CAPITOLATO SPECIALE
COMUNE DI CADEO
(Provincia di Piacenza)
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA
XXXX IN ROVELETO VIA PAPA XXXXXXXX XXXXX XX DAL 01.06.15 AL 31.05.25
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 14/04/2015
DICE
PARTE I
ELEMENTI GENERALI DELLA CONCESSIONE
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE PAG. 4
ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE PAG. 5
ART. 3 VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA PAG. 5 ART. 4 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE PAG. 5 ART. 5 CORRISPETTIVO E VALORE DELLA CONCESSIONE PAG. 5
ART. 6 CANONE PAG. 6
ART. 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE PAG. 6
ART. 8 MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PAG. 6
ART. 9 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PAG. 9
ART.10 PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO PAG.10
ART.11 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO PAG.10
ART.12 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PAG.10
ART.13 DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-CONCESSIONE PAG.11
PARTE II
ONERI INERENTI IL CONTRATTO DI CONCESSIONE
ART.14 ASSICURAZIONI PAG.11
ART.15 CAUZIONE DEFINITIVA PAG.12
ART.16 SPESE,IMPOSTE E TASSE PAG.12
PARTE III
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO
ART.17 UTILIZZO DELLA PISCINA PAG.13
ART.18 MOBALITA’ GESTIONALI E DI UTILIZZO DELLA PISCINA PAG.13
ART.19 CORSI E ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SPORTIVA PAG.13
ART.20 LOCALI E ATTREZZATURE PAG.13
ART.21 CUSTODIA DI COSE MOBILI DI PROPRIETA’ DEL CONCESSIOANRIO PAG.14
PARTE IV
OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCESSONARIO
ART. 22 OBBLIGHI GENERALI PAG.14
ART. 23 SICUREZZA IGIENICO SANITARIA PAG.16
ART.24 RESPONSABILITA’ PAG.16
ART. 25 ESECUZIONE D’UFFICIO PAG.17
ART.26 DIREZIONE DEL SERVIZIO E DELL’IMPIANTO PAG.17
ART.27 ORGANICO DEL PERSONALE PAG.17
ART.28 PERSONALE PAG.17
ART.29 PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA PAG.18 ART.30 OBBLICHI RELAIVI AL TRATTAMENTO DATI DELL’UTENZA PAG.18 ART.31 OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PAG.18 ART.32 RELAZIONE SULLO SATO E SULL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI RENDICONTO PAG.19 ART.33 CARTA DEI SERVIZI PAG.19
ART.34 PROVENTI DELL’ATTIVITA’ – TARIFFE PAG.19
ART.35 PUBBLICTA’ PAG.20
ART.36 ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PAG.20
PARTE V
OBBLIGHI MANUTENTIVI – INVESTIMENTI
ART.37 MANUTENZIONE ORDINARIA PAG.20
ART.38 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAG.21
ART.39 INTERVENTI MIGLIORATIVI PAG.21
PARTE VI
DIRITTI E OBBLIHI DEL COMUNE
ART.40OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PAG.22 ART.41 VIGILANZA E CONTROLLI PAG.22
ART.42 PENALITA’ PAG.23
PARTE VII
CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
ART.43 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PAG.24
ART.44 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PAG.24
ART.45 FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA PAG.25
ART.46 REVOCA DELLA CONCESSIONE PAG.25
PARTE VIII DISPOSIZIONI FINALI
ART.47 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI PAG.26
ART.48 FORO COMPETENTE PAG.26
ART.49 SPESE PAG.26
Allegato a) Tariffe piscina comunale in vigore PAG.27
Allegato b) Piano di conduzione tecnica PAG.28
PARTE I
ELEMENTI GENERALI DELLA CONCESSIONE
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione della piscina comunale di Roveleto di Cadeo, ubicata in via Papa Xxxxxxxx Xxxxx XX, di proprietà del Comune di Cadeo.
La piscina comunale è composta da:
a) vasca natatoria (mq.404) completa di centrale idrica di depurazione,
b) blocco spogliatoi e servizi igienici,
c) locale bar,
d) area verde.
La suddetta struttura viene concessa nello stato di fatto e di diritto attuale. Si applicano le disposizioni di cui all’art.30 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.. La concessione comporta :
a) la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza e la custodia sulla struttura, sugli impianti e sulle relative attrezzature, nonché la manutenzione ordinaria, l’assistenza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica delle attività sportive praticabili nella struttura oggetto della presente gara;
b) l’esecuzione di manutenzioni e interventi migliorativi volti alla riqualificazione dell’impianto di cui all'offerta presentata in sede di gara;
c) l’esecuzione di eventuali opere di adeguamento a norme di legge che si dovessero rendere necessarie in vigenza del contratto.
La concessione è effettuata dal Comune ed accettata dal Concessionario, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nel presente Capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.
La gestione prevede l’esecuzione di quanto sarà indicato nell’offerta qualitativo-tecnica ed, in ogni caso, dovrà assicurare i seguenti servizi base:
• apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell’impianto;
• conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dell’impianto di riscaldamento ed erogazione d’acqua calda;
• conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici;
• conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dell’impianto di trattamento delle acque;
• pulizia dell’intero complesso natatorio dato in gestione;
• manutenzione ordinaria riferita alla struttura e all'impianto natatorio;
• verifiche periodiche degli impianti elettrici, di sicurezza e assimilabili secondo la normativa vigente;
• installazione e mantenimento in efficienza di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza;
• cura e manutenzione degli spazi circostanti, ivi compresi la zona di parcheggio e l'area a verde pubblico;
• direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
• assistenza bagnanti.
È inoltre a carico del gestore la voltura di tutte le utenze necessarie al funzionamento.
L'uso della piscina deve essere garantito anche alle società e associazioni sportive o ad enti di promozione sportiva riconosciuti, che svolgano attività agonistica, non affidatarie, che ne faranno richiesta, pena la revoca dell'affidamento.
Tutte le attività richieste dal presente Capitolato dovranno essere effettuate dal Concessionario con propria
organizzazione, mezzi e personale nel rispetto delle normative vigenti.
E’ vietata ogni forma di utilizzazione dell’impianto natatorio diversa da quella prevista nel presente Capitolato o la modifica di destinazione d’uso degli spazi presenti nella struttura salvo che non vengano impiegati per attività che rientrano in quelle consentite dal presente Capitolato.
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata in anni 10 (dieci), con inizio 01/06/2015 e termine 31/05/2025 ed esecuzione anticipata in pendenza di contratto.
Il Concessionario, inoltre, s’impegna sin d’ora, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di un nuovo Concessionario, a proseguire il servizio, nell’osservanza delle stesse modalità e condizioni indicate nel presente Capitolato, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.
E’ espressamente escluso il rinnovo tacito della concessione alla sua scadenza.
ART.3 - VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA
La consegna dell’impianto avverrà mediante la redazione di apposito verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio fra i funzionari del Comune ed il Concessionario. Nel verbale verrà descritta la consistenza dell’impianto, delle aree e delle attrezzature esistenti e lo stato di conservazione dei locali e degli impianti tecnologici.
Il verbale di consistenza dovrà essere aggiornato in caso di modifiche, cambiamenti ed integrazioni all’impianto, di qualunque natura ed entità, che dovessero intervenire durante il rapporto di concessione.
Tutte le modifiche tese al miglioramento o potenziamento della struttura e del servizio dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e concordate nei loro aspetti tecnici.
ART.4 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
Alla scadenza della concessione e nei casi di risoluzione anticipata, di decadenza o di revoca della concessione, tutte le opere e le attrezzature, anche quelle mobili realizzate o acquistate dal Concessionario, dovranno essere consegnate nel pieno possesso e proprietà del Comune e s’intenderanno da questo immediatamente acquisite, senza che alcuna somma a titolo di indennizzo o di qualsiasi altro titolo sia dovuta al Concessionario.
Alla scadenza della concessione, in caso di decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto concessorio, il Concessionario dovrà restituire gli immobili, gli impianti, gli arredi ed le attrezzature, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni, in buono stato di manutenzione con impiantistica e reti tecnologiche a norma e perfettamente funzionanti senza che sia dovuto alcun indennizzo, rimborso o compenso né per i lavori eseguiti, né per le migliorie e/o addizioni come neppure a titolo di avviamento, nè a qualsiasi altro titolo.
Sarà a carico del Concessionario la chiusura delle utenze e la cessazione dei relativi contratti di allacciamento.
All’atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio, apposito verbale. Qualora fossero riscontrate incongruenze rispetto ai verbali di consistenza aggiornati, danni o malfunzionamenti, il Concessionario è tenuto a provvedere direttamente alla riparazione o sostituzione salvo che il Comune non richieda l’integrale risarcimento anche ricorrendo all’incameramento della cauzione definitiva.
Il Comune in caso di mancato rilascio dell’immobile alla scadenza o nei casi di cessazione anticipata, potrà avvalersi dei mezzi consentiti dall’ordinamento per reimmettersi nella detenzione e possesso dell’immobile,
rinunciando fin d’ora il Concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il Concessionario potrà far
xxxxxx solo successivamente alla riconsegna dell’immobile le proprie ragioni avanti l’Autorità competente in
base al presente Capitolato.
