dovuta.
2) SCELTA E VERIFICA DEI BENI. VERBALE DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO.
2.1 - Il Conduttore sceglierà i Beni oggetto dei singoli Ordini di noleggio dopo averne conosciuto ed accertato, a seguito analisi e valutazioni tecniche che lo stesso Conduttore si impegna a compiere direttamente e autonomamente, le caratteristiche costruttive, le specifiche di funzionamento, il livello di servizi, le modalità ed i tempi di consegna da parte dei rispettivi Fornitori. 2.2 - All’atto della presa in consegna dei Beni e della loro installazione, il Conduttore dovrà verificare di volta in volta, anche nell’interesse della Locatrice, la completa funzionalità dei Beni medesimi, la loro perfetta idoneità all’uso, nonché l’inesistenza di vizi, anche non apparenti, che possano pregiudicarne o diminuirne anche in futuro l’efficienza e la durata utile; tali circostanze dovranno essere espressamente riconosciute nel verbale di consegna, installazione e collaudo, conforme al modello allegato sub 3 al presente accordo, che, a cura del Conduttore, dovrà essere compilato, sottoscritto e fatto pervenire alla Locatrice ed ai Fornitori, con lettera raccomandata A.R. anticipata via fax, entro otto giorni dalla consegna materiale dei Beni, come documentata dal documento di trasporto o altro documento equipollente attestante la data di consegna. La consegna si considererà validamente effettuata, ad ogni effetto di legge e di contratto, anche qualora il relativo verbale venisse sottoscritto da personale dipendente del Conduttore, o, più in generale, da collaboratori, incaricati o addetti di qualsiasi tipo del Conduttore medesimo, il quale, nel ricevere i Beni in consegna nel luogo indicato nell’ordine di noleggio, assume l’onere di organizzare la ricezione, nonché di individuare i soggetti a ciò preposti. La mancata tempestiva consegna dei Beni da parte dei Fornitori, esenti da vizi ed in perfette condizioni di funzionamento così come la mancata tempestiva ricezione del verbale di consegna, installazione e collaudo, regolarmente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, rappresentano altrettante condizioni risolutive dell’efficacia dell’Ordine di riferimento, pattuite nell’interesse esclusivo della Locatrice. Resta inteso che la mancata tempestiva trasmissione del verbale comporta anche l’applicazione, a carico del Conduttore, della penale di cui all’art. 9.2. 2.3 - La consegna dei Beni si considererà avvenuta, ai fini di cui al presente accordo, solo nel momento in cui il Cliente li avrà accettati mediante firma del verbale di consegna, installazione e collaudo. Il Conduttore è tenuto a verificare l’esatta corrispondenza dei Beni consegnati ai rispettivi Ordini, nonché la loro piena regolarità e conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, che ne disciplinano il commercio, il possesso e l’uso (con particolare ma non esclusivo riferimento alla normativa in materia antinfortunistica ed antinquinamento, nonché, ove si tratti di Beni destinati alla circolazione in strada, alla normativa che ne disciplina le condizioni). Il Conduttore è inoltre tenuto ad accertare che i Beni, se assoggettati in tutto o in parte ad omologazione obbligatoria, siano accompagnati dalle previste certificazioni e/o dagli altri documenti richiesti dalla legge, verificando l’esistenza della dichiarazione di conformità prevista dalla legislazione sopra richiamata, l’esistenza del manuale di istruzioni redatto dal fabbricante in italiano e l’esistenza sulla macchina della marcatura CE, ove necessaria.
ACQ1806 - Accordo Quadro - 1/4 TIMBRO E FIRMA
Firmato digitalmente da:
XXXXXXXX XXXXXX
Firmato il 16/12/2022 12:24
Seriale Certificato: 20068045768938341903196531086734480422
Valido dal 22/06/2020 al 22/06/2023
3) GARANZIE E RESPONSABILITÀ DELLA LOCATRICE E RELATIVE LIMITAZIONI. GARANZIE DEI FORNITORI E/O DEI COSTRUTTORI.
3.1 - In relazione a quanto previsto agli artt. 1.4 e 2 del presente accordo, resta espressamente esclusa ogni garanzia ed ogni conseguente responsabilità della Locatrice, comunque relativa ad eventuali vizi, mancanze di qualità e, più in generale, alle caratteristiche tecnico-costruttive, al funzionamento anche futuro ed allo stato di manutenzione del Bene, con i soli limiti di cui all’art. 1579 c.c. Di conseguenza, eventuali contestazioni relative a tali aspetti, così come all’impossibilità totale o parziale, definitiva o temporanea, di funzionamento dei Beni, a qualsiasi causa la stessa sia dovuta, non varranno ad esonerare il Conduttore dall’obbligo di provvedere all’integrale e puntuale pagamento dei canoni alle scadenze pattuite e per tutta la durata del noleggio.
3.2 - Il Conduttore, purché regolarmente adempiente, usufruirà invece degli eventuali servizi di assistenza e manutenzione di cui all’art. 1.4 che precede, nonché delle garanzie concesse dai Fornitori e/o dai Costruttori dei Beni oggetto di noleggio (garanzie del cui contenuto, estensione e limiti il Conduttore stesso si impegna a prendere completa ed approfondita conoscenza, rinunciando quindi fin d’ora ad ogni relativa contestazione ed eccezione nei confronti della Locatrice). A tal fine, per la durata del noleggio, la Locatrice estende al Conduttore, purché regolarmente adempiente, ogni relativo diritto ed azione verso i Fornitori e/o i Costruttori dei Beni, che il Conduttore potrà far valere direttamente, a propria cura e spese, con esonero della Locatrice da ogni relativo costo e rischio.
4) DURATA E DECORRENZA DEL NOLEGGIO. DISDETTA ED EVENTUALE RINNOVAZIONE TACITA. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO.
4.1 - Il noleggio dei Beni oggetto di ogni singolo Ordine avrà la durata prevista nell’Ordine medesimo. Tale durata è stabilita in un numero intero di mesi a partire dal primo giorno (come rilevabile da parte della Locatrice sul verbale di consegna, installazione e collaudo di cui al punto 2.2 che precede) del mese, bimestre, trimestre o semestre solare successivo alla consegna dei beni, a seconda della periodicità dei canoni di volta in volta pattuita. Il Conduttore sarà tenuto a corrispondere un corrispettivo proporzionale al canone periodico, e calcolato pro rata die, per il periodo intercorrente tra la consegna effettiva dei Beni ed il primo giorno del mese, bimestre, trimestre o semestre solare successivo alla consegna medesima, a seconda della periodicità dei canoni di volta in volta pattuita. Per nessuna ragione il Conduttore potrà recedere dal noleggio prima della scadenza prevista senza espresso consenso scritto della Locatrice, essendo la durata del rapporto elemento essenziale e determinante per l’accettazione dell’Ordine da parte di quest’ultima.
4.2 - Alla scadenza del noleggio, ognuna delle parti potrà dare disdetta con comunicazione scritta da far pervenire all’altra, a pena di decadenza, con preavviso di almeno sei mesi. In difetto di tempestiva disdetta alla prima come alle successive scadenze, il contratto di noleggio si rinnoverà tacitamente per il periodo di ulteriori dodici mesi, alle medesime condizioni.
4.3 - Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo quadro con comunicazione scritta da far pervenire all’altra, a pena di decadenza, con preavviso di almeno sei mesi. Dopo l’eventuale recesso di una delle parti dal presente accordo quadro, ed anche dopo il decorso del preavviso di sei mesi, tutti gli Ordini di noleggio già perfezionatisi in forza dell’accordo quadro medesimo manterranno peraltro validità ed efficacia fino alla loro scadenza naturale, come disciplinata dagli artt. 4.1. e 4.2 che precedono, e resteranno regolati anche dalle presenti condizioni generali.
