COLLEGIO DI COORDINAMENTO
COLLEGIO DI COORDINAMENTO
composto dai signori:
(CO) LAPERTOSA Presidente
(CO) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d'Italia (CO) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) RUPERTO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(CO) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore DE XXXXXXX XXXXX
Nella seduta del 18/07/2017 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
1. La ricorrente ha estinto anticipatamente un contratto di finanziamento, stipulato in data 15/11/2011, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio. In sede di conteggio estintivo, ha ricevuto il rimborso della somma complessiva di euro 420,76, per commissioni anticipatamente pagate ma non maturate. Con ricorso del 6/10/2016 contesta la vessatorietà delle clausole relative alle “commissioni di intermediazione”, con particolare riguardo all’opacità delle relative clausole contrattuali e all’eccessiva onerosità delle provvigioni applicate. Più precisamente, rileva che dal contratto e dal modello” Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” risulterebbe “l’esistenza di due distinte voci commissionali”, una per commissioni a favore della mandataria per € 1.066,80, l’altra per provvigioni a favore dell’intermediario del credito pari a € 2.743,20. Rileva altresì che dal testo contrattuale risulterebbe sostanzialmente impossibile dedurre quali di queste commissioni abbiano “carattere intermediativo”. Osserva che la voce “Provvigioni” (€ 2.743,20) ricadrebbe certamente tra quelle aventi carattere di
intermediazione, mentre non risulterebbe chiara la voce “commissioni” a favore della “mandataria” per € 1.066,80. In ogni caso, nessuna delle due voci “commissionali/provigionali” fornirebbe, ad avviso della ricorrente, adeguata spiegazione in merito ai rispettivi ruoli ed attività. In assenza di più precise indicazioni, ritiene legittimo considerare la sommatoria delle menzionate commissioni, per un totale di € 3.810,00 pari al 16,06% del capitale finanziato, ai fini della comparazione con il “dato medio delle commissioni per i prestiti alle famiglie” diffuso trimestralmente dalla Banca d’Italia per il periodo inerente alla data di stipula del contratto, pari al 4.70%”. Dal raffronto risulterebbe la sproporzione delle predette commissioni con conseguente vessatorietà, ai sensi dell’art. 33, co. 1, codice del consumo, delle clausole relative alle commissioni di intermediazione, a causa di un significativo squilibrio tra diritti e obblighi del consumatore. Tale considerazione sarebbe rafforzata dal disposto dell’art. 125-novies del TUB, che al comma
2 dispone che “Il consumatore è informato dell’eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito”. La legge, pertanto, stabilisce che il compenso risulti da una trattativa con l’intermediario del credito, mentre l’obbligo di informazione sarebbe riferibile “alla puntuale illustrazione dell’adeguatezza” della richiesta di commissioni (in mancanza, non si può, dunque, ritenere integrato il requisito della indicazione chiara e comprensibile, di cui all’art. 34, comma 2, cod.cons)”. In proposito, contesta che “da nessuna fonte si ricava che tra consumatore e mediatore sia intervenuta alcuna trattativa, né che il Cliente abbia ricevuto dall’intermediario detta informazione completa della puntuale illustrazione di adeguatezza; pertanto, la clausola relativa alle commissioni di intermediazione deve essere ritenuta nulla”.
In conclusione, parte attrice eccepisce la nullità delle clausole relative all’intermediazione e domanda il rimborso integrale di tutte le menzionate commissioni, per complessivi euro 3.389,24 al netto dei rimborsi già ricevuti in sede di estinzione del finanziamento.
2. Nelle sue controdeduzioni, l’intermediario si oppone all’accoglimento del ricorso. In particolare, pur non soffermandosi specificamente sulla contestazione della ricorrente riguardante la vessatorietà delle clausole relative alle commissioni di intermediazione, sostiene la trasparenza delle condizioni contrattuali pattuite e la correttezza del proprio operato con particolare riguardo alla quantificazione delle somme rimborsate per effetto dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento, sostenendo
la corretta distinzione nelle previsioni contrattuali dei costi “up front” e “recurring”.
