ACCORDO
ACCORDO
TRA
la Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata “PAT”, con sede e domicilio fiscale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, 00 Codice Fiscale 00337460224 legalmente rappresentata dal dottor Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, nato a Trento il 4 aprile 1970, che interviene ed agisce nella sua qualità di dirigente del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e successive modifiche e dalle deliberazioni della Giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 7106, n. 1509 di data 7 settembre 2015 e n. 1685 di data 6 ottobre 2015
E
l’Opera universitaria di Trento, di seguito denominato “Opera”, con sede in xxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 00/X - Xxxxxx (XX), codice fiscale n. 80003390228, e partita IVA n. 00453340226 rappresentata dal
dottor , nato a il , il quale interviene e agisce in
rappresentanza della stessa nella sua qualità di , in forza di quanto disposto da
PREMESSO:
1. l’articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996 n. 8, concernente “Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari” così come modificato dall’articolo 13 della legge provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, prevede che la Provincia assicuri la fruizione agevolata di servizi residenziali e di ristorazione a favore degli studenti frequentanti i corsi sanitari e socio sanitari avvalendosi anche dell’Opera universitaria
2. l’articolo 16 bis della legge provinciale (Provincia autonoma di Trento) 30 novembre 1992,
n. 23 e l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabiliscono che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
3. il Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza è stato individuato quale struttura provinciale di riferimento per quanto riguarda le attività di formazione del personale sanitario e in particolare per la definizione di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario non medico ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1685 di data 6 ottobre 2015
4. l’Opera universitaria di Trento è l’Ente competente ad erogare i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari nella provincia di Trento ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9
5. le attività oggetto del presente accordo rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti
6. le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione
7. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, oggi ANAC, intendono pertanto realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione
8. l’articolo 133, lettera a), n. 2) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
9. con determinazione n. del settembre 2020 il dirigente del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia ha approvato ed autorizzato la stipulazione della presente convenzione;
10. con determinazione del Direttore dell’Opera n. _ di data è stata approvata la stipulazione del presente atto
11. la documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all’art. 83, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del medesimo art. 83, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 (PREMESSE)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
ART. 2 (OGGETTO)
Il Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata anche “Provincia”, si avvale dell’Ente Opera Universitaria di Trento, di seguito denominata anche “Opera” per assicurare la fruizione agevolata di servizi residenziali e di ristorazione a favore di studenti di corsi/scuole di ambito sanitario in applicazione dell’art. 43 della LP n. 8/96.
ART. 3 (DURATA)
Il presente accordo trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2020 e ha validità fino al giorno 30 settembre 2023.
ART. 4 (DESTINATARI)
Sono destinatari del presente accordo gli studenti iscritti ai corsi universitari e post laurea di ambito sanitario realizzati in provincia di Trento, anche nell’ambito del progetto Erasmus, ovvero di altri corsi previsti nella programmazione provinciale di settore, purchè non iscritti a corsi attivati dall’Università degli studi di Trento, in quanto già beneficiari dei servizi forniti dall’Opera.
ART. 5 (SERVIZI)
Comma 1)
L’Opera assicura agli studenti indicati nel precedente art. 4) e richiedenti il servizio abitativo, l’alloggio in strutture residenziali gestite o convenzionate con l’Opera stessa in stanze singole
/doppie o monolocali/miniappartamenti a Trento e a Rovereto. Il servizio abitativo è prestato in modo continuativo per tutto l’anno o per periodi brevi legati alle attività di tirocinio. A tal fine l’Opera garantisce la stipulazione di idonee assicurazioni (es. polizza responsabilità civile verso terzi)
Comma 2)
Per l’anno accademico 2020/21 l’Opera assicura la disponibilità annua di 25 (venticinque) posti. Tale numero potrà essere modificato annualmente con accordo tra le parti, tramite scambio di corrispondenza, previa verifica di disponibilità finanziarie in caso di aumento.
Comma 3)
L’Opera fornisce agli studenti dei corsi universitari di cui al predente art. 4 il servizio di ristorazione presso i ristoranti universitari gestiti o convenzionati con la medesima Opera, a Trento e a Rovereto.
ART. 6 (GESTIONE DEI SERVIZI)
Comma 1)
La Provincia, tramite l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, si impegna a comunicare i nominativi degli studenti dei corsi di laurea sanitari realizzati in provincia di Trento potenziali destinatari dei servizi e a comunicare tempestivamente l’eventuale ritiro dai corsi per la successiva revoca dei servizi da parte della medesima Opera. Per quanto riguarda gli studenti medici la Provincia si impegna a comunicare i nominativi degli studenti iscritti al corso in medicina generale con sede a Trento interessati al servizio e degli specializzandi di Università convenzionate con la Provincia che frequentano il tirocinio professionalizzante presso le strutture provinciali accreditate e sono pertanto autorizzati ad accedere al servizio abitativo specificando il corretto addebito della quota a carico dello studente.