5) PAGAMENTO DEI CANONI. INDENNITÀ PER LA DISPONIBILITÀ ANTICIPATA DEI BENI. ALTRE SOMME DOVUTE. RITARDO NEI PAGAMENTI E RELATIVI INTERESSI DI MORA.
5.1 - I canoni dovranno essere pagati dalla data di decorrenza del contratto come stabilita al precedente punto 4.1, nell’ammontare e con la cadenza periodica previsti negli Ordini.
5.2 - Tutti i corrispettivi si intendono al netto di I.V.A. e di ogni altro onere fiscale a carico del Conduttore. Eventuali modifiche relative agli oneri citati, così come l’istituzione di imposte o tributi comunque afferenti i Beni, intervenute in corso di rapporto, verranno applicate automaticamente e senza necessità di preavviso.
5.3 - Salvo che non sia diversamente specificato, i pagamenti di ogni e qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: canone, imposte, penali etc) verranno eseguiti
- come da apposito mandato (“il Mandato SEPA”) separatamente sottoscritto - a mezzo addebito diretto SEPA alla data di scadenza; qualora ciò non fosse possibile, il prelievo verrà eseguito nel giorno lavorativo immediatamente precedente tale data. Il Conduttore, in deroga alla regola che prevede la notifica preventiva con preavviso di 14 giorni, dichiara e riconosce che il preavviso sia ridotto a 2 giorni precedenti la data di effettivo addebito. Salvo indicazione contraria, il Mandato SEPA sottoscritto dal Conduttore verrà utilizzato per tutti contratti di noleggio conclusi dallo stesso con la Concedente, secondo i termini e le condizioni previsti nei contratti.
5.4 - In caso di mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia somma dovuta dal Conduttore alla Locatrice si applicheranno a carico del Conduttore stesso interessi di mora ad un saggio pari alla media mensile dei tassi giornalieri relativi all’EURIBOR 3 mesi, vigente pro tempore, maggiorata di otto punti.
6) USO, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI BENI. RIPARAZIONI E MODIFICHE. ADEMPIMENTI DI SICUREZZA E RELATIVE RESPONSABILITÀ.
6.1 - Il Conduttore si impegna a custodire con la massima diligenza i Beni, utilizzandoli in conformità alle specifiche tecniche indicate dai rispettivi Costruttori e/o Fornitori, nonché alle prescrizioni contenute nei “Manuali d’Uso” predisposti da questi ultimi, che dovranno essere convenientemente illustrati ai soggetti chiamati ad operare sui Beni medesimi.
6.2 - Il Conduttore, nella sua qualità di custode dei Beni, in conformità a sue specifiche ed esclusive esigenze organizzative e produttive, assume, anche convenzionalmente, la qualità di Responsabile della Sicurezza e dell’esatta osservanza di tutte le disposizioni antinfortunistiche applicabili, ivi incluse quelle di cui al D.Lgs. 81/08, per tutto quanto riguarda l’uso, la manutenzione e la protezione dei Beni stessi.
6.3 - Sono altresì a carico del Conduttore, salvo quanto eventualmente previsto nelle Condizioni di Assistenza e Manutenzione allegate sub 2, tutti gli oneri funzionali al progressivo e costante adeguamento dei Beni alle disposizioni di legge o regolamentari di qualsiasi tipo, agli stessi applicabili. La Locatrice avrà facoltà di intervenire in caso di inerzia del Conduttore, sostituendosi a quest’ultimo nella realizzazione di tutti gli interventi di cui sopra, con diritto di rivalersi di tutti i relativi esborsi nei confronti del Conduttore medesimo, che rinuncia fin d’ora ad ogni contestazione ed eccezione anche concernente la congruità dei costi a tal fine sostenuti.
6.4 - Il Conduttore dovrà astenersi dall’apportare aggiunte e/o modifiche, totali o parziali, ai Beni oggetto di noleggio, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Locatrice. Ogni parte sostituita o accessoria incorporata nei Beni durante il noleggio diverrà, comunque, automaticamente di proprietà della Locatrice, senza alcun obbligo di compenso od indennità anche in caso di autorizzazione preventiva, in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c.
6.5 - Salve diverse pattuizioni contenute nei singoli Ordini, i Beni non potranno essere rimossi dal luogo di installazione indicato negli Ordini stessi senza preventiva autorizzazione scritta dalla Locatrice. In caso di sinistro occorso ai Beni durante il trasporto da un luogo all’altro, ed anche ove tale trasporto sia stato autorizzato preventivamente dalla Locatrice, ogni relativo rischio e conseguenza si intende a carico del Conduttore.
6.6 - Il Conduttore si impegna ad informare la Locatrice, a mezzo fax da confermarsi con lettera raccomandata A.R., entro cinque giorni dal suo verificarsi, di ogni evento che abbia portato alla perdita, alla distruzione, al deterioramento, al sequestro, al pignoramento, e comunque alla perdita della funzionalità e/o della disponibilità fisica o giuridica, per qualsiasi causa, dei Beni.
6.7 - Per effetto degli obblighi di custodia, manutenzione e sicurezza legalmente incombentigli, e comunque convenzionalmente assunti dal Conduttore, saranno a carico esclusivo di quest’ultimo, tutti i rischi ed i danni derivati sia ai dipendenti, collaboratori ed appaltatori, sia a terzi, per qualsiasi ragione o causa, dall’uso e dalla detenzione dei Beni, con esonero della Locatrice da qualsiasi conseguente responsabilità. A tal fine, il Conduttore si impegna a stipulare idonea Polizza Assicurativa con primaria Compagnia, che copra integralmente tali categorie di rischi (RCO e RCT – responsabilità civile verso operai/terzi), trasmettendone copia alla Locatrice.
6.8 - Il Conduttore autorizza la Locatrice, nell’ipotesi in cui i Beni siano installati in locali di proprietà di terzi, ad informare questi ultimi della circostanza, così da escludere l’applicabilità dell’art. 2764 c.c.; il Conduttore si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività ed iniziative necessarie ed opportune per far riconoscere i diritti della Locatrice.
7) DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONDUTTORE. LIBERA CEDIBILITÀ DA PARTE DELLA LOCATRICE.
7.1 – È fatto espresso divieto al Conduttore di sublocare, comodare, cedere e mettere a disposizione di altri, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, i Beni oggetto di noleggio, così come di cedere a terzi in qualsiasi forma il presente accordo quadro, i singoli contratti di noleggio e/o i diritti dagli stessi scaturenti, anche nell’ambito di operazioni di cessione e/o di affitto della propria azienda e/o di un ramo della stessa, senza preventiva autorizzazione scritta della Locatrice. Nel caso di violazione di tale divieto, ove la Locatrice decida di non avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 9.1, lett. a), il Conduttore risponderà in solido, quale garante, con i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, per tutte le obbligazioni pregresse e future nei confronti della Locatrice. 7.2 - Essendo facoltà della Locatrice procedere in ogni momento alla cessione a soggetti terzi, anche Intermediari Finanziari e/o Istituti di Credito, (di seguito Beneficiari) del presente accordo quadro e/o dei singoli contratti di noleggio e dei crediti dagli stessi originati, dei Beni, nonché alla costituzione in pegno di questi ultimi, il Conduttore presta fin d’ora il proprio incondizionato ed irrevocabile consenso a quanto sopra, impegnandosi a sottoscrivere, a semplice richiesta della Locatrice, ogni documento funzionale alla migliore formalizzazione a livello giuridico, fiscale e/o amministrativo delle operazioni menzionate. L’eventuale notifica al Conduttore, da parte della Locatrice e/o dei Beneficiari, dei negozi dispositivi di cui sopra, si intenderà validamente ed efficacemente effettuata mediante lettera raccomandata A.R.
8) PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI BENI. ASSICURAZIONI. RESPONSABILITÀ.
8.1 - Il Conduttore, nella sua qualità di custode dei Beni, assume a proprio esclusivo carico il rischio di danni ai Beni medesimi, comunque conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio o eventi naturali. Dal canto proprio, la Locatrice provvederà a propria cura e spese ad assicurare i Beni oggetto del presente contratto contro i rischi di perdita e/o danni, secondo le condizioni di cui all’allegato 4 (Condizioni di Assicurazione), con le modalità ed entro i limiti nello stesso indicati, che il Conduttore dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
8.2 - In caso di sinistro soggetto ad indennizzo da parte della Compagnia Assicuratrice, che comporti la sottrazione, la distruzione o la perdita di funzionalità totale dei Beni, l’obbligo di corresponsione, da parte del Conduttore, del canone mensile di noleggio, relativo ai Beni oggetto di sinistro, cesserà a partire dal mese successivo al verificarsi dell’evento.
8.3 - In caso di sinistro parziale, indennizzato dalla Compagnia Assicuratrice alla Locatrice, che comporti la sottrazione, la distruzione o la perdita di funzionalità parziale dei Beni noleggiati, la Locatrice – una volta ottenuta la corresponsione effettiva dell’indennizzo - si impegna ad operare con diligenza per la riparazione dei Beni danneggiati. In tal caso il contratto di noleggio, per accordo espresso delle parti, proseguirà senza soluzione di continuità ed alle condizioni originarie per tutta la rimanente durata. In caso di sinistro non indennizzato dalla Compagnia Assicuratrice, resta fermo per il Conduttore l’obbligo di corrispondere tutti i canoni di noleggio relativi anche ai Beni colpiti dal sinistro, nonché di corrispondere a Locatrice il prezzo di mercato dei Beni colpiti dal sinistro o di beni equivalenti.
8.4 - Il Conduttore si impegna comunque a comunicare alla Locatrice, nei termini e con le modalità di cui al punto 6.6, qualsiasi sinistro occorso ai Beni, corredando tale comunicazione con una copia di idonea denuncia dell’evento alla Compagnia Assicuratrice dei Beni medesimi. Qualora, a causa della mancata tempestiva denuncia e/o della sua inidoneità allo scopo, la Locatrice decadesse dal diritto al risarcimento dei danni da parte della Compagnia Assicuratrice, il Conduttore sarà direttamente responsabile nei confronti della Locatrice medesima dell’intero pregiudizio subito.
9) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E VERIDICITA’ DELLE INFORMAZIONI. RISARCIMENTO DEL DANNO E PENALE.
9.1 - Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Locatrice potrà dichiarare la risoluzione dei contratti di noleggio nascenti dall’accettazione di ogni singolo Ordine, nonché, ove la stessa Locatrice lo
ritenesse opportuno a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione del presente accordo quadro, per fatto e colpa del Conduttore, nelle seguenti ipotesi. a) In caso di inadempimento del Conduttore alle obbligazioni assunte:
- all’art. 1.4. in tema di manutenzione dei Beni; - all’art. 2.2 in tema di verifica dei Beni; - agli artt. 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 in tema di custodia ed utilizzo dei
Beni, nonché in Ordine all’obbligo di stipulazione di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile; - all’art. 7.1 in tema di divieto di sublocazione e/o cessione del contratto e/o dei singoli Beni; - all’art.
8.4 in tema risarcimento del danno e di comunicazione di eventuali sinistri. b) In caso di mancato tempestivo pagamento, alla rispettiva scadenza, di due canoni di noleggio anche non consecutivi, relativi ad uno qualsiasi degli Ordini conferiti alla Locatrice nell’ambito del presente accordo quadro. c) In caso di apertura di procedure concorsuali a carico del Conduttore o di deterioramento sostanziale delle condizioni economiche o finanziarie dello stesso Conduttore e/o dei Garanti, in caso di diminuzione delle garanzie prestate, oppure in caso di manifestazioni di insolvenza oggettivamente rilevata.
9.1bis - Il Conduttore è a conoscenza che la Locatrice non supporta e non partecipa ad attività in giurisdizioni che sono soggette a legittimi embarghi, sanzioni o misure similari, nel rispetto di tutte le altre giurisdizioni in cui la Locatrice stessa opera. Il Conduttore inoltre conferma di non avere -ovvero dichiara di aver correttamente informato la Locatrice di avere- sedi o succursali, investimenti, attività correnti o pianificate in Paesi o regioni soggetti a sanzioni, embarghi o altre misure similari imposte dall’US OFAC (US Office of Foreign Assets Control), dall’Unione Europea, dalla Francia, dall’Italia o da altre autorità sanzionatorie di rilievo (ivi inclusi attualmente
-ma non limitatamene a- Paesi quali Nord Xxxxx, Cuba, Siria, Sudan, Iran o Crimea). Di conseguenza e per quanto precede, qualora nel corso dell’esecuzione del presente contratto le informazioni fornite dal Conduttore ai fini della conclusione del rapporto si rivelassero incomplete e/o non veritiere, la Locatrice avrà facoltà di risolvere per inadempimento con decorrenza immediata il presente accordo quadro con le conseguenze di cui al successivo art. 9.2.
9.2 - In caso di risoluzione del contratto di noleggio per fatto e colpa del Conduttore, la Locatrice avrà diritto, a titolo di penale e salvo il risarcimento degli ulteriori danni, ad una somma corrispondente all’ammontare dei canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza del contratto medesimo. Su tale importo matureranno, dalla data della risoluzione, interessi moratori al tasso di cui all’art. 5.4.
10) RESTITUZIONE DEI BENI E SPESE DI RITIRO.
10.1 - Al momento della scadenza, della risoluzione o comunque della perdita di efficacia di ogni noleggio rientrante nell’ambito di applicazione del presente accordo quadro, per qualsiasi causa la stessa dovesse intervenire, il Conduttore dovrà restituire i Beni a propria cura e spese nel luogo e nel termine indicati dalla Locatrice.
10.2 - Il Conduttore dovrà restituire i Beni in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento, in relazione al normale deterioramento d’uso. Tutti gli eventuali costi di ripristino o per parti mancanti, salvi quelli connessi al normale deterioramento dei Beni in conformità all’uso pattuito, saranno a carico del Conduttore e verranno a quest’ultimo addebitati.
10.3 – In caso di ritardo (anche di un solo giorno) nella restituzione dei Beni, il Conduttore sarà tenuto a corrispondere alla Locatrice, a titolo di penale - fermo restando ogni altro importo dovuto in base al contratto e salvo il risarcimento del maggiore danno - una somma pari ad un canone di locazione dei Beni medesimi. Ad ogni successiva scadenza di un ulteriore periodo pari alla periodicità del canone, quale vigente durante il periodo di efficacia del relativo noleggio, ove il Conduttore non abbia restituito (anche con un solo giorno di ritardo) i Beni, sarà tenuto a corrispondere alla Locatrice, a titolo di penale - fermo restando ogni altro importo dovuto in base al contratto e salvo il risarcimento del maggiore danno – un’ulteriore somma pari ad un canone di locazione dei Beni medesimi e così di seguito fino alla effettiva restituzione
11) VARIE.
11.1 - Eventuali integrazioni e/o modifiche del presente accordo quadro e/o dei singoli Ordini di noleggio di cui aFlilr’maratt.o1d.i1gitdaolmvreanntendoan: ecessariamente risultare
XXXXXXXX XXXXXX
Firmato il 16/12/2022 12:24
Seriale Certificato: 20068045768938341903196531086734480422
Valido dal 22/06/2020 al 22/06/2023
ACQ1806 - Accordo Quadro - 3/4 TIMBRO E FIRMA
da atto scritto, in quanto le parti hanno scelto tale forma come convenzionalmente essenziale.