3. Il Collegio di Roma, nell’Ordinanza di rimessione a questo Collegio di coordinamento, osserva che “si pone come prodromica - anche rispetto alla paventata nullità delle clausole contrattuali riferite alle commissioni di intermediazione - la necessità di interpretare l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 125-novies Tub ove è stabilito, tra l’altro, al comma 2° che il consumatore sia informato dell’eventuale compenso da versare all’intermediario del credito per i suoi servizi e che detto compenso sia oggetto di accordo tra il consumatore e l’intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito”. Osserva che trattandosi di un contratto stipulato in data 15/11/2011 ad esso risulterebbero astrattamente applicabili il disposto di cui all’art. 125-novies TUB, introdotto con d.lgs. 141/2010, nonché le relative
disposizioni sulla trasparenza emanate dalla Banca d’Italia (in vigore dal 3/6/2011). Fa presente che la ricorrente ha chiesto l’integrale restituzione di tutte le commissioni (relative a mandataria e intermediario del credito) in quanto - a causa “dell’opacità contrattuale” – considerate genericamente di intermediazione. Ciò posto, rileva tuttavia che la “mandataria”, in quanto iscritta nell’Albo previsto dall’art. 107 TUB [106, n.d.r.], non riveste la qualità di agente o di mediatore sicché non soggiace al disposto dell’art. 125-novies TUB, che si riferisce agli “intermediari del credito”. Quanto alle provvigioni dell’intermediario del credito, osserva che il contratto oggetto della controversia risulta stipulato per il tramite di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB, diverso dall’ente finanziatore, che, nel caso di specie, svolge l’attività propria di un “intermediario del credito” in base a specifica “ convenzione” con la banca mandante. La convenzione – tra banca e finanziarie – stabilisce anche l’ammontare massimo della provvigione a favore dell’intermediario del credito (da calcolarsi sul lordo finanziato). L’ammontare delle “Provvigioni all’intermediario del credito”, è indicato nel modello SECCI sottoscritto dal cliente e dal predetto intermediario, che non ha la qualifica di agente, né di mediatore, modello che risulterebbe consegnato al cliente prima della stipula del contratto.
Sotto il profilo strettamente interpretativo, prosegue il Collegio nell’Ordinanza, si pone l’applicazione dell’art. 125-novies all’intermediario del credito che risulti iscritto nell’albo degli intermediari finanziari, figura differente dal mediatore/agente. Osserva in proposito: “sulla questione, infatti, si sono registrate posizioni divergenti all’interno del Collegio tra chi ne sostiene l’applicabilità e chi, viceversa, la esclude. L’interpretazione letterale della disposizione introdotta con il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 circoscrive l’applicazione - in via esclusiva – all’intermediario del credito e non già all’intermediario finanziario autorizzato iscritto nell’apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia ex art. 106 Tub. Tuttavia, laddove il contratto preveda espressamente la dizione “provvigione dell’intermediario del credito” senza alcun riferimento al fatto che si tratti di un “intermediario finanziario” potrebbe ritenersi – in ogni caso– applicabile l’art. 125 novies sul presupposto che il cliente non sia in grado di conoscere, perché non informato, che si tratti un intermediario finanziario, non finanziatore, a svolgere l’attività di intermediario del credito”. Rileva altresì che dal tenore testuale del contratto e, nel dettaglio, dalla parte inerente al “Costo del Credito”, non si evidenzia in alcun modo che l’intermediario del credito sia un intermediario ex art. 106 TUB, cui non dovrebbe applicarsi l’art.125-novies. “Xxxxxx, potrebbe ritenersi che l’utilizzo di intermediari finanziari per l’attività consulenziale in favore del cliente, prima della stipula del contratto, possa rivelarsi un’opportunità per l’intermediario di addebitare costi non commissionali, non suscettibili di rimborso stante la loro qualificazione giuridica, peraltro difficilmente percepibile dal cliente. In altri termini, laddove si ritenesse inapplicabile l’art.125-novies agli intermediari finanziari potrebbe venir meno la ratio ispiratrice della stessa disciplina, la cui ovvia finalità è rappresentata dalla necessità di introdurre correttivi delle disparità di posizioni contrattuali attraverso precisi obblighi di informazione, agevolando la corretta interpretazione della volontà contrattuale.
Per le considerazioni di cui sopra, il Collegio di Roma ha rimesso la questione alle valutazioni di questo Collegio di Coordinamento al fine di prevenire possibili contrasti interpretativi.