ART.5 - CORRISPETTIVO E VALORE DELLA CONCESSIONE
Il corrispettivo a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare. Pertanto tutti gli oneri del Concessionario saranno remunerati attraverso il pagamento delle tariffe da parte degli utenti, senza oneri a carico del Comune.
Al Concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe relative alle attività erogate ed inoltre le entrate relative al bar ed alla pubblicità commerciale effettuata, con l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall’Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità.
Il valore della concessione è calcolato sulla base stimata degli incassi derivanti dalle tariffe corrisposte dagli utenti e del canone annuo pagato dal Concessionario nel periodo oggetto della concessione. Tale valore è pari ad €50.000,00 annui e così per un totale di €500.000,00 per tutta la durata della concessione.
ART. 6 – CANONE
L’affidamento in concessione dell’impianto comporta la corresponsione da parte dell’aggiudicatario di un canone annuo, a base d’asta, di € 2.000,00 (duemila/00) soggetto ad aumento in sede di gara. Il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione, il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 5 del mese di settembre attraverso bonifico bancario al Tesoriere Comunale salvo che nel mese precedente il Responsabile del Servizio Ragioneria del Comune non abbia dato, per iscritto, diverse disposizioni.
In caso di ritardo nel pagamento del canone alla scadenza fissata, sarà applicata una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 90 giorni. Decorso tale termine inutilmente, il Comune potrà disporre l’incameramento della cauzione definitiva presentata per l’importo del canone non versato e degli interessi maturati.
In caso di ritardo nel pagamento del canone di oltre 90 giorni per più di tre volte nel corso della concessione,
la concessione può decadere..
Il canone sarà revisionato a decorrere dal secondo anno di vigenza del contratto di concessione, e quindi su base annua, applicando la variazione al 100% dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicato dall’ISTAT, riferita al periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente.
ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 6 del “Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2012, esecutiva, e precisamente:
Società o Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazione sportiva o a ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
Federazioni sportive nazionali o associazioni di discipline sportive associate riconosciute dal CONI.
ART. 8 – MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, da valutarsi secondo i seguenti elementi:
OFFERTA TECNICA - punti 85/100; OFFERTA ECONOMICA - punti 15/100.
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata utilizzando il metodo
aggregativo compensatore, con riparametrazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, secondo i criteri indicati in via analitica ai successivi paragrafi.
I punteggi saranno assegnati sulla base dei criteri di seguito indicati:
A. OFFERTA TECNICA: Punti massimi attribuibili 85/100, così suddivisi:
1. Progetto di gestione - massimo 30 punti;
2. Progetto organizzativo - massimo 25 punti;
3. Progetto migliorativo - massimo 30 punti
L’offerta tecnica, che si compone degli elementi sopraindicati, verrà valutata secondo le modalità così specificate.
a. relazione illustrativa/ descrittiva (max 20 cartelle formato A/4) da cui dovranno risultare gli elementi caratterizzanti il servizio di gestione della struttura, il progetto di organizzazione della stessa, nonché il progetto migliorativo secondo gli ambiti definiti successivamente nel presente articolo. Si consiglia di redigere la relazione seguendo la griglia dei parametri di valutazione;
b. Elaborato grafico esaustivo della Proposta Migliorativa redatto in formato A3 (massimo n. 5 facciate) completo di eventuali particolari;
c. computo metrico non estimativo delle opere previste.
Nell’offerta tecnica non dovranno essere contenuti elementi di natura economica.
1. PROGETTO DI GESTIONE 30 punti
Saranno privilegiate le offerte che prevedono proposte migliorative per la gestione della struttura attraverso:
x. Xxxxx e spazi dedicati al nuoto libero – massimo punti 5;
b. Organizzazione di eventi sportivi che valorizzano il territorio – massimo punti 5;
c. Organizzazione di eventi serali con ingressi gratuiti - massimo punti 5;
d. Attività a favore di giovani, disabili e anziani – massimo punti 5;
e. Orari e spazi da destinare alle Associazioni per nuoto agonistico- massimo punti 5
2. PROGETTO ORGANIZZATIVO 25 punti Saranno privilegiate le offerte che prevedono proposte migliorative per l’organizzazione della struttura attraverso:
a. Organigramma del personale che il Concessionario intende utilizzare con specifica delle relative qualifiche. Dovranno essere indicati gli orari ed i turni che verranno assegnati al personale con indicazione delle mansioni ed eventuali funzioni straordinarie –
massimo punti 15;
b. Programma di manutenzione dell’impianto natatorio - massimo punti 6;
c. Programma e manutenzione dell’area adibita a verde pubblico ed a parcheggio -
massimo punti 2;
d. Programma delle pulizie e dei servizi di custodia - massimo punti 2.
Il Progetto sub b), sub c) e sub d) dovrà contenere ogni indicazione circa le modalità di esecuzione delle attività, nel rispetto della frequenza degli interventi previsti nel Capitolato, ovvero migliorativi della frequenza richiesta e potrà prevedere interventi aggiuntivi e relativa frequenza.
3. PROGETTO MIGLIORATIVO 30 punti
Saranno privilegiate le offerte che prevedono proposte migliorative per l’assetto della struttura attraverso interventi nei seguenti ambiti:
a. Ambito Tecnologico:
a1) Revisione impiantistica (3 pompe, 2 filtri, 1 centralina; 3 pompette dosatrici, pompa sommersa, ecc.), tinteggiatura del locale tecnologico piano interrato con idonei prodotti resistenti all’umidità, realizzazione divisioni interne per creazione locali atti allo stoccaggio dei prodotti disinfettanti e trattanti nonché per deposito attrezzature d’uso, fornitura e posa pavimento flottante rialzato e realizzazione impianto areazione naturale e/o forzata locali _
massimo punti 8;
b. Ambito Strutturale:
b1) Sistemazione pavimentazione esterna in autobloccante per rimozione cedimenti localizzati – massimo punti 7;
b2) Riqualificazione e razionalizzazione degli spazi interni ed esterni compreso il verde attrezzato al fine di ampliare e migliorare l’offerta di servizi all’utenza e la qualità architettonica e ambientale delle aree e degli ambienti comuni anche attraverso la riorganizzazione distributiva degli stessi, la valorizzazione dello spazio destinato a pubblico esercizio. Potranno essere valutate soluzioni di sistemazione globale anche finalizzate all’utilizzo invernale della struttura attraverso l’ampliamento delle aree coperte e il conseguente adeguamento impiantistico – massimo punti 10;
c. Ambito Energetico:
c1) Riqualificazione energetica della struttura attraverso la realizzazione di impianti che utilizzano fonti energetiche alternative (solare termico, fotovoltaico, ecc.) –
massimo punti 5. Per ciascuno degli interventi sopraindicati, relativi al Progetto migliorativo, saranno parametro di valutazione gli ulteriori sub elementi costituiti da:
- Pregio architettonico dell’intervento in termini di inserimento architettonico e ambientale;
- Qualità e caratteristiche dei materiali utilizzati;
- Funzionalità ed economicità della soluzione proposta in termini di costi manutentivi e di consumi energetici (nel caso di interventi in ambito energetico);
- Compiutezza e livello di approfondimento dei contenuti progettuali.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque difformi da quanto prescritto dagli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 83 comma 2 del D.lgs.163/2006 è prevista una soglia di ammissibilità tecnica, al di sotto della quale le offerte presentate non sono ammesse alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica, pari a punti 60 sugli 85 punti previsti per l’offerta tecnica.
Per ciascuno dei subcriteri sopra indicati, che sono tutti relativi ad elementi qualitativi di valutazione dell’offerta, ogni componente della Commissione di gara attribuirà all’offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1. Quindi la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni subcriterio; il punteggio per ciascun sub criterio sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente valore massimo.
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun dei sub-criteri relativi alla singola offerta.
Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto (85 punti) per il merito tecnico, al fine di ristabilire l’equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 85 punti e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. Se ad esempio i punteggi complessivi ottenuti per le offerte tecniche dai concorrenti sono i seguenti: 50, 37, 45, 32, occorre ristabilire l’equilibrio assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 50 il valore massimo previsto per l’offerta tecnica, cioè 85, e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale così calcolato:
PT1 = (50/50) * 85 = 85 ; PT2= (37/50) * 85= 62,9 ; PT3= (45/50) * 85 = 76,5 ; PT4 = (32/50) * 85 = 54,4
B. OFFERTA ECONOMICA: Punti massimi attribuibili 15/100, così suddivisi:
Il punteggio massimo dell’offerta economica (punti 15) verrà attribuito nel seguente modo:
a) offerta economica relativa al canone annuo di gestione - massimo 5 punti
b) valore dell'investimento riferito all'offerta tecnica – massimo 10 punti
a) offerta economica relativa al canone annuo di gestione
Alla società che avrà offerto il maggior aumento percentuale sul canone posto a base d’asta sarà assegnato il punteggio massimo di punti 5. Alle restanti sarà assegnato un punteggio proporzionale in relazione all’aumento offerto, secondo la seguente formula:
X = Z x 5 W
Dove:
X = punteggio attribuito all’offerta economica W =canone offerto più alto
Z = canone offerto dalla ditta Z
Importo canone a base di gara € 2.000,00 annuali (oneri fiscali esclusi). Non saranno ammesse offerte al ribasso.
b) valore dell'investimento offerto di cui alla voce “Progetti migliorativi” dell'offerta tecnica Rientra nella definizione di valore dell’investimento il solo costo delle opere e degli oneri per la sicurezza. Verrà assegnato un punto ogni € 5.000,00 di investimento fino ad un massimo di 10 punti.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punti di cui sopra.