11.2 - Il Conduttore si impegna a fornire, su richiesta della Locatrice e con la necessaria periodicità, idonea documentazione attestante le proprie condizioni economiche e finanziarie.
12) ADEMPIMENTI IMPOSTI DA NORME DI LEGGE IN MATERIA
DI ANTIRICICLAGGIO. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679 ).
12.1 - Con espresso riferimento alla normativa c.d. Antiriciclaggio introdotta
dal D.Lgs. 56/04 e successive modifiche, il Conduttore si obbliga a fornire, contemporaneamente alla sottoscrizione del presente accordo, tutte le informazioni previste da tale normativa, le generalità complete del soggetto che interviene per suo conto nella stipula, nonché fotocopia di un documento di identificazione e del tesserino del codice fiscale del medesimo.
12.2 - Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Conduttore riconosce che la Locatrice possa effettuare ricerche, al fine di ottenere informazioni circa l’attività del Conduttore. I dati personali del Conduttore potranno essere usati dalla Locatrice e da altre società appartenenti gruppo BNP PARIBAS al fine di inviare informazioni riguardo a prodotti o servizi che potrebbero essere di interesse della Locatrice. Informazioni dettagliate sulle modalità per modificare le preferenze di marketing o qualunque informazione relativa a dati personali del Conduttore sono allegate al presente Accordo Quadro. L’informativa privacy e la “cookies policy” della Locatrice sono disponibili anche sul sito istituzionale della Locatrice al seguente link:
-Informativa Privacy xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxxxx - Cookies policy: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx. Per qualsiasi informazione, richiesta, o per esercitare i propri diritti, il Conduttore potrà contattare la Locatrice utilizzando i link sopra indicati o utilizzando i recapiti indicati nell’apposita sezione sul sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.
13) FORO COMPETENTE.
Per ogni controversia comunque relativa alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione sia del presente accordo quadro, sia degli Ordini di cui all’art. 1.1 che precede e dei singoli contratti di noleggio nascenti dalla loro accettazione, sia delle loro eventuali proroghe e/o novazioni, anche in ipotesi di continenza e/o connessione di cause, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
14) ALLEGATI.
Il presente accordo quadro si compone del testo sopra esteso e (ove previsti ed effettivamente sottoscritti dalle parti) dei seguenti allegati, che ne formano parte integrante ad ogni effetto :
1) Modalità di ordine noleggio
2) Condizioni di Assistenza e Manutenzione dei Beni
3) Modello di Verbale di Consegna, Installazione e Collaudo
4) Condizioni di Assicurazione dei Beni
5) Informativa sulla Protezione dei Dati Personali ai sensi della GDPR - Regolamento UE 2016/679.
, li
Bagnetti Srl
IL CONDUTTORE (Timbro e firma)
Per quanto occorresse, si dichiara di conoscere ed approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le pattuizioni di cui ai punti: 1.1 (proposta irrevocabile); 1.4 (manutenzione dei Beni); 2.2 (verifica dei Beni; sottoscrizione del verbale di consegna, installazione e collaudo; condizioni risolutive; penale);
3.1 (garanzie della Locatrice e relative limitazioni); 3.2 (garanzie dei Fornitori e Costruttori; esenzione della Locatrice da relative responsabilità); 4.1 (durata del contratto di noleggio e divieto di recesso anticipato); 4.2 (disdetta e rinnovazione tacita); 4.3 (recesso dall’accordo quadro e sua ultrattività); 5.3 (modalità di pagamento); 5.4 (interessi di mora); 6.1 (uso e custodia dei Beni); 6.2 (assunzione della qualità di Responsabile della Sicurezza); 6.3 (aggiornamento ed adeguamento dei Beni); 6.4 (divieto di modifiche ed addizioni; rinuncia a relative indennità); 6.5 (divieto di spostamento dei Beni); 6.7 (responsabilità civile verso dipendenti del Conduttore e terzi; obbligo di assicurazione); 7.1 (divieto di sublocazione e cessione da parte del Conduttore; obbligo solidale); 7.2 (possibilità di cessione da parte della Locatrice e forma della relativa notifica); 8.1 (assunzione del rischio di perdita o danneggiamento dei Beni; obbligo di assicurazione); 8.2 e
8.3. (conseguenze di eventuali sinistri); 8.4 (obbligo di denuncia e conseguenze dell’eventuale omissione); 9.1 (risoluzione per inadempimento); 9.1bis (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e veridicità delle informazioni); 9.2 (risarcimento del danno e penale); 10.3 (penale per il ritardo nella restituzione dei Beni); 11.1 (forma scritta convenzionale); 12.1 (obblighi di informazione ai sensi del D.Lgs. 56/04); 13 (Foro competente esclusivo);
, li
Bagnetti Srl
IL CONDUTTORE (Timbro e firma)
Confermo di aver preso visione dell’Informativa sulla Protezione dei Dati Personali ai sensi della GDPR - Regolamento UE 2016/679.
Il Cliente (Timbro e firma)
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679)
Metodo di invio fatture, da selezionare:
ACQ1806 - Accordo Quadro - 4/4
Firmato digitalmente da:
XXXXXXXX XXXXXX
Firmato il 16/12/2022 12:24
Seriale Certificato: 20068045768938341903196531086734480422
Valido dal 22/06/2020 al 22/06/2023
Codice Mandato PEC e-mail
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Allegato n° 3 - 1/1
Estratto Convenzione IT n. 410366936 Polizza Assicurazione
Il presente documento contiene un estratto della polizza assicurativa in Convenzione ad Adesione che Bagnetti Srl .ha stipulato con Generali Italia S.p.A - , Società del Gruppo Generali, con Sede Legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CF/PI e Reg. Impr. Trieste 00409920584 (Società), Partita Iva 00885351007, autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle Imprese delle Assicurazioni
- per la copertura assicurativa a tutela dei beni strumentali oggetto dei contratti di noleggio.
Art. 1 - BENI ASSICURATI
La Società assicuratrice, in corrispettivo del premio convenuto, si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in Noleggio.
Si intendono assicurati beni nuovi o usati riconducibili esclusivamente alle seguenti categorie:
1. Office Equipment (a titolo esemplificativo: macchine fotocopiatrici, multifunzioni/scanner, stampanti plotter, registratori di cassa, pos, duplicatori digitali, ecc,);
2. ITC (a titolo esemplificativo: sistemi informatici, PC fissi, laptop/notebook, smartphone e tablet, telecomunicazioni, ecc.);
3. Apparecchiature audio/fono visive;
4. Impianti di videosorveglianza e impianti anti intrusione;
5. Chiavette USB/Dongle
6. Marcatori esclusivamente delle seguenti categorie: a getto d’inchiostro/trasferimento termico, laser, etichettatrici
7. Apparecchiature Led
Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
1) gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
2) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all’aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all’aperto;
3) cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti;
4) apparecchiature audio/fono visive di valore singolo superiore ad Euro 20.000,00;
5) impianti di videosorveglianza e impianti anti intrusione di valore singolo superiore ad Euro 20.000,00;
6) beni di valore singolo superiore ad Euro 5.000.000,00.
Prestazione prevista dai contratti di assistenza tecnica.
Sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato.
