LOTTO - CIG
ALLEGATO G - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV
GARA n. 8807898
LOTTO - CIG
L’anno e questo giorno del mese di , in
, Via n° ,
TRA
Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV (C.F. e P.IVA 13669721006), persona giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 178/2012 nonché organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al numero 1157/2016, con sede legale in Roma, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx n. 31, 00151, in persona del procuratore speciale (giusta Procura Speciale conferita con atto a ministero notaio, Rep. N10069, Raccolta n. 6886, registrata a Roma 4, Ufficio delle Entrate, il 04 giugno 2020, n. 14294) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, c.f. RCCSRN75D48D653G, nata a Foligno il 08 aprile 1975, domiciliata/o per le funzioni attribuitele/gli presso la sede legale dell’Associazione, di seguito nel presente atto denominata “ASSOCIAZIONE”, o “Committente”;
E
con sede in , n.
– CAP
CITTA’
PR - codice fiscale e partita IVA , PEC , in persona del legale rappresentante Sig. nato a il / / , residente
in , via , n. , in qualità di
seguito nel presente atto denominata semplicemente “Aggiudicatario”;
[se procuratore, aggiungere]
domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura
dell’impresa, di
(generale/speciale) conferita ***con atto a rogito del notaio di
, n. di Repertorio del (oppure) ***con scrittura privata autenticata, agli atti del fascicolo.
[in caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese, aggiungere]
La società/ditta interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo costituito, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs.
50/2016 con atto a rogito del Notaio di in data
(agli atti del fascicolo), fra la medesima e le seguenti imprese mandanti:
- con sede legale a , Via/Piazza , codice fiscale e Partita IVA , iscritta al registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di _;
- con sede legale a , Via/Piazza , codice fiscale e Partita IVA , iscritta al registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di _;
PREMESSO CHE
- con atto 1037SR/22 del Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti, l’Associazione ha indetto una manifestazione d’interesse finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro, suddiviso in lotti, per il servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza e demolizione dei veicoli di proprietà dell’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV;
- con atto 1644SR/2022 del Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti, l’Associazione ha indetto una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, suddivisa in n. 18 lotti;
- con Verbale di aggiudicazione n. in data , il RUP ha
proposto l’affidamento del servizio in oggetto, lotto all’operatore
economico, per l’importo complessivo di € oltre I.V.A., avendo lo stesso
formulato l’offerta complessivamente più vantaggiosa per l’Associazione;
- con atto n.
del
l’Associazione ha
provveduto all’aggiudicazione del servizio in oggetto, lotto ;
- il RUP ha provveduto alle comunicazioni dell’aggiudicazione ai sensi dell'art. 76,
comma 5, del d.lgs. 50/2016;
- per la stipula dell’Accordo Quadro si richiama quanto previsto ai commi 8 e 10 dell’art. 32, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Tutto ciò premesso, le parti così come sopra descritte convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’Associazione, come sopra rappresentata, affida all’Aggiudicatario, rappresentato come in premessa, che accetta, lo svolgimento del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza e demolizione dei veicoli (ciclomotori, motocicli, autovetture, autocarri, rimorchi, ecc.) di proprietà dell’Associazione Nazionale della Croce Rossa Italiana – OdV, da avviare alla rottamazione nella Regione , comprensiva delle fasi di trattamento, smantellamento, riutilizzo e riciclaggio dei componenti secondo quanto
previsto dalle vigenti norme di legge, alle condizioni e secondo le modalità previste negli stessi atti di gara e nell’offerta presentata dall’Aggiudicatario, tutti richiamati nel presente contratto quali parti integranti e sostanziali dello stesso.
L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza dei termini fissati per l’espletamento del
servizio, secondo quanto previsto dalla Scheda Tecnica.
Il servizio verrà svolto sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal presente contratto e dagli atti di gara tutti, che l’Aggiudicatario dichiara di conoscere e di aver accettato integralmente, benché non materialmente allegati al presente contratto, oltre che nella documentazione inserita nell’offerta presentata dall’Aggiudicatario.