Nel caso di parità di punteggio tra offerte si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di aggiudicazione di una sola offerta.
ART.9 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
L’offerente è tenuto, a pena di esclusione, a presentare un programma economico finanziario (da inserire, a pena di esclusione, nella busta relativa all’offerta economica) riferito all’intera durata della concessione così come offerta, atto a dimostrare l’equilibrio economico – finanziario dell’offerta complessiva, che dia conto dei ricavi ipotizzati e dei costi previsti per la gestione, per la manutenzione ordinaria obbligatori da Capitolato e per quelli dell’intervento di investimento offerto, del piano di ammortamento degli investimenti e di eventuali contribuzioni o finanziamenti di Enti terzi, di cui possa dimostrare di poter beneficiare, e di ogni altro elemento economico e finanziario rilevante.
Il piano deve essere formulato nel rispetto dei seguenti criteri: chiarezza, completezza, analiticità, sostenibilità dell’offerta progettuale intesa come capacità di permettere e mantenere nel tempo la gestione dell’impianto.
Il piano dovrà essere coerente, adeguato e congruo agli obblighi e oneri previsti a carico del concessionario dal Capitolato e agli obblighi e oneri derivanti dall’offerta tecnica, gestionale operativa, economica e di investimento offerta.
Il piano economico dovrà tener conto del fatto che le tariffe per l’esercizio 2015 sono quelle approvate con deliberazione di giunta n. 40 del 14/04/2015.
ART.10 - PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO
La piscina è destinata allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.
Finalità della concessione è la valorizzazione della struttura come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l’utilizzazione della struttura dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.
La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
Il Concessionario, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l’attività sportiva come momento piacevole della giornata.
Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza.
Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa perseguendo, nelle strutture e nell’organizzazione, la qualità del servizio.
Inoltre il Concessionario ha l’obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.
ART. 11- CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore. E’ comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.
L’Amministrazione si riserva di valutare l’effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l’eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all’immotivata interruzione del servizio. In caso di arbitrario abbandono dell’impianto, ingiustificata sospensione dell’attività, anche parziale, o immotivata chiusura dell’impianto, il Comune avrà diritto ad una penale pari a euro 1.000,00 per ogni giorno di irregolarità. La penale maturata, previa contestazione formale al Concessionario, potrà essere incamerata mediante escussione della cauzione definitiva.
ART.12 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il Concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente Capitolato e del bando di gara, nonché le normative vigenti, contemplano.
Il Concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l’uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato.
Il periodo di apertura degli impianti natatori e dell’annesso bar dovrà essere, almeno, dal primo sabato di giugno alla seconda domenica di settembre di ogni anno, a pena di decadenza, salva la possibilità di anticipare l’apertura al 1° maggio (a decorrere dal secondo anno della concessione).
Dovrà essere garantito un orario giornaliero di apertura della piscina al pubblico almeno dalle ore
08.30 alle ore 21.00. Per l’attivazione e riordino serale la struttura natatoria sarà aperta alle 7.00 e chiusa alle 22.30; in tali orari l’accesso sarà consentito agli operatori addetti alla gestione. In ogni caso sarà possibile effettuare l’articolazione degli orari di apertura per garantire la fruibilità ottimale della struttura, sia da parte degli organismi associativi, sia da parte dei singoli cittadini (tenendo comunque conto che l’orario non può comportare l’avvio delle attività prima delle ore 7.00 e la chiusura delle stesse non oltre le ore 24.00).
Il gestore, nell’ambito dell’orario di apertura al pubblico dell’impianto natatorio, è autorizzato a organizzare propri corso di nuoto, altri corsi di discipline sportive praticabili in acqua, iniziative
ludico-ricreative. In ogni caso modalità e tariffe per l’effettuazione delle suddette attività andranno di volta in volta autorizzate preventivamente all’Amministrazione comunale.
Il Concessionario, previa comunicazione, ha facoltà di organizzare eventi serali.
Inoltre è data facoltà al Concessionario di procedere alla rimozione temporanea degli arredi dei locali spogliatoio, al fine di attuare l’eventuale programmazione di attività invernali ludico/formative con approntamento di attrezzature e/o arredi a proprio carico.
ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-CONCESSIONE
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto di concessione e ogni forma di sub - concessione, a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto agli artt. 35 e 36 con riguardo rispettivamente alle attività di pubblicità e di somministrazione di alimenti e bevande, pena la decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto.
Il Concessionario non potrà affidare a terzi i servizi connessi alle attività sportive oggetto della concessione, pena l’immediata risoluzione del contratto. Potranno essere affidati a terzi i servizi accessori e secondari non connessi all’attività sportiva e didattica.
In caso di manifestazioni o eventi che richiedono l’uso temporaneo di porzioni dell’impianto da parte di altri soggetti mediante accordi tra questi ed il Concessionario dovrà essere data comunicazione preventiva al Comune.
Resta fermo che il Concessionario rimane unico e solo responsabile della concessione, nonché unico referente nei confronti del Comune di Cadeo e risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei sub-concessionari/appaltatori/contraenti.
PARTE II
ONERI INERENTI IL CONTRATTO DI CONCESSIONE
ART. 14 - ASSICURAZIONI
La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) che dovranno essere mantenute per l'intera durata della concessione.
Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall’esercizio all’ impianto e a tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione;
b) l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
c) i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
d) l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del concessionario o dallo stesso detenute;
e) la copertura del pagamento del canone per tutta la durata della concessione;
f) la copertura dell’importo derivante dall’effettuazione delle migliorie e dei lavori di manutenzione straordinaria dichiarati in offerta.
Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.
Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».
La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali.
II massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00 con il limite di € 1.000.000,00 prestatore di lavoro.
Il Concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell’ambito della struttura comunale in gestione.
Nella polizza “Incendio e altri eventi” deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” da parte dell’assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Cadeo.
La stipula del contratto d’affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.
ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA
Al momento della stipula del contratto, il concessionario presenterà, a favore del Comune, garanzia definitiva pari al 10% del valore della concessione così come definito all'art.5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata del contratto a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell’impresa concessionaria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati all’impresa concessionaria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’impresa stessa.
Il Concedente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario.
Sempre il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto.
La garanzia deve essere resa operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte del Comune.
In caso di incameramento parziale, l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta
ART. 16 - SPESE, IMPOSTE e TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di concessione della gestione, ivi comprese le eventuali variazioni e integrazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico del concessionario.
PARTE III ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO
ART.17 – UTILIZZO DELLA PISCINA
II Concessionario deve garantire apposito e idoneo servizio d’informazione e prenotazione delle attività durante il periodo d’apertura dell’impianto.
II Concessionario può utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative il gestore deve preventivamente inoltrare richiesta scritta al
competente servizio comunale ed acquisire l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, il rilascio da parte del competenti uffici comunali dell’apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolari dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l’acquisizione del parere degli organi di controllo. Gli spazi di attività sportiva e la densità di affollamento devono intendersi quelli definiti all’art. 14 del D.M. 18 marzo 1996, modificato e integrato dall’art. 19 del D.M. 6 giugno 2005.
II Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all’attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.
ART. 18- MODALITA' GESTIONALI E DI UTILIZZO DELLA PISCINA
La gestione della struttura, oltre a quanto disposto dal presente Capitolato, è regolata da quanto proposto nell’offerta qualitativo-tecnica in sede di gara.
Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare la struttura in occasione di eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate da questo Ente in numero di 10 giornate annue; il Concessionario, in tali occasioni, dovrà provvedere ad assicurare il personale necessario per l’apertura, la sorveglianza, la pulizia e la chiusura dell’impianto.
Il Concessionario dovrà inoltre prevedere la fruibilità gratuita dell'impianto:
- agli iscritti e agli accompagnatori/educatori nel caso il Comune organizzasse in proprio, o in collaborazione con altri soggetti, iniziative post scolastiche (es. centri estivi);
- da parte dei disabili;
ART. 19 – CORSI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA
Per favorire la promozione dell’attività sportiva, il gestore è tenuto a organizzare corsi, di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse all’impianto in gestione ovvero con lo stesso compatibile.
I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla relativa Federazione Sportiva e debitamente pubblicizzati a cura e spese del gestore.
Il programma deve comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico-sportiva degli utenti.
ART. 20 - LOCALI E ATTREZZATURE
I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del Concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.
Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.
ART. 21 - CUSTODIA DI COSE MOBILI DI PROPRIETÀ DEL CONCESSIONARIO
L’Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del Concessionario detenuti dallo stesso negli immobili della struttura, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale di lui carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell’Amministrazione comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.
PARTE IV
OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO
ART. 22 - OBBLIGHI GENERALI
La gestione complessiva dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa. Il Concessionario è l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale, nell’ambito della gestione e funzionamento della struttura.