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell’impianto;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell’impianto assicurato, verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
Fermo che sono esclusi i danni da fenomeno elettrico di origine interna, quelli di origine esterna sono compresi in garanzia a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione installati esternamente alle stesse; dovranno essere rispettate eventuali norme previste dal costruttore al fine di garantire la compatibilità dei sistemi di protezione con le apparecchiature assicurate. Nel caso in cui al momento del sinistro non siano stati danneggiati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni saranno indennizzati con l’applicazione di uno scoperto pari al 50% dell’indennizzo dovuto fermi i minimi di polizza.
Art. 2 - VALIDITA’ TERRITORIALE
Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa, ma in quest’ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l’obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi). Per i sinistri accaduti all’estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia.
Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave del Conduttore e quindi a insaputa e senza autorizzazione del Contraente.
Esclusione territoriale.
La copertura fornita in base a questa polizza esclude espressamente qualsiasi servizio assicurativo, perdita o danno:
(i) verificatisi in Iran, Syria, Nord Xxxxx e Crimea o nelle loro acque territoriali;
(ii) sostenuti da persone fisiche o giuridiche situate o residenti in Iran, Syria, Nord Xxxxx e Crimea o nelle loro acque territoriali;
(iii) che risultino o implichino attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o sono effettuate a vantaggio
di governi, entità o residenti di Iran, Syria, Nord Xxxxx e Crimea.
Art. 3 - OPZIONI ASSICURATIVE
Cod.A24 All Risk ITC - Beni impiego fisso
Cod.A25 All Risk ITC Beni impiego mobile - include la garanzia impiego mobile (come specificato all’art.6) )
Cod.A26 Apparecchiature Audio fonovisive, Impianti video sorveglianza e impianti antintrusione Cod.A53 Dongle/Chiavette USB
Cod.A54 Apparecchiature Led
Cod A63 Sistemi di Comunicazione e Pubblicità
Art.4 - ESCLUSIONI DALLA GARANZIA
Sono esclusi dalla garanzia:
1. i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usura delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
2. i danni di carattere estetico;
3. i danni relativi alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori;
4. i beni per i quali siano trascorsi più di 7 (sette) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
5. i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 (sei) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione.
6. le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione (salvo quanto previsto dall’art. 48 – Beni ad Impiego mobile).
7. i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Conduttore, e/o del Subconduttore e/o del Fornitore.
8. ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica;
9. i danni cagionati a terzi in fase di circolazione.
La Società non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
10. atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
11. eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
12. per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, da:
a)manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche(anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
b)utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c)trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
d)computer hacking;
e)computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
f)funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; g)danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
h)qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
i) violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tali esclusioni non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono
nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Art.5 - ALTRE GARANZIE
Maggiori Costi
Nel caso di danno “parziale” indennizzabile a termini di polizza, sono indennizzabili i maggiori costi sostenuti e documentati per:
🎗 lavoro straordinario, notturno, festivo;
🎗 un trasporto di eventuali pezzi di ricambio (esclusi i trasporti aerei);
🎗 noleggio di un ente equivalente al bene assicurato per caratteristiche, prestazioni e rendimento; limitatamente al periodo necessario alla riparazione del bene danneggiato.
Il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell’eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro
Beni ad Impiego Mobile
Per tali beni, la garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. La garanzia non opera in caso di smarrimento e/o furto con destrezza.
Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- i cristalli dell’autoveicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo sia provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato sia riposto nel bagagliaio, non visibile dall’esterno;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.
All’interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stesso, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l’apparecchiatura. Per ogni sinistro indennizzabile da furto, urto o caduta si applica lo scoperto del 20% con i minimi indicati all’art.8 – Scoperti e Franchigie.
Supporti esterni – Software
La garanzia assicurativa è estesa anche ai programmi che l'Assicurato concede in locazione ai propri clienti come completamento dello hardware. Per programmi in licenza d'uso la garanzia assicurativa è operante a condizione che sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata del Contratto di Riferimento un contratto di manutenzione per il software con il fornitore dello stesso. Tale contratto di manutenzione deve coprire l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, l'eliminazione di eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso e garantire la fornitura di copie nel caso di perdita da parte del conduttore. Se escluse dal contratto di manutenzione, rientrano nella garanzia le spese di installazione/reinstallazione o manodopera sostenute per il ripristino di software.
Per questa estensione di garanzia la Società risponde fino ad un importo massimo di € 400.000,00 per annualità assicurativa col limite di € 1.500,00 per programma. Sono esclusi tutti i danni da “virus informatici”, trojan, e similari.
Art.6 - SOMMA ASSICURATA
La somma assicurata per ogni singolo bene oggetto di noleggio, dichiarata, deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio) IVA esclusa.
Firmato digitalmente da:
BAGTiNmEbTroTeI fFirAmUa STO
ASS1805 – Allegato n° 4 – 1/6 Data
Art.7 - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare alla Società tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art.8 - SCOPERTI / FRANCHIGIE PER SINISTRO / EVENTO
Impianti di telecomunicazioni installati all’aperto o in zona isolata
Per ogni sinistro causato da furto, evento atmosferico (compreso il fulmine), da atto vandalico e doloso, si applica lo scoperto del 25% del danno con i minimi indicati all’art. 8 – Scoperti e Franchigie.
La Società inoltre risponde dei danni materiali e diretti ai seguenti beni:
Opzione A25 – Smartphone e Tablet
Saranno indennizzabili unicamente i danni non suscettibili di riparazione (danni totali) e per ogni sinistro si applicherà lo scoperto del 50% del danno con il minimo di € 200,00. Sono esclusi i danni da bagnamento, smarrimento, furto con destrezza, urto e caduta.
Per tali beni saranno operanti le condizioni previste al punto 5 – Altre garanzie - Beni ad impiego mobile.
Opzione A54 - Impianti Led
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai componenti di impianti LED, non posti all’aperto, i cui corpi illuminanti LED hanno una somma assicurata unitaria non superiore ad € 2.000,00.
Si precisa che per la copertura assicurativa, nella fattura di acquisto o nel documento allegato al contratto di noleggio sarà necessario indicare quanto segue:
1.dettaglio dell’intera fornitura di impianti LED; 2.valore dell’intera fornitura;
3.esatta ubicazione degli impianti.
Opzione A53 – Chiavette USB/Dongle con somma assicurata per bene non superiore ad € 60.000, si applicheranno le seguenti detrazioni:
- per tutte le tipologie di sinistro: scoperto del 25% con il minimo di € 1.000;
- per le garanzie furto, smarrimento, ammanco: limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata. Si precisa che sono esclusi dalla garanzia gli ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica.
- per sinistri da atti vandalici e dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari, guasti meccanici e/o elettrici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 1.500;
- per le restanti garanzie vedi art.8 “Opzioni Assicurative”.
Art. 9 - BENI STRUMENTALI CONCESSI IN SUB-NOLEGGIO
La copertura è operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sub noleggio purché il sub noleggio sia stato autorizzata per iscritto dal Contraente e purché la cessione avvenga ad unico sub conduttore (è in ogni caso escluso il sub-sub noleggio).
Qualora il Conduttore eserciti professionalmente l’attività di noleggio, come da scopo sociale della società contenuto nel certificato camerale, resta inteso fra le Parti, fermo quanto sopra in merito al sub-subnoleggio, che non sarà necessaria l’autorizzazione del Contraente per le attività di sub-noleggio correlate a tale bene.
Per sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto e/o rapina (sia parziali che totali) che colpiscano i suddetti beni sub noleggiati verrà applicato uno scoperto del 30% (trentapercento) del danno (ridotto al 25% solamente per le macchine ed attrezzature agricole) con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.
Art.10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Il Contraente si impegna a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l’acquisizione delle stesse.
Il Contraente e, in suo nome, il Conduttore si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.