Art. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO
I prezzi offerti dall’Aggiudicatario, per tipologia di mezzo, sono riassunti nella seguente
tabella:
Descrizione mezzo | Prezzo unitario oggetto di offerta |
Ciclomotore | € ,00 ( /00cent) |
Motociclo | € ,00 ( /00 cent) |
Autovettura | € ,00 ( /00cent) |
Autocarro | € ,00 ( /00cent) |
Rimorchio (carrello appendice) | € ,00 ( /00cent) |
Rimorchio | € ,00 ( /00cent) |
Semirimorchio | € ,00 ( /00cent) |
Tutte le spese, i bolli, le imposte, le tasse e qualunque altro onere inerente alla presente procedura ed al trasferimento dei veicoli, delle attrezzature e dei materiali sono a carico dell’Aggiudicatario.
Art. 3 - DURATA
L’affidamento del servizio avrà la durata di n. 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’Associazione si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula del contratto stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 11 del d.lgs. 50/2016.
Art. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO
L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare, a sua cura e spese e sotto la propria esclusiva
responsabilità, in via continuativa e senza interruzioni fino alla scadenza prevista, su tutti i veicoli ricadenti nelle fattispecie previste dall’articolo 1 “Oggetto” del presente contratto, le operazioni di seguito indicate, nel rispetto della normativa vigente:
• prelievo del veicolo presso il luogo di custodia/deposito dell’Associazione;
• se presenti, rimozione dal veicolo o dall’attrezzatura di tutte le scritte ed i segni
distintivi e/o identificativi dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;
• trasporto dal luogo di custodia/deposito al luogo di demolizione;
• demolizione dei veicoli e smaltimento del materiale di risulta;
• predisposizione e consegna del formulario rifiuti o altra modalità operativa (es. Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) prevista dalle vigenti disposizioni.
In particolare l’Aggiudicatario, previo sopralluogo preventivo qualora considerato necessario a fini organizzativi, è tenuto a:
- effettuare le operazioni di prelievo, carico, trasporto e scarico del veicolo,
dell’attrezzatura o del materiale ceduto, con mezzi e personale idonei;
- per il trasporto su strada rispettare le norme del Codice della Strada e fornire il veicolo di propria targa di prova in quanto i veicoli verranno consegnati privi delle targhe di circolazione CRI;
- messa in sicurezza del veicolo ai sensi delle norme vigenti mediante l’applicazione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di un corretto smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione, ivi comprese eventuali coibentazioni, prelievo e smaltimento di lubrificanti/carburanti ed altre sostanze costituenti rifiuti speciali e/o pericolosi.
Art. 5 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ADEMPIMENTI
L’Associazione conferirà l’incarico delle operazioni tramite la trasmissione all’Aggiudicatario di una specifica nota tramite EMAIL o PEC, tra l’altro, contenente i dati relativi al veicolo da prelevare e trattare. Copia della medesima nota sarà trasmessa contestualmente anche al custode del veicolo, quale autorizzazione alla consegna dello stesso. I dati identificativi comprenderanno:
✓ la marca ed il modello del veicolo;
✓ il numero di targa o di telaio;
✓ il nominativo del referente e l’indirizzo del luogo presso cui il veicolo risulta depositato.
Le copie dei formulari-rifiuti ovvero di altra documentazione prevista dalla normativa vigente, relativi ai mezzi prelevati presso i luoghi di custodia, devono essere anticipatamente trasmesse all’Associazione al seguente indirizzo e-mail: ( )@( ), e/o,
in alternativa, all’indirizzo email del Comitato Regionale competente, entro 72 ore dal ritiro di ciascun veicolo.
L’Aggiudicatario deve immediatamente segnalare a mezzo e-mail o pec tutti i casi in cui si verifichino circostanze che comportino l’impossibilità ad adempiere alle attività di prelievo del veicolo.
Constatata l’effettiva impossibilità ad adempiere all’incarico conferito, l’Associazione provvederà alla trasmissione all’Aggiudicatario delle opportune integrazioni o rettifiche. I nuovi termini per il ritiro decorreranno dalla data di ricezione di tali rettifiche.