La gestione della piscina comunale comporterà per il Concessionario l’assunzione dei seguenti obblighi:
a) gestione complessiva dell’impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, che risulta essere composto da: una vasca natatoria completa di centrale idrica di depurazione, un blocco di spogliatoi e servizi igienici, un locale bar, un’area a verde ed un parcheggio;
b) trattamento dell’acqua delle vasche in conformità alla normativa vigente in materia d’impianti natatori pubblici. In particolare il Concessionario dovrà provvedere ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dall’Accordo sancito in data 16/01/2003 tra Stato e Regioni – recepito con Delibera della Giunta regionale n° 1092 del 18.07.05 - avente ad oggetto: “Requisiti di gestione, controllo e sicurezza ai fini igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”. II Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento al gestore controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-batteriologico, delle acque contenute nelle vasche. L’analisi del campioni deve essere effettuata presso un laboratorio individuato dal concessionario, previo benestare dell’Amministrazione comunale. I costi per il prelievo del campioni e le analisi degli stessi sono a totale carico del gestore;
c) manutenzione dell’area verde circostante (pulizia dei viali, raccolta delle foglie, potatura delle siepi, taglio e sostituzione delle piante morte, sfalcio e concimazione dei prati con raccolta dell’erba, eliminazione manuale delle infestanti dalle aiuole, diserbo meccanico e/o chimico dei vialetti, potatura di risanamento degli alberi, potatura degli arbusti);
d) pulizia della struttura relativa alle superfici interne degli spogliatoi in modo tale da renderli idonei dal punto di vista igienico-sanitario;
e) pulizia degli spazi esterni limitrofi alla struttura;
f) pulizia di tutti i locali e dei servizi igienici annessi con l'uso di prodotti specifici, anche disinfettanti, in modo da garantire costantemente il decoro e l'igienicità degli ambienti;
g) pulizia dei beni mobili e delle attrezzature presenti nella struttura mediante asportazione delle polveri;
h) pulizia del locale bar ;
i) allontanamento giornaliero dei rifiuti derivanti dall'attività agonistica e non e dalla gestione del locale bar;
j) apertura, chiusura, conduzione della struttura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato. Tutto ciò anche durante gli orari in cui la struttura verrà utilizzata direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati;
k) organizzazione di corsi di nuoto ed altri corsi di discipline sportive praticabili in acqua e non, anche congiuntamente ad iniziative ludico – ricreative;
l) custodia della struttura, degli impianti, attrezzature, materiali in essa esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi che risultino deteriorati o danneggiati dall’uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza, nonché
responsabilità per la perdita o deterioramento di valori, oggetti d’uso o altro lasciati all’interno della struttura;
m) scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi nel rispetto della normativa vigente;
n) presentazione della comunicazione di inizio attività della piscina all’Autorità Sanitaria Locale, ottenimento di ogni eventuale autorizzazione sanitaria e non necessaria all’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
o) pagamento delle utenze di pertinenza dell’impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione nonché le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
p) richiesta da parte del Concessionario ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento della struttura;
q) pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento della struttura;
r) utilizzo degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, nel rispetto della normativa vigente in materia. In applicazione al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, i presidenti delle società sportive, equiparati a datori di lavoro, anche se hanno volontari e non dipendenti devono nominare:
- un responsabile del servizio prevenzione e protezione
- l’addetto/i antincendio
- l’addetto/i al pronto soccorso
s) garanzia all’Amministrazione comunale dell’utilizzo gratuito della struttura nel numero di 10 giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni a cura dell’Amministrazione stessa;
t) pagamento del canone;
u) stipulazione delle polizze assicurative secondo quanto definito nel presente Capitolato;
v) ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all’interno della struttura;
w) attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso la struttura, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
x) assistenza bagnanti, che deve essere assicurata secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza per l’esercizio d’impianti natatori utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso.
Gli assistenti bagnanti devono garantire anche:
- il rispetto delle norme vigenti per l’accesso alla piscina attraverso una costante opera d’educazione degli utenti volta anche ai temi della sicurezza e del benessere durante il tempo di permanenza nell’impianto;
- il regolare funzionamento e la puntuale fruizione da parte dei bagnanti dei presidi di bonifica dei frequentatori.
Per un ottimale svolgimento dei loro compiti, gli assistenti bagnanti devono indossare vestiario recante apposita scritta di riconoscimento;
y) intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento della struttura per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
z) costante attività d’informazione e promozione della struttura, dell’attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all’interno della stessa.
E' a carico del Concessionario quant'altro descritto nel Piano di conduzione tecnica redatto ai sensi dell'art.5, c.5 e 7 della Legge regionale 11/2007 e allegato al presente (all.B).
Previa richiesta e formale autorizzazione dell’Amministrazione comunale, è data facoltà al Concessionario di apportare alla struttura, a sue cure e spese, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare la struttura stessa, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo d’esercizio. Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione d’efficienza senza pretesa d’alcun compenso, neppure a titolo d’indennità o risarcimento.
Resta a carico del Concessionario l’alea economica finanziaria della gestione del servizio nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.
Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato della struttura oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione comunale.
In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla società concessionaria il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L’Amministrazione comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.
ART. 23 - SICUREZZA IGIENICO SANITARIA
L’impianto natatorio nel suo complesso dovrà essere gestito e mantenuto osservando i necessari requisiti igienico-sanitari-ambientali, garantendo la dotazione degli addetti, dei dispositivi di legge ed i controlli secondo quanto stabilito dall’Atto d’Intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio nonché in base a quanto contenuto nel Piano di conduzione tecnica di cui all'All.B).
Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale o provinciale o comunale durante la concessione.
Il Comune, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo, potrà effettuare in qualsiasi momento, sopralluoghi, controlli e campionature ed ispezioni nei locali direttamente o tramite il Servizio di igiene e sanità dell’AUSL territoriale , fatte salve le ispezioni di competenza di detto Servizio.
A carico del Concessionario sono tutti i prodotti e le attrezzature che devono essere utilizzati o installati negli ambienti e la loro manutenzione in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.
Eventuali adeguamenti che si rendano necessari a seguito dell’entrata in vigore di norme sopravvenute sono ad esclusivo carico del Concessionario.
Il Concessionario, oltre alle verifiche di legge, dovrà costantemente verificare la sicurezza degli impianti e la salubrità degli ambienti di lavoro al fine di evidenziare, attuare e promuovere ogni intervento atto ad eliminare eventuali rischi conseguenti l’esercizio dell’impianto o contingenti le varie attività.
ART. 24- RESPONSABILITÀ
Il Concessionario sarà comunque responsabile d’eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti e ai beni esistenti nonché d’ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione. Il Concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.
E’ espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell’oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell’aggiudicazione della concessione.
Il Concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell’incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell’Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto della presente concessione; a tal fine dovrà adottare, nell’esecuzione del lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.
ART. 25- ESECUZIONE D’UFFICIO
In caso d’interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente Capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente sia indirettamente, a rischio e spese del Concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell’organizzazione dell’impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall’avvenuta interruzione.
ART. 26 – DIREZIONE DEL SERVIZIO E DELL’IMPIANTO
La direzione del servizio e della struttura devono essere affidati ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione.
L’ufficio di direzione deve essere localizzato all’interno dell’impianto. Il direttore del servizio deve mantenere un costante contatto con i responsabili del Servizio Sport e Tempo libero dell’Amministrazione comunale per il controllo dell’andamento del servizio.
In caso d’assenza o impedimento del direttore, il gestore deve provvedere alla sua sostituzione con un altro direttore d’adeguata professionalità, dandone immediata comunicazione al Comune.
ART. 27 - ORGANICO DEL PERSONALE
L’organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in sede di gara dall’impresa in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve eventuali variazioni conseguenti ad una diversa organizzazione del servizio richiesta o approvata dall’Amministrazione comunale.
Il Concessionario garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità d’adeguamento del servizio tempestivamente richieste dall’Amministrazione comunale.
ART. 28 - PERSONALE
Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale.
Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità riconosciuta da appositi brevetti rilasciati dalle Autorità competenti (CONI, F.I.N., ecc.), ai sensi del D.M. 10/09/86 e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori. L’amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti della struttura. In tal caso la società provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere. All’Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell’inizio del servizio e con la massima celerità:
a) il nominativo dell’incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l’Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte (referente della concessione);
b) l’elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte. Il Concessionario dovrà limitare al massimo l’avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo.
Il Concessionario è tenuto all’osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l’attività dell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.
ART. 29 - PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA
Il Concessionario deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.
Il Concessionario:
- deve nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- deve predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l’affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc..
- deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- deve predisporre il piano di evacuazione;
- in attuazione dell’art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati
dell’attuazione delle Misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell’onere del conseguimento per gli stessi dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell’attestato dovranno essere comunicate al Servizio Sport e Tempo libero con l’obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.
Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
ART. 30 – OBBLIGHI RELATIVI AL TRATTAMENTO DATI DELL'UTENZA
Il Concessionario consegna al Comune contestualmente all'avvio del servizio, i dati anagrafici e le funzioni del responsabile della privacy, indicando la sede presso la quale tali dati verranno conservati. Il Concessionario si impegna, inoltre, a gestire i dati relativi all'utenza acquisiti in occasione dello svolgimento del servizio ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
ART. 31 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
I collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013.
La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.
ART. 32 - RELAZIONE SULLO STATO E SULL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI – RENDICONTO
Il Concessionario ha l’obbligo di presentare annualmente al Servizio Sport e Tempo libero e al Servizio Tecnico del Comune, entro il 31 gennaio, una specifica relazione sullo stato di manutenzione e conservazione degli impianti sportivi e tecnologici nonché copia dei rapporti delle
verifiche di legge. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, cosi come previsto dalle norme vigenti.
Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all’efficienza degli impianti, dei presidi di sicurezza ed antincendio e l’elenco nominativo del personale utilizzato per l’esercizio e per la manutenzione della struttura.
Inoltre, sempre entro il 31 gennaio il Concessionario ha l'obbligo di comunicare:
- l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel corso dell’anno precedente, oppure la mancata effettuazione di interventi;
- l’elenco dei beni strumentali da esso eventualmente acquistati ed in dotazione alla struttura alla data del 31 dicembre precedente.
Ogni anno, entro il 31 gennaio, il gestore dovrà inoltre fornire al Comune un rendiconto della gestione dell’anno precedente, evidenziando in particolare, oltre ai dati economici (compresi quelli relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, gas metano e tutte le spese di consumo a carattere ricorrente – es. prodotti per pulizia, prodotti chimici ecc.), le attività svolte, i dati di affluenza disaggregati per singole fasce di utenza, le fasce di utenza coinvolte, gli orari di utilizzo degli spazi acqua da parte delle associazioni e del pubblico, con indicazione delle attività svolte, i risultati agonistici eventualmente realizzati e qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini della valutazione del servizio.
Entro la stessa data il concessionario ha altresì l’obbligo di presentare la situazione contabile analitica della gestione dell’impianto.
ART. 33 CARTA DEI SERVIZI
Il Concessionario è tenuto ad adottare la Carta dei servizi entro 6 mesi dall'affidamento. Essa definisce gli standards di servizio da garantire all'utenza nei termini minimi come da allegato A) del Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi e costituirà il riferimento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.
Il Concessionario si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi per la verifica dei livelli di qualità raggiunti e del rispetto degli standards minimi. Le risultanze del monitoraggio verranno annualmente trasmesse all'Amministrazione comunale.
ART. 34 – PROVENTI DELL’ATTIVITA’ – TARIFFE
Al Concessionario spettano :
le entrate derivanti dalle tariffe per l’utilizzo dell’impianto sportivo; le entrate derivanti dalla gestione del locale bar;
le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario dell’impianto, qualora autorizzato dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti.
Prima dell’inizio dell’attività il Concessionario dovrà richiedere ogni licenza ed autorizzazione necessaria affinché l’impianto possa essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, agibilità ed omologazione secondo quanto previsto nel presente Capitolato ed in tutta la documentazione depositata agli atti presso gli uffici tecnici ed urbanistici del Comune di Cadeo.
Qualora per condizioni climatiche particolarmente avverse l’impianto non potesse essere sempre agibile o il suo utilizzo risultasse comunque limitato, il concessionario non potrà pretendere dall’Amministrazione Comunale alcun indennizzo né alcuno sconto sul canone dovuto.
Art. 35 - PUBBLICITA'
Il Concessionario ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro della struttura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. E’ esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti,
movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. È fatto obbligo al Concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite dai competenti uffici comunali, in ordine all’ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.
Il Concessionario può sub- concedere a terzi l'esercizio della pubblicità, previa autorizzazione da parte dell' Amministrazione comunale.
L’Amministrazione comunale avrà facoltà di diniego qualora ricorrano motivi di contrasto con l’interesse comunale e pubblico, nonché per esigenze di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa.
Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per eventuali danni che, a causa dell’installazione di mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone o cose.
Art.36 – ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Il locale bar sarà messo a disposizione nello stato di fatto in cui si trova e saranno a carico del Concessionario tutti i mobili, gli arredi e le attrezzature necessarie per il funzionamento del servizio bar. La gestione dovrà essere eseguita nell’osservanza di tutte le regole che tale attività comporta, praticando prezzi calmierati e comunque non superiori a quelli praticati e stabiliti dai sindacati di categoria nella stessa zona, con l’impegno ad esporre al pubblico il relativo listino. I ricavi sono di esclusiva pertinenza del Concessionario. Il servizio di bar, essendo a esclusivo servizio dell’utenza della struttura, dovrà osservare orario di apertura e chiusura concomitante con l’orario di utilizzo dell’impianto. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo del contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all’attività della struttura affidata in gestione.
Il Concessionario è autorizzato a concedere in affitto, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, l’esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a terzi, i quali potranno esercitare l’attività stessa previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività; il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59. Il titolo per l’esercizio dell’attività non potrà essere ceduto o trasferito ad altri soggetti ad eccezione del Concessionario.
Nei rapporti tra Concessionario o sub- Concessionario il Comune sarà completamente estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i due soggetti.
In alcun modo, l’esercizio del punto di ristoro potrà costituire vincolo, o motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune, qualora per qualsiasi ragione sia anticipatamente risolto il rapporto concessorio.
PARTE V
OBBLIGHI MANUTENTIVI – INVESTIMENTI
ART. 37 - MANUTENZIONE ORDINARIA
Il Concessionario dovrà provvedere all’effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione della struttura, dei beni, delle attrezzature esistenti e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l’ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel piano di conduzione di cui all'All.B) del presente Capitolato, predisposto ai sensi dell'art.5, c.5 e c.7 della L.R. 11/2007, nonché di quanto indicato nel Progetto organizzativo presentato in sede di gara.
Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il Concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.
In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l’applicazione delle sanzioni e penali.
Il Concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione comunale e subordinate all’approvazione della stessa.
ART. 38 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Spetta al Comune la manutenzione straordinaria dell’impianto, di tutte le sue pertinenze interne ed esterne, dei beni, delle attrezzature esistenti nella struttura affidata in concessione e degli impianti tecnologici, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo successivo. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali dell’edificio; la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature e degli impianti tecnologici; le modifiche dell’assetto distributivo dell’unità immobiliare.
ART.39 - INTERVENTI MIGLIORATIVI
Il Concessionario, fermo restando l'obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria minimi previsti nel Capitolato, dovrà realizzare a sua scelta uno o più degli interventi di innovazione e/o riqualificazione e/o miglioria della struttura esistente, indicati all’art.8 – Offerta Tecnica (Progetto Migliorativo).
Modalità di attuazione degli interventi da parte del Concessionario
La realizzazione dei lavori di innovazione e/o riqualificazione e/o miglioria sarà subordinata all’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale di apposito progetto esecutivo previa acquisizione degli eventuali pareri, redatto da un professionista abilitato, incaricato a cura e spese del Concessionario.
Nessuna modifica, innovazione o trasformazione sarà ammessa senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune che, in caso contrario, avrà diritto di pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la riduzione in pristino dell’immobile e degli impianti a spese del Concessionario.
L’avvio dei lavori di realizzazione delle migliorie dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione comunale.
Oneri a carico del Concessionario per la realizzazione degli interventi
Per l’esecuzione dei lavori di innovazione e/o riqualificazione e/o miglioria, il Concessionario assumerà il ruolo di “Committente” ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e sarà tenuto ad incaricare a propria cura e spese: un progettista abilitato
un “Responsabile dei lavori” ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
un direttore dei lavori abilitato
un coordinatore per la sicurezza abilitato.
I nominativi dei tecnici sopra indicati dovranno essere comunicati all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio dei lavori.
Il Concessionario non potrà apportare modifiche al progetto approvato; eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e, ancorché comportino delle migliorie rispetto al progetto, saranno a totale carico del Concessionario.
Alla fine dei lavori il Concessionario dovrà presentare al Comune il certificato di regolare esecuzione, completo della rendicontazione delle spese sostenute e tutta la documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni relative all’agibilità dei locali.
Il Comune procederà all’accettazione dei lavori eseguiti e conseguente acquisizione delle opere al patrimonio comunale.
Termini per la realizzazione degli interventi
Al termine del rapporto concessorio gli investimenti/acquisti operati saranno di diritto acquisiti al patrimonio del Comune e senza onere alcuno.
I singoli progetti esecutivi dovranno prevedere interventi conformi alle prescrizioni tecniche e prestazionali speciali vigenti nelle diverse materie, essere corredati, ove necessario dal piano di sicurezza e sottoposte al preventivo esame dell’Amministrazione comunale – Servizio Tecnico Manutentivo - che provvederà a formulare la propria valutazione, con le eventuali indicazioni modificative e/o sostitutive entro 60 giorni dal ricevimento del progetto completo di ogni sua parte. Il Concessionario si impegna a produrre gli elaborati corretti o modificati secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione comunale – Servizio Tecnico Manutentivo.
Dette correzioni o modificazioni non dovranno comportare una spesa complessiva inferiore a quanto previsto nel progetto presentato.