Art.11 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 3 (tre) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, a Servizio Operations Bagnetti Srl Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, 0 , Xxxx tel 00 0000000 e-mail xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx
La comunicazione deve contenere una dettagliata descrizione dell’evento, del danno, della data e del luogo e della modalità nonché di eventuali testimoni; in caso di incendio, furto e rapina, atti vandalici o sinistro presumibilmente doloso, resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa al Servizio Operations ai recapiti sopra indicati;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso.
In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
Art.12 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
a) nel caso di danni suscettibili di riparazione (sinistri parziali):
l’indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazione comprensiva delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa (potrà essere inclusa solamente se era stata compresa originariamente nella definizione di somma assicurata);
b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione (sinistri totali):
per l’intera durata della copertura, sia per i beni nuovi che per i beni usati, l’indennizzo è calcolato sulla base dell’ammontare del valore commerciale del bene al momento del sinistro (che sarà ricavato dalla media delle tariffe Eurotax Macchine Agricole - giallo/blu - qualora si tratti di beni che compaiono sulle dette tariffe), ma con il limite minimo di corrispettivo dei canoni a scadere alla data dell’ultimo pagamento effettuato dal Cliente/Conduttore (comprensivo della “quota capitale” e della “quota interessi”). Tale importo complessivo comunque non potrà superare la somma assicurata iniziale del Contratto di Riferimento, rilevabile secondo quanto previsto al punto 6 ”somma assicurata”.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare calcolato come al punto a) è uguale o superiore all’ammontare determinato come al punto b).
In caso di indicazione di somma assicurata diversa rispetto a quanto previsto al punto 6, si applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C. per l’indennizzo del sinistro.
Agli importi determinati secondo quanto sopra indicato andrà detratto il valore dei residui del sinistro ed applicati scoperti, franchigie, limiti di indennizzo ed ogni altra detrazione prevista dalle condizioni di polizza.
Art.13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato al Locatore entro 30 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Art.14 - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'
La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.
L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.
Art.15 - FACOLTA' DI RECESSO
Oltre ai casi contemplati dalla legge, in caso di sinistro che colpisca il bene\i beni oggetto di noleggio e fermo il diritto ai premi scaduti, la Società ed il Locatore, hanno facoltà di annullare le garanzie tutte relative alla presente copertura, con preavviso di 60 giorni.
Rimane fermo l’obbligo delle parti alla rFeirgmolaatzoiodniegidtaellmperenmteiodsae:condo quanto previsto dalle condizioni
Opzione A63 – Sistemi di comunicazione e pubblicità
La Società risponde dei danni materiali e diretti ai beni assicurati costituiti da “Video per la pubblicità e
di polizza.
Art.16 - FORO COMPETENTE
XXXXXXXX XXXXXX
totem pubblicitari”, con somma assicurata non superiore ad € 50.000, per danni suscettibili di riparazione (danni parziali) e per danni non suscettibili di riparazione (danni totali) si applicheranno le seguenti detrazioni:
ASS1805 – Allegato n° 4 – 2/6
Il Foro competente, a scelta della parte atFtriicrem, è qauteollo dilel1lu6og/o1d2i r/es2id0en2za2o 1se2de:l2eg4ale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di dSeorimaleiCceirltiifiocatdo:e2l0l0’6A80s4s57i6c8u93r8a3t4o19.03196531086734480422
Valido dal 22/06/2020 al 22/06/2023 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1°comma (artt. 4 e 5 DLgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
Località Data
Timbro e firma
ASS1805 – Allegato n° 4 – 2/6
Firmato digitalmente da:
XXXXXXXX XXXXXX
Firmato il 16/12/2022 12:24
Seriale Certificato: 20068045768938341903196531086734480422
Valido dal 22/06/2020 al 22/06/2023
Estratto Convenzione Equipment n. 410366935
Polizza Assicurazione
Il presente documento contiene un estratto della polizza assicurativa in Convenzione ad Adesione che agnetti Srl .ha stipulato con Generali Italia S.p.A - , Società del Gruppo Generali, con Sede Legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CF/PI e Reg. Impr. Trieste 00409920584 (Società), Partita Iva 00885351007, autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle Imprese delle Assicurazioni
- per la copertura assicurativa a tutela dei beni strumentali oggetto dei contratti di noleggio.
1. BENI ASSICURATI
La Società assicuratrice, in corrispettivo del premio convenuto, si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in Noleggio.
Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
1) gli autoveicoli targati (salvo le macchine operatrici targate e le macchine agricole targate), gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
2) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all’aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all’aperto;
3) cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti;
4) ITC a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemi informatici, PC fissi e laptop/notebook, tablet, smartphone, telecomunicazioni;
5) Office a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchine fotocopiatrici/multifunzione/scanner, stampanti plotter, registratori di cassa, pos, duplicatori digitali;
6) Apparecchiature audio/fono visive
7) beni di valore singolo superiore ad Euro 5.500.000,00.
2. VALIDITA’ TERRITORIALE
Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa, ma in quest’ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l’obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi). Per i sinistri accaduti all’estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia.
Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave del Conduttore e quindi a insaputa e senza autorizzazione del Contraente.
Esclusione territoriale.
La copertura fornita in base a questa polizza esclude espressamente qualsiasi servizio assicurativo, perdita o danno:
(i) verificatisi in Iran, Syria, Nord Xxxxx e Crimea o nelle loro acque territoriali;
(ii) sostenuti da persone fisiche o giuridiche situate o residenti in Iran, Syria, Nord Xxxxx e Crimea o nelle loro
acque territoriali;
(iii) che risultino o implichino attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o sono effettuate a vantaggio
di governi, entità o residenti di Iran, Syria, Nord Xxxxx e Crimea.
Art. 3 –OPZIONI ASSICURATIVE
Cod.A01 All Risk Agricoltura
Cod.A02 All Risk Agricoltura no urto, collisione e ribaltamento Cod.A03 All Risk Agricoltura no guasti elettrico e meccanici
Cod.A04All Risk Agricoltura no urto, collisione e ribaltamento, no guasti elettrico e meccanici Cod A06 PLM – sistemi di guida e lavorazione in campo
Cod.A07 All Risk Movimento Terra < 80.000,00 euro Cod.A08 All Risk Movimento Terra > 80.000,00 euro Cod.A09 All Risk Gru a Torre
Cod.A10 Idropulitrici e lavasciuga pavimenti >20 KE Cod A11 Sistemi satellitari Site Control
Cod.A12 All Risk Strumentale Generico
Cod.A13 All Risk Strumentale Generico no guasti elettrico e meccanici Cod.A14 All Risk Elettromedicale
Cod.A15 Casseforti / CASH IN / Sistemi di gestione del contante Cod.A16 Idropulitrici e lavasciuga pavimenti <=20 KE
Cod.A17 Barriques Cod.A57 Esoscheletri Cod.A58 Colonnine ricarica
Cod.A59 Sistemi monitoraggio temperature
Cod.A60 Beni strumentali per Farmacie prevalenza IT Cod.A61 Sistemi accesso / antitaccheggio
Cod.A62 Beni strumentali per Farmacie prevalenza Strumentali
4. ESCLUSIONI DALLA GARANZIA
Sono esclusi dalla garanzia:
1. i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usura delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
2. i danni di carattere estetico;
3. i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori;
4. i beni per i quali siano trascorsi più di 12 (dodici) anni dal 31 dicembre dell'anno della prima consegna e comunque tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 (tredici) anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
5. i guasti meccanici e/o elettrici al “macchinario ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra”, “gru a torre” ;
6. i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 (sei) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione
7. i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Conduttore, e/o del Subconduttore e/o del Fornitore.
8. ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica.
9. i danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione.