Art. 6 – ONERI EXTRA FRANCHIGIA
Dalla data di comunicazione da parte dell’Associazione di ogni incarico di prelievo di veicoli, l’Aggiudicatario disporrà, per effettuare il servizio, di n. ( ) giorni continuativi, cosiddetti di “franchigia”, che decorreranno dal giorno successivo a quello del ricevimento dell’incarico di prelievo, comunicato dall’U.O. Motorizzazione. In tale periodo non saranno dovuti oneri di custodia.
Per i periodi successivi a quelli di “franchigia”, e sino alla data di effettivo prelievo del veicolo, l’Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari a € 10,00 (eurodieci/00cent).
Nell’ipotesi non sia possibile procedere al ritiro dei veicoli per motivi non dipendenti dall’Aggiudicatario, lo stesso dovrà comunicare tempestivamente l’impossibilità di portare a termine l’incarico con le relative motivazioni, in modo da consentire all’Associazione di adottare gli opportuni provvedimenti.
Art. 7- OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto debbono essere registrati sul/i seguente/i apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Aggiudicatario:
IBAN IBAN
e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge 136/2010 e s.m.i.
Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto l’effettuazione di anche una sola transazione senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Aggiudicatario dichiara che la/e persona/e delegata/e ad operare sui conti correnti dedicati è/sono quella/e indicata/e la/e seguente/i:
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare eventuali variazioni relative al/i conto/i corrente e ai soggetti delegati ad operare sul/i conto/i corrente sopra richiamati entro 7 (sette) giorni.
Art. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dovuto all’Associazione per ogni singolo veicolo conferito all’Aggiudicatario sarà pari all’importo riportato, per ogni mezzo, nella tabella dell’art. 2 del presente contratto.
Il suddetto corrispettivo dovrà essere versato vista fattura e la consegna del veicolo è postergata all'incasso della stessa, anche nell’ipotesi in cui il veicolo risulti privo di parti rilevanti da riciclare.
Art. 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti del ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e di quanto disciplinato negli atti di gara. Pertanto,
.
(oppure in alternativa)
Il subappalto non è ammesso in quanto non è stata esercitata la facoltà prevista negli atti di gara, pertanto, il subappalto è vietato.
Art. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, l'Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito apposita cauzione definitiva mediante idonea
polizza assicurativa fidejussione/bancaria n. emessa in data
e rilasciata dalla società/istituto, agenzia/filiale di
per l’importo di € (Euro ) pari al
% dell'importo del presente contratto.
La cauzione prestata dovrà essere reintegrata ogni qualvolta l’Associazione abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
Più precisamente, è fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di cui all’art. 106 comma 1, lett. d) n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
l'applicazione del presente codice).
Ai sensi dell’articolo 1260, comma 2, del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Associazione. Si applica l’art. 106, comma 13, del D. lgs. 50/2016.
Art. 12 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Associazione, ai fini della gestione del presente contratto, individua nella persona
, mail e recapito telefonico +39-
quale Direttore dell’esecuzione del contratto, cui spetteranno tutti i
compiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario e i suoi dipendenti e/o collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio; pertanto le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non potranno in alcun modo essere comunicate o divulgate a terzi.
L’affidataria si obbliga a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale proveniente dall’Associazione per l’espletamento del servizio, estendendo eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che la stessa Associazione ne disponga la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In tal senso, l’affidataria si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. L’aggiudicatario, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento del servizio oggetto di affidamento.
Art. 14 – RESPONSABILITA’ E PENALI
La mancata consegna del modello originale o della copia del formulario rifiuti e del certificato di rottamazione, ovvero di altra documentazione prevista dalla normativa vigente, qualora non trasmessa entro le prime 72 ore dal prelievo, comporta l’applicazione di una penale determinata in € 200,00 (Euroduecento/00cent) per ciascun veicolo, oltre agli eventuali danni causati all’Associazione riconducibili alla mancata possibilità di radiazione dall’Archivio Nazionale dei veicoli CRI e ferme restando le ulteriori responsabilità imputabili all’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario solleva l’Associazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connesso all’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. L'Aggiudicatario è responsabile per qualsiasi disservizio in corso di svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto negli atti di gara e fino all’esito favorevole delle verifiche da
parte del Direttore dell’esecuzione.