Le opere potranno essere iniziate solo dopo la formale approvazione dell’Amministrazione comunale.
Le operazioni di collaudo dovranno essere effettuate, entro 60 gg. dalla comunicazione dell’ultimazione lavori, a spese del Concessionario che dovrà altresì provvedere a trasmetterne copia all’Amministrazione comunale entro 15 gg. dal collaudo stesso unitamente alle certificazioni di legge e dichiarazioni di conformità degli impianti.
PARTE VI
DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMUNE
ART. 40 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sono a carico dell’Amministrazione comunale:
▪ l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale,
▪ l’assegnazione in uso annuale della struttura e la comunicazione tempestiva del calendario al Concessionario,
▪ la determinazione annuale delle tariffe previo accordo con il Concessionario e a seguito di presentazione di bilancio consuntivo annuale da parte del Concessionario,
▪ oneri fiscali derivanti dalla proprietà dell'immobile.
ART. 41 – VIGILANZA E CONTROLLI
In ordine al rigoroso rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Servizio Sport e Tempo libero del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.
ART. 42 – PENALITA'
Le clausole contenute nel presente Capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente Capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti ovvero di quanto offerto in sede di gara che
possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.
Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo.
Eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dalla concessione comporteranno l’applicazione delle seguenti penali:
1. Per la mancata esecuzione delle attività di manutenzione e di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione stabilite dal presente Capitolato o previste nell’offerta gestionale, entro i termini richiesti per l’esecuzione degli interventi a seguito di formale diffida applicata una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00);
2. Per ingiustificata chiusura dei locali e degli ambienti in concessione, una penale pari a Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni impianto;
3. Per ogni mancato aggiornamento delle attività di manutenzione secondo le normative vigenti pari a Euro 200,00 (euro duecento/00) per ogni impianto;
4. Per violazione del calendario ed orari concordati, una penale pari a Euro 500,00 (euro cento/00) per l’impianto;
5. Per l’inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), nonché di Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di eventuale chiusura dell’impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai componenti organismi di controllo.
6. Per l’ingiustificata non ammissione di soggetti all’utilizzo di ogni impianto, una penale Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo caso (utente o società).
7. Per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell’impianto o verso i funzionari del Comune o altri incaricati dall’amministrazione di
vigilare sull’operato del Concessionario, una penale di Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni singola contestazione.
8. Per ritardata presentazione del consuntivo o della relazione sull’attività entro i termini stabiliti, una penale di Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.
9. Per la riscontrata occasionale mancata pulizia dei locali, una penale di Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni contestazione,
10. Per il mancato rispetto delle norme contenute negli artt. 27 e 28 una penale di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascuna violazione.
11. Le penali verranno discrezionalmente incamerate dalla cauzione definitiva con escussione, anche in via parziale , e l’obbligo da parte del Concessionario della sua reintegrazione.
Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente Capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile così come stabilito dall'art.7 bis comma 1 del D.Lgs.267/00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni e così come stabilito all'art.15 del Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi del Comune di Cadeo. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.
Qualora nel corso del rapporto vengano contestati almeno tre inadempimenti dello stesso tipo oppure cinque di tipo diverso nell’arco di un biennio, l’Amministrazione comunale ha il diritto di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti. In caso di inadempienze di carattere continuativo (es. chiusura non autorizzata dell’impianto), la penale verrà applicata qualora l’inadempimento si protragga per almeno 5 giorni.
In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori contemplati dall’offerta progettuale presentata in sede di gara, si applica una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. La penale non potrà superare complessivamente il 10% del valore delle opere.
In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 43.
Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.
PARTE VII
CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
ART. 43 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dall’Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- quando il Concessionario subappalti o ceda i servizi oggetto del presente Capitolato senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 13;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale e da questa autorizzata;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, la struttura oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell’impianto, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione dell'area adibita a verde pubblico e del parcheggio;
- mancato pagamento per tre bimestri consecutivi del canone concessorio.
La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.
Con la risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
ART. 44 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:
a. mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;
b. quando il Concessionario si trovi in stato di insolvenza inteso anche come non esecuzione degli investimenti richiesti dall’Amministrazione o offerti in sede di gara;
c. cessione parziale o totale anche del servizio o subappalto (nei casi non previsti nel presente Capitolato) ad altri;
d. episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, accertati e contestati secondo le norme vigenti in materia.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A.R., con la quale il Comune dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul Concessionario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.
La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la sopracitata facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi al Concessionario.
Il Concessionario potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto.
ART.45 – FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA
Il consenso scritto dell’Amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell’azienda fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa.
Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso del prescritti requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire, alla quale sia stato conferito con unico atto
mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.
Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo.
ART.46 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
Il Comune, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:
· Per rilevanti motivi di pubblico interesse;
· Per gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario;
· Per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente Capitolato o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il servizio/attività concesse.
L’atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Concessionario.
La revoca della concessione è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell’atto stesso.
Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell’atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’impianto e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.
Salvo motivi d’urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell’anno sportivo in corso. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.
PARTE VIII DISPOSIZIONI FINALI
ART. 47 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Al rapporto si applica quanto previsto dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm..
ART. 48- FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente il Foro di Piacenza.
ART. 49 - SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla gara aperta e alla concessione sono a totale carico del Concessionario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO
(dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXX)
Allegato A)
TARIFFE PISCINA COMUNALE IN VIGORE
(Approvate con Deliberazione della Giunta comunale n.40 del 14.04.2015)
utilizzo | Tariffa oraria |
Ingresso giornaliero intero feriale | €.5.00 |
Ingresso giornaliero intero sabato e festivi | € 6.00 |
Ingresso giovani ( ragazzi dai 6 ai 16 anni) ed ultra 65 anni - feriale | €.3.00 |
Ingresso giovani ( ragazzi dai 6 ai 16 anni) ed ultra 65 anni - festivo | €.4.00 |
Ingresso bambini fino a 5 anni | gratuito |
Ingresso soggetti diversamente abili e loro accompagnatori 1x1 | gratuito |
Ingresso ridotto, (dopo ore 18,00) | €. 2.50 |
Ingresso ridotto (pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 15.00 esclusi sabato – domenica e festivi) | €. 2.50 |
Abbonamento intero (n.10 ingressi) | €. 40.00 |
Abbonamento giovani (ragazzi dai 6 i 16 anni) n.10 ingressi | € 20.00 |
Abbonamento intero (n. 30 ingressi) | €.100.00 |
Abbonamento giovani(ragazzi dai 6 ai 16 anni) n. 30 ingressi | €.50.00 |
Abbonamento stagionale intero | € 200.00 |
Abbonamento stagionale giovani (ragazzi dai 6 ai 16 anni) | € 100.00 |
Corso di nuoto materne (dai 3 ai 5 anni) costo massimo a lezione da min. 25 | €7.00 |
Corso di nuoto giovani(ragazzi dai 6 ai 16 anni) costo massimo a lezione da min. 50 | € 7.00 |
Corso di nuoto adulti costo massimo a lezione da min. 50 | € 9.00 |
Corsi di altra natura (es: idrogym, idrobyke, ecc) in acqua costo massimo a lezione da min. 50 | € 10.00 |
Corso di nuoto disabili | € 7.00 |
Ora corsia per Associazioni agonistiche | €7.00 |
Nolo giornaliero ombrellone, sdraio o lettino cad. | € 3.00 |
Grest | gratuito |
Allegato B)
PIANO DI CONDUZIONE TECNICA
(art. 5, commi 5 e 7 della L.R. Xxxxxx Xxxxxxx 6 luglio 2007, n. 11)
Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di servizio, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico della piscina comunale.
Il gestore sarà in particolare tenuto sulla base del presente piano a garantire il perfetto funzionamento e la perfetta pulizia di tutti gli impianti e dunque delle attrezzature e dei locali dati in uso e delle relative pertinenze secondo le specifiche di seguito elencate.
Al fine di comprovare la corretta gestione e manutenzione della struttura affidata, il gestore dovrà documentare gli interventi manutentivi svolti in attuazione del presente piano.
PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE AL CONCESSIONARIO:
Il soggetto gestore provvede alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione secondo i criteri stabiliti dal contratto e dal Capitolato speciale. Sono a carico del Concessionario tutte le opere e le spese di manutenzione descritte, in modo tale di assicurare la continua funzionalità di tutta la struttura e da conservarla in buono stato.
Le operazioni manutentive indicate riguardano la struttura nel suo complesso, comprese le pertinenze, le attrezzature, gli spogliatoi e i locali, le aree verdi e non, le cancellate, la recinzione e gli impianti a servizio della struttura e comunque tutto ciò che costituisce oggetto della concessione.
Le operazioni minime che devono essere garantite sono le seguenti:
1 Manutenzione ordinaria riparativa (da eseguirsi entro il termine massimo di 30 giorni dall’evento):
a. riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese addittivate, degli intonaci e dei rivestimenti di pareti (interne ed esterne) e soffitti, con relativa riverniciatura;
b.riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
c. riparazione, con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature, degli infissi e dei serramenti, delle opere in ferro e/o in legno e/o in plastica esistenti;
d.sostituzione di tutti i tipi di vetro eventualmente danneggiati;
e. pulitura, disotturazione e riparazione delle canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle condotte fognarie;
f. riparazioni di tutte le attrezzature e gli arredi presenti di tempo in tempo presso l’impianto; g.riparazione di tutti gli impianti tecnologici (elettrici, idraulici, di riscaldamento/condizionamento, ecc.).