La Società non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
10. atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
11. eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni pro-venienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
12. per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni diretta-mente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
5. ALTRE GARANZIE
Maggiori Costi
Nel caso di danno “parziale” indennizzabile a termini di polizza, sono indennizzabili i maggiori costi sostenuti e documentati per:
- lavoro straordinario, notturno, festivo;
- un trasporto di eventuali pezzi di ricambio (esclusi i trasporti aerei);
- noleggio di un ente equivalente al bene assicurato per caratteristiche, prestazioni e rendimento; limitatamente al periodo necessario alla riparazione del bene danneggiato.
Il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell’eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e con il massimo, per l’intera Convenzione, di Euro 400.000,00 per l’intera annualità assicurativa.
Danni a Frizioni
I danni ai gruppi frizione si intendono compresi in garanzia se derivanti da un evento indennizzabile a termini di polizza esterno agli stessi.
Qualora il danno sia di origine interna al gruppo frizione, saranno compresi in garanzia i soli sinistri occorsi oltre dodici mesi e non oltre 5 anni dalla data di immatricolazione (o di impiego stabile, se antecedente) del mezzo.
Parti Accessorie Intercambiabili
Per la garanzia All Risk, a parziale deroga del punto 4 comma 3, le parti accessorie intercambiabili si intendono comprese in garanzia nei seguenti termini:
- qualora siano installate sul relativo macchinario od impianto per il quale sono predisposte, saranno considerate come una componente fissa del macchinario od impianto stesso e pertanto saranno operanti le garanzie previste per l’intero bene;
- qualora si trovino separate o comunque smontate dal macchinario od impianto per il quale sono predisposte, sono attive unicamente le garanzie incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la loro buona conservazione e la custodia del luogo di deposito delle stesse.
Beni ad Impiego Mobile
Per tali beni, la garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. La garanzia non opera in caso di smarrimento e/o furto con destrezza.
Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- i cristalli dell’autoveicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo sia provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato sia riposto nel bagagliaio, non visibile dall’esterno;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.
All’interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stesso, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l’apparecchiatura. Per ogni sinistro indennizzabile da furto, urto o caduta si applica lo scoperto del 20% con i minimi indicati al punto 8 – Scoperti e Franchigie.
6. SOMMA ASSICURATA
La somma assicurata per ogni singolo bene oggetto di noleggio, dichiarata, deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio) IVA esclusa.
7. ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare alla Società tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
8. SCOPERTI / FRANCHIGIE PER SINISTRO / EVENTO
La Società inoltre risponde dei danni materiali e diretti ai seguenti beni:
Opzione A17 – Barrique di vino, botti e container per bevande
con somma assicurata per bene non superiore ad € 10.000,00, per i quali si applicheranno le seguenti detrazioni:
Per i beni con somma assicurata unitaria fino ad € 500,00:
- tutti i sinistri: scoperto del 20%.
Per i beni con somma assicurata unitaria da € 501,00 a € 1.500,00:
-furto e rapina: scoperto del 20% con il minimo di € 350,00;
- tutti gli altri sinistri: scoperto del 10% con il minimo di € 350,00. Per i beni con somma assicurata unitaria da € 1.501,00 a € 3.000,00:
- furto e rapina: scoperto del 20% con il minimo di € 400,00;
-tutti gli altri sinistri: scoperto del 10% con il minimo di € 400,00. Per i beni con somma assicurata unitaria da € 3.001,00 a € 5.000,00:
- furto e rapina: scoperto del 20% con il minimo di € 500,00;
-tutti gli altri sinistri: scoperto del 10% con il minimo di € 500,00. Per i beni con somma assicurata unitaria da € 5.001,00 a € 10.000,00:
- furto e rapina: scoperto del 20% con il minimo di € 600,00;
- tutti gli altri sinistri: scoperto del 10% con il minimo di € 600,00.
Opzione A57 – Esoscheletri con somma assicurata per bene non superiore ad € 4.000,00, per i quali si applicheranno le seguenti detrazioni:
- furto, rapina, atti vandalici e dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari, urto, caduta: scoperto del 25% con il minimo di € 1.000,00;
- alluvione, inondazione, allagamento: scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00;
- altri danni parziali non rientranti nelle sopra riportate categorie: scoperto 10% minimo 750,00;
- altri danni totali non rientranti nelle sopra riportate categorie: franchigia di € 1.500,00.
Per tali beni saranno operanti le condizioni previste al punto 5 – Altre garanzie - Beni ad impiego mobile.
Opzione A58 – Colonnina per Ricarica Auto elettriche con somma assicurata non superiore ad
€10.000,00, per le quali si applicheranno le seguenti detrazioni:
a) senza sistema integrato di pagamento
per i beni con somma assicurata fino a € 5.000,00:
-per atti vandalici e dolosi, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio, furto, eventi atmosferici: scoperto 25% con il minimo
€ 500,00;
per tutti gli altri sinistri: scoperto 10% con il minimo di € 350,00.
Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00:
-per atti vandalici e dolosi, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio, furto, eventi atmosferici: scoperto 25% con il minimo di € 1.000,00;
per tutti gli altri sinistri: scoperto 10% con il minimo € 750,00.
b) con sistema integrato di pagamento:
per i beni con somma assicurata fino a € 5.000,00:
-per atti vandalici e dolosi, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio, furto: scoperto 30% con il minimo di € 500,00;
-per eventi atmosferici: scoperto 25% con il minimo di € 500,00;
-per tutti gli altri sinistri: scoperto 10% con il minimo di € 350,00. Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00:
-per atti vandalici e dolosi, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio, furto: scoperto 30% con il minimo di € 1.000,00.
-per eventi atmosferici: scoperto 25% con il minimo di € 1.000,00.
-per tutti gli altri sinistri: scoperto 10% con il minimo di € 750,00. Limite di indennizzo: € 20.000,00 per sinistro.
Opzione A59 – Sistemi di monitoraggio della temperatura ad impiego “fisso” con somma assicurata non superiore ad € 10.000,00.
Per i beni con somma assicurata fino a € 5.000,00:
-furto e rapina, atti vandalici e dolosi, fenomeno elettrico/meccanico (sia danni parziali che totali): scoperto 25% con il minimo di € 150,00
-tutti gli altri danni parziali o totali (incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, terrorismo, sabotaggio, scioperi, sommosse, terremoto, inondazione alluvione e allagamento): scoperto 10% con il minimo di € 300,00;
Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00:
-furto e rapina, atti vandalici e dolosi, fenomeno elettrico/meccanico (sia danni parziali che totali): scoperto 25% con il minimo di € 300,00
-tutti gli altri danni parziali o totali (incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, terrorismo, sabotaggio, scioperi, sommosse, terremoto, inondazione alluvione e allagamento): scoperto 10% con il minimo di € 600,00.
Opzione A60 – Forniture per farmacie a maggioranza IT con esclusione di tablet e smartphone.
Per beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00: per tutti i sinistri scoperto del 20% con il minimo di € 300,00;
- Per beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00: per tutti i sinistri scoperto del 20% con il minimo di € 500,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00: per tutti i sinistri scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00.
Opzione A62 – Forniture per farmacie a maggioranza Strumentale DISTRIBUTORI AUTOMATICI E INSEGNE:
- per le garanzie scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato, terrorismo ed eventi atmosferici: scoperto del 30% con il minimo di € 500,00;
- per tutte le altre garanzie: scoperto del 15% con il minimo di € 500,00. I guasti meccanici e/o elettrici sono esclusi.
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI:
Condizioni previste come da opzione A14 “all risks elettromedicali”;
ARREDAMENTI, ESPOSITORI, SCAFFALATURE, AUTOMAZIONE MAGAZZINO:
Condizioni previste come da opzione n. A12 “all risks generico”.