DIRITTO
1. La questione interpretativa rimessa al vaglio di questo Collegio riguarda il tema dell’applicabilità del disposto di cui all’art.125-novies del T.U. bancario (D.lgs. n. 385/1993) in relazione a due clausole di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, che prevedono, rispettivamente, “commissioni” a favore della “mandataria” e “provvigioni all’Intermediario del credito” (cfr. documento xxx.xx al contratto, denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, lettere b) e c)). Nel ricorso si contesta la vessatorietà delle suddette clausole nel presupposto che sussista una sproporzione nell’ammontare dei costi ivi indicati rispetto alla media dei compensi della specie risultante da un’indagine statistica effettuata dalla Banca d’Italia, nonché l’opacità delle clausole stesse e altresì la violazione del disposto dell’art. 125-novies, comma 2, del TUB, con riguardo alle previsioni riguardanti il compenso versato all’intermediario del credito. In proposito, il Collegio di Roma nella sua Ordinanza sottolinea il fatto che uno dei due intermediari remunerati in virtù delle contestate previsione negoziali non è “intermediario del credito”, avendo assunto, nel contratto, la veste di “mandatario” della banca erogatrice del finanziamento; pertanto non potrebbe essere annoverato fra i soggetti cui si rende applicabile il disposto dell’art. 125-novies del TUB. L’osservazione appare corretta, in quanto nel richiamato documento informativo (quadro 1) è riportata una chiara distinzione fra l’intermediario che “rappresenta” la banca e l’”intermediario del credito”, quest’ultimo indicato specificamente con la sua denominazione e con la qualifica di “intermediario finanziario ex art. 106 TUB”. Ne consegue l’infondatezza dell’assunto difensivo del ricorrente, che contesta la violazione dell’art. 125-novies, comma 2 con riguardo ad ambedue le clausole sopra menzionate, in quanto devono ritenersi esclusi da tale ambito applicativo i costi (Euro 1.066,80) riferibili all’attività prestata dalla “mandataria”, non avendo la stessa assunto nel contratto la qualifica di “intermediario del credito”.
2. Con riguardo alla seconda clausola in contestazione, relativa ai costi per attività prestate dal soggetto diverso dalla “mandataria”, si osserva che nell’art. 125-novies sono indicati come destinatari della norma gli “intermediari del credito”, i quali, in forza dell’ art.121, comma 1, lett. “h”, del TUB, sono definiti come segue: "intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”.
Si tratta di una definizione di ampia portata, che comprende non soltanto gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ma anche “qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore”, chiamato a svolgere le attività indicate ai punti 1) e 2) della su citata norma della legge bancaria. Pertanto, l’“intermediario ex art. 106 TUB” indicato nel contratto
come “intermediario del credito” ricade nell’ambito applicativo dell’art. 125-novies. Ciò posto, va considerato che la predetta norma prevede, al comma 1: “L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore”; mentre al comma 2 stabilisce: “ Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito”. Le disposizioni di cui al comma 1 prescrivono una serie di obblighi informativi a favore del cliente consumatore, che devono ritenersi estesi indistintamente a tutti gli intermediari del credito. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni di cui al comma 2, le stesse trovano applicazione solo in ipotesi di effettiva richiesta al consumatore di un compenso da versare direttamente all’intermediario del credito (nella norma si fa riferimento a un “eventuale compenso”). Il “compenso”, nel senso precisato dalla citata disposizione della legge bancaria, è di regola richiesto dal mediatore creditizio, il quale agisce su incarico conferitogli dal cliente (v. sul punto, le disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, emanate dalla Banca d’Italia, Sezione VII, par. 4.2.5, comma 4. Vedasi anche, in linea di principio, il disposto dell’art. 128-sexies, che al comma 3-bis (riguardante una nuova figura di mediatore creditizio), dispone: “Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l'attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente). Non è invece configurabile la richiesta rivolta al consumatore di corrispondere un compenso a favore dell’agente in attività finanziaria, posto che quest’ultimo, a norma dell’art. 128-quater del TUB, agisce esclusivamente su mandato di un intermediario, il quale provvede alla sua remunerazione e inserisce il relativo ammontare fra i costi del credito che compongono il TAEG. Fatte queste premesse, deve rilevarsi che, in via generale e astratta, il disposto dell’art.125-novies, comma 2, si rende applicabile (oltre che ai mediatori creditizi) agli “altri soggetti” annoverabili fra gli intermediari del credito, non essendo per gli stessi previsto normativamente che possono agire esclusivamente su mandato conferito da un intermediario, come è prescritto invece per gli agenti in attività finanziaria. Tuttavia, nel contratto su cui si verte è espressamente esclusa la corresponsione di un compenso da parte del cliente a favore dell’intermediario del credito (v. quadro 3. Costi del credito, sub lettera “c”): “Provvigioni all’intermediario del credito = 2.763,20. Nessuna somma deve essere versata direttamente dal cliente all’intermediario del credito”). Il che trova conferma dalle stesse allegazioni di parte attrice, che in effetti non ha dedotto, né tanto meno provato, di aver corrisposto un compenso direttamente all’intermediario del credito (né alla “mandataria”, rappresentante della banca che ha erogato il credito). Ne consegue che la domanda, nella parte in cui si contesta la violazione del disposto dell’art. 125-novies, comma 2, deve ritenersi infondata anche nei confronti dell’intermediario del credito.