2 Manutenzione ordinaria programmata
a.pulizia delle aree esterne, verdi e non, con relativa spazzatura ed irrigazione, potatura di siepi, alberi, piante e arbusti fioriti, per mantenerle in uno stato atto a consentirne l’utilizzo;
b.trattamenti protettivi, lubrificanti e antigelo sugli impianti tecnologici e su tutte le strutture e le attrezzature dell’impianto, per mantenerli in uno stato atto a consentirne l’utilizzo;
c. pulizia giornaliera dell’impianto sportivo secondo quanto previsto nei successivi punti; d.revisione trimestrale di tutti gli infissi e i serramenti, interni ed esterni;
e.pulizia semestrale o comunque secondo necessità dei pozzetti delle acque nere e bianche, delle griglie di raccolta delle acque piovane;
f.revisione degli estintori entro le rispettive scadenze o comunque secondo necessità.
3 Gestione
Il Concessionario dovrà garantire tutte le attività inerenti alla gestione della struttura poste a suo carico (custodia, guardiania, pulizia, controllo impianti tecnologici, manutenzioni ordinarie, ecc.) con personale, costi e responsabilità a proprio carico. In particolare, durante il periodo di apertura al pubblico, dovrà essere assicurato un adeguato servizio di custodia e guardiania da svolgersi con la presenza di almeno un addetto, oltre al personale necessario per garantire l’espletamento del servizio di pulizia e a quello necessario per garantire il servizio di assistenza bagnanti. Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato secondo la normativa
vigente in materia di igiene e comunque in modo tale da garantire, mediante le operazioni (da compiersi anche più volte al giorno, secondo un’adeguata programmazione, nei periodi e/o negli orari di maggiore affluenza di pubblico) di spolveratura degli arredi e degli infissi, asportazione di ragnatele (anche da pareti e soffitti), spazzatura dei pavimenti, accurato lavaggio dei pavimenti, dei rivestimenti ceramici e dei sanitari con soluzione detergente/disinfettante:
-la pulizia permanente delle aree scoperte poste di fronte agli ingressi della piscina e di tutti gli ambienti aperti al pubblico;
-la pulizia settimanale di tutti gli altri ambienti.
Nel caso in cui, per l’espletamento del servizio di pulizia, il Concessionario della gestione si avvalesse di un’impresa di pulizie, dovrà trasferire a carico di quest’ultima tutti gli obblighi sopra indicati, pur rimanendo l’unico responsabile, nei confronti del concedente, dell’esatto adempimento degli stessi.
4 Approvvigionamento di beni e servizi
Il Concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della gestione, il tempestivo approvvigionamento di tutti i beni e servizi necessari al corretto e regolare svolgimento di tutte le attività inerenti la gestione della struttura (custodia, guardiania, pulizia, controllo impianti tecnologici, ecc.).
5 Aspetti igienico sanitari
Il Concessionario in ottemperanza a quanto previsto dalla disciplina adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con deliberazione di Giunta Regionale n.1092 del 18/7/2005:
a) dovrà curare l’aspetto igienico - sanitario della vasca della piscina e dei servizi a disposizione della struttura;
b) dovrà assicurare il rispetto dei requisiti igienico - ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell’acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dall’allegato 1 e dalla tabella A dell’”Accordo tra il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico - sanitari, per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio” sottoscritto il 16/01/2003;
c) avrà l’obbligo di rispettare integralmente il “piano di autocontrollo” di tempo in tempo vigente, attuando con puntualità, completezza e precisione tutte le attività ivi previste
d) dovrà procedere alla valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici dell’impianto, dell’individuazione dei punti critici e della determinazione delle azioni correttive, nonché della corretta esecuzione e dell’aggiornamento delle procedure di autocontrollo; di tutte le operazioni di autocontrollo e registrazione la concessionaria dovrà conservare la documentazione per un periodo di almeno due anni al fine di poter fornire alla competente Azienda Unità sanitaria Locale tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate;
e) avrà l’obbligo di aggiornare e trasmettere in copia al Concedente, tempestivamente, il “Piano di autocontrollo” e le modifiche di tempo in tempo eventualmente sopravvenute nel quadro normativo e/o nella situazione contingente dell’impianto natatorio;
f) avrà l’obbligo di provvedere con tempestività alla risoluzione di eventuali problemi riscontrati in sede di effettuazione delle verifiche previste dal “Piano di autocontrollo” e al ripristino delle condizioni ottimali;
g) avrà l’obbligo di reperire ed impiegare, a proprie cura e spese, tutte le sostanze che, in base alle norme vigenti in materia e alle situazioni contingenti dell’impianto, risultassero necessarie e/o opportune per il trattamento dell’acqua della vasca (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, disinfettanti, flocculanti e correttori di ph), e dei servizi igienici (lavandini, docce, wc) nelle qualità, quantità e tempistiche previste dalle norme stesse o comunque richieste dalle situazioni contingenti dell’impianto;
h) avrà l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari (compresa la sospensione dell’attività dell’intera piscina) nel caso si verificasse un potenziale rischio per la salute dei bagnanti con obbligo di contestuale ed immediata comunicazione ai competenti organi di controllo e al concedente;
i) in caso di otturazioni, perdite, guasti, danneggiamenti e problemi di qualunque tipo agli impianti tecnologici, avrà l’obbligo, immediatamente e comunque entro e non oltre un’ora dalla scoperta del guasto, di:
- intervenire direttamente, qualora tali guasti richiedessero un intervento di manutenzione ordinaria, di sua competenza;
- segnalare i guasti all’Amministrazione concedente o al soggetto da questo eventualmente incaricato della manutenzione straordinaria della piscina;
Il Concessionario, al fine di assicurare costantemente la perfetta, regolare e completa efficienza di tutti i vari servizi, impianti ed attrezzature, relativamente alla conduzione tecnico sportiva della struttura, deve provvedere:
a) alla sanificazione delle superfici della sezione vasche, dei locali docce e dei servizi igienici;
b) alla manutenzione dell’impianto di trattamento dell’acqua delle vasche;
c) alla manutenzione dell’impianto idrico sanitario secondo le procedure e modalità di seguito specificate.
a) La sanificazione delle superfici, preceduta da un’accurata pulizia meccanica e chimica, è adottata come misura preventiva fondamentale della profilassi contro il rischio di infezione da contatto con le superfici. Essa viene effettuata a due livelli:
- giornalmente almeno due volte al giorno con frequenza compresa fra le sei e le otto ore e comunque da verificarne l’efficacia a seguito di controlli di monitoraggio;
- periodicamente due volte all’anno in occasione della sospensione dell’attività e comunque in occasione di particolari eventi che la rendano necessaria, comprendendo tutti i locali della piscina anche non destinati al pubblico;
La sanificazione giornaliera viene effettuata secondo le seguenti modalità:
- ogni giorno prima dell’inizio dell’attività devono essere raccolti e rimossi tutti i rifiuti solidi di qualunque genere;
- va eliminata la polvere dalle superfici;
- si scopano e si lavano le superfici: tali operazioni si eseguono utilizzando in maniera ottimale strumenti quali macchine spazzatrici e pulitrici polifunzionali da attuarsi in tutti gli ambienti;
- si disinfettano le panche, le sdraio, gli interni degli armadietti, le docce (pavimenti, griglie, pareti), i gabinetti con apparecchiature meccaniche a spruzzo, con serbatoi mobili a pressione per il disinfettante;
- sulle superfici dei percorsi a piedi nudi, nei gabinetti e nelle docce, la sanificazione viene effettuata con prodotti specifici ad azione antimicotica ed antiverruche.
La sanificazione periodica deve essere effettuata come la sanificazione giornaliera con le seguenti varianti:
- sarà effettuata nel periodo di sospensione dell’attività (minimo una volta all’anno);
- coinvolgerà tutti i locali della piscina, anche quelli non destinati al pubblico;
- saranno svuotati e spostati gli arredi per effettuare l’intervento in modo completo, sia sulle pavimentazioni normalmente occupate, sia all’interno che all’esterno (compreso sopra e sotto) dell’arredo stesso;
- si provvederà ad eliminare la presenza di eventuali oggetti inutilizzati (quali imballi, fusti, ecc..).
b) Manutenzione dell’impianto di trattamento dell’acqua delle vasche inteso come l’insieme dell’impianto di filtrazione, l’impianto di condizionamento chimico (pompe dosatrici e centraline), l’impianto di circolazione (pompe di circolazione e prefiltri) e di distribuzione (l’impianto idraulico che porta e riceve l’acqua dalla vasca) deve essere costantemente mantenuto in piena efficienza.