Restano fermi in capo all’Aggiudicatario gli obblighi contemplati espressamente da Capitolato Tecnico con conseguente responsabilità ed applicazione delle penali per il caso di eventuali violazioni.
Nel caso in cui si verificassero inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, l’Associazione applicherà le seguenti penali, previa contestazione scritta dell’inadempimento tramite PEC:
- per ogni prestazione non eseguita nei xxxx e nei tempi prescritti entro 3 giorni dalla contestazione, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’ammontare dell’affidamento;
- per ogni prestazione eseguita in maniera incompleta o carente, non conformemente ai modi e ai tempi prescritti entro 5 giorni dalla contestazione, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare dell’affidamento;
- per ogni prestazione non eseguita in maniera incompleta o carente, non conformemente ai modi e ai tempi prescritti entro 7 giorni dalla contestazione, una penale in misura giornaliera pari allo 1 per mille dell’ammontare dell’affidamento;
- per utilizzo di prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario, una penale pari allo 1 per mille dell’ammontare dell’affidamento;
- per utilizzo di apparecchiature non conformi alla normativa antinfortunistica o comunque pericolose per il loro stato di obsolescenza, una penale pari allo 1 per mille dell’ammontare dell’affidamento;
- per ogni altro inadempimento contrattuale, sarà dovuta una penale pari allo 1 per
mille dell’ammontare dell’affidamento.
L’aggiudicatario avrà facoltà di presentare giustificazioni e/o controdeduzioni entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione da parte di Associazione.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà alla quantificazione dell’importo della sanzione ed alla comunicazione delle modalità di corresponsione.
Per il recupero delle penalità, l’Associazione potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell’Aggiudicatario, o sulla garanzia definitiva prestata, la quale dovrà essere reintegrata. L’applicazione delle penali non pregiudica eventuali altre azioni di risarcimento che l’Associazione intenda intraprendere nei confronti dell’aggiudicatario.
L’applicazione di penali per un importo pari al 10% dell’importo dell’affidamento comporterà la risoluzione del contratto. In tal caso, l’Associazione provvederà a incamerare l’intero importo della garanzia definitiva.
Art. 15 – OBBLIGHI AGGIUDICATARIO
Per il miglior coordinamento del servizio e per tutta la durata del contratto, l’aggiudicatario nomina, quale Responsabile per la gestione del servizio, il/la Sig/Sig.ra _ , cell. di servizio .
Il Responsabile deve tenere i rapporti con l’Associazione, intervenire e rispondere direttamente in caso di problematiche che dovessero sorgere durante l’esecuzione del contratto, nel rispetto degli atti di gara e dell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
L’Aggiudicatario risulta iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito presso la C.C.I.A.A., giusto certificato n. ( ) (inizio validità - fine validità ), acquisito agli atti dell’Associazione.
L’Aggiudicatario ha la disponibilità di mezzo/i autorizzato/i al trasporto di rifiuti Categoria 5 - Codice CER 16.01.04 (veicoli fuori uso).
L’Aggiudicatario è in possesso dell’Autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in
regime ordinario rilasciata in data gg/mm/aaaa da
Oppure, in alternativa
L’Aggiudicatario è in possesso di una formale convenzione con impianto di trattamento dei
rifiuti speciali e speciali pericolosi sottoscritta in data gg/mm/aaaa da
Ove nel corso di esecuzione del servizio, venga variato il luogo di ubicazione del centro di raccolta esso dovrà essere comunicato all’Associazione, con tutta la relativa documentazione.
Per tutti i veicoli prelevati l’Aggiudicatario dovrà far pervenire all’Associazione della Croce Rossa Italiana, entro l’ultimo giorno del mese successivo, i seguenti documenti:
⮚ il formulario-rifiuti istituito ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i o altro documento previsto dalle disposizioni normative;
⮚ il certificato di demolizione previsto ai sensi dell’art. 5, comma 7, D.lgs. 24 giugno
2003, n. 209 e s.m.i..
L’aggiudicatario è l’unico responsabile del corretto svolgimento del servizio oggetto di
affidamento.