Opzione A61 - Sistemi di accesso e sistemi antitaccheggio. Per beni con somma assicurata non superiore ad € 5.000,00:
per i danni parziali e per i danni totali si applicherà una franchigia di € 150,00.
Per beni con somma assicurata superiore ad € 5.000,00 si applicheranno gli scoperti e le franchigie dell’opzione A12.
9. BENI STRUMENTALI CONCESSI IN SUB-NOLEGGIO
La copertura è operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sub noleggio purché il sub noleggio sia stato autorizzato per iscritto dal Contraente e purché la cessione avvenga ad unico sub conduttore (è in ogni caso escluso il sub-sub noleggio).
Qualora il Conduttore eserciti professionalmente l’attività di noleggio, come da scopo sociale della società contenuto nel certificato camerale, resta inteso fra le Parti, fermo quanto sopra in merito al sub-subnoleggio, che non sarà necessaria l’autorizzazione del Contraente per le attività di sub-noleggio correlate a tale bene.
Per sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto e/o rapina (sia parziali che totali) che colpiscano i suddetti beni sub noleggiati verrà applicato uno scoperto del 30% (trentapercento) del danno (ridotto al 25% solamente per le macchine ed attrezzature agricole) con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.
10. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Il Contraente si impegna a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l’acquisizione delle stesse.
Il Contraente e, in suo nome, il Conduttore si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.
11. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 3 (tre) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, a Servizio Operations Bagnetti Srl Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, 0 , Xxxx tel 00 0000000 e-mail xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx.
La comunicazione deve contenere una dettagliata descrizione dell’evento, del danno, della data e del luogo e della modalità nonché di eventuali testimoni; in caso di incendio, furto e rapina, atti vandalici o sinistro presumibilmente doloso, resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa al Servizio Operations ai recapiti sopra indicati;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso.
In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
12. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
a) nel caso di danni suscettibili di riparazione (sinistri parziali):
l’indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazione comprensiva delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa (potrà essere inclusa solamente se era stata compresa originariamente nella definizione di somma assicurata);
b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione (sinistri totali):
per l’intera durata della copertura, sia per i beni nuovi che per i beni usati, l’indennizzo è calcolato sulla base dell’ammontare del valore commerciale del bene al momento del sinistro (che sarà ricavato dalla
media delle tariffe Eurotax Macchine Agricole - giallo/blu - qualora si tratti di beni che compaiono sulle dette tariffe), ma con il limite minimo di corrispettivo dei canoni a scadere alla data dell’ultimo pagamento effettuato dal Cliente/Conduttore (comprensivo della “quota capitale” e della “quota
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare calcolato come al punto a) è uguale o superiore all’ammontare determinato come al punto b).
In caso di indicazione di somma assicurata diversa rispetto a quanto previsto al punto 6, si applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C. per l’indennizzo del sinistro.
Agli importi determinati secondo quanto sopra indicato andrà detratto il valore dei residui del sinistro ed applicati scoperti, franchigie, limiti di indennizzo ed ogni altra detrazione prevista dalle condizioni di polizza.
13. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato al Locatore entro 30 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
14. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'
La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.
L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.
15. FACOLTA' DI RECESSO
Oltre ai casi contemplati dalla legge, in caso di sinistro che colpisca il bene\i beni oggetto di noleggio e fermo il diritto ai premi scaduti, la Società ed il Locatore, hanno facoltà di annullare le garanzie tutte relative alla presente copertura, con preavviso di 60 giorni.
Rimane fermo l’obbligo delle parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.
interessi”). Tale importo complessivo comunque non potrà superare la somma assicurata iniziale del Contratto di Riferimento, rilevabile secondo quanto previsto al punto 6 ”somma assicurata”.
16. FORO COMPETENTE
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1°comma (artt. 4 e 5 DLgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
Località Data
Timbro e firma
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231)
Gentile Cliente,
al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che recepisce le disposizioni della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi in attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il questionario sotto riportato.
La raccolta delle informazioni è richiesta dalla legge per una completa identificazione ed adeguata conoscenza del cliente e dell'eventuale titolare effettivo delle operazioni.
La informiamo che la citata normativa impone al soggetto di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento dei nuovi obblighi previsti e prevede in alcuni casi sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.
Dati Cliente
Pago Pa Spa nella persona di | |
Provincia di residenza o della sede legale Roma
Dichiara:
a) di essere l’unico titolare effettivo ** (allegare fotocopia documento di identità in corso di validità e fotocopia codice fiscale)
b) di non essere Persona Politicamente Esposta***
☐ Dichiara di essere il titolare effettivo* unitamente a (di cui fornisce i dati anagrafici** completi e le fotocopie dei documenti di identità, in corso di validità, e dei codici fiscali)
☐ Dichiara di non essere titolare effettivo* e quindi fornisce i dati anagrafici** completi le fotocopie dei documenti di identità (in xxxxx xx xxxxxxxx) x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx fisiche che rivestono la qualifica di titolare effettivo sulla base dei criteri contenuti nel D.lgs. 231/07, riportati per estratto nel presente documento.
Attenzione: compilare il riquadro sottostante solo se il Firmatario non è il Titolare Effettivo o lo è unitamente ad altri soggetti, crocettando una sola delle due opzioni e aggiungendo i dati richiesti:
Attenzione: compilare il riquadro sottostante solo in caso di presenza di Persone Politicamente esposte, crocettando una sola delle due opzioni e aggiungendo i dati rischiesti:
☐ Dichiara in qualità di firmatario di essere Persona Politicamente Esposta***
☐ Dichiara che gli esponenti aziendali (Soci, Amministratori, Firmatari del contratto, Titolare/i effettivo/i) sotto elencati sono Persone Politicamente Esposte***
Consapevole delle responsabilità previste dal Decreto legislativo n. 231/2007 sopra citato, conferma i dati qui sopra riportati.
Dichiara inoltre che tutte le operazioni a valere sul rapporto continuativo instaurato, fanno riferimento al/ai titolare/i effettivo/i sopra indicato/i e si impegna a dare comunicazione nel caso le operazioni siano eseguite per conto di terzi diversi.
Data Firma
* In calce è riportata la definizione normativa di titolare effettivo
** I dati richiesti sono: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale e gli estremi di documento identificativo
*** In calce è riportata la definizione normativa di persone politicamente esposte
QAR1704 - Questionario Antiriciclaggio - 1/2
Firmato digitalmente da:
XXXXXXXX XXXXXX
Firmato il 16/12/2022 12:24
Seriale Certificato: 20068045768938341903196531086734480422
Valido dal 22/06/2020 al 22/06/2023 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 (aggiornamento dlgs. 4 ottobre 2019, n. 125) - Articoli di riferimento
DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO
Art. 1 – Definizione comma 2, lettera pp) Nel presente decreto si intende per “titolare effettivo”: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;
Art. 20 – Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo
2. Nel caso in cui il cliente sia una società:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
Art. 22 – Obblighi del cliente
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I f iduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purchè stabili o residenti sul territorio della Repubblica Italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
DEFINIZIONE DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
Art. 1 – Definizione comma 2, lettera dd) Nel presente decreto legislativo si intende per «persone politicamente esposte»: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettivadi enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;
Firmato digitalmentFeirmdatao:diGgitIaUlmeSnEte PdaP: E VIRGONE Ruolo: AMMINISTRABTAOGRNEETUTNI IFCAOUSTO
Organizzazione: PAGFiOrmPaAtoSi.lP1.A6/.1/V2/A2T0-21251327:623471009
Data: 06/12/2022 1S7eri:al3e Ce0rtifi:ca0to:120068045768938341903196531086734480422
Valido dal 22/06/2020 al 22/06/2023 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3