I provvedimenti da porre in essere sono:
- rinnovo dell’acqua: l’acqua delle vasche va continuamente rinnovata con immissione giornaliera di acqua fresca nelle piscine;
- pulizia delle vasche: va eseguita tutti i giorni con aspirazione dal fondo delle vasche dei depositi mediante un apposito aspiratore mobile (aspirafango), per la completa rimozione delle impurità più pesanti che si sono depositate sul fondo;
- periodicamente, almeno una volta all’anno, le vasche vanno svuotate completamente e l’acqua rinnovata completamente;
- manutenzione giornaliera dell’impianto: il personale incaricato deve provvedere quotidianamente ad effettuare il controlavaggio dei filtri, effettuare le operazioni di reintegro dell’acqua eventualmente necessarie, ad effettuare le eventuali tarature delle pompe dosatrici, a ripristinare i livelli dei serbatoi dei prodotti condizionanti; alla pulizia dei pre-filtri delle elettropompe mediante estrazione del cestello;
- manutenzione ordinaria dell’impianto: il personale deve provvedere alla pulizia delle sonde, con taratura delle centraline per la misurazione di Cl, ph, Redox, °T, trimestralmente all’iperclorazione del letto filtrante dei filtri e ad un’accurata revisione delle pompe dosatrici con sostituzione dei pezzi usati (guarnizioni, valvole di non ritorno, tubazioni di collegamento, raccordi, ecc..).
La manutenzione dell’impianto di trattamento dell’acqua delle vasche va eseguita:
- giornalmente due volte al giorno da effettuarsi prima dell’inizio dell’attività con successivi controlli visivi del sistema con frequenza oraria;
- settimanalmente da parte di tecnici specializzati e ogni qualvolta si renda indispensabile un intervento sull’impianto.
c) Manutenzione dell’impianto idrico sanitario: l’impianto idrico sanitario, cioè il sistema di distribuzione e utilizzo dell’acqua (tubazioni, produttore d’acqua calda, soffioni doccia, rubinetteria) deve essere mantenuto in perfetta efficienza al fine di garantire le migliori condizioni igienico sanitarie.
La manutenzione va eseguita con le seguenti modalità:
- controllo visivo: passaggio giornaliero con verifica visiva di eventuali perdite e formazione di incrostazioni;
- manutenzione ordinaria: in caso di manifesto malfunzionamento;
- disincrostazione e pulizia terminali con frequenza semestrale e all’occorrenza;
- manutenzione straordinaria consistente nell’iperclorazione shock e nello shock termico.
6 Comunicazioni
Il Concessionario ha l’obbligo:
- di adottare tutti i provvedimenti necessari (compresa la sospensione dell’attività dell’intera piscina) nel caso si verificasse un potenziale rischio per la salute dei bagnanti con obbligo di contestuale ed immediata comunicazione ai competenti organi di controllo e al concedente;
- di comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno e per tutto il periodo di durata della concessione, l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria, sia riparativa che programmata, effettuati nel corso dell’anno precedente, oppure la mancata effettuazione di interventi;
- di non apportare alcuna innovazione e/o modificazione all’impianto sportivo in oggetto senza specifica preventiva comunicazione e autorizzazione scritta del concedente;
- di comunicare al concedente, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco dei beni strumentali da esso eventualmente acquistati nel corso della durata della presente convenzione e di cui l’impianto sportivo sarà dotato alla data del 31 dicembre precedente;
Manutenzione ed utilizzo degli impianti idrosanitari
Essa è costituita da:
a) Manutenzione e sostituzione eventuale delle rubinetterie e dei doccioni, mantenendo i riduttori di portata per il risparmio sui consumi;
b) Manutenzione dell’impianto termico.
Interventi manutentivi relativi all'impianto di approvvigionamento idrico e di irrigazione
Essa è costituita da:
a) Manutenzione o revisione di idranti, irrigatori o prese d'acqua, riparazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche.
Interventi manutentivi relativi agli impianti di illuminazione esterna, elettrici ed elettronici
Essi sono costituiti da:
a) Ripristino degli apparecchi di illuminazione e sostituzione dei relativi accessori quali lampade, plafoniere, riflettori e simili;
b) Manutenzione e sostituzione degli armadi di contenimento delle apparecchiature elettriche e dei fari.
Servizi vari funzionali all’utilizzo dell’impianto sportivo
Essi sono costituiti da:
a) Mantenimento del verde, sfalcio dell’erba delle aree interne e esterne e dei bordi delle recinzioni limitrofe alla struttura e loro annaffiatura;
b) Servizio di sgombero neve di tutte le aree esterne all’impianto sportivo (nel caso di apertura anche durante il periodo invernale) compresi i percorsi per l’accesso;
c) Ogni altro intervento assimilabile, ove essenziale a garantire la funzionalità e la fruibilità dell’impianto sportivo da parte degli utenti (quali diserbo dei viali pedonali, potatura degli alberi e loro annaffiatura).
Servizi di custodia, vigilanza e conduzione della struttura
Essi sono costituiti da:
a) Individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura della struttura e dei locali;
b) Custodia e sorveglianza in ogni tempo dell’immobile affidato e di quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione della struttura e delle attrezzature;
c) Apertura della struttura;
d) Servizio di guardiania durante l’apertura della struttura;
e) Controllo degli ingressi d’accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante i periodi di apertura e utilizzo della struttura;
f) Controllo sull’accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull’eventuale utilizzo improprio della struttura e delle attrezzature;
g) Controllo dei locali destinati a spogliatoi durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alla struttura;
h) Vigilanza sul rispetto dei regolamenti che disciplinano l’uso ed il funzionamento di servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni;
i) Controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all’interno della struttura;
j) Spegnimento di tutte le luci dei locali e della struttura diverse da quelle destinate alla vigilanza notturna;
k) Chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;
l) Custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e protetto.
Servizi di pulizia, sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti
Essi sono costituiti da:
a) Pulizia e sanificazione
Il servizio di pulizia riguarda l’intera struttura affidata in concessione e dunque tutti i locali, gli impianti, le aree e relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature.
L’attività di pulizia e sanificazione deve essere svolta in modo tale da garantire il mantenimento della struttura nelle condizioni igienico-sanitarie idonee all'attività svolta; essa comprende lo svolgimento dei seguenti interventi:
1. Tutti i giorni nei quali viene utilizzato la struttura:
a) Pulitura e lavaggio, con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti, dei pavimenti dei locali a uso spogliatoio;
b) Lavatura e disinfezione di sanitari, accessori e pareti lavabili dei servizi igienici;
c) Pulitura di zerbini, nettapiedi e tappetini, ecc.;
d) Esportazione dei corpi estranei, svuotamento e pulizia cestini carta;
e) Lavaggio e pulitura delle porte esterne.
Allo scopo il Concessionario si impegna a mettere a disposizione dell’utenza gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, conformemente alla tipologia di raccolta differenziata in essere nel Comune di Cadeo (carta, vetro, lattine, plastica e rifiuti organici).
2. Una volta al mese :
a) Lavaggio e pulitura dei vetri delle finestre;
b) Lavaggio e pulitura delle porte interne;
c) Spolveratura apparecchi illuminanti;
d) Xxxxxxxx grandi vetrate con specifiche attrezzature (ponteggi o altro, ecc.);
3. Due volte al mese:
a) Pulizia e sanificazione degli arredi e delle attrezzature poste in locali diversi dagli spogliatoi;
4. Alla necessità:
a) pulizia delle aree, verdi e non, compresi gli accessi alla struttura.
Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta responsabilità del Concessionario a perfetta regola d’arte, senza intralciare le attività che vengono praticate nella struttura.
A carico del Concessionario sono i prodotti per l’igiene (sapone, liquidi, carta, accessori, disinfettanti per servizi ecc.) che dovranno essere installati negli ambienti destinati ai servizi igienici, docce ecc. e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.
Il Concessionario dovrà provvedere altresì all’acquisto delle attrezzature e dei prodotti detergenti necessari per l’espletamento di servizi per l’espletamento dei servizi in questione.
b) Raccolta e smaltimento rifiuti
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme igieniche negli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, lattine, plastica e rifiuti organici) forniti dal Concessionario.
Il Concessionario deve effettuare la raccolta differenziata della carta, del vetro, delle lattine, della plastica e di ogni altra tipologia di rifiuti indicata dal committente, nonché ad approvvigionarsi dei sacchi e/o contenitori necessari al loro corretto smaltimento.
E' necessario, qualora si usurino o manchino, procurare dei contenitori in numero adeguato per mantenere accuratamente raccolti i rifiuti. I contenitori devono essere costruiti in materiali a lunga durata, non devono produrre cessioni ne assorbire liquidi.
Le operazioni di pulizia devono essere regolari e frequenti sia per i contenitori sia per i luoghi in cui vengono accumulati i rifiuti.
I rifiuti devono essere riposti in sacchi idonei e depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti esternamente nei pressi dell’impianto.
Gli oneri relativi alla tariffa dei R.S.U. sono a carico del Concessionario.
Aggiornamenti del Piano di conduzione tecnica
Nell’ipotesi di modifiche strutturali e/o dotazionali all’impianto nonché di sostituzione o installazione di nuovi o diversi impianti tecnologici, il presente piano verrà aggiornato dal Comune di Cadeo.
Il piano così aggiornato verrà consegnato al Concessionario, che sarà tenuto alla sua piena osservanza.