Comma 2)
L’Opera dispone l’assegnazione dei posti abitativi secondo i criteri applicati per gli studenti dei corsi dell’Università degli studi di Trento, con priorità agli studenti residenti in provincia di Trento che utilizzano il servizio per l’intero anno accademico, gestisce le attività connesse con il servizio abitativo e di ristorazione tra cui l’ammissione, la gestione, il ritiro dalle strutture e l’incasso delle quote a carico degli studenti e fornisce agli studenti iscritti ai corsi sanitari universitari, su richiesta, la “carta dello studente” al fine di assicurare loro l’accesso al servizio di ristorazione.
Comma 3)
Per quanto riguarda le modalità di fruizione dei servizi abitativi e di ristorazione nonché per quelle di pagamento da parte degli studenti valgono le norme già applicate dall’Opera per gli studenti dei corsi universitari di Trento. Per utilizzi annuali del servizio abitativo gli studenti in camere singole/doppie possono usufruire delle quote ridotte per reddito secondo quanto applicato per gli studenti dell'Università di Trento (presentando idonea attestazione di condizione economica). Per specifiche tipologie di studenti comunque previste negli strumenti di programmazione, come per
esempio i medici specializzandi, la Provincia può assumere a proprio carico la quota dello studente per il servizio abitativo.
ART. 7 (QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA)
Comma 1)
Per il servizio abitativo la Provincia rimborsa all’Opera un importo annuo che è determinato dal costo medio annuo per studente sostenuto dall’Opera per tale servizio al netto della quota a carico dello studente per il numero dei posti così come definiti al comma 2 dell’art. 5.
Per la fornitura del servizio abitativo la Provincia riconosce all’Opera, un costo annuo lordo per studente pari a Euro 4.000,00.
L’importo liquidato dalla Provincia Autonoma di Trento risulterà dalla differenza tra il costo annuo lordo e l’ammontare incassato dagli utenti.
Comma 2)
Per il servizio di ristorazione la Provincia rimborsa annualmente all’Opera un importo per pasto pari a € 2,70 corrispondente al costo netto comunicato dall’Opera per il numero dei pasti consumati dagli studenti, stimato in circa 6.000 pasti annui.
Comma 3)
Il rimborso per i due servizi come definito nei precedenti comma 1 e 2, viene preventivato in un importo complessivo pari ad Euro 63.000,00 annuo.
Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere modificati annualmente previo accordo scritto tra le parti, salva verifica di disponibilità finanziaria, nel caso di aumento.
ART. 8
(MODALITA’ DI PAGAMENTO)
Comma 1)
Il trasferimento dell’importo dovuto da parte della Provincia, relativo al periodo 1 ottobre - 30 settembre, avviene in due rate:
− la prima pari al 20% dell’importo preventivato, entro il mese di dicembre, su presentazione da parte dell’Opera di una dichiarazione di regolare attivazione dei servizi e l’indicazione del numero dei beneficiari;
− la seconda, al termine dell’attività annuale, per un importo pari all’importo come sopra definito per la fornitura dei servizi al netto dell’acconto ricevuto, dietro presentazione di richiesta da parte dell’Opera corredata di un riepilogo dei dati relativi all’utilizzo dei servizi da parte degli studenti e dalle rette complessivamente incassate per il servizio abitativo.
ART. 9 (COMUNICAZIONE)
La Provincia, anche tramite l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e l’Opera gestiscono la comunicazione delle attività rientranti nella presente convenzione. In particolare, al fine di darne la più ampia visibilità, veicolano le informazioni sui canali informativi a disposizione degli enti stessi.
ART. 10 (DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE)
Comma 1)
L’Opera, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa provincial nei confronti del medesimo Ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
Comma 2)
L'Opera si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso e indicati all'indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx//xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx/Xxxx_xxxxxxxx/xxx i_amministrativi_generali/2018/2019/Allegato%20N1%29%20COD.%20DI%20COMP.pdf di cui l'Opera dichiara di avere preso completa e piena conoscenza.
ART. 11 (RACCOLTA DATI PERSONALI)
Il trattamento dei dati personali da parte di Provincia e Opera necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna parte e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dal Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016. L’Opera si impegna, al momento in cui vengono acquisiti i dati, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, di rendere noto all’interessato che i dati documentati sono trattati e trasmessi alla Provincia per il raggiungimento delle finalità previste dal presente accordo.
ART. 12 (RECESSO)
Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno cento giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.
ART. 13
(FORO COMPETENTE)
Le Parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione e esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente per qualunque controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà quello di Trento
ART. 14 (MISURE FISCALI)
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte I allegata al DPR 642/1972 nella misura vigente al momento della stipula. L'assolvimento di tale imposta avverrà in modo virtuale ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. b) giusta autorizzazione n.
di data 2020 rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Trento all'Opera universitaria.
Le Parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s. m., trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente per oggetto prestazioni a natura patrimoniale.
Xxxxx, accettato e sottoscritto
Opera universitaria di Trento Il
- dott. -
Provincia Autonoma di Trento
Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza Il Dirigente
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx -
Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Y:\OPERA UNIVERSITARIA\SERVIZI RESIDENZIALI\2020\ACCORDO 20-23.doc