3. Per completezza, si ritiene opportuno evidenziare che il “compenso” di cui all’art.125- novies non va confuso con le commissioni (o “provvigioni”) previste nel contratto per costi correlati alla remunerazione dell’intermediario del credito. La differenza concettuale (e giuridicamente rilevante) è resa evidente, in linea di principio, dal disposto dell’art. 120-
decies del TUB (v. Titolo VI, Capo I-bis, introdotto dal d. lgs. 21 aprile 2016, n.70), che al comma 1 dispone: “L'intermediario del credito, in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: (…) h) se l'intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, la spiegazione circa l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso”. Ne consegue la legittimità di un’eventuale coesistenza di un “compenso” a favore dell’intermediario del credito, da quest’ultimo richiesto direttamente al cliente, con la “commissione” corrispondente alla remunerazione pattuita con l’ente finanziatore; dal che si evince altresì che compenso e commissione sono entità distinte e in particolare che la “commissione”, nel contratto in esame riferita alla “provvigione” corrisposta all’intermediario del credito, non può identificarsi con il “compenso” cui si riferisce l’art.125-novies, comma 2.
4. Sotto altro profilo, si osserva che la norma in esame (art.125-novies) prevede, al comma 1, specifici obblighi informativi a carico dell’intermediario del credito, stabilendo: “L’intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l’ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore”. Si tratta di una importante regola di trasparenza, cui tutti gli intermediari del credito sono tenuti a uniformarsi, che si inserisce nella vasta gamma di tipologie contrattuali di cui si avvalgono gli intermediari, nel cui ambito si rinvengono sovente formule negoziali non esemplari sotto il profilo della trasparenza, tali da non consentire al cliente, all’atto della stipula del contratto di finanziamento, di avere contezza dell’intervento nella fase precontrattuale di un intermediario del credito, di quale sia la sua veste giuridica e quali siano i costi che gli verranno imputati nel contratto per le attività svolte. In particolare, nei contratti di finanziamento della stessa specie di quello in esame risultano del tutto usuali clausole che prevedono costi, spesso molto rilevanti, volti a remunerare l’attività svolta da soggetti individuati con la generica formula: “agenti, mediatori o altri soggetti”, senza alcuna specificazione ulteriore, sicché gli obblighi informativi introdotti dall’art.125-novies, comma 1, possono ritenersi finalizzati a contrastare il rischio concreto di sistematiche opacità nelle relazione intermediario/cliente. L’esigenza di una compiuta informativa da rendersi al cliente consumatore prima della stipula del contratto è altresì ribadita nelle Disposizioni sulla trasparenza emanate dalla Banca d’Italia (aggiornamento 2011) in cui è stabilito (cfr. Sez. VII, par. 4.2.5 Offerta attraverso intermediari del credito) : “Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e negli altri documenti destinati ai consumatori, a quale titolo operano, entro quali limiti possono svolgere la propria attività e, in particolare, se siano legati da rapporti contrattuali con uno o più finanziatori oppure agiscano in qualità di mediatori “; è previsto altresì che : “L’intermediario del credito di cui il finanziatore eventualmente si avvalga è anch’egli tenuto all’assolvimento degli obblighi previsti dai paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.” e inoltre che: “Nel caso in cui nell’offerta di contratti di credito il finanziatore si avvalga di questi soggetti, egli rimane comunque responsabile dell’adozione di misure atte a garantire che il consumatore riceva, anche tramite
l’intermediario del credito, le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.3, 4.2.4 e possa ottenere l’assistenza prevista dal paragrafo 4.2.2.2.“
5. Alla luce delle su riportate indicazioni normative va esaminata la doglianza della ricorrente concernente la presenza nel contratto, evidenziata nel documento di “informazioni europee di base”, di due distinte voci commissionali, in relazione alle quali contesta che “risulta sostanzialmente impossibile dedurre quali di queste commissioni abbiano carattere intermediativo: nulla sul contratto permette di formulare una tale valutazione. La voce “Provvigioni” […] ricade certamente tra quelle aventi carattere di intermediazione, mentre non risulta chiara la voce “commissioni [a favore della] mandataria”. In ogni caso, nessuna delle due voci commissionali/provigionali fornisce adeguata spiegazione in merito ai rispettivi ruoli ed attività”.