Art. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:
- mancato inizio del servizio nei termini prestazionali, prescritti negli atti di gara e
nell’offerta presentata dall’aggiudicatario;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione del servizio tali da aver comportato
l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale;
- il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara;
- nelle ipotesi previste dal d.l. 11/2020 e ss.mm.ii.;
- nelle ipotesi previste dal d.l. 76/20 così come convertito con la l. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione;
- nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Aggiudicatario del Patto di integrità;
- in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza;
- in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale;
- nel caso di cessione del contratto.
In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art. 17 – ALTRE IPOTESI DI RECESSO O RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO
È altresì facoltà dell’Associazione recedere o risolvere il contratto:
a. in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
b. per motivi di pubblico interesse;
c. per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del
mutamento della specie giuridica;
d. in caso di fallimento del contraente;
e. in caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l’Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
f. in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro
o di pignoramento a carico dell’impresa;
g. in caso di morte dell’imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia
motivo di determinante garanzia;
h. in caso di morte di qualcuno dei soci se l’Associazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
i. in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari se l’Associazione non ritenga di
continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
j. in caso di morte del titolare dell’impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora l’Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.
Le parti hanno diritto alla risoluzione del contratto:
k. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa
impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile;
La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella comunicazione di cui al successivo art. 19 e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.
Il recesso deve essere comunicato almeno dieci giorni prima della data dalla quale avrà effetto, sempre con le modalità di cui all’art. 19 del presente contratto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.
Art. 18 - CONSEGUENZE DEL RECESSO E DELLA RISOLUZIONE
In deroga all’art. 1671 del codice civile, l’Associazione ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione del contratto o comunque fino all’ultimo giorno autorizzato dall’Associazione per la conclusione del servizio affidato riportato nella comunicazione prevista dall’art. 19 del presente contratto.
Nelle ipotesi previste al precedente art. 14, comma 1, lettere a), b), g), h), i), ha diritto
anche ad una mensilità, pari all’importo del canone pattuito, a titolo di risarcimento.
Art. 19 - COMUNICAZIONE DELLA RISOLUZIONE O DEL RECESSO
La risoluzione anticipata del contratto o il recesso vengono dichiarati e portati a conoscenza dell’altra parte con comunicazione scritta inviata a mezzo pec/raccomandata a/r. Nella stessa comunicazione la parte ha facoltà di indicare l’ultimo giorno di esecuzione dei lavori e/o servizi ed il termine per il rilascio di eventuali locali e/o rimozione di attrezzature.
Art. 20 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO
La risoluzione dà diritto all’Associazione di rivalersi sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Associazione può dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione.
Con la risoluzione del contratto, sorge nell’Associazione il diritto ad affidare l’appalto a terzi, in danno dell’impresa.
L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto a procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.
L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che sarà addebitato all’impresa per i maggiori oneri sostenuti dall’Associazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto e che potrà essere trattenuto con i meccanismi di compensazione sopra individuati. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa.
L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 21 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
L’Aggiudicatario prende atto che l’affidamento del servizio è subordinato all’integrale e
assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
In particolare, l’Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Associazione - in ogni caso
non oltre 15 giorni dall’evento, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011.;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.
Il presente articolo si applica anche per l’eventuale soggetto subappaltatore laddove ci sia
autorizzazione al subappalto.
L’Associazione si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui nel corso
dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011.
L’Associazione procederà alla risoluzione automatica del contratto nei casi previsti dal l.
120/2020 e ss.mm.ii.
Art. 22 –- TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dal GDPR n. 2016/679 “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati”, il trattamento dei dati inerente all’affidamento oggetto del presente contratto avverrà esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dello stesso, anche tramite procedure telematiche.
Art. 23 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie tra l’Associazione e l’Aggiudicatario relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
Art. 24 - SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e
conseguenti, sono a totale carico dell’Aggiudicatario.
Art. 25 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti di gara si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel d.lgs. 50/2016, nel Codice Civile, nel d.lgs. 178/2012 e nello Statuto dell’Associazione.
Letto e confermato il presente atto viene sottoscritto dalle parti.
Per l’Associazione Per l’Aggiudicatario
Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, l’impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 23, 25.
Per l’Associazione Per l’Aggiudicatario