La doglianza appare non priva di fondamento, posto che nella fattispecie la banca finanziatrice si è avvalsa di due imprese iscritte nell’albo degli intermediari finanziari previsto dall’art.106 TUB, una delle quali viene indicata come “mandataria” e l’altra come “intermediario del credito”. Nel contratto, tuttavia non è riportata la benché minima descrizione dei compiti svolti dai due soggetti mandatari della banca convenuta, sicché appare effettivamente difficile per il cliente-consumatore comprendere “rispettivi ruoli ed attività” correlati ai costi applicati. Né, sotto altro profilo, risulta agli atti che siano stati assolti gli obblighi informativi propri della fase precontrattuale, ai sensi dell’art. 125-novies, comma 1 e in conformità delle richiamate Disposizioni sulla trasparenza bancaria e finanziaria. Ciò premesso, va tuttavia rilevato come la ricorrente non abbia eccepito specificamente la violazione degli obblighi informativi relativi ai rapporti precontrattuali, né ha contestato espressamente la violazione del disposto di cui all’art. 125-novies, comma
1. Al riguardo, appare utile precisare che dalla violazione di tali obblighi informativi discende non già la nullità della clausola (o delle clausole) cui si riferisce la ricorrente, bensì il diritto al risarcimento del danno che risulti conseguente alla mancata o erronea informativa (come può argomentarsi da: Xxxx. Civ., Sez. I, n. 5250/2016; conf. Cass., Sez. I, n. 18039/2012). Tuttavia, la ricorrente non ha proposto domande risarcitorie, né ha in alcun modo dedotto la sussistenza di un danno correlato alla riferita carenza di informazioni precontrattuali, ma ha contestato l’opacità delle clausole contrattuali riguardanti l’”intermediazione”, al fine di sostenere la nullità delle clausole stesse per vessatorietà ed eccessiva onerosità. Sennonché neppure dall’accertata opacità delle clausole contrattuali consegue la nullità delle stesse, derivandone invece, per giurisprudenza costante di questo arbitro (v., per tutte: Dec. di questo Collegio n. 10035/2016 e n.6167/2014), la qualificazione dei relativi costi come “recurring” e quindi, in ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, soggetti a riduzione ai sensi dell’art. 125-sexies del TUB secondo il criterio “pro rata temporis”.
6. Ai fini della decisione del ricorso, si rende, infine, necessario l’esame della domanda volta all’accertamento della nullità delle “clausole di intermediazione” per vessatorietà, motivata essenzialmente sotto due profili: l’eccessiva onerosità delle commissioni provvigionali applicate e la mancanza di una trattativa al riguardo, in violazione dell’art. 125-novies, comma 2, di cui si è già trattato. Con riguardo alla contestata “eccessiva onerosità” il ricorrente, nell’asserito presupposto che dal contratto non sia ricavabile una
distinzione dei ruoli assunti dai due soggetti beneficiari delle commissioni di cui trattasi, ritiene di poter comparare l’intero ammontare derivante dalla sommatoria delle stesse, che sarebbe pari al 16,06 per cento del capitale finanziato, con il “dato medio delle commissioni per i prestiti alle famiglie diffuso trimestralmente dalla Banca d’Italia”, che nel periodo considerato si attesta sulla misura del 4,70 per cento. Sennonché, anche a prescindere dalla evidente illegittimità di una sommatoria di due distinte commissioni, di cui una soltanto è riferibile all’intermediario del credito, la domanda appare comunque infondata. Infatti, il dato medio di riferimento, utilizzato dal ricorrente per il paragone delle percentuali sopra indicate, è tratto da una rilevazione effettuata dalla Banca d’Italia denominata: “Compenso di mediazione percepito dai soggetti iscritti all’albo dei Mediatori creditizi ex art. 16 della L. 108/96”, mentre nel contratto su cui si verte non risulta l’intervento di un mediatore creditizio, né risulta che al ricorrente sia stato richiesto alcun compenso di mediazione, essendo le commissioni cui si fa riferimento nel ricorso riferite all’opera prestata da un intermediario del credito e da una “mandataria”, soggetti ambedue legati da un rapporto di mandato con la banca che ha erogato il finanziamento e da quest’ultima remunerati. Pertanto, la domanda deve ritenersi non meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1